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UNIVERSITA' DI CAGLIARI

Corso-concorso riservato a tre posti di assistente di elaborazione
dati, sesta qualifica - area funzionale delle strutture di
elaborazione dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.10 del 4/2/2000
Ente:UNIVERSITA' DI CAGLIARI
Località:Cagliari  (CA)
Codice atto:000E0846
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:3
Scadenza:5/3/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
 
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 660;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981,
n. 270;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981;
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984,
n. 571;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;
Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, ed in particolare
l'art. 5;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Considerato che con decreto ministeriale 27 luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1988, registro n. 58,
foglio n. 109, sono state apportate modifiche al decreto ministeriale
20 maggio 1983, concernente la normativa concorsuale del personale
non docente dell'Universita';
Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle
altre forme di assunzione;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazione, in legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la nota ministeriale del 15 aprile 1996, n. 803,
concernente la composizione della commissione giudicatrice;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico e amministrativo del comparto universita', sottoscritto in
data 21 maggio 1996;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1997, n. 567 ed in particolare l'art. 33, il quale detta direttive
operative per i concorsi riservati prevedendo che: "il 50% dei posti
vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali
alla data del 31 dicembre di ciascun anno sono coperti mediante
concorsi riservati a personale appartenente alla qualifica
immediatamente inferiore della stessa area funzionale ..." in
possesso di una determinata anzianita' e del titolo di studio
previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 84, penultimo comma,
della legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 ottobre
1997 nella quale viene quantificato il numero dei posti e specificate
le qualifiche ed i profili professionali da ricoprire mediante
concorso riservato relativamente alle disponibilita' individuate per
il 1997;
Considerato che il contingente dei posti e la disponibilita'
degli stessi e' definito per ciascun anno ed il personale
riservatario pertanto individuato nell'ambito di quanti in possesso
dei requisiti previsti dal citato art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987 alla data del 31 dicembre 1997;
Vista la citata delibera del consiglio di amministrazione del
6 ottobre 1997 con la quale, tra gli altri, viene autorizzato l'avvio
di una procedura concorsuale riservata per tre posti di assistente di
elaborazione dati (livello 6, dell'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati);
Considerato che, ai sensi del citato art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, al concorso riservato in
argomento, con la modalita' del corso-concorso, potranno partecipare
i dipendenti interni appartenenti alla quinta qualifica funzionale
dell'area delle strutture di elaborazione dati inquadrati nel profilo
professionale di operatore di elaborazione dati indicato nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, ed in
possesso di una anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data
del 31 dicembre 1997;
Considerato che per l'accesso dall'esterno al profilo
professionale di operatore di elaborazione dati (quinta qualifica
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati) e'
prescritto il possesso diploma di istruzione secondaria di secondo
grado indicato nell'art. 1 della legge n. 910/1969 ovvero diploma di
qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi della legge
n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo
professionale piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado;
Visto l'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il regolamento di accesso mediante corso-concorso approvato
dal consiglio di amministrazione in seduta del 7 maggio 1998;
Tenuto conto di quanto sopra esposto ed assicurata la copertura
finanziaria per i posti di cui alle premesse;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto il corso-concorso riservato, per titoli ed esami, a
tre posti assistente di elaborazione dati (sesta qualifica dell'area
funzionale dei servizi di elaborazione dati) per le esigenze di
questa Universita'.

                               Art. 2.
A norma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1987, n. 567, possono partecipare al predetto
corsoconcorso i dipendenti di questa Universita' inquadrati nel
profilo professionale di operatore di elaborazione dati della quinta
qualifica dell'area dei servizi di elaborazione dati con una
anzianita' di servizio di almeno tre anni alla data del 31 dicembre
1997 nella medesima qualifica.
A norma dell'art. 84, penultimo comma, della legge n. 312/1980,
gli aspiranti al concorso debbono essere in possesso del titolo di
studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso al profilo
rivestito della quinta qualifica: diploma di istruzione secondaria di
primo grado indicato nell'art. 1 della legge n. 910/1969 ovvero
diploma di qualifica professionale o attestato rilasciato ai sensi
della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle mansioni specifiche
del profilo professionale piu' diploma di istruzione secondaria di
primo grado.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data del 31
dicembre 1997.
I candidati devono inoltre possedere l'idoneita' fisica al
servizio continuativo ed incondizionato per il quale concorre.

                               Art. 3.
 
Presentazione delle domande di partecipazione
 
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, secondo lo schema di cui all'allegato A, indirizzate al
magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Cagliari - settore
concorsi e assunzioni, via Universita' n. 40 - 09124 Cagliari, e' di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami".
Le domande di ammissione al corso-concorso si considerano
prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa
fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' oltre il proprio nome e cognome (scritti in carattere
stampatello se la domanda non e' dattiloscritta):
1) la data e il luogo di nascita;
2) titolo di studio posseduto secondo le indicazioni riportate
nell'art. 2 del presente bando;
3) il profilo professionale rivestito e l'anzianita' di
servizio prestato presso questa Universita';
4) il proprio domicilio o il recapito al quale si desidera
vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;
5) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego pubblico.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma
dell'art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 127/1997, citate in
premessa, non e' soggetta ad autenticazione.
Non verranno presi in considerazione i titoli presentati a questa
amministrazione oltre il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione della
residenza e del recapito da parte del candidato, o da mancata o
tardiva comunicazione relativa alla variazione dei dati suindicati,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
questa amministrazione.
Alla domanda il candidato dovra' allegare:
dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi allegato B)
rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, della legge 16 giugno
1998, n. 191, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, relativamente al possesso dei seguenti titoli:
a) titolo di studio previsto per l'accesso con l'indicazione
dell'istituto scolastico che lo ha rilasciato, nonche' della data del
conseguimento e della votazione riportata;
b) stato di servizio prestato presso l'Universita' o le
pubbliche amministrazioni, con l'indicazione degli incarichi svolti
nell'ambito di detti rapporti;
c) eventuali pubblicazioni scientifiche edite a stampa;
d) attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle
pubbliche amministrazioni;
copia fotostatica del documento di identita'.

                               Art. 4.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice e' composta a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni, e del regolamento di Ateneo per l'accesso
mediante corso-concorso.

                               Art. 5.
 
Durata e programma del corso
 
Il corso sara' articolato in piu' moduli per complessive 52 ore.
Il diario di inizio del corso sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano.
Le lezioni del corso sono tenute da docenti universitari o da
personale con qualifica dirigente o funzionario o da persone di alta
qualificazione scientifica e professionalita' comprovata. I docenti
potranno essere in tutto o in parte gli stessi che compongono la
commissione giudicatrice.
Il programma del corso sara' articolato in due parti distinte:
una generale ed una specifica per il profilo messo a concorso come
sotto precisato.
A) Parte generale.
Conoscenze generali:
a) ordinamento generale (con particolare riferimento all'Unione
europea e allo Stato nazionale);
b) riforma della pubblica amministrazione;
c) ordinamento universitario e dell'Universita' di Cagliari;
d) legislazione del lavoro e contratti;
e) normativa in materia di sicurezza e tutela della salute;
f) informatica e comunicazione: reti, posta elettronica.
Competenze organizzative e relazionali:
a) comunicazione e relazioni col pubblico;
b) lavoro di gruppo;
c) qualita' del servizio;
d) valutazione e autovalutazione.
B) Parte specifica.
Competenze professionali:
a) decreto legislativo 626/1994 con particolare riferimento ai
rischi da videoterminali;
b) la legge n. 675/1996 sul trattamento dei dati personali;
c) strumenti di analisi, misurazione e controllo;
d) informatica: software specifici.
La frequenza al corso e' obbligatoria: l'assenza dalle lezioni,
anche giustificata, superiore ad un terzo delle ore prescritte
comporta l'esclusione dal corso-concorso. Per coloro che siano stati
assenti giustificati entro il predetto termine potranno essere
stabilite forme aggiuntive di verifica finale.

                               Art. 6.
 
Esame di fine corso e graduatoria finale
 
Alla fine del corso si svolgera' l'esame finale consistente in
due prove a contenuto trorico-pratico e un colloquio che verteranno
sulle tematiche sviluppate durante il corso.
Il diario delle prove scritte sara' notificato agli interessati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano
non meno di quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
stesse. Al colloquio verranno ammessi i candidati che avranno
riportato una votazione di almeno 7/10 in entrambe le precedenti
prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio verra'
data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte. Il
preavviso ai candidati per il colloquio e' di venti giorni.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami.
La commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti cosi'
suddivisi:
punti 60: da riservare alle prove d'esame cosi' ripartiti:
venti punti per ciascuna delle prove a contenuto teorico-pratico e
venti punti al colloquio.
Le prove si intendono superate se il candidato riportera' una
votazione di almeno 7/10 in ciascuna di esse;
punti 40: da riservare alla valutazione dei titoli.
La votazione complessiva e' determinata sommando il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato
nelle prove (dato dalla somma della media dei voti riportati nelle
prove scritta e pratica e dal voto del colloquio).
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente, applicata su carta legale, con firma
dell'aspirante, autenticata;
b) tessera di riconoscimento se il candidato e' dipendente di
una amministrazione statale oppure familiare di dipendente statale;
c) tessera postale o carta d'identita';
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

                               Art. 7.
 
Preferenza a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova finale e che
intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di
precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al rettore
dell'Universita' di Cagliari entro il termine di quindici giorni, che
decorre dal giorno successivo a quello di cui i singoli candidati
avranno sostenuto la prova stessa, i documenti, redatti nelle
prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.
Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui
sopra, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato,
comporta l'inapplicabilita' al candidato stesso dei benefici
conseguiti all'attuale possesso di titoli di precedenza o di
preferenza nella graduatoria.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.

                               Art. 8.
 
Valutazione dei titoli
 
A norma del punto 4 dell'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987, sono valutabili:
i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso di
cui all'art. 1 del presente decreto, fino ad un massimo di punti 10;
le anzianita' di servizio, con esclusione di quella di cui al
primo comma dell'art. 2 del presente bando, prestate presso le
Universita' e le pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di
punti 8;
gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, fino ad un
massimo di punti 10;
le pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di punti 2;
gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di
frequenza a corsi di formazione professionale organizzati da
pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di punti 10.
Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 40.
La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte,
prima della correzione degli elaborati. Del punteggio attribuito ai
titoli deve essere data comunicazione a ciascun candidato prima del
colloquio.

                               Art. 9.
 
Approvazione della graduatoria
 
Sulla base dei risultati degli esami e della valutazione dei
titoli la commissione giudicatrice provvedera' a formulare la
graduatoria generale di merito.
La graduatoria di merito, e' pubblicata all'albo ufficiale
dell'Universita' degli studi di Cagliari. Di tale pubblicazione e'
data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.

                              Art. 10.
 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato
 
I vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina di cui agli articoli 16 e 17 del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale tecnico amministrativo
del comparto Universita', citato nelle premesse del presente decreto.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito
 
La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovra'
avvenire nel termine di trenta giorni dalla data di effettiva
assunzione in servizio.
Il vincitore del concorso dovra' presentare la seguente
documentazione:
1) certificato medico rilasciato da un medico militare,
provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui
risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento sierologico, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1959, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che il candidato e' esente da malattie che possano mettere in
pericolo la salute pubblica, e dovra', inoltre, essere conforme alle
leggi sul bollo e di data non anteriore a sei mesi dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso;
2) dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2
del presente decreto, con la data e il luogo di conseguimento;
3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.
L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso.
Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per
partecipare a concorsi indetti da questa Universita'.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.

                              Art. 12.
 
Rinvio a norme
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni in materia di concorsi.
Cagliari, 12 gennaio 2000
Il rettore: Mistretta

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