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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: ungiuristapercaso 
Reputazione utente: +45
05/02/2018 13:32:19
io lo dico sempre, stai bene finchè vuole il tuo vicino, ma se il vicino dice no, iniziano i problemi. Poi la gente se la prende con Dio e prega, ma che prega a fare se tutto il male viene dalle persone che egoisticamente vorrebbe tutto a discapito degli altri?

Da: ungiuristapercaso 
Reputazione utente: +45
05/02/2018 13:39:00
situazione tipo

uno dei 600 viene mandato a trento ma sperava di andare a Napoli.Non ha problemi e va volentieri

il 2400 per via di un colpo di fortuna becca Napoli e magari ringrazia il cielo perchè ha problemi in famiglia e dice tra sè e sè " il cielo mi ha aiutato.


ma il 600 dice, no ! Io mi riprendo Napoli per principio, anche se sto bene e chissenefrega di chi ha bisogno.

Da: enzo_v  -banned!-05/02/2018 13:42:29
nicola77 non a caso c'e' la figura di assistente e quella di giudice...fortunatamente direi... non è la prima volta che gli idonei di un concorso fanno ricorso... e non è mai capito che sulle sedi l'abbiano spuntata

Da: marna28  05/02/2018 13:43:22
Io rimango della mia idea. Se uno ritiene di aver subito torto/ingiustizia fa solo bene andare ricorso. E rimane convinto finché non lo vince/perde. Inutile quasi commentare

Da: Padre ottimista 05/02/2018 13:43:29
@hannaliza
Fraff lascia perdere. Questi ragionano a comparti stagni. I +600 sono idonei e quindi non hanno interesse legittimo tutelato e quindi ogni loro ricorso verrà rigettato e quindi bullizzano. Lasciali fare. Nel caso l'idoneo 1401 potrà avere maggiore scelta di un vincitore alla posizione 600 e quest'ultimo fa ricorso vedrai che rideranno di meno.

Mi sono informato da un noto esperto della materia, hai perfettamente ragione

Da: Il babbo di dito 05/02/2018 13:45:28
PadreOttimista Secondo quale normativa? Il giudice applica la normativa vigente

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: Il babbo di dito 05/02/2018 13:48:12
E non si può fare un ricorso alle intenzioni del ministro di assumere tutti gli idonei, senza tuttavia che questi abbia i fondi necessari per il compimento di queste intenzioni, cioè  prima del loro necessario reperimento.
Non so se chiaro. Se non lo è non ho mai fatto terrorismo, solo detto il mio parere

Da: Il babbo di dito 05/02/2018 13:51:53
Gratis. Il tuo esperto non so

Da: Padre ottimista 05/02/2018 13:52:37
tengo a precisare che entrambi i miei ragazzi sono contenti della scelta fatta,non hanno alcuna intenzione di fare ricorso, mi sono consultato con un esperto per semplice curiosita' e per avere maggiori conoscenze a tal riguardo

Da: Ticotaco  05/02/2018 13:53:02
L'unico soggetto  in grado di dirimere questa annoso affair tra noi è il giudice di Firenze, rimanda a casa tutti e fa entrare i cittadini albanesi , così nessuno litiga più :-))))

Da: nicola77 
Reputazione utente: +71
05/02/2018 14:01:35
Da: enzo_v     05/02/2018 13.42.29
nicola77 non a caso c'e' la figura di assistente e quella di giudice...fortunatamente direi... non è la prima volta che gli idonei di un concorso fanno ricorso... e non è mai capito che sulle sedi l'abbiano spuntata

Alcuni giudici italiani sono malati di protagonismo.

Da: Padre ottimista     05/02/2018 13.43.29
@hannaliza
Fraff lascia perdere. Questi ragionano a comparti stagni. I +600 sono idonei e quindi non hanno interesse legittimo tutelato e quindi ogni loro ricorso verrà rigettato e quindi bullizzano. Lasciali fare. Nel caso l'idoneo 1401 potrà avere maggiore scelta di un vincitore alla posizione 600 e quest'ultimo fa ricorso vedrai che rideranno di meno.

Mi sono informato da un noto esperto della materia, hai perfettamente ragione


Padre, mica si chiama Leone il noto esperto della materia?

Da: rocx  05/02/2018 14:04:55
@padre ottimista una curiosità.   Quando i tuoi figli hanno scelto tu eri lì con loro???

Da: mariaa87  05/02/2018 14:06:19
Mi sembra di capire che chi prenderà servizio con questo scorrimento lamenta la sede al nord,
Ma io dico perché non rinunciate così fate scegliere a chi si trova dopo?!?
Invece di lamentarvi c'è gente che vuole il posto!
E poi francamente dopo 5 anni si può fare la richiesta di trasferimento.
Invece di baciare a terra, ripeto chi non si vuole spostare dalla cara città del Sud RINUNCI

Da: Padre ottimista 05/02/2018 14:07:59
@rocx
Si ero con loro

Da: pizzico  
Reputazione utente: +53
05/02/2018 14:08:44
Io credo che il ministero prima di muoversi si sia informato tramite avvocati e magistrati, non credono che siano così sprovveduti.
Cmq vada, io non posso che ringraziare il ministero per la grande opportunità che ci ha dato, quello di avere oggi uno stipendio ed un posto fisso. Non vedo lo stipendio da quando ero ragazzo e per questo dico grazie Orlando, grazie Fabbrini, grazie Ministero della Giustizia.

Aosta e Sardegna sono pronto!

Da: HannaLiza 05/02/2018 14:11:16
@nicola allora sì sciemm davvero...cosa c'entra il" bamboccionismo". Si vede proprio che non avete altre argomentazioni per attaccare....
Tra l'altro trovo veramente offensivo ridurre tutta la faccenda ad un capriccio . Vedi di darti una regolata che non stai parlando coi parenti tuoi.

Da: St0c4zz0 05/02/2018 14:12:41
Cons. Stato Sez. IV, 22-06-2004, n. 4389
Ministero delle finanze c. Ministero delle finanze
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Concorsi in genere

Concorso - Assegnazione sede - Criteri
Correttamente, in applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, l'Amministrazione (delle Finanze), prima di procedere all'assegnazione delle sedi di servizio ai candidati idonei al concorso bandito con D.M. 6 giugno 1991 e da assumere per effetto dell'applicazione dell'articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, procede alla rassegnazione in favore dei vincitori di concorso stesso delle sedi resesi disponibili anche successivamente al bando e all'approvazione della graduatoria di merito.

FONTI
Massima redazionale, 2004


Meditate gente... meditate

Da: HannaLiza 05/02/2018 14:13:15
Da: pizzico      05/02/2018 14.08.44
Io credo che il ministero prima di muoversi si sia informato tramite avvocati e magistrati, non credono che siano così sprovveduti.


Pizzico. Mito Assoluto. Due perle immense in meno di 24 h.

Da: rocx  05/02/2018 14:14:48
@padre ....era per capire se potevo farmi accompagnare da qualcuno...per non farmi prendere tropppo dall ansia e sbagliare scelta!

Da: rocx  05/02/2018 14:15:14
@padre ....era per capire se potevo farmi accompagnare da qualcuno...per non farmi prendere tropppo dall ansia e sbagliare scelta!

Da: Pupillo  05/02/2018 14:17:57
@stocaz
Almeno al punto che lo stare decisis non è un principio vigente in Italia ci arrivi si?

Da: HannaLiza 05/02/2018 14:18:01
Sto profilando pizzico. L'algoritmo ha prodotto la risultanza. Pizzico è nella mailing list dell'arpia ( pelliccia n.d.r.)

Da: St0c4zz0 05/02/2018 14:18:35
ons. Stato Sez. IV, 22/06/2004, n. 4389
CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
Graduatoria

Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al NRG 3332 dell'anno 1999 proposto da GIUGLIANO SILVANA, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Rizzo, con il quale e' elettivamente domiciliata in Roma, via Calamatta n. 16, presso lo studio dell'avvocato Alberto Scalia;

contro

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti di

FUCCILLO LUIGI, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 1123 del 30 giugno 1998;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

Udito l'avvocato dello Stato Volpe, per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Svolgimento del processo
Con ricorso giurisdizionale notificato il 17 aprile 1996 la signora Silvana Giugliano chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'annullamento in parte qua del decreto n. 3/2381 del 16 febbraio 1996, con cui il Direttore generale del Ministero delle Finanze (Dipartimento delle Entrate - Direzione centrale per i servizi generali per il personale e l'organizzazione) aveva disposto l'assegnazione delle sedi di servizio ai candidati dichiarati idonei al concorso bandito con D.M. 6 giugno 1991 (per la copertura di 352 posti di assistente tributario), tra cui essa ricorrente, dopo aver riassegnato ai vincitori del concorso stesso le sedi resisi disponibili successivamente all'approvazione definitiva di merito, nonche' di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Attraverso un solo articolato motivo di censura, rubricato "Violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , con particolare riferimento agli artt. 46, 17 e 49, nonche' del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287 , con particolare riguardo agli articoli 60 e 61 - Violazione del bando di concorso a 352 posti nel profilo di assistente tributario, reso dal Ministero delle Finanze in data 6.6.1991 - Eccesso di potere per sviamento - Carenza dei presupposti - Difetto assoluto di motivazione e di istruttoria - Perplessita' - Pretestuosita' ed illogicita' - Contraddittorieta'", la ricorrente rilevava che l'Amministrazione delle Finanze, dopo aver deciso di procedere all'assunzione dei candidati idonei al ricordato concorso indetto con D.M. 6 giugno 1991 e dopo averli a tal fine anche invitati ad esprimere le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione delle sedi di servizio resisi disponibili successivamente al bando di concorso e all'approvazione della graduatoria di merito, aveva poi, illogicamente e contraddittoriamente, violando le aspettative cosi' ingenerate e senza fornire alcuna giustificazione della nuova e diversa determinazione, proceduto alla previa rassegnazione di tutti i posti resisi disponibili per effetto dell'applicazione dell' articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (e non solo di quelli relativi alle sedi originariamente messe a concorso) ai vincitori del concorso stesso, omettendo il rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , e senza che tale nuova determinazione fosse stata frutto di un apposito negoziato e neppure di una informativa con le organizzazione sindacali.

L'adito Tribunale, sezione seconda, nella resistenza dell'intimata amministrazione statale, con la sentenza n. 1123 del 30 giugno 1998, respingeva il ricorso, ritenendo del tutto infondate le censure mosse.

Avverso tale statuizione l'interessata proponeva rituale e tempestivo gravame, chiedendone la riforma, in quanto assolutamente erronea, frutto di un superficiale esame della controversia, risolta in conformita' di principi generali in materia concorsuale, del tutto in conferenti al caso di specie.

Invero, secondo l'appellante, i giudici di prime cure non avevano tenuto conto del fatto che nel caso in esame l'aumento dei posti disponibili, in virtu' del quale l'amministrazione si era determinata all'assunzione degli idonei, costituiva una autonoma procedura di assunzione straordinaria, fondata sull'applicazione dell' articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545: essa era pertanto del tutto svincolata dalla precedente procedura concorsuale, definitivamente esauritasi con l'assunzione dei vincitori, con la conseguenza che l'invito ai candidati idonei di indicare la preferenza ai fini dell'assegnazione della sede di servizio costituiva un procedimento amministrativo del tutto autonomo rispetto a quello dell'assegnazione di sede ai precedenti vincitori. Questi ultimi, quindi, non avevano alcun titolo a partecipare alla riassegnazione dei posti resisi disponibili, in quanto non riferibili alla procedura concorsuale; a tutto voler concedere, poi, stante l'autonomia del procedimento di assunzione straordinaria, la determinazione di consentire ai precedenti vincitori di partecipare alla riassegnazione dei posti resisi disponibili avrebbe dovuto essere comunicata ai candidati idonei, onde consentire loro di svolgere le opportune osservazioni e controdeduzioni.

Il Ministero delle Finanze si e' costituito in giudizio, deducendo l'inammissibilita' e l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha pertanto chiesto il rigetto.

Motivi della decisione
L'appello e' infondato e deve essere respinto.

L'Amministrazione delle finanze ha disposto l'assunzione di 359 candidati risultati idonei al concorso bandito con D.M. 6 giugno 1991 per la copertura di 352 posti nel profilo professionale di assistente tributario per i Centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino, utilizzando la facolta' appositamente riconosciutale dall' articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 ("Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al governo contenuta nell' articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), che, ai fini di consentire l'effettivo funzionamento dei nuovi organi giurisdizionali, dotandoli del necessario e, professionalmente, adeguato personale, dopo aver stabilito che alla copertura dei posti disponibili nelle qualifiche dirigenziali e di quelli rimasti dopo gli inquadramenti di cui al precedente articolo 46 si sarebbe proceduto in conformita' alle disposizioni vigenti, ha aggiunto: "E' data facolta', in relazione alla necessita' di urgente copertura dei posti delle qualifiche VI, IV e III, di procedere all'assunzione degli idonei nei concorsi ordinari indetti dal Ministero delle finanze nei cinque anni antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di graduatorie uniche nazionali approvate con decreto del Ministero delle finanze...".

L'esercizio di tale facolta', pur finalizzato al soddisfacimento di un prevalente interesse pubblico (quello di rendere effettivamente funzionanti i nuovi organi di giustizia tributaria), ha comportato un indubbio vantaggio anche per i candidati idonei al concorso bandito con il D.M. 6 giugno 1991, consentendo ad essi di poter essere assunti; per di piu', avendo l'Amministrazione delle finanze con l'assunzione dei vincitori del predetto concorso gia' coperto le sedi vacanti al momento del concorso, essi avrebbe potuto godere, in ordine alla scelta delle sedi di servizio, di una posizione migliore di quella vantata dagli originari vincitori del concorso, concorrendo per le sedi successivamente resesi vacanti, se ed in quanto meno disagiate o piu' appetibili rispetto a quelle gia' assegnate agli originari vincitori del concorso bandito col D.M. 6 giugno 1991 (che, com'e' noto, riguardava esclusivamente i centri di servizio di Salerno, Palermo e Torino).

Sotto tale profilo, la scelta dell'Amministrazione delle finanze, cosi' come emerge plasticamente dalla attenta lettura della motivazione del provvedimento impugnato, di consentire anche ai vincitori del concorso di poter esprimere nuovamente le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, tenendo conto anche delle sedi successivamente resesi vacanti proprio per effetto dell'applicazione dell' articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, e' assolutamente ragionevole, idonea ed adeguata a contemperare tutti gli interessi in gioco, sia privati (e contrapposti, dei vincitori e degli idonei), sia pubblici, non potendosi del resto non evidenziare che solo 122 degli originari vincitori (quindi poco piu' di 1/3, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato) ha effettivamente ottenuto una nuova assegnazione di sede rispetto a quello originaria.

La ricordata scelta dell'amministrazione d'altra parte, ad avviso della Sezione, costituisce effettiva e concreta applicazione dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa, cosi' come postulati dall'articolo 97 Cost. , avendo consentito ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e come tali vincitori di concorso, di ottenere una adeguata sede di servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente, in virtu' di una norma legislativa eccezionale e temporanea.

Ne' puo' sostenersi, come pretenderebbe l'appellante, che con l'assegnazione delle sedi messi a concorso agli originari vincitori la graduatoria del predetto concorso avrebbe esaurito i suoi effetti, riprendendoli, ai soli fini dell'individuazione del personale idoneo a ricoprire le sedi resesi disponibili in virtu' dell'applicazione dell' articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545; in realta' delle due l'una: o la graduatoria di merito del concorso bandito con D.M. 6 giugno 1991 era efficace ed allora correttamente si e' comportata l'Amministrazione, salvaguardandone gli effetti in relazione ai vincitori del concorso rispetto ai candidati dichiarati idonei che hanno conseguito il diritto all'assunzione non in virtu' del superamento del concorso, ma di una legge speciale che ha fatto propri gli effetti ancora esistenti del concorso stesso; oppure la graduatoria del predetto concorso aveva completamente esaurito i propri effetti, ma allora neppure gli idonei avrebbero potuto acquistare il diritto ad essere assunti.

Le precedenti osservazioni escludono, come peraltro correttamente gia' ritenuto dai giudici di prime cure, che la possibilita' concessa dall'amministrazione agli originari vincitori del concorso di scegliere nuovamente la sede di servizio abbia integrato gli estremi di un inammissibile trasferimento d'ufficio, essendosi trattato sostanzialmente della sola rinnovazione della fase di scelta delle sedi di servizio da parte dei vincitori di un concorso pubblico.

Deve, infine, negarsi che l'Amministrazione delle finanze avesse l'obbligo di comunicare agli idonei, in favore dei quali si era consolidato il diritto all'assunzione, l'avvio del procedimento in relazione alla facolta' concessa agli originari vincitori del concorso di poter esprimere le proprie preferenze per i posti resisi successivamente disponibili, in quanto i predetti idonei non potevano vantare alcuna qualificata posizione ad ottenere quale sede di servizio quella per la quale avevano gia' espresso la propria preferenza.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

La particolarita' della fattispecie induce la Sezione ha dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora Silvana Giugliano avverso la sentenza n. 1123 del 30 giugno 1998 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, lo respinge.

Dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorita' amministrativa.

Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

TROTTA GAETANO - Presidente

POLI VITO - Consigliere

LEONI ANNA - Consigliere

SALTELLI CARLO - Consigliere est.

DE FELICE SERGIO - Consigliere

Da: Dalia33  05/02/2018 14:18:38
Buon pomeriggio a tutti

Fraf😊

Un grande in bocca al lupo! Un abbraccio! E un bacio!


In effetti, più che di eventuali ricorsi, è una questione di onestà intellettuale riconoscere le comprensibili ragioni sia degli 800 che dei + 600 ad avere l'orticaria laddove vi fosse un notevole ampliamento delle sedi al sud a distanza ravvicinata. Ciò non dovrebbe suscitare tanto scalpore rientrando il tutto nella classica disorganizzazione burocratica e ministeriale tipicamente italiana! Che pur avendo individuato un problema, lo risolve con le solite pezze emergenzialistiche.

Da: Pupillo  05/02/2018 14:20:10
No,non ci arrivi, è evidente.

Da: clary76  05/02/2018 14:20:50
Ma allora gli accompagnatori possono entrare e sedere insieme all'idoneo durante la scelta?? Please rispondete

Da: HannaLiza 05/02/2018 14:23:42
Non ho capito ma il principio della common law vale a corrente alternata? comodo così.

Quindi ribalto.Lo stare decisis non è un principio vigente in Italia. Già.

.. non è la prima volta che gli idonei di un concorso fanno ricorso... e non è mai capito che sulle sedi l'abbiano spuntata.

E quindi?

Da: ungiuristapercaso 
Reputazione utente: +45
05/02/2018 14:25:38
rocx, ma non avevano detto che non si può portare nessuno per la scelta della sede ? Quindi si può andare accompagnati da qualcuno anche nel momento della firma del contratto ?

Da: HannaLiza 05/02/2018 14:26:24
Come diceva mia nonna.
Dici pera e ti rispondono con mela, dici mela e ti rispondono con pera, così alla fine hanno sempre ragione loro.


Da: Pupillo  05/02/2018 14:27:50
E fesso io che ho dato pure una lettura alla sentenza che non c'entra assolutamente nulla col caso in questione.
Questa non è giurisprudenza ma italiano.
Ragazzi ma siete seri?

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