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Funzionario Amministrativo - 110 posti D1
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Da: monal 25/09/2012 12:01:58
Allora avevo capito bene! In bocca al lupo anche a te!

Da: "HELP"25/09/2012 12:03:37
Salve ragazzi, vi vorrei chiedere un aiuto di ordine tecnico: gli elementi costitutivi  ed elementi essenziali della Teoria negoziale sono la stessa cosa?? scusate l'ignoranza ma io con le materie giuridiche non ho molta affinità!!!
grazie

Da: 25/09/2012 12:19:39
@ omologazione e approvazione D

Per quanto riguarda la questione dell'indeterminatezza originaria dei destinatari dell'atto, anche se, come affermi tu, parte della dottrina ritiene che l'atto è nullo, ebbene la domanda chiedeva un'altra cosa, cioè quando la mancanza di un elemento essenziale non comporta la nullità e qui, evidentemente, deve ritenersi sottinteso che vi è un'altra conseguenza (che non può certamente essere la validità dell'atto). Per cui, anche se la mia argomentazione non è stata ineccepibile, il risultato non cambia, nel senso che questo orientamento dottrinario avvalora il fatto che la risposta esatta, richiesta dal quiz che stiamo esaminando, non può essere questa, scartata anche da me, seguendo un altro ragionamento.  Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Per quanto riguarda, invece, la questione dell'inesistenza o della nullità dell'atto emanato "ioci o docendi causa", ebbene, non mi risulta attualmente l'esistenza di teorie che riconducono queste due ipotesi al paradigma della nullità, però, anche se così fosse, devi tenere presente che ogni teoria presa isolatamente sembra affascinante e convincente però, poi, calata nel contesto generale non regge, perché non tiene conto dell'evoluzione della materia nel corso del tempo e soprattutto dell'evoluzione giurisprudenziale in tema di invalidità e, più in generale ancora, dell'evoluzione del giudizio. Qui il discorso da farsi è troppo lungo.

Mi farebbe piacere leggere le teorie da te richiamate, quindi, mi potresti gentilmente riportare le fonti?


La risposta esatta è comunque la A.

   

Da: xtuttiii25/09/2012 12:36:42
ma allora la domanda su visto e autorizzazione è sbagliata?

Da: luna5625/09/2012 12:46:27
per ...... (senza nome) in merito al codice, si mi interessa sapere com'è quello  che hai comprato, ma è il Tramontano? Perchè già qualcuno nel forum ne aveva parlato precedentemente.
Aspetto tue notizie.

Per tutti:
Ma la riforma brunetta (lavoro alle dipendenze della p.a.) che è oggetto della prima prova dove la state studiando?

Da: Arylex25/09/2012 12:57:37
scusami da…., io non ho capito il tuo ragionamento. Io l'ho interpretata in questo modo: i soggetti passivi in origine non sono specificati " mancano" nel senso formale del termine nel senso che ne manca l'indicazione nell'atto, però anche se i destinatari mancano in origine (quindi manca un elemento essenziale nel testo del provvedimento)  quando sono identificabili ex post il  provvedimento non è nullo. Mi spieghi perché dici la A se anche tu concordi che per lo più i provvedimenti ioci o decendi causa sono qualificati inesistenti e se in ogni caso la causa non è da intendersi tra quelli che la dottrina indica quali elementi essenziali? Gli elementi essenziali sono quelli qualificati dalle  note teorie a) negoziale  e b) così detta del sandulli, nessuna delle due fa riferimento alla causa a differenza di quelllo che accade nel codice civile. Certo il provvedimento adottato sulla base di causa illecita è nullo ma non per mancanza degli elementi essenziali e quindi non è attinente alla domanda. Conferma la risposta b invece il fatto che alcuni provvedimenti amministrativi sono destinati a produrre effetti vs una serie indeterminata di soggetti. Questo significa che nel testo del provvedimento tu non vedrai indicati i destinatari (elemento essenziale del provvedimento) però gli stessi percependone  potenzialmente gli effetti (di qui la indicazione di soggetti passivi) e avendo un interesse qualificato possono addirittura intervenire nel procedimento a seguito di una comunicazione pubblica… Io continuo a ritenere che la risposta corretta sia la b e riposto la domanda per comodità
- In quale dei seguenti casi non è riscontrabile nullità del provvedimento amministrativo per mancanza degli elementi "essenziali"?
A) Provvedimento adottato "ioci o docendi causa" o adottato sulla base di causa illecita o impossibile.
B) Provvedimento in cui non sia identificato a priori il soggetto passivo dell'atto.
C) Provvedimento privo di forma qualora richiesta dalla legge a pena di nullità.
D) Provvedimento mancante della volontà del funzionario pubblico.
Il candidato si soffermi sinteticamente sui vizi della forma che causano annullabilità del provvedimento amministrativo.


Per quanto riguarda il visto, il garofoli lo definisce come controllo preventivo antecedente, però lo spiega  come provvedimento che incide sulla produzione degli  effetti. !!! Vedendo altre domande del comune di roma anche per altri profili che non avrebbero soluzione possibile, io darei per buono che dobbiamo adottare  la qualifica di visto come controllo preventivo antecedente anche a mio modestissimo avviso e come avete giustamente osservato è una qualifica impropria perché sarebbe preventivo susseguente.

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Da: omologazione e approvazione D25/09/2012 13:04:00
Scusate, ho interpretato male la domanda... sto perdendo colpi, e sono a casa!!!

B-CeD sono ipotesi di nullità strutturali.

la a invece, se x taluni il provv adottato ioci e docendi causa è ipotesi di inesistenza e per altri di nullità strutturale, la seconda parte inserisce anche la causa illecita o impossibile che rappresentano invece ipotesi di eccesso di potere, Ergo la risposta è A.


chiedo ancora scusa

Da: Arylex25/09/2012 13:37:02
omologazione, ma che scusa qui stiamo tutti fusi, tranqui ;) Il confronto è sempre ed in ogni caso proficuo!!

Da: Arylex25/09/2012 13:41:46
cmq eccesso di potere è annullabilità e  ripeto che la causa non è tra gli elementi che la dottrina qualifica come elementi essenziali diversamente da quanto accade nel codice civile B) e chiudo ;)

Da: LuceSol@re 25/09/2012 13:43:46
Arylex ha sempre ragione :)

Da: Arylex25/09/2012 13:46:50
Lucetta bella, ma che bello vbederti qui!!! :*

Da: LuceSol@re 25/09/2012 13:51:30
Grazie tesoro :) oggi sto facendo concetti che sicuramente sono semplici ma non ci sto capendo niente :P sarà che ho avuto una bella notizia :))) ma quella te la dico x mail!

Da: Arylex25/09/2012 13:55:25
:)))) già immagino!!!! sono strafelice

Da: omologazione e approvazione D25/09/2012 14:00:07
X Arylex
certo che l'eccesso di potere è causa di annullamento!

cmq la causa rientra tra gli elementi essenziali ( vedi Sandulli)

Da: LuceSol@re 25/09/2012 14:00:27
:)))

Da: BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA25/09/2012 14:02:43
Questo è il forum per i funzionari!!!!

Da: Lord82 25/09/2012 14:12:36
Ormai,su questo forum,si fa solo consulenza...

Da: 25/09/2012 14:15:06
Ragazze non ci dobbiamo scusare, il confronto serve proprio per capire meglio il tenore delle domande e quindi a dare poi la risposta esatta.

@ Arylex

Per quanto riguarda la lettera b), è palese che se i destinatari non sono individuati a priori l'atto è nullo, quindi la risposta esatta non può essere questa. L'esempio da te riportato, cioè quello degli atti generali, ossia riferiti a un numero di soggetti individuabili in concreto solo successivamente, secondo me non comporta la nullità dell'atto, proprio perché in tale ipotesi non può parlarsi di mancanza a priori dei destinatari e, quindi non rientra nell'ipotesi contemplata da tale lettera. In più, tieni presente che quando gli atti sono generali non possono incidere sulle situazioni soggettive dei destinatari, dato che questi non sono ancora individuati. Gli atti generali non sono autonomamente impugnabili. Soltanto il successivo atto, col quale vengono individuati i destinatari e viene portato ad esecuzione l'atto generale, potrà eventualmente ledere le sfere giuridiche dei destinatari e, quindi, sarà questo secondo atto ad essere impugnato. Ma è evidente, che in questo caso, il motivo d'impugnazione sarà diverso dalla nullità per mancanza dei destinatari.
Per quanto riguarda gli atti adottati ioci o docendi causa, questi sono giuridicamente inesistenti, cioè il diritto non li prende proprio in considerazione perché è evidente che ci troviamo di fronte ad atti che non possono essere ricondotti in alcun modo ad una p.a., manca quindi l'elemento soggettivo. Tale mancanza, essendo macroscopica, rende l'atto non nullo ma addirittura inesistente.
Per quanto riguarda, infine, la causa, essa negli atti tipici non può mai essere illecita o impossibile, perché è determinata a priori dalla legge. Infine, volendo restare al significato puramente letterale della domanda, (cioè quando la mancanza di un elemento essenziale non comporta la nullità),  nel caso di specie si fa riferimento ad un elemento, la causa, che, sia che la vogliamo considerare elemento essenziale che non, comunque esiste ma è illecita o impossibile.
Per me, quindi, la risposta esatta è necessariamente la A.     
       

Da: "HELP2"25/09/2012 14:24:22
QUALCUNO PUò AIUTARMI?

Salve ragazzi, vi vorrei chiedere un aiuto di ordine tecnico: gli elementi costitutivi  ed elementi essenziali della Teoria negoziale sono la stessa cosa?? scusate l'ignoranza ma io con le materie giuridiche non ho molta affinità!!!
grazie

Da: Arylex25/09/2012 14:38:38
ORA HO CAPITOOO, voi leggete la domanda così: quale delle seguente ipotesi NON RIENTRA tra le ipotesi di nullità per mancanza degli elementi essenziali?
Io la leggo così: quando PUR in mancanza degli elementi essenziali non si ha nullità?
Se la si legge secondo la prima interpretazione è la A Perchè il provvedimento ioci causa è nullo - a vostro avviso  - e perchè la causa illecita significa che la causa c'è però essendo illecita il provvediemento è nullo lo stesso... Però non mi suona tanto il fatto del provvediemtno ioci causa che non è una ipotesi di nullità per la stragrande maggior parte della dottrina ma di inesistenza.

Se la si legge secondo la seconda interpretazione a mio avviso è la B (anche ritirando l'esempio degli atti generali), perchè io lo interpreto dal punto di vista formale "nel testo del provvediemnto" e non sostanziale, anche in base a qeullo che ho letto in varie argomentazioni dottrinali.. Tutto chiaro ora!!

Da: omologazione e approvazione D25/09/2012 14:57:37
X Help2

nn credo ci sia distinzione, ma puoi indicarmi la domanda così la leggo?

Da: luna5625/09/2012 15:07:37
Ciao a tutti! Da un pò seguo il forum, che reputo utilissimo per potersi confrontare e preparare il concorso.. Solo un'osservazione: i quiz a risposta commentata per FA non vertono su diritto amministrativo. Nel forum ci si confronta per lo più su domande relative a questa materia, sicuramente è bene sapere tutto ma non sarebbe il caso di approfondire e discutere anche su qualche domanda sul pubblico impiego e statuti e regolamenti del comune di Roma? Inoltre, che voi sappiate, per qualche altro concorso è previsto costituzionale per la prima prova? Tanto per prepararci anche sulle NOSTRE materie...
Un saluto e in bocca al lupo a tutti.

Da: "HELP2"25/09/2012 15:18:15
GRAZIE omologazione e approvazione D

si tratta del commento alla domanda 11 dei quiz da storico dell'arte

011. Secondo la teoria negoziale quali sono gli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo?
A) Agente, destinatario, volontà, oggetto e forma.
B) Agente, destinatario, termine, oggetto e forma.
C) Soggetto, oggetto, termine, finalità e forma.
D) Soggetto, oggetto, contenuto, finalità e forma.
Il candidato si soffermi sinteticamente sulla questione degli elementi costitutivi alla luce della l. 241/1990

vorrei citare il 21 septies.

Da: yes25/09/2012 15:19:30
Ragazzi, per chi sta studiando o ha già studiato statuto e regolamenti, avete studiato anche il regolamento di contabilità?

Da: stanca morta25/09/2012 16:27:42
salve ragazzi...spero possiate aiutarmi al volo. Mi chiedono di soffermarmi sulla differente manifestazione degli atti di autotutela con esito conservativo...e non saprei cosa dire.
Un grazie a chi vorrà aiutarmi

Da: 25/09/2012 16:46:52
@ Arylex

Non ci provare a fare la sofista con me perché caschi male! :-)
Comunque è utile "pungolarsi a vicenda", nel senso ovviamente di aprire un confronto/contraddittorio, in modo tale da affinare i nostri ragionamenti e le nostre argomentazioni.

@ "HELP2"

Si, per elementi essenziali ed elementi costitutivi s'intende la stessa cosa.
Per quanto riguarda la domanda n.11 da te postata, la risposta esatta è la A.
Se vuoi la cd. prova del nove, ebbene le lettere B) e C) non possono essere, perché il termine non un elemento essenziale ma accidentale dell'atto; non può essere nemmeno la lettera C) perché riporta gli elementi considerati essenziali dalla cd. teoria funzionale.
Nel commento fai bene a citare l'art. 21 septies della L. n.241/'90.

@ yes
Il regolamento di contabilità non è indicato tra quelli oggetti di prova scritta. Perché ti sei posto il problema? 

Da: omologazione e approvazione D25/09/2012 16:51:28
x help 2

certo che devi citare l'art 21 septies, è l'art di riferimento
riporta pure che nn esiste in dir amm una norma alla stregua dell'art 1325 c.c. che indichi gli elementi essenziali, pertanto sono state elaborate la teoria negoziale che si rifà all'art. da ultimo citato e quella amministrativista che nn lo ritiene applicabile, vista l'autonomia del dir amm. ecc ecc ecc 

in verità un commento sintetico al riguardo nn saprei farlo, per altre domande, invece, nn riuscire a scrivere neppure mezza riga.

Da: stanca morta25/09/2012 17:27:25
qualcuno potrebbe indirizzarmi sulla differente manifestazione degli atti di autotutela con esito conservativo?

aiutatemi grazie

Da: Arylex25/09/2012 17:49:19
x da"   ", l'ho capito  che hai un bel caratterino ed è per questo che sono stimolata ad insistere su quello che penso quando mi scontro con persone come voi ;) altrimenti che senso avrebbe???

Da: "HELP2"25/09/2012 17:51:26
GRAZIE  A TUTTI VOI CHE MI DATE RETTA!!!!
se posso approfittare ancora

046. La convalida del provvedimento amministrativo:

B) È un processo interpretativo che sana l'originario provvedimento invalido, trasformandolo in un atto diverso.
C) Consente la rimozione di vizi di illegittimità, come difetto di forma, di procedura, nonché i vizi di incompetenza relativa.
D) Consente la rimozione di vizi di merito.
Il candidato si soffermi sinteticamente sui c.d. atti di convalescenza

grazie

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