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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: mario123 21/12/2017 11:59:45
Scusatemi, anche se non è piu rilevante ai fini del conseguimento dei 25 punti, essendo stato tolto il requisito di accesso.
Vorrei sapere se la prima valutazione( quella dove il massimo raggiungibile sono i 12 punti) e non quella della qualità delle funzioni( dove il massimo raggiungibile è 15 punti), dicevo nella prima categoria i 4 punti per anno( togliendo gli anni  per il requisito di accesso) sono da attribuirsi( secondo me) a tutti( elenco art 14 legge 6 dicembre 1971 n.1034)..non facendo la distinzione che invece è presente nella qualità delle funzioni, dico questo per confrontarmi con voi visto che vedo invece posizioni diverse....graziee

Da: mario123 21/12/2017 12:14:33
...tanto più che l'allegato C specifica che l'interpretazione dei punti diversi a secondo delle categorie fa riferimento alla qualità del servizio...

Da: Fontedelpoggio 21/12/2017 13:09:27
Per chi si oppone alle donazioni.
Sempre trascrivibile l'opposizione a donazioni simulate
La trascrizione dell'opposizione alla donazione simulata va sempre concessa quando richiesta. Lo ha disposto la Corte d'appello di Roma (decreto 13 giugno 2017) che rovescia la precedente decisione del Tribunale capitolino.
I legittimari lesi da una donazione immobiliare, trascorsi 20 anni dalla trascrizione, non possono esercitare l'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario salvo che trascrivano un atto stragiudiziale di opposizione, così sospendendo il decorso del termine. La regola, scolpita dall'articolo 563 del Codice civile, è stata introdotta nel 2005 al fine di agevolare la circolazione degli immobili.
Dopo anni il tema si dell'opposizione alla donazione simulata si affaccia nella giurisprudenza.
Un figlio propone domanda di accertamento della simulazione di una divisione, che, a suo dire, dissimulava una donazione. Notifica l'opposizione e ne chiede la trascrizione presentando l'atto introduttivo del giudizio. L'opposizione è trascritta con riserva. Il Tribunale di Roma conferma l'intrascrivibilità dell'opposizione (decreto 18 gennaio 2017). Richiama il principio di certezza dei rapporti giuridici e si rifà a un passaggio della Cassazione: «Per poter proporre l'opposizione, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l'azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effettivamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l'atto di opposizione» (sentenza 11012/2013).
La Corte d'appello di Roma rovescia la decisione. Afferma che impedire la trascrizione dell'opposizione avverso un atto che solo nominalmente non è una donazione sacrifica ingiustamente le aspettative dei prossimi congiunti del donante, di fatto privati del beneficio della sospensione del termine. Se dovessero attendere la definizione del giudizio di simulazione potrebbero decadere dal diritto di opposizione per causa loro non imputabile: i tempi del giudizio non sono prevedibili. L'opposizione è dunque trascrivibile a seguito della trascrizione della domanda di simulazione.
La tematica delle donazioni simulate è spinosa . La regola applicata (ma non sviluppata) dai giudici è che il decorso di 20 anni dalla trascrizione è tombale pure per le donazioni relativamente simulate. Il coniuge e i parenti in linea retta hanno interesse attuale ad agire in simulazione: non devono attendere il decesso del donante. La trascrizione della domanda di simulazione e della conseguente opposizione diventano un onere per far salvi i loro diritti nei confronti dei terzi aventi causa.
La giurisprudenza fa eco alla dottrina tradizionale: il legittimario vittorioso in simulazione può recuperare l'immobile dal terzo avente causa anche se questi è in buona fede. L'articolo 1415, comma 1, del Codice civile non si applica. La dottrina più recente fa invece salvo l'affidamento del terzo inconsapevole della simulazione. L'avente causa in buona fede non è vittima designata dei legittimari. Principi di diritto europeo e interno depongono nello stesso senso.
©
Angelo Di Sapio
Daniele Muritano

Da: Fontedelpoggio 21/12/2017 13:17:57
Una vicenda che ci aiuta a riflettere sulla differenza tra prelazione reale e prelazione ad effetti obbligatori.

Il conservatore non può sindacare il merito dell'atto
L'atto di cui si chiede l'iscrizione nel registro delle imprese non può essere sindacato nel merito dal conservatore e poi dal giudice del registro, a cui spetta solo il potere di verificare la corrispondenza formale dell'atto stesso al suo astratto modello legale. È questa la conclusione a cui è giunto il giudice del registro delle imprese del tribunale di Roma in un decreto del 17 luglio scorso. Il procedimento è stato aperto su richiesta del socio di una Srl per ottenere la cancellazione di due società dall'elenco dei soci della stessa Srl.
A sostegno della richiesta il ricorrente ha dedotto che l'acquisto delle quote da parte delle nuove socie era avvenuto in violazione della clausola di prelazione in favore degli altri soci, contenuta nello statuto sociale. Nel respingere la domanda, il giudice osserva, innanzitutto, che il registro delle imprese costituisce l'unica fonte con validità legale dei fatti e degli atti «riguardanti il mondo delle imprese» stesse, il che determina «nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti». È inoltre pacifico - prosegue il tribunale - che il conservatore e poi il giudice del registro si debbano limitare a un controllo formale delle richieste, e cioè solo a una verifica del concorso delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione. Si discute quindi se tale controllo possa «spingersi fino a sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, dell'atto» nonché la sua idoneità «a produrre gli effetti che da esso tipicamente derivano».
Sul punto il tribunale afferma che il controllo di legittimità è «limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili "prima facie"»; quei vizi, cioè, che rendano l'atto non meritevole di iscrizione perché non conforme al modello legale. Si tratta, insomma, di un riscontro che non può arrivare a una valutazione di merito del contenuto dell'atto, giacché è rimesso a un processo ordinario il «giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto» rappresentato nello stesso atto.
Il giudice osserva quindi che è opponibile al terzo acquirente il patto di prelazione, contenuto nello statuto della società, relativo all'acquisto delle azioni sociali. Dalla violazione di tale patto, però, non deriva il diritto degli altri soci di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, giacché - prosegue il tribunale, richiamando la sentenza 7003/2015 della Cassazione - comunque non è nullo il contratto concluso tra socio cedente e terzo cessionario. Di conseguenza, il conservatore, al momento della richiesta di iscrizione di un atto di compravendita di partecipazioni sociali, non può effettuare una verifica del rispetto della clausola statutaria di prelazione; tale valutazione, infatti, esula dal «giudizio di corrispondenza tra l'atto da iscrivere e il modello legale», giacché la cessione delle partecipazioni sociali «è perfettamente sussumibile nella fattispecie legale tipica a prescindere dal rispetto della clausola» stessa.
Così il tribunale ha respinto la richiesta di cancellazione delle acquirenti dall'elenco dei soci della Srl.
©
Antonino Porracciolo

Da: mario123 21/12/2017 16:23:48
Passante, che ne pensi?

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
21/12/2017 16:55:01
Caro Mario123,
è una domanda che mi sono posto anch'io, ed ho risposto come te, l'anzianità è uguale per tutti, è la qualità del servizio che è differente.
Quindi procedi tranquillamente, detratti ovviamente gli anni che ti servono per accedere.
Saluti passanti confermanti

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Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
21/12/2017 16:57:10
SPERANDO DI ESSERE UTILE, ED AVENDO FATTO QUESTO LAVORO PER ACCONTENTARE UN AMICO, LO METTO A DISPOSIZIONE DI TUTTI.
SPERO POSSA ESSERVI UTILE.
SALUTI PASSANTI I SUOI MODULI PUBBLICANTI


BOZZA DOMANDA DA INCOLLARE SULLA PEC E, A SEGUIRE, BOZZA ALLEGATI CA COMPILARE, STAMPARE, FIRMARE ED ALLEGARE SCANSIONATO INSIEME A COPIA DOCUMENTO E ALLEGATO B EXCEL COMPILATO E RINOMINATO COL CODICE FISCALE


ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
USRI-SERVIZIO PERSONALE DELLE MAGISTRATURE
SERVIZIO PERSONALE DELLE MAGISTRATURE
CONCORSO A 50 POSTI DI REFERENDARIO TAR
CONCORSOTAR@PEC.GOVERNO.IT
Il sottoscritto dott. , C.F.,
CHIEDE
di essere ammesso a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. 11 ottobre 2017, pubblicato nella G.U.IV Serie Speciale, n. 86 del 10 novembre 2017.
A tal fine. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi del citato D.P.R. dichiara che:
1.    è nato il a   , prov. di
2.    è cittadino/a italiano;
3.    è iscritto nelle liste elettorali del comune di   ;
4.    non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, e no risultano a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
5.    ha conseguito la laurea in al termine un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data  presso l'Università degli Studi di    con la seguente votazione:110 e lode;
6.    la categoria di attuale appartenenza in virtù della quale, ai sensi dell'art.1 del bando, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso è: 6 - Dipendenti delle regioni degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali; qualifica     , decorrenza , amministrazione di appartenenza ;
7.    NON AVVALENTE
8.    non è stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
9.    intende sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue straniere: 9.a) Inglese 9.b) Francese
10.    NON AVVALENTE
11.    è a conoscenza della previsione secondo la quale tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato per l'invio della domanda: @pec.it l'indirizzo sopracitato corrisponde alla propria persona e per il suo ottenimento sono state soddisfatte le condizioni previste nell'art.65 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
12.    dichiara di avere i seguenti recapiti telefonici: tel. fisso: tel. cellulare:
13.    allega alla presente domanda la documentazione prevista dagli artt. 2 e 5 del bando e la scheda riassuntiva di cui all'art. 5, comma 5, del cui contenuto dichiara la veridicità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 24/12/2000 n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R.;
14.    autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ai fini e nei limiti indicati dall'art. 14 del bando di concorso.
Luogo e data ,  Un passante
Elenco dei titoli e dei documenti presentati
1.    Domanda di partecipazione al concorso, n.1 foglio
2.    sost. di autoc. ex art. 46 del DPR 28/12/2000 n.445 su laurea in Giur., n. 1 foglio
3.    sost. dell'atto di notorietà sul proprio stato matricolare presso l'Ass. reg. sic. n. 1 foglio
4.    sost. Curriculum vitae, n. 1 foglio
5.    sost. dei titoli e dei documenti presentati, n. 1 foglio
6.    Copia cert. superamento conc. a cattedre abilitante Discipl. Giur. ed economiche, n.1 foglio
7.    Copia cert. superamento conc. a cattedre abilitante Psic. sociale e Pubbliche relazioni n.1 foglio
8.    Copia certificato di servizio presso il Ministero dell'Istruzione n. 1 foglio
9.    Copia certificato di servizio e superamento del concorso n. 1 foglio
10.    Copia Grad. Conc. 3 posti Dir. "II fascia" (Del. C.d.A. n.) 2 fogli
11.    Copia cert. di laurea con votazione dei singoli esami, n.2 fogli
12.    Copia" (nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n.)", in Cassazione Civile , Roma, pagg. 119/132, a cura di, edizioni, Roma n.16 fogli
13.    Fotocopia carta d'identità n. 1 foglio
14.    SCHEMA RIASSUNTIVO TITOLI MOD. B FORMATO EXCELL
Totale n. 31 fogli
,                                                                        Un passante                                                         
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto, nato il a (), residente a in Via n., CAP, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di essere in possesso di Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di conseguito superando in data l'esame finale con la votazione di 110/110 e la lode ed è stato proclamato dottore magistrale dopo avere superato i seguenti esami:
•    Diritto costituzionale 6/6/ 30 e lode
•    Istituzioni di Diritto romano 6/6/ 30
•    Diritto pubblico regionale 18/6/ 30
•    Medicina legale 29/6/ 30 e lode
•    Economia politica 2/7/ 30 e lode
•    Istituzioni di Diritto privato 8/10/ 30 e lode
•    Diritto privato comparato 23/10/ 30 e lode
•    Diritto commerciale 4/6/ 30 e lode
•    Diritto tributario 11/6/ 30 e lode
•    Scienza delle Finanze e Diritto finanziario 18/6/ 30 e lode
•    Diritto canonico 23/6/ 30 e lode
•    Diritto internazionale 25/6/ 27
•    Diritto del Lavoro 6/10/ 30 e lode
•    Legislazione del Lavoro 15/10/ 30 e lode
•    Filosofia del Diritto 30/10/ 30 e lode
•    Diritto processuale civile 22/05/ 30 e lode
•    Procedura penale 10/6/ 30 e lode
•    Diritto civile 3/7/ 30 e lode
•    Diritto amministrativo 7/10/ 30 e lode
•    Diritto penale 17/12/ 30
•    Diritto pubblico dell'Economia 19/5/ 30
•    Diritto processuale amministrativo 8/6/ 30
•    Diritto ecclesiastico 15/6/ 30
,  Un passante
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 , D.P.R.. n.445/2000)
Il sottoscritto, nato il a (), residente a in Via n., CAP, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che nel proprio Stato Matricolare di servizio presso    è indicato quanto segue:
•    , nato a il, divorziato, residente in via
•    QUALIFICA:
•    Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza
•    N.  DEL … : DAL ….. ASSEGNAZIONE
NON SONO INOLTRE PRESENTI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI ALCUN TIPO.
,                                                              Il dichiarante Un passante
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 , D.P.R.. n.445/2000)
Il sottoscritto   , nato a () il   , presenta il seguente
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM di,
nato a () il, residente e domiciliato a, in via, C.A.P., tel., c., C. F., e-mail: PEC @pec.it
DICHIARA
quanto segue sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 47 , D.P.R.. n.445/2000):
TITOLI CULTURALI
•    Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio statale "" di nell'anno scolastico / con la votazione di 60/60.
•    Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università di il con la votazione di 110/110 e la lode, avendo superato n. 1 esame con la votazione di 27/30, n. 7 con la votazione di 30/30 e n. 15 con la votazione di 30/30 e la lode.
TITOLI DI SERVIZIO
•    In servizio presso come dal  a tutt'oggi, avendo superato, classificandosi   , il concorso per titoli ed esami a n. posti di, (Gazzetta Ufficiale- Serie speciale concorsi - n. del), e avendo completato con esito positivo il periodo di prova.
•    Ordinario di Diritto, Economia politica, Scienza delle Finanze e Statistica economica, classe di concorso 19/A, già classe XXV, Discipline giuridiche ed economiche, immesso in ruolo dal, (decorrenza giuridica dal), a seguito di concorso ordinario per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della scuola media superiore statale bandito con D.M. del, (classe di concorso XXV, oggi 19/A, Discipline giuridiche ed economiche), ha prestato continuativamente nel ruolo di appartenenza n. anni di servizio nelle seguenti scuole: nell'a.s. presso.
TITOLI PROFESSIONALI
•    Ha prestato servizio come impiegato di prima categoria del dall' al.
•    Ha superato con esito favorevole il concorso pubblico per esami a n. posti di assistente amministrativo presso gli uffici classificandosi ° (Deliberazione. Comitato esecutivo del ).
•    Ha superato con esito favorevole il concorso a cattedre per la classe di concorso XXV, oggi 19/A, Discipline giuridiche ed economiche, bandito con D.M. del, con punti 93/100 e ha conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento con punti 75/80.
•    Ha superato con esito favorevole il concorso a cattedre per la classe di concorso LXXXII, Psicologia sociale e pubbliche relazioni,(oggi classe 36/A, Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) bandito con D.M. del con punti 87/100 e ha conseguito la relativa abilitazione all'insegnamento con punti 70/80.
•    Ha conseguito in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami in data l'iscrizione presso l'Albo dei Procuratori legali di, n., oggi Albo dell'Ordine degli Avvocati di, dove è stato ininterrottamente iscritto fino al, quando si è trasferito presso l'Albo dell'Ordine degli Avvocati di (PA), dove è rimasto iscritto fino al.
•    E' risultato primo al concorso per soli titoli a n. 150 posti di istruttore amm.(VII qualifica) presso il comune di (Deliberazione della G.M. n. del).
•    E' risultato idoneo non vincitore (° classificato della graduatoria di merito su n. idonei) al concorso per posti di dirigente "II fascia" presso (indetto con Delibera del C.d.A. n. del)
PUBBLICAZIONI
•    " (nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. del)", in Cassazione Civile, Roma, pagg., a cura di, edizioni, Roma.
,    Un passante
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 , D.P.R.. n.445/2000)
Il sottoscritto, nato a (), il, c.fisc., attualmente residente a in via  , tel., cell., mail , PEC @pec.it , consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che le copie dei seguenti documenti:
•    Copia certificato superamento concorso a cattedre Discipline giuridiche ed economiche, n.1 foglio
•    Copia certificato superamento concorso a cattedre Psicologia sociale e Pubbliche relazioni n.1 foglio
•    Copia certificato di servizio presso il Ministero dell'Istruzione n. 1 foglio
•    Copia certificato rilasciato dall'ordine avvocati di, n. 1 foglio
•    Copia certificato di servizio e superamento del concorso n. 1 foglio
•    Copia Graduatoria di Merito All. A Conc. posti Dir. "II fascia" (Del. C.d.A. n.) 2 fogli
•    Copia articolo cat.P2 contributi su volumi collettanei " (nota a Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. del)", in Cassazione Civile, Roma, pagg., a cura di, edizioni, Roma n.16 fogli
composte da n. 23 fogli, sono conformi agli originali.
,          Un passante

Da: OrdoQuaestionum  21/12/2017 17:55:18
Firmeremo tutti "Un Passante"

Da: gigettorossetto 21/12/2017 18:53:07
non capisco che senso ha riportare tutti i singoli voti di tutti gli esami, e tutte le alte assurdità.
bastava auticertificare il possesso dei requisiti minimi e poi tutti gli altri titoli se lavedevano i 50 ammessi all'orale. i geni del diritto di stoca.....

Da: refer 21/12/2017 18:54:01
c'è nel bando

Da: gigettorossetto 21/12/2017 19:09:10
grazie mille passante. la mia documentazione (titoli, pubblicaizoni e curriculum)  è di 44 megabyte. zippando arrivo a 36. come faccio adesso? impossibile scendere a 10. che palle!!!!!!!!

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
21/12/2017 21:31:59
Caro Gigetto,
come ti ha già detto Refer, c'è nel bando.
E' sbagliato?
Quando saremo nel Consiglio di Presidenza tu ed io lo faremo cambiare, non c'è dubbio!
Nelle more, applichiamo la normativa esistente.
I tuoi titoli?
Lo ripeto lentamente: NON TE NE FAI UNA BEATA CIPPA!!!
Stampali su pergamena ed accendici il camino.
O magari usali per partecipare a Corte conti.
Magari venendo, però...
Quindi, se anche seguendo i consigli di Aranzulla non riesci a far dimagrire i pdf, sai cosa farei io al posto tuo?
Allegherei la autocertificazione della laurea con voti e dello stato matricolare.
Il curriculum, firmato e dichiarando tutto, il documento e il file excel rinominato col tuo codice fiscale.
E via, addio titoli!
Cosa perdi?
Che se passi scritti ed orali avrai meno punti e sarai più indietro in graduatoria...
Terribile prospettiva, vero?
Ti ci vedo, subito dopo aver passato gli orali, strapparti i capelli disperato per tre punti in meno in graduatoria...
Cioè, diciamocelo: hai due scelte. Fare come dico io ed alleggerire tutto, oppure spedire una domanda troppo grossa e non essere ammesso.
Cosa scegli?
Altra alternativa (c'è semrpe un'altra alternativa...): come ha suggerito il dottor Piso ad una collega che generosamente ci ha informato, mandi una prima domanda FATTA COME DICO IO, con tutti gli elementi essenziali, così sei sicuramente ammesso a fare gli esami, e quindi con dentro
1) domanda firmata
2) autocertificazione laurea CON ESAMI
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA STATO MATRICOLARE firmata
4) file excell rinominato col tuo codice fiscale
5) DOCUMENTO DI IDENTITA'
6) CURRICULUMM FIRMATO ED AUTOCERTIFICATO
7) ELENCO DOCUMENTI PRESENTATI
E AVVISI CHE SEGUONO ALTRE MAIL CON I DOCUMENTI MANCANTI...
LE SPEDISCI, TUTTE SOTTOI 10 MB, ENTRO LA SCADENZA, E SEI A POSTO...
Qual è il problema?
Se non sono in grado di cambiare una cosa, mi ci adeguo, no?
Saluti passanti mai ribellanti (ed infatti temo che se fosse per me saremmo ancora all'età della pietra, con potere assoluto ereditario e schiavitù...)

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
21/12/2017 21:42:57
Caro Ordo, che firmiate tutti Un passante è un rischio che ho messo in conto...
D'altra parte volevo segnare chiaramente i punti in cui l'atto doveva essere firmato, e quindi dove toglievo il mio vero nome, "Passante Un", mettevo lo pseudonimo, Un passante...
Se poi siete così scemi da sbagliare la domanda e firmare Un passante ve lo meritate di non passare, no?
Saluti da Francesco Rossignoli, che la sua  segreta identità cela con modi assai pignoli

Da: OrdoQuaestionum  22/12/2017 07:11:18
:)

Da: evergreen18  22/12/2017 08:41:09
Scusa Passante, il documento di identità è sufficiente inviarlo solo unitamente alla domanda scannerizzato oppure occorre unirlo a ogni autocertificazione?

Da: appaltiamanetta 22/12/2017 11:20:32
E' il primo post che scrivo. Vorrei anzitutto ringraziare tutti Voi per gli ottimi interventi che fate (è un po' che vi leggo), ma uno su tutti merita un plauso: "Un passante" --> NUMERO UNO!
Ho appena inviato la domanda quindi...che la forza sia con noi! Ne approfitto per augurare buona feste a tutti i frequentatori del forum!
Saluti a tutti quanti e di buon natale auguranti (semi cit.)
:)

Da: Domandona  22/12/2017 11:43:51
Chissà quante domande sono state spedite finora e a quante si arriverà

Da: OrdoQuaestionum  22/12/2017 12:32:57
Tutte a firma "Un Passante" :)

Da: mario123 22/12/2017 12:59:24
Chiaramente un unica  firma "Un Passante"! Auguri di serenità e gioia a tutti!

Da: OrdoQuaestionum  22/12/2017 14:44:58
L'assemblea costituente, 70 anni fa, ha approvato la prima costituzione repubblicana dello stato italiano.
Ho sempre pensato che le parole di Calamadrei siano le più adatte a esprimere lo spirito profondo con cui si è giunti a quel voto - https://m.youtube.com/watch?v=XRTG9duEnww

Buona costituzione a tutti

Da: gigettorossetto 22/12/2017 15:10:50
grazie. sempre un piacere riascoltarla

Da: gchiara 22/12/2017 18:21:12
Ciao a tutti, avrei due quesiti da sottoporvi su questo concorso.
Il primo è relativo alle tracce già estratte. Non riuscendo a trovare un documento che contiene quelle uscite dal 2010 in poi, potreste darmi delle indicazioni dove reperirle?
Mi chiedevo, inoltre, quali possibilità di successo possano esserci per chi non possiede tanti titoli, fermo restando ovviamente che si riesca a superare, magari brillantemente, le prove
Grazie a chi vorrà rispondermi

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
22/12/2017 20:21:26
Cara Evergreen,  anche se non sono riuscito a ritrovare il punto, nel bando o negli allegati c'è scritto con chiarezza, basta un solo documento per tutti gli allegati. Anche se sono separati.

Cara GChiara, benvenuta.
Purtroppo non so come aiutarti per le tracce più recenti, forse le trovi in qualche sito di corsi.
Circa  i punti, io sono al massimo ma ho fallito già sette volte, e Gigetto, che ne ha più di me, non ha mai tentato.
Controlleranno i tuoi titoli solo per darti punti in più dopo che hai vinto.
Cosa te ne frega?
ConTa cosa sai e cosa sai scrivere lì ed allora.
I titoli sono solo inutili pezzi di carta, ed io che ho 15 30 e lode, sette 30 e un 27 e mi sono laureato in meno di 4 anni  ne sono la prova provata.
Saluti passanti per i gentili ma esagerati  complimenti ringrazianti

Da: gchiara 22/12/2017 21:13:53
grazie Passante per il tuo incoraggiamento :)

Da: ironmax  22/12/2017 21:51:32
Comunque Mentana pubblica il forum

Da: Fontedelpoggio 22/12/2017 23:18:46
Per coloro che stanno studiando il rito dell'ottemperanza vi segnalo una sentenza fresca fresca del Tar Lombardia, scritta da Giovanni Zucchini, un brillante magistrato che mi onoro di conoscere da più di un decennio.
In una gara per l'affidamento della ristorazione scolastica la seconda classificata impugna l'aggiudicazione a favore dell'impresa concorrente. Il Tar annulla affermando che l'offerta economica di un solo euro a pasto non è sostenibile. Il Comune che aveva bandito la gara adotta una deliberazione con la quale si riserva qualunque soluzione e incarica i propri uffici di prorogare l'affidamento alla ditta uscente (che era quella che aveva proposto il ricorso).
  La ditta "disarcionata" propone un ricorso per ottemperanza ai sensi del 112, comma 5, del c.p.a. chiedendo chiarimenti sulla sentenza da eseguire e la declaratoria di nullità della deliberazione comunale.
  Con una sentenza fulminante e fulminea il Tar dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza, trattandosi del rimedio sbagliato e avendo dovuto  e potuto la ricorrente utilizzare altri strumenti come il rito del silenzio-inadempimento o l'impugnazione rituale della deliberazione comunale, che, tuttavia, è stata riconosciuta non immediatamente lesiva.
Vi riporto il cuore della motivazione:
>; ma nel caso di specie l'esponente sembra lamentare l'inerzia del Comune resistente, il quale, nonostante l'intervenuto annullamento dell'aggiudicazione, non porta a conclusione il procedimento amministrativo (procedura di gara), che è stato per così dire "troncato" (si consenta l'espressione), per effetto della sentenza del TAR, che ha ravvisato l'illegittimità della fase sub-procedimentale di verifica dell'anomalia dell'offerta della prima classificata.

La stessa ricorrente, del resto, nella propria memoria di replica (cfr. pag. 2 della medesima), parla espressamente del proprio "interesse pretensivo … a che l'Amministrazione concluda il procedimento", giacché è noto che spetta a qualsiasi amministrazione "l'obbligo di concludere un procedimento", ammettendo altresì che attraverso la delibera di Giunta succitata "il Comune ha dichiarato sostanzialmente di non provvedere".

Tuttavia, se tale è la pretesa in giudizio della società istante, lo strumento processuale offerto dal comma quinto dell'art. 112 suindicato non appare corretto: non si tratta, infatti, di ottenere dal giudice chiarimenti sulle modalità di esecuzione, quanto piuttosto di imporre ad un'amministrazione inerte di concludere doverosamente un procedimento che, per effetto della sentenza, è in qualche modo "regredito" ad una fase anteriore a quella conclusiva.

E noto però che, a fronte del silenzio dell'amministrazione, i mezzi di tutela offerti dall'ordinamento sono diversi da quelli del giudizio di ottemperanza evocato in questa sede, seppure nella forma della richiesta di chiarimenti di cui al più volte menzionato comma 5 dell'art. 112.

Si conferma, in definitiva, la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso.

3. Le spese possono essere nondimeno interamente compensate, attese la peculiarità e la novità delle questioni poste all'attenzione del Collegio>>.

Da: lucsal  -banned!- 22/12/2017 23:29:33

- Messaggio eliminato -

Da: ilpulcinopio  
Reputazione utente: +49
23/12/2017 07:29:24
Si irom ma discussioni di 2 anni fa

Da: OrdoQuaestionum  23/12/2017 09:44:20
Ho letto il libro di Mantini, di cui scrivevo giorni fa. È il testo perfetto da leggere...ma a ben vedere solo dopo aver passato l'orale :) cosa che oltre ad essere incerta nell'an, è difficilmente pronosticabile nel quando.
Il libro parla della magistratura amministrativa oggi, del ruolo del magistrato amministrativo, delle sue funzioni e del suo rapporto con la molteplicità delle fonti con cui si trova a interagire. Si capisce che è un libro scritto da chi ha vissuto le profonde metamorfosi degli ultimi anni, da dentro la macchina. Mantini riepiloga quelli che a suo giudizio sono i punti di forza e le criticità dell'attuale assetto organizzativo della g.a., non rinuncia a evidenziare le disfunzioni presenti dovute a disposizioni in vigore da troppo tempo e non esita a suggerire possibili soluzioni. Un testo che parla soprattutto ai magistrati che verranno: chi è già g.a., conosce molte delle cose descritte

Da: Un passante  
Reputazione utente: +166
23/12/2017 12:38:00
Carissimi,
Una giovane amica ben più attenta di me ed assai più meritevole di vincere di quanto non sia io mi ha fatto giustamente notare che il mio modello di domanda ed autocertificazione pubblicato qua sopra è sbagliato!
Infatti il punto 4 dell'articolo 5 del bando  chiede sì l'elenco, ma dei titoli di cui si chiede la valutazione, non dei documenti inviati!
Di fatto le due cose quasi coincidono e certamente se nell'elenco dei titoli includo anche l'elenco dei documenti non si causa l'invalidità della domanda, ma è comunque un errore, ed era giusto che ve lo segnalassi.
Vi chiedo scusa della mia stupida svista, che ripeto dalla prima domanda TAR spedita ormai tanti anni fa, ma vi tranquillizza anche sul fatto che la cosa certamente non provoca alcun effetto negativo concreto.
Si limita a dimostrare come sia sbagliato fidarsi del primo stupido passante...
Meglio far da sé,  perché chi fa da sé sbaglia per tre!
Saluti passanti i suoi orrori subito segnalanti

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