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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
21621 messaggi, letto 1421262 volte

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Il bando di concorso
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate su InPA e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Idoneo cz 2  - 27/04/2025 20:25:54
Quindi se si aderisce al. Nazionakr, si sceglie sede e poi non ci si presenta per la firma, si rimane nel distretto d origine?
Rispondi

Da: Ma per favore 1  - 27/04/2025 20:51:50
Nazionale, internazionale, distrettuale, ma se non avete voglia di lavorare statevene a casa, e lasciate scegliere veramente chi ha bisogno.
Rispondi

Da: ErCozzaroNero 
Reputazione utente: +53
 1  - 27/04/2025 22:07:06
@idoneo CZ : credo valga solo adesione. Poi prima di scegliere le sedi saranno loro in base al voto ad assegnarti ad un distretto e successivamente alla sede.
Credo terranno conto di voto e preferenze ma ad esempio potresti finire in una tua terza o quarta scelta.
Non automaticamente in una prima o seconda scelta.
Dipende da tanti fattori ma immagino in primis dal voto.
Comunque se si è disposti a trasferirsi ovunque non credo ci saranno problemi.
Ci sarà più partecipazione a questo punto della nuova regola dei 12.
Però non penso che un 25 non basti... o un 24... quindi tranquillo.


@ma per favore:  si alla fine cambiare sede non è facile per nessuno. Però nel tempo la cosa si "assorbe" e si accetta.
Tipo come me che se mi mandassero anche a Gorizia, città totalmente differente dalla mia Acerra, sarei felice uguale.

P.s. guai a chi mi fa le battute sulla monnezza perché abbiamo un sacco di luoghi meravigliosi e non accetto critica su casa mia.
Rispondi

Da: Maaavorreisapere 1  - 28/04/2025 13:29:02
Qualcuno sa dirmi lo stipendio per chi è entrato a gennaio quando arriverà?
Rispondi

Da: Giurista98 1  - 28/04/2025 13:31:16
Hanno chiamato qualche rinuncia?
Rispondi

Da: Maaavorreisapere 1  - 28/04/2025 13:33:47
Qualcuno sa dirmi per chi è entrato a gennaio quando arriverà lo stipendio?
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: Drug28/04/2025 14:03:59
Scorrimenti ???
Rispondi

Da: il consiglio28/04/2025 15:47:28
il consiglio è quello di non muoversi da acerra altrimenti si rischia una crisi da astinenza di diossina
Rispondi

Da: ErCozzaroNero 
Reputazione utente: +53
 1  - 28/04/2025 15:59:24
Come voi mi insegnate, essendo la struttura del forum basata su nickname e non su identità reali come sui social, non mi è mi è permesso senza consenso dell'interessato rivelare dati come nome e cognome.
Attendiamo e vediamo. Io mi fido anche se in passato per un certo periodo non ho creduto in lui. Ma adesso si, nuovamente e ne sono nuovamente fan accanito.
Rispondi

Da: Nuovo emendamento28/04/2025 16:08:12
A quanto pare Campo sta rassegnando le dimissioni, non un clima particolarmente sereno
Rispondi

Da: Porcaccia la paletta28/04/2025 16:19:00
Eh stavo leggendo...anche a me non sembra una buona notizia :(
Rispondi

Da: Invece28/04/2025 17:23:19
E' un ottima notizia
Rispondi

Da: Uhmmmm28/04/2025 19:10:14
Che riflessi potrebbe avere???
Rispondi

Da: ErCozzaroNero 
Reputazione utente: +53
28/04/2025 19:49:38
Ma fondamentale non molto.
Siamo nelle mani delle decisioni de "il legislatore".
Lo sapevamo e lo sappiamo.
Rispondi

Da: MARK2222 29/04/2025 07:05:27
Dovevi gia ad aprile ma a sto punto maggio sicuro
Intendo perchi ha chiesto dello stipendio quando arriva
Rispondi

Da: Maaavorreisapere 1  - 29/04/2025 08:33:51
Speriamo... perché non è possibile 4 mesi senza stipendio. Pensa a chi deve pagare affitto, senza stipendio come deve fare?  Soprattutto con i prezzi di affitto di oggi salatissimi
Rispondi

Da: 3� scorrimento29/04/2025 09:27:31
c è qualcuno che ha rinunciato nell'ultimo scorrimento?
Rispondi

Da: si. . . 1  - 29/04/2025 10:19:38
è stato così per tutti, passano mediamente 4 mesi, ma lo sapevamo tutti fin dal primo giorno.
Rispondi

Da: a noi 3 mesi29/04/2025 10:22:21
non 4
Rispondi

Da: Invece29/04/2025 11:27:14
In generale passano 90 giorni per il primo stipendio. 4 mesi solo per alcuni che già  erano dipendenti nella pa
Rispondi

Da: Bianca P. 1  - 29/04/2025 11:40:05
Gli stipendi saranno pagati il 23 luglio.
Rispondi

Da: Bianca P. 1  - 29/04/2025 11:40:59
anzi il 27 luglio
Rispondi

Da: Certo che 1  - 29/04/2025 11:45:55
Quattro mesi su un contratto a tempo determinato sono tanti
Rispondi

Da: Maaavorreisapere29/04/2025 12:45:35
Sapevamo tutti 3 mesi non 4 e mi auguro che non diventino 5 o 6
Rispondi

Da: ultimora29/04/2025 14:55:34
gira voce che hanno allargato i posti....
Rispondi

Da: ErCozzaroNero 
Reputazione utente: +53
29/04/2025 15:41:56
Cioè?
Rispondi

Da: che inculata29/04/2025 15:55:26
per chi è andato fuori sede, tempo determinato senza prospettiva, stipendio dopo 4 mesi e quando arriva viene divorato da affitti e spese. In pratica se ne torna a casa dopo un anno senza nulla da parte
Rispondi

Da: ultimora29/04/2025 16:08:11
D.L. 25/2025 - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni

Il decreto-legge n. 25 del 2025 introduce diverse misure volte nel complesso a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche e il potenziamento e la riorganizzazione di società a partecipazione pubblica.

Il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite I Affari costituzionali e XI Lavoro della Camera; all'esito dell'esame in sede referente, il decreto-legge, inizialmente composto da 22 articoli, consta di 49 articoli.

Per approfondire si veda il dossier dei Servizi Studi di Camera e Senato.

Nel presente tema, invece, ogni paragrafo indica le principali misure del provvedimento in ciascun settore.

apri tutti i paragrafi
AFFARI ESTERI   
AFFARI SOCIALI   
AGRICOLTURA   
AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI   
BILANCIO E FINANZA LOCALE   
CULTURA   
DIFESA   
FINANZE   
GIUSTIZIA   
In materia di giustizia, il decreto-legge:

modifica la struttura organizzativa e potenzia l'organico del Dipartimento delle pari opportunità, al fine di rafforzare le attività svolte in materia di prevenzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, nonché di assistenza delle relative vittime (art. 7, comma 4);
vincola una quota, non inferiore al 30 per cento, dell'indennità di incarico riconosciuta ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia al mancato raggiungimento degli obiettivi di pagamento fissati dall'amministrazione (art. 12, comma 3);
interviene sulla disciplina relativa alla conservazione degli atti redatti dai notai in formato digitale e alla tenuta dei repertori e dei registri notarili formati su supporto informatico, consentendo di avvalersi della struttura centralizzata del Consiglio nazionale del notariato, anche nelle more dell'adozione delle relative regole tecniche di attuazione (art. 12, commi 16-octies e 16-novies);
modifica la disciplina dei rapporti intercorrenti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale instaurati nei confronti dei pubblici dipendenti, stabilendo, da un lato, che in caso di sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale, la sospensione dal lavoro o altri provvedimenti cautelari possano essere adottati per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, dall'altro lato, la riapertura del procedimento disciplinare già concluso con l'irrogazione di una sanzione, in seguito alla definizione del procedimento penale per prescrizione del reato (art. 12-ter);
regola il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo delle risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), al fine di rendere effettiva l'applicazione della previsione che consente all'Agenzia di avvalersi di personale ulteriore, non dirigenziale, appartenente ad altre amministrazioni (art. 14, comma 6-sexies);
riduce da 24 a 12 mesi la durata del periodo di servizio continuativo richiesto ai fini della stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo; prevede che le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026, in deroga al limite previsto dalla legislazione vigente; stabilisce che l'amministrazione penitenziaria potrà considerare idonei, fino al 31 dicembre 2026, tutti i candidati che hanno superato le prove concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a concorso previsto in via ordinaria dal d.lgs. 165/2001 (art. 17-quater).
ultimo aggiornamento: 15 aprile 2025
LAVORO   
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   
REGIONI ED ENTI LOCALI   
SICUREZZA E AFFARI INTERNI   
TRASPORTI   

https://temi.camera.it/leg19/provvedimento/d-l-25-2025-disposizioni-urgenti-in-materia-di-reclutamento-e-funzionalit-delle-pubbliche-amministrazioni.html
Rispondi

Da: ultimora29/04/2025 16:16:46
dossier 18/04/2025
_____________________________
Disposizioni urgenti in
materia di reclutamento e
funzionalità delle pubbliche
amministrazioni
_____________________________


Articolo 17-quater
(Personale del Ministero della giustizia)
L'articolo 17-quater, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, da
un lato, rende meno stringenti i requisiti previsti per la stabilizzazione del
personale dell'Ufficio per il processo del Ministero della giustizia; e,
dall'altro, prevede che le facoltà assunzionali dell'amministrazione
giudiziaria sono utilizzabili sino al 31 dicembre 2026, in deroga al limite
previsto dalla legislazione vigente. Inoltre, si prevede che per i concorsi
indetti fino al 31 dicembre 2026 l'amministrazione penitenziaria potrà
considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove
concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a
concorso previsto dalla legislazione vigente.
L'articolo 17-quater, inserito nel corso dell'esame in sede referente, al
comma 1 modifica la disciplina contenuta nel comma 135 dell'articolo 1
della legge di bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 2024) relativa alla
stabilizzazione del personale assunto, a tempo determinato, dal Ministero
della giustizia, inquadrato all'interno della struttura operativa denominata
Ufficio per il processo, in qualità di addetto all'ufficio per il processo,
nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui,
rispettivamente, agli artt. 11, co. 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge n.
80 del 2021.
Il comma 135 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2025 ha previsto, a
decorrere dal 1° luglio 2026, la stabilizzazione del personale assunto, a tempo
determinato, dal Ministero della giustizia, inquadrato all'interno della struttura
operativa denominata Ufficio per il processo, in qualità di addetto all'ufficio per
il processo, nonché del personale per il supporto alle linee progettuali per la
giustizia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La stabilizzazione,
di cui sopra, opera nei confronti dei dipendenti interessati che abbiano maturato
determinati requisiti:
• aver lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta;
• risultare in servizio alla data del 30 giugno 2026.
Secondo quanto previsto dalla medesima disposizione, la procedura di
stabilizzazione ha luogo previa selezione comparativa sulla base dei distretti
territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento fra i distretti. Le
stabilizzazioni sono autorizzate nei limiti di un contingente massimo di 2.600
unità nell'Area dei Funzionari e di 400 unità nell'Area degli Assistenti del
CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali.
ARTICOLO 17-QUATER
458
In particolare, con la modifica in commento si prevede, innanzitutto, che
la stabilizzazione prevista dal citato comma 135 operi nei confronti dei
dipendenti che abbiano lavorato per almeno 12 mesi continuativi nella
qualifica ricoperta (in luogo del requisito dei 24 mesi previsti dalla
disciplina vigente) (lett. a)).
In secondo luogo, si prevede che le assunzioni avranno luogo a far data
dal 1° luglio 2026, all'esito della selezione comparativa, e si specifica che il
personale da assumere deve risultare in servizio alla data del 30 giugno
2026 e che il requisito dei 12 mesi continuativi deve essere stato maturato
entro la medesima data. Si prevede che le graduatorie siano rese disponibili
anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni.
Si procede, infine, ad incrementare la dotazione organica del personale
del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della
giustizia, organizzazione giudiziaria, di 2.600 unità nell'area dei
funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti, per un numero di
unità, dunque, esattamente corrispondente a quello del contingente massimo
di stabilizzazioni autorizzate dal comma 135. (lett. b))
In conseguenza dell'incremento della dotazione organica b), la
successiva lettera c), coordina le disposizioni finanziarie contenute
nell'ultimo periodo del comma 135, oggetto di modifica, riferendo
l'autorizzazione di spesa ivi prevista anche all'incremento della dotazione
organica del Ministero della giustizia. Inoltre, si specifica che le assunzioni
sono effettuate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.
Infine, la lettera d) del comma 1, reca l'autorizzazione di spesa per
l'espletamento delle procedure concorsuali, pari a 800.000 euro per
l'anno 2025, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di
competenza del Ministero della giustizia.
Come riportato nell'alinea del comma 1, i predetti interventi perseguono
il fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti in materia di
riduzione della durata dei procedimenti civili e penali previsti al Piano
nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli previsti dal Piano
strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.
Il potenziamento dell'Ufficio per il processo, struttura organizzativa creata al
fine realizzare un maggiore efficientamento della giustizia, è uno tra gli obiettivi
perseguiti dall'Investimento 1.8 del PNRR. In particolare, l'Ufficio per il
• Ufficio per il processo
ARTICOLO 17-QUATER
459
processo, la cui disciplina si rinviene oggi nel D.lgs. 151/2022, che ha conferito a
tale istituto una disciplina organica, ha lo scopo di affiancare il magistrato,
coadiuvandolo nelle attività collaterali all'attività giurisdizionale vera e propria
(ricerca, studio, monitoraggio, gestione del ruolo, preparazione di bozze di
provvedimenti), determinando in tal modo una significativa riduzione della durata
dei procedimenti e l'abbattimento dell'arretrato.
Le risorse stanziate per la realizzazione del citato investimento 1.8 ammontano
a 2.268 milioni di euro per il Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro per
il Consiglio di Stato; si tratta in entrambi i casi di contributi a fondo perduto. Tali
risorse sono state impiegate per finanziare un piano straordinario di assunzioni di
varie professionalità da affiancare al personale del Ministero della giustizia e della
Giustizia amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR.
L'attuazione concreta di tale misura è stata realizzata attraverso gli artt. 11 e
13 del decreto-legge n. 80 del 2021, i quali hanno dettato prescrizioni speciali
volte al reclutamento del personale necessario al fine di supportare le linee di
progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, allo scopo di favorire la piena
operatività delle strutture organizzative dell'Ufficio per il processo. Tali norme
hanno autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere un contingente massimo
di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (nell'ambito di tale contingente
è previsto che saranno destinate alla Corte di cassazione fino a 400 unità) e un
contingente massimo di 5.140 unità di personale tecnico-amministrativo.
L'articolo 11 ha altresì autorizzato il Segretariato generale della Giustizia
amministrativa ad avviare le procedure di reclutamento di un contingente
massimo complessivo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo. Il
personale richiamato è stato impiegato con contratti di lavoro a tempo
determinato.
I primi bandi per il reclutamento sono stati pubblicati tra luglio 2021 e aprile
2022 e concernevano un primo contingente di 8.171 addetti all'Ufficio per il
processo, 168 unità di personale non dirigenziale per l'ufficio per il processo
nell'ambito della giustizia amministrativa e un contingente di 5.410 unità di
personale amministrativo non dirigenziale appartenente ai profili professionali di
tecnico IT, tecnico di contabilità, tecnico di edilizia, tecnico statistico, tecnico di
amministrazione, analista di organizzazione, operatore di data entry.
La disciplina relativa al reclutamento del personale nell'ambito del PNRR ha
subito nel tempo numerose modifiche, in ragione delle difficoltà incontrate sia
nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio,
evidenziate nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, in cui si
parla di scarsa appetibilità di offerte di lavoro a tempo determinato di durata
inferiore a tre anni, che ha condotto a un progressivo abbandono anticipato
dell'incarico. L'obiettivo da raggiungere al 30 giugno 2024 è stato quindi
rimodulato, portando da 19.719 a 10.000 le unità di personale complessive da
immettere in servizio tra addetti UPP e personale tecnico-amministrativo
(obiettivo in seguito raggiunto come dato atto nella Quinta Relazione sullo stato di
attuazione del PNRR).
Per i contratti stipulati, inizialmente a tempo determinato e non rinnovabili, è
stata dapprima prevista la proroga (d.l. 215/2023) e successivamente la
ARTICOLO 17-QUATER
460
stabilizzazione, ad opera del decreto-legge n. 19 del 2024 (art. 22, co. 1, lett. c). Il
d.l. 19, per assicurare la copertura ed il mantenimento in servizio del personale
reclutato, ha inoltre introdotto ulteriori misure in materia. quali l'erogazione di
incentivi economici per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono
l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento
del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23) e il
riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza, a parità di titoli e
di merito, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e
b).
Secondo i più recenti dati forniti dal Ministero della giustizia nel report di
monitoraggio circa gli obiettivi del PNRR, alla data del 28 febbraio 2025, gli
addetti UPP in servizio risultano essere 8.762, mentre per i profili tecnicoamministrativi il personale in servizio è pari a 2.951 unità. Il Ministero sottolinea
inoltre di aver completato la nuova procedura di reclutamento per 3.946 addetti
UPP destinati ai 169 uffici giudiziari del territorio nazionale e di aver altresì
espletato ventiquattro procedure di scorrimento delle graduatorie di merito ancora
capienti del personale PNRR.
Il comma 2 dell'articolo 17-quater, per le medesime finalità sopra
richiamate modifica il comma 1 dell'art. 16-bis del decreto-legge n. 80 del
2021, che ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della
giustizia del personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno
2026, che ha lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica
ricoperta, previo espletamento di una selezione comparativa. La modifica in
commento, riduce a 12 mesi continuativi il requisito necessario per
accedere alla predetta procedura di stabilizzazione.
Si ricorda che l'art. 16-bis, introdotto dall'art. 22, co. 1, lett. c), del D.L. n.
19/2024, all'interno del d.l. n. 80/2021, ha previsto la stabilizzazione nei ruoli del
Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa del
personale assunto a tempo determinato in servizio al 30 giugno 2026, che ha
lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta, previo
espletamento di una selezione comparativa.
Nello specifico, per quanto concerne il personale del Ministero della Giustizia,
la selezione comparativa è svolta sulla base dei distretti territoriali e degli uffici
centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione
vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i
distretti.
Il comma 3 dell'articolo in commento, in deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 202 del 2024, che ha stabilito in
via transitoria e a regime, il periodo entro cui le amministrazioni dello
Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono esercitare le
facoltà assunzionali, dispone che sono utilizzabili sino al 31 dicembre
2026 le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi
ARTICOLO 17-QUATER
461
comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinario
previste dalle seguenti disposizioni:
- dall'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020: che ha
autorizzato il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un contingente di 120
unità di personale di Area III, posizione economica F1;
- dall'articolo 1, comma 27, della legge n. 134 del 2021: che, nell'ambito
della riforma del processo penale, attuata con il decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere,
con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000
unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia
economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dall'articolo 1, comma 868, della legge n. 197 del 2022: che ha
autorizzato il Ministero della giustizia, nel triennio 2023-2025, in aggiunta
alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al
1° ottobre 2024, un contingente di 800 unità di personale non
dirigenziale, di cui 327 da inquadrare nell'Area dei funzionari e 473 da
inquadrare nell'Area degli assistenti previste dal sistema di classificazione
professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali;
- dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023: che ha
autorizzato il Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà
assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, 70 unità
di personale dirigenziale di livello non generale.
Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 202 del 2024, fa
riferimento alle facoltà assunzionali autorizzate ai sensi dell'art. 35, c. 4 del
D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che, con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), sono
autorizzati - sulla base del Piano triennale dei fabbisogni - l'avvio delle procedure
concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici.
La citata disposizione prevede, in primo luogo, che, a decorrere dal 2025, le
predette facoltà assunzionali autorizzate con il suddetto DPCM abbiano una
validità non superiore a tre anni, non prorogabili alla scadenza. La disposizione
reca altresì una disciplina transitoria, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine,
non ulteriormente prorogabile, entro il quale possono essere esercitate le suddette
facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, già autorizzate o da
autorizzare con il suddetto decreto, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024.
ARTICOLO 17-QUATER
462
Infine, il comma 4, al fine di garantire la piena funzionalità
dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla
gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui
all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, prevede che ai
concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale
dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026 non si
applica quanto previsto dall'art. 35, comma 5-ter, quarto periodo, del d.lgs.
165/2001. Tale disposizione prevede che nei concorsi pubblici, ad
esclusione di alcune categorie tra cui il personale sanitario e scolastico,
sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo
l'ultimo vincitore in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso.
In virtù di tale previsione, pertanto, per i concorsi pubblici indetti per il
reclutamento del personale penitenziario non si applica per i concorsi
indetti fino al 31 dicembre 2026 il citato limite del 20 per cento degli
idonei: conseguentemente, l'amministrazione penitenziaria potrà
considerare idonei tutti i candidati che hanno superato le prove
concorsuali, anche oltre il limite del 20 per cento dei posti messi a
concorso.
Rispondi

Da: Quanti per29/04/2025 16:50:08
Il distretto della Cassazione?
Rispondi

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