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ESAME AVVOCATO TERZA PROVA
65 messaggi
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Da: grazie!!!!18/12/2008 12:45:05
ragazzi io non sono 1 avvocato nella vita faccio tutt'altro è x qsto che faccio domande stupide!!!cerco solo di aiutare chi sta facendo l'esame!!GRAZIE ANCORA A TUTTI!!!!!!!!!!!!!

Da: xx18/12/2008 12:49:42
mi date la massima della sentenza di civile?

Da: xx18/12/2008 12:51:46
gentilmente la massima della sentenza di civile...per favore...

Da: francesco18/12/2008 12:57:02
il commento alla sentenza nr. 24082 per favore

Da: xx18/12/2008 12:59:34
PER FAVORE LA MASSIMA DELLA SENTENZA 24082

Da: navitaccia18/12/2008 13:06:33
trovata sentenza prima traccia

Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace

Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.



allora per civile:

comparsa di risposta in appello per Tizio DICENDO CHE LA NOTIFICA ERA REGOLARE E CHIEDENDO IL RIGETTO DELL?IMPUGNAZIONE AVVERSA

formulario

TRIBUNALE (oppure) CORTE D' APPELLO DI ....


DI RISPOSTA E COMPARSA APPELLO


nella causa d' appello promossa da:


.... APPELLANTE


CONTRO


.... APPELLATO


* * *


per il Sig. ...., codice fiscale n. ...., domiciliato a ...., via ...., n. .... presso lo studio dell'Avv. .... che lo rappresenta e difende per procura ....


FATTO


Il Sig. ...., con atto di citazione notificato il .... ha convenuto in giudizio il Sig. .... per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro .... dovutagli per i danni subiti in seguito ....


Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Giudice di pace (oppure) Tribunale di .... ha, con sentenza n. .... emessa il ...., accolto in parte la domanda attrice, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro ...., oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo e alle spese del giudizio, considerando ....


Il Sig. ...., ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, in riforma della predetta sentenza, che il Tribunale (oppure) la Corte d' Appello di .... dichiari che lo stesso nulla deve all'esponente per effetto dell'intervenuta espromissione novativa stipulata con il Sig. ....


DIRITTO


Il Sig. .... rileva che tutti i motivi addotti dall'appellante sono infondati, infatti, ....


Egli però ritiene di aver diritto anche .... e a tale scopo propone appello incidentale.


P.T.M.


chiede che l'Ill.mo Tribunale (oppure) l'Ill.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l' appello proposto dal Sig. .... contro l'impugnata sentenza e, in parziale riforma della stessa, condannare lo stesso al pagamento dell'ulteriore somma di Euro ...., oltre agli interessi legali dal giorno della domanda al saldo e alle spese del presente giudizio.


Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica ....@....it.


.... lì ....


(Avv. ....)


(PROCURA ALLE LITI, SE NECESSARIA)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
senza appello incidentale
CIVILE NON si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo per parcellizzazione del credito
La parte appellata deve costituirsi depositando in cancelleria comparsa di
costituzione e risposta ex art. 347 c.p.c. venti giorni prima dell’udienza (10 gg. in caso
di abbreviazione dei termini): può costituirsi anche all’udienza ex art. 171 c.p.c. ma in
tal caso incorre nelle decadenze di cui agli artt. 343 c.p.c. e 346 c.p.c..
1a traccia è comparsa di costituzione in appello

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Da: cips18/12/2008 13:16:24
siete MITICI, graziegraziegrazie!)

Da: xx18/12/2008 13:22:36
PER FAVORE...mi date la massima della sentenza di civile?

Da: Giulia18/12/2008 13:24:29
Chi può aiutarmi per l'atto di penale? Vi prego!

Da: antonella18/12/2008 13:28:18
ma l'atto di penale?????? vi PREGO AIUTO PENALEEEEEE

Da: mario18/12/2008 13:28:25
ma il civile completo nessuno lo puo postare???

Da: zlatan18/12/2008 13:29:28
Allora? Vi siete convinti che dovete mettere l'alternatività Tribunale / Corte di Appello in mancanza di qualsiasi riferimento del primo giudice dato dalla traccia? Rispondete, perchè riguarda l'inizio del compito! Se sbagliate, non continuano neppure a leggerlo e ve lo sbarrano subito!

Da: Alex18/12/2008 13:29:39
copio il messaggio di anonima sempre su questo forum


ecco l'atto di penale

Eccovi l'atto di penale, ma il merito è tutto di azzecca garbugli, io ho fatto pochino.
Ecc.ma Corte d’Appello di Catanzaro
Atto di Appello
Il sottoscritto Avv. …………, del Foro di Catanzaro, difensore di fiducia, giusta procura in atti del Sig. Tizio, nato a ……….il…………., residente in…….., Via………., parte civile nel procedimento n……r.g.n.r. a carico di Sempronio, imputato per i reati di cui agli artt. 582, 583, c.1, n.1, 585, 577, c.1,n.4, 61, n.4, c.p., propone
Impugnazione
ai sensi dell’art. 576 c.p.p., ed ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile, avverso la sentenza nr………… R.G. Sent., emessa dal Tribunale di Catanzaro, in data /11/08, con la quale Sempronio veniva assolto dai reati a lui ascritti in rubrica per i seguenti
Motivi
Inizialmente, fatti lesivi cagionati nello svolgimento dell’attività sportiva venivano considerati scriminati in base all’esimente del consenso dell’avente diritto (art. 50 c.p.); l’obiezione principale mossa a tale opinione faceva leva sulla considerazione che l’art. 5 c.c. stabilisce il divieto di atti di disposizione del proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrita` fisica, cosicche la scriminante non puo` operare in relazione alle condotte produttive di lesioni permanenti. In seguito, si e` fatto riferimento alla scriminante dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), in quanto lo sport e` considerato dal nostro ordinamento attivita` socialmente utile e riceve in varia misura tutela e riconoscimento dalla legislazione statale e costituzionale. E tuttavia,si e` fatto notare che tale qualificazione non consentirebbe di ricomprendere nell’a`mbito della causa di giustificazione le pratiche sportive non organizzate ufficialmente (donde la rilevanza penale delle lesioni cagionate in occasione di attivita` sportive amatoriali, nonostante il fatto assuma il medesimo disvalore).
La giurisprudenza piu` recente della suprema Corte ha così abbracciato la tesi della scriminante non codificata dell’attivita` sportiva, la cui configurabilita` si fonda su un’estensione analogica in bonam partem delle scriminanti tipizzate, estensione ormai pacificamente ammessa in dottrina ed in giurisprudenza. Tale causa di giustificazione trova la sua ragion d’essere nel fatto che la competizione sportiva e` non solo ammessa ed incoraggiata dalla legge e dallo Stato per gli effetti positivi che svolge sulle condizioni fisiche della popolazione, ma e` anzi ritenuta dalla coscienza sociale come un’attivita` assai positiva per l’armonico
sviluppo dell’intera comunita. Quest’ultima soluzione appare preferibile rispetto alle altre due in quanto, oltre ad essere maggiormente rispondente alla peculiarita` del fenomeno sportivo, risulta applicabile, altresì alle attivita` sportive amatoriali ed anche oltre i limiti di cui all’art. 5 c.c.: invero, il soddisfacimento dell’interesse generale della collettivita` a praticare lo sport puo` consentire al singolo l’assunzione del rischio di lesione di un interesse individuale relativo alla propria integrita` fisica.
Il problema e` quello di stabilire i confini di tale scriminante, nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi in gioco, non potendo certo ritenersi giustificata qualsiasi lesione comunque cagionata nel corso di una manifestazione sportiva.Sulla base della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, i limiti di operativita` dell’esimente in questione sono stati individuati nella cd. finalita` di gioco e nel c.d. rischio consentito.
Quanto al primo, esulano dall’ambito di operativita` dell’esimente quelle condotte lesive volontariamente poste in essere per finalita` private non connesse all’attuazione del gioco: per restare al calcio,
si possono fare gli esempi del c.d. fallo di reazione ovvero del fallo commesso a scopo intimidatorio o per risentimento personale. In tali ipotesi, lo svolgimento della gara non e` che l’occasione per ledere, cosicche�¿��´ saranno certamente configurabili i reati di percosse o di lesioni personali volontarie, i quali, viceversa, dovranno escludersi quando l’azione scorretta e violativa del regolamento di gara consista in un intervento volto a conseguire un vantaggio nel gioco, e cioe` nel diritto controllo e tiro del pallone, nel tentativo di impossessarsene e di contenderlo all’avversario o durante la corsa per introdursi nell’azione in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori .In questo senso, anche il c.d. fallo a gioco fermo, se nella maggior parte dei casi puo` dar luogo al reato di lesioni volontarie o di percosse come fallo di reazione o per risentimento, puo` risultare scriminato se posto in essere nel tentativo di avvantaggiarsi in vista della ripresa del gioco. .
Assai piu` delicata e` la questione concernente il secondo dei limiti della scriminante de qua, rappresentato dal rischio consentito: invero, malgrado l’intervento scorretto avvenga nel perseguimento
di una finalita` di gioco nel senso anzidetto, purtuttavia tale intervento, per rimanere al di qua del confine tra illecito sportivo ed illecito penale, non deve travalicare il rischio consentito da colui che partecipa ad una determinata pratica sportiva. In proposito, l’atleta,ad es. il giocatore di calcio, e` conscio della possibilita` , o addirittura della probabilita` , di essere irregolarmente atterrato con uno sgambetto o con una spinta non regolamentare, e, partecipando al gioco, tacitamente consente al rischio di subire, in
conseguenza di cio` , delle lesioni.
Una contraria corrente giurisprudenziale, invece, senza fare riferimento al criterio del superamento del rischio consentito, afferma che la violazione delle regole della gara, anche se finalizzata
all’attuazione del gioco, da` sempre luogo quanto meno ad una responsabilita` per colpa: in altre parole, le regole avrebbero la funzione di individuare il margine di violenza tollerato dall’ordinamento in relazione a ciascuna disciplina sportiva.
Nel caso che ci occupa, appare evidente che Sempronio, con il suo intervento falloso, non abbia inteso procurarsi un vantaggio nel gioco ma, ben diversamente, avendo già minacciato Tizio ed avendolo successivamente al proprio intervento duramente apostrofato, abbia inteso reagire colpendo l’avversario al di là della finalità di gioco e soltanto per punirlo, violando, di fatto, il limite imposto , la cd. finalità di gioco,oltre il quale l’operatività della scriminante in parola non funziona.
P.Q.M.
Si chiede, in riforma dell’impugnata sentenza, la condanna del Sig. Sempronio per i reati di cui alla rubrica imputativa ai soli fini della declaratoria di responsabilità civile.
Catanzaro,
Avv.

p.s. sostituite catanzaro con i puntini

Da: Giulia18/12/2008 14:03:56
per l'atto di penale bisogna mandare l'istanza alla procura, oppure si deve fare l'appello alla sentenza?

Da: po18/12/2008 14:09:50
ma la soluzione di amministrativo?

Da: Giulia18/12/2008 14:17:22
Il tempo è denaro! Qualcona risponda!

Da: massimiliano18/12/2008 14:25:55
Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082Poiché l'inabilitazione produce come effetto legale soltanto l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, posti in essere dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle modalità prescritte, essa non incide sulla validità del compimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profilo volitivo, quale la ricezione di un atto giudiziario, che resta preclusa, a norma dell'art. 139, comma 2, c.p.c., soltanto al minore di 14 anni od al soggetto palesemente incapace

Cassazione civile , sez. I, 25 settembre 2008 , n. 24082
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.

Da: Altromondo18/12/2008 14:28:41
vero che abbiamo anche un moralizzatore....bravo continua così...

Da: enrico ameri18/12/2008 14:30:38
ripeto: ritengo più calzante ricorrere all'art. 572 e non al 576, in quanto tizio ha querelato sempronio mostrando, quindi, un interesse a perseguire penalmente il soggetto.
per tale ragione credo che mantenga questo interesse anche per il secondo grado e quindi si rivolge al pm affinchè impugni agli effetti penali.

Da: praticante18/12/2008 14:33:01
SI FA L'APPELLO ALLA SENTENZA

Da: praticante18/12/2008 14:34:05
la posizione della persona offesa - parte civile è infatti adesivaa quella del pm

Da: fareidituttopergliamici18/12/2008 14:40:57
sentenza nell' atto di penale?

Da: dadà18/12/2008 15:53:21
ma qualè  la sent di penale?

Da: mario18/12/2008 16:02:20
con la riforma cossiddetta pecorella, la parte civile può impugnare autonomamente senza nessuna istanza al pm la sentenza di assoluzione di primo grado. Il suo interesse deve essere apprezzabile in termini di attualità e concretezza !!!!!

Da: dadà18/12/2008 16:11:13
ma qualcuno ha la soluzione di penale?grazie

Da: XYZ18/12/2008 16:17:32
Ragazzi attenti c'è un errore nell'atto di ANONIMA perchè Sempronio risultava al momento della notifica, a differenza di quanto dichiarato da ANONIMA maggiorenne, in quanto aveva 18 anni e cinque mesi.

Da: dadà18/12/2008 16:19:57
ehi che fine avete fatto















Da: francesca18/12/2008 17:00:14
complimenti per l'acidità..io spero che invece in tanti possano superare l'esame perchè i ragazzi che si preparano a questa prova studiano tanto e non meritano di subire sia da un punto di vista economico che psicofisico questa vergogna tutta italiana.

Da: Matteo18/12/2008 17:58:48
Evidentemente i Pubblici Ministeri dovrebbero andare a nozze con questo forum!!

Chissà, magari nei prossimi giorni presenterò querela visto che c'è tutto il gruppo che aveva Giuffrè che era privo di sentenza 2008 e sopratutto visto che per fortuna c'erano delle commissioni decenti (come quella di Trieste) che HANNO TASSATIVAMENTE VIETATO L'USO DEI CELLULARI !!!

Da: fra18/12/2008 20:19:42
Qualcuno ha la soluzione dell'atto di amministrativo?


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