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18 dicembre 2014 - Atto giudiziario - Privato
546 messaggi, letto 61870 volte

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Da: kikocik18/12/2014 10:20:58
SU KONTROCAMPUS SONO USCITE TUTTE E TRE LE TRACCE
Rispondi

Da: Jac18/12/2014 10:21:07
Quella dell'incidente è civile..ragazzi scherziamo??
Tuttavia alla fine la traccia dice: assunte le vesti del convenuto e rediga atto idoneo alla tutela dei propri assistiti!! cioè difendiamo caio la compagnia o entrambi?
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Da: katy018/12/2014 10:21:10
ma se la traccia di alex è corretta parla di convenuti?
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Da: avvocato da poco18/12/2014 10:21:16
mamma che traccia di merda.
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Da: Duos18/12/2014 10:21:46
bisogna stare attenti la richiesta è in solido ma non hanno la stessa posizione, ma la traccia - precisamente che dice alla fine ??
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Da: kikocik18/12/2014 10:22:00
"Nella notte del 12/5/2012 caio decideva di partecipare ad 1 gara automobilistica clandestina e prima della partenza di caio chiedeva a sempronio di accompagnarlo nella gara. Semprono accettava l'invito e saliva sull'autovettura condotta da caio e di proprietà del medesimo. Nel corso della competizione caio perdeva il controllo della sua vettura che si ribaltava, ed a causa delle ferite riportate nell'incidente sempronio decedeva. Dal verbale della polizia risultava ke sempronio aveva allacciato la cintura di sicurezza. Mevia e tizio, rispettivamente madre e fratello d sempronio formulavano rituale richiesta di risarcimento danni ai sensi dell art 145 cod delle ass private (dlgs 209/05) ricevuta dalla societa alfa, compagnia assicuratrice dell auto di caio il 30/9/2012. Nn essedo intervenuto alcun risarcimento, con atto d citazione notificato il 13/6/2013 mevia e tizio convenivano in giudizio caio e la società alfa x sentirli condannare in solido tra d loro al risarcimento dei danni patiti a seguito della morte d sempronio. A sostegno della propria domanda tozio e mevia esponevano ke sempronio nn aveva posto in essere alcuna condotta idonea a causare o anche sl ad agevolare il sinistro poiche si era limitato a salire a bordo dell'autovettura d caiox accompagnarlo.senza ingerirsi in alcun modo nella conduzione dell'auto. Evidenziavano inoltre ke sempronio aveva adottato tt le cautele necessarie allacciandosi la cintura d sicurezza. Gli attori chiedevano quindi che i convenuti venissero condannati in solidi tra loro al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro, da attribuirsi alla esclusiva resp di caio. Assunte le vesti del legale del convenuto rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla titela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame."
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Da: Derrick 18/12/2014 10:22:01
Rapporti fra i reati ex artt. 646 c.p. e 216 l. fall.

Non può sussistere concorso formale fra i reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita quando vi sia:

1)    identità della cosa su cui si sono concentrate le attività criminose e simultaneità delle stesse;

2)    destinazione unica dei beni appresi indebitamente dal reo;

Ex art. 84 c.p., infatti, il reato meno grave di appropriazione indebita viene assorbito in quello di bancarotta fraudolenta.

Tuttavia, la giurisprudenza prevalente ritiene che anche nel caso di perfetta identità materiale rispetto alla distrazione di due reati rimangono ontologicamente diversi, perché alla bancarotta è sempre richiesto un quid pluris (dichiarazione di fallimento) che integra che integra elemento costitutivo del 216 l. fall, con ciò non potendo operare il divieto di ne bis in idem.

La ratio di tale principio è che adottando una soluzione contraria resterebbe impunita l'area di illiceità o antigiuridicità non coperta dalla fattispecie minore (ex plurimis, Cass. Penale 4404/08).

Pertanto, intervenuta una condanna per 646 c.p. divenuta irrevocabile, non è precluso l'esercizio dell'azione penale (dopo la sentenza di fallimento) per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione per i medesimi beni.

Pertanto, qualora il reato di cui all'art. 646 c.p. sia stato contestato e sia stato giudicato prima della dichiarazione di fallimento, la successiva imputazione ai sensi dell'art. 216 l. fall. non è inibita, atteso che la questione di compatibilità tra le due fattispecie, pur non trovando specifica soluzione nell'art. 649 c.p.p., va risolta nel senso dell'assorbimento del reato meno grave in quello complesso, sulla base dei medesimi principi di sostanziale equità che consentono di superare il giudicato nel caso si debba recuperare "ex post" l'identità di disegno criminoso per l'applicazione dell'istituto della continuazione.

Secondo Cassazione Penale n. 37567/03: in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).
Rispondi

Da: dubbiosanapoli18/12/2014 10:23:01
ragazzi ma veramente fate certo che è civile...
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Da: HERR18/12/2014 10:23:20
la traccia dice DEI CONVENUTI!
Rispondi

Da: boromir 18/12/2014 10:23:41
Parlate anche del fatto che la denuncia è intervenuta successivamente ai 3 giorni stabiliti dall'art 1913 c.c.
Rispondi

Da: katy018/12/2014 10:24:29
ma secondo me c'è un errore nella traccia, perchè non può dire prima convenuto e poi assistiti avranno sbagliato a scrivere
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Da: Duos18/12/2014 10:24:38
aeeeeeeee è civile è civile sadda fa na comparsa di risposta ma per chi ??
Rispondi

Da: Jac18/12/2014 10:25:32
RAGAZZI CALMAA
SE LA TRACCIA PARLA DEI CONVENUTI E' UN CONTO
SE PARLA DI CONVENUTO CAMBIA..E' DIVERSO. POSSIAMO ACCERTARCI DI QUESTA COSA??
Rispondi

Da: Anomi18/12/2014 10:26:26
CASS 11698/2014
MASSIMA "L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)."
Rispondi

Da: Duos18/12/2014 10:26:52
hai ragione Katyo se la traccia alla fine effettivamente dice così credo anch'io che ci sia un errore
Rispondi

Da: sun-day18/12/2014 10:27:02
DEI CONVENUTI
Rispondi

Da: Fabiov79 18/12/2014 10:27:37
la traccia parla di convenuti attenzione quella postata è errata
Rispondi

Da: kiaz85-18/12/2014 10:27:43
NON si può usare la sentenza 11698 del 2014...l'atto di citazione è del giugno 2013!!! ne serve una più vecchia!
Rispondi

Da: Lana1718/12/2014 10:27:59
comparsa di costituzione avverso richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale!!!! Certo che è civile...fate i seri!!

Cass. 11698/2014. Il risarcimento va ridotto se il danneggiato si espone volontariamente al rischio.

"Un giovane, salito di sua volontà a bordo della autovettura condotta da un amico per partecipare ad una gara clandestina e notturna tra automobili, rimaneva ucciso a seguito delle ferite riportate nell'incidente verificatosi allorchè il conducente della vettura sulla quale era trasportato perdeva il controllo della macchina, che usciva di strada ribaltandosi. Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche la mera consapevolezza, da parte di un soggetto, di porsi in una situazione da cui consegua una più o meno elevata probabilità che si produca a suo danno un evento pregiudizievole - ovvero l'esposizione volontaria al rischio - a cui non sia collegata alcuna azione o omissione di un comportamento avente un diretto apporto causale rispetto al verificarsi del sinistro, possa integrare una corresponsabilità del danneggiato (Cassazione civile, sez. III, sentenza del  26/05/2014 n. 11698).
Rispondi

Da: nori 18/12/2014 10:28:29
parla dei convenuti....CAIO E ALFA!!!
Rispondi

Da: aiutoooooo18/12/2014 10:29:21
Seconda Traccia Terza Prova Esame Avvocato 2014: atto giudiziario in materia di diritto penale

"Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell'anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Nell'aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza. Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso."
Rispondi

Da: Manna198518/12/2014 10:29:38
Seconda Traccia Terza Prova Esame Avvocato 2014: atto giudiziario in materia di diritto penale

"Con sentenza pronunciata dal Tribunale nel 2009, divenuta irrevocabile nel novembre 2012, Tizio viene condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione ed euro 600 di multa, per il reato di cui all'art. 646 del codice penale per essersi appropriato indebitamente nell'anno 2008 di beni mobili (cucina e arredi completi di un bar ristorante, nonché della somma di euro 25.000), appartenenti alla società Alfa, della quale era amministratore unico. Nell'aprile 2012 viene dichiarato il fallimento della società Alfa e, per le condotte di distrazione relative ai medesimi beni e alla stessa somma di denaro, Tizio viene denunciato e nuovamente sottoposto a processo, questa volta per il reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 1 n. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 legge fallimentare, processo nel quale rimane contumace. Con sentenza in data 09/05/2014, Tizio viene condannato alla pena di ani 3 di reclusione. Ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito della sentenza il 03/06/2014, Tizio si reca il giorno dopo in Tribunale, dove acquisisce copia della sentenza. Il giorno 09/06/2014 Tizio si reca da un avvocato, rappresentandogli la situazione e mostrandogli le due sentenze di cui sopra. Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso."
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Da: facile18/12/2014 10:30:36
Assunte le vesti del legale del "convenuto" rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla titela dei propri "assistiti" illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame

è evidente l'errore nella formulazione della traccia. Dovranno chiarire i commissari... nulla vieta di difendere entrambe le parti, ma in realtà mi sembrerebbe difficile difendere assicurato ed assicuratore in questa fattispecie, potrebbero avere posizioni diverse...

per il resto l'atto è una comparsa semplice, non dovrebbe dare grandi problemi
Rispondi

Da: aaa18/12/2014 10:30:39
RAGAZZI QUINDI Assunte le vesti del legale deI convenutI rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela dei propri assistiti illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame." ???
Rispondi

Da: SENTENZA?18/12/2014 10:31:08
MA LA SENTENZA QUAL'è PER QUESTA DI CIVILE?
Rispondi

Da: roberta85 18/12/2014 10:31:29
ragazzi i convenuti del giudizio sono caio e alfa mentre voi siete i legali solo di caio. l'italiano, prima del diritto, daje!
Rispondi

Da: clà18/12/2014 10:32:38
ho appena avuto conferma da dentro...siamo il legale di entrambi i convenuti!
Rispondi

Da: nori 18/12/2014 10:33:35
Assunte le vesti del legale DEI CONVENUTI rediga il candidato l atto giudiziario ritenuto più idoneo alla tutela DEI PROPRI ASSISTITI illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame
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Da: Evajagomilla 18/12/2014 10:34:16
Perdonatemi, mi sapete dire a che ora consegna napoli?  Anche quest'anno ci sarà casino per la partita di stasera!!!
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Da: Anomi18/12/2014 10:34:40
Per quanti non vogliono seguire la sentenza 11698/2014 perchè l'atto reca data 2013 (per quanto per me può essere presa in considerazione senza inserire riferimento sentenza), indico altra sentenza

CASS 10526/2011
Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 c. strad.) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso. Pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire nondimeno un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

QUALCUNO LA CONTROLLASSE E EVENTUALMENTE CONFERMASSE.
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