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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
di 750 allievi finanzieri della Guardia di finanza riservato, ai
sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno
(c.d. VFP1) o quadriennale (c.d. VFP4) ovvero in rafferma annuale
(c.d. VFP1T), in servizio o in congedo - Anno 2012.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.28 del 10/4/2012
Ente:COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Località:Nazionale
Codice atto:2E001911
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:10/5/2012
Tags:Militari e FF.AA.

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante «Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai concorsi pubblici», come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.
227;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione
dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia
di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei
cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti
giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 25 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure
di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari
in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze
armate, in servizio o in congedo»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
introdotto dall'art. 2, comma 208, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)»;
Visti gli articoli 636, 861, 864, 1033, 1494, 1495, 1929, 1932,
1937, 2111, 2139, 2141, 2147 2199, 2200, 2201 e 2203 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento
militare»;
Tenuto conto che lo Stato maggiore della difesa ha fissato in 113
unita' il numero massimo dei volontari, da arruolare con il presente
bando e avviare alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze
armate, in esito alla quale saranno immessi nel Corpo della Guardia
di finanza;
Ritenuto di dover riservare 19 dei posti da mettere a concorso ai
candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove
concorsuali successive a quella scritta, venga ammesso un numero di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:


Art. 1


Posti messi a concorso


1. E' indetto, per l'anno 2012, un pubblico concorso, per titoli
ed esami, per il reclutamento di 750 allievi finanzieri della Guardia
di finanza, riservato, ai sensi dell'art. 2199 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di
un anno (c.d. «VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma
annuale (c.d. «VFP1T») delle Forze armate che, se in servizio,
abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di partecipazione, almeno cinque mesi in tale stato o,
se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma. Di questi:
a) n. 660 del contingente ordinario, di cui:
(1) n. 562 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate;
(2) n. 98 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate;
b) n. 15 del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)», da immettere direttamente nel Corpo
della Guardia di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la
ferma prefissata di un anno (VFP1) nelle Forze armate.
I vincitori per tali posti:
(1) dopo aver assunto lo «status» di allievo finanziere, sono
preliminarmente avviati, secondo le modalita' di cui all'art. 16,
commi 4 e 5, ad una fase addestrativa finalizzata all'accertamento
dell'attitudine al servizio di soccorso alpino, in esito alla quale,
se non risultano idonei all'impiego in tale comparto, sono prosciolti
dal corso di formazione per allievo finanziere e, pertanto, cessano
dal servizio;
(2) al termine del predetto corso di formazione, sono avviati
alla frequenza del corso per il conseguimento della specializzazione
«Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»;
c) n. 75 del contingente di mare, di cui:
(1) n. 60 da immettere direttamente nel Corpo della Guardia
di finanza, dopo aver completato, se in servizio, la ferma prefissata
di un anno (VFP1) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 35 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 25 per la specializzazione «Operatore di sistema»;
(2) n. 15 da immettere nel Corpo della Guardia di finanza,
dopo aver ultimato il servizio, in qualita' di volontario in ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, cosi' suddivisi:
n. 10 per la specializzazione «Nocchiere»;
n. 5 per la specializzazione «Operatore di sistema».
2. Diciannove dei 562 posti di cui al comma 1, lettera a), punto
(1), sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri
requisiti prescritti dall'art. 2, ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione
secondaria di primo grado o superiore.
3. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa
essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente
ordinario, per la specializzazione «Tecnico di soccorso alpino
(S.A.G.F.)» o per una o piu' specializzazione del contingente di
mare, le unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze
dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta, consistente in un questionario a risposta
multipla;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) valutazione dei titoli.
5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti
dal Comando generale della Guardia di finanza.
6. Resta impregiudicata, per il Comandante generale della Guardia
di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2 


Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso


1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se
non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
a) siano stati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, arruolati nelle Forze armate quali
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale (VFP1T) e, se in servizio, abbiano svolto
almeno cinque mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano
concluso tale ferma. I candidati in servizio in qualita' di volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP1) devono, comunque, aver
completato tale periodo alla data dell'effettivo incorporamento;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano superato, alla data del 1° gennaio 2012, il
ventiseiesimo anno di eta'. Il limite massimo di eta' e' elevato di
un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e,
comunque, non superiore a tre anni;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di
prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
h) non siano stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici
uffici.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), d), g) ed h),
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda e conservati fino alla data
dell'effettivo incorporamento nella Guardia di finanza.
3. Non possono partecipare al concorso i candidati che:
a) nel corrente anno, abbiano presentato domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
b) abbiano svolto servizio nelle Forze armate esclusivamente
come volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale
(VFA).
4. Ai candidati per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2,
non e' richiesto il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, lettera
a), e 3.

                               Art. 3 


Domanda di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area «concorsi Online», seguendo le istruzioni del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a serie speciale.
Le istanze compilate secondo la predetta procedura saranno
stampate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e
sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per
l'effettuazione della prova scritta di cui all'art. 9.
2. Solo in caso di avaria del sistema informatico o di
indisponibilita' di un collegamento internet, la domanda di
partecipazione puo' essere redatta in carta semplice, secondo il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti i reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e spedita, a mezzo di
raccomandata, con avviso di ricevimento, al Centro di reclutamento
della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122
Roma/Lido di Ostia, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine,
fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande
spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se
pervenute al citato reparto entro il suindicato termine.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
3. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di
cui ai commi 1 e 2 possono essere annullate, modificate o integrate
entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile apportare modificazioni o
integrazioni.
4. Le domande di partecipazione al concorso redatte secondo le
modalita' di cui al comma 2:
a) sono restituite agli interessati per essere regolarizzate
entro cinque giorni dal momento della restituzione, se, pur prodotte
nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di
talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4;
b) sono archiviate nel caso in cui:
(1) siano spedite oltre il termine di cui al medesimo comma
2;
(2) non pervengano:
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente bando;
se spedite con altre modalita', entro il termine di cui al
citato comma 2;
(3) non siano sottoscritte;
(4) non siano regolarizzate entro cinque giorni dalla
restituzione, nei casi di cui alla lettera a).
5. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 4, lettera
b), sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono
impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
6. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo
contingente. Inoltre:
a) per il contingente ordinario, e' consentita la
partecipazione, alternativamente, per i posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a) o lettera b);
b) per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione
per una sola specializzazione.
In ogni caso, la scelta non e' modificabile oltre il termine di
cui al comma 3.
7. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano
considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono
ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento
dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
8. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'avvio al
corso di formazione.

                               Art. 4 


Elementi da indicare nella domanda


1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita, nonche' luogo di residenza e indirizzo completo del numero
di codice di avviamento postale e, dove possibile, un numero
telefonico;
b) i posti per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
residenza e di godere dei diritti civili;
e) di non essere imputato e di non aver subito condanne per
delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di
prevenzione;
f) lo stato civile e il numero dei figli, eventualmente, a
carico;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. La certificazione comprovante il possesso
di tali titoli deve essere presentata o fatta pervenire con le
modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2;
i) di non essere stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi
militarmente o civilmente organizzati ne' destituito dai pubblici
uffici;
l) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
m) l'indirizzo presso il quale desidera ricevere eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico e
di un indirizzo di posta elettronica;
n) la posizione militare con l'indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
(1) se in servizio o in congedo;
(2) la Forza armata ove presta o ha prestato servizio
(Esercito, Marina o Aeronautica);
(3) le date di arruolamento e di congedo da VFP1, l'eventuale
ulteriore periodo di servizio prestato nonche' la denominazione e la
sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio;
o) di non aver presentato, nel corrente anno, domanda di
partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera iniziale di un
altro Corpo di Polizia ad ordinamento civile o militare;
p) l'ordine di preferenza relativo alla forza armata (Esercito,
Marina ed Aeronautica) dove svolgere, eventualmente, la ferma
prefissata quadriennale in qualita' di VFP4, fermo restando quanto
previsto dall'art. 17, commi 2 e 3.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui
all'art. 1, comma 2, devono:
a) indicare le informazioni di cui al comma 1, lettere n), o) e
p), solo se prestano o hanno prestato servizio nelle Forze armate in
qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d. «VFP1») o
quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d. «VFP1T»);
b) precisare, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il
livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti e
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta;
c) presentare l'attestato di cui al medesimo art. 1, comma 2,
con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2.
3. I candidati, inoltre, devono dichiarare, nella domanda, di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 9 e 10, concernenti, tra l'altro, le
modalita' di notifica del calendario di convocazione alla prova
scritta e dei relativi esiti nonche' le modalita' di convocazione per
le prove successive.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio,
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera fornita.
5. I candidati devono segnalare ogni variazione di indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa possibili
disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Deve, infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di reclutamento
ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

                               Art. 5 


Commissione giudicatrice


1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale
superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo e per
la valutazione della prova di efficienza fisica, composta da otto
ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici,
membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici
della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'eventuale valutazione della prova scritta dei candidati
che la sostengono in lingua tedesca, la competente sottocommissione
e' integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore di
tale lingua.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e tecnico
nonche' di personale di sorveglianza individuato dal Centro di
reclutamento. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), puo'
avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.
5. Le sottocommissioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d)
compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i
componenti.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

                               Art. 6 


Documentazione


1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati:
a) la dichiarazione del casellario giudiziale;
b) eventuale documentazione integrativa dell'estratto di cui al
comma 2, lettera a), se ritenuta necessaria dalla sottocommissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della valutazione dei
titoli di cui all'art. 14.
2. I candidati che superano la prova scritta, all'atto della
presentazione per sostenere la prova di efficienza fisica di cui
all'art. 10, devono produrre:
a) un estratto della documentazione di servizio conforme al
modello in allegato 2, redatto e firmato:
(1) per i militari in servizio, dal Comandante del
reparto/ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
(2) per quelli in congedo, dall'Ufficiale
responsabile/funzionario del distretto militare/centro documentale
militare competente per territorio o residenza;
b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni
disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite
esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di
formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di
servizio;
c) se concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 2, l'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di
istruzione secondaria di primo grado o superiore;
d) i certificati rilasciati dalle competenti autorita' su carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla
legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni. Tale documentazione deve essere presentata
solo dagli aspiranti che abbiano dichiarato il possesso di tali
titoli in sede di presentazione della domanda di partecipazione.
3. I candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 2, devono
produrre la documentazione di cui al comma 2, lettere a) e b), solo
nell'ipotesi in cui prestano o abbiano prestato servizio nelle Forze
armate in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno (c.d.
«VFP1») o quadriennale (c.d. «VFP4») ovvero in rafferma annuale (c.d.
«VFP1T»).
In caso contrario, in luogo della predetta documentazione, devono
produrre la certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' su
carta semplice ovvero la dichiarazione sostitutiva comprovante il
possesso del titolo di studio di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a).
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro quindici giorni decorrenti dalla data di restituzione.

                               Art. 7 


Esclusione dal concorso


1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal centro di
reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale
della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 8 


Documento di identificazione


1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta di
identita' oppure un documento di riconoscimento, in corso di
validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche'
munito di fotografia recente.

                               Art. 9 


Calendario e modalita' di svolgimento
della prova scritta


1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione
al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione
dallo stesso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova
scritta di cultura generale, consistente in domande di italiano,
storia ed educazione civica, geografia, aritmetica e geometria,
riferite al programma di istruzione secondaria di primo grado, presso
la Legione allievi della Guardia di finanza, viale Europa n. 97, di
Bari (Palese).
2. Il calendario e le modalita' di svolgimento della prova
saranno resi noti, a partire dal 4 giugno 2012, mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio
centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale
XXI Aprile n. 55, di Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora
stabiliti per sostenere la prova scritta, sono considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova
scritta munito di:
a) idoneo documento di riconoscimento;
b) una penna biro ad inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari,
dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti devono essere
obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione.
7. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it nella
sezione relativa ai concorsi.
8. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova
scritta da parte dei candidati, sara':
a) disponibile, sul sito internet www.gdf.gov.it, una mappa
dell'itinerario;
b) allestito un servizio di trasporto, con bus navetta, dalla
fermata «Tesoro» della metropolitana «Bari centrale - Ospedale San
Paolo» alla sede di esame e ritorno.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a).
10. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione, di cui
al comma 9, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione delle prove dei candidati.
11. Superano la prova scritta e, pertanto, sono ammessi agli
accertamenti di cui al successivo art. 10, i candidati classificatisi
nei primi:
a) 1980 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 60 posti della graduatoria del contingente ordinario -
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)»;
c) 300 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi'
distinti:
(1) 180 per la specializzazione «Nocchiere»;
(2) 120 per la specializzazione «Operatore di sistema».
12. Sono, inoltre, ammessi agli accertamenti di cui al successivo
art. 10 i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del
concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie,
all'ultimo posto utile. I restanti candidati debbono considerarsi
esclusi dal concorso.
13. La sottocommissione di cui al comma 9 attribuisce a ciascun
candidato un punto di merito da zero a trenta.
14. L'esito della prova scritta sara' reso noto, a partire dal 13
luglio 2012, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it
o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia
di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, di Roma (numero verde:
800666966).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario al Capo dello Stato, secondo il termine di cui
all'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.

                               Art. 10 


Prova di efficienza fisica
e accertamento dell'idoneita' attitudinale


1. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica e all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, presso il Centro addestrativo
polifunzionale della Guardia di finanza di Roma (Loc.
Castelporziano), via Croviana n. 120, secondo il calendario e le
modalita' che saranno rese note con il medesimo avviso di cui
all'art. 9, comma 14.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
2. Le prove hanno il seguente svolgimento:
a) 1° giorno: prova di efficienza fisica;
b) 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
3. La prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste:
a) per i candidati ai posti del contingente ordinario e della
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» in:
(1) prove obbligatorie di salto in alto, salto in lungo,
getto del peso, corsa piana 1.000 m;
(2) prova facoltativa di corsa piana 100 m;
b) per i candidati ai posti del contingente di mare in:
(1) prove obbligatorie di nuoto (25 m stile libero, 25 m
dorso e nuoto subacqueo);
(2) prova facoltativa di nuoto per salvamento 50 m.
4. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con un
punteggio complessivo minimo di otto punti nelle prove obbligatorie,
calcolato secondo le modalita' definite nelle tabelle riportate negli
allegati 3 e 4.
5. Il candidato che riporta un punteggio tra 8,1 e 15
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle graduatorie finali di merito, le seguenti
maggiorazioni:
a) da 8,1 a 9 punti 0,40;
b) da 9,1 a10 punti 0,60;
c) da10,1 a11 punti 0,80;
d) da11,1 a12 punti 1,00;
e) da12,1 a13 punti 1,20;
f) da13,1 a14 punti 1,60;
g) da14,1 a15 punti 2,00.
6. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
7. All'atto del sostenimento della prova fisica, i candidati
devono presentare, alla sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera b), un certificato, in originale o copia conforme, di
idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in
corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero a strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
8. La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione del concorrente alla suddetta prova e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
9. Il presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
a) presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione;
b) si infortuni prima ovvero durante l'espletamento di una
delle prove e lo faccia presente ad uno dei membri della
sottocommissione, sentito il medico presente, provvede, con giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento della prova ad
una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 6 novembre 2012. Nel caso
in cui l'infortunio intervenga durante l'espletamento di una delle
prove, restano validi i risultati conseguiti in quelle gia'
sostenute.
10. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza della
prova di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
11. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, la competente sottocommissione non puo' procedere
all'effettuazione della prova di efficienza fisica e deve esimersi
dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo. Tali candidate
sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del
predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012.
12. I candidati che hanno ottenuto il differimento di cui al
comma 9 possono, qualora la temporanea indisposizione lo consenta,
essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale.
13. I candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, mentre i
non idonei sono esclusi dal concorso.
14. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' effettuato
dalla sottocommissione indicata all'art. 5, comma 1, lettera b),
secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del
Comandante generale della Guardia di finanza, e tende a verificare il
possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
15. Detto accertamento si articola in:
a) test intellettivi, per valutare le capacita' di
ragionamento;
b) test di personalita' e questionario biografico, per
acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le
esperienze di vita passata e presente;
c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
16. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica e
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la
sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), fissa in
apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione degli
stessi.
17. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare.
18. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 9.

                               Art. 11 


Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art. 5, comma 1, lettera c),
mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami
specialistici, presso il Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Osta.
2. L'accertamento dell'idoneita' e' eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui all'art.
12, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica
di revisione deve essere presentata al presidente della
sottocommissione di cui al comma 1, al momento della comunicazione di
non idoneita'. Eventuali istanze presentate successivamente sono
ritenute nulle.
4. La visita medica di revisione e' effettuata non prima del 15°
giorno successivo alla comunicazione di non idoneita' alla visita
medica preliminare.
5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che
hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica preliminare.
6. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 9.
9. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo
della Guardia di finanza sono sottoposti esclusivamente ai seguenti
accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, al
contingente ed eventualmente alla specialita' per i quali si concorre
ovvero ai fini di cui all'art. 12, comma 15.
In tali casi, per l'attribuzione del profilo sanitario e del
giudizio definitivo, sono presi in considerazione gli ulteriori
accertamenti svolti nel corso dell'ultima visita medica effettuata.

                               Art. 12 


Requisiti psico-fisici


1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti
psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano
nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva
competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la
valutazione dei candidati.
2. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneita'
psico-fisica, devono presentare la seguente documentazione sanitaria,
con data non anteriore a giorni 60:
a) certificato attestante l'effettuazione ed il risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni che
anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV, rilasciato da una struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il
Servizio sanitario nazionale;
c) certificato (fac-simile in allegato 5), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno
allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 2, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni, intolleranze o
idiosincrasie di cui al medesimo comma 2, lettera c), comportano
l'esclusione dal concorso.
4. La mancata presentazione dei certificati di cui al comma 2
comporta l'ammissione con riserva del candidato alle successive fasi
concorsuali e l'esclusione dal concorso, se gli stessi non sono
presentati successivamente secondo le modalita' e la tempistica
stabilite dal Centro di reclutamento.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
a) neurologica;
b) psichiatrica;
c) otorinolaringoiatrica;
d) oculistica;
e) odontostomatologica;
f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono,
comunque, avere:
a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
c) acutezza visiva:
(1) per i candidati che concorrono per il contingente
ordinario:
uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a
7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
campo visivo e motilita' oculare normali;
visione binoculare;
senso cromatico normale alle matassine colorate;
(2) per i candidati che concorrono per il contingente di mare
per la specializzazione:
«Nocchiere»: acutezza visiva uguale o superiore a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno
senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso
cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
«Operatore di sistema»: visus naturale 10/10 in ciascun
occhio; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita
medica muniti delle proprie lenti correttive «a tempiali».
8. La rilevazione dell'entita' visiva per detti candidati e'
effettuata con le lenti «a tempiali» e non con quelle «a contatto».
9. Sono causa di inidoneita' le malattie dell'occhio e dei suoi
annessi che possano pregiudicare la completa funzionalita' visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati non
idonei i candidati il cui deficit sia superiore ai seguenti
parametri:
a) per il contingente ordinario e per il contingente di mare
per la specializzazione «Nocchiere»:
(1) monolaterale: 35 dB;
(2) bilaterale: P.P.T. 20%;
b) per il contingente di mare per la specializzazione
«Operatore di sistema»:
(1) monolaterale: 24 dB;
(2) bilaterale: P.P.T. 10%.
11. Sono, inoltre, causa di inidoneita' i disturbi della parola
(balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di
sostanze psico-attive e/o la positivita' ai relativi test
tossicologici.
12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere
presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione
masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare piu'
di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e
tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari
efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
a) dell'urina ed ematochimici;
b) elettrocardiografico e visita cardiologica;
c) test psico-clinici.
15. I candidati sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del quadro clinico.
In particolare, sono sottoposti a indagini radiologiche laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne'
valutabili. In tal caso, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita
dichiarazione di consenso.
16. I candidati che non raggiungono i requisiti fisici minimi,
negli accertamenti di cui ai commi 6, 11 e 12, sono immediatamente
dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione. Avverso tale
giudizio non e' ammessa visita di revisione.
17. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque
giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di
detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo
sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
18. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati
prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la
competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti
previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n.
155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel Corpo.
Tali candidate sono escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma
3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 6 novembre 2012.
19. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 9.

                               Art. 13 


Mancata presentazione del candidato
alle prove concorsuali


1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova
scritta, la prova di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale e l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsti,
rispettivamente, dagli articoli 9, 10 e 11, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i
presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 5, comma 1, hanno
facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la
convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di
svolgimento delle stesse.
L'istanza, inviata al Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, Ufficio concorsi, Sezione allievi finanzieri, via delle
Fiamme Gialle, n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere
anticipata, via fax, al numero 06/564912362.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della
Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento
della prova ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 9.

                               Art. 14 


Valutazione titoli


1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
procede alla valutazione dei titoli, nei confronti dei candidati
risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui
all'art. 11, secondo i seguenti criteri:
a) titolo di studio:
(1) diploma di laurea (o laurea specialistica o laurea
magistrale) punti 4;
(2) laurea (o diploma universitario) punti 3;
(3) diploma di istruzione di secondo grado (durata
quinquennale) punti 2;
(4) altro diploma di istruzione di secondo grado punti 1;
(5) diploma di qualifica professionale punti 0,50.
Qualora il candidato e' in possesso di piu' titoli di studio, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello che
da' luogo all'attribuzione del punteggio piu' elevato;
b) servizio prestato, in qualita' di volontario in ferma
prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale:
(1) per ogni mese (o frazione di mese superiore a quindici
giorni) di servizio effettivamente prestato, fino ad un massimo di
punti 2punti 0,10.
Tale punteggio e' raddoppiato, fino ad un massimo di 4 punti:
per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario -
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)» di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), che abbiano prestato servizio nei
reparti alpini dell'Esercito;
per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), che abbiano prestato servizio nella
Marina militare;
(2) partecipazione a una o piu' missioni in territorio
estero, fino ad un massimo di punti 1:
sino a 90 giorni complessivi di permanenza punti 0,50;
oltre 90 giorni complessivi di permanenza punti 1;
c) ultima documentazione caratteristica:
(1) eccellente o giudizio equivalente punti 2;
(2) superiore alla media o giudizio equivalente punti 1,50;
(3) nella media o giudizio equivalente punti 0,50;
(4) inferiore alla media o giudizio equivalente punti 0.
Nel caso in cui l'ultimo documento sia costituito da una
«dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica»
deve essere valutato il documento immediatamente precedente;
d) benemerenze e ricompense, fino ad un massimo di punti 3:
(1) medaglia d'oro al valor militare o al valor civile punti
3;
(2) medaglia d'argento al valor militare o al valor civile
punti 2,50;
(3) medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile
punti 2;
(4) croce di guerra al valor militare punti 1,50;
(5) encomio solenne punti 1;
(6) encomio semplice punti 0,50;
(7) elogio punti 0,30;
(8) ogni altra benemerenza o riconoscimento iscritti a
matricola, esclusi quelli riferibili alla durata del servizio e le
onorificenze punti 0,30;
e) conoscenza, secondo standard nato, di una o piu' lingue
straniere certificate dalla S.L.E.E., fino ad un massimo di punti 3:
(1) possesso del terzo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L (listening), W (writing), S (speaking) e R
(reading) pari ad un minimo di 14 punti 2;
(2) possesso del secondo livello - equiparato ad una somma
dei punteggi nelle voci L, W, S e R compresa tra 11 e 13 punti 1;
(3) possesso del primo livello - equiparato ad una somma dei
punteggi nelle voci L, W, S e R non inferiore a 8 punti 0,50.
2. Per i candidati ai posti relativi al contingente ordinario -
specializzazione «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), in aggiunta ai titoli di cui al
comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate:
a) Alpierepunti 1,50;
b) Osservatore meteonivologicopunti 1,50;
c) Operatore soccorso pistepunti 1,50;
d) Istruttore militare di scipunti 2;
e) Istruttore militare di alpinismopunti 2.
3. Per i candidati ai posti relativi al contingente di mare di
cui all'art. 1, comma 1, lettera c), in aggiunta ai titoli di cui al
comma 1, la sottocommissione valuta le seguenti specializzazioni,
qualifiche e abilitazioni, conseguite durante il servizio prestato in
qualita' di volontario nelle Forze armate:
a) per coloro che concorrono per la specializzazione
«Nocchiere»:
(1) Sommozzatore punti 2;
(2) Operatore del servizio sicurezza abilitato al lavoro in
carena punti 2;
b) per coloro che concorrono per la specializzazione «Operatore
di sistema»:
(1) Radiotelegrafista punti 2;
(2) Radarista punti 2;
(3) Ricercatore elettronico punti 2;
(4) Tecnico elettronico punti 2.
4. Eventuali sanzioni disciplinari riportate durante il servizio
comportano detrazioni dal punteggio totale risultante dalla
valutazione dei titoli, fino a concorrenza dello stesso, secondo le
seguenti indicazioni:
a) per ciascun giorno di consegna di rigore punti 1;
b) per ciascun giorno di consegna punti 0,50;
c) per ciascun rimprovero punti 0,30.
Sono presi in considerazione esclusivamente i provvedimenti
disciplinari inflitti durante il servizio effettivamente prestato,
con esclusione del corso di formazione di base (o basico).
5. Ai fini della formazione della graduatoria sono considerati i
titoli e le eventuali sanzioni, indicati ai commi 1, 2, 3 e 4,
risultanti alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
7. Prima dell'effettuazione della valutazione dei titoli, la
competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui
attenersi.

                               Art. 15 


Graduatorie finali di merito


1. La sottocommissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
predispone distinte graduatorie finali di merito per il contingente
ordinario, per il contingente ordinario - specializzazione «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)» e per ogni specializzazione del
contingente di mare.
2. Il punteggio complessivo di merito e' determinato dalla somma
dei punti attribuiti:
a) alla prova scritta di cui all'art. 9;
b) alla prova di efficienza fisica di cui all'art. 10;
c) alla valutazione dei titoli di cui all'art. 14.
3. A parita' di punteggio, sono osservate le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, e quelle di cui all'art. 2, comma
9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, sono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.
5. Tali graduatorie sono notificate a tutti gli effetti ai
candidati iscritti nelle stesse.

                               Art. 16 


Nomina dei vincitori e ammissione
al corso di formazione


1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 6, dei concorrenti dichiarati vincitori:
a) sono ammessi direttamente al corso di formazione per allievi
finanzieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, previo
superamento della visita medica di incorporamento da parte del
dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, i primi:
(1) 562 del contingente ordinario, tenendo conto della
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 2;
(2) 15 del contingente ordinario - specializzazione «Tecnico
di soccorso alpino (S.A.G.F.)»;
(3) 35 del contingente di mare - specializzazione
«Nocchiere»;
(4) 25 del contingente di mare - specializzazione «Operatore
di sistema»;
b) sono ammessi alla frequenza del corso di formazione per
allievi finanzieri, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dopo
aver prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario
in ferma prefissata quadriennale (VFP4), secondo quanto previsto
dall'art. 2199, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, i successivi:
(1) 98 del contingente ordinario;
(2) 10 del contingente di mare - specializzazione
«Nocchiere»;
(3) 5 del contingente di mare - specializzazione «Operatore
di sistema».
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, entro 20 giorni
dall'inizio del corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), il
Comando generale della Guardia di finanza puo' ricoprire i posti
resisi, eventualmente, disponibili:
a) convocando altrettanti candidati nell'ordine delle
rispettive graduatorie;
b) nominando, conseguentemente, vincitori del concorso, nel
predetto ordine:
(1) i candidati convocati in sostituzione dei rinunciatari,
se la defezione riguarda i posti di cui allo stesso comma 1, lettera
a), punto (2);
(2) ulteriori candidati da ammettere alla frequenza del corso
di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in
qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4), negli
altri casi.
3. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
del reparto di istruzione accerta, ai sensi del comma 1, la non
idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli
interessati, che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il
termine di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni
previste dagli articoli 29 e seguenti del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
4. I vincitori dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
convocati presso la Scuola alpina di Predazzo ed acquisito lo status
di «allievo finanziere», sono preliminarmente avviati ad una fase
addestrativa finalizzata all'accertamento dell'attitudine al servizio
di soccorso alpino, effettuata presso il predetto Istituto di
istruzione, secondo il programma e con le modalita' stabilite dal
Comando generale della Guardia di finanza.
5. I candidati che non risultino in possesso di sufficiente
attitudine al servizio di soccorso alpino sono prosciolti dal corso
di formazione di cui al comma 1 e, pertanto, cessano dal servizio.
6. Entro 10 giorni dalla conclusione dell'attivita' addestrativa
di cui al comma 4, il Comando generale della Guardia di finanza puo'
ricoprire i posti resisi disponibili ai sensi del comma 5, convocando
altrettanti candidati nell'ordine della relativa graduatoria.
7. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso ad essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, ed alla verifica del possesso dei requisiti.

                               Art. 17 


Ammissione dei volontari
alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate


1. Le graduatorie finali di merito, dopo il termine di cui
all'art. 16, comma 2, sono inviate al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare, che provvede
all'ammissione dei vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b),
alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, secondo
quanto stabilito dall'art. 2199, comma 6, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
2. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punto
(1), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale
prioritariamente nell'Esercito italiano e nell'Aeronautica militare,
a prescindere dalla preferenza indicata nella domanda di
partecipazione.
3. I vincitori di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), punti (2)
e (3), sono ammessi alla citata ferma prefissata quadriennale
prioritariamente nella Marina militare, a prescindere dalla
preferenza indicata nella domanda di partecipazione.
4. Il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare puo' ricoprire i posti resisi, eventualmente,
disponibili, per rinuncia, esclusione o non idoneita' all'atto
dell'incorporamento in qualita' di VFP4, convocando altrettanti
candidati idonei, nell'ordine delle rispettive graduatorie, dandone
comunicazione al Comando generale della Guardia di finanza, che
formalizza la nomina a vincitori degli interessati.
5. Ogni ulteriore informazione relativa all'ammissione dei
volontari alla ferma prefissata quadriennale (VFP4) potra' essere
richiesta all'Ufficio relazioni con il pubblico della Direzione
generale per il personale militare - viale dell'Esercito n. 186 -
00143 Roma - e-mail urp@persomil.difesa.it

                               Art. 18 


Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4)
nel Corpo della guardia di finanza


1. Nell'ultimo semestre della ferma prefissata quadriennale nelle
Forze armate (VFP4), i candidati di cui all'art. 17 sono convocati
presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere
sottoposti alla verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici,
tesa a cogliere segni di eventuali variazioni peggiorative,
intervenute nel tempo, delle condizioni psico-fisiche dei candidati.
2. I candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di
verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Per le concorrenti che, in tale sede, risultano positive al
test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli
accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente
sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve
esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto ministeriale del 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale
lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio nel corpo.
4. Alla verifica di cui al comma 1 provvede una commissione
nominata con determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata, presieduta da un
ufficiale superiore del Corpo e composta da un ufficiale della
Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri.
5. La commissione di cui al comma 4, prima dell'inizio dei
lavori, fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi.
6. Il giudizio espresso, immediatamente notificato agli
interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 9.
8. I candidati giudicati idonei, dopo aver completato la ferma
prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze armate, sono immessi nel
Corpo della Guardia di finanza ed avviati alla frequenza del corso di
formazione per allievi finanzieri, fermo restando quanto previsto
all'art. 1, comma 6.

                               Art. 19 


Mancata presentazione al corso


1. Il candidato vincitore del concorso, regolarmente convocato
per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso
stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito
dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro 24 ore dall'inizio
del corso, al Comandante del reparto di istruzione che li valuta e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati
sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 20 


Spese di partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami


1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute per la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, i candidati che prestano
servizio militare fruiscono della licenza straordinaria per esami
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 21 


Trattamento economico degli allievi finanzieri


1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
2. Gli allievi finanzieri fruiscono del vitto, dell'alloggio e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
a) per la manutenzione del vestiario;
b) di carattere personale e straordinario.

                               Art. 22 


Assegnazione al termine del corso


1. Al termine del corso di formazione:
a) i finanzieri vincitori per i posti relativi al contingente
ordinario sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di
servizio lo richiedono, con obblighi di permanenza secondo le
disposizioni interne del Corpo.
Resta impregiudicata la possibilita' per l'amministrazione, al
fine di far acquisire specifiche capacita' operative, di avviare gli
interessati a un'ulteriore fase addestrativa, prodromica
all'immissione in servizio;
b) i finanzieri vincitori per i posti di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), sono avviati al corso per il conseguimento della
specializzazione di «Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.)», in esito
al quale sono impiegati nello specifico comparto, con obblighi di
permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo;
c) i finanzieri vincitori dei posti relativi al contingente di
mare sono avviati al corso per il conseguimento della
specializzazione selezionata nella domanda di partecipazione al
concorso, in relazione alla quale sono impiegati nello specifico
comparto, con obblighi di permanenza secondo le disposizioni interne
del Corpo.

                               Art. 23 


Sito internet ed informazioni utili


1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it,
nella
sezione relativa ai concorsi.
2. Parimenti, sono pubblicate sul citato sito internet le
graduatorie finali di merito.

                               Art. 24 


Trattamento dei dati personali


1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
per le finalita' selettive e sono trattati presso una banca dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro
di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della
guardia di finanza.
Roma, 2 aprile 2012

Gen. C.A. Nino Di Paolo

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