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INPS, Concorso a 108 posti C3
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Da: Speranzac3 ![]() | 23/07/2011 10:17:09 |
| Ti sbagli ... al 20% fino al 2012, nel 2013 50% delle cessazioni l'anno prima. L'inps non è interessato alla modifica del blocco, per espressa esclusione, imposto dalla normativa recente. | |
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| Da: x Speranzac3 | 23/07/2011 10:23:19 |
| l'inps è compreso nel blocco del turnover al 20%, prorogato al 2013 dal dl 78/2010 e ulteriormente prorogato di un anno, quindi fino al 2014 dalla manovra recentemente approvata. | |
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| Da: imperatrice per xxx | 23/07/2011 13:42:33 |
| BENISSIMO! | |
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| Da: richiesta chiarimenti | 23/07/2011 15:36:22 |
| Ho letto quanto scritto da chi ha chiamato ieri, cioè il fatto che per le autorizzazioni 10/3 la presa di servizio e tra settembre e ottobre a seconda del tipo di concorso, mentre per le autorizzazioni 8/7 la presa di servizio è per novemvre dicembre. Mi sorge una domanda e la convenzione con il minstero del lavoro che fine ha fatto e soprattutto quali figure riguarda gli ispettori, i c3, i b1, gli informatici? grazie a chi sa rispondermi | |
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| Da: seconda autorizzazione | 23/07/2011 15:51:59 |
| la recente manovra ha escluso dal rinvio di un anno l'inps che quindi procede come da dl 78 con il 50% | |
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| Da: x seconda autorizzaazione | 23/07/2011 18:05:36 |
| la recente manovra sarà pure scritta male ma non esclude bensì ricomprende l'Inps nella proroga di un anno del blocco del turnover. | |
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| Da: per x seconda autorizzazione | 23/07/2011 19:53:08 |
| mi riporti quella parte della legge da cui si evince ciò che dici?...così vediamo se hai ragione o,come credo,sbagli | |
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| Da: seconda autorizzazione | 23/07/2011 20:18:48 |
| eccoti l'articolo 16 della finanziaria che ci riguarda Art. 16 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico 1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell'ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonche' ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l'anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta: a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime; c) la fissazione delle modalita' di calcolo relative all'erogazione dell'indennita' di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; d) la semplificazione, il rafforzamento e l'obbligatorieta' delle procedure di mobilita' del personale tra le pubbliche amministrazioni; e) la possibilita' che l'ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonche', all'esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell'esigenza di valorizzare ed incentivare l'efficienza di determinati settori; f) l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonche' degli enti del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa delle amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la semplificazione delle procedure, la riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, la lotta all'assenteismo anche mediante estensione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione di quello impegnato in attivita' operative o missioni. 2. Le disposizioni recate dal comma 1, lettera b), con riferimento al personale dipendente del Servizio sanitario nazionale si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 3. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, non vengano adottati i provvedimenti ivi previsti ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', nonche' le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'istruzione scolastica, nonche' il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle gia' previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo e' accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. 6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. 7. In ragione dell'esigenza di un effettivo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea relativamente alla manovra finanziaria per gli anni 2011-2013, qualora, per qualsiasi ragione, inclusa l'emanazione di provvedimenti giurisdizionali diversi dalle decisioni della Corte costituzionale, non siano conseguiti gli effetti finanziari utili conseguenti, per ciascuno degli stessi anni 2011-2013, alle disposizioni di cui ai commi 2 e 22 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i medesimi effetti finanziari sono recuperati, con misure di carattere generale, nell'anno immediatamente successivo nei riguardi delle stesse categorie di personale cui si applicano le predette disposizioni. 8. I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche' gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimita' costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l'eventuale applicazione dell'articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli. 9. Il comma 5 dell'articolo 5-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dai seguenti: "5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. 5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza e' giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione." 10. Le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter, dell'articolo 55-septies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano anche ai dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto. 11. In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. | |
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| Da: seconda autorizzazione | 23/07/2011 20:20:55 |
| se leggi la lettera a) dell'articolo vedrai che siamo esclusi dalla proroga quindi si conferma il dettato precedente e cioè il limite del 50% | |
| Rispondi | |
| Da: xxx | 23/07/2011 21:06:32 |
| Ma che fine hanno fatto gli storici del forum vale a dire PEPPEXLS e FAENZA 72? A Faenza 72 vorrei chiedere se sa qualcosa sul famoso ricorso dell'idonea immediatamente prima o dopo di lei in graduatoria. Ci potrebbero essere implicazioni per noi altri? Si potrebbe arrivare all'assurdo dell'annullamento del concorso?Complimenti a Faenza che rientrerà nella seconda infornata. | |
| Rispondi | |
| Da: x xxx | 23/07/2011 21:57:59 |
| si potrebbe arrivare eccome. sarebbe tutta la graduatoria annullata non potendo annullarla parzialmente. ma del resto siamo ormai abituati agli imprevisti. | |
| Rispondi | |
| Da: accanimento | 23/07/2011 22:22:30 |
| qualcuno è illuminato circa la cosiddetta convenzione del Min.lavoro con l'inps, e sulle futuribili assunzioni? | |
| Rispondi | |
| Da: nome | 24/07/2011 07:48:58 |
| ricorso 1815/11 se vai sul sito del tar lazio trovi le info...pare ci sia stata un'udienza credo per la sospensiva probabilmente non accolta... la prox udienza (credo per il merito) al 26 ottobre.... | |
| Rispondi | |
| Da: xfiles | 24/07/2011 07:51:08 |
| ragazzi, ma secondo voi è possibile che qualche candidato che non risulta dall'esito delle preselezioni (nel senso che non c'è sul file elenco ammessi alle prove scritte) poi risulti piazzato in graduatoria finale? cioè, era prevista un'esenzione dalle preselezioni per qualcuno, che ne so, magari per gli interni? grazie a chi vorrà rispondermi.... | |
| Rispondi | |
| Da: ricorso | 24/07/2011 09:46:01 |
| la sospensiva non è stata respinta, ma da quello che compare nel sito è stata rinviata al merito, infatti non compaiono provvedimenti, il che vuol dire che il Collegio non si è pronunciato in alcun modo e aspetta di definire tutto nel merito il 26 ottobre. | |
| Rispondi | |
| Da: ...aiuto | 24/07/2011 10:22:54 |
| non c'erano riserve x gli interni. il ricorso non avrà alcuna influenza perchè x l'Inps la ricorrente verrà assunta con le prox autorizzazioni | |
| Rispondi | |
| Da: seconda autorizzazione | 24/07/2011 10:37:04 |
| quale sarebbe il nominativo già in graduatoria e non nelle preselettive se fosse così la cosa sarebbe assai grave segnaliamola subito | |
| Rispondi | |
| Da: x seconda autorizzaazione | 24/07/2011 10:51:22 |
| a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Non c'è scritto ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, DELLE agenzie fiscali, DEGLI enti pubblici non economici. Quindi gli unici enti esclusi dal blocco sono corpo di polizia e corpo vigili del fuoco. "ad esclusione per gli enti pubblici non economici" che italiano sarebbe? Cambiando l'ordine il testo risulta un po' più comprensibile: a) la proroga di un anno dell'efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facolta' assunzionali per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. | |
| Rispondi | |
| Da: x tutti | 24/07/2011 11:17:26 |
| infatti, concordo con "x seconda autorizzazione". In effetti non è molto chiaro ad una prima lettura, ma poi se si legge bene si capisce che le eccezioni riguardano solo le forze dell'ordine.....c'è quel "per" che fa la differenza....altrimenti del resto a chi si riferirebbe questa disposizione se fossero escluse anche tutte le altre amministrazioni?agli enti economici? | |
| Rispondi | |
| Da: nome | 24/07/2011 11:56:10 |
| può essere un semplice errore dell'ufficio no? | |
| Rispondi | |
| Da: di nuovo | 24/07/2011 15:25:53 |
| La lettera a dell'articolo 16 è scritta da cani in effetti. però il significato è quello indicato da X seconda autorizzazione e da x tutti. perchè la frase ad esclusione dei corpi della polizia dello stato e dei corpi dei vigili del fuoco è un inciso per indicare quale delle amministrazioni dello stato son escluse dalla proroga. poi l'elenco prosegue con le altre amministrazioni coinvolte dalla proroga. avrebbero fatto meglio a usare le parentesi per evitare ambiguità..... | |
| Rispondi | |
| Da: di nuovo | 24/07/2011 15:27:15 |
| non è cmq un errore. a livello grammaticale è giustio anche come lo hanno scritto loro... | |
| Rispondi | |
| Da: new info | 24/07/2011 18:36:25 |
| le raccomandate - lo confermo - almeno quelle dei C3 INFORMATICI, sono già partite. | |
| Rispondi | |
| Da: accanimento | 25/07/2011 01:21:52 |
| chi vive, in attesa, tranquillo non sussulta all'ultimo squillo. | |
| Rispondi | |
Da: Speranzac3 ![]() | 25/07/2011 09:25:06 |
| No è scritto davvero male in sintassi. E comunque conservo delle riserve sull'interpretazione. | |
| Rispondi | |
Da: Speranzac3 ![]() | 25/07/2011 09:30:39 |
| Semplicemente avrebbero dovuto, in sintassi, elencare le amministrazioni escluse al termine del periodo. Semplicemente. Così invece si ingenerano confusioni e dubbi. Potrebbe essere anche un errore materiale. | |
| Rispondi | |
| Da: slat | 25/07/2011 09:43:33 |
| Rispondi | |
| Da: ??????? | 25/07/2011 16:38:25 |
| Qualcuno ha chiamato l'ufficio concorsi??? C'è qualche novità??? | |
| Rispondi | |
| Da: x speranza c3 | 25/07/2011 16:48:31 |
| per sedare ogni tuo dubbio ti posto l'interpretazione autentica del ministro Brunetta: "La manovra finanziaria per il settore del pubblico impiego prevede risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a: 30 milioni di euro per l'anno 2013, 740 milioni di euro per l'anno 2014, 340 milioni per l'anno 2015 e 370 milioni dal 2016. Queste misure di riduzione della spesa potranno riguardare la proroga delle limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, nelle Agenzie fiscali e negli Enti pubblici non economici (sono esclusi i Corpi di Polizia e i Vigili del fuoco)" http://www.renatobrunetta.it/2011/07/06/manovra-brunetta-illustra-le-misure-relative-alla-pa-e-al-pubblico-impiego/ | |
| Rispondi | |
| Da: ...aiuto | 25/07/2011 18:49:05 |
| qualcuno ha parlato oggi con l'uff.concorsi? a me non ha risp nessuno | |
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