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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: corale  01/05/2018 17:48:50
È la prima volta che partecipo al concorso Corte dei Conti qualcuno mi può consigliare un buon testo di Contabilità pubblica ? Ed un testo dove studiare il processo davanti alla Corte dei Conti ?
Grazie

Da: Volutamente 02/05/2018 12:47:48
Anche la prova in diritto tributario comporta approfondita conoscenza della materia e della giurisprudenza. Mi risulta che in passato è stata estratta anche traccia su aspetti fiscali di operazioni straordinarie. La Dea bendata aiuta gli audaci

Da: Nancy24 02/05/2018 12:49:36
Buongiorno, gradirei sapere se qualcuno di voi ha ricevuto, tempo fa, una richiesta di conferma di interesse alla propria istanza di accesso agli elaborati del Concorso Tar presentata nell'immediatezza dei risultati degli scritti. Se sì, qualcuno ha già ricevuto copia degli elaborati richiesti? Quanto tempo è passato tra l'invio della conferma del proprio interesse e la ricezione degli elaborati stessi? Grazie e buon lavoro!

Da: Vox7 02/05/2018 13:20:17
Gentili Colleghi, chiedo il vostro conforto: la riapertura dei termini per il concorso a referendario TAR riguarda la sola presentazione della domanda o anche il possesso dei requisiti richiesti? Dalla lettura del bando opterei per questa seconda soluzione.
Mi confermate che i requisiti devono essere posseduti al 5 giugno? Grazie mille.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
 1  - 02/05/2018 16:01:58
Caro Vox, anche se il nuovo bando è un po' involuto anche a me sembra che il termine per il possesso sia il 5 giugno...
Diversamente no avrebbe senso, no?

Cara Corale, questa non è la sede adatta, è il thread TAR. Magari se lo ripeti là hai più risposte.
Detto ciò io ho usato a trovato buoni l'Orefice, il F R A T I N I  e il Santoro, per la prova pratica il libro di Orefice ed uno della casa Nel Diritto:

"Magistrato referendario Corte dei conti - Manuale per la prova pratica del concorso
di Massimo Di Stefano - Giovanni Guida
Prezzo euro  35,00
Uscita: novembre 2017, pagine 288 , formato 17x24
ISBN: 978-88-3270-130-2 "

Per il processo codice commentato Maggioli ed editoriale scientifica

Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile
Sottotitolo Aggiornato al 1° febbraio 2018 Autori E.F. Schlitzer, C. Mirabelli (a cura di) ISBN 978-88-9391-244-0 N. Pagine XXII-1266 Anno Pubbl. 2018

Saluti passanti consigli sparsi si spera non troppo sbagliati danti

Da: corale  02/05/2018 18:02:55
Grazie
Passante

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Da: Vox7  02/05/2018 19:04:05
Grazie passante!

Da: quattrocodici  02/05/2018 19:30:01
Cari,
grazie per le dritte.
Per tributario, devo dire che mi conforta Un Passante. Volutamente ha citato un episodio, che dovrebbe essere isolato. E la ringrazio per questo. Credo, comunque, che la commissione, qualsiasi commissione non dovrebbe metterci nelle condizioni di gettare i dadi, ma di saggiare le nostre capacità di ragionamento. Inseguire l'ultima sentenza e gli argomenti criptici e di nicchia rischia forse di allontanarci dal buono e dall'utile.
Ma chi ne sa meno degli altri, come la sottoscritta, dovrebbe astenersi da simili valutazioni. La preparazione individuale è sempre un fatto molto soggettivo.

Da: Coscienza di Zeno 03/05/2018 09:30:39
@ Nancy24
Buongiorno. Io l'ho ricevuta e poi è passato un pò di tempo ma non ricordo quanto con precisione.
Inoltre non mi hanno mandato tutto in un unica tranche per cui mi hanno fatto fare una seconda conferma  di interesse alla parte rimanente che mi hanno mandato in tempi abbastanza rapidi.

Da: Nancy24 03/05/2018 10:23:02
Grazie Coscienza di Zeno! Io ho mandato la mia email di conferma quasi un mese fa, quindi spero di riuscire a ottenere quanto chiesto a breve! Buona giornata.

Da: gigettorossetto 04/05/2018 11:43:12
chi ha avuto la possibilità di dare un'occhiata al nuovo testo di Plaisant? in cosa differisce rispetto alla precedente edizione? non basta l'edizione del 2017?

Da: Fontedelpoggio  1  - 05/05/2018 09:40:30
Due collaboratori part-time non obbligano all'Irap
Il professionista non è obbligato a versare l'Irap se si avvale di due collaboratori esecutivi part-time. La Corte di cassazione ha così chiarito nelle sue ultime pronunce il principio affermato nella sentenza a Sezioni unite 9451/2016, in base al quale il requisito dell'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente (professionista, artista o imprenditore individuale) si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui «che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Tali mansioni non devono essere direttamente funzionali all'attività svolta dal contribuente: non deve, quindi, trattarsi di un collaboratore coinvolto nell'esecuzione delle specifiche prestazioni rese ai clienti (ad esempio, il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Le attività svolte devono essere, invece, "generiche" e non "professionali", quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali.
In presenza di due rapporti a tempo parziale di carattere esecutivo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli stessi sono da ritenersi equivalenti ad uno a tempo pieno e non comportano, quindi, l'automatico assoggettamento all'Irap del contribuente.
La Corte si era inizialmente espressa in senso contrario, affermando, nell'ordinanza 26293/2016, che la circostanza che il professionista si avvalesse dell'opera di due segretarie impiegate part-time «non è idonea ad escludere di per sé, sul mero dato numerico, il mancato superamento della soglia fissata dalle Sezioni Unite».
Le successive ordinanze 383/2017, 14353/2017 e 16595/2017 hanno, però, modificato tale orientamento, sempre con riferimento alle mansioni di carattere esecutivo, stabilendo che vanno accertate «le concrete modalità di impiego delle due segretarie part-time», perché l'attività di collaborazione delle stesse può considerarsi «equiparata alla consueta collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno» (ordinanza 16595/2017).
Da ultimo, nell'ordinanza 4851/2018 è stato ribadito che la circostanza che un medico di base convenzionato con il Ssn abbia utilizzato «due dipendenti part-time per mansioni di segreteria e pulizia» non comporta «in tesi generale» l'assoggettamento all'Irap, «attesa la necessità per il giudice di merito d'indagare sulle concrete modalità d'impiego delle due unità lavorative part-time, onde verificare se l'attività di collaborazione delle stesse possa essere equiparata alla collaborazione di un'unità lavorativa a tempo pieno».
Quest'ultimo orientamento giurisprudenziale è senz'altro condivisibile e appare destinato a consolidarsi.
In alcune occasioni la Suprema corte si è occupata di casi che non riguardavano soltanto rapporti part-time ma collaboratori che erano stati anche utilizzati "parzialmente" da più di un professionista.
Nell'ordinanza 16374/2017 è stato affermato che non rispetta «il parametro quantitativo indicato dalle Sezioni unite circa l'impiego di una sola unità lavorativa con mansioni esecutive» il medico che «si avvale di una segretaria e di un infermiere, sia pure unitamente ad altri medici».
La Corte è, invece, pervenuta ad una diversa conclusione nelle citate ordinanze 383/2017 e 16595/2017, nelle quali è stato sancito che il giudice di merito deve, tra l'altro, accertare la riferibilità dell'attività svolta dai collaboratori al servizio di medicina di gruppo, che implica la "condivisione" della stessa con gli altri medici. Si auspica che questo condivisibile orientamento prevalga su quello precedente.
©
Gianfranco Ferranti

Da: ITALO RENNA 05/05/2018 15:48:24
bene credo proprio che la domanda , salvo nuovi titoli, non vada ripresentata

Da: Fontedelpoggio  1  - 06/05/2018 09:52:13
La vecchia foto aiuta il recupero dei ruderi
Occorre il permesso di costruire per ristrutturare un rudere di incerta consistenza: lo sottolinea il Tar Bari nella sentenza 530 del 9 aprile 2018. Se invece rimangono elementi «identificativi», basta una Scia, trattandosi di risanamento conservativo pesante, che mantiene (con modifiche) lo stesso organismo edilizio. E che potrebbe accedere anche al sisma bonus (si veda il Sole 24 Ore del 28 aprile).
La norma urbanistica che consente il ripristino di edifici demoliti (articolo 3, comma 1, lettera d) Dpr 380/2001) e la prassi applicativa (tabella A, sez.II punto 5, allegata al Dlgs 222/2016) non pongono limiti di tempo, riguardando anche manufatti crollati da decenni. Solo se l'intervento è in zona vincolata sotto l'aspetto ambientale, va rispettata, nell'ambito dell'organismo edilizio variabile, la medesima sagoma dell'edificio preesistente (Cassazione penale, sezione III, 40342/2014).
Il problema affrontato dal Tar riguarda l'entità dei ruderi. La ricostruzione è «ristrutturazione edilizia», attuabile con Scia, solo se vi sono elementi sufficienti a testimoniare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare. In mancanza di elementi strutturali, non è infatti possibile valutare l'esistenza e la consistenza dell'edificio da consolidare, con la conseguenza che l'area dove ci sono ruderi va considerata una superficie non edificata (Consiglio di Stato, 1025/ 2016).
Questi principi coincidono anche con il concetto filologico di ricostruzione, perché il manufatto ormai andato tutto perduto non potrà essere sostituito, e quindi va considerato perso quale testimonianza della storia e della cultura del luogo.
Tutto ciò significa che si può ricostruire un manufatto solo se ne sia nota l'ubicazione planimetrica del sedime, insieme ad altezza, dimensioni e tipologia, al fine di consentire, con un sufficiente grado di certezza, che la riedificazione avvenga nel rispetto dei connotati originari (Trga Trento 167/2015). Così si possono recuperare baite per l'alpeggio, malghe (in legno e muratura), mulini, segherie, manufatti sparsi al di fuori dei centri abitati: basta trovarne tracce attraverso vecchie fotografie, spesso con prospettive di ritratti familiari (Trga Trento 167/2015), descrizioni in rogiti, pagamento di imposte (quali quelle di consumo, per materiali edili).
Importanti possono anche risultare i segni di precedenti solai nei muri perimetrali, mentre scarsa importanza ha il dato volumetrico delle macerie rimaste sul posto. Se quindi un'ampia serie di ricordi si cumula a ruderi di una certa consistenza, si può ristrutturare con Scia. Un ultimo ostacolo può venire dai vicini, che hanno diritto al rispetto delle distanze (in genere, dieci metri), se è decorso il ventennio da quando il manufatto non è più integro e ha perso la precedente leggibilità.
©
Guglielmo Saporito

Da: gigettorossetto 07/05/2018 11:18:35
chi ha avuto la possibilità di dare un'occhiata al nuovo testo di Plaisant? in cosa differisce rispetto alla precedente edizione? non basta l'edizione del 2017?

Da: panormita 07/05/2018 11:29:26

La domanda non va ripresentata. C'è apposito avviso sul sito del Governo

http://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/concorso_50posti/Avvisiintegrativii.pdf

Da: panormita  1  - 08/05/2018 17:50:33
Notai, l'Antitrust chiama la Consulta.
No a "zone franche" nelle professioni che possano ledere la libera concorrenza. Comprese le funzioni disciplinari che non possono essere al di fuori del perimetro dell'Antitrust, soprattutto se utilizzate strumentalmente con obiettivi anti-competitivi. Questo il principio alla base dell'inedita decisione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato di ricorrere "direttamente" alla Corte costituzionale - è la prima volta nella sua storia e lo è anche in assoluto per una Authority - sollevando una questione di legittimità costituzionale (come un «giudice in un giudizio») contro la norma dell'ultima legge di bilancio che di fatto vieta ai notai di ricorrere all'Antitrust per le controversie con il Consiglio del notariato (...)
Fonte Il Sole 24 Ore

Da: Fontedelpoggio 08/05/2018 19:07:06
Faccio un pronostico: la questione verrà respinta dalla Corte o dichiarata inammissibile.

Da: Bada Bing  08/05/2018 20:29:23
Ragazzi qualcuno conosce la traccia uscita oggi ad Avvocatura di Stato

Da: OrdoQuaestionum  09/05/2018 11:14:19
Avete letto la plenaria sulla responsabilità precontrattuale? Un trattato breve

Da: Conor 09/05/2018 12:08:02
questo 2018 è veramente pieno di belle plenarie...non serve acquistare manuali...

Da: OrdoQuaestionum  09/05/2018 13:16:42
Si, anche quella sull'impugnazione del bando è molto utile e assolutamente ben impostata, non c'è dubbio

Da: quattrocodici  09/05/2018 16:55:48
Ho telefonato al Dott. Piso, senza esito.
Ho inviato a lui personalmente una mail...Ma ho creduto opportuno contattarlo, per avere subito delle risposte...Niente.
Ho contattato gli uffici centrali.
Mi hanno detto che devo spedire una mail a serviziopersonalemagistratura@governo.it. L'ho fatto e mi è tornata indietro.
Come devo fare?
Qualcuno può spiegarmelo?

Da: quattrocodici 09/05/2018 22:29:03
Me lo spiego da sola.
Dovevo inviare a serviziopersonalemagistrature@governo.it.
Ho parlato con una persona molto disponibile, che mi ha indicato questo indirizzo.
Grazie a tutti, in ogni caso.
Comprendo che lo scontro Juve-Milan assorbe l'attenzione collettiva più delle mie domande...:)

Da: Fontedelpoggio  1  - 10/05/2018 09:24:41
Cassazione, un ruolo da recuperare
Alla base dei principi generali del nostro ordinamento giuridico processuale sta certamente la funzione "nomofilattica" assegnata alla Corte di cassazione: un termine che condensa la complessa funzione che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere, cioè garantire «l'osservanza della legge, la sua interpretazione uniforme e l'unità del diritto statale».
L'ordinamento assume come valore, dunque, l'interpretazione "uniforme" del diritto e, conseguentemente, come disvalore l'interpretazione "difforme", almeno da parte della Suprema Corte.
Sempre più e spesso si assiste però ad orientamenti oscillanti, anche su materie molto rilevanti. Una recente sentenza offre l'occasione per una riflessione in merito.
L'articolo 2495 del Codice civile dispone che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, per i debiti sociali rimasti insoddisfatti possono essere chiamati a rispondere anche i soci, ma solo nei limiti degli importi ad essi corrisposti con il bilancio finale di liquidazione.
Le successive novità di sistema introdotte con la riforma del diritto societario, in combinazione con quella organica del diritto fallimentare del 2006, fanno sì che oggi si determini una sorta di efficacia (impropriamente) "costitutiva" della cancellazione dal registro delle imprese, con la conseguenza che, dopo un anno dalla cancellazione, non è più possibile per i creditori insoddisfatti provocare la dichiarazione di fallimento della società cancellata.
Negli ultimi anni c'è stato un abuso di questa previsione, che ha spesso provocato l'estinzione di società cariche di debiti (soprattutto tributari) confidando poi nella lentezza della macchina burocratica di recupero dei crediti, con la conseguente impossibilità di soddisfacimento degli stessi: da un lato, perché la società non è più soggetta a dichiarazione di fallimento per il decorso dell'anno, dall'altro perché i soci - non avendo ricevuto nulla in sede di bilancio finale di liquidazione - non possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali.
Proprio per affrontare questo problema il legislatore ha avvertito l'esigenza di introdurre l'articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014, con cui si è previsto che, riguardo alla riscossione di tributi e contributi, l'estinzione della società ha effetto solo dopo cinque anni dalla cancellazione dal registro delle imprese.
In tale quadro, interviene appunto la Cassazione (sezione tributaria, 18 aprile 2018, n. 9672), la quale, con un'articolata argomentazione processuale fondata sulla differenza tra il concetto di legittimazione passiva e quello di interesse ad agire, afferma che, anche se i soci non hanno percepito alcunché in sede di bilancio finale di liquidazione, l'agenzia delle entrate può evocarli in giudizio per farne affermare la responsabilità "sussidiaria" rispetto alla società ormai estinta. Altro è, invece, l'eventuale difetto di interesse a conseguire una siffatta pronuncia, interesse che, investendo il momento "successivo" ed eventuale dell'accertamento dell'avvenuta percezione di somme in forza del bilancio finale di liquidazione, rappresenterebbe un fatto di rilevanza posteriore. Con la conseguenza che il giudice può comunque emettere la sentenza che afferma la responsabilità del socio, sentenza che poi potrebbe non trovare esecuzione laddove risultasse che effettivamente il socio non abbia percepito alcunché.
L'affermazione, pur costituendo una lieve forzatura del dato normativo, non è nuova e costituisce un principio seguito da diversi giudici di merito; esso peraltro è stato ritenuto condivisibile anche da autorevole dottrina, che lo considera un corretto contrappeso rispetto a condotte abusive in danno dei creditori che l'attuale normativa consentirebbe di attuare con una certa facilità.
Il principio è di grande rilevanza concreta e può provocare una qualche riflessione sulla funzione nomofilattica. Infatti la sentenza di cui si parla si mostra consapevole di un significativo contrasto all'interno della stessa Corte di cassazione sulla validità del principio affermato: ed infatti richiama, a supporto della propria decisone, la recente Cassazione a Sezioni unite, in data 12 marzo 2013, n. 6070, che per l'appunto aveva sottolineato la sopra accennata differenza tra legittimazione passiva ed interesse ad agire. Nel contempo, però, essa stessa è costretta a menzionare innumerevoli pronunce, molte anche successive all'intervento delle Sezioni unite, della medesima sezione tributaria, che, invece, andando in direzione perfettamente contrapposta, hanno affermato il principio che non tutti i soci siano legittimati sul piano passivo ad essere chiamati a rispondere dei debiti insoddisfatti, ma solo quelli che il creditori comprovi sin dall'origine che abbiano percepito alcunché in sede di liquidazione.
La Suprema corte, in sostanza, non si mostra d'accordo con se stessa con riguardo ad un tema di grande attualità concreta: il che comporta il proliferare del contenzioso poiché, non essendo prevedibile quale sarà la decisione finale, a tutti i contendenti conviene correre il rischio di portare avanti il processo. Un'altra conseguenza è poi il disorientamento degli interpreti e la sostanziale negazione della funzione nomofilattica.
Disorientamento che, non solo nell'operatore giuridico ma in fondo anche nel normale cittadino, diventa vero e proprio sconforto. Troppi problemi, infatti, discendono dall'assenza di regole certe e, soprattutto, dall'assenza di certezze sulla loro applicazione: situazione che disincentiva gli investitori "sani" dall'assunzione di iniziative in Italia. L'auspicio è dunque che la Suprema Corte riprenda e mantenga saldo il proprio ruolo di indirizzo e si renda protagonista nella affermazione della certezza del diritto.
©
Salvatore Sanzo
IL CASO La vicenda relativa alla responsabilità dei soci
sui debiti della società cancellata dal registro
delle imprese è rilevante

Da: ironmax  11/05/2018 16:50:34
Fatta avvocatura. Concorso molto ben organizzato. Mi è parso fattibile con studio di 6-7 mesi

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
 1  - 11/05/2018 17:04:47
Ciao Iron! C'eri anche tu? A saperlo ti avrei salutato con piacere ! Io sono uno di quelli che ha sorteggiato la prova pratica, se ci hai fatto caso!
Detto ciò, concordo con il tuo giudizio, anche se questo è  il giudizio che possiamo dare ex post e su questa commissione, non sappiamo né  prima né  dopo com'è.
Io al solito ho una preparazione di 5 o 6 minuti,  e non mesi, ma nonostante tutto ho scritto le.mie solite dozzinate di pagine in Amministrativo e Civile, per la prima volta ho usato i miei vaghi ricordi di Romano ed il testo di Gaio comprato nel 1992 per il mio primo tentativo ad Ordinaria (però forse mi serviva un testo piu5 aggiornato di Istituziones,   che ne dite?), ho inventato nuovi stili di redazione delle comparse di appello e zitto zitto muto muto anche in Penale ho scritto le.mie belle otto facciatelle,  e me ne torno a casa soddisfatto...
Mi chiedo ancora dove sia la trappola e come faranno la selezione con tracce che perfino uno come me si illude di essere riuscito a svolgere, ma vedremo, no  sono problemi miei!
Secondo me entro luglio avremo gli esisti e saprò così se avrò sfondato il record di 9/50 che ho raggiunto nella sentenza Tar...
Ma sinceramente ad occhio penso che tutto finirà con i miei soliti quattro 30/50 o giù di lì,  dignitosi ma di gran lunga insufficienti...
Va bene così,  è  stata davvero una bella esperienza, la Commissione ottima, ho fatto nuove amicizie e l'ultimo giorno ho pure stretto con piacere la mano di qualcuno che ho rivisto con piacere dopo tanti e tanti anni...
Saluti passanti i bei concorsi lodanti

Da: ironmax  11/05/2018 17:07:13
1 prova amministrativo tema teorico sul principio di massima partecipazione
2 tema civile sulla responsabilità dello stato per violazione dell'obb Di confirmarsi alla normativa sovranazionale
3 prova pratica atto di appello in materia di responsabilità medica
4 tema penale sulle cause di giustificazione in materia di reati contro l'amm Della giustizia applicabilità al congiunto avvertito. Onere della prova

Da: ironmax  11/05/2018 17:08:54
Passante ho riaperto forum dopo tanto, perché ho studiato poco e lavorato tanto

Da: ironmax  11/05/2018 17:09:34
Ci vediamo al Tar

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