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ESAME AVVOCATO TERZA PROVA
65 messaggi
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Da: Ing.18/12/2008 09:59:16
Commenti e curiosità sull'esame

Da: disperata18/12/2008 10:19:34
ho perso tutti i contatti che fine hanno fatto sull'altro forum non riesco ad entrare

Da: lu18/12/2008 10:23:37
monica ma la tua risposta è esatta'

Da: viviana18/12/2008 10:41:40
è confermato opposizione a d.i,

Da: puzzetta18/12/2008 10:59:42
su un altro sito comparsa di costituzione in appello si dice

Da: Neo18/12/2008 11:03:38
I TRACCIA
Tizio promuove un azione giudiziaria per risarcimento danni nei confronti di caio. La notifica dell'atto introduttivo del giudizio viene effettuata dall'ufficiale giudiziario il 16 ottobre 2006 nelle mani di sempronio, nato il 20 maggio 1988, figlio di caio e unica persona che si trovava a casa al momento della presentazione dell'ufficiale giudiziario. Sempronio era stato inabilitato con provvedimento del gennaio 2006 e curatore dello stesso era stato nominato mevio. Sempronio, risentito verso il padre dal momento in cui gli e' stata imposta l'assistenzs, non consegna l'atto giudiziario al genitore ne ne fa parola alcuna a nessuno. All'inizio del 2007 sempronio, aggravatesi le sue condizioni mentali in ragione dell'abituale abuso di bevande alcoliche, viene interdetto. Nel frattempo il giudizio promosso da tizio prosegue nella contumacia di caio e si conclude con la condanna di quest'ultimo nel novembre 2008. Caio, avuta cognizione della sentenza di condanna propone appello avverso la stessa, assumendo la nullita' della notifica dell'atto introduttivo del giudizio in ragione dello stato di inabilitazione in cui versava sempronio e dalla mancanza di conoscenza dell'atto stesso da parte sua e del curatore. Assunte le vesti del difensore di tizio, il candidato rediga l'atto giudiziario ritenuto più' opportuno, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

II TRACCIA

nell'ott 2007 inizia la prima giornata del torno di calcio pochi min dell'inizio della partita tizio calciatore della squadra azzurra destinato al controllo dell'attaccante avversario caio, interviene Violentemente su di lui, calciandolo mentre corre, facendolo rotolare per terra, e interrompendo in tal modo una pericolosa azione caio si alza ed insiema con il compagno di squadra Sempronio si avventa.... su tizio accorre, però, immediat l'arbitro, che si nterpone tra tizio e i due calciatori della sq bianca e impedisce che la situaz degeneri Pochi min dopo, sempronio interviene duramente su tizio Il quale col pallone tra i piedi gli volge le spalle colpendolo ad una gamba e gli procura la frattura del perone si costituisce success parte civile nel processo penale di cui sempr è imputato di lesione personale aggravata.

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Da: ilaria18/12/2008 11:08:27
mi mandate il testo dell'atto di amministrativo per favore?
grazie!!!

Da: capperone18/12/2008 11:25:17
ma per piacere....lavorate, invece di perdere tempo con queste stupidaggini. chi se ne frega delle tracce???
tanto li segheranno tutti, si spera. ci sono già più avvocati che cristiani. non se ne può più..

Da: filippo18/12/2008 11:31:43
Ragazzi ma di amministrativo cosa è uscito??

Da: CARLO18/12/2008 11:33:05
SALVE RAGAZZI,DOVREI AIUTARE MIO FRATELLO... POTRESRE DIRMI SE SU QUESTO SITI VERRANNO POSTATE LE SOLUZIONI?

Da: puzzetta18/12/2008 11:35:11
la traccia di penale non è completa

Da: puzzetta18/12/2008 11:39:08
capperone fai un favore a tutti esci da questo forum e mettiti a lavorare considerato che a te della sorte dei praticanti avvocati non interessa nulla

Da: flick18/12/2008 11:39:36
ancora niente di amministrativo?

Da: flick18/12/2008 11:41:44
Ilaria hai saputo niente di amministrativo?

Da: nily18/12/2008 11:48:33
ciao a tutti

Da: lier18/12/2008 11:54:38
NEL GENNAIO 2006 L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI ALFA AFFIDA ALLA SOCIETA BETA IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI.
L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PREVISTA PER 4 ANNI CON DELIBERA N. …..
DEL 20 .10.2008.
L’AMMIN ISTRAZIONE COMUNALE ANNULLA LA PRECEDENTE DELIBERA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.
LA DELIBERA DI ANNULLAMENTO E MOTIVATA CON RIFERIMENTO SIA AD UN VIZIO DI PROCEDIMENTO CONSISTENTE NELLA ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE DALLA GARA PER DIFETTI DI REQUISITI DELLA SOCIETA GAMMA, LA QUALE ERA INVECE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI (LA SOCIETA GAMMA NON EBBE A PRESENTARE RICORSI IN MERITO) SIA L’OPPORTUNITA CHE L’ANNULLAMENTO OFFRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI RIORGANIZZARE IL SERVIZIO GESTENDOLO PERSONALMENTE CON L’IMPIEGO DEL PERSONALE COMUNALE SOVRABBONDANTE PER REALIZZARE UN RISPARMIO DI SPESA.
IN DATA 15.11.2008 IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PERSONALE COMUNALE.
LA SOCIETA BETA SI RIVOLGE AL PROPRIO AVV.TO INTENDENDO PROSEGUIRE IL RAPPORTO CON L’ENTE LOCALE E OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI.
ASSUNTE LE VESTI DELL’AVV.TO , IL CANDIDATO REDIGA L’ATTO GIUDIZIARIO CHE RITIENE PIU OPPORTUNO ILLLUSTRANDO GLI ISTITUTI E LE PROBLEMATICHE SOTTESE ALLA FATTISPECIE IN ESAME

Da: flick18/12/2008 11:59:16
E' la traccia di amministrativo?

Da: CARLO18/12/2008 12:00:08
secondo voi manca molto per le prime soluzioni?

Da: Miiii18/12/2008 12:03:25
Mi sembra che hanno bloccato il forum principale... possiamo mandare la soluzione di almost postato lì per civile? Che ne dite?

Da: ANONIMA18/12/2008 12:08:36
PER LE PRIME SOLUZIONI C'E' GIA'.......

soluzione di civile, fatta da almost




ECC.MA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante.
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
Catanzaro,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in Catanzaro, via……..
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                

                                                 Vera la firma
                                                   Avv. …………..

Da: rio18/12/2008 12:14:19
ma la traccia di penale completa?

Da: bob18/12/2008 12:19:31
per anonima
questa e' la traccia svolta di civile. scusa me non sono del settore e non ci capisco piu' nulla. dammi solo una conferma cosi' la giro....

Da: ANONIMA18/12/2008 12:29:25
bob......dici a me per la traccia svolta di civile che vuoi girare?

se ti riferisci a me puoi andare tranquillo

Da: LOTTARE18/12/2008 12:31:34
AGGIUNGETE L'INDICE FASCICOLO è IMPORTANTE NELLA FASE D'APPELLO, CI VUOLE LA SENTENZA NOTIFICATA, IL FASCICOLO DI PRIMO GRADO

Da: Marco18/12/2008 12:32:39
Aiuto,
qualcuno è in grado di relazionarmi circa la soluzione della TRACCIA 1, atto giudiziale di Civile.
Qual'è la sentenza???

Da: ANONIMA18/12/2008 12:34:09
ECC.MA CORTE D' APPELLO DI ...............
COMPARSADI RISPOSTA
PER: TIZIO, residente in ……., codice fiscale n………., selettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. ….., sito in ……, via….., che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto- APPELLATO
CONTRO: Caio, rappresentato e difeso dall’Avv…….- APPELLANTE
FATTO
Con atto di citazione notificato il 16.10.2006 il Sig. Tizio conveniva dinanzi al Tribunale di…… il Sig. Caio, perottenerne la condanna al pagamento di Euro………., a titolo di risarcimento danni.
Nella contumacia dell’odierno appellante il Tribunale di…., con la sentenza impugnata n…. del…., condannava il Sig. Caio al risarcimento dei danni, liquidato in Euro, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Il Sig. Caio, ritenendo ingiusta la predetta sentenza, con atto notificato in data ...., ha proposto appello chiedendo, la riforma della predetta sentenza.
DIRITTO
Il Sig. Caio fondava il proprio atto di appello sul presupposto che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado fosse affetto da nullità. Ed invero, si era verificato che l’ufficiale giudiziario, addetto all’ufficio notifiche, avesse effettuato la notificazione a mani del Sig. Sempronio, figlio del Sig. Caio, inabilitato sin dal gennaio 2006 e, quindi, anche all’atto della ricezione della notifica. Poiché il Sempronio non aveva comunicato l’avvenuta notifica del predetto atto giudiziario al Sig. Caio, a causa di contrasti familiari, quest’ultimo lamenta, nel proprio atto di appello, la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto Sempronio era inabilitato, e la notifica avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno al suo curatore e, conseguentemente, di non aver avuto legale conoscenza dell’atto giudiziario notificato a suo carico.
L’appello proposto dal Sig. Caio è infondato, e se ne chiede l’integrale rigetto per i motivi che di seguito si espongono.
In proposito la Giurisprudenza è chiara. La norma di riferimento è quella di cui all’art. 139 c.p.c., comma 2, la quale dispone che se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace.
Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità di chi riceve l’atto, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14.
Nel caso di specie, l’atto è stato notificato a mani di Sempronio, colpito da provvedimento di inabilitazione. Orbene l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). Nel nostro caso Sempronio, pur essendo ancora minore di età al momento dell’intervenuta inabilità, poteva essere soggetto al provvedimento in questione poiché la previsione applicabile è quella relativa all’art. 416 c.c. il quale dispone che il minore non emancipato che si trovi nell’ultimo anno di minore età può essere inabilitato, ma l’inabilitazione avrà efficacia dal giorno del raggiungimento della maggiore età.
In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la ricezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:art. 427 c.c., comma1. Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dall’odierno appellante.
P.T.M.
si chiede che l’ecc.ma Corte d' Appello di .... voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare in toto l' appello proposto dal Sig. Caio.
Con conseguente condanna del Sig. Caio al pagamento delle spese del presente giudizio.
Dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo fax al n. .... (oppure) all'indirizzo di posta elettronica....@....it.
..........,….
                                            Avv…………..
Procura
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente  procedimento, l'Avv………….., conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, incassare quietanza ad altre parti terza e conciliare, chiamare in causa terzi, farsi sostituire,eleggere domicilio, nominare e/o revocare procuratori anche fuori distretto, anche con poteri disgiunti. Eleggo domicilio presso il suo studio in............via……..
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 675/96, presto il mio consenso e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l’espletamento dell’incarico de quo

                                                Firma Tizio
                                                

                                                 Vera la firma


abbiamo tolto -CATANZARO- mettendo i puntini al posto della città
                                                   Avv. …………..

Da: LOTTARE18/12/2008 12:34:22
si, quella era la traccia svolta di civile, alla fine aggiungete
documenti e indicate copia sentenza notificata, fascicolo di primo grado

Da: maria18/12/2008 12:34:58
MI AIUTATE PER IL PENALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE???

Da: ANTONIO18/12/2008 12:40:18
PURE A MEEEEEEEEEEEE

Da: anonimo aiuto per penale18/12/2008 12:41:36
Configura un illecito penale la condotta di un calciatore che - nel corso di una partita a livello amatoriale - provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione. In tal caso, infatti, non opera l’esimente dell’esercizio di un’attività sportiva: in un incontro di tale livello il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, non solo non è preventivato ma non può neanche essere accettato.

Cassazione penale , sez. V, 04 luglio 2008 , n. 44306

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