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Da: fede30/04/2009 21:23:37
cos'è il tuel? Dove lo trovo? Grazie a chiunche voglia rispondermi
Rispondi

Da: fede30/04/2009 21:33:37
cos'è il tuel? Dove lo trovo? Grazie a chiunche voglia rispondermi.
Testo unico ordinamento enti locali?
Rispondi

Da: ...............30/04/2009 21:50:17
Testo unico ordinamento enti locali detto per gli amici TUEL
Rispondi

Da: ermes30/04/2009 22:06:20
si è il testo unico sull'ordinamento degli enti locali d. lgs n. 267/2000
Rispondi

Da: Uffaaaaaaaaaaaaa01/05/2009 08:48:21
MA ANCHE IL 1865?



. 20-3-1865 n. 2248.
Legge sul contenzioso amministrativo (All. E) (2) (3).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 1865.
(2) Vedi, anche, la L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 25 febbraio 1999, n. 15487/99; Lett.Circ. 8
novembre 1999, n. 79860/99; Nota 10 novembre 1999;
- Ministero dell'interno: Circ. 23 luglio 1999, n. 83.
Art. 1.
I Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione del contenzioso amministrativo,
tanto in materia civile, quanto in materia penale, sono aboliti e le controversie ad essi
attribuite dalle diverse leggi in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria,
od all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.
Art. 2.
Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le
materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere
interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere
esecutivo o dell'autorità amministrativa.
Art. 3.
Gli affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti
interessate, provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.
Contro tali decreti, che saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il
ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative (1).
(1) Per i ricorsi amministrativi, vedi il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con R.D. 26
giugno 1924, n. 1054 (art. 16), e il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3
marzo 1934, n. 383 (art. 5).

Art. 4.
Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione
all'oggetto dedotto in giudizio.
L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in
quanto riguarda il caso deciso (1) (2) (3).
(1) In deroga al divieto previsto dal presente articolo vedi l'art. 152, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
(2) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 54 (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n.
10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 4, secondo comma, primo periodo, sollevata in riferimento agli articoli, 3, 24 e 113 della
Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 dicembre 2000, n. 566
(Gazz. Uff. 27 dicembre 2000, n. 53, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24
e 113 della Cost.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 300 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33,
Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Art. 5.
In questo, come in ogni altro caso, le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi
ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 300 (Gazz. Uff. 14 agosto 1996, n. 33,
Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Art. 6.
Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto
luogo la pubblicazione dei ruoli (1).
In ogni controversia d'imposte gli atti d'opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti
di domanda di supplemento (2).
Nelle controversie relative alle imposte così dirette, come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza dalle
Corti d'appello.
(1) Con sentenza n. 125, in data 1°-11 luglio 1969 (Gazz. Uff. 16 luglio 1969, n. 179), la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui
condiziona l'esercizio dell'azione del contribuente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria alla pubblicazione del ruolo e all'iscrizione a ruolo dell'imposta.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 1961, n. 21, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 6 in riferimento alle norme degli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione.
Art. 7.
Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre
della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con
decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti (1).
(1) Sui provvedimenti adottati dai Prefetti in applicazione di questo articolo, L. 30 novembre 1950, n.
996, articolo unico, così dispone: «I provvedimenti adottati dai Prefetti nell'esercizio dei poteri previsti
dall'art. 7 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sono provvedimenti definitivi».
Art. 8.
Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed
alle somministrazioni medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei diritti delle parti.
Art. 9.
Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata.
Art. 10.
Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità giudiziarie tra privati e pubbliche
amministrazioni il giudizio sarà sempre trattato colle forme ad udienza fissa.

Art. 11.
Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le amministrazioni nei giudizi civili, e
così anche il luogo e il modo della citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati
con regolamento da approvarsi con decreto reale (1).
(1) Il regolamento fu approvato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2361. Attualmente sono in vigore il T.U. 30
ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, modificato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, il regolamento 30 ottobre 1933, n.
1612 e il codice di procedura civile del 1942.

Art. 12.
Con la presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né alle attribuzioni contenziose di
altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del contenzioso amministrativo.
Art. 13.
... (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 1877, n. 3761. L'articolo estendeva a tutto il Regno la L. 20
novembre 1859, n. 3780, sui conflitti di attribuzione.

Art. 14.
Le controversie devolute in forza della presente legge ai Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più
diligente avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti in secondo grado, avanti la Corte d'appello.
Le controversie, non ancora definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano intervenuti gli avvisi che
debbono precedere la sovrana provvisione, dove questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme, al Tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole
di competenza, senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e prove nel giudizio d'appello.
I conflitti di giurisdizione non ancora decisi fra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della
presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari produrranno il loro effetto, salva
l'ammissione e la discussione dei legittimi richiami.
Saranno date con decreto reale le norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno.
Art. 15.
La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col quale giorno saranno soppresse
sezioni del contenzioso amministrativo della Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di Parma.

Art. 16.
Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali,
e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetti continueranno ad esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le
attribuzioni loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo di quello del consiglio di
Prefettura.
Il Governo avrà tuttavia facoltà di confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle Province in cui ne riconosca il bisogno (1).
I richiami contro le ordinanze dei Prefetti e dei Commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei conti saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento
sommario. Le Corti d'appello potranno in ogni caso ordinare la sospensione della esecuzione delle
ordinanze impugnate.
Ai procedimenti vertenti saranno applicate le norme dell'art. 14.
(1) Vedi, in tema, la L. 16 giugno 1927, n. 1766, recante norme per il riordinamento degli usi civici.
Rispondi

Da: secondo me01/05/2009 09:42:59
il tuel è indicato nell'elenco fonti di riferimento.
ci sono io x il 994!
Rispondi

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Da: candidato avvocato01/05/2009 09:49:13
già il tuel sono 116 pagine, ma come si fa!
è tutto una grande buffonata!
Rispondi

Da: secondo me01/05/2009 10:48:56
credo che la seconda parte del tuel non si debba studiare in maniera dettagliata
Rispondi

Da: Bova Marina01/05/2009 11:09:02
tutto bisogna studiare...soprattutto nei dettagli, perchè è proprio nei dettagli che vertono i quiz....studiate ragazzi, studiate!
Rispondi

Da: secondo me01/05/2009 11:28:50
io mi riferisco al 994 .
Nell'elenco fonti è specificato che si deve studiare solo la parte generale del tuel, per il resto è ovvio che si deve scendere nel dettaglio
anzi più si va nel dettaglio e meglio è!
Rispondi

Da: polar01/05/2009 17:47:31
dipende dal codice concorso. Del tuel se si fa il 994 bisogn studiare la prima parte senza fare riferimento alla parte dell'ordinamento finanziario e contabile. viceversa per il 995 occorre fare proprio l'ordinamento finanziario e contabile. Morale se uno li fa tutti e due deve imparare tutto il tuel
Rispondi

Da: francesca01/05/2009 19:31:34
è impossibile il 163/2006....solo per leggerlo ci vuole un anno! Ma che gran buffonata e presa in giro!
Rispondi

Da: manu01/05/2009 20:19:24
ci vuole circa un mese solo per fare quello, insomma è un caos e  troppe cose mammamiaaaaaaaaaaa
Rispondi

Da: candidato avvocato01/05/2009 21:42:20
il tutto è poco serio. nn si può giocare con la serenità della gente mettendo migliaia di pagine di leggi & C. nn è affatto serio
Rispondi

Da: UnoDiVoi01/05/2009 23:11:07
E dai ragazzi non vi lamentate sempre e studiate. Al consiglio vogliono persone preparate e veloci nell'apprendimento...
Rispondi

Da: UnoDiVoi01/05/2009 23:18:01
Sto scherzando naturalmente...è vero mi trovo davanti una pila di materiale! Ricordare sta roba sarà un'impresa...
Rispondi

Da: fede02/05/2009 10:00:11
E' incredibile solo il manuale di contabilità di stato richiede una settimana, per non parlare del resto, se poi i concorsi sono due è impossibile. Non si rendono proprio conto, si intuisce che non hanno alcuna buona intenzione altimenti non avrebbero inserito tutto questo materiale
Rispondi

Da: secondo me02/05/2009 11:32:22
in nessun concorso si è mai vista una tale mole di fonti per lo scritto!!! capisco che i quiz delle preselettive vadano nello specifico...boh! e poi dicono che non vogliono tanti pico della mirandola.... xchè x ricordarsi sto po' di roba chi si deve essere?:)
Rispondi

Da: allora02/05/2009 11:55:56
dovrebbero premiare la qualità e non la quantità!! E' preparato chi sa meglio e non chi sa tutto e alla fine niente non ha senso leggere tutta questa normativa il TUEL???? Lo stanno riformando se ne sta parlando in tutti i giornali e telegiornali del nuovo codice sulle autonomie che lo abrogherà e così anche il regolamento attuativo della merloni ter (legge che è già stata abrogata!!!) a breve uscirà il regolamento del codice sui contratti che lo abrogherà mi spiegate che senso ha studiarli e saperli parola per parola se a breve saranno cestinati???? A un bravo funzionario non gli si può chiedere di conoscere le leggi parola per parola ma è sufficiente che conosca bene la materia e sicuramente i quiz o una banca dati più specifica avrebbero giovato ad una preparazione più qualificata..
Rispondi

Da: manu02/05/2009 12:00:40
io non ce la faccio più, studio solo dal compendio e la sera leggo le leggi. poi se non va pazienza me ne farò una ragione
Rispondi

Da: antonio arabia02/05/2009 12:17:16
scusate, ma se è una buffonata..che avete partecipato a fare????
e studiate e non lamentatevi sempre x favore!!
Rispondi

Da: UnoDiVoi02/05/2009 12:54:17
Pensiero del giorno: penso che il sistema di votazione allo scritto preveda solo l'assegnazione di 0,60 alla risposta corretta e nessuna penalizzazione in caso di risposta errata e non data! Necessitano in questa maniera 35 risposte esatte per arrivare alla soglia minima di 21. Consideriamo che 35 risposte esatte corrispondono al 70% del totale; non credo che uno che non abbia studiato possa rispondere in maniera corretta a 35 domande! Mi sembra quindi che da questo punto di vista, per i selezionatori, non ci siano problemi! Per quanto riguarda i candidati preparati è normale che il punteggio dipenda dalla loro preparazione ( forse anche un po di fortuna, dipende dal tipo di domande chefaranno). Senza penalizzazione uno è + tranquillo all'esame. Sinceramente penso che il sistema di penalizzazione sia + frequente x una preselezione e non x uno scritto. In tutti gli scritti che ho fatto nella mia vita (e vi garantisco che sono tanti) non ho mai visto penalizzazioni per risposte errate e non date. Inoltre, penso che introdurre la penalizzazione renderebbe lo scritto praticamente quasi impossibile da superare. Cosa ne pensate?
Rispondi

Da: secondo me02/05/2009 13:40:49
non so, temo che le introdurranno, visto che hanno chiaramente voluto rendere proibitivi questi concorsi, sarebbe coerente con la linea di condotta finora tenuta!
spero cmq che le domande siano simili alla preselezione, e non più particolareggiate...mah staremo a vedere!
Rispondi

Da: Smyrne02/05/2009 13:51:59
se non c'è prima una banca dati non prevedono penalizzazioni per risp errate o non date. Di solito è così, se stavolta sarà diverso non so
Rispondi

Da: Smyrne02/05/2009 13:53:19
ovviamente intendevo banca dati quiz, non fonti
Rispondi

Da: Il viale dei fiori di pesco02/05/2009 13:55:06
penso che devo pregare perchè sia come dici tu altrimenti io non passo sicuro!
Vorrei dire che molte mi sono capitati quiz dl genere:

Seconto l'art. .... della legge.... cosa si deve tutelare??

a) la salute, sicurezza, patrimonio culturale, istruzione
b) salute, sicurezza, patrimonio culturale, istruzione, politica  monetaria
c) salute, sicurezza, istruzione, politica monetaria


è un esempio per dire che anche chi ha studiato può non ricordare la frase con esattezza e sbagliare
Rispondi

Da: Il viale dei fiori di pesco02/05/2009 13:56:27
penso che devo pregare perchè sia come dici tu altrimenti io non passo sicuro!
Vorrei dire che molte volte mi sono capitati quiz dl genere:

Seconto l'art. .... della legge.... cosa si deve tutelare??

a) la salute, sicurezza, patrimonio culturale, istruzione
b) salute, sicurezza, patrimonio culturale, istruzione, politica  monetaria
c) salute, sicurezza, istruzione, politica monetaria


è un esempio per dire che anche chi ha studiato può non ricordare la frase con esattezza e sbagliare
Rispondi

Da: Il viale dei fiori di pesco02/05/2009 13:58:01
avete fatto i CCNL? pazzesco l'art 15 del CC del 1.04.99
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Da: Il viale dei fiori di pesco02/05/2009 14:31:26
vi state allenando con  quiz di mininterno?
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Da: francesca02/05/2009 14:44:02
ma dove è il tempo di fare i quiz???
Rispondi

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