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UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.

Procedura selettiva, per titoli ed esami, per la costituzione di
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con una unita' di
personale da inquadrare nella categoria C, posizione economica C1,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
dipartimento di scienze politiche e sociali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.83 del 18/10/2002
Ente:UNIVERSITA' DI GENOVA - SIMEST S.P.A.
Località:-
Codice atto:02E07837
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:18/11/2002
Tags:Tecnici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686 recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le parita' e
pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il
trattamento sul lavoro e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni concernente il trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 concernente lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare
l'art. 19, recante disposizioni in materia di bollo per le domande di
partecipazione a pubblici concorsi e per i documenti da allegare alle
domande stesse;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante
disposizioni in materia di servizi postali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215 concernente in
particolare riserve, nei pubblici concorsi, a favore dei volontari in
ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 recante
norme sull'attuazione della direttiva 1999/1970/CE relativa
all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso
dall'UNICE, dal CEEP e dal CES;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare
l'art. 19;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Genova,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del
4 gennaio 1995 e successive modificazioni;
Visto il Contratto collettivo nazionale del personale del
comparto Universita' in vigore dal 9 agosto 2000;
Visto il Regolamento di assunzione del personale tecnico
amministrativo, emanato con Decreto Rettorale n. 625 del 18 dicembre
2001, in seguito denominato "Regolamento";
Viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione rispettivamente in data 31 gennaio 2000, 8 febbraio
2000 e 6 marzo 2000, con le quali sono stati approvati:
il progetto di utilizzazione delle risorse finanziarie
finalizzato all'assunzione di personale tecnico amministrativo per un
totale di n. 156 unita';
la ripartizione del 30% circa dei suddetti posti, quale
anticipo, in linea generale del totale;
la decisione di demandare alla commissione di cui al Senato
accademico del 26 ottobre 1999 l'onere di distribuire la totalita'
dei posti alle singole strutture sulla base delle risultanze dei
carichi di lavoro e tenendo conto delle attribuzioni operate in prima
fase di distribuzione, riguardante il 30%;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 26 marzo 2001 con la quale viene approvato tra l'altro
quanto segue:
che siano confermati gli impegni gia' assunti derivanti dalle
delibere degli Organi di governo aventi per argomento il reclutamento
di personale tecnico amministrativo;
che i Presidi operino, ove necessario, sentiti i rappresentati
delle aree scientifico disciplinari e i Direttori di Dipartimento
interessati le compensazioni con i posti gia' assegnati nella prima
fase di distribuzione;
che sia attivato nei confronti dei titolari di strutture
beneficiari dei rimanenti 2/3 di posti il reclutamento a tempo
indeterminato per un posto, e forme alternative al reclutamento a
tempo indeterminato qualora abbiano ottenuto piu' di un posto;
Vista la delibera del Senato Accademico in data 4 giugno 2001 con
la quale e' stata approvata in via transitoria l'assegnazione di
personale tecnico amministrativo a strutture che non rientrano nei
parametri statutari in attesa di un rapido processo di definizione
dei Dipartimenti;
Considerato che e' stata data attuazione all'art. 46 del C.C.N.L.
del personale del comparto Universita' e che non sono pervenute
domande di trasferimento da altri Atenei;
Considerato che l'unicita' del posto messo a concorso per la
struttura interessata non determina l'applicazione delle riserve di
cui all'art. 14 del Regolamento;
Considerato che ai sensi degli articoli 5, 13 e 22 del suddetto
Regolamento questa Amministrazione intende attivare le predette
procedure a tempo indeterminato anche per assunzioni a tempo
determinato;
Vista la nota pervenuta dal Direttore del Dipartimento
interessato;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Numero dei posti
 
1. E' indetta procedura selettiva, per titoli ed esami, per la
costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con
n. 1 unita' di personale da inquadrare nella categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di questo
Ateneo.
2. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
3. La graduatoria di tale procedura potra' essere utilizzata,
altresi', per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
b) titolo di studio previsto dall'art. 4 del Regolamento (vedi
successivo art. 3);
c) idoneita' fisica. L'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori, in base alla
normativa vigente;
d) essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di
leva;
e) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo (se
cittadino italiano);
f) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza (se cittadini di uno degli Stati membri
dell'Unione europea);
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, 1o comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione.
3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura;
l'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti
prescritti. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato
mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine di presentazione
 
1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo
dell'Universita' degli studi di Genova - Dipartimento gestione
risorse umane e organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita' - via Balbi n. 5.
La sottoscrizione della domanda non e' soggetta ad
autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in carta
semplice, preferibilmente su apposito modello - allegato "A" che fa
parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile presso
la sede dell'Amministrazione centrale, via Balbi n. 5, ovvero al
seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi.> 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la
fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato "A" fac-simile della domanda purche' sia chiara ed
integrale.
5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
7. Non saranno prese in considerazione le domande non
sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
8. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure selettive
verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento.
9. Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
b) se cittadino italiano di essere iscritto nelle liste
elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
c) di non aver riportato condanne penali o le eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
d) il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado, ovvero del titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto
equipollente a quelli previsti in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
g) di non essere stato destituito dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e
di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127 lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
10. La mancanza delle dichiarazioni di cui al precedente,
comma 9, lettere b), d), e g), comportera' l'esclusione dalla
procedura.
11. Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non autenticata di un documento di identita' e tutti i titoli che
ritiene utili ai fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
13. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in carta semplice e possono essere in originale o in copia
autenticata.
Le copie delle pubblicazioni, degli atti o documenti conservati o
rilasciati da una pubblica amministrazione nonche' le copie di titoli
di studio o di servizio da allegare alla domanda possono altresi'
essere dichiarate conformi all'originale, mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (modulo "B" allegato). Il
candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato,
comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita'
all'originale, allegandolo al titolo stesso. Puo', in alternativa,
produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei
titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la
dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a identificare
i titoli stessi.
14. Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse le pubblicazioni) mediante le dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e seguenti del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 che consentono di sostituire sia le normali
certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "B" allegato).
15. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea.
16. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita' estere debbono essere conformi alle disposizioni vigenti
nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
18. Ai titoli di cui al comma precedente, redatti in lingua
straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo straniero dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore
ufficiale.
19. Nell'ambito dei titoli le pubblicazioni debbono essere
allegate alla domanda e corredate di elenco e possono essere prodotte
in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta'.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono
essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni
qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
20. Le pubblicazioni debbono essere presentate nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana solo se redatte in lingua
diversa da quella/e prevista/e nella prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
21. Le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere
considerate come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed
individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
22. Non e' consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
23. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
24. L'Universita' non assume alcuna responsabilita' per il
mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda
dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa, o tardiva, comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.

                               Art. 4.
 
Titoli valutabili
 
1. Ai sensi dell'art. 7 del regolamento, alla valutazione dei
titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili,
purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti
titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno:
|fino a un massimo di punti:
---------------------------------------------------------------------
a) attivita' lavorativa comunque prestata|
presso l'Universita' o altre pubbliche |
amministrazioni (punti 0,5 per ogni |
bimestre fino ad un massimo di punti 9) |
ulteriore punteggio per attivita' svolte |
presso l'Universita' (punti 1 per anno |
fino ad un massimo di punti 3) 12 |
---------------------------------------------------------------------
b) idoneita' a precedenti procedure |
selettive della categoria di riferimento |
o superiori |6
---------------------------------------------------------------------
c) altri titoli a giudizio della |
commissione: ulteriore titolo di studio, |
compresi specializzazioni post-laurea, |
master, dottorato ecc., attestati di |
qualificazione, specializzazione con |
esame finale, pubblicazioni |12
2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato
scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica.
3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente
affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.

                               Art. 5.
 
Prove d'esame
 
1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e si articoleranno in
due prove scritte ed una prova orale. Le prove verteranno sui
seguenti argomenti:
prima prova scritta: elementi di legislazione universitaria.
Funzionamento organizzativo ed amministrativo della ricerca pubblica
con particolare riferimento alle iniziative dell'Ateneo genovese, del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della
commissione europea;
seconda prova scritta: elementi di metodologia della ricerca
nell'ambito delle discipline politico-sociali;
prova orale:
argomenti oggetto del programma delle prime due prove;
conoscenza dell'organizzazione dell'Universita' degli studi
di Genova (struttura, articolazione e funzioni; strategie ed
obiettivi). Comprendera', altresi', l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
2. I candidati possono consultare soltanto i testi autorizzati
dalla commissione e i dizionari.
3. Il calendario delle prove e' comunicato ai singoli candidati
tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni
prima dell'inizio delle medesime.
4. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, i punteggi da
essi riportati, nonche' l'elenco dei candidati non ammessi vengono
affissi all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.
5. La convocazione alla prova orale e' comunicata ai candidati
almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.
6. La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico.
7. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la
commissione esaminatrice affigge all'albo dell'Ateneo e presso la
sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione
del punteggio riportato da ciascuno.
8. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
devono essere muniti di documento di identita' o di riconoscimento
valido. In caso di esibizione di documenti non in corso di validita'
l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dichiarare in calce alla
fotocopia del documento che i dati ivi contenuti non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio.

                               Art. 6.
 
Nomina della commissione esaminatrice, formazione ed approvazione
della graduatoria
 
1. La commissione esaminatrice della procedura selettiva e'
nominata con decreto del direttore amministrativo ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
2. Espletate le prove della procedura selettiva la commissione
forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
60 punti per le prove d'esame;
30 punti per i titoli.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che
abbiano riportato in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno 18/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno
18/30.
4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
punti conseguiti nella prova orale;
punti attribuiti ai titoli.
5. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento e con le stesse
modalita' di cui ai precedenti commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile per assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
7. Le procedure devono concludersi entro sei mesi dalla data
della riunione preliminare della commissione, salvo che il ritardo
dipenda da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
8. Il direttore amministrativo, con proprio decreto, previo
accertamento della regolarita' formale degli atti relativi alla
procedura selettiva, approva la graduatoria definitiva e dichiara
vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
9. Il decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione all'albo dell'Ateneo. Di tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per l'eventuale impugnazione. La graduatoria
definitiva rimane efficace per un termine di 24 mesi dalla data di
pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il suddetto termine e' prorogato di un anno ai sensi
dell'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

                               Art. 7.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita
comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17 del C.C.N.L. del personale del comparto Universita'.
6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sopra citato.
7. Nel caso in cui il vincitore sia gia' dipendente dell'Ateneo,
puo' essere costituito un ulteriore rapporto di lavoro mediante
utilizzazione della graduatoria, nei tempi di validita' consentiti,
ferme restando le condizioni di cui al, comma 1, del presente
articolo, su richiesta motivata del titolare della struttura
interessata e attraverso la necessaria integrazione finanziaria
consolidata da parte della struttura medesima.

                               Art. 8.
 
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
 
1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
2. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria a tempo
determinato, senza alcun pregiudizio rispetto alla posizione nella
graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli
studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo
determinato.
3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
4. In caso di mancata assunzione del servizio nella data
stabilita l'Universita' provvede a depennare il nominativo dalla
graduatoria utilizzabile per le assunzioni a tempo determinato. Il
contratto eventualmente gia' stipulato e' risolto di diritto.
5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 26 del regolamento.
6. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico
previsto per la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. del personale del comparto
Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la durata del contratto a termine e le specifiche
statuizioni ivi previste.

                               Art. 9.
 
Presentazione dei documenti
 
1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi
validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita',
entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la
risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il
possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
cittadinanza;
godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico militare attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare
l'attitudine dell'aspirante stesso al normale e regolare rendimento
di lavoro.
Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi
rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla
data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello
Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.
Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un
traduttore ufficiale.
5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la
risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.

                              Art. 10.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati sono gestiti dall'Universita' degli studi di
Genova e trattati ai sensi del regolamento in materia approvato con
decreto rettorale 194 del 1 luglio 2001.

                              Art. 11.
 
Restituzione della documentazione presentata
 
1. I candidati possono richiedere, entro due mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso concernente
l'affissione all'albo dell'Ateneo del decreto di approvazione degli
atti, la restituzione della documentazione presentata. L'Universita'
accede alla richiesta salvo che vi sia un contenzioso in atto.
2. L'interessato, previo accordo telefonico, deve presentarsi
personalmente per ritirare la documentazione suddetta; puo' delegare
per il ritiro, a sue spese, un corriere o altra persona. E' esclusa
qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.
3. Trascorso il termine di cui al precedente comma l'Universita'
dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza
alcuna responsabilita'.

                              Art. 12.
 
Rinvio circa le modalita' di espletamento delle procedure
 
1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le
disposizioni contenute nel regolamento, nonche' le disposizioni
previste dal contratto collettivo nazionale del personale del
comparto Universita' e dalle norme vigenti in materia di reclutamento
del personale nella pubblica amministrazione.
Genova, 1 ottobre 2002
Il direttore amministrativo: Pellitteri

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