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SNA 11
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![]() | Il bando di concorso Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente. |
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| Da: rick11 | 15/02/2026 11:33:36 |
| mi sa che ricomincio a esercitarmi con le crocette in vista di Sna12... | |
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| Da: Idem lo stesso | 15/02/2026 11:40:54 |
| Anche io... | |
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| Da: Cosa richiedeva la traccia | 15/02/2026 11:52:24 |
| Provvedimento da indicare al ministro O da adottare direttamente? | |
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| Da: Augusto01 | 15/02/2026 12:01:29 |
| Posso chiedere quante parole/caratteri avete usato per i quesiti della prima prova? | |
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| Da: Scrittiii1 | 15/02/2026 12:31:52 |
| Si studiare per sna12 ma sono pochissimi posti | |
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| Da: Io in media | 15/02/2026 12:34:01 |
| circa 900parole a quesito, ma ovviamente conterà la qualità e non la quantità , e specialmente per la traccia di amministrativo, ho seri dubbi sulla qualità | |
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| Da: Scrittiii1 | 15/02/2026 12:34:34 |
| La questione dei caratteri secondo me è difficile da capire. Va considerato che la capacità di sintesi era uno dei criteri di valutazione. Quindi più si riesce a strutturare un discorso chiaro e completo in modo sintetico meglio è | |
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| Da: Tracce poco circoscritte | 15/02/2026 12:55:20 |
| a interpretazione variabile | |
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| Da: Tracce subdole | 15/02/2026 13:00:48 |
| Ogni traccia imponeva lo sviluppo di molteplici aspetti. Non erano affatto banali nè scontate. Per me avremo amare sorprese. In bocca al lupo a tutti | |
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| Da: Erano tutte | 15/02/2026 13:05:42 |
| tracce ampiamente discorsive, quindi un minimo di volume secondo me ci sta anche, fermo restando che ovviamente ció che conta è la "ciccia" che ci metti dentro | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 13:13:19 |
| tutti i pezzenti del forum che facevano i bulletti e prendevano in giro gli altri per mezzo punto preso grazie alle risposte platealmente errate della preselezione... TAC non sono neanche riusciti a scrivere mezzo temino in inglese... che bello il KARMA | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 13:14:04 |
| scrivere in napoletano non equivale all'inglese | |
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| Da: xKARMA | 15/02/2026 13:29:33 |
| veramente il TAR non la pensa come te. N. 02436/2026 REG.PROV.COLL. N. 00595/2026 REG.RIC. Ad avviso del Collegio non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 30, 32, 33 e 51 del test della prova preselettiva del concorso per cui è causa. leggi la sentenza, il TAR ha smontato tutto punto per punto, anche su altri aspetti. | |
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| Da: xKARMA | 15/02/2026 13:31:13 |
| spero che oltre esperto di gomblotti una sentenza la saprai scaricare o vuoi l'aiutino pure qui? | |
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| Da: Augusto01 | 15/02/2026 13:36:53 |
| È vero che il numero caratteri non è indicativo però temo che se troppo poco non li considerino sufficiente. Io mi sembra ho fatto tra 700 e 850 parole a quesito, 900 a inglese. Boh speriamo non sia troppo poco, ma il tempo era quello che era | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 13:49:08 |
| non esiste nessuna sentenza idiota! | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 13:49:31 |
| quindi cosa avete scritto al temino di inglese? the cat is al tablet? | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 13:51:14 |
| inventi sentenze? Siamo oltre il delirio ormai... | |
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| Da: Eccerto | 15/02/2026 13:56:01 |
| Anche io ho scritto 1200 e forse qualcosina di più in Inglese. Mi sembrava il minimo visto la discorsività dei temi compreso Inglese. Speriamo non penalizzino per mancanza di sintesi.ma ho grandi aspettative non vedo l'ora! | |
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| Da: snabluff | 15/02/2026 14:00:26 |
| Talmente seria la selezione sna che inps, ade e inail si fanno selezioni per conto loro con i loro requisiti e sna viene sempre più snobbata come giusto che sia.. la prossima volta 60 posti, mi raccomando scannatevi per un posticino alle risorse umane al mit... | |
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| Da: Ecco bravi | 15/02/2026 14:10:18 |
| andate a commentare sui forum dei concorsi delle varie amministrazioni allora, qui nessuno vi ha interpellato, stiamo solo scambiandoci delle sensazioni per esorcizzare l'ansia dei risultati. Certo che non vi passa proprio mai eh | |
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| Da: KARMAAA | 15/02/2026 14:14:30 |
| quindi cosa hai scritto al temino di inglese? | |
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| Da: Polemica sistemica | 15/02/2026 14:14:47 |
| è tutto uno schifo. Che schifo tutto. | |
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| Da: Io scrissi | 15/02/2026 14:23:15 |
| De rilevant fing Is det Karma Is missing end det It isent a sirius competiscion witaut im. Please next taime make siur to ghet Karma involvend. | |
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| Da: Forma & Sostanza | 15/02/2026 14:39:50 |
| Forma anche 500-600 parole bastano se sai cosa devi scrivere Sulla sostanza è un concorso generalista...ci vuole culo a mio avviso sui temi che ti capitano | |
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| Da: ma veramente | 15/02/2026 15:48:55 |
| state parlando di quanti caratteri avete scritto? WOW... | |
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| Da: ho tolto i nomi. Chi è l''idiota? | 15/02/2026 16:12:01 |
| ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 595 del 2026, proposto da ..., rappresentato e difeso dall'avvocato Nadia Spallitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Piazza Lolli, 15; contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e Scuola Nazionale dell'Amministrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti L.., non costituito in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia con ammissione con riserva - del provvedimento non pubblicato, reso conoscibile al concorrente a mezzo di accesso riservato, in data 27 novembre 2025, con il quale, in seguito alla prova preselettiva, si assegna il voto di 45,35 e si esclude, il ricorrente dall'accesso alla prova scritta del concorso per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto con bando del 19 maggio 2025 della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, pubblicato in data 20 maggio 2020, adottato a seguito di Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025 al n. 1329; - dei verbali relativi alla redazione e validazione dei quesiti della prova preselettiva sottoposti ai candidati, nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione, nella parte di interesse del ricorrente; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice di concorso, relativi alla procedura concorsuale, non noti al ricorrente, nella parte di interesse del ricorrente; - del punteggio attribuito al ricorrente; - dei test somministrati al ricorrente nella parte in cui risultano lesivi dell'interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale di correzione dei test della prova preselettiva nella parte in cui risulta lesivo dell'interesse di parte ricorrente; - ove esistente, del verbale d'aula redatto in occasione della prova preselettiva nella parte in cui consente la lesione del principio dell'anonimato; - dell'elenco degli ammessi, indicati con il codice candidatura, alla prova scritta nella parte in cui il ricorrente risulta escluso; - del provvedimento con il quale si individua la soglia minima di accesso al concorso nel punteggio di 45,76 con conseguente esclusione dalla prova scritta del ricorrente; - del bando del 19 maggio 2025 della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, pubblicato in data 20 maggio 2020 su InPa, di indizione del Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, adottato a seguito di Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 aprile 2025, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2025 al n. 1329, con il quale la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a indire il predetto concorso per il reclutamento di centoventi dirigenti di seconda fascia nelle amministrazioni pubbliche ivi indicate, per quanto di interesse del ricorrente; - degli atti relativi allo svolgimento della procedura preselettiva prevista dall'art. 6 del bando, nonché del calendario delle prove e successive rettifiche; - dell'avviso del 15 ottobre 2025 e del successivo avviso dell'11 novembre 2025 contenente le istruzioni per lo svolgimento delle prove preselettive ed i criteri di attribuzione dei punteggi; - del provvedimento e del relativo verbale con il quale è stata disposta l'attribuzione dei punteggi da assegnare ai quiz; - di ogni atto connesso presupposto e conseguente. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria; Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l'espletamento delle formalità ivi previste; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. La parte ricorrente ha esposto di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantaquattro allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventi dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con bando pubblicato in data 20 maggio 2025 sul portale telematico InPA. 1.1. Per quel che rileva ai fini del presente giudizio, il bando di concorso consentiva di partecipare al concorso anche ai soggetti in possesso di lauree scientifiche o tecniche (articolo 2) e, quindi, anche al ricorrente, avendo questi conseguito una laurea magistrale in fisica. 1.2. Oltretutto, il bando di concorso prevedeva che nel caso in cui il numero delle domande fosse stato pari o superiore a tre volte il numero dei posti messi a concorso, si sarebbe svolta una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte (articolo 6). Detta prova preselettiva, in particolare, sarebbe consistita in un test composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui anche tre di diritto costituzionale, cinque di diritto amministrativo, tre di diritto dell'Unione europea, tre di economia politica, tre di politica economica, due di economia delle amministrazioni pubbliche, sei di management pubblico e innovazione digitale, cinque di analisi delle politiche pubbliche. Il bando altresì stabiliva che i candidati ammessi alle prove scritte sarebbero stati unicamente quelli classificati in graduatoria entro il quattrocentotrentaduesimo posto - soglia pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso ai fini della ammissione alla successiva fase del corso-concorso selettivo - nonché i candidati che avessero conseguito il medesimo punteggio del candidato collocatosi in posizione quattrocentotrentadue. 1.3. La parte ricorrente svolgeva la prova preselettiva in data 26 novembre 2025 e conseguiva il punteggio di 45,35 punti, non utile al suo superamento per soli 0,41 punti, in quanto la soglia minima di punteggio che avrebbe dovuto essere raggiunta, alla luce dell'andamento della prova, era risultata pari a 45,76 punti. In particolare, la parte ricorrente aveva ottenuto tale punteggio avendo risposto correttamente a 48 risposte, avendone sbagliate 5 e non avendo fornito alcuna risposta a 7 quesiti. 2. La parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a cinque distinti motivi, ha impugnato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe, contestandone la legittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l'annullamento, con conseguenti richieste di attribuzione del maggior punteggio in relazione ai quesiti contestati ed ammissione con riserva, anche in via cautelare, alle prove scritte del concorso per cui è causa. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per "Erroneità e ambiguità dei quiz. Violazione degli artt. 3,51 e 97 Cost; Violazione del principio di parità di trattamento; Violazione del dPR 272/2004; Violazione del dPR. 487/1994; Violazione del dlvo 165/2001; Violazione dei principi dell'ordinamento; Difetto di istruttoria; Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, Violazione della par condicio; Violazione del principio del favor partecipationis". Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dei quesiti nn. 30, 32, 33 e 51 e, per l'effetto, è stata chiesta l'attribuzione di un maggior punteggio. 2.1.1. La parte ricorrente ha innanzitutto prospettato l'illegittimità del quesito n. 30, recante la seguente formulazione "Sono enti pubblici economici gli enti che" e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono "a) hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa; b) dipendono funzionalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; c) erogano finanziamenti alle imprese in stato di insolvenza o dissesto", di cui quella sub a) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha fornito la risposta sub b), risulterebbe illegittimamente formulato in quanto, non essendovi una definizione normativa di enti pubblici economici ed essendo state sottoposte ai candidati tre opzioni di risposta che non si collocherebbero sullo stesso piano logico, l'Amministrazione non avrebbe potuto individuare l'opzione sub a) come quella corretta, trattandosi di una risposta giuridicamente incompleta. Invero, in base alla tesi della parte ricorrente, la nozione di ente pubblico economico non si esaurirebbe nell'avere come oggetto esclusivo o principale l'attività di impresa, avendo la giurisprudenza ritenuto necessaria anche la sussistenza di ulteriori elementi qualificanti. Oltretutto, l'illegittimità del quesito si sostanzierebbe anche nel fatto che la nozione nazionale di ente pubblico economico non sarebbe contemplata dal diritto eurounitario, che invece utilizza le espressioni di organismo di diritto pubblico e di operatore economico. Ad avviso della parte ricorrente, la risposta sub b) risulterebbe anche ingannevole, in quanto sebbene la dipendenza funzionale di tali enti dal Ministero dell'economia e delle finanze non sia un criterio definitorio, numerosi enti pubblici economici sono comunque sottoposti alla vigilanza di tale Dicastero. 2.1.2. La parte ricorrente ha poi prospettato l'illegittimità del quesito n. 33, recante la seguente formulazione "Qualora la proposta legislativa giunga dalla Commissione europea, per il raggiungimento della maggioranza qualificata in sede di Consiglio dell'Unione è necessario il voto favorevole di almeno" e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono "a) il 72% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione residente dell'Unione; b) il voto favorevole di almeno il 75% degli Stati membri; c) il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione residente dell'Unione", di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha fornito la risposta sub a), risulterebbe ingannevole poiché per rendere la risposta corretta sarebbe stato necessario prendere congiuntamente in considerazione distinte disposizioni normative. Ad avviso del ricorrente, la risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione non potrebbe essere considerata tale in quanto carente di un elemento essenziale presente nel dato normativo (i.e., l'articolo 16, par. 4, del Trattato sull'Unione europea "TUE"), costituito dal riferimento alla "soglia assoluta" dei 15 Stati membri dell'Unione europea, che costituirebbe un vincolo autonomo rispetto alla "soglia relativa" del 55%. La risposta sub c), inoltre, conterrebbe anche un ulteriore elemento di illegittimità , dato dal riferimento alla popolazione "residente", dato questo che, per converso, non risulta presente nel testo dell'articolo 16, par. 4, TUE; si tratterebbe, quindi, di un errore tecnico idoneo a compromettere la correttezza del quesito e conducente alla violazione del principio di tipicità della risposta esatta nelle prove concorsuali. La formulazione del quesito n. 33 risulterebbe altresì ingannevole alla luce di quanto previsto dall'articolo 238, par. 2, TFUE, atteso che la risposta sub a), coincidente con quella fornita dalla parte ricorrente, ricalcherebbe il contenuto precettivo di tale previsione normativa. Siccome tale disposizione eurounitaria non contiene alcun riferimento al numero minimo di 15 Stati membri, la risposta sub a) sarebbe stata pienamente aderente al testo della norma e, dunque, l'unica suscettibile di essere considerata corretta. Ad avviso del ricorrente, il quesito n. 33, oltre a violare i principi di univocità e chiarezza, risulterebbe in ogni caso illegittimo perché nessuna delle tre opzioni di risposta potrebbe considerarsi corretta a mente di quanto previsto dall'articolo 293 TFUE, disposizione, questa, che stabilisce che il Consiglio, quando delibera su proposta della Commissione, può emendare la proposta legislativa solo deliberando all'unanimità . Risulterebbe, quindi, non rispondente al vero che il Consiglio, quando deve deliberare su una proposta della Commissione, lo faccia sempre con il voto favorevole del 55% degli Stati membri rappresentanti il 65% della popolazione dell'Unione europea. 2.1.3. Il ricorrente ha anche prospettato l'illegittimità del quesito n. 51, recante la seguente formulazione "La valutazione economica di una politica pubblica presenta come obiettivi" e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono "a) la stima dello scostamento fra costi previsti e costi effettivamente sostenuti; b) l'efficienza, l'efficacia e l'equità ; c) la stima dei benefici attesi dall'attuazione di una politica pubblica, entro un predeterminato periodo di tempo", di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente ha fornito la risposta sub a), risulterebbe illegittimo stante l'asserita incompletezza ed erroneità della domanda formulata. Ad avviso del ricorrente, in particolare, la risposta individuata come corretta dall'Amministrazione non potrebbe essere ritenuta tale, essendo l'unica opzione che non reca "obiettivi", bensì "criteri di valutazione" utilizzati per interpretare i risultati, secondo quanto verrebbe sostenuto dalla dottrina, nonché riportato nella manualistica di policy analysis. Di contro, la risposta sub a) selezionata dal ricorrente individuerebbe un obiettivo propriamente valutativo, atteso che la stima dello scostamento tra costi previsti e costi effettivamente sostenuti rappresenterebbe un obiettivo operativo della valutazione economica nelle fasi di monitoraggio e nella valutazione ex post. Si tratterebbe, peraltro, di una attività prevista nelle metodologie standard di analisi economico-finanziaria (RGS, OCSE, UE), costituendo una delle funzioni fondamentali della valutazione - per gli organi dell'Unione europea, invero, la valutazione costituirebbe uno strumento per rispondere alle esigenze di razionalizzazione della spesa, nonché a quelle di trasparenza -. Secondo la tesi del ricorrente, le modalità , i contenuti e gli obiettivi variano a seconda della tipologia di valutazione, ma in nessun caso l'equità figura tra tali obiettivi, potendo al più essere considerato un criterio di valutazione; ciò troverebbe anche riscontro in un documento predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, riguardante la "Valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa", specialmente nella parte in cui si afferma che "per la stima degli effetti prodotti da una politica, ovvero per valutare se, ed in che modo, l'intervento pubblico è stato efficace, attraverso analisi tipicamente ex-post". 2.1.4. Il ricorrente ha anche prospettato l'illegittimità del quesito n. 32, recante la seguente formulazione "Il Presidente della Provincia"e rispetto al quale le tre possibili opzioni di risposta sono "a) è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto con sistema elettorale a due turni con ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; b) è scelto dal Prefetto entro una terna di nomi di eminenti personalità proposta, a maggioranza, dai sindaci dei Comuni della Provincia; c) è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia tra i sindaci dei Comuni della Provincia", di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall'Amministrazione. Secondo la prospettazione ricorsuale, tale quesito, al quale la parte ricorrente non ha fornito alcuna risposta, risulterebbe incompleto e ingannevole poiché la disciplina dell'elezione del Presidente della Provincia varia in base alla tipologia di Regione. Infatti, nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, la riforma degli enti locali del 2014 non opera in maniera automatica, come dimostra il fatto che il vigente articolo 74 del Testo Unico degli enti locali continua testualmente a prevedere il suffragio universale diretto per l'elezione del Presidente della Provincia. Il quesito n. 32, pertanto, prevedeva ben due risposte corrette, ossia quella sub a) e quella sub c), in violazione del principio dell'unicità della risposta, posto che la formulazione della domanda risulterebbe tale da riferirsi a tutte le Province d'Italia e, quindi, per fornire la risposta esatta occorreva considerare tutti i sistemi elettorali vigenti nelle singole Province. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per "Violazione dell'art. 6 comma 8 del bando di concorso - Violazione del principio di trasparenza - Illogicità manifesta - Violazione dei principi di affidamento e di parità di trattamento". Con tale mezzo di gravame, è stata lamentata l'illegittimità della prova preselettiva in quanto la circostanza per cui alle risposte neutre relative ai quesiti situazionali sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0,50 punti, oltre ad essere stata portata a conoscenza dei candidati solo in data 11 novembre 2025 con la pubblicazione di un documento denominato "Istruzioni" all'interno di una specifica sezione del portale telematico InPA, ponendosi in contrasto con l'articolo 6, comma 8 del bando di concorso, si risolverebbe in una patente violazione dei principi di affidamento, parità di trattamento e autovincolo. La parte ricorrente ha altresì prospettato che la legittimità della prova preselettiva risulterebbe inficiata anche sotto un ulteriore profilo, consistente nel fatto che alle risposte errate dei quesiti situazionali è stato attribuito un punteggio pari a 0 punti, mentre a quelle errate degli altri quesiti è stata assegnata una penalità pari a - 0,53 punti. Ciò, secondo la tesi della parte ricorrente, comporterebbe la violazione del principio di trasparenza e di quello di par condicio tra i candidati. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata, in via gradata, l'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per "Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; Violazione del principio di parità di trattamento; Violazione del dPR 272/2004; Violazione del dPR 487/1994; Violazione del dlvo 165/2001; Violazione dei principi dell'ordinamento; Violazione del principio di favor partecipationis". Il ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha prospettato l'illegittimità della prova preselettiva per violazione dei principi costituzionali in materia di concorsi pubblici (articoli 51 e 97 Cost.), poiché i criteri di selezione impiegati dall'Amministrazione non sarebbero stati rispettosi del principio della massima partecipazione alle procedure comparative pubbliche; infatti, dei 9.152 candidati, solo 435 sono stati ammessi a sostenere le prove scritte, ossia il 4,75% del totale. Ad avviso della parte ricorrente, il criterio utilizzato per individuare la soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva fase concorsuale (i.e., il triplo dei posti messi a concorso) avrebbe dovuto essere tarato sul numero dei partecipanti e non su quello dei posti banditi. Risulterebbero, poi, violati i principi di parità di trattamento e uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici tra i candidati ammessi a partecipare al concorso pubblico per cui è causa in quanto, alla luce della professionalità e delle competenze richieste dalla lex specialis concursus, nonché del fatto che la partecipazione è stata estesa anche a soggetti laureati in discipline di carattere tecnico-scientifico, i quesiti non avrebbero dovuto essere calibrati sostanzialmente ed esclusivamente sulle sole competenze relative ad alcune discipline, quali quelle giuridiche, economiche e affini, per un totale di 19 quesiti sui 60 totali. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata, sempre in via gradata, la legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per "Violazione dei principi dell'ordinamento in materia concorsuale; Violazione del bando, eccesso di potere ed illogicità manifesta". La parte ricorrente, con tale mezzo di gravame, ha contestato la legittimità della comunicazione con la quale è stato indicato che 45,76 punti costituisse il punteggio minimo da raggiungere nella prova preselettiva per accedere alle prove scritte del concorso. L'Amministrazione, di contro, avrebbe dovuto indicare una soglia minima di quesiti da superare e non, invece, limitarsi a comunicare una soglia di carattere eminentemente numerico, peraltro a posteriori rispetto alla pubblicazione del bando. Tale soglia, inoltre, non risulterebbe adeguata, né corrispondente a un ragionevole criterio di merito, tenuto conto che con la prova preselettiva si svolge la più consistente parte della selezione, dato che all'esito della stessa è stato escluso circa il 96% dei candidati. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata lamentata, in via ulteriormente gradata, l'illegittimità degli atti e provvedimenti impugnati per "Violazione del principio dell'anonimato; Violazione dell'art. 97 Cost.". Con tale mezzo di gravame è stata prospettata l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale per violazione del principio dell'anonimato. In particolare, dato che in fase di registrazione veniva assegnato a ciascun candidato un braccialetto con un QR code da mostrare agli operatori in fase di check-in per consentire l'associazione di tale codice identificativo con il tablet sul quale si sarebbe svolta la prova preselettiva, i candidati avrebbero potuto facilmente essere associati alle prove in fase di correzione, determinando la violazione della guarentigia dell'anonimato. 3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza nel presente giudizio e, con memoria depositata in data 28 gennaio 2026, hanno eccepito l'infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione. 4. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 30 gennaio 2026, ha controdedotto alla eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, ha specificato le proprie doglianze e ha instato per l'accoglimento dell'intero gravame. 5. All'udienza camerale del 3 febbraio 2026 la causa è stata discussa e, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell'art. 60 c.p.a., è stata trattenuta per la decisione. 6. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto. 7. Ad avviso del Collegio non risulta meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso, con il quale la parte ricorrente ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 30, 32, 33 e 51 del test della prova preselettiva del concorso per cui è causa. 7.1. Giova in proposito evidenziare, in via preliminare e con carattere generale, che l'ambito di discrezionalità dell'Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità , è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l'assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l'aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità , la correttezza della soluzione proposta dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell'11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV-ter, sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025). Vale altresì rilevare che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella - l'unica, incontestabilmente - corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo. 8. Orbene, applicando al caso di specie i testé richiamati orientamenti pretori emerge come le doglianze mosse dalla parte ricorrente per contestare la legittimità dei quesiti nn. 30, 32, 33 e 51 siano del tutto destituite di fondamento. A tale riguardo, con valenza estesa a tutti i profili di doglianza articolati con il primo motivo di ricorso, giova porre in rilievo che l'infondatezza degli stessi si ricava innanzitutto dal fatto che la parte ricorrente non si è adeguatamente confrontata con il testo dei quesiti, limitandosi a porre in relazione tra loro le differenti opzioni di risposta individuate dall'Amministrazione senza considerare in maniera corretta l'oggetto e la portata della domanda e prospettando la sussistenza di errori tecnico-giuridici o lessicali. Gli esiti ai quali giunge il ricorrente, tuttavia, non sono condivisibili in quanto le risposte individuate come corrette dall'Amministrazione sono effettivamente tali alla luce della specifica formulazione dei quesiti contestati, il che, poi, trova anche conferma nella erroneità delle altre possibili risposte (che per tre dei quattro quesiti contestati coincidono con quelle errate fornite dalla parte ricorrente), che non possono essere considerate corrette neppure su un piano di equivalenza logico-giuridica rispetto alle risposte individuate come corrette dall'Amministrazione. 8.1. In primo luogo, per ciò che concerne il quesito n. 30, riguardante l'ubi consistam degli enti pubblici economici, risulta legittima sia la sua formulazione, sia l'individuazione della risposta corretta da parte della Amministrazione. Con detto quesito non è stato chiesto ai candidati di selezionare, tra le opzioni proposte, quella contenente la esatta definizione di ente pubblico economico - come, peraltro, riconosciuto dallo stesso ricorrente, laddove questi afferma che "il quiz non chiedeva necessariamente una definizione" (cfr. pag. 7 del ricorso) - ma, tenuto conto del tenore della domanda formulata, di individuare la risposta che meglio descrivesse, da un punto di vista qualificatorio, tale specifica categoria di enti pubblici. Ciò, invero, emerge in maniera autoevidente dalla piana lettura del quesito e delle tre risposte predisposte dall'Amministrazione, poiché alla domanda "Sono enti pubblici economici" seguono tre opzioni incentrate su possibili tratti distintivi degli enti pubblici economici, quali "l'avere ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività di impresa" (risposta sub a), "il dipendere funzionalmente dal Ministero dell'economia e delle finanze" (risposta sub b) e "l'erogare finanziamenti alle imprese in stato di insolvenza o di dissesto" (risposta sub c). 8.1.1. Ordunque, sulla scorta di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità , l'unico vero tratto distintivo fondamentale degli enti pubblici economici risulta essere quello indicato nella risposta sub a) - corrispondente a quella ritenuta corretta dalla Amministrazione -. In particolare, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno, da tempo, avuto modo di affermare che il discrimine tra ente pubblico economico ed ente pubblico a carattere non economico "va individuato nel modo in cui l'ente esercita la propria attività e, in particolare, nel fatto che esso eserciti o no una attività di produzione di beni o servizi, analoga a quella di un comune imprenditore, con criteri di economicità , desumibili dall'almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi" (Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sent. n. 1132 del 20 ottobre 2000 e giurisprudenza ivi citata). 8.1.2. Tale approdo giurisprudenziale non è stato rivisto o superato dai successivi orientamenti pretori ai quali fa genericamente riferimento la parte ricorrente nel richiamare gli "ulteriori elementi qualificanti" necessari per la individuazione degli enti pubblici economici, quali "esercizio in regime privatistico, autonomia patrimoniale, assenza di poteri autoritativi, finalità economico-produttive" (cfr. pag. 6 del ricorso). In proposito, giova evidenziare che già le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, nella pronuncia innanzi citata, avevano rilevato che l'indagine tesa a verificare la natura "economica" di taluni enti pubblici "deve essere condotta alla stregua della disciplina legale e statutaria dell'ente che ne determina gli scopi ed i caratteri dell'attività in modo stabile e conoscibile dalla generalità dei soggetti, che con esso entrano in rapporti". Da ciò emerge come gli "ulteriori elementi qualificanti" siano, in realtà , elementi da vagliare nello svolgimento della indagine tesa a stabilire se un determinato ente pubblico possieda oppur no natura "economica". Tali elementi, quindi, presuppongono e non si giustappongono all'esercizio, esclusivo o prevalente, dell'attività di impresa in quanto, ad esempio, l'esercizio in regime privatistico di tale attività ovvero il possesso di una autonomia patrimoniale, costituiscono indici rilevatori del fatto che l'attività di produzione di beni o servizi venga svolta dall'ente pubblico con criteri di economicità e non si risolvono, per converso, in tratti distintivi ex se qualificanti della tipologia di ente pubblico oggetto del contestato quesito n. 30. 8.1.3. Ad avvalorare la legittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti con riguardo al quesito n. 30 milita anche la patente non esattezza della risposta fornita dal ricorrente (i.e., quella sub b). Come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, che all'interno del ricorso in esame ha affermato che "numerosi enti pubblici economici, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Economia" (cfr. pag. 7), non tutti gli enti pubblici economici risultano funzionalmente dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze. A tale ultimo riguardo, peraltro, vale segnalare che nella risposta sub b), ossia quella fornita dal ricorrente, risulta espressamente impiegato il concetto di dipendenza funzionale, mentre la censura articolata dalla parte ricorrente prende unicamente in considerazione il potere di vigilanza e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze, il che, dal punto di vista tecnico-giuridico, mina la coerenza e validità della doglianza perché non viene operato un corretto confronto con la formulazione del quesito contestato. Che la dipendenza funzionale dal Ministero dell'economia e delle finanze non costituisca un valido elemento qualificatorio della categoria degli enti pubblici economici, invero, trova conforto tanto nella legge (si pensi, ad esempio, ai consorzi di sviluppo industriale, definiti enti pubblici economici dall'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e non assoggettati al controllo del Ministero della economia e delle finanze), quanto nella giurisprudenza amministrativa (si pensi, anche in questo caso a titolo meramente esemplificativo, alle aziende speciali, enti strumentali del Comune o della Provincia ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6011 del 10 luglio 2025 e giurisprudenza ivi citata). Nella fattispecie in questione, stante la formulazione del quesito n. 30, la risposta corretta doveva necessariamente contenere un elemento qualificante comune a tutti gli enti riconducibili alla categoria degli enti pubblici economici. Pertanto, l'opzione sub b) non presentava alcuna carica decettiva per i candidati in possesso di conoscenze giuridiche adeguate per sostenere la prova preselettiva del concorso per cui è causa, atteso che l'elemento descrittivo dalla stessa contemplato risultava solo parzialmente rappresentativo di tale tipologia di enti pubblici. 8.1.4. Neppure coglie nel segno il profilo di doglianza con il quale la parte ricorrente ha contestato la legittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti facendo leva sul fatto che nel diritto eurounitario non viene utilizzata la categoria di ente pubblico economico, ricorrendosi invece a quelle di "organismo di diritto pubblico" e di "operatore economico". In disparte il non pertinente riferimento al concetto di operatore economico, data la sua esclusiva afferenza al settore della contrattualistica pubblica (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, sent. n. 2734 del 15 marzo 2023, nonché il considerando 14 della direttiva 2014/24/UE), la circostanza per cui il legislatore eurounitario e quello nazionale utilizzino differenti terminologie per riferirsi ad identici o analoghi istituti giuridici, non vale a scalfire la legittimità del quesito n. 30. Il concetto di ente pubblico economico, infatti, è notoriamente e pacificamente oggetto di studio e approfondimento giuridico - come, peraltro, dimostrato dalle pronunce giurisprudenziali richiamate in precedenza - oltre che essere espressamente contemplato dal legislatore nazionale (si pensi, ad esempio, al già citato caso dei consorzi di sviluppo industriale), sicché le Amministrazioni resistenti potevano sicuramente strutturare un quesito intorno a tale concetto giuridico, il che risulta anche avvalorato dalla sicura inerenza dello stesso all'esigibile perimetro di conoscenze giuridiche richieste a un aspirante dirigente pubblico. 8.2. In secondo luogo, neppure risultano meritevoli di pregio le doglianze con le quali è stata contestata la legittimità del quesito n. 33. 8.2.1. Con tale quesito, come già esposto in precedenza, l'Amministrazione ha chiesto ai candidati quali fossero le condizioni richieste per raggiungere la maggioranza qualificata in sede di Consiglio dell'Unione a fronte di proposte legislative provenienti dalla Commissione europea. 8.2.2. Anche in questo caso l'unica risposta corretta risulta essere quella ritenuta tale dall'Amministrazione - ossia, la risposta sub c) "il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione residente dell'Unione" - mentre quella fornita dalla parte ricorrente - cioè, quella sub a) "il 72% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione residente dell'Unione" - si appalesa indubitabilmente non esatta. In particolare, a propendere nel senso della corretta formulazione del quesito n. 33 risulta essere il fatto che la domanda posta dall'Amministrazione è circoscritta alle sole ipotesi in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su una proposta legislativa della Commissione europea. È questo, invero, il dato determinante che i candidati dovevano prendere in considerazione per individuare la risposta esatta, come si evince dal combinato disposto degli articoli 16, par. 4, TUE ("A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione") e 238, par. 2, TFUE ("In deroga all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, a decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione"). Dalla lettura di tali disposizioni normative emerge come la differente maggioranza qualificata prevista dall'articolo 238, par. 2, TFUE opera solo nel caso in cui il Consiglio "non delibera su proposta della Commissione" il che oltre a rendere il contenuto precettivo dell'articolo 16, par. 4, TUE la base giuridica di riferimento per rispondere al quesito in esame, rende al contempo la risposta resa dalla parte ricorrente palesemente errata rispetto alla domanda formulata dall'Amministrazione. Ancora una volta emerge come la parte ricorrente non si sia adeguatamente confrontata con l'oggetto del quesito, neppure all'atto di articolare le doglianze mosse con il motivo di ricorso in esame. La parte ricorrente, quindi, non può validamente sostenere che il fatto che la risposta sub a) sia più aderente al testo dell'articolo 238, par. 2, TFUE, renda corretta tale risposta, atteso che la risposta esatta non può mai coincidere con quella che risulta meramente aderente o conforme con una determinata disposizione normativa, sebbene la stessa non sia conferente con l'oggetto del quesito proposto; la risposta esatta, invero, risulta essere solo e unicamente quella che soddisfa, dal punto di vista sostanziale e/o tecnico-giuridico, come nel caso di specie, la specifica richiesta formulata dall'Amministrazione per saggiare le conoscenze dei candidati. 8.2.3. Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, emerge anche l'infondatezza dei profili di doglianza relativi alla mancata indicazione del riferimento ai "quindici membri del Consiglio" contenuto nell'articolo 16, par. 4, TUE. Infatti, atteso che la regola dettata dall'articolo 238, par. 2, TFUE e riportata nella risposta sub a), non si riferisce alla maggioranza qualificata che deve formarsi in seno al Consiglio quando tale Istituzione delibera sulle proposte legislative della Commissione europea, la risposta sub c) continua ad essere l'unica risposta corretta alla luce della portata della domanda formulata con il quesito n. 33. D'altronde, come condivisibilmente evidenziato dall'Avvocatura erariale, la specificazione del numero minimo di Stati membri che deve esprimere un voto favorevole alla proposta legislativa della Commissione europea affinché si formi la maggioranza qualificata prevista dall'articolo 16, par. 4, TUE, non costituisce una variabile indipendente dalla percentuale dei membri del Consiglio che deve esprimersi in senso favorevole a tale proposta, costituendo, per converso, la trasposizione numerica di tale percentuale in funzione del numero di Stati aderenti all'Unione europea. Del pari, anche il fatto che l'articolo 16, par. 4, TUE non faccia alcun riferimento alla popolazione residente, ma unicamente alla popolazione dell'Unione, non presenta alcun carattere decettivo, trattandosi di un elemento descrittivo del tutto neutro sia rispetto alla decodificazione del significato della domanda posta dall'Amministrazione, sia rispetto alla individuazione della risposta corretta. Peraltro, anche nella risposta sub a) è contenuto un analogo - e neutro - riferimento, nonostante l'articolo 238, par. 2, TFUE faccia anch'esso esclusivamente riferimento alla popolazione dell'Unione; tuttavia, in tal caso, la parte ricorrente non ha ritenuto che detto riferimento potesse alterare il proprio processo di scelta di individuazione della risposta corretta, il che avvalora la totale assenza di carica decettiva di tale dato. 8.2.4. Neppure risulta condivisibile il profilo di doglianza con il quale la parte ricorrente tenta di far emergere l'erroneità di tutte e tre le opzioni di risposta predisposte dall'Amministrazione. Il fatto che l'articolo 293, par. 1, TFUE preveda che il Consiglio, quando delibera su proposta della Commissione europea, possa emendarla solo deliberando all'unanimità , non assume alcun rilievo ai fini del vaglio di legittimità del quesito n. 33, ma rimarca ancora una volta come la parte ricorrente non si sia adeguatamente confrontata con il testo della domanda formulata dall'Amministrazione. A tal proposito, assume valore dirimente, ai fini della conferma della legittimità dell'agere amministrativo contestato, la circostanza per cui l'Amministrazione non abbia chiesto ai candidati di indicare in che modo il Consiglio debba votare per poter emendare una proposta legislativa della Commissione europea, limitando il perimetro della domanda contenuta nel quesito n. 33 alla sola individuazione della soglia di voto necessaria per raggiungere la "maggioranza qualificata" sulle proposte legislative della Commissione europea. Il ricorrente, quindi, non può in alcun modo giungere ad affermare che tutte e tre le opzioni di risposta indicate in tale quesito siano errate, in quanto l'argomento impiegato fuoriesce completamente dal circoscritto ambito logico-giuridico preso in considerazione dall'Amministrazione per saggiare le conoscenze giuridiche dei candidati con riferimento alla materia del diritto dell'Unione europea. 8.3. In terzo luogo, risultano destituite di fondamento anche le censure con le quali è stata lamentata l'illegittimità del quesito n. 51. 8.3.1. Con tale quesito è stato chiesto ai candidati di individuare quali fossero gli obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche. Il ricorrente, come già esposto in precedenza, non ha fornito la risposta corretta, avendo selezionato quella sub a) ("la stima dello scostamento fra costi previsti e costi effettivamente sostenuti"), in luogo di quella sub b) ("l'efficienza, l'efficacia e l'equità "). 8.3.2. Risulta, innanzitutto, errato sostenere, come fatto dal ricorrente, che la risposta sub b) sia l'unica che non reca l'indicazione di alcun obiettivo, in quanto efficienza ed efficacia risulterebbero essere dei meri criteri o dimensioni attraverso cui giudicare gli esiti di una politica pubblica. Per confutare tale assunto si reputa opportuno evidenziare come, in linea generale, gli obiettivi della valutazione economica di un dato fenomeno si sostanziano innanzitutto nella efficacia ed efficienza del risultato raggiunto. Ciò risulta vero anche con riferimento all'ambito di analisi delle politiche pubbliche, tenuto conto del fatto che uno dei principali attori coinvolti nell'applicazione di tali politiche è l'Amministrazione, la quale da tempo è tenuta a improntare la propria azione anche al paradigma del risultato, come si ricava dai principi generali dell'attività amministrativa sanciti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fra i quali figura quello relativo alla efficacia. 8.3.3. A sostegno di quanto sin qui esposto giova, inoltre, evidenziare come sia lo stesso legislatore nazionale ad aver previsto che la valutazione della spesa pubblica - che è lo stesso ricorrente ad aver preso in considerazione per cercare di avvalorare la fondatezza delle proprie doglianze, riportando testualmente alcuni passaggi di un documento redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze sul tema della "Valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa" - sia "finalizzata al miglioramento del grado di efficienza ed efficacia della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica" (cfr. articolo 4, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123). Peraltro, l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. n. 123/2011, nello stabilire che le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, "svolgono attività di analisi della spesa, di monitoraggio e valutazione degli interventi, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e di promuovere una maggiore efficienza ed efficacia della spesa pubblica", conferma come tutti i public decision maker sono tenuti a valutare in termini economici la propria azione, con il fine di promuovere l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, in quanto ciò si riverbera direttamente sulla efficacia ed efficienza delle stesse politiche pubbliche che sono chiamati a elaborare e/o attuare. Oltretutto, nello stesso documento citato dalla parte ricorrente si riporta anche la posizione della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo la quale "il MEF dovrebbe favorire la predisposizione di basi informative di qualità , anche per gli aspetti non finanziari, a supporto delle proposte di bilancio (challenge function), richiedendo, ai ministeri competenti per materia, analisi di coerenza delle spese con le priorità di governo, assieme a valutazioni di efficienza ed efficacia delle stesse", il che avvalora ancora di più l'infondatezza delle censure in esame. 8.3.4. Appurato, quindi, che efficacia ed efficienza possano essere considerati obiettivi della valutazione economica delle politiche pubbliche, la "stima dello scostamento fra costi previsti e costi effettivamente sostenuti" costituisce unicamente uno dei possibili criteri metodologici di tale analisi economica, dal che discende la non correttezza della risposta sub a), non essendo la stessa congruente con l'oggetto del quesito n. 51. 8.3.5. Il Collegio evidenzia, poi, come sia fuori fuoco la censura con la quale il ricorrente ha contestato che l'equità non costituisca un obiettivo della valutazione economica delle politiche pubbliche. A tal fine risulta opportuno evidenziare come grazie alla legge 4 agosto 2016, n. 163, all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ("Legge di contabilità e finanza pubblica"), rubricato "Documento di economia e finanza", sia stato aggiunto il comma 10-bis con il quale è stato previsto che in un apposito allegato del Documento di economia e finanza ("DEF"), predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, debbano essere riportati "l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile [indicatori BES, n.d.r.] selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5". Con il successivo comma 10-ter è stato poi stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze relazioni alle Camere in ordine all'andamento degli indicatori BES sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio di riferimento. Pertanto, sebbene il concetto di equità possa avere una tradizionale declinazione di carattere non economico, come segnalato dalla parte ricorrente mediante il richiamo alla concezione di alcuni economisti, l'evoluzione che si è registrata nel tempo in relazione all'applicazione della valutazione economica alle politiche pubbliche, già ad oggi impone alle Autorità pubbliche di svolgere l'analisi economica di tali politiche prendendo in considerazione aspetti di natura equitativa, come inequivocabilmente dimostra l'introduzione degli indicatori BES nel DEF. 8.4. In quarto luogo, il Collegio ritiene che neppure le censure articolate avverso il quesito n. 32 siano meritevoli di essere favorevolmente apprezzate. 8.4.1. Tale quesito, riguardante il tema della elezione del Presidente della Provincia, contemplava quale risposta corretta quella sub c), in base alla quale tale figura istituzionale è eletta "dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Provincia tra i sindaci dei Comuni della Provincia". La parte ricorrente, che non ha fornito alcuna risposta a detto quesito, ha contestato la legittimità dello stesso ritenendolo ingannevole e incompleto, in ragione del fatto che la disciplina elettorale del Presidente della Provincia varia in base alla tipologia di Regione, come dimostrerebbe il fatto che le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 non trovino diretta applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Più in particolare, il quesito n. 32 recherebbe due possibili risposte corrette, essendo tale anche quella sub a) ("è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto con sistema elettorale a due turni con ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti"), con conseguente illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti per violazione del principio della univocità della risposta esatta. 8.4.2. La tesi sostenuta dalla parte ricorrente non merita di essere condivisa, in quanto se è vero che ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge n. 56/2014 le disposizioni concernenti la disciplina del sistema elettorale delle Province (commi da 51 a 100) "non si applicano alle province autonome di Trento e Bolzano e alla regione Valle d'Aosta", è del pari vero che tra le tre opzioni di risposta contemplate nel quesito n. 32 unicamente quella sub c) risulta essere corretta dal punto di vista normativo. La risposta sub a), che la parte ricorrente assume essere parimenti corretta, nel rievocare la disciplina dell'elezione del Presidente della Provincia precedentemente dettata in via ordinaria dall'articolo 74 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non solo fa riferimento alla elezione a suffragio universale ma indica anche che il meccanismo elettorale si articoli necessariamente su due turni, stante la previsione del ballottaggio. Tale ultimo riferimento, tuttavia, non risulta corretto, atteso che lo svolgimento del secondo turno elettorale viene previsto solo nel caso in cui "nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6 [maggioranza assoluta dei voti validi, n.d.r.]", come previsto dall'articolo 74, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000. La risposta sub a), pertanto, lungi dal poter essere considerata corretta al pari di quella individuata come tale dall'Amministrazione, costituisce un mero "distrattore" la cui funzione risulta, appunto, quella di saggiare le conoscenze dei candidati offrendo agli stessi alternative abbastanza attrattive e plausibili rispetto all'unica risposta corretta da individuare, in relazione alla quale possono legittimamente distanziarsi in maniera più o meno marcata, nel rispetto del limite della attendibilità obiettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, nonché 26 gennaio 2022, n. 531) che nel caso in esame non risulta superato. 8.4.3. Ad abundantiam, vale anche evidenziare che in mancanza di specifici riferimenti alle province autonome di Trento e Bolzano e/o alle Regioni a Statuto speciale nel testo della domanda e nel contenuto delle risposte del quesito n. 32, i candidati, assumendo una condotta improntata all'ordinaria diligenza e impiegando quel ragionevole grado di attenzione che risulta esigibile in sede concorsuale, avrebbero sicuramente potuto decodificare correttamente il senso e la portata della domanda formulata dall'Amministrazione. 9. Il Collegio ritiene che neppure il secondo motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento. 9.1. Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità delle modalità di comunicazione dei punteggi della prova preselettiva, la previsione di un punteggio pari a 0,50 per le risposte dei c.d. quesiti situazionali considerate neutre dall'Amministrazione, così come la mancata assegnazione di una penalità per le risposte errate fornite ai medesimi quesiti. Ad avviso della parte ricorrente, una siffatta scelta, peraltro non direttamente contenuta nel bando di concorso, comporterebbe l'illegittimità dell'intera prova preselettiva sia per violazione dell'autovincolo di cui all'articolo 6, comma 8, del bando, sia per violazione dei principi di affidamento e parità di trattamento. 9.2. Il Collegio, innanzitutto, ritiene che la legittimità della scelta assunta dalle Amministrazioni resistenti in ordine alle modalità di comunicazione e alla determinazione del punteggio da attribuire alle risposte dei quesiti situazionali non sia inficiata per violazione del principio dell'autovincolo. A tale riguardo, occorre richiamare quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 8 del bando di concorso. In base a quanto previsto dal comma 2 "Con avviso da pubblicarsi in data 31 luglio 2025, sul Portale 'InPA' e sul sito internet della SNA […] è data notizia riguardante la pubblicazione del calendario e le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva", mentre con il comma 8 è stato previsto che "Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni […]. Nel medesimo avviso sono indicati i punteggi che verranno attribuiti alle risposte corrette, errate e non date. Non sarà pubblicata la banca dati dei quesiti". Con l'avviso di cui all'articolo 6, commi 2 e 8, del bando di concorso - pubblicato sul portale InPa e sul sito Internet della Scuola nazionale dell'amministrazione in data 11 novembre 2025 per effetto di una serie di rinvii debitamente pubblicati, il che esclude la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità - è stato inter alia previsto che "Ai 12 (dodici) quesiti situazionali è attribuito, in funzione del livello di efficacia, il seguente punteggio: - risposta più efficace: 1 punto; - risposta neutra: 0,50 punti; - risposta errata o omessa: 0 punti". 9.3. Orbene, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 8 del bando e dalle "Istruzioni" pubblicate in data 11 novembre 2025, emerge come le Amministrazioni resistenti abbiano esercitato la propria discrezionalità tecnica in relazione alla determinazione del punteggio da assegnare ai quesiti situazionali della prova preselettiva conformemente al principio dell'autovincolo, così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa. In base ad un consolidato orientamento pretorio "'la pacifica vigenza del principio per il quale quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà , la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell'autovincolo determina l'illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L'autovincolo, com'è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità , che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità , in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità , favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali. La garanzia dell'autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti' (Cons. Stato, Sez. III, 20 aprile 2021, n. 3180)" (cfr. Cons. Stato, sez. III, sent. n. 8432 del 30 settembre 2022). 9.4. Applicando al caso di specie tale orientamento giurisprudenziale emerge come le Amministrazioni ricorrenti si siano unicamente autovincolate, con la previsione della lex specialis concursus, a stabilire il punteggio da assegnare alle risposte dei quesiti situazionali con la pubblicazione di un ulteriore e specifico avviso, senza limitare la propria discrezionalità quanto al merito della scelta metodologico-valutativa. Per tale ragione, quindi, nel momento in cui hanno dato attuazione all'autovincolo non avevano ancora esaurito il potere discrezionale relativo alla determinazione dei criteri valutativi di carattere numerico (i.e., i differenti punteggi) da impiegare in sede di correzione dei quesiti situazionali. La mera circostanza per cui tale scelta metodologico-valutativa si sia formata progressivamente risulta del tutto neutra dal punto di vista del vaglio di legittimità dell'agere amministrativo contestato, trattandosi di una determinazione assunta in conformità all'autovincolo e pienamente rispettosa dei principi di trasparenza e pubblicità . La parte ricorrente, quindi, non può validamente invocare la lesione del proprio affidamento, in quanto l'Amministrazione, prima della pubblicazione delle "Istruzioni", non aveva ancora comunicato ai candidati alcunché in ordine ai punteggi che sarebbero stati assegnati alle differenti tipologie di quesito componenti la prova preselettiva in questione. 9.5. Risulta, del pari, infondato il profilo di censura con il quale è stata contestata la legittimità della scelta operata dalle Amministrazioni resistenti per violazione del principio di parità di trattamento. In proposito, è sufficiente evidenziare che i candidati che hanno partecipato alla prova preselettiva sono stati tutti valutati con i medesimi criteri, non essendovi stata alcuna differenziazione nella tipologia di punteggi assegnati ai differenti quesiti ad essi sottoposti. L'unica differenziazione operata, infatti, ha riguardato il punteggio attribuito ai quesiti situazionali e quello attribuito alle altre tipologie di quesito, ma tale scelta ha riguardato indistintamente tutti i candidati, sicché il confronto competitivo tra gli stessi non è stato falsato o alterato. 10. Il Collegio ritiene che anche il terzo motivo di ricorso sia privo di pregio e, quindi, meriti di essere disatteso. 10.1. Con tale mezzo di gravame, in particolare, è stata prospettata l'illegittimità della intera prova preselettiva per violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 51 e 97 della Costituzione, poiché i criteri di selezione impiegati dall'Amministrazione non sarebbero stati rispettosi del principio della massima partecipazione alla procedura comparativa pubblica, come risulta dal fatto che sono stati ammessi a sostenere le prove scritte solamente 435 candidati, pari al 4,75% del totale. Ciò, invero, sarebbe stato determinato dalla scelta di un illegittimo criterio di individuazione della soglia di sbarramento per l'accesso alla successiva fase concorsuale (i.e., il triplo dei posti messi a concorso) che, invece, avrebbe dovuto essere tarato sul numero dei partecipanti. Ad avviso della parte ricorrente, risulterebbero anche violati i principi di parità di trattamento e uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici in quanto, alla luce della professionalità e delle competenze richieste dalla lex specialis concursus, nonché del fatto che la partecipazione è stata estesa anche a soggetti laureati in discipline di carattere tecnico-scientifico, i quesiti non avrebbero dovuto essere quasi esclusivamente incentrati sulle competenze relative ad alcune discipline, quali quelle giuridiche, economiche e affini (19 su 60 totali). 10.2. Il Collegio ritiene infondato il profilo di censura con il quale è stata contestata l'individuazione della soglia di sbarramento che i candidati avrebbero dovuto raggiungere per accedere alla successiva fase concorsuale. 10.2.1. In proposito, vale innanzitutto richiamare i seguenti orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa quanto all'esercizio della discrezionalità tecnica in ambito concorsuale, sia con riferimento alla determinazione della c.d. soglia di sbarramento, sia con riguardo alla predisposizione di una prova preselettiva: - la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare caratterizzata dalla mancata predeterminazione del punteggio che consente di superarla non risulta irragionevole, in quanto consente di ridurre il numero dei partecipanti alla successiva fase concorsuale, incidendo positivamente sulla complessità e i tempi della procedura, garantendo al contempo la parità di trattamento degli interessati (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5865 del 25 novembre 2019; cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. III-Stralcio, sent. n. 9220 del 17 agosto 2020, passata in giudicato); - "la previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale costituisce un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia consistente o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali. L'espletamento delle procedure preselettive è conforme ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della pubblica amministrazione in quanto concilia la verifica del possesso da parte dei candidati dei requisiti culturali di base con la snellezza della procedura. A tal proposito si è precisato che la prova preselettiva funge da 'filtro', consentendo la preliminare scrematura dei candidati, al fine di assicurare l'economicità e la celerità del procedimento (cfr., Cons. Stato, n. 5645/2018)" (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 10436 del 28 novembre 2022); - "Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost." (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5639 dell'11 dicembre 2015). 10.2.2. Le Amministrazioni resistenti, per ciò che concerne la fattispecie in esame, risultano aver legittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nell'individuazione del criterio di determinazione della soglia di sbarramento, atteso che il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso per cui è causa non risulta illogico o irragionevole, collocandosi di gran lunga al di sopra dei posti messi a concorso. L'assenza di profili di manifesta irragionevolezza e illogicità , quindi, preclude a questo giudice la possibilità di sindacare ulteriormente il merito tecnico della scelta amministrativa in ossequio al principio di separazione dei poteri. 10.2.3. La scelta delle Amministrazioni resistenti, peraltro, risulta anche in linea con le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulle procedure concorsuali adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 134 del 12 giugno 2018), che sul punto affermano che "La preselezione dovrebbe essere rivolta a selezionare un numero di candidati non talmente grande da rendere il concorso difficile da gestire e la preselezione inutile, né talmente piccolo da rendere poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso. Il numero di candidati preselezionati dovrebbe per ciò corrispondere a un multiplo del numero di posti messi a concorso". 10.3. Risulta, inoltre, destituito di fondamento anche il profilo di censura con il quale è stata predicata la violazione dei principi di parità di trattamento e favor partecipationis in ragione della asserita sostanziale preponderanza dei quesiti afferenti all'ambito giuridico-economico, pur a fronte del fatto che il bando consentiva di partecipare al concorso anche a coloro che fossero in possesso di lauree in discipline eminentemente tecniche o scientifiche. Infatti, la circostanza per cui l'Amministrazione abbia ampliato la platea dei partecipanti, ammettendo al concorso tutti i soggetti in possesso di una laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al d.m. n. 509/1999, senza alcuna ulteriore specificazione (cfr. articolo 2, comma 1, lett. a), del bando di concorso), non implicava che le prove concorsuali dovessero necessariamente tener conto della specifica formazione accademica acquisita da tutti i potenziali partecipanti. Siccome lo scopo di un concorso pubblico è quello di selezionare i candidati migliori per svolgere le funzioni afferenti alla posizione messa a bando, nel caso di specie, venendo in rilievo il reclutamento di allievi da ammettere al corso-concorso selettivo per la formazione di dirigenti pubblici, risulta logico e ragionevole che la contestata prova preselettiva fosse composta, per circa un terzo, da quesiti afferenti all'ambito giuridico e a quello economico, trattandosi di aree strettamente inerenti con il proprium della funzione dirigenziale e con le professionalità che l'Amministrazione ha interesse a reclutare. 10.4. Il ricorrente, per le suesposte ragioni, non può utilmente lamentare l'illegittimità dell'operato delle Amministrazioni resistenti, poiché la strutturazione della prova preselettiva - peraltro già nota all'atto della pubblicazione del bando, giusta quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 - è funzionale al soddisfacimento delle esigenze pubblicistiche che hanno condotto all'indizione della procedura concorsuale per cui è causa ed ha esplicato i propri effetti in maniera omogenea nei confronti di tutti i partecipanti al concorso, donde la totale compliance dell'agere amministrativo contestato al principio di parità di trattamento. 10.5. Quanto alla asserita violazione del favor partecipationis, oltre alle considerazioni già svolte deve anche aggiungersi che tale principio risulta massimamente rispettato nel caso di specie, tenuto conto delle scelte assunte dall'Amministrazione in ordine ai requisiti di ammissione al concorso. Invero, le Amministrazioni resistenti, come evidenziato in precedenza e riconosciuto anche dallo stesso ricorrente, hanno optato per la più ampia apertura possibile del concorso in parola, non introducendo alcuna limitazione correlata al possesso di specifiche tipologie di laurea. 11. Ad avviso del Collegio anche il quarto motivo di ricorso non risulta meritevole di accoglimento. 11.1. Con tale motivo di gravame, in particolare, è stata contestata la legittimità della comunicazione con la quale è stato indicato che 45,76 punti fosse il punteggio minimo da raggiungere nella prova preselettiva per accedere alle prove scritte del concorso per cui è causa; secondo la tesi della parte ricorrente l'Amministrazione avrebbe dovuto indicare una soglia minima di quesiti da superare e non, invece, limitarsi a comunicare una soglia di carattere eminentemente numerico, peraltro solo successivamente alla pubblicazione del bando. La soglia individuata, inoltre, non risulterebbe adeguata, né corrispondente a un ragionevole criterio di merito, tenuto conto che con la prova preselettiva si svolge la più consistente parte della selezione 11.2. Il Collegio reputa che la mancata previa determinazione di una soglia fissa di sbarramento, oltre ad essere una scelta amministrativa legittima alla luce degli orientamenti pretori richiamati in precedenza e ai quali integralmente si rinvia in ossequio al canone della sinteticità degli scritti processuali sancito dal codice di rito, si appalesa anche coerente con la necessità di selezionare soltanto i candidati più preparati, tenuto conto della complessità delle funzioni pubbliche che i vincitori di un concorso per dirigenti pubblici saranno chiamati a svolgere. 11.3. Il mancato superamento della prova preselettiva da parte del ricorrente, quindi, non è dipeso dall'operato dell'Amministrazione, bensì esclusivamente dal possesso di una preparazione che non si è rivelata adeguata per raggiungere la soglia di sbarramento determinata in maniera dinamica dall'esito della prova preselettiva e, per questo, tarata sul livello dei candidati complessivamente più preparati. Le Amministrazioni resistenti, d'altronde, non erano tenute a individuare un numero minimo di quesiti da superare, in quanto trattandosi di un criterio ex ante avrebbe potuto condurre a risultati subottimali sia in eccesso, rendendo inutile il ricorso alla prova preselettiva sul versante della complessiva gestione della procedura concorsuale, sia in difetto, con conseguente irragionevolezza del relativo esito, finendo per limitare eccessivamente la partecipazione, il che osterebbe al pieno soddisfacimento dell'interesse pubblico correlato alla totale copertura dei posti messi a concorso. 12. Il Collegio, infine, ritiene che anche il quinto motivo di ricorso, con il quale è stata prospettata la violazione del principio dell'anonimato, sia infondato. 12.1. Il Collegio evidenzia come le doglianze all'uopo formulate dal ricorrente risultino estremamente generiche e del tutto sprovviste di corredo probatorio, non essendo stati forniti riferimenti puntuali relativi a specifici episodi suscettibili di pregiudicare il regolare svolgimento della prova preselettiva in danno della parte ricorrente. Il Collegio, in via generale, osserva che con riguardo ai test preselettivi che si svolgono con modalità automatizzate di correzione (nel cui novero indubbiamente rientra la prova in questione) il giudice amministrativo ha già avuto modo di evidenziare come il principio dell'anonimato non richieda una peculiare valutazione quando la correzione avviene in maniera meccanizzata mediante un sistema informatico, mentre occorrerebbe adoperare un differente approccio laddove vi sia la prova di effettive manipolazioni o altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 14601 del 10 novembre 2022 e sent. n. 4099 del 7 aprile 2021), ipotesi queste che non ricorrono nel caso di specie, non essendovi alcun principio di prova o pertinente allegazione in tal senso. 12.2. Tale orientamento pretorio ben si attaglia alla fattispecie in esame, atteso che, da una parte, la parte ricorrente si è limitata a prospettare l'immediata riconducibilità al candidato del tablet fornito per svolgere la prova in questione alla luce della scansione del braccialetto contenente un QR code univocamente associato a ciascun candidato, e, dall'altra, la correzione della prova preselettiva è avvenuta in maniera meccanizzata attraverso operazioni svolte automaticamente da un sistema informatico, senza intervento umano e senza accesso ai dati anagrafici dei singoli candidati. 13. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto in ragione della sua infondatezza. 14. Il Collegio reputa sussistenti giuste ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, tenuto conto della complessità di alcune questioni e della natura dei contrapposti interessi in considerazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: Rita Tricarico, Presidente Luca Biffaro, Primo Referendario, Estensore Valentino Battiloro, Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Luca Biffaro Rita Tricarico | |
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| Da: akmeno sai leggere? | 15/02/2026 16:17:29 |
| N. 02436/2026 REG.PROV.COLL. N. 00595/2026 REG.RIC. la 596 del 2026 | |
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| Da: akmeno sai leggere? | 15/02/2026 16:21:35 |
| xKARMA se ci sei batti un colpo che figura di m.... | |
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| Da: Considerazione | 15/02/2026 17:01:31 |
| Appare triste andare a sostenere una prova che ormai l'AI svolge meglio della commissione, Inglese incluso. Qualche bel corso di artigianato potrebbe offrire sbocchi professionali migliori. | |
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