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Curatore Archeologo - 14 posti
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Da: be optimist 17/06/2013 21:55:05
@hugo cabret
forse sono una coperta di linus i d.p.r. per lui :)
@nuovalba et alii, smetto anch'io, forza sotto con l'11 e buona fortuna, spero di leggervi sui giornali e altri media :-)

Da: syvota99 17/06/2013 22:37:14
@comunicatrice: capisco la tua preoccupazione, ma pensa che non tutte le commissioni sono uguali: ci sono certamente commissioni oneste o che, quantomeno, non perdono di vista la decenza. Noi abbiamo avuto purtroppo la doppia sfortuna di capitare con la commissione sbagliata e perdipiù anche nel giorno sbagliato...
Cerca di stare tranquilla, studiando quel che puoi, che è l'unica cosa che hai il potere di controllare. Sulla commissione non hai potere, ma qualsiasi cosa succederà, saprai di aver fatto il possibile (questo pensiero è quello che un pò mi consola, adesso: io ho fatto il mio dovere, la nostra commissione certamente no!)
E poi non può dire sfiga a tutti, quindi in bocca al lupo!

Da: libellula786 17/06/2013 22:51:41
scusami violetta e' favorito chi ha figli a parità di punteggio o indipendentemente cioè gli danno dei punti extra in graduatoria e quindi risalgono la graduatoria avendo figli??

Da: libellula786 17/06/2013 22:52:48
scusatemi mi risp perfavore chi ha figli è fsavorito a parità di punteggio o indipendentemente cioè gli danno dei punti extra in graduatoria e quindi risalgono la graduatoria avendo figli??

Da: syvota99 17/06/2013 23:10:40
@libellula: solo a parità di punteggio...e i figli si dovevano già avere al momento del bando, quelli nati dopo non valgono.

Da: be optimist 17/06/2013 23:36:58
poi dicono che i figli son tutti uguali... :-)

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Da: annone 18/06/2013 10:08:27
Ciao Francesca,
d'accordo su tutto, ti ho scritto una breve mail.
A presto Simone

Da: con le mie forze 2 19/06/2013 08:09:47
le iniziative proseguono...ci vediamo venerdì. L'incontro è aperto. Grazie a tutti.

Da: tempi biblici 21/06/2013 18:46:50
Parisi Presicce SOVRINTENDENTE AD INTERIM

Da: Bellosguardo 26/06/2013 17:14:00
Coao a tutti. Ho scoperto solo oggi tutta questa discussione sugli orali dell'11, che non conosco nel merito avendo sostenuto la prova in altra data.
Intanto premetto che probabilmente non sarei mai stato in gara dato che, pur avendo fatto bene gli scritti, avendo bandito il concorso 3 anni fa (quando avevo solo la triennale) non ho nessun punteggio (nonostante in questi anni tra laurea specialistica e pubblicazioni e Scuola abbia fatto molte cose di cui la Sovrintendenza non si cura minimamente... E poi parlano di promozione del lavoro giovanile... Ma questo qui non c'entra niente).
Volevo solo far notare che, cosa secondo me abbastanza grave, dal sito non è mai stato possibile visionare la seconda prova scritta (il tema): qualcuno mi sa spiegare perché non dovrei sapere cosa ho sbagliato?

Da: nuovalba 26/06/2013 19:00:22
Per visionare il tema devi andare su 22concorsi, esito prove, procedura di accesso agli atti on line, registrarti o inserire codice e password che ti sono stati inviati via mail se hai già visionato la prima prova.

Da: Scintillino 01/07/2013 12:14:06
Buongiorno archeologi,
desidero farvi sapere che abbiamo costituito il comitato dei vincitori e degli idonei del concorso di curatori storici dell'arte. Il cui scopo  principale è quello di puntare allo scorrimento delle graduatorie e al rinnovo delle stesse.
Chi fosse interessato  ad avere informazioni in merito può scrivere a concorsostorici.arte@gmail.com
Saremo ben lieti di incontrarvi e scambiare le nostre opinioni.
Sarebbe importante per il fine comune, che immagino sia, nonostante i comprensibili malumori, quello di essere assunti tutti, unire le forze. Agli interessati ad aderire al nostro comitato inoltreremo lo statuto.
saluti

Da: scandaloso 01/07/2013 17:26:10
E' uscita la sentenza del TAR Roma n. 6488 del 1 luglio 2013, scaricabile da questo linl
http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.asp

In soldoni il TAR ha fissato il principio che nel concorso del comune di Roma, anche se la pronuncia si riferisce al profilo di esperto in normativa di lavori pubblici, la graduatoria deve essere formula sommando la media delle 2 prove scritte più i titoli più orale

Da: scandaloso 01/07/2013 17:28:45
Al netto dei titoli di preferenza la graduatoria dovrebbe essere la seguente

1. DELLA GIOVAMPAOLA    7+5,5=         12,5+8,8= 21,3
2. MERCURI            9,95+2,8        11,75+9,5=21,2
3. DODERO            7,9+2,9        10,8+9,6=20,4
4. DECAPRIIS            7,8+3            10,8+9,6= 20,4
5. FRANCO            8,45+2,8        11,2+9,1= 20,3
6. PETACCO            7,8+3           10,8+9,4=20,2
7. GOBBI            8,8+1,8        10,6 +9=  19,6
8 MAFFIOLI            8,9+1            9,9+9,5= 19,4
9. COPAT            7+4,20=         11,2+8,1= 19,3
10. SPAGNUOLO LUCIA    7.9+2            9,9+9,4= 19,3
11. PAPI            7,1+5=        12,1+7= 19,1
12. TOMEI            7,3+3,9=        11,2+7,8=19
13. ZAGARI            7+4,3    =        11,3+7,7=19
14 CECAMORE        7,15+3,5        10,4+8,6= 19
15. CIANCIULLI        7,45+4,4        11,8+7= 18,8
16 CARBONI            7,5+4            11,4+7,4= 18,8
17. BOLDRIGHINI        7,5+4            11,5+7,2= 18,7
18 GUGLIELMI        7,1+3            10,1+8,3= 18,4
19 VANNATA            8,05+1        9.05+9,3=18,35
20. CARACCIOLO        8,6+2,6        11,2+7= 18,2
21 D'AMBROSIO        7,9+0,6        8,5+9,6= 18,1
22. AMORETTI         7,1 + 4=        11,1+7= 18,1
23 TEDESCHI            7,1+3,4        10,5+7,50= 18
24 DEL BUONO        7,1+9,9        8,5+9,4= 17,9
25 BIGI            7+1,4            8,4+9,4= 17,8
26 CAPPA            7,55+3        10,5+7= 17,5
27 FALCONE            8,45+0,3        8,75+7,9= 16,65

Da: scandaloso 01/07/2013 18:04:53
Se non si scarica andate su.
www.giustizia-ammininistrativa.it
selezionate TAR Lazio
poi sentenze ed inserita n. 6488 anno 2013 e tipo sentenza

Da: Ranna 02/07/2013 10:29:17
@scandaloso: ma questa somma delle medie verrà applicata anche alle altre procedure? Anche a quelle per le quali è stata già approvata la graduatoria finale? Grazie

Da: ...trepuntini 02/07/2013 20:10:20
X NUOVALBA ti ricordi quando mi avevi fatto quella tua prima domanda sull'art 89 del tuel ecc ecc ecc??? Ecco la risposta del Tar lazio sulla prima sconfitta del comune di roma a questi concorsi...

«Per ciò che attiene alla definizione delle procedure per le assunzioni e per il reclutamento prevista nei commi terzo e quarto dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, il coordinamento fra la normativa statale e la potestà regolamentare degli Enti locali non appare insensibile alla modifica dell'ordinamento del pubblico impiego introdotto con il testo unico di cui al D.Lgs. n. 165/2001.

Secondo le disposizioni dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti, nell'esercizio della potestà regolamentare, a definire le procedure per le assunzioni con riferimento ai principi della legge statale - rectius all'art. 36 del D.Lgs. n. 29/1993 - e ad applicare il D.P.R. n. 487/1994 in via sussidiaria alle procedure di reclutamento, in mancanza, cioè di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa.

La disposizione aveva una sua coerenza logica sotto il vigore del D.Lgs. n. 29/1993, il cui art. 36 regolava il solo reclutamento (assunzioni agli impieghi) del personale nelle amministrazioni pubbliche: con il regolamento, gli enti locali potevano adattare alle proprie esigenze organizzative le modalità di accesso all'impiego nell'ambito delle tipologie previste dall'art. 36 per l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni (concorso pubblico, selezione, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, chiamata numerica degli iscritti), ferma restando la loro piena potestà regolamentare nelle materie non disciplinate dalla legge statale, fra cui la procedura di reclutamento, applicabile perciò in via sussidiaria, in mancanza di esercizio della potestà regolamentare.

Con l'abrogazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 29/1993 seguita al testo unico sul pubblico impiego del D.Lgs. n. 165/2001, l'art. 35 ha stabilito sia i principi propri dell'accesso all'impiego secondo le tipologie previste nel precedente art. 36 D.Lgs. n. 29/1993, sia quelli applicabili alle procedure proprie del reclutamento.

Nel nuovo testo dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, anche siffatti procedimenti sono stati riservati al regolamento degli Enti locali, unitamente alle dotazioni organiche, alle modalità di assunzione agli impieghi ed ai requisiti di accesso, stante l'univocità dell'inciso relativo alle "procedure concorsuali". Nella nuova norma non è più ripetuta però la riserva esclusiva al regolamento degli Enti delle procedure concorsuali con applicazione in via sussidiaria del D.P.R. n. 487/1994. Compare invece, all'ultimo comma dell'art. 35, la clausola generale del "rispetto dei principi fissati dai commi precedenti".

Fra i principi stabiliti dal terzo comma della disposizione in esame, che ricalcano quelli previsti dall'art. 1, comma secondo del D.P.R. n. 487/1994, figura anche quello relativo all'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.

La disposizione dell'art. 35, che prevale senz'altro su quella dell'art. 89, del D.Lgs. n. 267/2000, sia con riferimento al criterio strettamente temporale che con riguardo al criterio logico-sistematico, data la valenza del D.Lgs. n. 165/2001 all'intero pubblico impiego, supera perciò - chiaramente ancorché implicitamente - la riserva di regolamento contenuta nell'art. 89, comma quarto del D.Lgs. n. 267/2000, sulla disciplina dei procedimenti concorsuali per ricondurla ai principi di oggettività e trasparenza propri del D.P.R. n. 487/1994.

Diversa conclusione non è possibile trarre dalla salvezza nell'art. 70, u.c. del D.Lgs. n. 165/2001, di quanto previsto nei rispettivi ordinamenti della disciplina applicabile al reclutamento: in disparte la difficoltà di riferire espressamente la norma anche agli ordinamenti locali, anche nell'art. 70 il potere di regolare autonomamente la materia è comunque assoggettato alla coerenza con i principi previsti dal D.P.R. n. 487/1994.


Perciò ( e dico io) il comune di roma quando ha bandito questi concorsi per titoli ed esami doveva applicare insieme i due art 7 e 8 del dpr 487/94 in quanto legificato, e in quanto è l'unica fonte superiore ai regolamenti comunali che dica come si devono svolgere i concorsi.

Da: caspur 02/07/2013 20:38:11
@ trepuntini

Ti riposto il messaggio qui dal forum x 20 curatori
Il tempo è stato galantuomo: le tue posizioni erano giuste. Volevo chiederti, visto che dai tuoi interventi sembri parecchio addentrato/a nella materia, se in base alla sentenza del Tar il Comune di Roma ha l'obbligo di trasformare il punteggio in trentesimi, lasciando i titoli in decimi, oltre a fare la media delle 2 prove. Perché con la media viene attribuito ancora di più peso ai titoli se il punteggio permane in decimi. Se così fosse ci sarebbero i presupposti per un ulteriore ricorso?

Da: ...trepuntini 02/07/2013 21:30:49
x caspur...allora facciamo una prima chiarezza. Il tar ha dato per ora torto al comune di roma, perchè invece di fare la media degli scritti ha fatto solo la somma e questa cosa l'avevo sottolineata prima, ad ottobre 2012, quando avevo aperto un apposito topic. Ora il comune di roma a meno che non voglia fare appello al consiglio di stato insieme ai controinteressati (ma perderà lo stesso) è obbligato a fare la media degli scritti di tutti i concorsi di cat D. Se non vorrà farlo in autotutela potete mandare al direttore del personale una prima lettera di diffida dicendo di applicare tale sentenza a tutti i concorsi di cat D perchè viceversa non si farebbe altro che esporre il comune ha una serie di ricorsi infiniti per ogni singola procedura di cat D vecchia e futura, provocando non solo altre sconfitte ma anche un danno erariale. Se il comune si rifiuta ( ma penso che non lo farà, ma mai dire mai), invece di fare un altro ricorso al tar per la media ( e spendere quindi altri soldi inutili) potete andare direttamente alla procura della repubblica perchè in questo caso si evince sia un danno erariale sia un abuso di ufficio in quanto il comune continua a provocare danni a voi candidati non rispettando la legge e favorendo gli altri che non sono i veri vincitori con quelle medie mancate. Tutto questo lo potete scrivere in una lettera di diffida al comune di roma affinchè applichi tale sentenza a tutti i concorsi di cat D. Esiste il buon andamento come dice la costituzione? che venga ora applicato dal comune senza tanti giri di parole.

Per quanto riguarda l'altro problema dei titoli in trentesimi e delle prove di esame in decimi, questa sentenza non tratta nulla, appunto perchè il ricorrente ha fatto solo ricorso per la mancanta media. Perciò in questo caso dovrete fare un'altro ricorso (se il comune farà la correzione solo delle medie) per il problema dei 10/30 e 21/30 in quanto come avete cmq letto, il tar lazio dice due cose importanti, e cioè la prima che il comune di roma è obbligato ad applicare il dpr 487/94 e la seconda che i due art 7 e 8 vanno applicati insieme. Ora è ovvio che facendo la media degli scritti si ha un solo ed unico voto e in questo caso come hai detto giustamente tu, i titoli espressi in quel modo hanno troppo peso. Per aiutarvi vi potrò postare una sentenza del Tar lazio del 2010 che stabilisce che la giurisprudenza per spiegare i punti oscuri (che poi oscuri non sono) del dpr 487/94 fa riferimento al dpr 686/57 (che era il dpr da cui è nato il 487/94) e dove le prove di esame e i titoli erano valutati in decimi, e mentre agli esami dava 7/10 come in questi concorsi ai titoli dava 5/10, e cmq mai 10/10 come ha fatto il comune di roma. Inoltre il peso maggiore dei titoli di 10 punti si evidenzia perchè alle due prove di esame non avete 10 punti e 10 punti ma avete 6 punti e cioè 3 punti allo scritto e 3 punti all'orale in una votazione di 7/10. Cioè da 7 a 10 ci sono solo 3 punti per ogni prova per un totale di 6 punti mentre ai titoli 10 punti. Ovvio che se uno prende 6,99/10 alle prove di esame è eliminato.

Da: nuovalba 02/07/2013 23:25:51
Ho letto la sentenza. Su tutto quanto detto prevale l'art. 35 della 165/2001 perché successiva al Tuel e perché la 29/1993 è stata abrogata (dovrebbero in questo caso novellare il TUEL...). Insomma il SALVO CHE dell'art. 70 della 165 è una specifica totalmente inutile che il legislatore, a detta di chi ha emesso la sentenza, si poteva risparmiare...

Mi sembra comunque che in un punto la sentenza sottolinei anche che nella parte relativa alla media delle prove scritte, le disposizioni del DPR non sono incompatibili con il regolamento comunale in materia (infatti il regolamento non si esprime su come stilare la graduatoria).

Da: scandaloso 03/07/2013 10:46:59
@ranna

Per le graduatoria già pubblicate, di altri profili per titoli ed esami, il Comune ha due possibilità:
a) in autotutela annulla la gradutaoria e riformula la stessa in ragione della media delle 2 prove scritte;
b) oppure decide di confermarle soprattutto se sono scaduti i termini di 60 gg per proporre ricorso.
Tuttavia, sarebbe opportuno proporre una istanza e chiedere al Dipartimento delle risorse umane di capire come intende procedere per le procedure già concluse od invia di conclusione.
In ogni caso, fermo restando che c'è un altro grado di giudizio in Consiglio di Stato (che secondo me è probabile che confermi la sentenza del TAR), è rischiosa per Roma Capitale incaponirsi rispetto alle regole del bando

Da: Vale2210 03/07/2013 15:37:54
Ciao, per curiosità con tutti questi conti io dove sarei collocata in graduatoria?

Valeria Corazza 7-7 scritti, titoli 2,70 orale 7,70

Con la semplice somma è facile... Ma con la media?

Grazie

Vale

Da: ..2punti 05/07/2013 14:58:25
secondo me ci sono gli estremi di un controricorso
se si deve applicare il DPR lo si deve applicare in toto e non solo parzialmente quindi i voti degli scritti e dell'orale vanno tradotti in trentesimi così riacquisterebbero peso rispetto ai titoli anche facendo la media
se il comune ha deciso di dare i voti in decimi è perchè sapeva di voler fare la somma, se si cambia il sistema di conteggio e si fa la media va cambiato anche il voto in trentesimi 

Da: Stocco 05/07/2013 15:20:29
sono d'accordo...se passa la sentenza del TAR e tutto il resto rimane invariato, diventa per buona percentuale un concorso per soli interni.

Da: ...trepuntini 05/07/2013 16:20:45
X vale2210, devi fare la media dei 2 voti che hai preso agli scritti e cioè visto che hai preso due 7 la media rimane sempre 7 e cioè 7+7 che fa 14 diviso 2 che fa 7.

X 2punti, ma certo...Il tar lazio in questo caso ha solo messo gli occhi su questa cosa della media, perchè l'oggetto del ricorso del ricorrente riguardava la media mancata dove lui saliva di posizione, e il punteggio dei titoli, cioè il voto che la commissione gli ha dato ai titoli perchè lui diceva che non gli ha calcolato un titolo di studio o una cosa del genere. Fare ricorsi contro i voti dei titoli e delle prove di esame non porta a nulla perchè un giudice non si mette a sindacare i voti che da la commissione, a meno che non esce fuori qualcosa di palese.
Da questa sentenza del tar lazio si capisce una cosa, e cioè che il DPR 487/94 deve essere obbligatoriamente applicato e i due art 7 e 8 del dpr suddetto vanno letti insieme. Il problema però non è tanto quello di applicare o meno il dpr, quanto quello che il comune bene o male ha applicato il dpr fin dall'inizio, ma in modo errato. Il comune ha fatto questo ragionamento dicendo...io devo fare dei concorsi per titoli ed esami e ha guardato solo l'art 8 ignorando l'art 7. Dobbiamo però dire che un concorso per titoli ed esami e un concorso per esami sono la stessa identica cosa e non si possono trattare separatamente come due entità diverse, e perciò l'unica cosa in più è la presenza dei titoli che va sommata al voto complessivo delle prove di esame, che non è inteso come somma ma come media delle prove scritte + voto orale, e questo si evince appunto dall'art 7. Perciò il comune di roma applicando solo l'art.8 del dpr 487/94 ha prodotto sia il problema della mancata media degli scritti che dei voti valutati in 10/30 e 7/10. Per capire come i titoli pesano troppo sulle prove di esame basta vedere che mentre ai titoli si da un voto di 10 punti, alle prove di esame si ha a disposizione un voto di 3 punti a prova, cioè da 7 a 10 ci sono 3 punti. Ovvio che chi prende meno di 7 punti non va calcolato perchè eliminato. Quindi mentre ai titoli ci sono a disposizione ben 10 punti da 0 a 10, alle due prove di esame ci sono a disposizione solo 3 punti da 7 a 10 per un totale delle due prove di esame di 6 punti. Insomma 10 punti ai titoli e 6 punti per le prove di esame. Questo fa si che questi concorsi non sono per titoli ed esami ma solo per titoli perchè i titoli hanno maggiore peso e poi basta vedere le graduatorie facendo già la somma dei titoli e dello scritto per vedere come lo scritto conta poco o nulla. Se invece il comune di roma adottava il criterio di dare 10/30 ai titoli e 21/30 a ciascuna prova di esame, mentre ai titoli si davano sempre 10 punti, perchè in una scala da 0 a 30 ai titoli si danno max 10 punti, a ciscuna prova di esame si avevano a disposizione 9 punti cioè da 21 a 30, e quindi 9 punti per lo scritto e 9 punti per l'orale per un totale di 18 punti a disposizione per le prove di esame e 10 punti per i titoli.
L'errore poi sta nel non aver applicato bene il comma 2 e 3 dell'art 8 che dicono che...
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente;.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Tradotto vuol dire che in un concorso per titoli ed esami ai titoli non si può dare un voto complessivo superiore a 10/30 quindi ai titoli si possono dare max 10 punti. Ma quanto dare alle prove di esame ce lo dice il comma 3 che tradotto vuol dire che " le prove di esame di un concorso per titoli ed esami si svolgono con le stesse modalità delle prove di esame di un concorso per esami. Leggo l'art 7 che parla del concorso per esami e dice che a queste viene dato un voto di 21/30 perchè i voti sono espressi in 30esimi. Perciò io capisco che i 10/30 sono legati ai 21/30.
Quando il legislatore del dpr 487/94 parla prima del concorso per esami mettendolo all'art 7 lo fa con un preciso intento perchè prima dice che i voti sono di norma espressi in trentesimi e gli da 21/30 e secondo perchè per lui un concorso per esami è uguale a un concorso per titoli e esami dove l'unica cosa sono i titoli che vengono sommati. Infatti la media delle prove scritte viene fatta sia al concorso per esami che al concorso per titoli ed esami. Quindi se i due concorsi sono uguali che senso ha dare alle prove di esame a uno 21/30 e all'altro 7/10?? nessuno.

Se proprio proprio non vogliamo capire che dare 10/10 ai titoli come ha fatto il comune di roma è troppo, basta leggere il dpr 686/57 che la giurisprudenza nel tempo ha sempre tenuto conto per spiegare il dpr 487/94, anche perchè il dpr 487/94 deriva dal dpr 686/57 e questo dpr esprimeva i voti dei titoli e delle prove di esame in decimi, e mentre allo scritto mediato dava 7/10 e all'orale 6/10 ai titoli dava 5/10, e cmq mai 10/10 come ha fatto il comune di roma. Il Dpr sanitario 483/97 quando parla che ai titoli si può dare un voto fino a 1/3 di quello complessivo dice fino, ma non per forza pari a 1/3 preciso. Il voto complessivo che da quel dpr è di 100 punti e se per qualcuno quel fino deve essere per forza 1/3 preciso di 100 allora quel dpr avrebbe dovuto dare circa 33 punti ma non lo fa, perchè da 20 punti ai titoli e 80 punti alle prove di esame. Se dava 33 punti su 100 avrebbe fatto la stessa cosa del comune di roma dove i titoli avrebbero pesato troppo trasformando un concorso per titoli ed esami in un concorso per titoli. Viceversa se dava pochi punti ai titoli sbagliava perchè avrebbe dato troppo peso alle prove di esame trasformando il concorso per titoli ed esami in un concorso per esami. E quindi giustamente ha deciso di dare un voto fino a 1/3 e cioè da 0 a 33 punti pari a 20 punti scegliendo una via di mezzo. I DPR esistono perchè un motivo c'è, e non perchè il legislatore non aveva nulla da fare, e se danno quei punteggi un motivo ci sarà non che per qualcuno il regolamento del comune di roma fa bene a forzare.

Da: luce3 06/07/2013 08:59:37
finalmente dalla conversazione emerge il nodo centrale della questione: i titoli vanno ricalcolati, così come i punteggi delle prove scritte e orali alla luce dei criteri scaturenti dal DPR del '94 (max 10/30 per i titoli; 30/30 max per gli scritti tra i quali va operata la media; e max 30/30 per gli orali). Ove si intenda conservare un divisore alternativo a 30, cioè 10, vanno ricalcolati tutti i punteggi attribuiti, in particolare il punteggio dei titoli va ridotto in modo da rispettare il quoziente 10/30. Il punto non è emerso dinanzi al TAR Lazio solo perchè l'avv. del ricorrente ha sollevato solo e soltanto, come è giusto che sia, le censure che allo stesso ricorrente erano utili (probabilmente con i criteri integrali del DPR, la posizione dello stesso sarebbe peggiorata ulteriormente). In sede di appello al CDS il Comune, e i controinteressati se colgono il punto, azionando questo profilo di illegittimità riuscirà a ribaltare la pronuncia del TAR. Applicando in toto i criteri emergenti dal DPR del '94 le posizioni della graduatoria non si sposterebbero granchè da quelle ottenute con il computo operato sulla scorta del bando...Il mio consiglio è infatti non impugnare le future graduatorie, posto che per i concorrenti idonei subito sotto la soglia dei vincitori è molto più utile aspettare il probabile scorrimento che rischiare di bloccare tutto per un tempo incalcolabile con risultati pressocchè analoghi, se non deteriori.

Da: ...trepuntini 06/07/2013 11:55:11
Scusa luce3 ma non ho capito tanto bene una parte di quello che hai scritto. Se prendiamo la gradatoria dei 7 posti, quel ricorrente con il calcolo del comune di roma senza media e con le prove di esame calcolate in 7/10 e titoli 10/30, si trovava all'11° posto, e quindi fuori dalla rosa dei primi 7. Se si faceva solo la media degli scritti lui andava dall'11° posto all'8° posto, e quindi migliorava ma sempre fuori dalla rosa dei primi 7. Se invece oltre alla media, moltiplicava le prove di esame per 3 cosi da rapportare tutto in trentesimi o divideva i titoli per 3 cosi da ropportare tutto in decimi, lui dall'8° posto passava al 6-7° posto a parità di punteggio con un'altro e quindi rientrava nella rosa dei primi 7 vincitori. Ora l'oggetto del suo ricorso è stata solo quello della media mancata e quello che secondo lui la commissione non gli ha valutato un titolo di studio o una cosa del genere che adesso non ricordo.
Adesso tu dici che...In sede di appello al CDS il Comune, e i controinteressati se colgono il punto, azionando questo profilo di illegittimità riuscirà a ribaltare la pronuncia del TAR...ma io ti dico che il CdS non ribalterà la pronuncia del Tar dal momento che è lo stesso CdS che ha detto che nei concorsi pubblici per titoli ed esami non si applica solo l'art 8 del dpr 487/94 come ha fatto il comune di roma da cui poi è scaturito il problema della media mancata e delle prove di esame valutate in quel modo, ma si applica anche l'art 7 riferito ai concorso per esami. Quindi visto che l'oggetto del suo ricorso alla fine era quello del media, se il comune di roma farà appello con i controinteressati al CdS lo stesso non farà altro che ridire le solite cose dette dal Tar.
Non è che puoi dire che le posizioni non cambiano un granchè, perchè anche se uno migliora o peggiora di una posizione ti pare poco? Il non impugnare la graduatoria sperando in eventuali scorrimenti è sbagliato, primo perchè non è sicuro, secondo perchè è sempre meglio avere le giuste posizioni per eventuali scorrimenti, e terzo capita che chi è sotto l'ultimo vincitore ed è idoneo può darsi che sia lui il vero vincitore e non l'altro, poi se ci saranno scorrimenti tanto meglio, ma per sicurezza è sempre meglio avere l'esatta posizione in graduatoria. Infatti al concorso per i 7 posti c'è una ragazza che con il calcolo del comune di roma era fuori dai primi 7 posti e cioè al 9° posto mentre solo con la media passa al 6° posto e quindi è lei la vera vincitrice e se poi si ricalcolano le prove di esame con i titoli passa al 3° posto. Quindi come si può dire che chi è sotto la soglia dei vincitori deve aspettare quando il vero vincitore è lui. Ora qui per evitare altri ricorsi è necessario far applicare dal comune di roma la media per tutte le graduatorie uscite e che usciranno dei concorsi di cat D e far applicare per il criterio dei punteggi non solo l'art 8 del dpr 487/94 ma anche l'art 7, anche perchè il comma 3 dell'art 8 dice che...3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento

Da: ...trepuntini 06/07/2013 12:08:18
Xluce3 anzi, meglio che il comune di roma e i controinteressati non fanno appello al CdS per il problema dei criteri dei punteggi perchè altrimenti in quella graduatoria ci sarebbero ancora piu persone che non sono i veri vincitori. Il CdS visto che l'appello riguarderà sempre l'oggetto della media mancata non potrà fare altro che riconfermare la sentenza del Tar e cioè che si devono applicare insieme i due art 7 e 8 del dpr 487/94 a differenza del comune di roma che ha applicato solo l'art 8 e da cui sono nati tutti i problemi che sappiamo. E' stato il ricorrente che nel suo ricorso del 2012 ha messo solo la mancata media.

Da: nuovalba 06/07/2013 13:40:36
Segnalo gruppo facebook comitato idonei e vincitori concorso MIBAC. Dopo la graduatoria definitiva credo sia opportuno organizzarsi in questo senso: https://www.facebook.com/groups/181753675861/

Da: nuovalba 06/07/2013 13:40:36
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