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1248 Funzionari MINISTERO DELL'INTERNO 2024
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| Da: @sbem | 23/04/2025 15:10:53 |
| Se la sospensiva viene accolta, si il Ministero potrebbe decidere di andare avanti con le prove.. la cosa assurda però è che non farebbe in tempo secondo me, perché l'udienza per la sospensiva è il 9 Maggio e quella per la decisione del ricorso il 29 Maggio! | |
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| Da: A.A | 1 - 23/04/2025 17:22:01 |
| E' positiva questa notizia, perché se viene accolta la sospensiva ,la sentenza del 29 andrà a confermarla e il concorso finalmente potrà andare avanti. | |
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| Da: @A.A. | 23/04/2025 18:40:49 |
| Lo penso anche io.. credo che la Corte d'appello di Milano sappia già cosa decidere.. | |
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| Da: Enz91 | 23/04/2025 22:10:26 |
| Che voi sappiate in questo genere di causa si saprà direttamente giorno 9 e 29 Maggio la decisione della corte d'appello o ci potrebbero essere diversi rinvii? | |
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| Da: Signor Sognare | 23/04/2025 22:58:11 |
| Pensa come diventerebbe efficiente la giustizia italiana se si dessero tot massimo di giorni ai giudici per pronunciarsi, e a partire dal termine si scalasse una penale dal loro stipendio... | |
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| Da: Buongiorno2025 | 24/04/2025 08:55:39 |
| Buongiorno, le date delle udienze del 9 Maggio e del 29 Maggio sono ufficiali? Se si, c'è qualcuno che può spiegare l'iter più probabile? | |
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| Da: Antoninoods | 1 - 27/04/2025 18:32:37 |
| Questo genere di cause va per le lunghe, nel dubbio ho mandato la domanda per vice isp poiché sono scoraggiato e non poco. Ovviamente attendiamo novità ma ormai ci credo veramente poco | |
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Da: Il buono ![]() | 01/05/2025 00:03:41 |
| Nella migliore delle ipotesi quando presumibilmente si partirà tutti insieme con gli orali? | |
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| Da: Bukani | 02/05/2025 14:30:59 |
| Nessuno può saperlo. Non c è solo da attendere esito dell ' appello. Due ulteriori questioni rendono tutto incerto, una giuridica e una di carattere politico. 1. Eventuale ricorso per Cassazione (tempi incerti e probabilmente lunghi) 2. Volontà dell Amministrazione di continuare con questo concorso (tenendo conto che potrebbero a breve essere banditi altri concorsi dal Ministero interno) . Quindi per ora meglio non pensare proprio agli orali e preparare altro se si ha voglia! | |
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| Da: riapertura | 04/05/2025 10:40:47 |
| scusate ma quindi riapriranno le candidature?????? | |
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| Da: Erripotter | 04/05/2025 14:33:26 |
| Ma che riaprono, non si è mai vista una riapertura di un concorso per una specifica categoria sociale. Il Ministero è un'amministrazione pubblica e come tale è dotato di una certa autonomia, sicuramente piena quando stabilisce i requisiti che devono avere i candidati dei bandi che lo riguardano. La legge parla chiaro: il Ministero dell'Interno è esente dall'obbligo di far rientrare tra i candidati quelli che non hanno la cittadinanza italiana. Se lasciamo ai giudici decidere la linea programmatica, organizzativa o politica delle amministrazioni pubbliche, siamo di fronte a una rottura della forma di governo. | |
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Da: miranda987 ![]() | 04/05/2025 15:30:13 |
| Concordo | |
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| Da: Bukani | 04/05/2025 17:36:12 |
| I Giudici hanno sempre deciso le linee organizzative programmatiche e politiche delle amministrazioni pubbliche e continueranno a farlo, in Italia.... | |
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| Da: Bukani | 04/05/2025 17:36:52 |
| In barba alla separazione delle carriere...casta intoccabile! | |
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| Da: Bukani | 04/05/2025 17:37:15 |
| In barba alla separazione dei poteri...casta intoccabile! Ah ah ah | |
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| Da: Bukani | 04/05/2025 17:38:02 |
| La separazione delle carriere non basta per ripristinare uno stato di diritto | |
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| Da: Aldo r. | 04/05/2025 18:49:43 |
| I Giudici decidono tutto in Italia. Mania di grandezza di una casta malvagia che mette sempre i piedi in testa ai cittadini. | |
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| Da: Per altri | 04/05/2025 18:52:20 |
| Ma tutti questi fasci leghisti nel forum. Dimenticate il concorso, dimostratevi superiori culturalmente vincendo altre selezioni pubbliche. | |
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| Da: Per altri | 04/05/2025 18:53:54 |
| Salvini vi ha fatto lavaggio del cervello | |
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| Da: @per altri | 04/05/2025 20:22:29 |
| Ma quale lavaggio del cervello. La sentenza non sta in piedi in punto di diritto, per i motivi ampiamente illustrati in questo forum. | |
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| Da: @@per altri | 04/05/2025 23:06:29 |
| Ma soprattutto è inutile che ci siano persone qui che ogni giorno cerchino di scoraggiare gli altri a studiare per questo concorso.. tanto almeno con me non funziona, e poi ognuno fa quello che crede! Personalmente penso proverò tutti concorsi che il ministero dell'interno bandira', se non andasse bene questo. | |
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| Da: Nasini rossi | 05/05/2025 08:08:10 |
| Ma in realtà la sentenza è ampiamente motivata. Vedremo cosa succederà in appello, se confermata o meno. La questione è di centrale importanza per il futuro dei concorsi pubblici, ecco perché è pure possibile oltre che auspicabile una pronuncia della.Corte di Cassazione su motivi di corretta interpretazione di leggi. | |
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| Da: Rocket.. | 05/05/2025 08:16:00 |
| Io in realtà ci vedo tante ragioni prettamente politiche tutte da sciogliere cercando di capire la vera intenzione delle alte sfere pubbliche (Ministro e alti dirigenti del ministero in primis oltre che magistrati da sempre "impregnati" di politica (anche più del diritto) | |
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| Da: Buongiorno2025 | 05/05/2025 08:44:22 |
| Buongiorno, é vero che il 9 Maggio avremo notizie sulla sospensiva e, soprattutto, è vero che il 29 Maggio è fissata l'udienza in cassazione? Chi sa, può cortesemente rispondere ? | |
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| Da: De iure cogito | 05/05/2025 11:26:47 |
| I punti salienti della sentenza sono questi 4: 1) Abrogazione della norma che esclude la riserva di nazionalità "E' bene chiarire che la norma in questione, - che non lascia margini interpretativi posto che in termini inequivoci esclude l'accesso all'impiego nel Ministero dell'Interno per gli stranieri - sebbene richiamata da entrambe le amministrazioni nelle proprie difese, non è più in vigore, in quanto deve ritenersi implicitamente abolita proprio dall'art. 38 d.lgs 165/2001. Un simile approdo interpretativo appare ineludibile, tanto per il principio della lex posterior, per cui la norma del 1994 deve ritenersi implicitamente abrogata dalla successiva norma del 2001, tanto per il principio della gerarchia tra le fonti, posto che la norma primaria (quale il decreto legislativo del 2001) deve prevalere sulla norma di secondo grado ( il DPCM del 1994). L'incompatibilità tra le due norme, quella del 2001 e quella del 1994, che determina - come detto - la necessaria prevalenza della prima sulla seconda, risiede nel fatto che l'art. 38 d.lgs. 165/2001 consente di ritenere lecita l'esclusione dei cittadini comunitari in relazione ad impieghi presso amministrazioni pubbliche solo ove venga in rilievo "esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero la tutela dell'interesse nazionale"." Il Tribunale di Milano di limita a dire che l'art 38 del dlgs 165/2001 abroga il dpcm che prevede la riserva di nazionalità anche per il Ministero dell'Interno, perché è una legge, e perché è successiva. Questa non è una motivazione accettabile, anche perché ribadisce solo la struttura della gerarchia delle fonti, senza indagare il contenuto delle norme da comparare. L'antinomia deve essere sostanziale, normativa. Il dlgs non abroga né esplicitamente né implicitamente il dpcm, anche perché la riserva di nazionalità disposta dal dpcm presuppone già di fatto che per quei comparti vada tutelato l'interesse nazionale. 2) Contenuti del CCNL "Dalla semplice lettura delle disposizioni contrattuali sopra riportate, si evince agevolmente che nessuna delle attribuzioni del funzionario comporti esercizio di poteri autoritativi. L'illegittimità della riserva di nazionalità, nel caso di specie, è palese, posto che non è neanche necessario compiere un certosino giudizio di prevalenza di attribuzioni. È di tutta evidenza che la categoria professionale in commento non può essere considerata rientrante (né direttamente né indirettamente) nell'ambito dello spazio lecito della deroga." Anche qui totale mancanza di motivazione. Lette le mansioni sull'allegato del ccnl, le si ritiene prive del requisito della potestà autoritativa. Dire apoditticamente che "è del tutto evidente" e che "non c'è nemmeno bisogno di fare un esame certosino" equivale a non motivare. L'esame certosino il giudice lo deve fare, altrimenti su cosa fonda le sue conclusioni? 3) Autonomia dell'amministrazione nel procedere col concorso "Va osservato che nelle more del giudizio, le amministrazioni, pur a conoscenza della pendenza dell'impugnazione, non hanno ritenuto di sospendere in autotutela le procedure concorsuali in attesa quanto meno dell'imminenza decisione di primo grado. Da quanto riferito dalle parti in udienza, le prove scritte si sono svolte lo scorso dicembre. Orbene, posto che allo stato le procedure concorsuali non risultano concluse, non essendo ancora stati individuati i vincitori di concorso, ritiene il Tribunale che la mera pendenza delle procedure concorsuali non precluda l'accoglimento della domanda principale. La domanda subordinata di risarcimento del danno potrà essere eventualmente proposta solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione resti inadempiente al provvedimento giurisdizionale e porti a compimento la procedura concorsuale intrapresa. Nel momento della decisione risulta invece ancora attuabile in astratto il piano di rimozione degli effetti della discriminazione che ovviamente non può che consistere - come anticipato sopra - nella riapertura del bando, con l'ineludibile conseguenza che le prove concorsuali in essere devono essere immediatamente sospese." Il Ministero poteva benissimo continuare col concorso, la rimozione della discriminazione non è ineludibile. Evidentemente, la dirigenza ha ritenuto più economico sospendere la procedura, per evitare il pagamento della sanzione prevista dal tribunale, che terminare le procedure concorsuali. E per evitare la multina in caso di conclusione delle procedure senza riapertura. Qui si vede la grande contraddizione della causa: quello che si vuole tutelare è il principio di non discriminazione. Ma alla fine dei giochi si potrebbe arrivare a una mera sanzione che non tutela proprio nessun diritto concreto, ma al massimo si riafferma in astratto il principio. Per questo la sentenza ha un sapore prettamente politico, visto che qui non si tutela alcuna posizione concreta. 4) Il senso della sanzione "La sospensione delle procedure concorsuali in corso è infatti essenziale e deve essere disposta immediatamente proprio al fine di assicurare che possa essere utilmente disposta la riapertura dei termini per accedere al concorso tramite un nuovo bando epurato della clausola illegittima. Invero il pagamento della somma di denaro non è correlato alla riapertura dei termini del bando, provvedimento di maggiore complessità e con effetti in parte irreversibili (e per il quale eventualmente lo strumento di coercizione indiretta può essere invocato in sede di ottemperanza ex art. 114 co. lett. e c.p.a.), ma unicamente alla sospensione delle procedure concorsuali in essere. In tal modo, è salvaguardato l'interesse della parte vittoriosa nella presente fase che non rischia che l'eventuale inadempimento dell'amministrazione con la nomina dei vincitori renda non più attuabile la riapertura dei termini per l'accesso alle procedure concorsuali." La sanzione comminata è funzionale alla sospensione, al fine di rendere effettiva la tutela della non discriminazione e premere l'amministrazione a muoversi secondo i desiderata del tribunale. Ancora una volta, si ribadisce che è il Ministero ad avere in mano le carte da giocare. Se ha sospeso è per mere motivazioni economiche, la discriminazione resta sempre ai margini e comunque rimane una questione totalmente astratta fintanto che la si pone in termini meramente di principio. | |
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| Da: Buongiorno 2025 | 05/05/2025 14:05:48 |
| Buongiorno, chiedo scusa se ripropongo le domande di stamattina. É vero che il 9 Maggio avremo notizie sulla sospensiva e, soprattutto, è vero che il 29 Maggio è fissata l'udienza in cassazione? Chi sa, può cortesemente rispondere ? | |
| Rispondi | |
| Da: NEO | 05/05/2025 15:02:02 |
| Nessuno può risponderti con certezza. Qui si può soltanto speculare per dare qualche pillola di speranza. L'unica cosa che puoi fare è metterti l'anima in pace. Questo è. | |
| Rispondi | |
| Da: @de iure cogito | 05/05/2025 16:19:07 |
| Tutto giusto quello che scrivi, ma a questo punto fa bene il Ministero ad aspettare la Cassazione, perché sussistendo l'indirizzo politico del Governo che vuole escludere quel Ministero dall'obbligo di inclusione dei non cittadini nei suoi bandi, e non potendo tale esclusione essere negata se non per funzioni che non prevedano l'esercizio diretto o indiretto di potere autoritativo, allora deve essere la Cassazione a dire precisamente, punto per punto, come e quando una PA può procedere con l'esenzione, così anche il legislatore si regola. Altrimenti si lascia tutto alla discrezionalità del giudice, che può, praticamente senza alcun limite, talmente è vago e sfuggente il concetto di "potere", ritenere che una funzione comporti o meno esercizio diretto o indiretto di potestà autoritativa e dunque procedere con una sentenza demolitoria ex art. 38 e smontare e rimontare bandi a piacimento. E così non va bene, serve certezza. | |
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| Da: Idoneo1025 | 05/05/2025 16:58:18 |
| Ma quale cassazione , il 29 c'è la sentenza di Appello. | |
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| Da: Per sopra..i | 05/05/2025 17:36:37 |
| L appello non decide niente infatti, è inevitabile pure il ricorso per Cassazione, mettetevi il cuore in pace, che saranno tempi biblici | |
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