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Concorsone per 800 ASSISTENTI GIUDIZIARI 2016/2017
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Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:30:25 |
| 100percento, si , avevo letto che col mac non si puo scaricare il software, ma tanto se gia non lo avevi non lo puoi comprare ora. Per i PDF ci avevamo lavorato ieri, ognuno un pezzetto e MANZO doveva assemblare il tutto, adesso gli mando una mail per sapere cosa ha fatto. Nel frattempo puoi usare il simulatore gratuito, che per me è stato efficace, lo trovo utile per lo scopo | |
Da: memal ![]() | 15/06/2017 09:33:50 |
| redazione ci sei!? Rispondi per favore a chi ha problemi col software cosi ci mettiamo l'animo in pace.. | |
Da: buongiorno88 ![]() | 15/06/2017 09:34:58 |
| Quindi il discrimine è il precedente pagamento! Ahahahahaha E quindi per la versione demo cosa mi sai dire? Ps. Ribadisco che mininterno non ha mai risposto alle nostre richieste. Sono solito leggere tutte le pagine del forum | |
Da: mosca cocchiera ![]() | 15/06/2017 09:35:51 |
| Hannaliza quanto rosichi😂 proprio nn ti va giù il fatto che alla preselettiva i ragazzi abbiano avuto la riconvocazione per le tronche😉 fossi in te eviterei queste frecciatine non sai mai se stavolta succederà a te e ti troveremo a frignare per essere riconvocata😂 Sai come si dice nella vita in pratica tutto ciò che sfotti agli altri ti capita😉 Quindi chiudi il becco e studia perché la Dea bendata nn è detto che ti assista sempre tesoro' | |
Da: Terry1977 ![]() | 15/06/2017 09:36:06 |
| Procedura civile é tutta esecuzioni. Qualcuno ha già dato un'occhiata a procedura penale? | |
Da: aspirantecancelliere ![]() | 15/06/2017 09:37:25 |
| scusate ragazzi ma la simulazione di cui parlate si basa sulla banca dati o è stata elaborata autonomamente? | |
![]() | E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: HannaLiza ![]() | 15/06/2017 09:38:50 |
| @spiri è logico quello che scrivi, ma questo crea appunto una discriminazione in quanto io non sono più libero di comprarlo o meno come per le pre ma vengo obbligato a non poterlo comprare.Io non posso comprarlo , altri lo stanno usando. Si sta ragionando su questo , poi per carità, benedetta la simulazione on line gratis | |
Da: 100percento ![]() | 15/06/2017 09:39:01 |
| Grazie ancora! Avevo infatti scritto una mail a Manzo per collaborare ma non mi ha risposto... Speravo in Mininterno! Buono studio, ci aggiorniamo più tardi E chissà che pubblichino i PDF :) siamo ottimisti! | |
Da: luciana26 ![]() | 15/06/2017 09:39:56 |
| Ragazzi la 642 la trova sbsgliata! La risposta corretta nn e' la A ma la C | |
Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:41:02 |
| JOOP domanda 137 è goista la A Eliminata la fase di discussione nel procedimento in camera di consiglio avanti alla S.C. martedì 08 novembre 2016 di Finocchiaro Giuseppe - Professore associato di diritto processuale civile nell'Università degli Studi di Brescia Processo civile Riforma processo civile Per approfondire Il Quotidiano Giuridico Processo civile: in Gazzetta la conversione del D.L. n. 168/2016 mercoledì 02 novembre 2016 Prodotti La nuova giurisprudenza civile commentata La nuova giurisprudenza civile commentata Rivista di diritto processuale Rivista di diritto processuale Codice Civile - Codice di procedura civile Codice Civile - Codice di procedura civile Leggi dopo e Annota Ingrandisci carattere Stampa Pdf Prosegue l'esame delle novità introdotte in sede di conversione del D.L. n. 168/2016 dalla Legge 25 ottobre 2016, n. 197. La legge n. 197/2016 incide pesantemente sotto molteplici aspetti della disciplina dal procedimento avanti alla Corte di cassazione, ma la novità che sicuramente è destinata ad attrarre più attenzione è quella che sopprime ogni forma di discussione orale nel procedimento in camera di consiglio avanti alla Suprema Corte Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione â E' la rubrica del nuovo art. 1-bis inserito dalla L. n. 197/2016, di conversione del D.L. n. 168/2016, che introduce parecchie rilevanti novità alla disciplina del procedimento avanti alla Corte di cassazione, tutte improntate alla massima (rectius, estrema) semplificazione. â applicabili a tutti i ricorsi, fuorché quelli per cui è già fissata l'udienza o l'adunanza Prima di passare in rassegna le numerose modifiche, tutte accomunate dall'intento di semplificare e sveltire quanto più possibile il giudizio di legittimità, vale sottolineare che il co. 2 dell'art. 1-bis cit. stabilisce che le medesime si applicano non soltanto ai ricorsi notificati dopo l'entrata in vigore della L. n. 197/2016 di conversione (cioè il 29 ottobre 2016, data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale), nonché quelli "depositati" successivamente a tale data, ma anche "a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio": in questa categoria di ricorsi in linea di principio paiono dover essere fatti rientrare anche quelli, già esaminati dalla Sesta Sezione, ma da questa non definiti e, pertanto, ex art. 376, comma 1., secondo periodo, c.p.c. (nel testo vigente anteriormente al 29 ottobre 2016), rimessi al primo presidente per l'assegnazione alle sezioni semplici (seppure, ovviamente, nei limiti in cui le nuove disposizioni risultino concretamente applicabili in questa fattispecie). I nuovi d.p.p. (=decreti presidenziali preliminari) La presente riforma, innanzi tutto, espunge dai casi in cui la Corte di cassazione deve decidere con ordinanza in camera di consiglio quelli attualmente previsti dai nn. 2 e 3 dell'art. 375 c.p.c., cioè quando la Corte riconosce di dovere, rispettivamente, "ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art,. 332 [relativamente a impugnazioni proposte in cause scindibili] ovvero che sia rinnovata" e "provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia". Queste ipotesi vengono ora disciplinate: - la prima, dal nuovo terzo ed ultimo comma dell'art. 377 c.p.c., ai sensi del quale gli ordini di integrazione del contraddittorio di notificazione dell'impugnazione in cause scindibili o di rinnovazione della notificazione vengono assunti (senza la previa instaurazione del contraddittorio) "con decreto" (definito dalla nuova rubrica dell'articolo come "decreto preliminare del presidente") vuoi dal Primo Presidente, vuoi dal Presidente della Sezione Semplice o dal Presidente della Sezione Sesta (o "apposita sezione" ex art. 376, comma 1, c.p.c.);- la seconda, unitamente alla rinuncia, dal nuovo comma 1, dell'art. 391 c.p.c., che recita: "Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione". La previsione di cui a questo ultimo periodo deve ovviamente essere intesa come riferita sia al Primo Presidente, sia al Presidente della Sezione Semplice, sia al Presidente della Sezione Sesta. Entrambe le innovazioni non possono non essere accolte favorevolmente, posto che, conformemente al principio di economia processuale consentono una più spedita e snella assunzione di provvedimenti caratterizzati da un'estrema semplicità. La decisione in camera di consiglio come modello procedimentale ordinario e generale avanti alla S.C. La L. n. 197/2016 di conversione, sempre modificando il cit. art. 375, rende la decisione in camera di consiglio con ordinanza come la regola generale non soltanto avanti alla Sesta Sezione, ma anche a ogni sezione semplice: ai sensi del nuovo secondo ed ultimo co., infatti, la trattazione in pubblica udienza deve essere sempre disposta, salvo esclusivamente nei due seguenti casi: - da un lato, ove la trattazione in pubblica udienza "sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto" su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi; - dall'altro lato, qualora "il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio". La rimessione diretta alla sezione semplice ad opera del Presidente della "apposita" sezione Sempre al fine di perseguire la massima semplificazione possibile, è stato sostituito il secondo periodo del comma 1 dell'art. 376 cit., prevedendo che "Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione [cioè la Sesta o apposita Sezione] non ravvisa tali presupposti [cioè, ex nn. 1 e 5 dell'art. 375 cit., per "dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360" o "accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza"], il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice" (e non più al Primo Presidente della Corte di cassazione affinché procedesse all'assegnazione alla sezione semplice). Il riferimento contenuto nella disposizione sia alla Sezione sia al Presidente, nonostante prima facie potrebbe apparire come un errore di formulazione, deve essere considerato corretto e voluto: il rilievo dell'impossibilità di definire integralmente il procedimento ai sensi dei nn. 1 o 5 dell'art. 375, infatti, può essere compiuto sia dal Presidente della Sezione in sede di assegnazione della causa, sia dal consigliere relatore prima della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio (cfr. quanto si osserverà oltre in relazione al nuovo art. 380-bis c.p.c.): in entrambi i casi la rimessione alla sezione semplice può essere disposta con decreto del Presidente della Sesta sezione senza la necessità di investire il collegio. Si badi che ove la rimessione alla sezione semplice sia disposta ai sensi di questa disposizione, la causa in linea di principio dovrà essere decisa in camera di consiglio con ordinanza, atteso che, come osservato sopra, la trattazione in pubblica udienza della causa, ai sensi del nuovo e già esaminato comma 2, dell'art. 375, è obbligatoria soltanto ove la rimessione dalla Sesta Sezione sia pronunciata "in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio" (e non anche in conseguenza del decreto presidenziale). Soppresse le brevi osservazioni scritte nell'udienza pubblica Lo snellimento e la semplificazione operati dalla L. n. 197/2016 hanno riguardato anche la discussione in pubblica udienza ex art. 379 c.p.c. Ante riforma, veniva previsto che, dopo la relazione del consigliere relatore, gli avvocati delle parti, su invito del presidente del collegio, potessero svolgere le proprie difese, quindi, il pubblico ministero esponesse oralmente le proprie conclusioni motivate, quindi, gli avvocati potessero "nella stessa udienza presentare alla corte brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero". Nelle pubbliche udienze fissate a partire dal 29 ottobre 2016, ai sensi del nuovo 2° co. dell'art. 379 cit., "Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese": anticipando l'intervento del pubblico ministero gli avvocati delle parti hanno la possibilità di svolgere le loro osservazioni a questo già oralmente, sicché è stata soppressa la possibilità di presentazione delle "brevi osservazioni per iscritto". | |
Da: Terry1977 ![]() | 15/06/2017 09:41:04 |
| Scusami,ma di quali PDF parli? Quelli ufficiali del ministero sono già in online da ieri. Ti riferisci a quelli? | |
Da: Lupocalabro1985 ![]() | 15/06/2017 09:41:44 |
| Il software è solo per chi lo aveva già acquistato, è un aggiornamento gratuito. Per chi non vi ha provveduto per la preselettiva ora è impossibile l'acquisto perché c'è il divieto ministeriale..non si tratta di alcuna discriminazione, il punto è ke non è vendibile, inutile intasare il forum..sono stati forniti comunque tutti i quiz nella versione online, quindi inutile lamentarsi, fino a ieri non c'era nulla online per nessuno.. buon lavoro e buono studio a tutti! | |
Da: HannaLiza ![]() | 15/06/2017 09:42:25 |
| Mosca stai serena, ho solo fatto un'osservazione oggettiva. Le tronche hanno oggettivamente portano fortuna. Poi..se vuoi negare l'evidenza , problemi tuoi. | |
Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:42:57 |
| Hannaliza ok, ci sarà pure una discriminazione ma Mininterno , giustamente, si deve mettere al riparo da azioni legali, e poco importa della discriminazione, se c'è! non possiamo fare ricorso a Mininterno eh! | |
Da: arcbru ![]() | 15/06/2017 09:44:01 |
| mininterno o altri utenti io non trovo la mail di attivazione del simulatore che feci per le preselettive..c'è un modo per recuperarla ?io non riesco ad aggiornare il software..potere darmi delle indicazioni??grazie | |
Da: 100percento ![]() | 15/06/2017 09:45:40 |
| Ciao HannaLiza! Concordo con te, benedetto simulatore on line ma se per un motivo o per un altro non si ha la possibilità di comprare/scaricare/aggiornare il software, sarebbe gentile da parte di Mininterno la pubblicazione dei PDF (come fatto per le preselettive). | |
Da: HannaLiza ![]() | 15/06/2017 09:45:40 |
| Ah ah ah no no no, le mie erano solo rifessioni.STOP. | |
Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:47:48 |
| c'è poco da ridere, il discrimine è proprio il precedente pagamento! la versione demo è appunto una demo, ti da la possibilità di provarlo, se lo volevi dovevi comprarlo quando era possibile! se scorri tutte le pagine troverai i post di mininterno, non ce lo siamo inventato e non abbiamo avuto un miraggio, tra l'altro non avrei alcun interesse a dirlo visto che io non ho acquistato il software Terry avevamo rielaborato la BD del ministero rimescolando tutte le risposte per esercitarsi , ma chi ha fatto il lavoro principale pare sparito nel nulla, quindi lavoro buttato! La domanda 642 ha dei seri problemi, ne abbiamo discusso approfonditamente nel forum ma non si arriva alla soluzione, spero che qualcuno l'abbia segnalata al ministero | |
Da: Terry1977 ![]() | 15/06/2017 09:48:31 |
| @100percento i pdf sono online da ieri | |
Da: nowhere ![]() | 15/06/2017 09:49:22 |
| Da: luciana26 15/06/2017 09.39.56 Ragazzi la 642 la trova sbsgliata! La risposta corretta nn e' la A ma la C MA PERCHÉ DICI STRONZATE? MA STAI SERENA E NON CONFONDERE LA GENTE. LA GIUSTA È LA A | |
Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:49:23 |
| aspirantecancelliere La simulazione usa le domande della banca dati, semplicemente ha rimescolato le risposte per potersi esercitare | |
Da: shinyrebel ![]() | 15/06/2017 09:50:15 |
| Buongiorno a tutti! Sono nuova... vorrei sapere qual è la differenza tra l'esercitazione che si trova nella sezione concorsi e il software adesso non si può più acquistare! Inoltre avevo mandato la mail di adesione per partecipare alle operazione di rimescolamento delle domande ma non mi è arrivato niente... sapete se è possibile in qualche maniera entrarne in possesso! Grazie e buona giornata a tutti! | |
Da: 100percento ![]() | 15/06/2017 09:50:47 |
| Davvero TERRY???! Non li ho trovati! Per favore mi indichi come fare? Scusaaaa | |
Da: mosca cocchiera ![]() | 15/06/2017 09:50:55 |
| Hannaliza amo la tua acidità 😍 lo sai stellina che molti che hanno avuto la tronca nn sono più potuti tornare per problemi di soldi perché nn tutti hanno la fiera di Roma sotto il muso come te😉 scendi sul pianeta terra e piscia corto, perché la fortunata sei tu che tronche nn ne hai avute sennò con la tua preparazione zoppicante saresti andata in panico e non riuscivi più a fleggare le rispostine che hai imparato a memoria come le tabelline😉 | |
Da: Spesso come il ferro -banned!- | 15/06/2017 09:51:06 |
| Ragazzi ma in fiera il deposito bagagli ci sarà ancora? Sapete qualcosa a riguardo? | |
Da: HannaLiza ![]() | 15/06/2017 09:51:11 |
| Cmq è sempre il Ministero coi suoi tira e molla a fare casini....danneggiando tutti compreso mininterno , mi pare ovvio. | |
Da: spiricoccosa ![]() | 15/06/2017 09:51:20 |
| Nowhere anche io credevo fosse giusta la A della 642 ma la domanda è mal posta, l'abbiamo analizzata e in effetti non sembrerebbe giusta, da come è posta la domanda se si riferisce ai terzi quel LORO potrebbe essere addirittura la B, io per il momento la memorizzo come A , ma sinceramente ho dei dubbi | |
Da: rospo76 ![]() | 15/06/2017 09:51:22 |
| Buongiorno a tutti!!al bando le polemiche inutili e cerchiamo di non perdere lo spirito dei g. scorsi.....le tronche sono tante, in penale oggi ne ho trovate già un paio cmq sto segnando tutto e farò un unica e-mail per il Ministero segnalando tutti gli errori. Se si comportano come l'altra volta dovrebbero eliminarle e sarebbe cmq sempre qualche quesito in meno sul gruppone quando facciamo le simulazioni :) buono studio | |
Da: memal ![]() | 15/06/2017 09:51:24 |
| arcbru stesso problema. Ho inviato diverse mails a info@mininterno.net ma non mi rispondono. Attendiamo nuove redazione ci siete? | |
Da: Terry1977 ![]() | 15/06/2017 09:52:36 |
| @100percento https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE1288693&previsiousPage=homepage | |
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