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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato di duecentottantotto unita' di
personale con profilo di ricercatore - terzo livello professionale
presso organi di ricerca del C.N.R. (Bando n. 310.2.73/M).

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.103 del 28/12/1999
Ente:CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Località:Nazionale
Codice atto:99E10395
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:288
Scadenza:-
Tags:Ricercatori IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                            IL PRESIDENTE
 
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme d'esecuzione del testo unico citato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per
l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive
integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente le misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove disposizioni in materia d'organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387, recante
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, recante
"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" ed, in particolare,
l'art. 13, comma 2, lettera e);
Vista la delibera CIPE n. 35/99 in data 19 febbraio 1999,
registrata alla Corte dei conti in data 5 maggio 1999, che dispone la
proroga dell'intesa di programma MURST-C.N.R. per il potenziamento
della ricerca scientifica nel Mezzogiorno;
Visto il CCNL del comparto istituzione ed enti di ricerca e
sperimentazione;
Viste le delibere del consiglio direttivo del C.N.R. n. 241 del
14-15 luglio 1999, n. 319 del 14 ottobre 1999, n. 379 del 4 novembre
1999, n. 437 dell'11 novembre 1999, n. 469 del 25 novembre 1999 e
n. 472 del 9 dicembre 1999;
 
Decreta:
 
Art. 1.
 
Posti messi a concorso
 
1. E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di complessivi duecentottantotto posti di terzo livello
professionale, profilo di ricercatore, da destinare ad organi di
ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche del Mezzogiorno,
secondo la ripartizione di cui all'allegato A) che costituisce parte
integrante del bando.
2. La partecipazione e' consentita esclusivamente per un solo
concorso nell'ambito dello stesso organo di ricerca.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. La partecipazione al concorso e' libera, senza limitazioni in
ordine alla cittadinanza.
2. Costituiscono requisiti per l'ammissione al concorso:
a) il possesso del diploma di laurea come indicato nella
ripartizione per settori di cui all'allegato A), conseguito da almeno
un biennio alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, di cui al
successivo art. 4, comma 1. Sono altresi' ammessi i candidati che
abbiano conseguito un titolo di studio all'estero riconosciuto,
secondo le vigenti disposizioni, equipollente al/i suindicato/i
diploma/i di laurea. E' cura del candidato dimostrare la suddetta
equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la
riconosca; i certificati attestanti i titoli rilasciati dalle
competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino
debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso
e debbono altresi' essere legalizzati dalle competenti autorita'
consolari italiane;
b) lo svolgimento, da almeno un triennio alla stessa data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 4, comma 1, di
attivita' di ricerca in settori inerenti alle competenze specifiche
indicate nell'allegato A) acquisita presso Universita' od enti di
ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri;
c) la conoscenza della/e lingua/e straniera/e, come richiesta
nella ripartizione per settori di cui all'allegato A), da valutarsi
ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b);
d) la conoscenza della lingua italiana per i candidati di
cittadinanza straniera, da valutarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1,
lettera b);
e) di essere in possesso di idoneita' fisica a svolgere le
mansioni specifiche inerenti il posto messo a concorso.
3. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
 
Esclusione dal concorso
 
1. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio dal concorso:
a) l'assenza dei requisiti indicati nell'art. 2, comma 2,
lettera a);
b) le omissioni di cui all'art. 4, comma 5;
c) la posizione di dipendente del C.N.R. con contratto a tempo
indeterminato, inquadrato nel medesimo profilo e nel medesimo ovvero
superiore livello stabilito per la copertura dei posti di cui al
presente bando.
2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il
presidente del C.N.R. puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato reso noto agli interessati, l'esclusione dal
concorso.

                               Art. 4.
 
Domanda di ammissione
 
1. Coloro che intendono partecipare al concorso sono tenuti a
presentare domanda di ammissione, secondo lo schema allegato B), da
inoltrare all'organo di ricerca indicato nell'allegato A) entro il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La domanda, da redigersi in carta semplice, si
considera prodotta in tempo utile se spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Ogni altro mezzo di
presentazione della domanda comporta l'esclusione dal concorso.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. Sulla busta
chiusa deve essere indicato chiaramente il riferimento del bando con
relativo codice di cui all'allegato A) oltre al nome e cognome ed
indirizzo del candidato.
2. Nella domanda, firmata, il candidato deve indicare con
chiarezza sotto la propria responsabilita':
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) codice fiscale;
d) numero del bando;
e) organo di ricerca del C.N.R. tra quelli elencati
nell'allegato A) ed il corrispondente numero di codice;
f) indirizzo di residenza;
g) domicilio eletto ai fini delle comunicazioni inerenti il
concorso (di preferenza in Italia per gli stranieri);
h) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; per i
cittadini stranieri tale requisito deve essere goduto anche nei Paesi
di origine;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d),
del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
m) di non avere riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali pendenti oppure indicare le eventuali condanne
penali riportate nonche' i procedimenti penali eventualmente
pendenti, precisando gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, del condono, dell'indulto o del perdono
giudiziale e del titolo del reato. La dichiarazione va comunque resa
anche se negativa;
n) di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
o) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i
candidati stranieri);
p) di conoscere la lingua indicata all'art. 2, comma 2, lettera
c);
q) di possedere il diploma di laurea specifico richiesto
dall'art. 2, comma 2, lettera a), con indicazione del giorno, mese ed
anno di conseguimento e della votazione riportata;
r) di conoscere e di accettare il vincolo, in caso di vincita
del concorso, a permanere almeno cinque anni presso l'organo di
ricerca del Mezzogiorno sede di destinazione dei vincitori;
s) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c);
t) gli eventuali titoli di preferenza posseduti, da far valere
a parita' di valutazione previsti dall'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, per come modificato
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996.
Tali titoli debbono essere espressamente e distintamente menzionati
nella domanda di ammissione al concorso, pena la non valutazione
degli stessi;
u) di non aver presentato domanda di partecipazione ad altro
settore del medesimo organo di ricerca;
v) per quali altri settori di cui all'allegato A) ha presentato
domanda di partecipazione.
3. Alla domanda devono essere allegati:
a) curriculum firmato (cinque copie) contenente, in
particolare, l'elenco dettagliato di tutti i titoli accademici,
professionali e di servizio che il candidato ritiene utile produrre
ai fini della valutazione, con le modalita' di cui al successivo
comma 7; una descrizione sintetica dell'attivita' di ricerca svolta
nonche' l'elenco di tutte le pubblicazioni del candidato stesso;
b) elenco separato e firmato (cinque copie) delle pubblicazioni
scelte dal candidato, nel numero massimo di cinque, tra tutte quelle
indicate nel curriculum e da lui ritenute le piu' significative ai
fini della valutazione di cui al successivo art. 6; di tali cinque
pubblicazioni dovra' essere allegata una copia secondo le modalita'
di cui al successivo comma 7.
I titoli e le pubblicazioni devono essere in possesso del
candidato alla data di scadenza del termine stabilito al comma 1 per
la presentazione della domanda.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli della validita' delle dichiarazioni contenute nella domanda
e negli allegati.
4. La firma in calce alla domanda ed agli allegati non e'
soggetta ad autenticazione.
5. L'omissione della firma in calce alla domanda ed agli allegati
nonche' l'omessa indicazione, nella domanda medesima, di quanto
previsto nelle lettere d), e), g), h), i), l), m), n), o), p), q),
r), s), t), u) e v) del comma 2, comportano l'esclusione d'ufficio
dal concorso ai sensi dell'art. 3, comma 1.
6. Non e' consentito il riferimento a titoli, altri documenti o
pubblicazioni presentati presso il C.N.R. o altre amministrazioni o a
documentazione allegata ad altra domanda di partecipazione ad altro
concorso.
7. Le pubblicazioni allegate alla domanda devono essere
presentate in originale, copia autenticata o dichiarazione di
conformita' all'originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente
addetto o corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di
stampa sono presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla
lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia
autenticata, o, in luogo di tale lettera, da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti
che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale
dichiarazione deve indicare con esattezza il titolo del lavoro, il
nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome
della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara'
pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati,
dattilografati o manoscritti. Le pubblicazioni devono essere prodotte
nella lingua originale e tradotte, se in lingua diversa, in italiano
o inglese. I testi tradotti devono essere presentati in copia
dattiloscritta resa conforme all'originale secondo quanto previsto
dalle norme vigenti in materia.
Tutti i titoli accademici professionali e di servizio allegati
alla domanda devono essere prodotti secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia di autocertificazione.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono contenere tutti
gli elementi che le rendono utilizzabili per i relativi fini, in
luogo della documentazione che sostituiscono.
8. Le autocertificazioni previste nei commi precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea
(art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998). I
cittadini extracomunitari residenti in Italia, secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita'
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani. Il C.N.R. potra' procedere in qualunque momento ad
idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
9. Ogni eventuale variazione del domicilio eletto ai fini delle
comunicazioni concernenti il concorso deve essere tempestivamente
segnalata dal candidato. Il C.N.R. non assume responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
10. I portatori di handicap devono, altresi', specificare nella
domanda di ammissione la natura della menomazione fisica, psichica o
sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento
delle prove concorsuali.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
1. La commissione giudicatrice del concorso e' nominata con
decreto del presidente del C.N.R., essa e' costituita da non piu' di
cinque membri effettivi e due supplenti, la composizione della
commissione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i membri effettivi.
3. In caso di motivata rinuncia, di decesso o di indisponibilita'
per cause sopravvenute di un membro effettivo subentra il supplente
nell'ordine indicato nel decreto di nomina della commissione. Alla
sua sostituzione si provvede senza alcun ulteriore decreto.
4. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello
stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono
sulla qualita' di commissario.
5. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora
ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura
civile, devono essere proposte al presidente del C.N.R. nel termine
perentorio di giorni trenta a decorrere da quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
nomina della commissione medesima. Decorso tale termine non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
6. Dopo il trentesimo giorno ed entro il quarantacinquesimo
giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al
comma 1, la commissione tiene la sua prima riunione, nel corso della
quale provvede a predeterminare i criteri di massima per la
valutazione dei titoli dei candidati, tenendo presente, per quanto
applicabili, le indicazioni contenute nell'art. 2, commi 7 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 390/1998.
7. La commissione accerta l'identita' personale dei candidati
all'inizio e prima dello svolgimento della prova scritta e della
prova orale.
8. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di
merito ed indica il/i vincitore/i, in numero pari a quello dei posti
messi a concorso, nella/e persona/e del/i candidato/i che ha/hanno
conseguito il piu' elevato punteggio finale, non inferiore a 63/90,
dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli
e nelle singole prove di esame.
9. La commissione conclude la procedura concorsuale entro
centoventi giorni dalla data della prima riunione. Con proprio
decreto, il presidente del C.N.R. puo' prorogare il predetto termine
per una sola volta e per non piu' di sessanta giorni; decorso
inutilmente quest'ultimo termine, il presidente del C.N.R. procede
allo scioglimento della commissione ed alla sua ricostituzione.

                               Art. 6.
 
Valutazione dei titoli
 
1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri
ai sensi dell'art. 5, comma 6, e' effettuata dopo la prova scritta e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
2. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili ed i relativi
punteggi massimi attribuibili sono i seguenti:
a) il curriculum, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a),
massimo punti 15. Nell'ambito del curriculum, costituiscono titoli da
valutare specificamente il dottorato di ricerca, l'attivita' di
ricerca di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), le pubblicazioni non
comprese nella successiva lettera b);
b) le pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 3, lettera b),
massimo punti 15 con un massimo di punti 3 per ciascuna
pubblicazione.

                               Art. 7.
 
Esami
 
1. Gli esami si articolano in:
a) una prova scritta, diretta ad accertare il possesso, da
parte del candidato, delle competenze previste nell'allegato A) del
bando di concorso;
b) una prova orale, consistente nella discussione di aspetti
scientifici di ordine generale e specifico del settore di cui
all'allegato A) prescelto dal candidato, nonche' della prova scritta,
del curriculum e delle pubblicazioni. La prova orale e' diretta anche
ad accertare la conoscenza della/e lingua/e straniera/e.
2. La commissione dispone, per la valutazione, di 30 punti per la
prova scritta e di 30 punti per la prova orale.
3. Il giorno ed il luogo della prova scritta sono comunicati ai
candidati mediante lettera raccomandata con almeno quindici giorni di
preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta
prova.
4. Per lo svolgimento della prova scritta non puo' essere
concesso un tempo superiore alle sei ore.
5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta.
6. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e'
data comunicazione:
a) del punteggio riportato nella prova scritta e nella
valutazione dei titoli;
b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale.
7. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati
ammessi, mediante lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di
quello in cui essi devono sostenerla.
8. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano
riportato un punteggio non inferiore a 21/30 ed un giudizio almeno
sufficiente in ordine alla conoscenza/e della/e lingua/e straniera/e.
9. Al termine della seduta relativa alla prova orale la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova,
elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede
d'esame.
10. Per essere ammessi alle prove di esame i candidati devono
presentare un valido documento di identita' personale i candidati che
non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni
fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso.
11. Il Consiglio nazionale delle ricerche non prevede il rimborso
di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione alle
prove di concorso.

                               Art. 8.
 
Categorie riservatarie e preferenze
 
1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che
intendono far valere i titoli di precedenza e preferenza a parita' di
merito, devono far pervenire al responsabile del procedimento di cui
all'art. 13 del presente bando entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di precedenza e preferenza, a
parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali
risulti altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso. I documenti si considerano prodotti in tempo utile se
spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine suddetto.

                               Art. 9.
 
Regolarita' degli atti e nomina dei vincitori
 
1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 13, accerta
con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla consegna degli
atti da parte della commissione, la regolarita' formale degli atti
medesimi, dandone comunicazione al presidente del C.N.R. il quale,
con proprio decreto, nomina il/i vincitore/i. I nominativi del/i
vincitore/i saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e da tale data decorrera' il termine per le
eventuali impugnative.
2. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il Responsabile del
procedimento, entro il predetto termine di trenta giorni, rinvia, con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone un termine.

                              Art. 10.
 
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
 
1. I candidati possono richiedere, non prima di sei mesi dal
termine della procedura concorsuale la restituzione, con spese di
spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni
presentate. La restituzione e' effettuata entro due mesi. I candidati
possono richiedere, non prima di sei mesi dal termine della procedura
dalla richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto.
2. Trascorso il suddetto termine il C.N.R. non e' piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.

                              Art. 11.
 
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
 
1. Il/i vincitore/i devono presentare entro il primo mese di
servizio, a pena di decadenza, la seguente documentazione:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita,
cittadinanza, godimento dei diritti politici, posizione nei confronti
degli obblighi militari, titolo di studio (nel caso di titolo di
studio conseguito all'estero, se non riconosciuto equipollente in
base a specifici accordi internazionali, deve essere presentata copia
della dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente
autorita' scolastica italiana);
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', in carta
semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero
espressa dichiarazione di opzione per il Consiglio nazionale delle
ricerche;
d) fotocopia tesserino del codice fiscale.

                              Art. 12.
 
Trattamento dei dati personali
 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi degli articoli
n. 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trattati
esclusivamente sia per le finalita' di gestione del presente bando
(il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso) sia per la successiva eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro e per la gestione del rapporto medesimo.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della
citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
3. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Consiglio nazionale delle ricerche.

                              Art. 13.
 
Responsabile del procedimento
 
1. Il responsabile del procedimento relativo al concorso di cui
al presente bando e' la dottoressa Rosanna Guernieri responsabile del
gruppo operativo per la gestione straordinaria del piano di
assunzioni ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) del decreto
legislativo n. 19/1999 via Tiburtina, 770 Roma, (tel. 06/49932532,
fax 06/49932447).

                              Art. 14.
 
Pubblicita'
 
Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale - "Concorsi ed esami".

                              Art. 15.
 
Disposizioni finali
 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando,
valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla
normativa citata nelle premesse del presente bando, nonche' le leggi
vigenti in materia.
Roma, 16 dicembre 1999
Il presidente: Bianco

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