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14 dicembre 2017: Atto giudiziario PENALE
384 messaggi, letto 26837 volte
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| Da: Avvocato87 | 14/12/2017 16:56:38 |
Premettendo che il forum sembra popolato da deficienti che continuano a pubblicare a caso, non capendo che lo stesso può costituire anche una fonte di informazioni logistiche preziose per chi ha vissuto 4 giornate di disagio, comunico agli accompagnatori in attesa a Roma che il tempo termina alle 18.50. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 17:00:52 |
| Leggete la traccia. Vi guida. Siete dei difensori quindi sta a voi argoment are senza fare errori di diritto. La traccia dice che si è difeso da qui la legittima difesa ma manca la proporzione quindi resta reato vi è eccesso colposo, infatti lesioni colpose ; la colpa consente di far cadere la recidiva che nn è prevista per i reati colposi..... | |
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| Da: da: iuris et de iure | 14/12/2017 17:07:01 |
| SOLUZIONE ATTO GIUDIZIARIO IN MATERIA DI DIRITTO PENALE Si indica di seguito una soluzione sommaria della traccia in materia penale che ha carattere indicativo e costituisce una delle soluzioni possibili. 1.Eccesso colposo in legittima difesa ex art. 55 c.p. L'eccesso colposo sottintende i presupposti della scriminante con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, successivamente il requisito che le differenzi. Una volta accertata la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'aggredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere a una differenziazione ulteriore fra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'articolo 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (ex plurimis, Sez. 1, 25 ottobre 2005, Bollardi). La configurabilità dell'eccesso colposo presuppone la ravvisabilità di una situazione giuridica integrante l'esimente della legittima difesa che, a sua volta, presuppone una ingiusta aggressione e una reazione legittima. La prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, può sfociare nella lesione di un diritto tutelato dalla legge; la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo e alla proporzione tra difesa e offesa. Si configura un eccesso colposo, invece, quando, fermo restando i presupposti della legittima difesa, l'aggredito pone in essere una reazione difensiva inadeguata per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione, il cui accertamento deve essere effettuato con una valutazione ex ante in relazione al preciso contesto spazio-temporale (Cass. Pen. 15156 del 2016; 34914 del 2016). Nel caso ora in esame, alla luce della ricostruzione della vicenda deve affermarsi, in applicazione dei suddetti principi, che vi è la sussistenza del presupposto della legittima difesa, costituito dalla necessità di Tizio di reagire all'offesa subita, dovuta ai colpi e ai pugni sferratigli da Caio. Infatti, se Tizio non si fosse difeso tempestivamente, sarebbe stato inerme alla mercè di Caio, che gli avrebbe arrecato lesioni ben più gravi delle ecchimosi provocate. Dunque, la condotta di Caio avrebbe senz'altro arrecato un intollerabile pregiudizio a Tizio, al quale non restava altra scelta, se non di difendersi come poteva. Avuto riguardo alle modalità di svolgimento dell'azione del Tizio, deve ravvisarsi nel caso di specie un eccesso colposo in legittima difesa previsto e disciplinato dall'art. 55 c.p., in quanto Tizio nel difendersi ha eccesso colposamente i limiti della proporzione tra offesa e difesa, previsti e richiesti dalla scriminate della legittima difesa. Infatti, Tizio ha utilizzato il primo mezzo utile per difendersi, un tubo di ferro rinvenuto casualmente a terra, che non era stato ricercato appositamente per cagionare lesioni a Caio, ma raccolto allo scopo esclusivo di difendersi. Dunque, trattandosi dell'unico mezzo nella circostanza disponibile, non era sostituibile con altri ugualmente idonei ad assicurare la tutela del diritto di Tizio e meno lesivi per Caio (Corte Appello Roma 6866 del 2016). Pertanto, non si può ravvisare nella condotta di Tizio l'elemento psicologico del dolo, ma si può rinvenire esclusivamente un comportamento colposo nell'eccesso di difesa, in quanto nel corso della colluttazione iniziata da Caio, Tizio gli ha arrecato lesioni maggiori di quelle subite. Peraltro, l'assenza di dolo si riviene, altresì, nella circostanza che il medesimo ha cessato la colluttazione e si è allontanato non appena Caio è caduto a terra. Peraltro vi è da dire che, atteso che l'evento morte non si è verificato, Tizio non potrà essere condannato per tentativo di delitto colposo, perché il tentativo non è concepibile per i delitti colposi. Dunque, atteso che il tentativo del delitto di omicidio contestato a Tizio consiste in un evento concretante un delitto minore punibile a titolo di colpa quale quello di lesioni personali, il medesimo potrà rispondere di tale delitto colposo. In tal caso non potrà ritenersi applicabile la recidiva ex art. 99c.p. che è relativa esclusivamente alla commissione di delitti non colposi. 2.Erronea qualificazione giuridica del reato contestato. Derubricazione del reato di cui agli artt. 575 e 56 c.p. nella fattispecie di reato ex art. 582 c.p. In primo luogo, occorre evidenziare che la condotta perpetrata da Tizio ai danni di Caio non possa integrare in alcun modo gli elementi costitutivi del delitto di tentato omicidio. Infatti, dalle modalità della condotta, emerge con tutta evidenza che non si possa ravvisare l'elemento psicologico del dolo finalizzato al delitto di tentato omicidio. Tuttalpiù, l'azione posta in essere da Tizio si potrebbe ricondurre nell'alveo del più lieve reato di lesioni personali. Invero, ai sensi dell'art. 582 del Codice Penale "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni". In particolare, consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine al discrimen tra il reato di tentato omicidio e quello di lesioni personali sostiene che: "Al fine della qualificazione del fatto quale lesione personale o quale tentato omicidio, si deve aver riguardo al diverso atteggiamento psicologico dell'agente e alla diversa potenzialità dell'azione lesiva; se nel primo reato la carica offensiva dell'azione si esaurisce nell'evento prodotto, nel secondo vi è un quid pluris che tende ed è idoneo a causare un evento più grave di quello realizzato in danno dello stesso bene giuridico o di uno superiore, riguardante lo stesso soggetto passivo, che non si realizza per ragioni estranee alla volontà dell'agente. La prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, deve essere desunta da fatti esterni o certi, aventi un sicuro valore sintomatico, e in particolare da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall'agente secondo l'id quod plerumque accidit, quali esemplificativamente il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi"(Cass. Pen.16991 del 2015). Dunque, nel caso di specie non può in alcun modo configurarsi il reato di tentato omicidio in quanto: •Tizio ha colpito Caio solo per tutelare la propria incolumità personale ed ha cessato la propria condotta nel momento in cui Caio cadeva per terra. •Ha utilizzato un tubo rinvenuto casualmente per terra al solo scopo di difendersi e non con l'intento criminoso di determinare la morte di Caio. Alla luce delle superiori argomentazioni, in caso di derubricazione del reato, ai fini dell'applicazione della pena si dovrà procedere ad una rideterminazione del trattamento sanzionatorio e della recidiva. 3.Concessione circostanza attenuante ex art. 62 n.2 c.p. E' noto che, ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione, di cui all'articolo 62 c.p., n. 2. occorrono: a)-uno stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso particolarmente intenso ed irrefrenabile, tale da determinare la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento, caratterizzato da violenti impulsi aggressivi; b)-un fatto ingiusto altrui, che può consistere non solo in un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche nell'inosservanza di norme sociali o di costume che regolano l'ordinaria convivenza civile; c)-un rapporto di causalità psicologica fra l'offesa e la reazione, che può anche prescindere dalla sussistenza di una proporzionalità fra di esse (Cass. Pen. 5066 del 2012 c.p.). | |
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| Da: xxx | 14/12/2017 17:17:46 |
| riconoscere l'eccesso colposo non significa riconoscere la legittima difesa! vuol dire solo riconoscerne i PRESUPPOSTI! E IN QUESTA TRACCIA NON POTEVANO ESSERE ESPLICITATI PIU' CHIARAMENTE! | |
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| Da: SOLUZIONE PENALE | 14/12/2017 17:43:01 |
- Messaggio eliminato - | |
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| Da: SOLUZIONE PENALE | 14/12/2017 17:43:12 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: gianantonio ![]() | 14/12/2017 18:59:02 |
| secondo me l'eccesso colposo non c'entra proprio per nulla. L'eccesso colposo c'è quando, a fronte dei presupposti della scriminante (in questo caso l'aggressione a mani nude), l'aggredito, per colpa, ne travalica i limiti (ad esempio, scambia il manganello dell'avversario per una pistola e lo uccide). Nella traccia non c'è colpa che tenga: l'aggredito, semplicemente, e pur potendo neutralizzare l'avversario a mani nude, decide di smontargli la faccia con un bastone. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 19:05:14 |
| @gianantonio : sarai un ottimo avvocato | |
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Da: gianantonio ![]() | 14/12/2017 19:20:53 |
| è l'istituto che funziona così, non l'ho mica deciso io. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 20:17:23 |
| @gianantonio, leggilo il codice | |
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| Da: Raffatta | 14/12/2017 21:18:21 |
| L'eccesso colposo a mio giudizio non è configurabile. Si discute di tentato omicidio e non mi pare sia concepibile il reato di delitto tentato a titolo colposo. Solo se si fosse verificato l'evento morte si sarebbe potuto argomentare una linea difensiva in termini di omicidio colposo per eccesso colposo. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 21:42:36 |
| @Raffatta: il solo modo per far venir meno la recidiva è che il reato di lesioni gli sia contestato a titolo di colpa. Pensala come ti pare ma un difensore sceglie la strada che ritiene più idonea. In punto di diritto io non vedo alternative.... | |
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Da: Studente ![]() | 14/12/2017 21:57:18 |
| Lesioni colpose ad uno che volontariamente spacca la testa ad un altro? E voi sareste futuri avvocati ? Bene | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 21:59:48 |
| @Studente: il difensore...difende. .ma va bene come avete fatto voi. | |
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| Da: Raffatta | 14/12/2017 22:26:36 |
| @Luca03: nel caso di specie è stata contestata ed applicata la recidiva pluriaggravata ex art. 99 co 3 cp in luogo della recidiva aggravata del comma 2 del medesimo articolo. In entrambi i casi si tratta di aggravante facoltativa (discrezionale) che poteva essere disapplicata attraverso una argomentazione difensiva e, comunque, disapplicata anche attraverso il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cp, riconoscendo la sussistenza dell'attenuante ex art. 62 comma 1 n. 2 cp. come prevalente o equivalente. Per quanto riguarda l'eccesso colposo, fermo restante la sussistenza dei presupposti della legittima difesa, esso integra, sul piano oggettivo, un reato più grave, non voluto, rispetto a quello necessario alla tutela della propria incolumità , per errore nei mezzi di esecuzione. In tale fattispecie il reato contestato è il tentativo di omicidio non configurabile in termini colposi. | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 22:30:31 |
| Eccesso colposo Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità , si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. | |
| Rispondi | |
| Da: Raffatta | 14/12/2017 22:34:58 |
| @Luca03: "se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo". Il delitto tentato presuppone il dolo, mai la colpa. | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 22:37:06 |
| Guarda che se non arrivi alla colpa la recidiva resta; era stato già dichiarato recidivo e gli contesteranno la recidiva reiterata infra quinquennale; | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 22:38:10 |
| @ Raffatta, infatti se leggi i miei commenti io ho scritto prima devo far cadere il tentativo!!!!!!!!! | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 22:39:28 |
| @Raffatta: lo avevo scritto nei miei commenti precedenti che devi far cadere il tentativo. E lo fai cadere argomentando che si è difeso...etc etc | |
| Rispondi | |
Da: fatto così ![]() | 14/12/2017 22:43:40 |
| 1-smontato il tentativo di omicidio per carente prova di elemento soggettivo e chiesto assoluzione perché il fatto non costituisce reato 2-in subordine chiesto di riqualificare il fatto in lesioni, riconoscendo l'attenuante 62 n.2 3-comunque escluso la sussistenza della recidiva contestata e chiesto bilanciamento con riconoscimento di 62.2 e 62 bis 4- in sub sub rideterminazione pena e contenimento nel minimo. | |
| Rispondi | |
Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 22:46:51 |
| @fatto così: come assoluzione perché il fatto non costituisce reato? E come lo argomenti? No!!!! Riqualificare in lesioni colpose ma puoi arrivarci solo tramite eccesso colposo, altrimenti la recidiva non viene meno.... | |
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| Da: Raffatta | 14/12/2017 22:57:35 |
| @Luca03: se si procede preliminarmente alla derubricazione del tentato omicidio in lesioni volontarie e' possibile accedere, attraverso l'eccesso colposo, alle lesioni colpose. Mi ero perso il passaggio cui facevi riferimento. | |
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Da: fatto così ![]() | 14/12/2017 23:03:56 |
| Cosi: il tentativo è reato autonomo ed è incompatibile col dolo eventuale (ontologicamente, poiché mancherebbe la non equivocita' degli atti pur idonei). Nel caso specifico il giudice ha ignorato una serie di corcostanze che, se valutate, avrebbero potuto qualificare il fatto come dolo alternativo o eventuale. In particolare che Tizio se ne sia andato non appena cessata la colluttazione, mentre avrebbe ben potuto uccidere se quello fosse stato lo scopo. L'arma impropria usata era certamente idonea a provocare la morte, ma in sostanza è stata usata in modo da produrre una sola ferita non letale, non dissimile negli esiti da quelle prodotte mano nuda. Manca la prova oltre il ragionevole dubbio del dolo intenzionale o diretto, potendo l'azione essere sorretta anche da dolo omicidiario eventuale o da dolo diverso (in specifico percosse). Quindi prova carente e/o contraddittoria di elemento soggettivo del tentato omicidio (che può essere solo diretto, al massimo alternativo). Il fatto non costituisce reato. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 23:08:42 |
| @Raffatta: sì prima di tutto deve cadere il tentativo re derubricare il reato in lesioni colpose. Non puoi passare dalla resistenza altrimenti ti rimane in piedi il dolo che ti fa rimanere in piedi la recidiva. Invece il risultato è proprio quello di farla venir meno del tutto e non vi sono alternative . | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 23:09:24 |
| Raffatta: intendevo desistenza non resistenza. | |
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| Da: Raffatta | 14/12/2017 23:28:00 |
| @Luca03: riflettendo meglio, la derubricazione del tentato omicidio in lesioni volontarie per arrivare alle lesioni colpose attraverso l'istituto dell'eccesso colposo non è, tuttavia, una strada percorribile. A mio giudizio l'eccesso colposo presuppone la legittima difesa, e la legittima difesa presuppone la "intenzionalità " dell'offesa. L'eccesso colposo, dunque, vuole la intenzionalità di un reato, ma nell'errare nell'uso dei mezzi di esecuzione si realizza un reato più grave, non voluto, rispetto a quello necessario e sufficiente per difendere la propria o altrui incolumità . Dunque una volta derubricato il tentativo di omicidio restano le lesioni volontarie, condotta tenuta da Tizio proprio per difendersi. | |
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Da: Luca03 ![]() | 14/12/2017 23:52:01 |
| @Raffatta: io mi auguro di cuore che tu stia scherzando; cosa dici che l'eccesso colposo ...nell'errare nell'uso dei mezzi di esecuzione... spero tu stia scherzando. Leggi la norma sull'eccesso. Ma quale errore? Aooo . Vabbè non mi interessa non devo convincerti | |
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| Da: Raffatta | 15/12/2017 00:18:48 |
| @Luca03: no, non sto scherzando per nulla. Semplicemente sto spiegando, secondo il mio pensiero, che non è applicabile l'istituto dell'eccesso colposo al delitto tentato perché non esiste il reato tentato colposo, così come non è percorribile la strada della derubricazione del tentato omicidio in lesioni volontarie per arrivare a quelle colpose per il tramite dell'istituto dell'eccesso colposo. La condotta base di Tizio è stata proprio quella delle lesioni volontarie per difendersi dall'altrui aggressione. Dunque non c'è spazio per l'eccesso colposo, ovvero per le lesioni colpose. Anch'io non devo convincere nessuno. Ognuno di noi due rimarrà con le proprie idee e convinzioni. Ti saluto. È stato un piacere confrontarsi su questo forum. Auguri a tutti quelli che hanno sostenuto le prove scritte. | |
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Da: Luca03 ![]() | 15/12/2017 00:23:10 |
| @ ma certo che non esiste il reato tentato colposo. OVVIO. Ma se argomenti che non stava tentando di ucciderlo ma si stava difendendo ( leggi la traccia Tizio aveva urtato INVOLONTARIAMENTE, poi Caio lo ha colpito, Tizio si è difeso... argomenti la legittima difesa.... passi all'eccesso colposo perché la legittima difesa non vi è in quanto non vi è proporzione fra un pugno e colpire l'altro con un tubo, di qui le lesioni che sono diventate colpose e ti sei liberato della recidiva. Per me fila | |
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