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Concorso MAGISTRATURA 2016
30376 messaggi, letto 1360827 volte

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Da: Stagista26/06/2016 18:47:23
Sul 416 bis e sul concorso esterno, le SSUU ormai sono una mezza dozzina, direi che si è sufficientemente assestata, almeno in punto nomifilattico, ma ... relatore che scrive sentenza che trovi (da mihi factum dabo tibi ius)
Rispondi

Da: galloritmo26/06/2016 18:48:56
...... parlavo della rilevanza penale, in relazione a condotte tipiche, di determinati orientamenti condizionati da credo religiosi, radicate abitudini familiari ed altre influenze culturali proprie di persone o gruppi familiari provenienti da altre culture e nazioni, in particolare islamiche; a quale livello agisce tale rilevanza? In punto di esimente? O di attenuante? O di esclusione della responsabilita' per inesigibilita' della condotta alternativa lecita?
Rispondi

Da: @ galloritmo26/06/2016 18:50:30
Le hai dette tutte tranne quella giusta
Rispondi

Da: x galloritmo 26/06/2016 18:54:15
Già.... se avessi nominato il 133 almeno quella giusta ci sarebbe stata!
Rispondi

Da: Scioltona26/06/2016 18:56:27
Ragazzi mamma a pranzo mi ha preparato una bella bistecca di scottona, mi vedeva pallido in viso....Ora sono chiuso in bagno a fare la sci.....
Mannaggia sto concorso iniziamo presto con l'imodium
Rispondi

Da: Non esce26/06/2016 18:59:09
Gia uscita ad Avvocato di Stato!
Sarà da brividi la traccia di penale, farà saltare il banco di molti corsi privati!
Io proporrei una bella azione di risarcimento del danno!
Rispondi

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Da: x non esce 26/06/2016 19:01:08
Potresti postare il titolo della traccia uscita ad avv di stato? Grazie
Rispondi

Da: É vero26/06/2016 19:02:44
Pizza e fichi....Così finirà tutta a pizza e fichi.....
Rispondi

Da: Pizza e fichi? 26/06/2016 19:04:58
E se finisse a pizze e fiche? Non sarebbe meglio?
Rispondi

Da: Non escono26/06/2016 19:07:19
Amm.vo: caratteri atti politici e atti alta amm.ne, natura giuridica e mezzi di tutela esperibili.
Tema Civile. Forme di inazione nel diritto romano, rilevanza del silenzio e della inerzia nel negozio giuridico
Penale. Concorso esterno in associazione mafiosa, profili problematici in rel a principio legalità e prevedibilità di derivazione sovranaz.le, riflessi processuali della contestazione su mutamento fatto di reato e della qualific giuridica.
Atto civile. Ricorso per cassazione. Actio negatoria servitutis proposta, accolta eccezione tardiva del garante di estinzione per non uso in base ad ammissione del convenuto, varie questioni sottese
Rispondi

Da: x non escono 26/06/2016 19:12:01
Grazie!
PS: me cojoni, che tracce!
Rispondi

Da: Io vorrei ma non posto...26/06/2016 19:14:47
Strano, Soprattutto ricorso per cassazione la davano tra le più papabili!
Rispondi

Da: Il PAPA 26/06/2016 19:21:16
É da troppi giorni che mi nominate accanto a questa o quella traccia.
Papabile qui, papabile lì, papabile giù, papabile su... insomma adesso basta, smettetela! Altrimenti vi scomunico!
Rispondi

Da: Show partenopeo26/06/2016 19:23:09
É iniziato da poche ore show finale a Napoli.....In the box!
Molti vincitori usciranno da li
Rispondi

Da: ?????? 26/06/2016 19:24:08
Di che parli? Quale show napoletano? Spiegati....
Rispondi

Da: Stagista26/06/2016 19:31:22

I temi ESTRATTI e i temi NON ESTRATTI delle prove s
critte
Prova del 7 giugno 2016
Tema teorico in diritto amministrativo
Estratto
â
Descritti  i  caratteri  degli  atti  politici  e  degli  att
i  di  alta  amministrazione,  tratti  il
candidato della loro natura giuridica e dei mezzi di t
utela esperibili.
Non estratti
â
Principio  di  effettività  della  tutela,  efficacia  es
terna  ed  efficacia  soggettiva  del
giudicato amministrativo.
â
Ordinamenti speciali e autonomia della tutela; prof
ili sostanziali e processuali.
Prova dell'8 giugno 2016
Atto defensionale di diritto e procedura civile
Estratto
â
Tizio  acquistava  un  fondo  da  Caio,  che  espressament
e  dichiarava  essere  il  bene
non gravato da servitù alcuna.
  A seguito dell'affermazione da parte di Sempronio, pro
prietario di fondo finitimo,
di  essere  titolare  di  un  diritto  reale  di  servitù  di  p
assaggio  sull'immobile,  Tizio
conveniva quest'ultimo in giudizio dinanzi al Tribu
nale di Lecce al fine di ottenere
sentenza di accertamento della insussistenza della s
ervitù e condanna al ripristino
dello stato dei luoghi, alterati dall'esistenza di u
n viottolo. Conveniva, altresì, in
giudizio Caio affinché, in caso di reiezione della d
omanda principale, questi fosse
condannato al pagamento di una somma in conseguenza
della riduzione di valore
del fondo acquistato e al risarcimento del danno.
  Resisteva alla domanda Sempronio, dimostrando di ave
re le chiavi del cancello per
accedere  al  viottolo  e  passare  sul  fondo  di  Tizio,  me
ntre  Caio  rimaneva
contumace.
  Il  Tribunale  rigettava  la  domanda  proposta  nei  confron
ti  di  Sempronio  con
sentenza non definitiva, depositata il 16.1.2012, a
vverso la quale Tizio formulava
riserva di appello e rimetteva la causa sul ruolo per
la trattazione della domanda
subordinata svolta nei confronti di Caio.
  Quest'ultimo si costituiva in giudizio all'udienza
di precisazione delle conclusioni,
eccependo preliminarmente la nullità della notifica
dell'atto introduttivo nei suoi
confronti, in quanto consegnato dall'ufficiale giudi
ziario, presso la sua residenza, a
mani  del  figlio  convivente,  di  sedici  anni,  tossico
dipendente,  nel  cui  zaino
scolastico,  solo  pochi  mesi  prima  della  predetta  udie
nza  di  precisazione  delle
conclusioni,  aveva  rinvenuto  la  copia  dell'atto  di  c
itazione.  Produceva
documentazione medica pertinente sullo stato di salu
te del figlio.
  Eccepiva, inoltre, con espressa richiesta di rimession
e in termini, che, da tempo
immemorabile Sempronio non aveva più utilizzato il pa
ssaggio sul fondo venduto
e che, pertanto la servitù doveva ritenersi estinta.
Resisteva, nel merito, all'avversa
pretesa rilevando che a fronte della sua dichiarazione
di libertà del fondo da pesi
ed  oneri  pregiudizievoli,  Tizio  aveva,  comunque,  potu
to  visionare  l'immobile
prima dell'acquisto.
  Il Tribunale accoglieva la domanda di Tizio, con se
ntenza depositata il 20.3.2014,
condannando  Caio  alla  refusione  del  danno  patito  da
Tizio,  ivi  compresa  la
riduzione del prezzo.
  Appellava Caio, con citazione notificata a Tizio e
d a Sempronio, insistendo in tutte
le  proprie  eccezioni  e  difese  di  rito  e  di  merito.  Tiz
io  si  costituiva  resistendo
all'impugnazione, proponendo, inoltre, appello incid
entale avverso la sentenza resa
nei  confronti  di  Sempronio.  Quest'ultimo,  a  sua  volt
a  si  costituiva  in  giudizio
eccependo  il  giudicato  formatosi  in  suo  favore  e  l'in
ammissibilità  di  tutte  le
domande di Caio, ammettendo, tuttavia, espressament
e nelle proprie difese di non
aver utilizzato personalmente il passaggio sul fondo
limitrofo da più di venti anni,
pur  possedendo  le  chiavi  del  cancello,  ma  che  tale  p
assaggio  era  comunque
esercitato da altra persona con lui convivente. 
  La Corte di appello di Lecce, non pronunciandosi sul
l'appello incidentale di Tizio,
in  accoglimento  dell'appello  principale  di  Caio,  dic
hiarava  estinta  la  servitù  di
passaggio  per  non  uso,  evidenziando  come  tale  ultima
  circostanza  era  stata
espressamente ammessa dall'appellato Sempronio, restan
do, pertanto, superflua la
rimessione al primo giudice della causa, pur essendo n
ulla la notifica della citazione
introduttiva  eseguita  dall'Ufficiale  giudiziario.  Dic
hiarava  assorbite  le  restanti
domande.
  Rediga  il  candidato  il  ricorso  per  la  cassazione  dell
a  sentenza  della  Corte  di
Appello nell'interesse di Sempronio.
Non estratti
â
Il Colonnello X, esperto cavaliere appartenente all'
arma dei Carabinieri, nel corso
di  una  manifestazione  equestre  durante  la  quale  è  trad
izionalmente  eseguito  un
complesso  esercizio  con  i  cavalli  lanciati  ad  alta  v
elocità,  cadeva  al  suolo
riportando  gravissime  lesioni  al  capo  in  seguito  alle
quali  rimaneva
permanentemente inabile.
  Agiva, pertanto, dinanzi al Tribunale civile di Roma
in data 15.1.2009, chiedendo il
risarcimento  dei  danni  subiti  riferibili  alla  mancata  a
dozione,  da  parte
dell'Amministrazione,  di  cautele  a  protezione  dei  mil
itari  impegnati  nella
pericolosa  manifestazione  (casco  protettivo),  nonché
alla  circostanza  che  per  i
cavalli,  e  per  i  militari  stessi,  non  era  stato  rispett
ato  il  periodo  di  riposo  tra  la
prova dell'esercizio e la sua esecuzione pubblica, co
me abitualmente praticato nel
caso dello svolgimento di esercizi equestri.
  Con il medesimo atto agivano in giudizio, altresì,
il coniuge e i figli per ottenere il
risarcimento dei danni morali e materiali da essi stess
i subiti.
  Si  costituiva  in  giudizio  il  Ministero  della  difesa
,  eccependo  il  difetto  di
giurisdizione del giudice ordinario, per essere la contro
versia devoluta al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
  L'Amministrazione  eccepiva,  inoltre,  l'intervenuta  p
rescrizione  della  pretesa,  e
contestava,  infine,  nel  merito  la  fondatezza  della  p
retesa  stessa,  non  essendo
provato  che  l'occorso  fosse  derivato  da  dolo  o  colpa  d
i  essa  Amministrazione.
Rilevava, in particolare, che erano state adottate tut
te le misure prescritte da norme
regolamentari  per  la  protezione  fisica  dei  militari  e  de
gli  animali  impegnati;  che
nessun evento consimile si era mai verificato in oltre
100 anni di svolgimento della
manifestazione; che condizioni  meteorologiche avverse
avevano costretto a non
rispettare effettivamente in modo integrale l'interval
lo di riposo tra l'ultima prova
dell'esercizio e lo svolgimento della manifestazione
, ma che tale mancato rispetto
era stato contenuto in un anticipo di soli pochi min
uti - per esigenze connesse alle
Autorità presenti; che tutti i cavalieri avevano presta
to il loro consenso scritto; che
il  personale  addetto  aveva  confermato  la  piena  idonei
tà  degli  animali  allo
svolgimento dell'esercizio.
  Espletata  consulenza  tecnica  sulla  persona  del  Colo
nnello  X,  la  causa  veniva
trattenuta in decisione. Il militare, tuttavia, pochi
giorni dopo la effettuazione della
perizia,  era  deceduto,  senza  che  tale  circostanza  veni
sse  dichiarata  dal  difensore
costituito.
  Con sentenza depositata il 20.7.2012 il Tribunale,
rigettate le eccezioni in rito e nel
merito proposte dalla difesa pubblica, accoglieva tu
tte le domande proposte dal
Colonnello  X  e  dai  suoi  congiunti,  condannando  l'Am
ministrazione  al
risarcimento del danno. Evidenziava, in particolare, il
Tribunale, che l'occorso era
riferibile  all'Amministrazione,  per  aver  i  suoi  dipende
nti  fatto  svolgere  la
manifestazione senza rispettare gli adeguati tempi di
riposo e senza aver fornito ai
militari apposito casco protettivo, e non avendo l'Am
ministrazione dato prova del
fortuito.
  Con  atto  notificato  in  unica  copia  presso  il  difens
ore  costituito  tanto  per  il
Colonnello  X  che  per  i  suoi  congiunti,  in  data  30.9
.2013,  l'Amministrazione
interponeva appello riproponendo le disattese eccezio
ni di difetto di giurisdizione
e di prescrizione e contestando nel merito le affermazi
oni del Tribunale sulla base
di quanto dedotto in primo grado.
  Si costituivano in giudizio la moglie e i figli de
l Colonnello X, in proprio e nella
qualità di eredi, eccependo la tardività dell'appello
; la inesistenza della notifica sia
in  quanto  effettuata  nei  confronti  del  loro  dante  ca
usa,  deceduto  nel  corso  del
primo grado di giudizio, sia perché effettuata in unic
a copia, e la infondatezza delle
difese nel merito svolte dall'Amministrazione.
  Rediga il Candidato la comparsa conclusionale per
l'Amministrazione della difesa.
â
Tizio con atto pubblico del 10 gennaio 2009 donava
a Caio un immobile ad uso
commerciale di sua proprietà sito in Roma, Via Cola di
Rienzo n. 919.
  Con  atto  pubblico  del  12  gennaio  2009  Tizio  donava
  poi  lo  stesso  immobile  a
Sempronio  che,  venuto  a  conoscenza  del  precedente  att
o  di  donazione,  si
affrettava a  trascrivere  il proprio  titolo d'acquisto il
13 gennaio 2009, mentre la
donazione a favore di Caio era trascritta il 15 gennaio
2009.
  Caio,  resosi  conto  dell'accaduto,  conveniva  in  giud
izio  davanti  al  Tribunale  di
Roma, con atto di citazione, notificato in data 17
aprile 2009, Tizio e Sempronio
per  sentir  dichiarare  la  nullità  dell'atto  di  donazione
  posto  in  essere  tra  loro  e,
chiedendo, in subordine, la condanna degli stessi al
risarcimento del danno, in via
solidale, quantificato nella somma pari al valore de
ll'immobile donato ed a quella
derivante dalle spese sostenute per la donazione, la
trascrizione ed i tributi relativi,
nonché  per  quelle  derivanti  dalla  penale  corrisposta  al
la  società  ALFA  s.r.l.  in
relazione  al  contratto  di  appalto  stipulato  in  data  1
1  gennaio  2009  per  la
ristrutturazione del locale.
  Sempronio  si  costituiva  in  giudizio  chiedendo  il  rig
etto  di  tutte  le  domande
azionate da Caio, mentre Tizio, al quale l'atto di c
itazione era stato  notificato a
mezzo  posta  nel  suo  esercizio  commerciale  ed  ivi  ricev
uto  dalla  segretaria,  era
dichiarato contumace.
  Il  Tribunale,  all'esito  dell'istruttoria  e  della  CTU
diretta  alla  quantificazione  del
valore  dell'immobile,  in  accoglimento  della  domanda
principale,  dichiarava  la
nullità della donazione tra Tizio e Sempronio, con se
ntenza pubblicata in data 20
giugno 2011.
  Con atto di citazione a comparire per l'udienza del 2
0 febbraio 2012, Sempronio
proponeva  appello  avverso  la  sentenza  di  primo  grado  no
tificando  l'atto  al
difensore di Caio e, per Tizio, nel luogo di residenz
a anagrafica, procedendo, poi,
alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo. Nel g
rado di appello si costituiva il
solo Caio con comparsa di risposta depositata in dat
a 4 febbraio 2012, a fronte
della  prima  udienza  fissata  al  24  febbraio  2012,  ai  s
ensi  dell'art.  168 bis,  quarto
comma  c.p.c.,  chiedendo  il  rigetto  dell'appello;  ripro
poneva,  inoltre,  tutte  le
domande subordinate dirette al risarcimento dei danni.
  Trattenuta la causa in decisione, la Corte di Appell
o, con sentenza depositata in
data 2 marzo 2015, in accoglimento dell'appello di S
empronio dichiarava valida ed
efficace  la  donazione  da  questi  ricevuta  e,  pronuncia
ndosi  sulla  richiesta
risarcitoria, condannava Sempronio e Tizio, ex art. 204
3 c.c., in solido tra loro, al
risarcimento dei  danni  subiti da Caio, escludendo la
sola voce commisurata alla
penale corrisposta all'impresa di ristrutturazione, in qu
anto danno non prevedibile.
  Sempronio, con atto ritualmente notificato, proponeva
ricorso per la cassazione
della  sentenza  della  Corte  di  Appello,  eccependo  la
nullità  dell'intero  giudizio  a
causa  della  nullità  della  notifica  dell'atto  introd
uttivo  a  Tizio,  non  ricevuta  da
questi  a  mani;  la  nullità  della  sentenza  per  essersi
  il  giudice  pronunciato  sulle
richieste  risarcitorie  di  Caio  il  quale  si  era  costituit
o  in  appello  tardivamente;  la
violazione  o  falsa  applicazione  dell'art.  2043  c.c.,
  tenuto  conto  della  natura  del
negozio; la insufficiente motivazione della decisio
ne di appello anche in punto di
quantificazione  dei  danni,  avendo  il  giudice  di  meri
to  acriticamente  recepito  gli
esiti della CTU di primo grado, benché puntualmente c
ontestati.
  Assunte le vesti del legale di Caio, rediga il cand
idato l'atto giudiziario per tutelare
la posizione del proprio assistito, che ha manifestat
o l'interesse alla conservazione
del  bene  o  ad  essere  integralmente  risarcito  per  il  dan
no  subito  da  entrambi  i
soggetti coinvolti.
Prova del 9 giugno 2016
Tema teorico in diritto civile con riferimento al d
iritto romano
Estratto
â
Premessi cenni sulle forme di inazione nel diritto rom
ano, illustri il candidato la
rilevanza del silenzio e dell'inerzia nel negozio giu
ridico.
Non estratti
â
Premessi  cenni  sui  mezzi  di  tutela  del  creditore  nel
  diritto  romano,  esponga  il
candidato  i  connotati  dell'azione  surrogatoria,  soffer
mandosi,  altresì,  sulla
esperibilità  della  stessa  in  caso  di  inidoneo  eserciz
io  da  parte  del  debitore  delle
azioni dirette a tutelare il proprio patrimonio per effet
to di accordi fraudolenti.
â
Interesse  della  società  di  capitali  e  interesse  del
  socio  pubblico  nella  società  a
partecipazione  pubblica,  anche  con  riguardo  alla  revoca
  dell'amministratore  e  ai
profili di responsabilità di quest'ultimo. Cenni sul
l'
actio pro socio
nel diritto romano.
Prova del 10 giugno 2016
Tema teorico in diritto e procedura penale
Estratto
â
Concorso  c.d.  esterno  in  associazione  di  tipo  mafios
o:  profili  problematici  con
riferimento  al  principio  di  legalità  e  a  quello  di  prev
edibilità  di  elaborazione
sovranazionale.  Possibili  vicende  della  relativa  cont
estazione  nei  diversi  gradi  di
giudizio: mutamento del fatto e della qualificazion
e giuridica.
Non estratti
â
Le nozioni di "privata dimora" e di "domicilio" nel
codice penale con riferimento,
altresì,  alla  disciplina  processuale  delle  intercettaz
ioni  di  conversazioni  e
comunicazioni, nonché delle riprese video di comporta
menti non comunicativi.
â
Tutela  sostanziale  e  processuale  della  vittima  dell
a  violenza  di  genere  con
particolare rifermento agli atti persecutori.
Rispondi

Da: Show partenopeo26/06/2016 19:34:29
Parlo parlo....
The show must go on!!!!

Toste le tracce per avvocato dello Stato!
Rispondi

Da: w l estateeee26/06/2016 19:37:44
https://www.homeaway.it/info/idee-vacanze/vacanze-estate/affitti-case-vacanze-spiaggia/spiagge-sicilia?k_clickid=8b7fa4ad-7559-4c8f-a8bf-cc911d02e90e&ksid=8b7fa4ad-7559-4c8f-a8bf-cc911d02e90e&ksprof_id=233&ksaffcode=2697455&ksdevice=t&gclid=CLWMz5Kdxs0CFYMK0wodTOAJbA
Rispondi

Da: Cifre 26/06/2016 19:42:42
Dei 16000 iscritti se ne presenteranno meno della metà, più o meno 6500-7000.
Di questi, l'80% proverrà dal centro-sud e il restante 20% dal nord Italia
Rispondi

Da: Simplex26/06/2016 19:51:19
Un po' di meno se ne presenteranno 6200 al massimo. Confermo 80% sud. Sul dato complessivo nazionale 40% Campania, 35% Napoli-Caserta. 
Rispondi

Da: Nuovostudente26/06/2016 19:59:37
Ma un testo da cui capire bene il reato colposo? Fiandaca&Musco si limitano a due stupidaggini...
Rispondi

Da: Tonino cazz e fierr26/06/2016 20:15:03
Iou l'autro giurno a Roma di sera era usciuto pe fumarmi o sigaro e mi stavo pulizzando le unchie delle mani co un coltellazzo de 15 cm di lama come mio solito, mentre suonavo i marranzano e avevo a mia solita lupara a tracolla, e nonastante i mio aspetto truce da sciupa fimmane scostumato, ha arrivato uno extracamunitario ca ha avuto i coraggio di chiedarmi na sicaretta!
Io ce lo data, ma quello ci ha avuto i coraggio puro di avvicinarsi, ca si no ci avevo i coltellazzo e a lupara era capace puro di rapianarmi.
A Roma se rischia a vita, date retta a me, a Corleone stiamo più sicuri ca dormiamo co a porta aperta di notte, ca so tutte brave persone a paragone co i extracomunatari de Roma!
Rispondi

Da: .............. 26/06/2016 20:20:21
L'ho sempre pensato, Tonino ha uno stile geniale e unico
Rispondi

Da: galloritmo26/06/2016 20:35:21
x nuovostudente:

il testo di Enrico Mezzetti
Rispondi

Da: Nuovostudente26/06/2016 20:45:07
Per galloritmo:
Titolo testo?
Grazie
Rispondi

Da: Fierro26/06/2016 21:17:46
Fierro mentre fumi il sigaro poi porti appresso pure le sigarette???? Ma te sei fumato il cervello prima del concorso????
Rispondi

Da: Testi di legge26/06/2016 21:35:42
X esperti di questo concorso impossibile.

Per i testi di leggi stampati, esiste un sito ufficiale da cui vanno scaricati o fanno storie che li ho scaricati da un sito non ammesso?ovvio anche li andrà scritto nome e data di nascita?
Rispondi

Da: galloritmo26/06/2016 21:55:29
Diritto penale. Casi e materiali.
Enrico Mezzetti.
Zanichelli editore, anno 2015
Rispondi

Da: grasse risate26/06/2016 22:11:57
evviva il thread magistratura 2013!
Rispondi

Da: x testi di legge 26/06/2016 22:20:29
vai sul sito della gazzetta ufficiale e per stampare usa la modalità gazzetta ufficiale certificata. Trovi tutto spiegato nel sito
Rispondi

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