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INPS, Concorso a 108 posti C3
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Da: ok...ok...05/09/2010 11:48:21
diamoci una calmata però...a questo punto dell'esaurimento ogni dubbio è legittimo!
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Da: Kikka 05/09/2010 12:00:52
ok sorry solo che queste cose sono scritte molto chiare sono quelle non scritte o scritte male che generano confusione :)
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Da: aiut...05/09/2010 12:11:07
sarà che non ho studiato bene, ma il mio testo continua  a parlare di pensione di anzianità col sistema delle quote e di pensione di vecchiaia contributiva....qualcuno ha la pietà di spiegarmi ?????
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Da: ok...ok...05/09/2010 12:20:43
avrò broblemi io, allora...che ti devo dire!?!
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Da: Gus05/09/2010 12:37:43
Kikka, a me non risulta che non ci sia pensione di anzianità col sistema contributivo. E' un'ipotesi che non si è ancora verificata, perché chi ha 40 di contributi nel 2010 rientra necessariamente nel sistema retributivo (in quanto ne aveva sicuramente più di 18 prima del 1996), ma che se le regole in futuro rimangono queste  potrà verificarsi.
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Da: x gus e kikka05/09/2010 12:57:29
io invece ho dedotto questo
chi ha reggiunto i limiti di età con almeno 5 anni di contribuzione avrà la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo se in servizio dopio il 96
chi vuole andare in pensione prima, avrà la pensione di anzianità con il sistema delle quote sempre con il sistema contributivo
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Da: venere05/09/2010 14:15:13
ciao a tutti.. io ordinamento inps studiato sul manualetto della simone ma ora sento parlare di novità... è stato abolito il cda? perfavore mi dite in punti che modifiche ci sono state e dope si possono reperire?
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Da: quando l''allievo supera il maestro05/09/2010 14:42:32
kikka a forza di parlar con pedro inizia a sparar cazzate!
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Da: a questo punto necessita05/09/2010 15:19:15
per tutti un ripasso del sistema previdenziale chi inizia???
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Da: chiedo scusa05/09/2010 15:33:11
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Da: chiedo scusa05/09/2010 15:34:07
qualcuno può dirmi in cosa si differenzia il licenzialmento disciplinare da quello per giust. motivo soggettivo?
grazie
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Da: kikka05/09/2010 15:37:24
Allora chi è assunto dopo il 1 gennaio 96 avrà la pensione liquidata solo col sistema contributivo e sarà pensione di vecchiaia, questo era il quesito iniziale da cui siamo partiti mi sembra.
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Da: x chiedo scusa05/09/2010 15:49:14
Il recesso per giustificato motivo soggettivo ha luogo nel momento in cui il comportamento del lavoratore è così grave da arrecare pregiudizio al datore di lavoro che si tramuta nella impossibilità di un ragionevole affidamento di una gestione corretta delle mansioni affidate al lavoratore. Ad esempio se nel contratto di lavoro viene pattuito un risultato di esercizio minimo e questo obiettivo rientri nelle possibilità della gran parte dei dipendenti di analoga qualifica, il mancato raggiungimento dell'obiettivo costituisce giustificato motivo di licenziamento se dovuto a negligenza del dipendente.

Questo tipo di licenziamento, ha una natura disciplinare e deve essere intimato con l'osservanza della procedura di cui all'art. 7, L. n. 300/1970. L'onere della prova della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento spetta, al datore di lavoro.
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Da: ciccia05/09/2010 15:50:10
si, come dice kikka, e potrà andare in pensione:
con soli 5 anni di contribuzione se ha il requisito anagrafico (60 anni donne, 65 uomini
con almeno 40 anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico
con almeno 35 anni di contributi con il sistema delle quote (che tiene conto dell'età e dell'anzianità contributiva)
In ogni caso si chiamerà sempre pensione di vecchiaia
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Da: x kikka05/09/2010 15:51:04
si ma qualora volesse andare in pensione prima deve avere i requisiti previsti dal istema delle quote e allora secondo me diventa pensionme di anzianità....sbagkio???
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Da: kikka05/09/2010 15:54:06
la pensione di anzianità è accessibile per tutti tranne per gli assunti dal 96. Chi ha il sistema retributivo, misto, o contributivo opzionale può maturare i requisiti per l'anzianità (dal 2008 solo in base al sistema delle quote). Questo è ciò che mi risulta ma attendo conferme
es. un uomo assunto nel 1980 a 27 anni che sceglie l'opzione e liquida tutto col sistema contributivo, potrà andare in pensione di anzianità nel 2015 con 35 anni di contributi e 62 anni di età? Si
Ma allora mi chiedo: per le donne è una fregatura questo sistema delle quote? Mi sembra di si...
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Da: il05/09/2010 15:58:31
licenziam disciplinare è una specie di licenziam per giusta causa che intervine in alcuni casi di grave inadempim del lavoratore come la falsa attestaz di malattia o la falsa attestazione di presenza in servizio o il rifiuto ingiustificato al trasferom etc nel pubblico impiego
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Da: kikka05/09/2010 16:00:34
l'obiettivo è quello di far sparire la pensione di anzianità facendo coincidere i requisiti per questo tipo di pensione con quelli necessari per la pensione di vecchiaia..infatti con il sistema delle quote i requisiti coincidono quindi credo che dopo un periodo di transizione in cui coesisteranno le diverse possibilità per coloro che andranno in pensione fino al 2035, esisterà solo la pensione di vecchiaia contributiva (ovviamente è tutta fantascienza perchè non sappiamo nemmeno quello che faremo domani, però in teoria dovrebbe essere così) :))
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Da: x xchiedo scusa05/09/2010 16:00:45
scusa mi hai portato un esempio di g.m. soggettivo e poi mi dici che è disciplinare non capisco.
Ho dedotto che quello disciplinare, ferma restando l'applicabilità dei presupposti di cui alla legge 604/66, è quello che deve preliminarmente seguire le garanzie procedimentali di cui all'art. 7, ma nella sostanza in cosa si differenzia da quello per g.m. soggettivo?
visto che entrambi si basano su un inadempimanto degli obblighi contrattuali?
di fronte ad un idadempimento dei doveri contrattuali, io datore di lavoro come faccio a dire che è licenziamento disciplinare o per g.m. sogettivo?
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Da: x chiedo scusa05/09/2010 16:03:08
il licenziamento disciplinare è la forma che si deve seguire per il lic. x gms E' LA STESSA COSA
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Da: x il05/09/2010 16:04:03
quindi si tratta di ipotesi particolari?
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Da: x x chiedo scusa05/09/2010 16:05:57
ah ecco, ora forse è più chiaro grazie
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Da: X kikka05/09/2010 16:06:16
io la vedo diversamente, la pensione di vecchiaia serve a chi è avanti con gli anni ed ha una contribuzione minima, la pensione di anzianità serve a chi  ha maturato un ' anzianità contributiva ragguardevole e vuole riposarsi prima delle età previste dalla legge....
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Da: x kikka05/09/2010 16:08:27
il vero obietttivo era far sparire le pensioni baby non la pensione di anzianità....
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Da: kikka x il licenziamento05/09/2010 16:11:03
dico la mia pure qua e poi torno ai sindacati:
allora per irrogare una sanzione disciplinare (e il licenziamento è la forma più grave), sono necessari dei presupposti formali e procedurali, primo fra tutti l'obbligo del datore di rendere noto il codice disciplinare con il dettaglio delle infrazioni e relative sanzioni. Il lic per gsm può risultare come un inadempimento contrattuale che però non rientra tra le infrazioni disciplinari (ecco, ma stiamo comunuque andando a cercare il pelo nell'uovo perchè sono azioni molto simili!)
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Da: faenza7205/09/2010 16:11:14
x chiedo scusa: mi sembra che la differenza tra licenziamento x giustificato motivo soggettivo e lic. disciplinare attenga alla circostanza che, in quest'ultimo caso, vi è un comportamento "doloso" del lavoratore (mentre un caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo è, ad esempio, il superamento del periodo di comporto, che non dipende dal dolo).
comunque, ho letto lavoro un mese fa e adesso non ho il libro sotto per verificare.......

ciao:)))
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Da: già che ci siete05/09/2010 16:15:05
andatevi a guardare anche le novità della 247/2007 in materia di indennità di disoccupazione...qualcuno tempo fa asseriva che tutto tace al riguardo!
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Da: x Faenza05/09/2010 16:16:39
il licenziamento per superamento del periodo di comporto penso rientri nelle ipotesi di lic. per g.m. oggettivo, per cause inerenti il lavoratore.
Comunque credo che la risposta pià plausibile sia stata data da chi ha detto che trattasi della stessa cosa
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Da: x tutti05/09/2010 16:16:43
lo ripeto, il licenziamento x ms sorge da un inadempimento contrattuale, è la forma più grave di sanzione disciplinare.....di cui deve sempre rispettare le forme,
faenza, il licenziamento per sup. per. comporto E' UNA GIUSTA CAUSA.....
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Da: se se05/09/2010 16:16:52
ognuno dice la sua...come se l'inps fosse un fatto personale...
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