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Da: anto16/12/2009 21:28:37
e roma da chi è corretta?

Da: anto16/12/2009 21:28:41
e roma da chi è corretta?

Da: Psiche16/12/2009 21:28:44
Ma l'atto di civile domani?

Da: nordica16/12/2009 21:28:56
X LUPEN. Bla, bla, bla...ho letto bene e ti sei contraddetto, o forse non ti sai spiegare (il che sarebbe un problema, con riferimento agli elaborati perchè i commissari non ti vengono a chiedere l'interpretazione autentica, prima di valutarti). Comunque so come doveva essere affrontata la traccia, non devi dirmelo tu. In ogni caso ti faccio un grande applauso, così il tuo ego è soddisfatto. Ciao e buona serata

Da: AxL16/12/2009 21:29:09
@NEMANCAUNASOLA: nn concordo, anche se indice di professionalità ciò nn toglie che S aveva solo 0,8 g di ero, seppuir a fini di spaccio
@CRISTINA: io ho accennato all aprescrizione, ma essendo un caos solo sfumatamente, piuttosto l'indulto...

Da: LEXboy8316/12/2009 21:29:57
ROMA sarà corretta da  noiiiiiii (MILANO) e ci vendicheremo!
tiè

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Da: Dioniso16/12/2009 21:30:59
Ragazzi, qualcuno di voi sa come si comporta l'Aquila nelle correzioni? Avete percentuali relative agli anni passati? Grazie

Da: fattore C16/12/2009 21:31:05
ROMA _ MILANO? M...A!!!!!!!!!!!!!!:-(

Da: anto16/12/2009 21:31:11
di che vi dovete vendicare....noi siamo davvero innocenti

Da: LEXboy8316/12/2009 21:32:19
insomma... l'anno scorso avete passato poco, troppo poco!

Da: lupen16/12/2009 21:33:18
LEGGI DV HO SCRITTO MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.......PREVEDIBILITà IN CONCRETO......PERò IO IN POCHE NOTE AVREI PARLATO ANCHE DELLA POSSIBILITà DELL'INTERRUZIONE DEL NESSO DI CASUALITà PERCHè PARLA DI ALCOL SENZA SPECIFICARE LA QUANTITà, SEPPUR RILEGGENDO LA TRACCIA PARLA DI CONTEMPORANEA ASSUNZIONE......IN BOCCA AL LUPO PER DOMANI...
X NORDICA

Da: LEXboy8316/12/2009 21:34:18
Non c'è nessuno che sa dirmi qualcosa su Napoli? Son Severi!?!?

Da: AxL16/12/2009 21:37:07
@LUPEN: concordo su tutto,a nche io ho parlato della causalità in concreto, prevedibilità ed esclusione della resp ogg (seguita nei vecchi orientamenti e su cui sono appunto intervenute le SSUU).
Ma ti ico anche qst, nn potrebbe considerrsi ulteriore cessione (quale causa sopravvenuta) quella da Tizio a Caio?? e poi..nessuno ha pensato alla continuazione tra i due episodi di spaccio?? la cessione a Tizio e la robba rinvenuta a casa..

Da: jjujhu16/12/2009 21:38:56
mmmmmmmmmmm

Da: aldox16/12/2009 21:40:01
chi corregge catania????

Da: ....16/12/2009 21:40:12
Il problema secondo me non è tanto alcool o non alcool ma il fatto che sia l'assunzione di bevande alcoliche si le cesioni intermedie sono di per sè concause sopravvenute in grado di recidere il nesso di causalità. quanto alla prescrizione in applicazione dell'attenuante secondo me un cenno andava fatto( paventanto una strategia divfensiva che sottolineasse la tenuità della condotta). per quanto possa essere vero che la cirielli ha escluso l'appilcabilità della nuova prescrizione alle attenuanti, il reato è stato commesso nel 2000 sotto la vigenza di una discipilina prescrizionale più favorevole. Per giuri consolidata le norme sulla prescrizione sono norme sostansiali  non processuale perchè determinano l'estinzione del reato e non della pena ergo sono soggette al principio di irretroattività sfavorevole. Io credo che la data non sia stata messa a caso...

Da: ne manca una sola16/12/2009 21:40:25
@axl sentenza  dice che in presenza di circostanze che fanno presupporre la professionalità non si applica comma V ma comma 1. (ps se non sbaglio anche testo art 73 comma 1bis)

Da: lupen16/12/2009 21:40:48
TI ALLEGO UN ATTO DI APPELLO IDENTICO AL PARERE DI OGGI DV PERò CAMBIA PERò LA CONCLUSIONE .....LEGGILO

Da: e vai col tango16/12/2009 21:40:50
Aquila 74% di promissi nell'ultima sessione del 2008?? Foss'a Maronn'!! :)

In bocca al lupo a tutti per domani
voci insistenti dicono che sarà
citazione in opp. a d.i.

Da: lupen16/12/2009 21:42:38
Morte o lesione come conseguenza di altro delitto. Responsabilità dello spacciatore per morte dell’acquirente.



Traccia
Due amici, Tizio e Caio, si accordano per acquistare eroina da consumare insieme, in occasione di un festino con altri amici a base di alcol e droga. Caio, per entrare in possesso della sostanza stupefacente desiderata, si reca da Mevio, avendo udito in giro che è un tossicodipendente e, da tempo, un assiduo frequentatore del SERT. Una volta procurate le dosi, i due amici assumono l’eroina.

Subito dopo, però, Tizio, che assume abitualmente notevoli quantità di medicinali ed è dedito all’alcol, accusa un malore, dovuto anche al suo precario stato di salute, al quale segue il suo decesso.

Sulla base delle  indicazioni fornite da Caio ai Carabinieri, seppur alquanto generiche perché fondate semplicemente sul nome dello stesso e su una descrizione fisica sommaria, viene identificato Mevio, nei cui confronti venne emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 5 d.p.R. 309/90, 83 e 586 c.p.. Successivamente viene anche perquisita la sua abitazione, ove vengono rinvenuti e sequestrati soltanto mg. 875 di eroina pura, sostanza, che, va precisato, è contenuta in un unico involucro di plastica.

Il Tribunale di Roma, escluse la destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione, ravvisa in tale detenzione il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 5, d.p.R. 309 del 1990 e, per tali motivi, condanna l’imputato.

Il Tribunale, inoltre, dichiara altresì la responsabilità di Mevio anche in riferimento agli ulteriori reati di cui agli artt. 83 e 586 c.p., per avere determinato, quale conseguenza non voluta del delitto commesso, la morte di Tizio, deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stupefacente ceduta.

Assunte le vesti del legale di Mevio, il candidato rediga l’atto giudiziario ritenuto più idoneo a tutelare le ragioni del proprio assistito.



Giurisprudenza correlata:



q       Cassazione penale, SS.UU., 22 gennaio 2009 - deposito del 29 maggio 2009, n. 22676  (Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che, nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’art. 586 cod. pen. per l’evento morte non voluto richiede non soltanto che sia accertato il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che quindi sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale -diversa dalla norma penale che incrimina il reato base- e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza. La prevedibilità ed evitabilità dell’evento morte devono essere valutate dal punto di vista di un razionale agente modello che si trovi nella concreta situazione dell’agente reale ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.).



Svolgimento



CORTE D’APPELLO DI  _______

SEZIONE PENALE _____

ATTO DI APPELLO
Il sottoscritto avv. _____, del foro di _____, con studio in _____ alla via _____,  nella qualità di difensore di fiducia, giusta nomina in calce al presente atto , di Mevio, nato a ____ il ________, e residente in ______, via ______, imputato nel procedimento penale n. _____, per il reato di cui agli artt. 73 commi 1 e 5 d.p.R. 309 del 1990, 83 e 586 c.p., per aver ceduto a Tizio e a Caio sostanza stupefacente e per avere determinato, quale conseguenza non voluta di tale reato, la morte di Tizio, deceduto a seguito della assunzione di parte della sostanza stupefacente ceduta

DICHIARA

di proporre appello avverso la sentenza di condanna n. _____ emessa il ____ e pubblicata il  ______dal Tribunale di ______nel procedimento penale n. ____R.G.N.R. e n. _____R.G.Trib.,  con la quale il Sig. Mevio è stato condannato alla pena di _______di reclusione, per i seguenti

motivi
1.  Assoluzione da tutti i reati ascritti, perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell’art. 530 II comma c.p.p.

Il Sig. Mevio, in primis, va mandato assolto da tutti i reati ascrittigli. 

La sostanza detenuta dallo stesso, infatti, era destinata al mero uso personale, trattandosi di soggetto tossicodipendente, che, nell’occasione, si era semplicemente fornito di una adeguata scorta al fine di soddisfare il proprio bisogno personale.

Tale circostanza è provata dall’assidua frequentazione da parte di Mevio, all’epoca del sequestro, del SERT, nonché dalle modalità di conservazione del quantitativo di eroina (trovato in un unico involucro e non suddiviso, come di solito accade in caso di spaccio, in distinti involucri e già miscelato con sostanza da taglio), come pure dal mancato rinvenimento, nella sua abitazione, di un bilancino di precisione.

Va precisato, inoltre, che non è concludente il fatto che Caio abbia indicato lo spacciatore con il nome di Mevio (potendo aver riferito un nome a caso o comunque avendo indicato un nome molto diffuso), né la sommaria descrizione fisica dello stesso,  in quanto molto generica e non idonea a ricondurre in maniera inequivoca la figura dello spacciatore a quella dell’imputato.

Infine va precisato che, come non vi è la prova della cessione dello stupefacente da parte di Mevio, così non è affatto dimostrato che l’eroina trovata nella sua abitazione sia la stessa che abbia causato la morte di Tizio.

Ne consegue che, tale condotta, non concreta i presupposti del reato di cui all’art. 73 comma 1 e 5 dpr 309/90.

Mancherebbe, dunque, il presupposto fondamentale per la consumazione di tutti i reati ascritti a Mevio, o, quantomeno, mancherebbe la prova che la sostanza sequestrata fosse destinata al traffico illecito di stupefacenti, dal momento che in primo grado si sarebbe ritenuta provata la sua responsabilità sulla base di indizi che non sarebbero certi, precisi e concordanti.

Il Sig. Mevio, dunque, va mandato assolto da tutti i reati allo stesso ascritti.

Infatti, una volta chiarito che nella fattispecie sottoposta al vaglio della Corte non si rinviene l’elemento oggettivo del reato, id est la condotta finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, allora ne consegue che non si può che ritenere che il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell’art. 530 II comma c.p.p., mancando, o, comunque, essendo insufficiente, la prova dei delitti ascritti.



2. Assoluzione dai reati di cui agli artt. 83 e 586 c.p. perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. Mancanza del nesso di causalità e dell’elemento soggettivo del reato.

Nella denegata ipotesi che l’Ecc.ma Corte di Appello non ritenga valide le argomentazioni sostenute sub 1, questa difesa ritiene, comunque, che i giudici di prima istanza abbiano operato una inesatta qualificazione giuridica della condotta di Mevio.

L’evento letale occorso a Tizio, infatti, è stato addebitato a Mevio dal giudice di prime cure sulla base del solo nesso di causalità materiale. La morte di Tizio, invece, si sarebbe verificata indipendentemente da ogni criterio di prevedibilità soggettiva e per circostanze atipiche.

Mevio, infatti, quand’anche avesse ceduto il quantitativo di droga a Caio, amico di Tizio, non avrebbe potuto prevedere che questi avrebbe organizzato con gli amici un festino a base di alcol e sostanze stupefacenti, né avrebbe potuto conoscere il precario stato di salute di Tizio, il quale assumeva notevoli quantità di medicinali ed era dedito all’alcol. I giudici di merito, dunque, hanno erroneamente ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 586 c.p., reputando che dal fatto preveduto come delitto doloso, ossia la cessione della sostanza stupefacente, peraltro non provata, fosse derivata, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte della persona che della sostanza aveva fatto assunzione, sulla base dell’esistenza di un mero nesso di causalità, e non considerando la sussistenza di fattori ed eventi eccezionali in grado di interromperlo.

Tale interpretazione ermeneutica è errata.

Così come errata è l’attribuzione dell’elemento psicologico del reato. La colpa richiesta dall’art. 586 c.p., infatti, non consiste esclusivamente nella violazione di legge commessa con il delitto doloso presupposto.

Sarebbe, dunque, in questi casi, opportuna una indagine specifica sulla sussistenza, in concreto, degli estremi della colpa in relazione all’evento non voluto. L’art. 586, infatti, a differenza della norma generale sull’aberratio delicti plurilesiva di cui all’art. 83, comma 2, non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva, ispirata alla regola del qui in re illicita versatur respondit etiam pro casu, in forza della quale l’autore di un delitto deve rispondere oggettivamente per le conseguenze ulteriori non volute di tale delitto.

Nella fattispecie prevista dall’art. 586 c.p., invece, va ravvisata una ipotesi di responsabilità per colpa in concreto, concepita ed accertata nei suoi requisiti ordinari, imperniata quindi sulla violazione di regole cautelari di condotta e sulla necessità di un accertamento della effettiva prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento non voluto da parte dell’agente. Ne consegue che, nella fattispecie de qua, la responsabilità si fonda sull’ordinario parametro della colpa, il cui accertamento va condotto in concreto con un criterio individualizzato, imperniato sulla violazione di una regola cautelare di condotta, che mira a prevenire proprio quel determinato evento verificatosi, nonché sulla prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento. In particolare, si sostiene che è il rispetto del principio di colpevolezza e della sua portata liberalgarantista (art. 27, comma 1, in combinato disposto col comma 3 e con l’art. 25, comma 2, Cost.) ad imporre che la fattispecie di cui all’art. 586 c.p. debba essere connotata dal requisito della colpa in concreto.

L’unica interpretazione conforme al principio costituzionale di colpevolezza è, dunque, quella che richiede, anche nella fattispecie di cui all’art. 586 c.p., una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata ad una violazione di regole cautelari di condotta e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità, in concreto e non in astratto, del rischio connesso alla carica di pericolosità per i beni della vita e dell’incolumità personale, intrinseca alla consumazione del reato doloso di base. Un diverso orientamento in ordine al collegamento soggettivo necessario per l’imputazione dell’ulteriore evento non voluto imporrebbe di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’istituto per contrasto con il principio di colpevolezza, secondo cui deve necessariamente postularsi la colpa dell’agente almeno in relazione agli elementi più significativi della fattispecie, fra i quali il complessivo ultimo risultato vietato, se non si vuole incorrere nel divieto, ex art. 27, commi 1 e 3, Cost. della responsabilità oggettiva c.d. pura o propria.

Del resto si è espressa in questi termini anche la Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cassazione penale, SS.UU., 22/01/2009 - deposito del 29/05/2009, n. 22676)  che, sempre in un caso di morte per overdose di un soggetto che aveva acquistato eroina, ha assolto l’imputato sostenendo che la responsabilità ex art. 586 c.p. deve essere ravvisata non sulla base del mero rapporto di causalità materiale fra la precedente condotta e l'evento diverso ed ulteriore, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di prevedibilità della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di responsabilità per colpa.

La sentenza impugnata, dunque, non si è conformata al suddetto principio di diritto, avendo affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 586 c.p. a puro titolo di responsabilità oggettiva e sulla sola base del mero nesso di causalità materiale, pur avendo accertato che la morte del terzo cessionario (non conosciuto dall’imputato) era stata causata, o quanto meno favorita, dalla contemporanea assunzione di alcol etilico e pur essendo stato dedotto che la vittima si trovava in un precario stato di salute per l’assunzione di notevoli quantità di medicinali. La sentenza va, dunque, impugnata quantomeno relativamente al reato di cui agli artt. 83 e 586 c.p., per totale mancanza di motivazione sull’esistenza in concreto del nesso di casualità e di una colpa dell’imputato rispetto all’evento morte non voluto.

Per questi motivi

CHIEDE

che l’Ecc.ma Corte d’Appello di _________ Voglia, in riforma della sentenza impugnata

1.     in via principale assolvere l’imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ai sensi dell’art. 530 II co. c.p.p.;

2.     in subordine assolvere l’imputato perché il fatto non costituisce reato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 II co. c.p.p.;

3.     in estremo subordine, riconosciute le attenuanti generiche, applicare il minimo della pena e doppi benefici di legge.



Luogo e data

Con osservanza



Avv. _______________



Da: gigi16/12/2009 21:43:29
come è Genova?sapete la percentuale dell'anno scorso?

Da: jjujhu16/12/2009 21:44:53
vediamo questa citazione in opposizione a d.i. tanto paventata...

Da: ne manca una sola16/12/2009 21:45:20
@axl

art 73
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', (...)
ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale

Da: AxL16/12/2009 21:48:09
@NEMANCAUNASOLA: pspaccio nn è sinonimo di professionalità (aldilà del fattop che devi difenderlo enn accusarlo) anche perchè, a contrarii, fosse così ogni spaccio sarebbe professionale il co. 5 quando lo applichiamo?? cioè per 0,8 g m dai min 6 anni? ma siamo pazzi??

@LUPEN: ora lo leggo, am solo una cs al volo: l'atto di appello nn si intesta cn: "ALLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI XXX PER IL SUCCESSIVO INOLTRO ALLA CORTE DI APPELLO DI XX"??

Da: Salvaje16/12/2009 21:49:19
l'atto di penale di domani?si sa qualche
cosa?

Da: Psiche16/12/2009 21:49:46
Vi prego ma domani l'atto di civile???

Da: ...16/12/2009 21:50:39
mi spiace deludervi ma Roma sarà corretta da Bologna....

Da: AxL16/12/2009 21:50:45
@NEMANCAUNASOLA: conosco il co. 1 bis lett a), ma nn per qst lo riconosco, e cmq io ho rospettato due ipotesi, se fosse riconosciuto il co.5 e se nn lo fosse (ovviamente propendendo x qst)

Da: ne manca una sola16/12/2009 21:53:39
@axl
ma no, che c'entra? il comma V lo applichi se tu hai sostanze stup per uso effettivamente personale.
se uno ha un pò di fumo per farsi una canna mica ha anche un bilancino, delle piantine di maria essicata nell'armadio e un testimone che testimonia contro di lui.
in questo caso esistevano degli elementi ch e facevano presupporre che sempronio deteneva eroina (anche se poca) ai fini dello spaccio (bilancino, sostanze da taglio testimonianza di tizio.)
da qui l'applicazione del comma I
io l'ho interpretata così.

Da: danno collaterale16/12/2009 21:53:45
che media ha catania?!?!?!?!

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