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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi alla
scuola navale militare "Francesco Morosini" di Venezia per l'anno
scolastico 2001/2002.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.24 del 23/3/2001
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:001E2448
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:31/5/2001

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
 
Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali e
successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari e successive
modificazioni;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e d'assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente attribuzioni
del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e delle amministrazioni della difesa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che, tra
l'altro ha disposto il trasferimento delle attribuzioni dal collegio
navale Francesco Morosini alla scuola navale militare Francesco
Morosini di Venezia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la
definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei Corpi, delle
categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante
il regolamento della scuola navale militare "Francesco Morosini";
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2001 partecipazione di
personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alla
scuola militare della marina;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti a concorso
 
1. Per l'anno scolastico 2001-2002 e' indetto un concorso, per
esami, per l'ammissione di settantacinque giovani ai licei annessi
alla scuola navale militare "Francesco Morosini", con la seguente
ripartizione di posti per ordine di studi:
a) primo liceo classico: posti 24; terzo liceo scientifico:
posti 48;
b) per i giovani stranieri: primo liceo classico: posti 1;
terzo liceo scientifico: posti 2.
2. Il 50% dei posti di cui al precedente, comma e', riservato ai
candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani
di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari
dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in
servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente, comma 2, e al,
comma 1, lettera b) dell'art. 1, eventualmente non ricoperti per
mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie
di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.

                               Art. 2.
 
Requisiti di partecipazione
 
1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i
cittadini italiani di sesso maschile che:
a) abbiano, al 31 dicembre 2001, compiuto il quindicesimo anno
di eta' e non superato il diciassettesimo, cioe' siano nati tra il
31 dicembre 1984 ed il 31 dicembre 1986, estremi compresi;
b) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale quali allievi della scuola navale militare,
da accertarsi con le modalita' indicate nel successivo art. 7. Tali
requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata di permanenza
presso la scuola;
c) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
d) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa
classe per due anni, di cui all'art. 15 del regio decreto 4 maggio
1925, n. 653;
e) siano in grado di conseguire entro l'anno scolastico
2001-2002 l'idoneita' alla ammissione alla prima classe del liceo
classico o alla terza classe del liceo scientifico ovvero, qualora la
abbiano conseguita in un anno precedente, non abbiano conseguito o
conseguano al termine dell'anno scolastico 2001-2002 l'idoneita' a
classe superiori.
2. I requisiti per l'ammissione al concorso, ad eccezione di
quelli indicati nel precedente, comma 1, lettere a), b) ed e),
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande.
3. Al concorso per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1,
possono partecipare anche i giovani stranieri di sesso maschile che:
a) siano nati in data non anteriore al 1 gennaio 1983;
b) abbiano una buona conoscenza della lingua italiana;
c) siano in grado di conseguire l'idoneita' all'ammissione a
classi per il conseguimento di titoli di studio equipollenti a quelli
che conseguono gli ammessi ai corsi di cui al precedente art. 2,
comma 1, lettera e). L'ammissione di detti giovani avverra' con le
medesime modalita' ed alle condizioni indicate per i cittadini
italiani.
4. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie
d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico o
liceo classico dovranno presentare l'esito degli esami integrativi
per le materie non svolte tassativamente entro il 25 luglio 2001.
Tali esami possono essere sostenuti presso qualsiasi istituto
(rispettivamente: liceo classico o scientifico statale o parificato o
legalmente riconosciuto del territorio nazionale, secondo le
modalita' ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli
istituti scolastici prescelti). Il mancato superamento di tali esami
integrativi costituisce motivo di non ammissione.

                               Art. 3.
 
Domande di partecipazione
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice in conformita' allo schema riportato in Allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere
spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure
presentate a mano, al Comando della scuola navale militare "Francesco
Morosini" - Isola di S. Elena, viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia,
entro il 31 maggio 2001. Per le domande spedite dal 24 maggio 2001 al
31 maggio 2001 (cioe' entro una settimana dalla scadenza prefissata)
e' altresi' richiesta ai candidati la trasmissione via fax (numero
fax 041/5121812; centralino: 041/5221262; segreteria corsi:
041/2709906), con l'indicazione degli estremi della lettera
raccomandata.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata, il
timbro a data della scuola navale militare "Francesco Morosini", per
quelle presentate a mano.
Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite
o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse
verificarsi durante l'espletamento del concorso dovra' essere
segnalata direttamente e nel modo piu' celere alla scuola navale
militare "F. Morosini";
d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico,
specificando, nel secondo caso la lingua straniera studiata);
e) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a riserva di
posti o a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di
ammissione. I titoli, indicati nel successivo art. 9, dovranno essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande;
f) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e, ove possibile, di numero telefonico. L'amministrazione non
assume alcuna responsabilita' per la eventuale dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma
dovra' essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore.
4. Detta firma comportera' da parte dei soggetti sopraindicati la
responsabilita' della veridicita' delle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a
che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal
successivo art. 4. La mancanza di dette sottoscrizioni determinera'
il non accoglimento della domanda.
5. I giovani stranieri aspiranti all'ammissione al concorso per i
posti di cui all'art. 1, comma 2, dovranno indicare e possibilmente
documentare il possesso del requisito di cui al precedente art. 2,
commi 1 e 2.
6. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la classe
frequentata nell'anno scolastico 2000-2001;
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi e con le
modalita' previste dalle disposizioni del gia' citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il
possesso di eventuali titoli che diano luogo a riserva di posti o, a
parita' di merito, a preferenza nella graduatoria per l'ammissione
alla scuola. I titoli, riportati nel successivo art. 9, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di cui al precedente comma 1;
atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi,
dal tutore, redatto conformemente all'Allegato "B" del presente
bando.

                               Art. 4.
 
Svolgimento del concorso
 
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova di selezione culturale;
b) accertamenti sanitari;
c) accertamento attitudinale.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i concorrenti dovranno esibire la carta di identita' o altro
documento di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di
validita' rilasciato da una amministrazione dello Stato.
3. Le spese dei viaggi e relativi soggiorni per la sede delle
prove sono a carico dei candidati i quali, peraltro, muniti di copia
della domanda, di lettera o telegramma di convocazione per la prova
scritta o per gli accertamenti psico-attitudinali, potranno
presentarsi alla Capitaneria di porto o al Distretto militare o ad un
Comando carabinieri allo scopo di ottenere il rilascio dello
scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria.

                               Art. 5.
 
Commissioni
 
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le
seguenti commissioni:
a) la commissione per la prova di selezione culturale;
b) la commissione per gli accertamenti sanitari;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
d) la commissione per l'accertamento attitudinale;
e) la commissione per la formazione della graduatoria degli
aspiranti al liceo classico e scientifico.
2. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera a),
sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di
segretario.
3. La Commissione per gli accertamenti sanitari sara' composta
da:
un ufficiale del Corpo sanitario della marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali del Corpo sanitario della marina di grado non
inferiore a tenente di vascello, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della marina o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari sara'
composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario della marina di grado non
inferiore a capitano di vascello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della marina,
membri.
Detti ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per l'accertamento attitudinale sara' composta
da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
della marina ed esperti periti selettori della Forza armata.
6. La commissione di cui al precedente, comma 1, lettera e),
sara' composta:
dal comandante della scuola navale militare, presidente;
da due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello,
membri, il meno anziano dei quali svolge anche le funzioni di
segretario.

                               Art. 6.
 
Prova di selezione culturale
 
1. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
contenente domande a risposta multipla concernenti il programma di
studio svolto nel primo biennio della scuola superiore, ed in
particolare per il liceo classico: italiano, latino, greco, storia;
per il liceo scientifico: italiano, storia, latino, matematica.
2. I candidati riceveranno apposita convocazione da parte del
Comando della scuola navale militare "F. Morosini" e dovranno
presentarsi nel luogo ed improrogabilmente nel giorno in essa
stabilito, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di
fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato per
sostenere detta prova nonche' gli accertamenti
fisio-psico-attitudinali.
Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della
prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal
concorso. Sara' facolta' del Comando della scuola navale, per
comprovati e giustificati motivi, su richiesta scritta da avanzare al
predetto Comando, spostare la data della convocazione nell'ambito del
periodo assegnato per il completamento della prova da parte di tutti
i concorrenti.
3. La prova si svolgera' presumibilmente in un periodo compreso
tra i mesi di giugno e luglio 2001 presso il centro di selezione
della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 72.
4. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che, non saranno
presenti al momento dell'inizio della prova.
5. Per quanto riguarda le modalita' di svolgimento della prova
saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La prova sara' costituita da 40 quesiti, a ciascuno dei quali
sara' assegnato il punteggio di 0,25 per ogni risposta esatta. Il
punteggio conseguito nella prova sara' utile ai fini della formazione
delle graduatorie di cui al successivo art. 10.

                               Art. 7.
 
Selezione fisio-psico-attitudinale
 
1. I candidati, al termine della prova scritta, saranno
sottoposti ai sottoindicati accertamenti fisio-psico-attitudinali
sempre presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona:
prove attitudinali;
accertamenti sanitari.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti sara' accertata,
dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d),
attraverso lo svolgimento di una serie di prove di livello e di
personalita' integrate da colloqui individuali, allo scopo di
valutare le qualita' attitudinali e caratterologiche dei medesimi
agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e
nelle attivita' della scuola navale militare.
L'esito delle prove di livello sara' comunicato per iscritto agli
interessati a cura della commissione al termine della prova stessa. I
concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 5/10 saranno
esclusi dal concorso.
3. L'idoneita' fisica dei candidati sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b):
a) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti
specialistici e di laboratorio:
1) esame radiografico del torace in due proiezioni, qualora
non sia stato prodotto il referto di cui al successivo art. 8,
comma 1, lettera e) ovvero sia ritenuta necessaria la ripetizione
dell'esame;
2) cardiologico con ECG;
3) oculistico;
4) otorinolaringoiatrico;
5) odontoiatrico;
6) neuropsichiatrico;
7) analisi completa delle urine;
8) analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
glicemia;
creatininemia;
transaminasemia (ALT-AST);
bilirubinemia totale e frazionata;
G6PDH (metodo quantitativo).
La commissione potra' inoltre procedere ad ogni ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione
clinica e medico-legale;
b) saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
1) di sana e robusta costituzione fisica con sviluppo
psico-fisico armonico in relazione all'eta';
2) esenti da imperfezioni e/o infermita' che, secondo le
vigenti disposizioni, siano causa di inabilita' al servizio militare
incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo;
3) esenti da disturbi della parola anche in forma lieve
(dislalia, disartria);
4) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti
tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti
necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della scuola
navale militare;
5) in possesso, altresi', dei seguenti requisiti specifici:
dati somatici: statura non inferiore a m 1,56;
apparato visivo: visus corretto 10/10 in ciascun occhio,
dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che
non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed
ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli
astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per
l'anisometropia sferica ed astigmatica purche' siano presenti la
fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale da accertare
alle lane.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo
dell'annebbiamento;
apparato uditivo: potra' essere tollerata una perdita uditiva
bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio
meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino
a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit
neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000/198000 Hz saranno
valutati di volta in volta dallo specialista.
La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico
tonale liminare in camera silente;
c) la commissione, al termine degli accertamenti sanitari,
formulera' per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che
verra' comunicato, seduta stante, per iscritto:
"idoneo all'ammissione alla scuola navale militare F.
Morosini";
"non idoneo all'ammissione alla scuola navale militare F.
Morosini";
d) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno
esclusi dal concorso.
Tuttavia, nei confronti dei concorrenti che all'atto degli
accertamenti sanitari venissero riconosciuti affetti da malattie o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per le quali risultasse scientificamente probabile un evoluzione
migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione, entro la
fine del mese di luglio 2001, ad ulteriori accertamenti sanitari per
verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica;
e) i concorrenti giudicati "non idonei", tuttavia, potranno
spedire con lettera raccomandata alla direzione generale per il
personale militare, I reparto, 1a Divisione reclutamento ufficiali,
1a Sezione, casella postale n. 353 - 00187 Roma Centro
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della
visita medica in cui hanno riportato giudizio di non idoneita',
specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno
determinato il giudizio di non idoneita'. Dette istanze dovranno
essere anticipate alla predetta direzione generale a mezzo fax
(n. 06/4827347).
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio
sopraindicato.
In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno
comunicazione telegrafica da parte del Comando della scuola navale
militare "F. Morosini".
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto
Comando comunichera' agli interessati che il giudizio di "non
idoneita'" riportato al termine degli accertamenti sanitari rimane
confermato.
Il giudizio circa l'idoneita' fisica dei suddetti candidati, in
caso di accoglimento dell'istanza, sara' espresso dalla commissione
di cui al precedente art. 5, comma. 1, lettera c), a seguito di
valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori
accertamenti, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori
accertamenti sanitari disposti.
4. Alle prove di personalita' integrate da colloqui individuali,
di cui al precedente, comma 2, che si svolgeranno unitamente alle
visite mediche, dovranno essere sottoposti tutti i candidati che
avranno superato le prove attitudinali di livello, indipendentemente
dall'esito degli accertamenti sanitari.
Il giudizio di "idoneita'" o di "non idoneita'" espresso dalla
commissione al termine di detti accertamenti dovra' essere comunicato
seduta stante, per iscritto, agli interessati ed e' definitivo.
5. Esauriente motivazione del giudizio di non idoneita' espresso
nei confronti dei candidati al termine degli accertamenti sanitari e
delle prove di personalita' dovra' essere comunicato, per iscritto,
al/ai soggetto/i che esercitano la potesta' sul minore.
6. Agli accertamenti dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale
tutti i concorrenti saranno in ogni caso ammessi con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione al concorso di cui all'art. 2 del presente decreto.
7. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari ed
attitudinali non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile
ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo
art. 10.
8. I verbali delle prove e degli accertamenti di cui al presente
articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa, direzione generale per il personale militare, I
reparto, 1a Divisione reclutamento ufficiali, 1a Sezione, via XX
Settembre n. 123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla
conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.
9. Durante il periodo di permanenza presso il centro di selezione
della Marina militare di Ancona per gli accertamenti
fisio-psico-attitudinali (durata presunta tre giorni), i giovani
potranno essere sottoposti a prove vestiario. Quanto sopra
indipendentemente dall'esito di detti accertamenti.

                               Art. 8.
 
Documentazione da produrre alla prova di selezione culturale
 
1. I concorrenti all'atto della presentazione alla prova di
selezione culturale dovranno consegnare, a pena di esclusione dal
concorso, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico,
sottoscritta ai sensi e con le modalita' previste dagli articoli 43,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che attesti il corso frequentato nell'anno scolastico
2000/2001 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i
intermedia/e e finale.
I candidati che abbiano ottenuto l'idoneita' alle classi
richieste per l'ammissione alla scuola navale militare presso scuole
o istituti legalmente riconosciuti in qualita' di privatisti e che
siano vincolati all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno
presso la stessa scuola o istituto, dovranno presentare anche il
nulla osta all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal
competente organo scolastico;
b) certificato, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C. La mancata presentazione di detto
certificato comportera' la non ammissione agli accertamenti sanitari;
c) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
d) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale esame strumentale presso organi sanitari militari o strutture
pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.
2. Gli stranieri che hanno frequentato scuole italiane devono
produrre identica documentazione. Gli stranieri, invece, provenienti
da scuole straniere dovranno presentare una dichiarazione della
scuola frequentata attestante l'idoneita' richiesta per l'ammissione
alle classi della scuola navale militare. Il Comando della scuola
navale militare provvedera' in ogni caso a valutare, secondo le norme
ministeriali vigenti, la preparazione del candidato e deliberera'
sull'accoglimento della domanda, sottoponendo il candidato medesimo
agli accertamenti eventualmente ritenuti necessari.

                               Art. 9.
 
Titoli di preferenza
 
1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 10, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza
eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
a) i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) i figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili dello Stato in servizio e di
titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato;
d) i piu' giovani di eta'.
2. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.

                              Art. 10.
 
Graduatorie di merito
 
1. I candidati idonei nella prova e negli accertamenti di cui al
precedente art. 4 saranno iscritti in due distinte graduatorie, una
per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo
scientifico, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio
conseguito nella prova di cui all'art. 6 e dalla media dei voti
conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e e finale relative
all'anno scolastico in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima
classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico.
Detto punteggio sara' espresso in ventesimi.
I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in anni
precedenti a quello in corso e non abbiano gia' conseguito o
conseguano al termine dell'anno scolastico 2000/2001 idoneita' a
classe superiore saranno in ogni caso iscritti in graduatoria dopo
coloro che lo hanno conseguito nell'anno in corso.
2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
per il liceo classico: i primi 24 concorrenti idonei;
per il liceo scientifico: i primi 48 concorrenti idonei.
Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva
di posti di cui al precedente art. 1, dei titoli di preferenza
dichiarati dagli interessati, nonche' di quanto disposto dal,
comma 3, dell'art. 1 del presente decreto, saranno approvate con
decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale del
Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data
notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'
inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina.

                              Art. 11.
 
Ammissione alla scuola
 
1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a
concorso, saranno ammessi alla scuola navale "Francesco Morosini" di
Venezia.
2. In ogni caso la Direzione generale per il personale militare
ha facolta' di procedere alla copertura di eventuali posti che si
rendessero disponibili presso la scuola per qualsiasi causa entro i
primi venti giorni dalla data di inizio del corso.
3. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di eta' verranno
sottoposti a visita medica di idoneita' allo speciale arruolamento
volontario di anni tre (giusta quanto disposto dall'art. 9 del
decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), sulla base dei
requisiti psico-fisici previsti dal precedente art. 7 del presente
decreto. Per coloro che compiono il sedicesimo anno di eta' entro il
31 dicembre 2001 gli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui
all'art. 7 valgono ai fini dell'idoneita' allo speciale arruolamento
volontario.
4. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi, i concorrenti che senza giustificato motivo non si
presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti,
invece, che comunicheranno al Comando della scuola navale militare di
non potersi presentare per giustificato motivo e che produrranno la
relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una
proroga, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data di
inizio del corso.
5. All'atto della presentazione alla scuola navale militare i
candidati dovranno produrre i seguenti documenti:
a) pagella scolastica, qualora non prodotta all'atto degli
accertamenti fisio-psico attitudinali in luogo della dichiarazione
sostitutiva di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), da cui
risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno
concorso, nonche' il nulla osta del preside dell'istituto scolastico,
entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla scuola
navale militare. Le firme dei capi delle scuole parificate o
legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere
autenticate dal competente organo scolastico;
b) certificato comprovante il numero, le date e le dosi
relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali (qualora non gia' prodotto all'atto degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali);
c) atto di assenso all'arruolamento, in bollo, (solo per i
concorrenti che alla data di presentazione alla scuola abbiano
compiuto il sedicesimo anno di eta'), secondo lo schema riportato
nell'allegato "D" che costituisce parte integrante del presente
decreto;
d) libretto sanitario emesso dall'azienda sanitaria locale di
appartenenza;
e) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da non oltre
tre mesi da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private
convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici
specializzati in medicina dello sport.
6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2 del presente decreto, l'amministrazione provvedera' a
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai
concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
2000, n. 445.
8. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si
impegna ad accettare le prescrizioni della normativa circa la
frequenza della scuola. Si impegna altresi', al pagamento della retta
ed in generale di tutte quelle di cui l'allievo potra' risultare
debitore verso l'amministrazione della scuola.

                              Art. 12.
 
Esclusioni
 
1. La direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei
requisiti prescritti per essere ammesso alla scuola navale militare.

                              Art. 13.
 
Ordinamento degli studi
 
1. La scuola navale militare "F. Morosini", con sede in Venezia
e' un istituto di formazione posto alle dipendenze dello Stato
Maggiore della marina, parificato ad un istituto di istruzione di
secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e
suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle
attivita' ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di
studio ed effettuano addestramento di tipo militare, attivita'
sportiva e d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unita'
aeronavali e subacquee della marina militare.
2. I corsi di studio della scuola navale militare, sono di ordine
classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli
previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre
anni di liceo scientifico.
3. Presso la scuola navale militare e' istituita la sola cattedra
di inglese. I frequentatori che nei primi due anni di liceo abbiano
frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese, possono
fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo
studio della lingua gia' iniziata, purche' gli orari delle lezioni
private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento
della scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico essi
dovranno sostenere il previsto esame integrativo.
4. Durante l'intera permanenza presso la scuola navale militare,
non e' concesso agli allievi di ripetere piu' di un corso.
5. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno
giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della
condotta, del carattere, delle qualita' morali, delle qualita'
fisiche e della loro idoneita' alla vita militare.
Pertanto, gli allievi giudicati non idonei anche per uno solo dei
sopracitati profili saranno rinviati d'autorita'.

                              Art. 14.
 
Arruolamento e obblighi di servizio
 
1. Gli allievi, appena raggiunto il sedicesimo anno di eta',
dovranno contrarre uno speciale arruolamento volontario di tre anni
per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potra'
essere concessa una rafferma non superiore ad un anno.
2. Gli allievi che al compimento del sedicesimo anno non vorranno
assoggettarsi al prescritto arruolamento saranno dimessi dalla scuola
navale militare.
3. Gli allievi che all'atto dell'accertamento dell'idoneita'
fisica al servizio militare non si trovino nelle condizioni volute
per essere arruolati, e sempreche' si presuma che possano raggiungere
in breve tempo la prescritta idoneita' fisica, potranno essere tenuti
in esperimento, previa autorizzazione ministeriale, su proposta
motivata del comandante della scuola navale. In caso contrario,
potra' essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno
scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla
scuola.
4. Durante la permanenza presso la scuola saranno impartite
apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
5. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati ai comuni
di 2a classe ed il trattamento economico e' quello previsto per i
militari di leva dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986,
n. 958 e successive modificazioni.
6. Il servizio prestato dopo l'arruolamento non e' valido ai fini
dell'espletamento degli obblighi di leva.

                              Art. 15.
 
Passaggio di corso e graduatoria
 
1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del
diploma conclusivo degli esami di Stato sono regolati dalla normativa
vigente per gli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.
2. L'idoneita' per il passaggio alla frequenza dei corsi
superiori e' stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata
attitudine alla vita militare.
3. Al completamento di ciascun periodo ad al termine di ciascun
anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di
istruzione, il comandante della scuola, avvalendosi del consiglio
degli istruttori, attribuisce a ciascun allievo il voto di
attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle
seguenti voci, secondo le modalita' esecutive stabilite nelle
disposizioni di cui all'art. 10 del decreto interministeriale
4 agosto 2000, n. 302:
a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
b) attitudini intellettive;
c) qualita' d'animo e di carattere.
4. Gli allievi promossi e sufficienti in attitudine vengono
ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito
determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di
attitudine, dal consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno
scolastico. Nella graduatoria, a parita' di punto di merito, e' data
la precedenza all'allievo che ha il piu' alto voto di attitudine. A
parita' anche di questo, e' data precedenza all'allievo che
aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o
di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto
della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del
corso, nell'ordine di graduatoria, dopo gli allievi del primo corso
vincitori del concorso o dopo gli allievi del secondo e terzo corso
promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in
precedenza. La graduatoria di merito viene formata anche al termine
dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo
degli esami di Stato. Le modalita' esecutive per la formazione delle
graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal capo di
Stato maggiore della marina.
5. Gli allievi giudicati non idonei per insufficiente attitudine
sono rinviati d'autorita'.
6. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno
scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori
degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni
scolastiche ed attitudinali dell'allievo, riservando una copia agli
atti dell'istituto.

                              Art. 16.
 
Spese a carico delle famiglie
 
1. Sono a carico delle famiglie:
a) una retta annua che per l'anno scolastico 2001-2002 e'
fissata in L. 2.600.000 (pari a EURO 1.342,79), fermo restando il
beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle
norme vigenti, in relazione agli accertati redditi annui lordi delle
famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione
sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalita' previste dalle
disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, negli importi appresso indicati:
L. 600.000 (pari a EURO 309,87) per reddito familiare annuo
lordo di L. 15.000.000 (pari a EURO 7.746,85);
L. 1.200.000 (pari a EURO 619,75) per reddito familiare annuo
lordo tra L. 15.000.001 (pari a EURO 7.746,86) e L. 30.000.000 (pari
a EURO 15.493,71);
L. 1.800.000 (pari a EURO 929,62) per reddito familiare annuo
lordo tra L. 30.000.001 (pari a EURO 15.493,72) e L. 60.000.000 (pari
a EURO 30.987,41);
L. 2.600.000 (pari a EURO 1.342,79) per reddito familiare
annuo lordo superiore a L. 60.000.000 (pari a EURO 30.987,41).
La retta puo' essere corrisposta in una unica soluzione, oppure
in tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico,
primo febbraio, primo giugno, con versamento sul conto corrente
postale n. 15524309 intestato alla scuola navale militare "F.
Morosini".
Coloro che abbiano eventualmente diritto all'esenzione parziale o
totale della retta devono comunque effettuare il versamento, fermo
restando che verra' portato a credito o rimborsato l'ammontare
versato in piu', nel caso che vengano accordati i benefici di cui al
successivo art. 17;
b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilita'
civile di L. 270.000 annue (pari a EURO 139,44).
L'assicurazione e' obbligatoria per fornire la piu' ampia
copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli
che possano colpire gli allievi durante l'attivita' ricreativa, le
esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la
scuola. La polizza, il cui premio dovra' essere corrisposto in due
rate (la prima di L. 150.000, pari a EURO 77,47, da versare sul conto
corrente postale n. 15844301 intestato alla scuola navale militare
"E. Morosini"; la seconda verra' inserita nell'estratto conto del
secondo trimestre). La polizza prevede i seguenti massimali di
rimborso:
a) fino a L. 300.000.000 (pari a EURO 154.937,07) per
invalidita' permanente;
b) fino a L. 200.000.000 (pari a EURO 103.291,38) per morte;
c) fino a L. 1.000.000.000 (pari a EURO 516.456,90) per
responsabilita' civile verso terzi;
d) fino a L. 5.000.000 (pari a EURO 2.582,28) per rimborso
spese mediche a seguito di infortunio;
e) fino a L. 10.000 (pari a EURO 5,16) giornaliere per diaria
di gesso;
f) fino a L. 10.000 (pari a EURO 5,16) giornaliere per
inabilita' temporanea a seguito di infortunio;
g) una somma di L. 800.000 (pari a EURO 413,17), da versare sul
conto corrente postale n. 15844301 intestato alla scuola navale
militare "F. Morosini", entro la data di inizio dell'anno scolastico,
quale anticipo per le sottonotate spese:
1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, etc.;
2) esigenze di carattere personale dell'allievo;
3) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese
strettamente indispensabili;
4) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati
da colpa o negligenza dell'allievo;
5) altre eventuali.
Tale importo sara' accantonato in apposito conto e verra'
rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla scuola navale
militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio con le
spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza
dell'allievo presso la scuola medesima.
2. Alla fine di ogni trimestre, dicembre, marzo e giugno, le
famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al
precedente, comma 1, lettera c), che dovra' essere saldato in modo da
reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro
dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme
anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime
scadenze.
3. Incorre nel rinvio dalla scuola navale militare l'allievo la
cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente
articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di
pagamento.
4. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi dovranno
versare:
a) prima rata della retta di cui al, comma 1, del presente
articolo (c/c postale n. 15524309 intestato alla scuola navale "E.
Morosini");
b) L. 150.000 (pari a EURO 77,47) quale acconto sul premio di
assicurazione (c/c postale n. 15844301 intestato alla scuola navale
"E. Morosini");
c) L. 800.000 (pari a EURO 413,17) quale anticipo spese libri,
ecc. (c/c postale n. 15844301 intestato alla scuola navale "F.
Morosini").
5. I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di
aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi.

                              Art. 17.
 
Dispensa totale o parziale della retta
 
1. E' accordato il beneficio della dispensa della intera retta:
a) agli orfani di guerra (o equiparati);
b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio.
2. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
benemerenze di famiglia:
a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella
tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive
modificazioni;
c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che
per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.
3. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia possono farsi
valere nei riguardi del padre, della madre, dei genitori adottivi e
del patrigno, sempreche' il giovane risulti a carico.
4. E' accordato il beneficio della dispensa della mezza retta per
merito personale:
nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo
scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle
graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purche' abbiano
superato gli esami di ammissione con un punteggio complessivo non
inferiore a 16/20, con le modalita' indicate nel precedente art. 10;
negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli
scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei
primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano
riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10 (o
voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
5. Possono cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense
di mezze rette per benemerenze diverse, l'una per benemerenze di
famiglia e l'altra per merito personale.
6. Il beneficio della dispensa totale o parziale della retta per
benemerenze di famiglia non viene accordato durante il tempo in cui
l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
7. Per ottenere il beneficio della dispensa della retta intera o
della mezza retta e' necessario che venga prodotta apposita istanza
in bollo, contenente le dichiarazioni di cui ai commi 10 e 11
dell'art. 17, secondo lo schema riportato nell'allegato "C" che
costituisce parte integrante del presente decreto. Le istanze
dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare, I reparto, 1a Divisione
reclutamento ufficiali, 1a Sezione e presentate al Comando della
scuola entro il 19 ottobre 2001.
8. Qualora il titolo che da' diritto al beneficio venga a
maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla scuola, la
domanda per la concessione del beneficio stesso dovra' essere
presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia
stato accertato il fatto che costituisce titolo per la concessione.
In tal caso il beneficio richiesto sara' accordato, se spettante, con
effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
9. Il Comando della scuola navale militare, ricevute le domande,
ne curera' l'istruttoria, accertando la regolarita' e la completezza
della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la
documentazione mancante o quella integrativa, necessaria
all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al
beneficio richiesto. Completata l'istruttoria inviera' le domande
alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
10. Per ottenere la dispensa della intera retta di cui al,
comma 1, del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per gli orfani di guerra o equiparati:
stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani
di guerra;
b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio:
stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria.
11. Per ottenere la dispensa della mezza retta di cui al,
comma 2, del presente articolo alla domanda dovranno essere allegate
dichiarazioni sostitutive, rilasciate con le modalita' e ai sensi
delle disposizioni del piu' volte citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dello stato di famiglia
dell'allievo e dei seguenti documenti:
a) per i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e dei
decorati di medaglia d'oro al valor militare: brevetto di
concessione, oppure;
b) per i figli di mutilati ed invalidi di guerra: stato di
servizio militare del genitore o decreto concessivo di pensione
privilegiata di guerra;
c) per i figli di ufficiali e sottufficiali in servizio
permanente: stato di servizio o foglio matricolare del genitore;
d) per i figli di ufficiali e sottufficiali di complemento,
richiamati in temporaneo servizio, che per il servizio prestato
abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza: stato di
servizio o foglio matricolare del padre;
e) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato:
estratto matricolare;
f) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili e
militari dello Stato: decreto di pensione del genitore.
12. I concorrenti, qualora lo gradiscano, hanno facolta' di
produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai
precedenti commi 10 e 11, i relativi documenti a sostegno della
richiesta di esenzione.
13. La dispensa della mezza retta per merito personale di cui al
precedente, comma 4, del presente articolo sara' accordata d'ufficio
dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della
scuola navale militare.

                              Art. 18.
 
Rinvio e ritiro
 
1. Il rinvio in famiglia e' adottato su proposta motivata del
comandante della scuola, previo parere del consiglio degli
istruttori, con provvedimento a carattere definitivo del direttore
generale del personale militare del Ministero della difesa. Oltre ai
casi previsti dall'art. 10, commi 5 e 6, del decreto
interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, esso puo' essere adottato
nei confronti degli allievi:
a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai
doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
c) per perdita dell'idoneita' psico-fisica alla vita militare o
per infermita' incompatibile con la vita in comune;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese
complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia e' altresi' disposto, con provvedimento
del direttore generale del personale militare del Ministero della
difesa, a seguito di condanna penale per delitti non colposi o di
inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari
durante il periodo di ferma.
3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o
l'allievo maggiorenne possono ottenere in qualunque momento dell'anno
scolastico il ritiro dalla scuola.
4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato o al quale sia
stato concesso il ritiro, all'atto dell'allontanamento dalla scuola
cessa da ogni vincolo di ferma contratta.
5. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla
scuola viene consegnato, a cura della scuola stessa, il nulla osta
per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello
stesso ordine.

                              Art. 19.
 
Ammissione volontaria alle Forze armate
 
1. Gli allievi della scuola che concorrono per l'ammissione
all'accademia navale di Livorno hanno precedenza sugli altri
concorrenti con attribuzione di punteggio aggiuntivo con le modalita'
indicate nel bando di concorso.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione
volontaria in marina o in altra Forza armata possono fruire dei
titoli preferenziali previsti dai relativi ordinamenti.

                              Art. 20.
 
Borse di studio
 
1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio a
titolo di rimborso spese, offerte da societa' ed enti, istituti
pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad
insindacabile giudizio del Comando della scuola navale militare.

                              Art. 21.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso la scuola navale militare di Venezia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata, secondo le modalita' previste dal piu' volte citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
anche successivamente all'eventuale ammissione alla scuola per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto instaurato con
l'amministrazione militare.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale
ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
comandante della scuola navale militare di Venezia, responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il direttore della
Direzione generale per il personale militare.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 16 marzo 2001
Il direttore generale: ten. gen. Simeone

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