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Da: ANONIMA18/12/2008 11:24:22
ma quella di rechel è una soluzione all'atto di civile???

Da: alessandro18/12/2008 11:24:27
non fate scemunire la gente

perchè avete postato un appello incidentale?

Da: Lecce18/12/2008 11:24:28
Sapete nulla di lecce ?


aiutoooooooooooo per favoreeeeeeee non lasciatemi sola !!!

P.s.
Alessandro sindaco !!! (pare che a pescara si sia liberato un posto)

Da: Kratos18/12/2008 11:25:00
Non diciamo ca**ate..
NO RICORSO INCIDENTALE!!
si chiede...
rigetto dell'appello.
conferma sentenza I grado.
condanna alle spese appello.

Da: giogia!18/12/2008 11:25:05
si anche io non trovo la sentenza dell'avv.fi. ripeti numero  e anno?

Da: lu18/12/2008 11:25:26
ma l'atto da redigere è di sicuro una comparsa di costituzione e risposta?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: napoli18/12/2008 11:25:37
IMPORTANTE:
hanno dettato la traccia a Napoli (l'ho ascoltata in diretta) senza fare alcun riferimento all'interdizione del tipo intervenuta del 2007.
Io cerco di contattare di nuovo i miei amici che sono dentro per sapere se è così la traccia o se, nella dettatura, magari hanno saltato un rigo.
In ogni caso informatevi, per evitare di inserire nel corpo dell'atto qualcosa che non è richiesto!
Se ho novità vi faccio sapere.

Da: lier18/12/2008 11:25:38
presto inserisco la traccia di amministrativo

Da: ATTENZIONEEEEE18/12/2008 11:25:40
NELLA SENTENZA DI CIVILE L'APPELLO è STATO FATTO DIRETTAMENTE IN CASSAZIONE, NON CORTE APPELLO!!!
SECONDO VOI?

Da: ATTENZIONEEEEE18/12/2008 11:25:49
NELLA SENTENZA DI CIVILE L'APPELLO è STATO FATTO DIRETTAMENTE IN CASSAZIONE, NON CORTE APPELLO!!!
SECONDO VOI?

Da: naggia18/12/2008 11:26:27
No forse quella sentenza è errata.. ma dove l'avete presa?? Ditemi gli estremi esatti

Da: alessandro18/12/2008 11:26:29
facci sapere

cmq


NON è INCIDENTALE


non seguite la formula di cui sopra che uscite fuori strada

Da: sara..18/12/2008 11:26:38
C'è GIà LA RISOLUZIONE DEL CIVILE???QUALCUNO L'HA GIà FATTA?

Da: avv. luke18/12/2008 11:26:45
Allora eliminare assolutamente appelli incidentali e quant'altro!
Ha vinto in primo grado (azione risarcitoria, non si sa contrattuale o extracontrattuale).
Non ha altro da chiedere se non il rigetto dell'appello e la conferma della sent di primo grado.
PUNTO E BASTA

Da: debora18/12/2008 11:27:31
per penale a quale sentenza bisogna fare riferimento

Da: Azzeccagarbugli18/12/2008 11:27:37
Per la traccia di penale in Giurisprudenza l'orientamento consolidatosi è che in tema di lesioni personali cagionate durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva, non ogni violazione delle regole del gioco, ne´ la commissione di un fatto per semplice
ansia di risultato puo` dar luogo ad una responsabilita` penale dell’atleta, bensı` quelle sole scorrettezze che si pongano al di la` del rischio consentito o siano commesse per finalita` personali, giacche´ in quest’ultima ipotesi il soggetto risponderebbe di lesioni personali dolose o di percosse. In particolare, il limite del c.d. rischio consentito, oltre il quale si riespande la responsabilita` per colpa ovvero a titolo di dolo eventuale dell’agente, e` superato quando il fatto sia di tale durezza da comportare la prevedibilita` di pericolo serio dell’evento lesivo a carico dell’avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal
partecipante medio. (Fattispecie nella quale il giudice ha ritenuto sussistere la scriminante non codificata dell’attivita` sportiva nei confronti della condotta di un giocatore di calcio che durante una partita aveva cagionato delle lesioni personali ad un giocatore della squadra avversaria) sia di tale durezza da comportare la prevedibilita` di pericolo serio dell’evento lesivo a carico
dell’avversario, che in tal caso viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio.

Da: debora18/12/2008 11:27:37
per penale a quale sentenza bisogna fare riferimento

Da: ANONIMA18/12/2008 11:28:35
Alessandro che ci dici su quel problema dell'interdizione che l'amica da napoli dice nn essere menzionata nelle tracce napoletane? aspettiamo una conferma della traccia?? qualcuno può postarla x intero? magari Napoli ci da una conferma?

Da: ecce18/12/2008 11:28:36
NON fate confusione: in merito all'atto di CIVILE trattasi di COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA IN APPELLO ex art 347 C.P.C.....l' unico motivo si ricava dalla sentenza prima indicata

Da: angelillo18/12/2008 11:29:17
Nessuna ppello incidentale x civile. Comparsa di costituzione e risposta ordinaria.
La senntenza è la seguente:
Autorità:  Cassazione civile  sez. I
Data:  25 settembre 2008
Numero:  n. 24082
Classificazione
NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI IN MATERIA CIVILE Notificazione alla residenza, dimora, domicilio

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio - Consegna della copia dell'atto a persona di famiglia inabilitata - Rilevanza a fini della validità della notifica - Esclusione - Fondamento.
Intestazione
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                  
                        SEZIONE PRIMA CIVILE                        
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. PROTO    Vincenzo                           -  Presidente   - 
Dott. FIORETTI Francesco Maria                    -  Consigliere  - 
Dott. GILARDI  Gianfranco                         -  Consigliere  - 
Dott. BERNABAI Renato                        -  rel. Consigliere  - 
Dott. PETITTI  Stefano                            -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:                                         
                     sentenza                                       
sul ricorso proposto da:
         B.L.,  nella qualità di procuratore speciale  di      B.
      G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MINCIO 2,  presso
l'avvocato  SED BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato  SANNONER
GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
                                                       - ricorrente -
                               contro
       B.A.;
                                                         - intimata -
avverso  la  sentenza n. 328/03 del Giudice di pace di TORREMAGGIORE,
depositata il 19/12/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del
02/07/2008 dal Consigliere Dott. Renato BERNABAI;
udito  il  P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.
CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
                
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 Ottobre 2003, B.A. conveniva dinanzi al giudice di pace di Torremaggiore B. G., per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 1025,00, a titolo di risarcimento danni per la bruciatura di alcune piante di ulivo site nel fondo agricolo di sua proprietà.
Nella contumacia del convenuto, il giudice di pace di Torremaggiore, con sentenza 19 Dicembre 2003, condannava il B.G. al risarcimento dei danni, liquidato in Euro 1025,00, oltre al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la sentenza notificata il 2 febbraio 2004 proponeva ricorso per cassazione B.L., nella sua qualità di procuratore speciale di B.G., con atto notificato il 23 Febbraio 2004, deducendo l'inesistenza giuridica della sentenza per nullità della notifica dell'atto di citazione, eseguita in mani di B. N., quale figlio convivente ma in realtà incapace a riceverla perchè dichiarato inabilitato con sentenza 6 Novembre 1991 del Tribunale di Lucera.
All'udienza del 2 luglio 2008 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purchè non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validità della predetta notifica è quindi quello della palese incapacità dell'accipiens, legalmente equiparata all'immaturità di un minore di anni 14. Per contro, l'inabilitazione si applica al maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione (art. 415 c.c., comma 1); o anche a chi, per prodigalità o abuso abituale di bevande alcoliche o stupefacenti, esponga se o la famiglia a gravi pregiudizi economici; o infine, al sordo o al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente (art. 415 c.c., commi 2 e 3). In tutti i casi, l'effetto legale dell'inabilitazione è solo l'annullabilità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione posti in essere dall'inabitato senza l'assistenza del curatore e l'osservanza delle formalità prescritte.
Si tratta, dunque, di una limitazione dei poteri di gran lunga minore di quella derivante da incapacità assoluta; non incidente sul compimento di un mero fatto giuridico, quale la recezione di un atto giudiziario, priva di alcun profilo volitivo, che resta preclusa, come detto, al solo minore di anni 14 o al soggetto palesemente incapace, quale certo non è un soggetto inabilitato - e tanto meno, in ipotesi, per prodigalità o sordità - che ha bisogno dell'assistenza del curatore unicamente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (e nemmeno, necessariamente, per tutti:
art. 427 c.c., comma 1).
Ne consegue dunque che la notifica dell'atto di citazione introduttiva del giudizio di merito è immune dal vizio censurato dal ricorrente con l'unico motivo dedotto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2008

Da: alessandro18/12/2008 11:29:21
attendiamo conferma
io sono di napoli ma non ho contatti con chi sta facendo l'esame non posso aiutarvi su questo

Da: amy18/12/2008 11:30:12
ho bisogno della traccia di amminis. possibile che ancora non c'è!!!

Da: trilli3118/12/2008 11:30:19
IMPORTANTE:
hanno dettato la traccia a Napoli (l'ho ascoltata in diretta) senza fare alcun riferimento all'interdizione del tipo intervenuta del 2007.
Io cerco di contattare di nuovo i miei amici che sono dentro per sapere se è così la traccia o se, nella dettatura, magari hanno saltato un rigo.
In ogni caso informatevi, per evitare di inserire nel corpo dell'atto qualcosa che non è richiesto!
Se ho novità vi faccio sapere



ma parli della civile?che significa?io non ci capisco nulla!aiutami

Da: Lecce18/12/2008 11:30:21
Allora suuuuu suuuuu lecceeeee nessuno sa nulla ?

io sto male eh....

che diamine

alessandro almeno tu dai !

Da: dada18/12/2008 11:30:40
Penale?Ki formula l'atto?

Da: Mario18/12/2008 11:30:55
X attenzione: fai attenzione, in merito alla sentenza di civile di riferimento il ricorso è stato proposto in cassazione perchè avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità poichè di valore inferiore ai vecchi due milioni di lire

Da: alessandro18/12/2008 11:31:07
ma su lecce che te ne frega?
le tracce sono uguali x tutta italia
( e le soluzioni pure! )

Da: Taty18/12/2008 11:31:12
azzeccagarbugli che sarebbe questa cosas di penale che hai scritto?

Da: X NAPOLI da ANONIMA18/12/2008 11:31:16
CI DAI CONFERMA SUL CONTENUTO DELLA TRACCIA?

Da: Bue e Asinello alias Provvidenza alias Ges18/12/2008 11:31:25
le tracce sono quelle postate. Confermo anche per napoli.

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