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si può fare, rirosichiamo per la Dirigenza
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Da: alex13/05/2008 10:54:16
materiale di ricerca inviato a g.tuzzolo ed altri

Da: NRF13/05/2008 10:56:17
alex, io non ho ricevuto nulla!!

Da: si può fare13/05/2008 11:22:47
x alex: c'è posta per te

Da: elala13/05/2008 13:37:20
Risaliamo.........
Grazie Alex, ho ricevuto.

Da: NRF13/05/2008 14:43:07
perchè io invece non ricevo nulla? avete perso il mio indirizzo???

Da: alex13/05/2008 14:44:51
quale e' la tua e mail

nrf

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Da: si può fare13/05/2008 15:33:10
x alex: c'è posta pe rte

Da: si può fare13/05/2008 15:48:21
x NRF: c'è posta per te

Da: Stella13/05/2008 15:56:25
Ciao a tutti i postaioli indaffarati. Per è quando lo vinciamo noi .....e speriamo che lo vinciamo presto, vorrei mettere in pratica la teoria se concordiamo presto io ho già tutto quasi pronto.

Da: tenace13/05/2008 15:56:26
X si può fare
Mi giri il materiale ...grazie...

Da: si può fare13/05/2008 16:19:14
x Stella: è lecito sapere cosa hai di tutto pronto ?

Da: elala13/05/2008 16:21:55
x NRF: hai ricevuto il materiale di alex?

Da: si può fare13/05/2008 16:25:36
x tenace: c'è posta per te

Da: tenace13/05/2008 16:36:54
Grazie ricevuto..

Da: e quando lo vinciamo noi13/05/2008 18:14:19
x stella, io ti ho mandato una mail la settimana scorsa, attendo tue notizie.

per tutti gli altri, di quale materiale state parlando? io non ho ricevuto nulla.

che le date del MEF e dell'INPS potranno essere quasi concomitanti un pò si era intuito.

Da: e quando lo vinciamo noi13/05/2008 18:20:13
errate corrige.
ho ricevuto, l'ho visto adesso, il materiale.
ringrazio vivamente alex che lo ha spedito.
merçi beacoup.

Da: e quando lo vinciamo noi13/05/2008 20:19:11
ma state tutti a leggere ed a studiare il materiale che alex vi ha inviato?
oppure più semplicemente a cena?

Da: tenace13/05/2008 21:34:09
Presente!!!

Da: e quando lo vinciamo noi13/05/2008 22:16:32
x elala, hai timore della coincidenza di date, INPS e MEF?
Qui nella regione a te vicina, oggi c'era uno splendido sole.
puoi venirtene qua all'aria buona e preparare i quiz sù in quota, in mezzo al verde.

Da: elala14/05/2008 00:15:19
x e quando lo vinciamo noi?: ho detto che spero che  la preselezione INPS non avvenga nello stesso periodo del MEF perchè in quel periodo non ci sono.....staremo a vedere.
Anche qui oggi giornata di sole, ma io sono stata in ufficio fino alle 17.30 e quindi non ho potuto beneficiare del suo calore.
TU su quale batteria di quiz ti eserciti? Io ogni tanto provo quelli di legislazione sociale e diritto del lavoro degli ispettori, giusto per prendere confidenza con le materie. Questa sera però invece di quizzare sono stata a teatro per l'ultimo spettacolo della stagione: "Sostiene Pereira", con un fantastico Paolo Ferrari!
Forse, e dico forse, domani sera studio.........

Buona notte.

Da: si può fare14/05/2008 04:36:10
PRESENTE!!!

Da: elala14/05/2008 08:03:41
Buon giorno a tutti.

Da: NRF14/05/2008 08:06:34
si può fare: non ho parole per la tua tenacia nello svegliarti al canto del gallo. Non so come fai, io sono come affetta da letargia acuta: dalle 22 alle 6 tutta una tirata di sonno. boh!

Da: marcello14/05/2008 08:26:44
eccomi anch'io sul pezzo
ciao nrf, ricevuto la alex way ? ( che ringrazio )
sul sonno: una volta non attaccavi alle otto
superbesos a todos

Da: NRF sissi14/05/2008 08:58:17
grazie alex!! veramente molto gentile
Adesso se qualcuno mi manda un po' di energie per leggere tutto il materiale.....

Da: e vai!!!!14/05/2008 09:27:18
ricevuto. grazie Alex.
ciao a tutti gli altri.
ci vediamo INPS

Da: alex14/05/2008 10:55:29
cari colleghi ho fatto e ricostruito tramite ricerche internet
il mio personale ricorso da presentare:

aspetto indicazioni sulla stesura e suggerimenti da parte di tutti:


ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
------------------------ â€" LAZIO
Ricorre  il Dott.Falco Alessandro , nata a ----------il ------------ivi
residente alla Via -----------n. 10  -----------------Benevento(c.f. -------------------------------------------------),
rapp.to e difeso g. m. a m. del presente atto dall’avv. ---------------
---------------------- presso il quale è elett.te domiciliata in Benevento al Viale A.
Gramsci n. 16;
per l’annullamento, previa emissione di misure cautelari:
a) del decreto ----------------- del I,N.P.D.A.P della Ricerca- Direzione Generale  - Ufficio  -
risorse , datato ---------------, con cui si è disposta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi alle prove orali per l’accesso al -concorso selettivo per il reclutamento di Dirigenti Inpdap  , bandito
con delibera commissariale riale della Direzione Generale e dell’amministrazione del M..U.R., del 22.11.2004, pubblicato in G.U.R.I. - IV Serie Speciale n.94 del ------------, nella parte in cui è
stata disposta l’esclusione del ricorrente dall’accesso alle prove orali; b)di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare: 1) del verbale n. ---- relativo alla seduta della Commissione
del corso concorso in oggetto, nominata con provvedimento n. 4136/P del --------------, svoltasi in data ----------, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di ---alla prova scritta svolta dal  ricorrente;
to ---------------, con il quale è stata nominata la commissione del - concorso selettivo di formazione; 4) di ogni altro atto di data ed estremi sconosciuti, che sia comunque pregiudizievole per la ricorrente e per i quali si riservano motivi aggiunti.


FATTO
Il  ricorrente è funzionario di ruolo  è  già da molti anni, avendo  lo stesso  partecipato alla procedura di selezione per concorso  selettivo per   Dirigenti Inpdap come da bando num.
Del-----------------emanato con delibera commissariale---, pubblicato in G.U.R.I. â€"IV Serie Speciale
n. -- del ---------------
A termini dell’art.  della lex specialis, le due prove scritte  oggetto della Valutazione erano  rispettivamente consistevano  nella redazione di un elaborato vertente su materie â€"diritto amministrativo ,contabilita’ di stato nella prima prova e nella seconda prova , nella stesura di un elaborato teorico pratico  relativo ai
Compiti specifici  dell’ente .
All’esito delle sedute stabilite per la correzione degli elaborati, con -------------------------------------------------, dell’---------e della - Direzione Generale Inpdap  - Ufficio â€"
Su sito internet  datato 04/04/2008, sono stati approvati e resi pubblici gli elenchi degli ammessi alle prove orali nei quali non è compreso il ricorrente.
Successivamente il ricorrente ha estratto copia dei propri elaborati e del verbale n. --dell’  --------------- dal quale risulta l’attribuzione del predetto punteggio prendendo contezza altresì del fatto che il suo elaborato è
completamente terso e privo di correzioni e che la commissione nella seduta del -------------------.
Esclusione illegittima non solo perchè la mera attribuzione del punteggio numerico in assenza di criteri di massima rigorosamente predeterminati e non mere enunciazioni, come è avvenuto nel caso di specie, obbligava la Commissione ad integrare l’attribuzione del punteggio medesimo con un minimo di motivazione, ma anche per la manifesta illogicità della valutazione operata dalla commissione relativamente all’elaborato della ricorrente che, per quanto si dirà in parte motiva, è comunque pienamente confacente ai (pseudo) criteri prefissati, con conseguente illegittimità della valutazione operata.
In queste condizioni la non ammissione della ricorrente, nonché sub.te, ogni altro atto della procedura, noto e non, per quanto appresso si dirà, sono illegittimi per i seguenti


MOTIVI
I.- VIOLAZIONE ART. 3, L. n. 241/90 E SUCC. MOD.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12 COMMA 1,DPR 9 MAGGIO 1994 N. 487 E SUCC. MOD. MANIFESTA ILLOGICITA’. DIFETTO DI TRASPARENZA. VIOLAZIONE ART. 97, COST. VIOLAZIONE DELL’ART. -- DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI OTIVAZIONE, ILLOGICITA’ MANIFESTA CARENZA DEI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.
Anzitutto la valutazione negativa della prova scritta del  ricorrente è illegittima in quanto effettuata in palese violazione delle rubricate disposizione di legge e regolamentari .
Come è noto l’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto dall’amministrazione ai sensi dell’art. 3 l. 241/90 e succ. mod., costituisce oggetto di ampia
discussione dottrinale e giurisprudenziale.
Al riguardo è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi:
secondo il primo, è necessaria un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Detta giurisprudenza amministrativa difatti sottolinea che il punteggio numerico costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio valutativo, mostrandosi inadeguato a porre l’interessato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo ed a convincerlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Veneto,Sez. I, 4 febbraio 2003 n. 1025; sent., 21 gennaio 2002 n. 137; Tar-Puglia, Lecce, ord.za 22.10.2003 n. 927).
Ragionamento che trae forza anche dalla riconosciuta ammissibilità ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica (Ad. Plen. 16/89 e IV n.601/99) che, nel caso di specie per quanto si dirà nel motivo che segue, è avvenuta in modo manifestatamene illogico.
E già secondo detta giurisprudenza la valutazione delle prove scritte del ricorrente è illegittima perché al di là dell’attribuzione del punteggio numerico gli elaborati del ricorrente non recano nessuna
estrinsecazione delle concrete ragioni che hanno determinato la commissione nel suo giudizio.
Parzialmente differente è l’orientamento seguito dal Consiglio di Stato in forza del quale l’onere della motivazione sarebbe assolto con la sola attribuzione del punteggio numerico.
Tuttavia anche i giudici di Palazzo Spada non hanno mancato di condividere la tesi secondo la quale l’idoneità del solo punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione debba essere risolto
non in astratto ma in concreto avendo riguardo ad un serie di aspetti quali la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, l’apposizione di note a margine dell’elaborato o l’uso di segni convenzionali che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente, sulla scorta dei quali sia possibile ricostruire la motivazione del giudizio valutativo (tra tutte Cons., Stato, VI, 30 aprile 2003 n, 2331).
Ed anche seguendo questa giurisprudenza, la valutazione delle prove scritte del ricorrente è illegittima perché gli elaborati della ricorrente sono privi di segni o correzioni dai quali poter ricostruire le ragioni
della bocciatura.
Ed in questi casi la giurisprudenza ha ritenuto che l’obbligo motivazione possa essere assolto attraverso formule anche sintetiche che consentano di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il
giudizio espresso (Consiglio di Stato, Sez. VI, dec. 20 ottobre 2004 n. 6896).
Alla luce, dunque, di quanto premesso l’onere motivazione nel caso di specie andava in ogni caso assolto.
Al riguardo giova sottolineare che il giudizio delle prove della ricorrente si è concretizzato nella semplice attribuzione di un punteggio numerico (16/30) senza che sull’elaborato siano stati apposti segni di correzione o altro, integrando quindi la violazione della normativa indicata in rubrica. Sul punto giova ricordare che se da un lato si accetta che il voto numerico attributo dalla Commissione di concorso esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione medesima, contenendo in sé la sua motivazione senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti (Tar Campania-Napoli, IV, 14.1.2004 n. 265),
è altrettanto vero che la semplice motivazione numerica non è sufficiente laddove, come nel caso di specie la commissione non abbia predeterminato i criteri di valutazione con precisione e puntualità al
fine di garantire l’unitarietà di giudizio e per rendere intelligibile l’iter logico seguito nella votazione nell’elaborato.
E, difatti, quanto al contenuto dei criteri di valutazione, in relazione ai quali si evidenzia la non specificità e la mera ripetizione del testo del bando, come verrà esposto nel motivo che segue, la Commissione non
poteva limitarsi a valutare i compiti con la semplice attribuzione di un voto numerico, dovendo piuttosto motivare in modo chiaro ed in equivoco il giudizio espresso in modo da consentire la ricostruzione
dell’iter logico seguito.
Tanto non è avvenuto nel caso di specie dal momento che la Commissione si è limitata ad attribuire solo una votazione numerica, senza curarsi di apporre qualsivoglia correzione, glossa o segno grafico in modo da rendere intelligibile la ratio del giudizio espresso in forma numerica.
Tale modus operandi, infatti, non è idoneo a far comprendere se ed in che misura la ricorrente ha dimostrato “…Padronanza dei temi affrontati� o se è chiaro se l’elaborato presenti “.Chiarezza e correttezzadella forma espressiva� ovvero se le conclusioni tratte dalla ricorrente non siano state coerentemente e logicamente formulate; carenza che inficia il giudizio di non ammissione, gravato sotto il profilo del difetto
di motivazione.
Quindi, in presenza di criteri generici e di elaborati completamente tersi, che si esibiscono, la Commissione avrebbe dovuto, oltre al punteggio numerico, esternare le ragioni sottese alle valutazione,
rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio attraverso l’applicazione dei criteri di valutazione che avrebbe dovuto essere assicurata se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al
contenuto delle prove, quanto meno mediante elementi che concorressero a chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica in modo da poterne verificare la rispondenza ai criteri di giudizio fissati in circolare.
Ciò appare consono non solo al principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3 comma 1 legge 241/90, secondo cui “ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato�: articolo qui certamente violato!!
Nè potrebbe essere considerata risolutiva sul punto una asserita naturanon provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti in esame sono motivati con il solo richiamo agli
atti del procedimento, sicchè escludere l’obbligo di motivazione deigiudizi valutativi equivarebbe ad espugnare la motivazione dall’interoambito di questi procedimenti in difformità dalla menzione esplicita dei
procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto nel citato art. 3 perevitare incertezze applicative ed interpretative.
Se, difatti, si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio numerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12comma 1 d.p.r. 487/94 e succ. mod., ove si statuisce che “le
commissioni esaminatrici alla prima riunione, stabiliscono i criteri e l e modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attributi alle singole
prove�: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere senon fosse parimenti e conseguentemente imposto l’obbligo di motivare,sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione deicriteri stessi, che deve essere riconoscibile.
Aggiungasi che l’obbligo di far luogo alla motivazione è imposto d’altra parte dalla necessità di tener fede al principio costituzionale ex art. 97cost. che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla
ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioniconcorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solopunteggio numerico ed in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissionealla formulazione di un giudizio di segno negativo.
Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la commissione ritiene che egli siaincorso, così da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale e,
cosa non meno importante, potersi autodisciplinare per l’avvenire.Ma nel caso di specie, tutto ciò non è stato fatto in quanto l’attribuzionedel punteggio numerico non è stato accompagnata da ulteriori elementi
quali l’apposizione di note a margine dell’elaborato o l’uso di segnigrafici che consentono di individuare gli aspetti delle prove valutatenegativamente dalla commissione tali da consentire all’interessato dicomprendere l’iter valutativo seguito nell’applicazione dei criteri fissatinel bando e pedissequamente ripetuti nel verbale del 13.12.05.
Sub.te:
II.- ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO ETRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRATA APPLICAZIONE DINORME TECNICHE. VIOLAZIONE DELL’ART. ----DEL
BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATIDALLA COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL -------VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST.
E’ noto che l’art. 97 cost. della Costituzione sancisce il principio dell’imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, principio che postula, oltre che la trasparenza, la razionalità dell’agire
amministrativo intesa sia come corretta applicazione delle norme che la stessa P.A. si pone auto vincolandosi, che, soprattutto, come esatta valutazione di un fatto secondo un determinata scienza o tecnica.
Al riguardo il G.A ha da tempo e recentemente ribadito che
“Diversamente dalla discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica non coinvolge scelte di opportunità amministrativa bensì una valutazione antecedente ad essa che riguarda l’analisi dei fatti e la
valutazione degli stessi, ancorché opinabili in base ai criteri scientifici e tecnici utilizzabili, alle conoscenze ed agli strumenti a disposizione. In pratica, la discrezionalità tecnica concerne soltanto gli aspetti di
valutazione fattuale, sia pur suscettibili di diversi apprezzamenti, mentre vi difetta totalmente la fase della scelta dell’interesse da perseguire sulla base di canoni di mera opportunità politico-amministrativa�
(Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2005, n. 4406; Sez. V, 5 marzo 2001, n.1247; Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Tar Emilia Romagna - Bologna,Sez. II â€" sent. 19 aprile 2006 n. 465 e tante altre).
Ed ancora, secondo il Consiglio di Stato “Nell’ipotesi di esercizio di discrezionalità tecnica l’Amministrazione pubblica non è data alcuna scelta tra più comportamenti legittimi, ma è richiesta l’esatta
valutazione di un fatto secondo una determinata scienza o tecnica ed il limite è connaturato alla relatività ed opinabilità delle valutazioni scientifiche; pertanto, oltre all’esame estrinseco circa le modalità, i
criteri logici, il procedimento valutativo, il giudice deve valutare se il giudizio dell’organo amministrativo sia erroneo e in particolare se sia attendibile sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico adottato
e del relativo procedimento applicativo, ricorrendo, se del caso,all’ausilio di una consulenza di una consulenza tecnica�(Cons. Stato,Sez. VI, n. 1664 del 12.4.2005).
i criteri evidenziati dalla commissione

.
La grafia risulta sempre estremamente leggibile; non si rilevano incertezze nel rispetto delle convenzioni ortografiche e il lessico risulta ora di tipo specialistico ed ora fluente e sempre scelto�
Segue che nel caso di specie la valutazione oprata dalla commissione è completamente errata anche sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico adottato e del relativo procedimento applicativo: di
tanto si è fornita con la relazione che precede la prova o almeno elementi seri di prova, in ordine alla corrispondenza dell’elaborato del Dott. falco  ricorrente ai criteri di giudizio fissata dal bando e dalla commissione,salvo gli accertamenti che vorrà disporre il Collegio .
In queste condizioni, non vi è chi non veda l’illegittimità delle determinazioni impugnate, che quindi sono meritevoli di annullamento,e per quello che riguarda gli effetti nei riguardi della ricorrente,
determinano la necessità di procedere ad una nuova, più approfondita e serena valutazione degli elaborati, che espressamente si richiede con il presente ricorso.
In via ulteriormente sub.ta:
III.- VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE. ECCESSO DI POTERE.
Fermo quanto precede, va rilevato che le prove concorsuali sono comunque state viziate in radice nel loro svolgimento.
Dal verbale si evidenzia che si sono effettuate valutazioni e correzioni della meta’ dei candidati in un tempo esiguo vedi la seduta del-25/04/2008----------------------------------------------------------
Si cita in particolare un consolidato orientamento  Il Consiglio di Stato ravvisa di avere già trattato una fattispecie identica a quella oggetto del giudizio, con la Sentenza n. 2421 del 13 maggio 2005, nella quale, analogamente, un aspirante insegnante di religione, valutato non idoneo alle prove scritte del concorso per l’immissione in ruolo, aveva lamentato fra l’altro, alla commissione esaminatrice, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e difetto di istruttoria nella correzione dell’elaborato scritto. In quella sede era stato accolto il ricorso del partecipante al concorso riservato, risultato soccombente in primo grado.In quella occasione la VI sezione del Consiglio di Stato, aveva in particolare soffermato la propria attenzione, sul tempo ridottissimo impiegato dalla commissione per la correzione degli elaborati e aveva ritenuto, in considerazione della griglia di indicatori (tra i quali ad es.: correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale; ecc.) alla quale i commissari dovevano attenersi per la valutazione di ciascuna prova, che non potesse considerarsi congruo un tempo medio di quattro minuti per l’esame della prova di ciascun candidato.
Senza peraltro voler dubitare a priori delle competenze specifiche dei singoli commissari e della loro immediatezza nella valutazione delle prove, si riteneva che, date le modalità che dovevano essere scrupolosamente seguite, ai fini di una valutazione degli elaborati, il più possibile oggettive ( sulla base appunto di identici indicatori per ciascun elaborato e ciascun candidato) e in considerazione della successiva media aritmetica che doveva essere fatta per ottenere la valutazione globale della commissione su ciascuno degli elaborati del candidato, il tempo effettivamente speso dalla commissione per la valutazione, sulla base del numero di candidati esaminati per seduta e dei verbali indicanti l’inizio e il termine delle sedute, era stato effettivamente scarso, e quindi tale da suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso.
Il Consiglio di Stato, anche in considerazione della particolare “natura� del concorso oggetto del giudizio, riteneva che sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nella valutazione dei singoli elaborati, dal momento che si trattava di esaminare candidati che già avevano una pluriennale esperienza acquisita “sul campo� e che quindi erano già stati, in qualche modo “selezionati� mediante titoli maturati anche attraverso anni di insegnamento della I.R.C.
Ebbene, nella controversia più recente (definita con la sent. n. 3668 del 20 giugno 2006 che qui si annota), nuovamente all’attenzione della VI sezione del Consiglio di Stato, i giudici amministrativi ritengono di non doversi discostare dal giudizio emesso in precedenza con la Sentenza n. 2421 del maggio 2005, e quindi accolgono l’appello dell’aspirante insegnante di religione e dichiarano, in riforma della sentenza di primo grado impugnata dall’istante, fondato il ricorso, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione soccombente, la quale dovrà riconvocare la commissione esaminatrice affinché ricorregga la prova scritta dell’appellante.
Anche nel caso in esame, infatti, era stata predisposta una “griglia di valutazione� corredata da una serie di indicatori mediante i quali ciascun commissario doveva esprimere il proprio giudizio su ognuna delle prove scritte dei candidati. La valutazione di ciascuna prova doveva poi essere fatta in base alla media risultante dalla somma dei punteggi di ogni singolo criterio (indicatore), e pertanto, la valutazione complessiva si otteneva sommando le valutazioni date alle singole prove e dividendo il totale per tre (tre erano le prove, o meglio i “quesiti� ai quali dovevano rispondere i candidati).
Il Consiglio di Stato ha affermato che, data la griglia di valutazione comprensiva di quattro distinti profili (“correttezza e proprietà linguistica; pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne; conoscenza dei contenuti; capacità organizzative e rielaborazione personale�), l’impegno richiesto ai commissari per esaminare ciascuno degli elaborati sotto ognuno dei singoli indicatori predisposti e quindi, per esprimere una valutazione, non poteva ritenersi ridotto ad un lasso temporale di poco più di un minuto per prova (dal momento che le prove erano tre per candidato).

olidato:“riguardo al numero dei componenti della commissione ,chiamata ad esprimere giudizi idone attivi, in caso di eccessivo numerodi candidati, occorre procedere alla nomina di altre commissioni�.
(T.A.R. Lazio, sez. I, 19 gennaio 1994, n. 56).
È evidente che è sottesa a tale orientamento l’esigenza di garantire il sereno, corretto ed imparziale espletamento della correzione degli elaborati, mediante un loro esame ponderato rispettando la regola di una
precostituita e trasparente collegialità.
.
In queste condizioni, è palese l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, la quale, non a caso, ha portato atermine la correzione delle prove scritte, in tempi brevissimi rispetto al
numero dei candidati, e quindi degli elaborati, oggetto di valutazione.

IVECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Si tratta del vizio che viene in genere definito come “scorrettezza in una scelta discrezionale� (3). Affinché si verifichi l’eccesso di potere occorrono tre condizioni: 1) un potere discrezionale della P.A.; 2) uno sviamento di tale potere; 3) la prova dello sviamento, necessaria per far venire meno la presunzione di legittimità dell’atto.
Nel caso in esame viene infatti in considerazione un’attività amministrativa tipicamente discrezionale, quale quella svolta da una commissione di concorso, la quale, pur nel rispetto dei parametri di legalità, imparzialità, buona amministrazione, ragionevolezza e trasparenza, ai quali sempre si deve ispirare qualunque attività diretta a fini pubblici, può fruire ex lege, di un margine di apprezzamento, più o meno ampio, nell’attività valutativa attribuitale.
La discrezionalità, intesa come facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato (4), presuppone sempre e comunque una ponderazione comparativa di più interessi cd. secondari rispetto ad un interesse cd. primario. Nella fattispecie all’attenzione del Consiglio di Stato, avente ad oggetto un concorso pubblico riservato per titoli ed esami, il fine primario dell’attività amministrativa può essere rintracciato nella “selezione dei capaci e meritevoli� all’assegnazione di posti di I.R.C., così come prescritto dall’art. 97, 3° co., Cost.
Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardini a i quali si ispira l’attività amministrativa (legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, ecc.) e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli (in questo caso i candidati al concorso), che seppure “secondari� e talvolta confliggenti con il primo, devono essere rispettati.
Ora il candidato ad un concorso, ed in questo caso l’appellante, che censura l’operato della commissione esaminatrice per eccesso di potere dovuto a difetto di istruttoria, lamenta il mancato rispetto, nell’esercizio dell’attività discrezionale svolta dall’Amministrazione (attraverso la commissione esaminatrice nominata per valutare le prove concorsuali) dei canoni fondamentali ai quali avrebbe dovuto attenersi la commissione nell’esercizio delle sue funzioni. In particolare, come già accennato, sebbene si trattasse di attività discrezionale, la commissione esaminatrice (così come qualunque P.A. nell’esercizio di un’attività discrezionale) aveva dei parametri ben precisi ai quali attenersi, e cioè la “griglia di indicatori� elaborata prima dell’esame delle prove scritte, al fine di “vincolare� ciascun commissario a dei criteri oggettivi di valutazione delle prove.
Pertanto l’esame dei singoli elaborati consisteva anzitutto nella verifica, da parte di ciascun commissario, della rispondenza o meno dell’elaborato a ciascuno dei criteri in precedenza formulati, e solo successivamente, nella espressione di un giudizio di merito per ciascuna prova. Poi tali valutazioni, espresse in punteggi, dovevano ancora essere sommate, al fine di dare luogo alla valutazione complessiva per singolo elaborato e poi per candidato. Dunque, seppure si tratti di operazioni, di per sé “semplici�, tuttavia, il lasso temporale (4 minuti circa) individuato dalla parte istante e, dedicato dalla commissione, all’esame delle prove di ciascun candidato, non può essere ritenuto “congruo� ai criteri di ponderazione, obiettività, selezione dei capaci e dei meritevoli, efficacia, rispondenza agli indicatori, ecc., ai quali la P.A. avrebbe dovuto attenersi per non incorrere nel vizio di eccesso di potere.
Nella fattispecie in esame il vizio suddetto consiste proprio nel difetto del momento istruttorio, e cioè quello dedicato dai commissari alla cognizione del contenuto degli elaborati, all’applicazione dei singoli indicatori a ciascuna prova; alla formulazione dei singoli giudizi al fine della valutazione complessiva del candidato. Per quanto si trattasse di valutare “quesiti�, e quindi non temi o componimenti “lunghi� per i quali occorre ovviamente un maggiore lasso temporale per esprimere una qualunque valutazione, la pronuncia è pienamente condivisibile quando afferma che un tempo più lungo di istruttoria, e cioè di ponderazione dei vari elementi ai quali riferirsi per arrivare al giudizio finale, sarebbe stato ragionevolmente opportuno e avrebbe risposto alle aspettative legittime di ciascun candidato

V VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIZIO DEL PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DI NORME TECNICHE. ECCESSO DI POTERE

Dalle copie  ricevute come e’ giusto e legittimo diritto di accesso degli elaborati dei primi 50 candidati si evince che alcuni di essi che si allegano in copia riportano in particolare nella seconda traccia disegni
Dovuti allo svolgimento del compito , che non richiedeva risposta pratica mediante progetti e disegni
geometrici  , tutto a violazione della regola dell ‘anonimato sia alla regolare e conforme valutazione secondo le griglie elaborate dalla commissione non solo ma l’addebito pregnante da addebitare alla procedura concorsuale ed al momento valutativo della commissione e determinatasi secondo orientamento consolidato in eccesso di potere e’ dato dal fatto facilmente verificabile che dei 50 elaborati su 133 degli ammessi all’orale , e , quindi ritenuti confacenti ai criteri ,riproducono pedissequamente manoscritti e libri che si allegano in maniera fraudolenta ed in chiara violazione
della regola procedurale concorsuale che impone alla commissione di annullare compiti identici
in tal caso , infatti l’eccesso di potere e’ dovuto secondo la dottrina dominante all’operato della commissione nella valutazione  nettamente superficiale ed illegittima  visibile a giudizio dell’uomo
medio anche non avente  particolari competenze tecniche;
in particolare tale situazione e’ riscontrabile negli elaborati che per principio probatorio e d identificativo sono stati da me numerati
1)    Elaborato num…………………………..
2)    Elaborato num…………………………..
3)    Elaborato num…………………………..
4)    Elaborato num…………………………..
5)    Elaborato num…………………………..
6)    Elaborato num…………………………..
7)    Elaborato num…………………………..
8)    Elaborato num…………………………..
9)   



SULLE MISURE CAUTELARI.
Il fumus boni iuris emerge chiaramente dai motivi di ricorso.
In ordine al danno grave ed irreparabile, lo stesso è in re ipsa.Basti osservare al riguardo che la mancata assegnazione dei richiesti provvedimenti cautelari importerebbe la definitiva esclusione della ricorrente dalla partecipazione alle prove orali, in quanto, visti i tempi di esaurimento della intera procedura de qua, che ha avuto avvio già verso l’inizio  del mese di Maggio del 2008, e si concluderanno entro ilo stesso mese.
Pertanto, si insiste per l’ammissione con riserva della ricorrente, alle fasi successive del concorso per cui è causa.
P.Q.M.
16
Si conclude per l’accoglimento del ricorso e delle richieste misure cautelari, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese ai diritti edagli onorari di giudizio.
Si dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, Legge n. 488/1999 e successive modifiche che il valore del presente giudizio attiene alla materia del pubblico impiego e quindi è esente da contributo unificato.

Avv. ---------------------------------------------------------

che firma anche per la ricorrente g. m. a. m.
L’anno 2008 il giorno del mese di giugno, ad istanza dell’avv. -------------------------------.
e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto
Aiut. Uff. Giud. addetto all’Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello
di ---------------------, ho notificato l’atto che precede, debitamente sottoscritto ed
autenticato, mediante consegna a mani proprie di copia conforme a suo
originale a:
1) INPDAP direzione generale , in persona del
Direttore Generale, suo legale rapp.te p.t., rapp.to, difeso e
dom.to ex lege
presso INPDAP direzione generale
V/le  Ballarin 42 00142 ROMA;
2

Da: elala14/05/2008 12:46:39
Per non scivolare

Da: Maria...14/05/2008 12:57:00
...grazie Alex, ho ricevuto anch'io i tuoi files....li leggero' senz'altro!!!
Grazie ancora....

Da: si può fare14/05/2008 15:57:06
Risaliamo ?

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