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Concorso INAIL, 404 posti
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Da: avvocato giangiacomo pignacorelli 07/11/2013 13.007/11/2013 13:59:50
avvocato giangiacomo pignacorelli 07/11/2013 13.05.26
dal film troppo forte:  http://www.youtube.com/watch?v=BvpzL1RvxPA

la realtà supera la fantasia!!!!

tanto poi stasera dirai che non sei tu a scrivere in questo momento !!!!!

ma certo è il tuo fratello gemello!!!!
Rispondi

Da: se se07/11/2013 18:02:14
infatti la realtà supera la fantasia:

realtà: progressione di circa 1000 interni nonostante la sentenza del consiglio di stato

realtà: progressione di idonei in costanza della procedura imposta dal consiglio di stato per far rispettare la legge

realtà: progressione di circa 30 idoeni a conclusione della procedura esterna che proclamava i vincitori!!!

la realtà ha superato la fantasia sicuramente
Rispondi

Da: x se se07/11/2013 18:13:44
deliri

ahahahaha

cos'è ? l'Oscar della caxxata?
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:16:37
ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

citazione:Da: se se    06/11/2013 17.43.47
pastore non ero io prima..

Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:25:47
o quello che sconosce il significato del dire comune : macchina amministrativa e taccia gli altri di ignoranza

ottusangolo n-2
Rispondi

Da: gradutorie07/11/2013 18:28:41
dal sito leggichefare.it


Graduatorie di concorso: le ultime novità

Posted on settembre 2, 2013   
 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto è stato pubblicato il decreto-legge 101/2013, contenente "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

L'atteso decreto reca norme relative al pubblico impiego, in particolare dettate per "sanare" l'annoso problema dei precari della Pubblica Amministrazione e anche per intervenire sul tema degli idonei delle numerose graduatorie di concorsi pubblici.

Esaminiamo cosa è cambiato con il decreto e qual è lo stato dei fatti relativamente proprio alle graduatorie di concorso.

Il quadro normativo

L'art. 35 del TU Pubblico impiego, ovvero il D. Lgs. 165/2011, modificato dalla legge finanziaria per il 2008, dispone che "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione…".

La disposizione è stata soggetta a numerosi interventi di modifica, tesi a prorogare di volta in volta la validità delle graduatorie.

L'ultima proroga in ordine di tempo (prima del decreto 101) è contenuta  nell'art. 1 del DPCM 19 giugno 2013, che proroga l'efficacia delle graduatorie al 31 dicembre 2013.

Le graduatorie "utilizzabili"

Sono, per espressa disposizione di legge, solo quelle riferite a concorsi a tempo indeterminato. Le selezioni relative a posti a tempo determinato soggiacciono alle ordinarie scadenze temporali (tre anni).

Novità di rilievo è quella recata dal decreto sulla spending review; l'art. 14 è stato integrato, in sede di conversione, dal comma 4 bis, il quale dispone: "…le amministrazioni pubbliche di cui al comma 11 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 132 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà e delle procedure assunzionali vigenti e nell'ambito dei posti vacanti all'esito del processo di riorganizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 2 del presente decreto…".

In previsione di ulteriori interventi normativi, già in data 22 giugno 2011 il Dipartimento Funzione Pubblica aveva avviato, nei confronti di tutte le amministrazioni dello Stato, una rilevazione atta a conoscere lo stato e l'effettività delle graduatorie vigenti per ogni singola amministrazione.

Occorre chiaramente attendere l'emanazioni di decreti attuativi per definire modalità concrete di utilizzo delle graduatorie di altre amministrazioni, chiarendo prima di tutto le priorità di scelta delle graduatorie e delle amministrazioni cui rivolgersi. Modalità che ad oggi non sono state chiarite, non essendo intervenuta nessuna normativa di dettaglio in materia.

Le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni

Anche individuare le amministrazioni soggette alle limitazioni delle assunzioni è stato tema dibattuto, che ha trovato esito nella circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 22 febbraio 2011.

La proroga delle graduatorie infatti, per espresse disposizioni di legge ribadite anche dal decreto 101, riguarda solo queste amministrazioni, quelle "soggette a limitazioni delle assunzioni".

La nota del 2011 dispone che "la limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina assunzionale ordinaria che limita il turn over, quanto da una disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga. Per l'anno 2011 le amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni sono pressoché tutte: le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le Camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4. Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale, i segretari provinciali e comunali. Per quanto riguarda gli enti pubblici regionali e locali il regime è fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli, salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che derivano dai piani di rientro. Le amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della proroga della vigenza delle graduatorie".

IL TAR Lazio con sentenza n. 3444/2012, proprio a proposito dell'annullamento di una selezione pubblica per dirigente indetta dall'ente locale Roma Capitale, ribadisce la perdurante vigenza delle graduatorie riferite ad una procedura conclusa da ben più di tre anni, quindi ricadente nel regime delle proroghe.

Viene meno così la limitazione che molte amministrazioni locali avevano addotto per attestare la non applicabilità agli enti locali della possibilità di vedere prorogata la vigenza delle proprie graduatorie, interpretazione peraltro confortata da note conformi dell'ANCI.

Il quadro giurisprudenziale

La più recente tendenza giurisprudenziale è incentrata sulla possibilità di indire procedure concorsuali nuove in caso di vigenza di graduatorie concorsuali attinenti al medesimo profilo, ma stabilisce il principio dell'obbligo di motivare adeguatamente la scelta di non procedere allo scorrimento bensì a procedure nuove.

IL TAR Lazio con sentenza 3444/2012, nel procedere all'annullamento della procedura concorsuale per dirigente amministrativo indetta da Roma Capitale, richiama la sentenza 14/2011 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tale pronuncia non riconosce, si badi bene, un diritto soggettivo all'assunzione in capo agli idonei per il solo fatto della disponibilità di posti in organico, tuttavia reca l'importante principio per cui è discrezionale la scelta di ricoprire il posto vacante, ma l'amministrazione, una volta deciso per l'assunzione, deve sempre motivare le forme prescelte per il reclutamento, tenendo conto delle graduatorie vigenti e "nel massimo rilievo" il fatto che l'ordinamento tiene in generale favore l'utilizzo delle graduatorie "che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso", per poi concludere che la modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie "rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico".

La tendenza è stata ribadita, ancora, da una ulterire del Consiglio di Stato, che, con sentenza n. 6560 del 20 dicembre 2012, richiama la decisione dell'Adunanza plenaria n. 14 del 2011, e ribadisce che il favore per l'utilizzazione degli idonei di concorso, in occasione di nuove assunzioni, è congruente con le misure di contenimento della spesa. Il nuovo concorso è ipotesi cui ricorrere solo se emergono differenze significative con la vecchia procedura concorsuale.

Conseguentemente, l'atto che indice un nuovo concorso è illegittimo se non motiva le ragioni per cui non si attinge alla graduatoria vigente.

Ancora, il TAR Lazio, con sentenza 7221 dell'agosto 2012, va oltre e, in relazione ad un mancato ricorso ad una graduatoria concorsuale vigente dell'INPS, giunge a riconoscere che l'Amministrazione, una volta assunta la decisione di assumere, "è vincolata ad attingere alla graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace", sia per rispetto al canone costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità amministrativa imposto dall'art. 97 Cost. che sulla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Queste recentissima pronuncia quindi giunge ad individuare un obbligo dell'Amministrazione, che possa e decida di assumere, allo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti.

Le nuove norme previste dal decreto legge 101

Le nuove norme relative alle graduatorie sono contenute nei commi 3 e 4 del decreto, art. 4, e così dispongono.

3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015.

Viene previsto quindi che le amministrazioni dello Stato possano indire nuovi concorsi:

- previa autorizzazione, dopo un decreto della Presidenza del Consiglio;

- dopo aver verificato l'assenza di graduatorie vigenti successive al 1 gennaio 2008, relative al medesimo profilo o a profili equivalenti.

La previsione normativa non si applica a tutte le amministrazioni: quando ci si riferisce ad amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo, enti pubblici economici  ed enti di ricerca), quindi ad ambiti specifici,  sembrano escludersi altre amministrazioni, come ad esempio l'amplissima platea degli enti locali. Per inciso, il riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche ricorre quando la formulazione abbraccia tutte le amministrazioni di cui all'art. 1  comma 2 D. Lgs. 165/2001, oppure gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato annuale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Inoltre, l'obbligo di scorrimento della graduatorie vigenti vale solo per le proprie graduatorie, e solo per quelle approvate successivamente al 1 gennaio 2008.

Rimane lettera morta, quindi, la previsione prima riportata di cui all'art. 14 del decreto "spending review"; non aver riproposto, magari con le necessarie previsioni applicative, la possibilità di far riferimento alle graduatorie e ai vincitori non assunti di altre amministrazioni, ma anzi aver riferito la posssibilità di scorrimento alle sole graduatorie di rispettiva pertinenza, dimostra la volontà del legislatore di non voler perseguire una strada già tracciata, quella di favorire l'interscambio di graduatorie tra varie amministrazioni.

La possibilità di scorrimento, inoltre, è ovviamente subordinata ai numerosi limiti cui sono soggette le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, e all'obbligatorietà, in caso di nuove assunzioni, di ricorrere ad assunzioni "privilegiate" quali:

-  quelle dei precari che abbiano lavorato con continuità per tre anni di seguito negli ultimi cinque, che possono fruire di procedure concorsuali riservate nella misura del 50% dei posti messi a concorso;

- quelle delle categorie "protette" soggette al collocamento obbligatorio, dai testimoni di giustizia (inseriti nella categoria proprio dal decreto 101, art. 7) ai disabili, che, in base anche a quanto previsto dal parere del maggio 2013 della Funzione Pubblica, debbono avere la priorità sui primi posti disponibili per nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.

Come dire che da qui al 2015 residuano ben pochi posti per gli idonei di concorsi, ancora meno per i giovani che volessero fruire di procedure concorsuali classiche, aperte alla scelta del migliore, in linea con il dettato costituzionale.

Il comma 4 prevede che comunque, per tutte le amministrazioni soggette a limitazioni dele assunzioni, le graduatorie sono prorogate al 31 dicembre 2015. Cio' vuole significare che tutte le amministrazioni prima citate a commento della circolare Funzione Pubblica 2011, compresi quindi gli enti locali, vedono prorogate le proprie graduatorie, che residuano come possibile bacino di assunzioni senza obbligo.

Ci si trova quindi di fronte a questa situazione:

Graduatorie delle sole amministrazioni dello Stato (comprese agenzie, enti pubblici economici e  ad ordinamento autonomo) successive al 1 gennaio 2008: comportano un obbligo di scorrimento da parte delle amministrazioni che possano e vogliano assumere personale, facendo emergere un probabile diritto all'assunzione degli idonei di concorso, ovviamente al verificarsi delle (non poche e non facili) condizioni legittimanti.

Graduatorie di tutte le amministrazioni pubbliche successive al 30 settembre 2003 (per le amministrazioni dello stato, enti ad ordinamento autonomo e pubblici economici, agenzie, graduatorie comprese tra il 30 settmebre 2003 e 31 dicembre 2007): proroga al 31 dicembre 2015, con facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni e obbligo di motivazione accurata dell'atto qualora si proceda ad altre procedure concorsuali "aperte" senza procedere allo scorrimento.

Residua l'ulteriore problema delle Province: non pare infatti affrontato, nei numerosi e reiterati interventi tesi alla soppressione degli enti locali intermedi e alla trasformazione di molti di questi in CIttà Metropolitane, il problema delle graduatorie di concorso, magari anche recentissime, che rischiano di "decadere" con evidenti problemi di equità rispetto a situazioni simili.





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Da: se se07/11/2013 18:32:33
non riesci più a contestare un solo punto...che poveraccio che sei, non so se hai capito che più persone che frequentano il forum hanno presentato ricorso e sanno bene di cosa stiamo parlando perchè hanno gli atti in mano...poveraccio che sei
io non mi debbo vergognare, non cambio nick perchè dico cose sensate, tu invece...poichè sei l'unico che continua a negare l'evidenza....e fai figuracce terrificanti...sei costretto a insulti ridicoli e......quanta invidia...quanta fristrazione provi? sei un perdente! si vede da come scrivi, dai concetti che esprimi, tu  sei solo un perdente nella vita...i vincitori, assunti o meno nell'imminente..sono decisamente ad un livello molto diverso dal tuo.....decisamente
capito amico mio?
PRIMA I VINCITORI...PER LEGGE.
VOI? BLOCCATI DALLA LEGGE.
Rispondi

Da: gradutorie 207/11/2013 18:35:45

Legge 125 e graduatorie di concorso: cosa è cambiato

Posted on novembre 1, 2013   

   


Con la legge 125 del 30 ottobre 2013 è stato convertito in legge il decreto 101/2013, riguardante misure di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto è stato oggetto in sede di conversione di numerose modifiche, che ne rendono, come costume purtroppo ormai consueto, la lettura e l'interpretazione piuttosto complicata. La conversione innova anche in tema di graduatorie di concorso, nelle modalità che si cerca di illustrare di seguito.

L'obbligo di scorrimento delle graduatorie vigenti

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere alle graduatorie vigenti viene ampliato ulteriormente rispetto alle disposizioni del decreto 101. Viene infatti previsto, nel nuovo comma 3 dell'art. 4 notevolmente ampliato in sede di conversione, che:

- le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate a bandire nuovi concorsi solo se siano stati immessi in servizio tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato "per qualsiasi qualifica" (salvo temporanee e comprovate necessità organizzative);

- che la stessa autorizzazione possa intervenire, inoltre, solo se nella medesima amministrazione non ci siano idonei in graduatorie di concorso approvate successivamente al 1 gennaio 2007, relativamente a professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

La norma si applica esclusivamente alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici economici e di ricerca; dal novero sono quindi escluse le regioni e le autonomie locali, sia perchè non espressamente menzionate, sia perchè quando il legislatore intende ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni ricorre alla formula del richiamo, in materia di graduatorie, delle "amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni" (come fa nel successivo art. 4), oppure al più generale indicatore dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001. 

Cosa è cambiato:

Rispetto alle disposizioni contenute nel decreto 101, il procedimento prevede sempre l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi da parte della Presidenza del Consiglio, con le modalità previste dall'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001, autorizzazione che però può intervenire solo verificata l'assenza di vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica".

La norma innova sul punto con un inciso fondamentale: anzitutto, viene distinta l'ipotesi che le graduatorie da cui attingere e vigenti comprendano vincitori di concorso oppure idonei. Nel primo caso, basta che siano presenti vincitori di concorso "per qualsiasi qualifica" non ancora assunti nell'amministrazione procedente, che la procedura di autorizzazione si blocca: occorre quindi che l'amministrazione abbia assunto tutti i vincitori di concorso, anche per profili professionali inconferenti con la procedura che si vuole attivare, prima di procedere.

Qualora invece vi siano graduatorie esistenti ma solo con presenza di idonei, le stesse vanno esaurite, parimenti, prima di procedere a nuove assuznioni; in tal caso però le graduatorie da tenere in considerazione sono quelle relative a profili ritenuti equivalenti.

Altra modifica degna di rilievo è relativa alla durata delle graduatorie stesse: si fa riferimento a quelle approvate dopo il primo gennaio 2007 (il decreto 101 si riferiva invece a quelle successive al primo gennaio 2008). Questa inovazione tuttavia si riferisce alle sole graduatorie di idonei. Qualora sussistano vincitori di concorso, infatti, il riferimento è a tutte le graduatorie vigenti, senza che siano indicati limiti temporali. Secondo le norme vigenti più volte analizzate in queste pagine, quindi, le graduatorie vigenti ad oggi sono tutte quele aporvate successivamente al 30 settembre 2003.

Riassumendo, le amministrazioni dello Stato possono bandire nuovi concorsi solo se:   abbiano assunto tutti i propri vincitori di concorso, con riferimento a tutti i profili professionali e a tutte le graduatorie vigenti successive al 30 settembre 2003;

- abbiano assunto anche gli idonei delle proprie graduatorie, ma solo se successive al primo gennaio 2007 e solo per profili ritenuti equivalenti con la procedura concorsuale da attivare.

Il comma 3, come ampliato in sede di conversione, ricorda comunque che:

- le coperture dei posti in organico debbono previamente ottemprerare alle disposizioni in tema di eccedenza di personale nelle amministrazioni di cui all'art. 33 D. Lgs. 165/2001;

- si applicano le vigenti norme in tema di proroghe di graduatorie di concorsi;

- l.e eventuali procedure di concorso già avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione (31 ottobre 2013) debbono soggiacere alla nuova disciplina sull'assunzione obbligatorie dei vincitori di concorso.

Tale ultimo inciso presenta un dubbio interpretativo non di poco conto: qualora un'amministrazione pubblica stia procedendo ad ultimare una procedura concorsuale, facciamo l'ipotesi, per l'assunzione di funzionari o dirigenti, devee aver previamente assunto tutti i vincitori di concorso di graduatorie magari risalenti a più di 10 anni fa per la copertura di posti di autista o giardiniere, sempre per ipotesi. Una evenienza che francamente contrasta con le misure di contenimento della spesa pubblica, e con intuitive  e basilare esigenze di efficienza organizzativa delle amministrazioni stesse.

E' pur vero che la lettera a) del comma 3, relativa ai vincitori di concorso, consente di ovviare all'obbligo di assunzione per "comprovate e non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'inciso rinfocola i dubbi: è bastevole una articolata motivazione per superare l'obbligo? E se tale escamotage non è previsto nella successiva lettera b) (ipotesi idonei di concorso), l'interpretazione letterale può portare alle assurde conclusioni che l'obbligo di assunzione può venir meno con idonea motivazione in caso di vincitori di concorso, ed è inderogabile nel caso di assunzione di idonei?

Una previsione dalle conseguenze meno assurde poteva essere quella di definire l'obbligo inderogabile solo per i vincitori di concorso, per le sole ipotesi di equivalenza, lasciando le possibilità di deroga, pur adeguatamente motivate, nel caso di assunzione di idonei.

Efficacia delle graduatorie di concorso

Il comma 4 dell'art. 4 della legge di conversione presenta modificazioni rispetto alla formulazione originaria: proroga infatti le graduatorie di concorso vigenti (ripetiamo, sono vigenti tutte quelle successive al 30 settembre 2003) al 31 dicembre 2016 (il termine previsto dal decreto 101 era fissato al 31 dicembre 2015). Questa norma, come già previsto dal decreto convertito, si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi, e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:40:16
cito da sopra : Graduatorie delle sole amministrazioni dello Stato (comprese agenzie, enti pubblici economici e  ad ordinamento autonomo) successive al 1 gennaio 2008: comportano un obbligo di scorrimento da parte delle amministrazioni che possano e vogliano assumere personale, facendo emergere un probabile diritto all'assunzione degli idonei di concorso, ovviamente al verificarsi delle (non poche e non facili) condizioni legittimanti.

e quindi.....


quello che fanno per voi vincitori del concorso a 303 posti di addetto amministrativo di gruppo C livello 1 non mi interessa......
Rispondi

Da: se se07/11/2013 18:43:49
non ci arrivi....non ti spiego più niente...vai al cepu caro mio
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:44:44
cito sempre da sopra: E' pur vero che la lettera a) del comma 3, relativa ai vincitori di concorso, consente di ovviare all'obbligo di assunzione per "comprovate e non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'inciso rinfocola i dubbi: è bastevole una articolata motivazione per superare l'obbligo? E se tale escamotage non è previsto nella successiva lettera b) (ipotesi idonei di concorso), l'interpretazione letterale può portare alle assurde conclusioni che l'obbligo di assunzione può venir meno con idonea motivazione in caso di vincitori di concorso, ed è inderogabile nel caso di assunzione di idonei?
--------------------

è quello che sostenevo qualche post orsono.....
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:45:49
no al cepu no......posso diventare tranquillamente abocado in Spagna.....
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 18:54:27
http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1104726/guida_decreto_legge_101_2013.pdf



gnrant terun
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 19:26:29
Da: se se    07/11/2013 18.43.49
non ci arrivi....non ti spiego più niente...vai al cepu caro mio

e mica te l'ha ordinato il medico come le supposte la sera per via orale!!!!!

io non voglio spiegato niente da te

ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

dal film troppo forte:  http://www.youtube.com/watch?v=BvpzL1RvxPA

sei matto come un cavallo!!!!
Rispondi

Da: se se07/11/2013 20:02:41
a me l'inciso non rinfocola proprio niente...secondo me dovresti essere rinfocolato un pò tu...se ignori perchè continui a farti interprete di cosa? non ne hai gli strumneti, come dirtelo!
la semplificazione per te: nessuna progressione possibile fino a quando ci sono vincitori..e con ogni probabilità neanche per molti secoli ancora
la legge lo impedisce punto
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 22:32:40
rinfoncola ma che lingua parli? napoletano?

la usi nella maniera sbaglita come le persone che sentono una parola in tv e la scrivono dovunque  o la mettono nei loro discorsi......

ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

dal film troppo forte:  http://www.youtube.com/watch?v=BvpzL1RvxPA

sei matto come un cavallo!!!!
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Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 22:35:18
ma hai letto l'interpretazione della legge postata sopra, repetita juvant....

Efficacia delle graduatorie di concorso

Il comma 4 dell'art. 4 della legge di conversione presenta modificazioni rispetto alla formulazione originaria: proroga infatti le graduatorie di concorso vigenti (ripetiamo, sono vigenti tutte quelle successive al 30 settembre 2003) al 31 dicembre 2016 (il termine previsto dal decreto 101 era fissato al 31 dicembre 2015). Questa norma, come già previsto dal decreto convertito, si applica a tutte le amministrazioni soggette ai limiti delle assunzioni, comprese Regioni ed Enti locali quindi, e comporta la mera facoltà di scorrimento da parte delle pubbliche amministrazioni che vogliano assumere, con l' obbligo però, ribadito da una costante e copiosa giurisprudenza, di motivare accuratamente l'atto qualora si proceda ad avviare altre procedure concorsuali senza procedere allo scorrimento

ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

dal film troppo forte:  http://www.youtube.com/watch?v=BvpzL1RvxPA

sei matto come un cavallo!!!!


quanto a non avere gli strumenti, che ne sai .....

mica lo devo dire a te

Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 22:36:59
sul diventare "abocado" in Spagna non hai replicato, forse hai fatto così per diventarlo? ammesso che lo sei!

ma quale?

ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

dal film troppo forte:  http://www.youtube.com/watch?v=BvpzL1RvxPA

sei matto come un cavallo!!!!
Rispondi

Da: avvocato giangiacomo pignacorelli07/11/2013 22:40:07























































































































ma quale se se sei l'Avvocato o quello che nega di esserlo?

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Rispondi

Da: Contake08/11/2013 10:59:20
a che punto siamo con le assunzioni ??
Rispondi

Da: Trafficante08/11/2013 11:05:44
Pastore, sei stato sconfitto su tutta la linea, giuridica in primis, ma anche da un punto di vista morale hai ricevuto una grande batosta che ti ha fatto finalmente aprire gli occhi e capire che persona spregevole sei.
Abbi la decenza di abbandonare il forum, se ti è rimasto un briciolo di dignità!
Rispondi

Da: Piatto Piange08/11/2013 13:49:09
Il pastore sa solo sputare nel piatto in cui mangia !
Dice di lavorare all'inail (cosa di cui molti dubitano fortemente) e allo stesso tempo ODIA l'ente per aver bandito un concorso esterno per funzionari!
Non si fa così, Pastore, dovresti ti graziare l'inail, non gettare ogni giorno fiumi di m... su di esso!
Sei proprio un irriconoscente!
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Da: per tutti08/11/2013 14:36:13
ma vene frega qualcosa di qst concorso e delle assunzioni??? concentriamoci sul fatto che tutto tace! e che non si sa come ci vogliono far finire!
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Da: x per  tutti08/11/2013 15:22:47
le assunzioni riprenderanno a giugno/dicembre 2014 con l'ingresso di tutti i vincitori. è notizia della DG oltre che da fonte sindacale Savares
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Da: Inv08/11/2013 15:36:10
Si sono pronunciati sullo scorrimento delle rinunce? Per sapere se anche per gli idonei ci sono speranze
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Da: x Inv08/11/2013 15:39:00
Questo non te lo so confermare, ma visto la recente approvaz. legge credo sia probabile. Certo che con la chiamata di tutti i vincitori per scorrimento entrano anche tutti gli idonei, visto il tasso elevatissimo di rinunce.
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Da: mir08/11/2013 15:55:06
io ho provato a telefonare alla de grossi ma non risponde nessuno. Ma a voi tutte queste info chi ve le posta. avete un canale preferenziale? Se si chiedete, per favore, di essere un po più precisi. Che vuol dire giugno/dicembre, già abbiamo aspettato una vita per lo meno adesso potrebbero darci informazioni più dettagliate. Scusate se chiedo troppo ma per giungo o dicembre non è la stessa cosa. Faccio un lavoro sottopagata per tante ore al giorno, devo lasciare la mia bambina con la baby sitter e non riesco ad avere un altro figlio con tutta questa incertezza. Scusate so che questi sono problemi solo miei ma dopo quattro anni non ce la faccio più!!!! e pensare che la mia bimba quando ho fatto il concorso era nel pancione!!!!
Grazie a chi mi vorrà rispondere
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Da: a me08/11/2013 16:11:43
personalmente ritengo che pastore lavori proprio dentro all'ente..altro che dubitare...tante cose sa, si vede che ha esperienza...solo un interno può capire...
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Da: anche questi08/11/2013 16:22:10
ci sono anche questi  e son quasi 500 persone che SONO GIA DENTRO.....L'assemblea del personale di ricerca dell'Inail (ex Ispesl) tenutasi il giorno 10/10/2013 "ha chiesto che venga ribadita la richiesta di apertura di uno specifico tavolo di contrattazione che affronti le questioni del precariato dell'Istituto". E' quanto si legge in una nota di Flc Cgil, Fir Cisl e Uil Rua.


 
I lavoratori dell'Istituto (Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro), insieme ai sindacati, chiedono all'Inail: di attivare tutte le azioni tese a garantire le proroghe del personale precario in servizio; la definizione di un percorso che porti alla trasformazione dei co.co.co. in contratti a tempo determinato; di attivarsi nei confronti del hoverno al fine di programmare un piano di assunzioni che in tempi ragionevolmente brevi consenta l'immissione in ruolo del personale precario.

L'assemblea, si legge, "ha inoltre deciso che in assenza di una sollecita ed adeguata risposta dell'ente alle richieste sindacali venga mobilitato il personale, a partire da una manifestazione da tenersi presso la sede Inail di viale Pastore. L'assemblea ritiene inoltre fondamentale che le iniziative dei precari Ispesl si raccordino con quelle di tutti i precari del comparto ricerca".

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Da: :-)08/11/2013 16:52:24
l'inail può prorogare i contratti xò di certo non può stabilizzare i precari se non fa fare loro un concorso. Noi vincitori veniamo prima della stabilizzazione dei precari.
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