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Agenzia delle DOGANE - 415 assistenti 2024
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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: pierre1975 11/04/2025 12:49:36
notizie sul numero dei riservisti in Lombardia?

Da: Iryy 11/04/2025 13:50:33
Ok, ti ringrazio molto per la delucidazione. Riguardo alle prove per le donne in gravidanza invece si sa quando si terranno?

Da: pieropei  1  - 11/04/2025 15:10:20
@Paolaccio65 ma questa è la linea del tuo collega oppure dell'amministrazione? perchè così su due piedi mi sembra una posizione illeggittima, il Consiglio di Stato si è espresso già diverse volte, e.g. 4779/2020 e 1331/2021...il vincitore che assiste il disabile grave deve avere diritto alla scelta prioritaria di prima assegnazione anche a scapito dell'ordine di graduatoria.

Da: Scintilla79  1  2  - 11/04/2025 18:32:50
Ciao, qualcuno come preferenza ha messo l'attestato di lodevole servizio presso l'amministrazione di appartenenza?

Da: Paolaccio65 
Reputazione utente: +191
12/04/2025 15:43:15
@pieropei

Cerco di essere il più sintetico possibile perché la questione è complessa e alquanto scivolosa …

Art. 21
Precedenza nell'assegnazione di sede
1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

Il primo comma appare chiarissimo: il portatore di handicap sceglie per primo rispetto alla graduatoria di merito. Su ciò, nulla quaestio.
Il secondo comma stabilisce chiaramente che ciò può avvenire anche dopo l'assunzione (si parla, infatti di trasferimento).

Veniamo all'art.33, comma 5, sempre della legge 104/92:

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Letteralmente … qui si parla di "lavoratore" quindi di un soggetto per il quale preesiste un rapporto di lavoro.

Ora prendiamo una delle sentenze da te citate.
Consiglio di Stato sentenza n. 1331 del 2021
Massima: Il dipendente pubblico che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, non solo in caso di trasferimento ma anche in fase di prima assegnazione della sede di servizio.
Anche nell'incipit di questa sentenza viene ribadito "il dipendente pubblico"!!! Non la persona...non "il candidato"....non "il vincitore di concorso"....: QUINDI: si presuppone la costanza del rapporto di lavoro!

Eccezione che tanti muovono:
"Ma nella sentenza c'è scritto: anche in fase di prima assegnazione!!!"
Questa "prima assegnazione" NON è intesa come prima assegnazione dei vincitori di concorso.....altrimenti sarebbe stato più facile per il legislatore scrivere all'articolo 21 di cui sopra "la persona handicappata ovvero chi la assiste ha diritto......" e nulla quaestio di nuovo…
... oppure in alternativa sarebbe stato sufficiente che il legislatore scrivesse all'articolo 33, comma 5, (esattamente come all'art.21) la persona che assiste un familiare....anziché "il dipendente"!!!

Se ne deduce, pertanto, che la disposizione di cui trattiamo è rivolta alla mobilità: io in mobilità transito in altra p.a. (quindi sono dipendente) ho diritto di scegliere la sede (1a assegnazione nella nuova p.a.) con priorità.
Se qualche consulente esperto la pensa diversamente, e cioè a favore di una interpretazione che includa il vincitore di concorso che non è ancora dipendente, nulla vieta che il vincitore possa fare ricorso (a proprio rischio e spese); se gli va bene evidentemente l'ente si atterrà alle decisioni di TAR e/o Consiglio di Stato.

Da: Baloo12  1  - 12/04/2025 16:32:41
Il vincitore di concorso, secondo una interpretazione personale non è ancora un dipendente. Divente dipendente nel momento in cui ha inizio la mansione lavorativa, in corrispondenza del quale matura tutte le spettanze ad essa collegate con diritti e doveri ad essa interconnessi .
Io credo che in questo caso, si debba far fronte a un qualcosa chiamato "buon senso" e amministrazione intelligente, pertanto conoscendo tale esigenza, diritto prevenire a monte il tutto .
Però nel caso di concorso pubblico, i vincitori non sono dipendenti. Hanno diritto di far valere le proprie istanze una volta divenuti dipendenti,una volta iniziata la propria prestazione lavorativa. Nei giorni che intercorrono tra vincita graduatoria e inizio prestazioni lavorativa, è in una posizione "libera" in cui il vincitore è ancora libero di presentarsi o meno a lavoro. Infatti viene specificato nei vari avvisi che una mancata presentazione equivale a decadenza del rapporto lavorativo contrattuale.

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Da: Daneel77  2  - 13/04/2025 10:52:05
Buongiorno a tutti. Stavo riflettendo sulla questione delle "riserve" e per curiosità sono andato a verificare alcune graduatorie già definitive della mia regione, la Liguria, in diversi enti (Agenzia delle Entrate, comuni, Autorità portule...ecc. Mi pare che l'incidenza non sia così pesante, direi 1 su 40-50. In ogni caso penso che le "regole del gioco" erano chiare a tutti prima di partecipare e le riserve ci sono per motivi, che perlopiù ritengo validi e non vorrei considerarle come "nemici" ma, spero, futuri colleghi. Il mio è solo uno spunto di riflessione. Buona domenica.

Da: concoristanato 13/04/2025 15:21:30
Buongiorno, qualcuno puo mandarmi il file di paolaccio? Grazie mille !!!

Da: Simon Sherlock 14/04/2025 00:44:01
Qualcuno dell'Abruzzo?

Da: Paolaccio65 
Reputazione utente: +191
 3  - 14/04/2025 08:35:39
@concoristanato
Te lo passo io, a te e ad altri. Ma siccome c'è sempre qualche buonanima che si diverte a segnalare a WeTransfer come "sconveniente" il contenuto del transfer (probabilmente gli stessi che facevano terrorismo sul fatto che i file contenesse virus) ci mettiamo d'accordo che ve lo metto in linea alle 13 di oggi così ora che lo segnalano lo avete già scaricato a decine e decine...
Okay?

Da: Walter75 14/04/2025 10:09:06
Buongiorno a tutti,
si hanno notizie delle prove asincrone?

Da: Walter75  1  - 14/04/2025 10:52:59
@Rosh91

Ciao io sono idoneo in Lombardia con 21.15, dove posso vedere l'ipotetica graduatoria per la Lombardia?

Da: braco98  -banned!-14/04/2025 10:58:33

- Messaggio eliminato -

Da: Cest79  3  - 14/04/2025 11:01:04
Ciao idoneo Lombardia con 25,95. Dove è possibile vedere le ipotetiche graduatorie?

Da: Katie00 14/04/2025 11:01:24
Ragazzi scusate! Qualche idoneo Lombardia? Nel caso, per favore, scrivetemi su @Kat290824 telegram. Stiamo cercando di capite quanti idonei siamo!

Da: Rebelflower 14/04/2025 11:13:36
Se ci sono idonei per la Calabria, scrivetemi!

Da: Daneel77  3  - 14/04/2025 11:20:49
@braco98

Io non sono ancora in nessun gruppo. Concorro per la Liguria, come posso aiutarvi per ricostruire la graduatoria? Puoi farmi sapere? Grazie.

Da: Paolaccio65 
Reputazione utente: +191
 1  - 14/04/2025 13:01:00
Ecco quanto promesso.

UNO QUALSIASI di questi link va bene, vediamo quanto ci vuole a segnalarli tutti...

https://we.tl/t-C6QijVXKi0
https://we.tl/t-iiSfM3wvIs
https://we.tl/t-a2kIHpJkZS
https://we.tl/t-g0H5dSccvE
https://we.tl/t-lOn6P2BCq3
https://we.tl/t-LNlREIznoX
https://we.tl/t-HjVukOG8Ce
https://we.tl/t-IOa8y08eZd
https://we.tl/t-PE2LC8FrB1
https://we.tl/t-1DJLfKvYSG

Da: CE.0223 14/04/2025 13:29:38
A proposito di gruppi per idonei, se qualcuno è idoneo per il Friuli Venezia Giulia e non si è ancora fatto sentire può condividere qui che poi riferisco o farsi aggiungere all'apposito gruppo telegram! :)

!! FVG !!

Da: .Irene. 14/04/2025 16:30:32
secondo voi dal Lazio in giù scorreranno? O lo scorrimento sarà solo per il Nord ? Qualcuno è informato?

Da: giuseppety 14/04/2025 20:13:09
L'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992 dispone che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero a talune condizioni anche entro il terzo grado) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere (che non sia ricoverata a tempo pieno) e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.  Il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere si atteggia indubbiamente quale "interesse legittimo", in quanto l'inciso "ove possibile" attribuisce al datore di lavoro la discrezionalità di verificare la compatibilità dell'interesse del dipendente ad assicurare continuità assistenziale al familiare con le esigenze organizzative ed economiche dello stesso datore di lavoro, che segnatamente nel caso di rapporti di lavoro pubblico si configurano come interessi pubblici.  5.2.- La norma trova applicazione sia in caso di trasferimento del dipendente, sia in caso di prima assegnazione: nessun discrimine in tal senso è contenuto nella lettera dell'art. 33, comma 5, della L. n. 104 del 1992 e non rappresenta un ostacolo il fatto che si tratti di un "interesse legittimo" e non di un "diritto soggettivo" (Consiglio di Stato sez. III, 10/11/2015, n.5113; Cassazione civile sez. lav., 03/08/2015, n.16298).  La giurisprudenza favorevole alla applicabilità del beneficio anche in fase di prima assegnazione ha rilevato anche che "la necessità di garantire l'avvicendamento del personale non può costituire valida ragione per ledere il preminente diritto all'assistenza spettante al disabile" (Consiglio di Stato n. 5113/2015 cit.).  In qualche caso, è stato solo richiesto che l'assistenza continuativa fosse già in atto al momento dell'assunzione e della assegnazione alla prima sede di servizio escludendo che la necessità dell'assistenza si concretizzi successivamente all'assegnazione suddetta (Consiglio di Stato sez. VI, 22/06/2011, n.3759).  5.3.- Neppure, ad avviso del Collegio, può rappresentare un limite invalicabile all'applicazione dell'art. 33, comma 5, in fase di prima assegnazione della sede di servizio, "la natura, evidentemente funzionale e temporanea del beneficio riconosciuto al familiare del disabile", come [continua ..]

Paolaccio 65 dice...Eccezione che tanti muovono:
"Ma nella sentenza c'è scritto: anche in fase di prima assegnazione!!!"
Questa "prima assegnazione" NON è intesa come prima assegnazione dei vincitori di concorso.....

Tale affermazione è completamente errata....Invece è evidente che la prima assegnazione E' INTESA come assegnazione alla sede di lavoro del vincitore di concorso. Considerando che la normativa va letta in modo complessivo l'art 35 comma 5 bis dellalegge 165/01 del testo unico del pubblico impiego in tema di assunzione afferma che...I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni... In base a quanto è proprio la sede di prima assegnazione ad essere ancorata al candidato vincitore di concorso, e ne deriva che anche un vincitore di concorso che assiste una persona portatrice di legge 104 ha diritto di scegliere la sede a lui più vicino, viceversa si concretizza una palese violazione del diritto all'assistenza del portatore delle legge 104, che deve essere assistito da un suo familiare che è vincitore di concorso.


Inoltre se come dice Paolaccio 65 "Letteralmente qui si parla di "lavoratore" quindi di un soggetto per il quale preesiste un rapporto di lavoro" e quindi di chi già lavora nella PA, allora è evidente che una PA che assume un vincitore di concorso lontano dalla sede dove si trova il disabile, lavoratore pubblico che  poi dovrà essere riavvicinato, questa PA non avrà fatto una buona amministrazione, in quanto renderà vacante quel posto di lavoro

Per cui come afferma il Consiglio di Stato...nei concorsi pubblici il vincitore che presta assistenza a disabile in base all'art. 33, comma 5, Legge 104/1992 ha diritto alla scelta prioritaria della sede di prima assegnazione anche a discapito dell'ordine di graduatoria approvato. (cfr, Consiglio di Stato n. 4779/2020 e 1331/2021). Si tratta di norma imperativa che deve trovare applicazione immediata e diretta applicazione anche laddove non espressamente inserita tra le regole disciplinanti il concorso, secondo la regola dell'eterointegrazione del bando ex art. 1339 c.c., (Consiglio di Stato sez. III, 14/06/2018,n.3681)

Infine altra interessante sentenza sulla scelta della sede del candidato vincitore...https://www.dirittoscolastico.it/diritto-di-precedenza-ex-legge-104-92-nella-scelta-della-sede-ai-vincitori-del-concorso-dirigenti-scolastici/....

La ricorrente ha proposto ricorso sostenendo, invece,  che il suo diritto di precedenza nella scelta della sede in qualità di vincitrice e invalida civile  andava applicato immediatamente, in quanto una diversa interpretazione avrebbe significato di fatto una elusione delle finalità della norma stessa.

Il GIUDICE del Lavoro di Milano Dott. Atanasio accogliendo il ricorso ha affermato che del  valore precettivo delle due disposizioni (art.21 e 33 L.104/92) non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l'art. 21 - la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il Ministero convenuto - è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l'espressione "diritto di scelta prioritaria".

Da: giuseppety 14/04/2025 20:35:42
Concludo.... che se è vero che il vincitore di concorso non è ancora un dipendente pubblico, allora è altrettanto vero che nel momento in cui firma diventa un dipendente pubblico, e quindi cosa cambia??? e quando firma sceglie la sede a lui più vicino (anche se non ha nessuna riserva) soprattutto se è portatore di legge 104 o assiste chi ha la 104. Sarà poi compito della PA cercare di assegnare le sedi scelte, in primis a chi ha tali riserve. Per cui l'art 33 della legge 104 va letto e interpretato bene. Infatti dopo la firma il vincitore di concorso si trasforma in dipendente pubblico e la PA in quel momento assegna la sede di lavoro facendo leva su quanto detto.

Infine è prassi ormai che molte PA per velocizzare la procedura, si fanno anticipare le sedi di lavoro scelte dai candidati vincitori, soprattutto da chi ha, o assiste un portatore di legge 104.

Da: Sielpid 14/04/2025 22:32:51
L'agenzia nelle ultime convocazioni ha sempre riconosciuto solo l'art. 21 della legge 104

Da: giuseppety 14/04/2025 22:53:52
X Sielpid, e allora ha sbagliato, perché la giurisprudenza amministrativa e del lavoro è chiara. Invece altri enti applicano nella scelta della sede anche l art. 33. Per cui bisogna far presente quanto all'ufficio assunzioni

L'art 33 parla di lavoratore pubblico non specificando nessuna tempistica o altro. Ne deriva che il vincitore di concorso viene invitato a firmare il contratto, firma e diventa un lavoratore pubblico, quindi si procede all'assegnazione della sede ( tra quelle proposte dalla PA) sulla base alla scelta del candidato in ordine di graduatoria e alle esigenze dell'amministrazione. Ed è quello che viene fatto. Viceversa è un controsenso firmare, diventare un lavoratore pubblico, e non applicare l'articolo 33 che parla appunto di lavoratore pubblico nella scelta della sede, per questo il Consiglio di Stato ha chiarito perfettamente.

Da: giuseppety 14/04/2025 23:18:34
Questa è un avviso del Formez per la scelta della sede del  Ministero delle imprese....

È possibile manifestare la propria scelta indicando un ordine di preferenza tra le sedi (valore da 1 fino all'ultima) ove 1 rappresenta la prima scelta e via via fino all'ultima sede che è quella meno preferita . Si precisa che, ferma restando l'espressione da parte di ciascun candidato dell'ordine di preferenza tra tutte le sedi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di merito da ciascuno conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse, accordando priorità di assegnazione a coloro i quali sono in possesso della documentazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, in relazione all'articolo 21, comma 1, e a coloro i quali sono in possesso della documentazione di cui all'articolo 33, comma 6 e comma 5.

Per cui non è corretto applicare solo l'art 21. L'errore che si fa, è considerare lavoratore pubblico dipendente dell'art. 33 solo chi già vi lavora, sbagliando nel non considerare lavoratore pubblico dipendente anche il vincitore che ha firmato, che da semplice vincitore si trasforma subito in lavoratore pubblico, firmando un contratto, e avendo diritto di scegliere la sede in base all'art 33. Per questo ampia giurisprudenza ha specificato che l'art 33 si applica sia in caso di prima assegnazione che di trasferimento, e sia perché è proprio l'art 33 che indicando solo il concetto di lavoratore pubblico, non fa nessuna distinzione tra le due suddette.

Da: Paolaccio65 
Reputazione utente: +191
 1  - 15/04/2025 05:46:25
I miei più sinceri complimenti,  @giuseppety, per avere dato il tuo prezioso contributo in questa intricata questione.
Come ha scritto poc'anzi @sielpid, ADM si è mossa sinora in termini diversi.

Mi auguro che, qualora anche in punta di diritto oltreché in termini "umani" la interpretazione da te prospettata è quella corretta, ADM ne tenga conto, è ovvio.

Da: Paolaccio65 
Reputazione utente: +191
15/04/2025 05:48:40
*** qualora SIA, ovviamente,.
Avevo sostituito il SE con un qualora senza modificare il modo verbale.

:-)

Da: Baloo12 15/04/2025 07:36:46
Non se ne può più di questa attesa! Si spera escano il prima possibile queste graduatorie .
Per quanto riguarda le visite mediche, eventualmente, si sa su quali parametri diciamo verranno effettuate?

Da: Ed92  1  - 15/04/2025 08:03:51
!! Se sei idoneo per il MOLISE contattami su Telegram, stiamo facendo una graduatoria. !!

@primachesorgailsole

Da: pierre1975 15/04/2025 09:12:22
Buongiorno sono idoneo in Lombardia. Volevo chiedere ma per firmare il contratto bisogna andare a Roma?

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