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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Concorso riservato a dieci posti di collaboratore tecnico (settima
qualifica - area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.7 del 25/1/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:000E0468
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:10
Scadenza:-
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, reg. 58, foglio
n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale
non docente dell'Universita';
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazione, in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la nota ministeriale del 15 aprile 1996, n. 803,
concernente la composizione della commissione giudicatrice;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto universita', sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1997, n. 567 ed in particolare l'art. 33, il quale detta direttive
operative per i concorsi riservati prevedendo che: "Il 50% dei posti
vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali
alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono coperti mediante
concorsi riservati a personale appartenente alla qualifica
immediatamente inferiore della stessa area funzionale..." in possesso
di una determinata anzianita' e del titolo di studio previsto dalle
disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma, della legge
11 luglio 1980, n. 312;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre
1997 nella quale viene quantificato il numero dei posti e specificate
le qualifiche ed i profili professionali da ricoprire mediante
concorso riservato relativamente alle disponibilita' individuate per
il 1997;
Considerato che il contingente dei posti e la disponibilita'
degli stessi e' definito per ciascun anno ed il personale
riservatario pertanto individuato nell'ambito di quanti in possesso
dei requisiti previsti dal citato art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987 alla data del 31 dicembre 1997;
Vista la citata delibera del consiglio di amministrazione del
6 ottobre 1997 con la quale, tra gli altri, viene autorizzato l'avvio
di una procedura concorsuale riservata per dieci posti di
collaboratore tecnico (settimo livello, dell'area funzionale
tecnico-scientifica e socio-sanitaria);
Considerato che, ai sensi del citato art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, al concorso riservato in
argomento potranno partecipare i dipendenti interni appartenenti alla
sesta qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica e di quella
socio-sanitaria, dei profili professionali indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, ed in
possesso di una anzianita' di servizio di almeno 6 anni alla data del
31 dicembre 1997;
Considerato che per l'accesso dall'esterno al profilo
professionale di assistente tecnico (sesta qualifica dell'area
funzionale tecnico-scientifica) e' prescritto il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 319/1990;
Considerato che per l'accesso dall'esterno al profilo
professionale della sesta qualifica dell'area funzionale
socio-sanitaria, e' prescritto il possesso del diploma di
abilitazione specifica;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione datata
6 ottobre 1997 e gia' richiamata, nella parte che tratta il caso
degli "ex periti", nella quale si dispone la partecipazione al
concorso riservato a dieci posti di collaboratore tecnico ai
candidati che abbiano frequentato con esito positivo il corso di
aggiornamento indetto con decreto rettorale n. 1498 del 29 aprile
1997;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Tenuto conto di quanto sopraesposto ed assicurata la copertura
finanziaria per i posti di cui alle premesse.
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il concorso riservato, per titoli ed esami, a dieci
posti di collaboratore tecnico - settima qualifica dell'area
funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria per le esigenze dei
dipartimenti dell'area bio-medica di questa Universita'.

                               Art. 2.
A norma deIl'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto concorso i
dipendenti di questa Universita' inquadrati in uno dei profili
professionali della sesta qualifica delle aree tecnico-scientifica e
socio-sanitaria, con un'anzianita' di servizio di almeno sei anni
alla data del 31 dicembre 1997 nella medesima qualifica.
In particolare possono partecipare al concorso i dipendenti
rivestenti il profilo di assistente tecnico dell'area
tecnico-scientifica ovvero il profilo di assistente socio-sanitario
(infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, assistente
sanitario, ostetrica, dietista, assistente sociale, ortottista,
logopedista, massaggiatore non vedente, tecnico di radiologia,
tecnico dei laboratori clinici, ottico e profili ospedalieri
corrispondenti) dell'area socio-sanitaria.
A norma dell'art. 84, penultimo comma, della legge n. 312/1980,
gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso del titolo di
studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso al profilo
rivestito della sesta qualifica ed in particolare:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale per quanti rivestono il profilo di assistente tecnico
dell'area tecnico-scientifica;
diploma di abilitazione specifica per ciascuno dei profili
rivestiti dell'area socio-sanitaria.
Possono partecipare al concorso, altresi', coloro i quali abbiano
frequentato con esito positivo il corso di aggiornamento di cui al
decreto rettorale n. 1498/97 citato in premessa, fermo restando
l'anzianita' di servizio prevista dal comma 1 del presente articolo.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del
31 dicembre 1997.
I candidati devono inoltre possedere l'idoneita' fisica al
servizio continuativo ed incondizionato all'impiego per il quale si
concorre.

                               Art. 3.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, secondo lo schema di cui all'allegato "A", indirizzate al
Magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - Settore
concorsi e assunzioni, via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari, e' di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in
tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il
timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' oltre il proprio nome e cognome (scritti in carattere
stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) la data e il luogo di nascita;
2) titolo di studio posseduto secondo le indicazioni riportate
nell'art. 2 del presente bando;
3) il profilo professionale di afferenza e l'anzianita' di
servizio prestato presso questa Universita';
4) il proprio domicilio o il recapito al quale si desidera
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico;
6) le conoscenze e le professionalita' acquisite.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, citate in
premessa, non e' soggetta ad autenticazione.
Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa
amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
questa amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato "B")
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge 16 giugno
1998, n. 191, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, relativamente al possesso dei seguenti titoli:
a) titoli di studio previsti per l'accesso ai singoli profili
(assistente tecnico, assistente socio-sanitario) con l'indicazione
dell'istituto scolastico che li ha rilasciati, nonche' della data del
conseguimento e della votazione riportata ovvero attestato rilasciato
a seguito della frequenza, con esito positivo, del corso di
formazione di cui al decreto rettorale n. 1498 del 29 aprile 1997;
b) stato di servizio prestato presso l'universita' o le
pubbliche amministrazioni, con l'indicazione degli incarichi svolti
nell'ambito di detti rapporti;
c) eventuali pubblicazioni scientifiche edite a stampa;
d) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni (con esclusione di quello rilasciato a
seguito del corso di cui al decreto rettorale n. 1498/97);
copia fotostatica del documento di identita'.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
Le prove d'esame consisteranno in:
Prima prova a contenuto teorico-pratico: prova di laboratorio
relativa agli argomenti indicati di seguito che consenta
l'accertamento delle capacita' professionali, conoscenze tecniche e
procedurali richieste per lo svolgimento delle funzioni tecniche di
collaborazione nei programmi di ricerca e di didattica presso le
strutture nelle quali il personale verra' assegnato.
Seconda prova scritta: relazione suddivisa in due parti:
la prima parte vertente su nozioni generali attinenti
l'attivita' ed il ruolo tecnico da ricoprire;
la seconda parte relativa alla prova di laboratorio effettuata
nonche' agli obiettivi dell'analisi e della sperimentazione inerenti
la prova stessa.
Prova orale: vertera' sugli argomenti delle precedenti prove in
connessione con l'esperienza di lavoro maturata dai candidati anche
in funzione della efficienza ed efficacia dei servizi e dei
laboratori. I candidati dovranno inoltre conoscere le principali
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e degli impianti
(decreto legislativo n. 626/1994).
Le prove d'esame verteranno sui seguenti argomenti:
criteri generali di organizzazione e gestione di un laboratorio
di analisi;
criteri generali di raccolta e conservazione dei campioni
biologici e loro preparazione per le varie analisi;
conoscenza delle principali metodiche utilizzate per l'analisi
dei campioni biologici:
fotometria e spettrofotometria;
fluorimetria;
cromatografia;
elettroforesi;
tecniche immunologiche;
tecniche radioisotopiche;
determinazione degli ioni inorganici;
metodi di determinazione dell'attivita' enzimatica;
conoscenza delle piu' importanti strumentazioni in uso nei
laboratori delle strutture mediche e biologiche.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti cosi'
suddivisi:
punti 60 da riservare alle prove d'esame di cui: punti 25 alla
prima prova, punti 15 alla seconda prova e punti 20 alla prova orale.
Le tre prove si intendono superate se il candidato riportera' in
ciascuna di esse una votazione di almeno 7/10. Per essere ammessi
alla prova orale i candidati dovranno superare la prima e la seconda
prova riportando in ciascuna una votazione di almeno 7/10;
punti 40 da riservare alla valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' determinata dalla somma del voto
attribuito per la valutazione dei titoli al voto complessivo
assegnato per le prove d'esame. Quest'ultimo si determinera' sommando
alla media dei punteggi riportati nelle prime due prove, il voto
riportato nella prova orale.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale
sara' data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in
ciascuna delle precedenti prove.
Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso verranno inoltrate
agli interessati a mezzo raccomandata.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sara' affisso
nella sede degli esami.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

                               Art. 6.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova orale stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.

                               Art. 7.
 
Valutazione dei titoli
 
A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987, sono valutabili:
i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso di
cui all'art. 2 del presente decreto, fino ad un massimo di punti 3;
le anzianita' di servizio, con esclusione di quella di cui al
primo comma dell'art. 2 del presente bando, prestate presso le
universita' e le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di
punti 15;
gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un
massimo di punti 10;
le pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni (tra i quali non rientra quello rilasciato
a seguito della frequenza al corso di cui al decreto rettorale
n. 1487/97), fino ad un massimo di punti 10.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 40.

                               Art. 8.
 
Approvazione della graduatoria
 
Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei
titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito.
La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.

                               Art. 9.
 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo
del comparto universita', citato nelle premesse del presente decreto.

                              Art. 10.
 
Documenti di rito
 
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi deIl'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante:
il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del
presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento;
copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

                              Art. 11.
 
Rinvio a norme
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Cagliari, 27 dicembre 1999
Il rettore: Mistretta

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