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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla
nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della regione
Sardegna.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 11/10/2013
Ente:REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:13E04269
Sezione:Enti locali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:11/11/2013

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

Art. 1


1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 10
della legge regionale n. 10/2006, degli articoli 3 e 3-bis del
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni
e degli articoli numeri 1, 3, 5 e 8 del decreto legislativo n.
39/2013 nonche' delle disposizioni stabilite con la deliberazione
della Giunta regionale n. 50/33 del 21 dicembre 2012, la Regione
Autonoma della Sardegna indice un avviso pubblico per la formazione
di un elenco di idonei alla nomina a direttore generale delle aziende
sanitarie della Regione Sardegna.

                               Art. 2 


1. I candidati interessati debbono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio
ordinamento;
b) adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse
umane, tecniche o finanziarie.
Il periodo di esperienza suddetto si considera utilmente maturato
entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda.
Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 10 del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni, la carica di
direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 11 del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche e integrazioni, non possono essere
nominati direttori generali di azienda sanitaria regionale:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice
penale;
b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per un
delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
riabilitazione prevista dall'art. 70 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata.
Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la carica di direttore generale di azienda sanitaria
regionale e' incompatibile con quella di consigliere provinciale, di
sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di
comunita' montana.
Ai sensi dell'art. 60 comma 1 punto 8 dello stesso decreto, il
direttore generale di azienda sanitaria regionale non e' eleggibile a
sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,
provinciale e circoscrizionale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.
39/2013, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non
passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere
attribuiti (lett. e)) gli incarichi di direttore generale, direttore
sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali
del servizio sanitario nazionale.
Ai sensi del comma 2 della disposizione citata, ove la condanna
riguardi uno dei reati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 97, l'inconferibilita' dell'incarico ha carattere
permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria
dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta
la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta
una interdizione temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata
dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilita' degli
incarichi ha la durata di cinque anni.
Ai sensi del successivo comma 3, ove la condanna riguardi uno
degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale, l'inconferibilita' ha carattere permanente nei
casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del
rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione
temporanea, l'inconferibilita' ha la stessa durata dell'interdizione.
Negli altri casi l'inconferibilita' ha una durata pari al doppio
della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni.
Ai sensi del comma 5, la situazione di inconferibilita' cessa di
diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza, anche
non definitiva, di proscioglimento.
Ai sensi del comma 6, nel caso di condanna, anche non definitiva,
per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto
esterno all'amministrazione cui e' stato conferito uno degli
incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia
del contratto stipulato con l'amministrazione. Per tutto il periodo
della sospensione non spetta alcun trattamento economico.
In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata
dell'inconferibilita' stabilita nei commi 2 e 3.
Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della
sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse
all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.
Agli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 39/2013,
infine, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
c.p.p. e' equiparata alla sentenza di condanna.
Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 39/2013, gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere
conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dal servizio sanitario regionale.
Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39/2013, gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere
conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati
candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in
collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di
ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente
pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del
servizio sanitario nazionale.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga
funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio
sanitario regionale.
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e'
compreso nel territorio della ASL.
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 39/2013 gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione
sono incompatibili con gli incarichi o le cariche in enti di diritto
privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale,
nonche' con lo svolgimento in proprio di attivita' professionale, se
questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.
L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le
cariche e le attivita' professionali siano assunte o mantenute dal
coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.
Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.
39/2013 gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono
incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario
straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto
privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di
controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale
o di parlamentare.
Ai sensi del comma successivo del medesimo articolo, gli
incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono
infine incompatibili:
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di
ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale;
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di
una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima
popolazione della medesima regione;
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima
popolazione della stessa regione.

                               Art. 3 


1. I candidati interessati devono presentare, secondo lo schema
allegato, apposita domanda, redatta in carta semplice, dichiarando,
sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e nella consapevolezza delle sanzioni previste nei casi di
cui all'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000:
a) nome e cognome;
b) data, comune di nascita e luogo di residenza;
c) indirizzo al quale devono essere inviate eventuali
comunicazioni, se diverso da quello di residenza, i recapiti
telefonici e l'e-mail presso i quali possono essere contattati;
d) codice fiscale;
e) il diploma di laurea magistrale posseduto (o diploma di
laurea del vecchio ordinamento), con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'autorita' che lo ha rilasciato;
f) di aver svolto funzioni dirigenziali con autonomia
gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o
finanziarie per almeno cinque anni nel campo delle strutture
sanitarie o per almeno sette anni negli altri settori;
g) la professione svolta attualmente e/o l'avvenuto
collocamento in quiescenza;
h) di non incorrere in alcuna delle condizioni di
incompatibilita', inconferibilita' dell'incarico, ostative alla
nomina o comportanti la decadenza dalla carica previste dagli
articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo n. 18
agosto 2000, n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto
legislativo n. 39/2013 ovvero l'indicazione delle cause di
incompatibilita' e l'impegno a rimuoverle prima dell'assunzione
dell'incarico;
i) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati
personali per le finalita' collegate all'inserimento nell'elenco e
alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie della
Regione Sardegna e, comunque, nei termini e con le modalita'
stabilite per legge o per regolamento per la loro conoscibilita' e
pubblicita'.
j) di accettare, in caso di nomina, l'incondizionata ed
immediata assunzione delle funzioni di Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria per la quale la nomina e' stata effettuata e
di presentare, all'atto di conferimento dell'incarico, una
dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
inconferibilita' e di incompatibilita' di cui agli articoli 3 e 3-bis
del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed
integrazioni, dall'art. 66 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000
n. 267, dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo n.
39/2013
2. A pena di inammissibilita' della domanda, alla medesima devono
essere allegati:
il curriculum vitae, datato e firmato, predisposto secondo il
formato europeo in cui si evidenzi, in particolare, il possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 3-bis del decreto legislativo n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni; lo stesso sara'
pubblicato nel sito internet www.regione.sardegna.it e pertanto non
dovranno essere indicati recapiti e informazioni personali;
la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato (parti
A, B e C) datata e firmata;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' in corso
di validita'.
3. Ai sensi dell'art. 38 - comma 3 - del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le firme apposte in calce
alla domanda, al curriculum vitae ed alla scheda riassuntiva non sono
soggette ad autenticazione se apposte in presenza del funzionario
regionale addetto o se all'istanza e' allegata la fotocopia di un
documento di identita' in corso di validita' (fronte e retro), del
dichiarante.
4. La Regione potra' procedere ad effettuare idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate dai candidati
inseriti nell'elenco, in attuazione di quanto previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine
nella domanda e negli atti allegati l'aspirante dovra' indicare tutti
gli elementi utili ad identificare gli enti, le aziende e le
strutture pubbliche o private in possesso dei dati o a conoscenza di
stati, fatti o qualita' personali dichiarati.
5 Chiunque nella dichiarazione esponga fatti non conformi al vero
e' punibile, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo
n. 512/1994, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
6. La domanda deve pervenire perentoriamente entro le ore 14 del
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; qualora il termine dovesse cadere di sabato o in
giornata festiva, il termine stesso si intende prorogato alle ore 14
del primo giorno seguente non festivo.
La domanda deve essere indirizzata all'Assessorato dell'Igiene e
Sanita' e dell'Assistenza sociale, Direzione generale della Sanita',
via Roma n. 223 - Cagliari - indicando nella busta, qualora la stessa
sia inviata con raccomandata con avviso di ricevimento, «Avviso
pubblico per la formazione dell'elenco degli idonei alla nomina a
direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Sardegna».
7. La domanda puo' essere consegnata a mano presso l'Ufficio
Protocollo della Direzione generale della Sanita', via Roma n. 223 e
in tal caso verra' rilasciata la relativa ricevuta, inviata tramite
PEC (Posta elettronica certificata), nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 65, comma 1,del decreto legislativo n. 7 marzo 2005,
n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale», all'indirizzo
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato, da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito, ne' per eventuali disguidi postali o in ogni
modo imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per la determinazione del termine di scadenza fara' fede, in caso
di inoltro a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale
accettante, per le istanze presentate manualmente la data del timbro
dell'Amministrazione regionale, apposta sulla medesima istanza e
sulla ricevuta rilasciata all'atto della presentazione, mentre per
l'inoltro tramite PEC la data di ricevimento dell'istanza
all'indirizzo di posta certificata dell'amministrazione regionale.
8. Non verranno ammesse le domande presentate in data anteriore
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Per chiarimenti e informazioni e' possibile rivolgersi alla
Direzione generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e
Sanita' e dell'Assistenza Sociale - Ufficio URP- via Roma 223 - 09123
Cagliari, dal lunedi' al venerdi' (ore 11-13) tel. 070/6067041 e-mail
san.urp@regione.sardegna.it
Tutta la documentazione relativa al presente avviso e' altresi'
reperibile sul sito internet www.regione.sardegna.it (percorso) -
Struttura Organizzativa (Assessorato dell'Igiene e Sanita' e
dell'Assistenza Sociale) - Direzione generale della Sanita' - Atti.

                               Art. 4 


1. I requisiti di idoneita' dei candidati saranno verificati da
una commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta
da:
un esperto designato dall'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (Presidente);
un esperto designato dall'Universita' degli Studi di Cagliari
(componente);
un esperto designato dall'Universita' degli Studi di Sassari
(componente). Le funzioni di Segretario saranno svolte da un
funzionario della Direzione generale della Sanita' dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale.
2. La Commissione svolgera' la propria attivita' sulla base della
documentazione trasmessa dal responsabile del procedimento, e, ove lo
ritenga necessario, puo' acquisire eventuali ulteriori elementi di
informazione, attraverso richiesta scritta.
3. La commissione predisporra', secondo un ordine meramente
alfabetico, l'elenco dei candidati idonei, in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2, e che abbiano presentato regolare domanda ai sensi
dell'art. 3 del presente avviso.
4. L'elenco sara' quindi trasmesso al responsabile del
procedimento per la sua formale approvazione.
5. L'elenco approvato sara' aggiornato periodicamente, con
cadenza biennale, previo specifico avviso pubblico, e conservera' la
sua efficacia fino all'adozione del nuovo successivo elenco. La
permanenza dell'iscrizione nell'elenco e' subordinata al mantenimento
nel tempo dei requisiti previsti nel presente avviso.
La tenuta dell'elenco e' demandata al Servizio Affari Generali ed
Istituzionali della Direzione generale della Sanita' dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale con possibilita' di
accesso al medesimo, secondo le procedure di legge.

                               Art. 5 


Ai candidati esclusi dall'elenco per inammissibilita' della
domanda presentata (mancanza delle indicazioni, della documentazione
e dei requisiti previsti nel presente avviso) o per non ricevibilita'
della stessa (pervenuta oltre la scadenza del termine di
presentazione prevista dal presente avviso) sara' data comunicazione
scritta in merito.

                               Art. 6 


1. Non puo' essere nominato direttore generale il candidato che
incorra in una delle cause ostative di cui al precedente art. 2.
2. Prima della sottoscrizione del contratto, il nominato deve
dare atto della avvenuta cessazione di ogni eventuale causa di
incompatibilita'.

                               Art. 7 


1. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' di natura
privatistica e fiduciaria senza necessita' di valutazioni
comparative, a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore della
Azienda Sanitaria ed e' regolato da contratto di diritto privato, di
durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni,
rinnovabile.
2. La carica di Direttore Generale e' incompatibile con la
sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo, e
determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in
aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto.
3. La durata del contratto sara' indicata nell'atto di
individuazione del prescelto.
4. I Direttori Generali nominati dovranno produrre, entro
diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di
formazione in materia di Sanita' Pubblica e di Organizzazione e
Gestione Sanitaria di cui all'art. 3-bis comma 4 del decreto
legislativo n. 502/1992.
4. Nell'atto di nomina verranno assegnati gli specifici obiettivi
da raggiungere nel corso dell'incarico affidato.
5. Decorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i
risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi
di cui sopra sulla base dei criteri di valutazione preventivamente
individuati.

                               Art. 8 


Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in
possesso, in occasione di questa procedura, saranno trattati nel
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati personali sara' svolto a scopo
istituzionale, nel rispetto della normativa di cui sopra, attraverso
strumenti manuali ed informatici, per finalita' strettamente connesse
al procedimento di nomina dei direttori generali delle aziende
sanitarie in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Titolare del trattamento e' il Presidente della Giunta Regionale.
Responsabile del trattamento e' il Direttore Generale della
Direzione generale della Sanita' dell'Assessorato dell'Igiene e
Sanita' e dell'Assistenza Sociale.

                               Art. 9 


Responsabile del procedimento e' il Direttore del Servizio Affari
Generali ed istituzionali della Direzione generale della Sanita'
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale,
Dott.ssa Donatella Campus.

                               Art. 10 


Nel rispetto del principio della trasparenza dell'azione
amministrativa, i nominativi degli aspiranti alla carica a direttore
generale inseriti nell'elenco, nonche' i relativi curricula, saranno
pubblicati sul sito internet www.regione.sardegna.it (percorso) -
Struttura Organizzativa (Assessorato dell'Igiene e Sanita' e
dell'Assistenza Sociale) - Direzione generale della Sanita' - Atti e
in apposita sezione dedicata all'elenco.

Dott.ssa Donatella Campus

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