NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
139510 messaggi, letto 7965944 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
| Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, ..., 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651 - Successiva >>
Da: Roland74 ![]() | 18/10/2017 12:01:44 |
| T.A.R. Campania Napoli, sez. III 03/02/2010 n. 558 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 5042 del 2008, proposto da: C. DE S., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, alla via Po,1-Parco Parva Domus presso l'Avv.to Stefano Sorgente contro A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura ed autorizzazione in atti, dall'Avv.to Giovanni Scotto Di Carlo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Vicinale Santa M. del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., n.c. nonché sul ricorso numero di registro generale 6309 del 2008, proposto da: C. DE S., rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv.to Luigi Adinolfi, con domicilio eletto in Napoli, alla via Po,1-Parco Parva Domus presso l'Avv.to Stefano Sorgente contro A.R.P.A.C. - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura ed autorizzazione in atti, dall'Avv.to Giovanni Scotto Di Carlo, con domicilio eletto in Napoli, alla via Vicinale Santa M. del Pianto, Centro Polifunzionale Torre 1 REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., n.c. nei confronti di C. D., M. R. DELLA R., G. M., G. S., n.c. per l'annullamento quanto al ricorso n. 5042 del 2008: 1) del provvedimento di non ammissione alla prova teorico-pratica e, quindi, di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente ingegnere, laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio o altre lauree equipollenti codice DD03; 2) del bando di concorso nei limiti dell'interesse; 3) dei provvedimenti di nomina della Commissione di concorso; 4) dei verbali della Commissione di concorso; 5) della nota prot. n. 17905 del 30 settembre 2008 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice; quanto al ricorso n. 6309 del 2008: 1) della disposizione del Direttore Generale ARPAC n. 501 del 28 ottobre 2008 di approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di Dirigente ingegnere - individuato con il Codice DD03;. 2) del provvedimento di non ammissione alla prova teorico-pratica e quindi di esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente ingegnere, laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio o altre lauree equipollenti codice DD03; 3) del successivo provvedimento di non ammissione alla prova orale; 4) del bando di concorso, nei limiti dell'interesse, unitamente alla delibera del direttore generale n. 184 dell'11 aprile 2005 di indizione del concorso; 5) del provvedimento di nomina della Commissione di concorso n. 166 del 28 marzo 2008; 6) dei verbali della Commissione; 7) del regolamento per la disciplina dei concorsi approvato con la delibera D.G. n. 397 dell'8 agosto 2008 e, in particolare, dell'art. 17; 8) della nota prot. n. 17905 del 30 settembre 2008 a firma del Presidente della Commissione esaminatrice. Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'A.R.P.A.C; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del 14 gennaio 2010 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Col primo dei ricorsi indicati in epigrafe, notificato all'Arpac e alla Regione Campania il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 8 ottobre, C. De S. ha impugnato, in uno agli atti presupposti e conseguenti, il provvedimento col quale non è stato ammesso a sostenere la prova teorico pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall'Arpac per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di Dirigente ingegnere - individuato con il Codice DD03, per non aver raggiunto nella prova scritta il punteggio minimo di 21/30 stabilito dall'art. 5, comma 2, del bando. A tal fine censura: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 214/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione di tutti i principi in tema di correzione degli elaborati, per essere stato valutato l'elaborato scritto con voto numerico non conosciuto e, comunque, non accompagnato da alcuna motivazione neppure coerente coi criteri, ove stabiliti, dalla Commissione; 2) violazione dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la valutazione dei titoli debba avvenire, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima della loro correzione; 3) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che per i titoli il punteggio massimo attribuibile non può superare 10/30 o equivalente e che il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile; 4) violazione dell'art. 8, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la commissione esaminatrice è composta da tecnici esperti nelle materie del concorso scelti fra precise categorie e con alcune esclusioni ; 5) violazione dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che almeno un terzo dei componenti la commissione sia costituito da donne; 6) violazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale pone ulteriori regole in tema di composizione della commissione di concorso; 7) violazione dell'art. 11, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che prima dell'inizio delle prove la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico; 8) violazione dell'art. 11, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che le tracce siano chiuse in plichi sigillati e firmati esteriormente dai componenti la commissione e dal segretario; 9) violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che la commissione stabilisce alla prima riunione criteri e modalità di valutazione delle prove e le formalizza nei verbali; 10) violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone che gli elaborati devono essere scritti su carta recante timbro dell'ufficio e firma di un componente la commissione; 11) violazione dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, che detta ulteriori norme in tema di svolgimento delle prove di concorso; 12) violazione dell'art. 15, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in tema di verbalizzazione delle operazioni concorsuali. Si è difesa l'Arpac invocando il rigetto del ricorso siccome infondato. Con decreto presidenziale n. 2571 del 10 ottobre 2008 il ricorrente era ammesso a sostenere la prova teorico-pratica che, tuttavia non superava. Con un ulteriore ricorso, notificato il 27.11.2008 all'Arpac, alla Regione Campania e ai controinteressati C. D., M. R. Della R., G. M., G. S., e depositato il successivo 1° dicembre, C. De S. ha impugnato - in uno agli stessi atti già gravati con la prima impugnativa - la non ammissione alla prova orale e gli ulteriori atti di concorso (ai quali aveva ottenuto l'accesso) per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in quanto i criteri di valutazione non sarebbero stati stabiliti nella prima riunione della Commissione, ma solo nel prosieguo delle operazioni; 2) violazione dell'art. 21 del regolamento interno Arpac, avendo la commissione previsto quale punteggio massimo per i titoli soli punti 20 in luogo dei prescritti punti 30; 3) violazione dell'art. 29, comma 4, del regolamento interno Arpac, che prescrive, per la prova scritta, adempimenti in ordine al contrassegno delle buste contenti gli elaborati ed alla loro apertura; 4) violazione dell'art. 30 del regolamento interno Arpac, per essere stata stravolta la prova teorico-pratica, trasformata in una nuova prova scritta; 5) violazione dell'art. 33 del regolamento interno Arpac, per non essere stato sorteggiato l'ordine di ammissione alla prova teorico-pratica; 6) violazione dell'art. 4, n. 6, del bando, non essendo stata valutata l'attività libero professionale svolta dal ricorrente in relazione a 14 progetti; 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, difetto di motivazione, violazione de principi in tema di correzione degli elaborati, violazione dell'art. 29, comma 4, del regolamento interno Arpac, non essendo stato attribuito un voto numerico o un giudizio di insufficienza, limitandosi la Commissione ad esprimere l'esito di "prova non superata"; 8) violazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento interno Arpac, che dettano i criteri per la composizione delle commissioni d'esame; 9) stesse censure del n. 8), per violazione della riserva di posti alle donne in Commissione; 10) violazione dell'art. 9, comma 2, lett. a), d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento interno Arpac, che dettano ulteriori norme in materia di composizione della Commissione di concorso; 11) violazione dell'art. 11, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 27, comma 12, del regolamento interno Arpac, il quale prescrive che le tracce debbano essere chiuse in pieghi sigillati e firmati dai componenti la commissione e dal segretario; 12) violazione dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 27, comma12, del regolamento interno Arpac, per non essere stati utilizzati dai candidati fogli recanti il timbro dell'ufficio e siglati dalla commissione; 13) violazione dell'art. 14, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, violazione dell'art. 28 del regolamento interno Arpac, che detta ulteriori adempimenti per lo svolgimento delle prove d'esame; 14) violazione dell'art. 28, comma 4, del regolamento interno Arpac, in quanto non sono state seguite le prescrizioni dettate per la riunione delle buste contenenti le prove d'esame; 15) violazione dell'art. 28, comma 3, del regolamento interno Arpac, per essere stata svolta la prova in questione il 15 ottobre 2008, festività religiosa ebraica del Sukkoth. Si è difesa l'Arpac chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione. All'esito della odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. Va in primo luogo disposta la riunione dei processi indicati in epigrafe, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. 2. Ritiene inoltre il Collegio che sia opportuno trattare preliminarmente le questioni, relative al mancato superamento della prova teorico-pratica, articolate col secondo dei ricorsi in esame, secondo la stessa indicazione del ricorrente, nella pienezza del compendio documentale relativo al concorso realizzata in sede di accesso ed aventi, ai fini della decisione, valenza pregiudiziale. 2.1. Si duole in primo luogo il De S. del fatto che, in violazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, la Commissione non avrebbe stabilito, nella sua prima riunione del 16 aprile 2008, "i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali", avendo invece rinviato tale incombente ad un momento successivo. Il motivo è infondato. "In ordine alla problematica della previa fissazione dei criteri e delle modalità delle prove concorsuali che, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere stabiliti dalla Commissione esaminatrice nella sua prima riunione, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che tale principio deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa, perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che è stata ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri di valutazione delle prove concorsuali, anche dopo la loro effettuazione, purché prima della loro concreta valutazione (C.d.S., sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4282; C.d.S., Sez. IV, 22 settembre 2005 , n. 4989). Ciò posto, risulta nel caso in esame che: a) nel rimettere ad un momento successivo alla prima riunione la prederminazione dei criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione aveva anche stabilito che essa dovesse avvenire "prima della valutazione delle prove stesse" (verbale n. 1 del 16 aprile 2008); b) per come emerge dalla documentazione versata in atti, i predetti criteri e modalità di valutazione delle prove sono stati effettivamente stabiliti dopo la conclusione delle prove scritte, ma prima dell'inizio delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati e, dunque, prima dell'apertura delle buste sigillate racchiudenti gli elaborati scritti (v. verbale n. 4 del 12 settembre 2008), ovvero prima dello svolgimento della prova teorico-pratica (v. verbale n. 5 del 15 ottobre 2008). 2.2. Infondato è del pari il motivo con cui il De S. lamenta la violazione dell'art. 29, comma 6, del regolamento per i concorsi dell'Arpac (approvato con deliberazione del direttore generale n. 397 dell'8 agosto 2002) tenuto conto che, per come emerge dal verbale n. 5 del 15 ottobre 2008, il segretario, conformemente alla norma evocata, terminata la correzione degli elaborati e prima dell'apertura delle buste contenenti le generalità dei candidati, ha trascritto sul frontespizio di ognuno il voto assegnato indicandolo in numero e lettere. 2.3. Il ricorrente denuncia inoltre la violazione dell'art. 30 del regolamento Arpac, che disciplina la prova teorico-pratica, concepita a suo dire in termini squisitamente tecnici attraverso la messa a disposizione dei concorrenti "di apparecchi e materiali" i quali "devono essere identici per tutti", con registrazione del tempo che costituisce uno degli elementi di valutazione. Secondo il De S., invece, la Commissione avrebbe stravolto il carattere di questa prova, assegnandole una valenza puramente teorica, per aver chiesto ai candidati di redigere un disciplinare per la valutazione di un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria, definendone il campo di applicazione, con ciò concettualmente duplicando la prova scritta. Anche tale censura è infondata. Come correttamente dedotto dall'Arpac, la traccia in questione ("il candidato rediga, dopo un breve richiamo alla normativa vigente in materia, la sola parte di disciplinare per la validazione di un progetto di monitoraggio della qualità dell'aria, definendone il campo di applicazione") risponde, secondo canoni di logicità e congruenza, correttamente allo scopo di saggiare la capacità "pratica" di futuri dirigenti ingeneri ambientali nel redigere un atto avente senz'altro valenza tecnica attinente al profilo messo a concorso. 2.4. In virtù di quanto appena osservato, va del pari respinto il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell'art. 33 del regolamento Arpac, per non essere stato effettuato il sorteggio dell'ordine di ammissione dei candidati allo svolgimento della prova teorico-pratica, tenuto conto che tale prescrizione non ha valore assoluto, ma va all'evidenza commisurata con il contenuto e le modalità concrete della prova d'esame. 2.5. Il De S. lamenta poi la mancata attribuzione di un voto numerico o giudizio di insufficienza alla prova teorico-pratica, in palese violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e di quello di indicazione del voto numerico stabilito dall'art. 29, comma 6, del regolamento Arpac. La valutazione finale dell'elaborato teorico-pratico del ricorrente in termini di "non sufficienza" a seguito della formulazione del giudizio sintetico "mediocre", trova in realtà un preciso riscontro motivazionale sia negli esaurienti giudizi espressi unanimemente dai tre componenti la Commissione ("il candidato non ha redatto il richiesto disciplinare tecnico") che nella "griglia di valutazione" analitica in precedenza predisposta (verbale n. 5 del 15 ottobre 2008). Pertanto, anche mancando l'attribuzione di un esplicito voto numerico alla prova in questione, può dirsi pienamente assolto l'obbligo di motivazione che sorregge il giudizio finale di insufficienza ai fini dell'ammissione alla prova orale. 2.6. È stato invece formulato tardivamente - tenuto conto che la composizione di genere della commissione era nota al ricorrente quantomeno nel momento in cui ha sostenuto la prova scritta (5 giugno 2008) a fronte di ricorsi notificati solo il 3 ottobre ed il 27 novembre 2008 - il motivo che censura la violazione dell'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 16, commi 1 e 2, del regolamento Arpac, per non essere stata rispettata la regola secondo la quale la commissione sia composta almeno per un terzo da donne. Nondimeno tale censura, oltre che irricevibile, è anche infondata alla luce del principio, espresso dalla giurisprudenza amministrativa, per cui "la mera circostanza che una commissione di concorso non sia composta almeno per un terzo da donne (così come prescritto dall'art. 9, comma 2, d.P.R n. 487 del 1994) non esplica di per sé effetti vizianti delle operazioni concorsuali: tale violazione, infatti, è rilevante soltanto in presenza di una condotta discriminatoria del collegio in danno dei concorrenti di sesso femminile" (C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7962; C.d.S., Sez. V, 6 giugno 2002, n. 3184). 2.7. Risultano inoltre rispettate da parte della Commissione le prescrizioni previste dagli artt. 11, comma 3, del d.P.R. 487/94 e dall'art. 27, comma 4 del regolamento Arpac in quanto, per come risulta quantomeno dal verbale n. 5 del 15 ottobre 2008 relativo alla prova teorico-pratica, questa ha proceduto, conformemente alle norme evocate, "a chiudere in tre buste sigillate le preindicate tracce formulate, firmate dai componenti, con l'apposizione sui lembi di chiusura delle firme della commissione". 2.8. Lamenta quindi il ricorrente che, in violazione degli artt. 13, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 27, comma 12, del regolamento Arpac, sui fogli utilizzati dai candidati per la prova teorico-pratica non sono stati apposti "il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione". Il motivo è infondato. Risulta infatti dal già menzionato verbale n. 5 del 15 ottobre 2008 che i fogli distribuiti ai candidati "sono stati siglati dal presidente e dal componente ing. Matera" e che la commissione raccomanda ai candidati "che gli elaborati devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro dell'Agenzia e con penna fornita dall'Agenzia". 2.9. Va del pari respinta la censura, appuntata sulla violazione dell'art. 28, comma 4, del regolamento interno dell'Arpac per non essere state effettuate, per la prova teorico-pratica, le operazioni di riunione delle buste nell'ora e nel giorno stabilito all'ultima prova d'esame con la possibilità di partecipazione, previa comunicazione orale, dei candidati. Ed infatti, risulta evidente dalla piana lettura della norma che essa è volta a raggruppare più buste, riferibili ad un candidato, contenenti ciascuna un elaborato corrispondente ad una prova d'esame e non certo applicabile al caso di specie nel quale la prova da correggere era una sola. 2.10. Del tutto privo di rilevanza e, pertanto, inammissibile è poi il motivo con cui si censura, per violazione dell'art. 18, comma 2, del regolamento Arpac ("le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi"), l'avvenuto svolgimento della prova teorico-pratica nel giorno della festa ebraica del Sukkoth (15 ottobre). Tale norma, posta evidentemente a tutela della partecipazione alle prove concorsuali degli appartenenti alle religioni menzionate, non può infatti essere invocata da chi, come il De S., non ha neppure dichiarato di appartenere alla confessione ebraica e, comunque, ha partecipato senza nulla obiettare alla seduta di concorso del 15 ottobre 2008. 2.11. Sono del pari inammissibili, per genericità, le censure rubricate in epigrafe coi numeri 8), 10) e 13) (sempre del ricorso R.G. n. 6309/2008), tenuto conto che il ricorrente si è limitato a trascrivere testualmente alcuni articoli del d.P.R. n. 487/94 e del regolamento Arpac recanti plurime disposizioni in ordine alla nomina e alla composizione della commissione di concorso e alle modalità di svolgimento delle prove scritte, senza tuttavia specificare quali di esse fossero state in concreto violate, ma apponendo, in calce al testo di dette norme, le generiche formule "la delibera di nomina della Commissione viola detta disposizione" e "anche detta disposizione risulta violata", all'evidenza inidonee ad individuare con la dovuta specificità l'oggetto ed il tenore della violazione denunciata. 2.12. Va dichiarata, infine, l'improcedibilità per sopravenuta carenza di interesse del motivo rubricato in epigrafe col numero 2) - col quale è dedotta l'erronea indicazione del punteggio massimo di valutazione dei titoli - e del motivo rubricato col n. 6) che censura l'omessa valutazione di alcuni titoli professionali del ricorrente. Infatti, a fronte del respingimento delle altre censure articolate in ricorso con riguardo alla mancata ammissione del ricorrente alla prova orale, l'eventuale accoglimento di tali doglianze non consentirebbe comunque al ricorrente di conseguire alcuna utilità. 3. Per lo stesso motivo va dichiarata l'improcedibilità del primo dei ricorsi indicati in epigrafe, col quale era censurata la mancata ammissione del ricorrente alla prova teorico-pratica. 4. Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti di cui in epigrafe, così provvede: - dichiara, in partibus quibus, irricevibile, inammissibile, improcedibile e in parte respinge, il ricorso R.G. n. 6309/2008; - dichiara improcedibile il ricorso R.G. n. 5042/2008; - condanna C. De S. a rifondere all'A.R.P.A.C. le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati: Saverio Romano, Presidente Ida Raiola, Primo Referendario Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 FEB. 2010. | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 18/10/2017 12:02:07 |
| athanata, non è da ingenui, la prova è stata sanata ripetendola, stop su questo non si discute. La causa di word è persa in partenza. Mi dispiace solo per chi ancora gli crede. | |
Da: Roland74 ![]() | 18/10/2017 12:04:18 |
| Leggete la Motivazione al PUNTO 2.10. | |
Da: JulieMalaussene ![]() | 18/10/2017 12:04:32 |
| W Roland 😁 | |
Da: athanata ![]() | 18/10/2017 12:05:56 |
| Giurista Io non ho nessun interesse, anzi a dire il vero, un rallentamento non mi farebbe piacere. Poi io sono convinta che tu, maestrina e info sicuramente meritate ciò che avete conseguito. Però qui non si discute questo. Ripeto mi dispiace tanto. Pero' alcune cose bisogna aspettarsele. A me in fondo interessa poco o nulla tutto il discorso. Sono bassa in graduatoria e gia' sono fuori. | |
Da: dido84 ![]() | 18/10/2017 12:06:10 |
| ragazzi ciao. stavo cazzeggiando su facebook e ho letto questo: A*************** C******************* 3 h Stiamo organizzando un ricorso per la mancata pubblicazione dei risultati di ieri, puntiamo al l'annullamento del concorso e all'abolizione del ministero della giustizia. Chi fosse interessato mi contatti, l'avvocato ha detto che vinciamo sicuramente. sto ridendo fortissimo! Sempre detto che con l'avvicinarsi della graduatoria VERA alla minima cosa ognuno fa quel che vuole ect. ma alla fin fine non conterà un cazzo: il MINISTERO deciderà senza farsi infulenzare da niente e nessuno! Poi qualcuno non ci rimanga male :D oggi è l'ultimo giorno vero? ecco, contate 15 giorni, poi ogni giorno può essere buono per l'armageddon :D | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: JulieMalaussene ![]() | 18/10/2017 12:08:11 |
| Athanata, aspettarselo perché Homo homini lupus si, ma accettarlo o considerarlo normale questo proprio no perché fatti non fummo a viver come bruti... | |
Da: Fraffer ![]() | 18/10/2017 12:08:26 |
| Si, athanata. Ma un ricorso fondato sulle festività ebraiche, quando nessun tronchista era ebreo o comunque si è lamentato, ma anzi si è fiondato a fare l'esame col primo aereo...dai ma di che parliamo... Ma ci vuole fantasia...e infatti non ha né capo né coda. È la cattiveria che stranisce. Parliamo di uno che non partecipa al concorso, che non è tronchista e che non è ebreo!!!!!!!!!!!! Capirei di più se lo facessi tu il ricorso, quantomeno sei in graduatoria!! O un ebreo che si sente offeso, pur non essendo un candidato!!! Anche se resta l'assoluta inammissibilità del ricorso, per decadenza dei termini se si agisce per interesse allo scorrimento davanti al g.a., per mancanza di legittimazione se si vuole far valere il diritti discriminato (altrui!!!!) davanti al g.o. Dai, ma come fate a non scioccarvi, io sono basita!!!! | |
Da: Maffilo ![]() | 18/10/2017 12:08:56 |
| Julie Vuol dire che io non avrò un posto in paradiso,pazienza!!! Però ti dico,giusto pour parler, che quando si è trattato di andare contro la mia persona (non in questo contesto) qualcun altro non si è messo scrupoli,giustamente o ingiustamente A maggior ragione ionon guardo in faccia a nessuno | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 18/10/2017 12:09:45 |
| Mi dispiace solo il fatto che in fondo mi ero affezionato al forum, mi rendo conto che non si può continuare a parlare con questo clima teso.O cambio nick o non scrivo più, l'aria è pesante. Fraff complimenti sei davvero in gamba. | |
Da: stracotto2 ![]() | 18/10/2017 12:10:04 |
| grazie balotta un dato utile dopo tanto chiacchiericcio | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 18/10/2017 12:12:20 |
| Il fatto è, diciamocelo chiaramente, molti dei concorsisti senza macchia giustamente non hanno il coraggio di ammettere che far fuori 139 tronkisti gli farebbe comodo, ma vi pare che non trapela questo ? Siamo umani, lo capisco. Ecco perchè dico che giunti a questo punto, bisogna ritirarsi e lasciare decidere alla giustizia superiore. | |
Da: athanata ![]() | 18/10/2017 12:12:21 |
| Fraffer Altri prepareranno ricorsi meno fondati. Me lo aspetto. Io non entro nel merito. Non mi interessa. Avrai ragione tu, è infondato. Per me questa è una discussione sterile. Non la affrontero' più. | |
Da: Fraffer ![]() | 18/10/2017 12:12:26 |
| Matri, di nuovo papelli... | |
Da: Fraffer ![]() | 18/10/2017 12:13:03 |
| Atha, si, passiamo ad altro... | |
Da: Open00 -banned!- ![]() | 18/10/2017 12:13:26 |
| Xathanata Non vorrei passare per il paldino di quelli coinvolti nel problema tronche tuttavia nessuno puo' sapere, tranne loro, in che modo abbia inciso sulla bonta' della loro prova il dover chiamare l' assistenza, quanto tempo abbiano sprecato per segnalare il problema e in che misura tutto cio' abbia potuto incidire sulla loro lucidita' necessaria per proseguire la prova.Nel dubbio sarebbe piu' opportuno tacere.In ogni caso visto che molti gliene fanno proprio una colpa, credo che il loro 'debito' lo abbiano abbondantemente pagato ripresentandosi e' ottenendo il massimo. Poi su come possa il ministero aver fatto tanti errori grossolani hai pienamente ragione.Fa tanta rabbia | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 18/10/2017 12:14:05 |
| che poi c'è gente che venderebbe un rene pur di avere questo posto, immagino l'ebreo tronkista che cambierebbe pure religione altro che ahaha. | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 18/10/2017 12:14:09 |
| Ronald 74 lo dissi ieri sera ....non occorre Cavour per capire che la questione posta da Word è infondata tuttavia mi provoca fastidio il fatto di volersi appigliare ad elementi sensazionalistici per accalappiare qualche lullone | |
Da: athanata ![]() | 18/10/2017 12:14:34 |
| Giurista Hai ragione quando dici che c è di sicuro chi agisce nell' ombra. Io questo volevo dire: aspettatevelo. A me non frega un cavolo. | |
Da: ungiuristapercaso ![]() Reputazione utente: +45 | 18/10/2017 12:16:00 |
| athanata, il punto è che non ci aspettiamo proprio nulla, perchè siamoin regola, abbiamo sanato, il ministero ci ha permesso di sanare il vizio. Non mi aspetto nulla. | |
Da: Roland74 ![]() | 18/10/2017 12:16:26 |
| Jolly ero in linea con te.. però non conoscendo bene la questione ho voluto indagare.. e ora abbiamo un supporto giurisprudenziale che fa al caso nostro... spero di essere stato utile alla causa | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 18/10/2017 12:16:30 |
| Ragazzi ancora a parlare dei tronkisti? Ma vi rendete conto che sono 139 su 76.000 candidati ? E quanti di questi veramente incideranno? Siamo risicoli | |
Da: cipria ![]() | 18/10/2017 12:18:43 |
| Perfetto! Quindi la questione delle festivita' ebraiche anche questa volta sara' dichiarata inammissibile per mancanza di interesse...l'unico problema serio di questo concorso, e dagli esiti per nulla scontati, è la questione della ricorrente albanese! Che succedera' se tale questione arrivera' fino alla Corte di Giustizia UE e il giudice interpretera' la normativa nel senso di ritenere che le mansioni dell'assistente giudiziario non implicano l'esercizio di pubblici poteri? I vincitori del concorso potranno stare tranquilli o dovranno preoccuparsi? | |
Da: Jollymatto73 ![]() | 18/10/2017 12:20:37 |
| Ronald74 come al solito preciso ed efficiente oltre che utile | |
Da: BlackCatz ![]() | 18/10/2017 12:22:48 |
| Da: WordGov-1948-Spinelli 18/10/2017 10.24.30 @BlackCatz Perché sono stato male di nuovo ... ... e per cercare di bloccare di nuovo tutti gli appigli possibili dei ricorsi ----------------------------------------------------- Ti ringrazio per la risposta, e tuttavia non riesco a convincermi: ripeto che secondo me chiedere "misure logistiche" atte a sanare la presunta illegittimità delle modalità di accesso ai luoghi d'esame, con questa tempistica, cioè quando di fatto non si possono più mettere in atto, non mette al riparo da possibili appigli per i ricorsi, ma semmai li sottolinea. | |
Da: BlackCatz ![]() | 18/10/2017 12:26:50 |
| @Roland74 Grazie per questo interessante contributo. | |
Da: Mamma2016 ![]() | 18/10/2017 12:27:19 |
| Ragazzi pure OPEN fa discorsi seri e accorati ormai... Davvero siamo ad un punto di non ritorno 😂😂😂😂 | |
Da: matteo88Roma ![]() | 18/10/2017 12:27:52 |
| @Roland74 OTTIMO LAVORO. Magari lo potrà leggere la nostra cara HannaLiza poichè aveva qualche dubbio sul legittimo interesse. | |
Da: Open00 -banned!- ![]() | 18/10/2017 12:32:43 |
| Xmamma Cio' significa che secchio e scopino li posso anche buttare? | |
Da: Arale74 ![]() | 18/10/2017 12:33:14 |
| Ciao a tutti...ho fatto l'esame ieri e mi sono accorta solo oggi che il.ministero ha pubblicato il tre ottobre una comunicazione con cui chiedeva la trasmissione con urgenza dei documenti attestanti il possesso dei titoli...io ho due figli...Qualcuno sa dirmi in questo caso che documenti richiedono in particolare e come inviarli? Grazie | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, ..., 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651 - Successiva >>



Home
Quiz concorsi
Bandi
Banche dati
Esami e abilitaz.
Patente nautica
Patente di guida
Medicina
Download
Forum
Registrati
Facebook
FAQ
Chi siamo?
Contatti
Login
Registrati


