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INPS, Concorso a 108 posti C3
48797 messaggi, letto 1657211 volte

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Da: Speranzac3 23/07/2011 10:17:09
Ti sbagli ... al 20% fino al 2012, nel 2013 50% delle cessazioni l'anno prima. L'inps non è interessato alla modifica del blocco, per espressa esclusione, imposto dalla normativa recente.
Rispondi

Da: x Speranzac323/07/2011 10:23:19
l'inps è compreso nel blocco del turnover al 20%, prorogato al 2013 dal dl 78/2010 e ulteriormente prorogato di un anno, quindi fino al 2014 dalla manovra recentemente approvata.
Rispondi

Da: imperatrice per xxx23/07/2011 13:42:33
BENISSIMO!
Rispondi

Da: richiesta chiarimenti23/07/2011 15:36:22
Ho letto quanto scritto da chi ha chiamato ieri, cioè il fatto che per le autorizzazioni 10/3 la presa di servizio e tra settembre e ottobre a seconda del tipo di concorso, mentre per le autorizzazioni 8/7 la presa di servizio è per novemvre dicembre. Mi sorge una domanda e la convenzione con il minstero del lavoro che fine ha fatto e soprattutto quali figure riguarda gli ispettori, i c3, i b1, gli informatici?
grazie a chi sa rispondermi    
Rispondi

Da: seconda autorizzazione23/07/2011 15:51:59
la recente manovra ha escluso dal rinvio di un anno l'inps che quindi procede come da dl 78 con il 50% 
Rispondi

Da: x seconda autorizzaazione23/07/2011 18:05:36
la recente manovra sarà pure scritta male ma non esclude bensì ricomprende l'Inps nella proroga di un anno del blocco del turnover.
Rispondi

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Da: per x seconda autorizzazione23/07/2011 19:53:08
mi riporti quella parte della legge da cui si evince ciò che dici?...così vediamo se hai ragione o,come credo,sbagli
Rispondi

Da: seconda autorizzazione23/07/2011 20:18:48
eccoti l'articolo 16 della finanziaria che ci riguarda

Art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico
impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per
gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di
indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno
2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340
milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta:
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori
del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle
disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative
all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni
2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle
procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche
amministrazioni;
e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con
le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico
impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza
di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori;
f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione
delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del
servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in
via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con
particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e
qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche
attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure,
la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta
all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui
all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale
del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in
attivita' operative o missioni.
2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento
al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano
adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi
di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza
dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese
rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun
Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse
destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione
scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla
manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio,
gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze
attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa
sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia'
previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente
articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica,
possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50
per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento
destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e'
versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di
autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si
applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o
delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse
di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e'
accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni
interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i
conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della
normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione
pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di
informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.
7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea
relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013,
qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti
giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale,
non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per
ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai
commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i
medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere
generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle
stesse categorie di personale cui si applicano le predette
disposizioni.
8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a
tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o
trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli
inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni
delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita'
costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la
situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa
sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione
dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni
eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza
indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta
sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento
economico e al ritiro degli atti nulli.
9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti:
"5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo
sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta
complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione
della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire
l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo
giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o
successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono
essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni
dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba
allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di
reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o
accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che
devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva
comunicazione all'amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione
di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche
privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."
10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo
55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto.
11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.
Rispondi

Da: seconda autorizzazione23/07/2011 20:20:55
se leggi la lettera a) dell'articolo vedrai che siamo esclusi dalla proroga
quindi si conferma il dettato precedente e cioè il limite del 50%
Rispondi

Da: xxx23/07/2011 21:06:32
Ma che fine hanno fatto gli storici del forum vale a dire PEPPEXLS e FAENZA 72? A Faenza 72 vorrei chiedere se sa qualcosa sul famoso ricorso dell'idonea immediatamente prima o dopo di lei in graduatoria. Ci potrebbero essere implicazioni per noi altri? Si potrebbe arrivare all'assurdo dell'annullamento del concorso?Complimenti a Faenza che rientrerà nella seconda infornata.
Rispondi

Da: x xxx23/07/2011 21:57:59
si potrebbe arrivare eccome. sarebbe tutta la graduatoria annullata non potendo annullarla parzialmente. ma del resto siamo ormai abituati agli imprevisti.
Rispondi

Da: accanimento23/07/2011 22:22:30
qualcuno è illuminato circa la cosiddetta
convenzione del Min.lavoro con l'inps,
e sulle futuribili assunzioni?
Rispondi

Da: nome24/07/2011 07:48:58
ricorso 1815/11 se vai sul sito del tar lazio trovi le info...pare ci sia stata un'udienza credo per la sospensiva probabilmente non accolta... la prox udienza (credo per il merito) al 26 ottobre....
Rispondi

Da: xfiles24/07/2011 07:51:08
ragazzi, ma secondo voi è possibile che qualche candidato che non risulta dall'esito delle preselezioni (nel senso che non c'è sul file elenco ammessi alle prove scritte) poi risulti piazzato in graduatoria finale? cioè, era prevista un'esenzione dalle preselezioni per qualcuno, che ne so, magari per gli interni? grazie a chi vorrà rispondermi....
Rispondi

Da: ricorso24/07/2011 09:46:01
la sospensiva non è stata respinta, ma da quello che compare nel sito è stata rinviata al merito, infatti non compaiono provvedimenti, il che vuol dire che il Collegio non si è pronunciato in alcun modo e aspetta di definire tutto nel merito il 26 ottobre.
Rispondi

Da: ...aiuto24/07/2011 10:22:54
non c'erano riserve x gli interni.
il ricorso non avrà alcuna influenza perchè x l'Inps la ricorrente verrà assunta con le prox autorizzazioni
Rispondi

Da: seconda autorizzazione24/07/2011 10:37:04
quale sarebbe il nominativo già in graduatoria e non nelle preselettive se fosse così la cosa sarebbe assai grave

segnaliamola subito
Rispondi

Da: x seconda autorizzaazione24/07/2011 10:51:22
a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie
fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti
dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;

Non c'è scritto ad esclusione dei Corpi di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, DELLE agenzie
fiscali, DEGLI enti pubblici non economici. Quindi gli unici enti esclusi dal blocco sono corpo di polizia e corpo vigili del fuoco. "ad esclusione per gli enti pubblici non economici" che italiano sarebbe?


Cambiando l'ordine il testo risulta un po' più comprensibile:

a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali
per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Rispondi

Da: x tutti24/07/2011 11:17:26
infatti, concordo con "x seconda autorizzazione". In effetti non è molto chiaro ad una prima lettura, ma poi se si legge bene si capisce che le eccezioni riguardano solo le forze dell'ordine.....c'è quel "per" che fa la differenza....altrimenti del resto a chi si riferirebbe questa disposizione se fossero escluse anche tutte le altre amministrazioni?agli enti economici?
Rispondi

Da: nome24/07/2011 11:56:10
può essere un semplice errore dell'ufficio no?
Rispondi

Da: di nuovo24/07/2011 15:25:53
La lettera a dell'articolo 16 è scritta da cani in effetti.
però il significato è quello indicato da X seconda autorizzazione e da x tutti. perchè la frase  ad esclusione dei corpi della polizia dello stato e dei corpi dei vigili del fuoco è un inciso per indicare quale delle amministrazioni dello stato son escluse dalla  proroga. poi l'elenco prosegue con le altre amministrazioni coinvolte dalla proroga. avrebbero fatto meglio a usare le parentesi per evitare ambiguità.....
Rispondi

Da: di nuovo24/07/2011 15:27:15
non è cmq un errore. a livello grammaticale è giustio anche come lo hanno scritto loro...
Rispondi

Da: new info24/07/2011 18:36:25
le raccomandate - lo confermo - almeno quelle dei C3 INFORMATICI,
sono già partite.

Rispondi

Da: accanimento25/07/2011 01:21:52
chi vive, in attesa, tranquillo
non sussulta all'ultimo squillo.
Rispondi

Da: Speranzac3 25/07/2011 09:25:06
No è scritto davvero male in sintassi. E comunque conservo delle riserve sull'interpretazione.
Rispondi

Da: Speranzac3 25/07/2011 09:30:39
Semplicemente avrebbero dovuto, in sintassi, elencare le amministrazioni escluse al termine del periodo. Semplicemente.

Così invece si ingenerano confusioni e dubbi. Potrebbe essere anche un errore materiale.
Rispondi

Da: slat25/07/2011 09:43:33
Rispondi

Da: ???????25/07/2011 16:38:25
Qualcuno ha chiamato l'ufficio concorsi??? C'è qualche novità???
Rispondi

Da: x speranza c325/07/2011 16:48:31
per sedare ogni tuo dubbio ti posto l'interpretazione autentica del ministro Brunetta:

"La manovra finanziaria per il settore del pubblico impiego prevede risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a: 30 milioni di euro per l'anno 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni per l'anno 2015 e 370 milioni dal 2016. Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare la proroga delle limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie fiscali e negli Enti pubblici non economici (sono esclusi i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco)"

http://www.renatobrunetta.it/2011/07/06/manovra-brunetta-illustra-le-misure-relative-alla-pa-e-al-pubblico-impiego/
Rispondi

Da: ...aiuto25/07/2011 18:49:05
qualcuno ha parlato oggi con l'uff.concorsi? a me non ha risp nessuno
Rispondi

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