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SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Concorso per l'ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - 25° ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.81 del 20/10/2009
Ente:SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
Località:-
Codice atto:9E006639
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:19/11/2009

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL RETTORE
Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
VIsta la legge 13 agosto 1984, n. 476 recante norme in materia di
borse di studio e di dottorati di ricerca nelle Universita', cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 recante norme in materia
di borse di studio universitarie;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4;
Visto il decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999, con il quale e'
stato emanato il «Regolamento recante norme in materia di dottorato
di ricerca»;
Visto il d.r. n. 4255 del 18 ottobre 2001 che fissa in €
12.911,42 il limite di reddito personale complessivo annuo lordo, ai
fini dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca;
visto il decreto M.I.U.R. del 18 giugno 2008 con il quale e'
stato determinato l'importo della borsa di studio in € 13.638,47,
oltre oneri a carico dell'Ente;
Visto il regolamento di ateneo di disciplina dei dottorati di
ricerca il cui testo coordinato e' stato da ultimo modificato con
d.r. n. 1061 del 17 aprile 2009;
Visto il d.r. n. 108 del 17 gennaio 2005, da ultimo modificato
con d.r. n. 2018 del 3 luglio 2006 relativo all'istituzione e
l'attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca;
Viste le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca - 25° ciclo - con sede amministrativa presso la Seconda
Universita' degli Studi di Napoli, inoltrate dalle strutture
proponenti ai sensi degli artt. 2 e 3 del suindicato regolamento;
Vista la relazione del nucleo di valutazione Interna, relativa
all'esito positivo della verifica della sussistenza dei prescritti
requisiti di idoneita';
Viste le delibere del senato accademico e del Consiglio di
amministrazione di questo ateneo, rispettivamente n. 65 del 22 luglio
2009 e n. 93 del 28 luglio 2009, con le quali e' stata approvata, su
proposta della commissione permanente per i corsi di dottorato di
ricerca, l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca
- 25° ciclo - con sede amministrativa presso questo Ateneo,
prevedendo altresi' una procedura concorsuale riservata ai soli
cittadini stranieri, in aggiunta alla procedura ordinaria;
Viste le proposte di finanziamento di borse di studio per
dottorati di ricerca presentate da enti pubblici o privati in tempo
utile per l'emanazione del bando;
Considerate le economie di borse di studio finanziate dal MIUR a
valere «Fondo per il sostegno giovani e per favorire la mobilita'
degli studenti»;
Vista la nota rif. n. 1793 dell'8 ottobre 2009, pervenuta in pari
data, con la quale il preside della facolta' di studi politici e per
l'alta formazione europea e mediterranea «Jean Monnet», prof. Gian
Maria Piccinelli, chiede l'ammissione in sovrannumero ai corsi di
dottorato di ricerca dei dipendenti pubblici che siano risultati
idonei alle prove concorsuali, fornendo le relative motivazioni;
Ritenuto di poter accogliere la sopracitata richiesta;
Decreta:

Art. 1

Istituzione

E' istituito il 25° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso la Seconda universita' degli studi di
Napoli.
Sono indetti pubblici concorsi, riservati ai soli cittadini
stranieri (vale a dire non in possesso della cittadinanza italiana) e
non riservati, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di
cui all'allegato A che e' parte integrante del presente bando di
concorso.
Il numero di borse di studio potra' essere aumentato a seguito di
finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati, purche' la
relativa convenzione sia stipulata entro e non oltre il termine di
scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
Detti finanziamenti aggiuntivi, pertanto, non incideranno sul
numero complessivo dei posti pianificati con il presente bando per
ciascun corso di dottorato di ricerca.
L'amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori ovvero di
sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste dal
bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti senza
borsa, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili. In particolare, l'amministrazione si riserva la facolta'
di sospendere o non attribuire le borse di studio a seguito
dell'interruzione, per qualsiasi causa, dell'erogazione del relativo
finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali.

                               Art. 2 

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, non
riservato, di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di
uno dei seguenti titoli:
laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004 (sostitutivo del 509/1999);
diploma di laurea conseguito ai sensi dei precedenti
ordinamenti didattici (il cui corso legale abbia durata almeno
quadriennale);
titolo accademico equipollente conseguito presso universita'
straniere.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso
riservato di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i cittadini
stranieri, in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero,
riconosciuto equipollente ai titoli previsti per il concorso non
riservato.
Per il titolo di studio conseguito all'estero, che non sia gia'
stato riconosciuto equipollente alla laurea italiana, si potra'
chiedere al collegio dei docenti l'equipollenza, unicamente ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca per il quale si
intende concorrere. In tal caso, la domanda di partecipazione dovra'
essere corredata dal titolo tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane, secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle
universita' italiane.

                               Art. 3 

Termine di presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice in
conformita' allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1 (per i
soli cittadini italiani) o 1-bis (per i soli cittadini stranieri),
debitamente firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere
indirizzate al dirigente della ripartizione degli affari generali -
Seconda Universita' degli studi di Napoli - piazza Luigi Miraglia,
palazzo Bideri - 80138 Napoli (sulla busta deve essere chiaramente
riportata la dicitura:«Domanda di ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca»).
Le domande dovranno essere inviate - a pena di esclusione dal
concorso - esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante la
raccomandata. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo
si intendera' prorogato al primo giorno non festivo immediatamente
successivo.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta, in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per
poter sostenere le prove concorsuali, nonche' l'eventuale tempo
aggiuntivo per l'espletamento delle stesse.
Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso di ammissione i
candidati le cui domande non contengano quanto segue:
la firma (di proprio pugno);
il cognome e il nome;
la denominazione del corso di dottorato di ricerca cui si
intede partecipare;
la residenza o il recapito ove si intende ricevere le
comunicazioni relative al concorso;
l'indicazione del diploma di laurea posseduto, della sua durata
legale, della data di conseguimento e dell'Universita' che lo ha
rilasciato ovvero la data del decreto rettorale della dichiarazione
di equipollenza;
la ricevuta originale del versamento di € 50,00 (euro
cinquanta) quale contributo per la partecipazione alle prove di
accesso a corsi di studio.
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi di dottorato
di ricerca, devono essere redatte altrettante domande, allegando a
ciascuna di esse la documentazione prescritta dal presente bando ai
fini della valutazione del curriculum ed effettuati altrettanti
versamenti, secondo quanto specificato nel successivo art. 4. Tali
domande potranno essere inviate anche con un'unica spedizione. Se
nella stessa domanda venissero indicati piu' corsi di dottorato di
ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.
Il presente bando e la relativa modulistica sono reperibili sul
sito WEB della Seconda Universita' degli studi di Napoli:
www.unina2.it. - Concorsi gare e bandi - Consorsi per gli studenti -
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.

                               Art. 4 

Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a
pena di esclusione dal concorso - la ricevuta in originale
dell'avvenuto versamento di € 50,00, quale contributo per la
partecipazione alle prove di accesso a corsi di studio, da
effettuarsi presso una qualunque Agenzia Unicredit Banca di Roma,
utilizzando l'apposito modello PTA (allegato 4).
L'anzidetto contributo non e' dovuto dai cittadini stranieri.
Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso.
I candidati devono, altresi', allegare alla domanda di
partecipazione al concorso la seguente documentazione:
1) certificato di laurea, in originale, con l'indicazione della
votazione riportata, o dichiarazione sostitutiva di certificazione
(resa secondo l'allegato 2 in originale e in copia);
2) documenti e titoli, che si ritengono utili ai fini della
partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata o in
semplice copia, la cui conformita' all'originale e' dichiarata dal
candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' (resa
secondo l'allegato 3, in originale e in copia, e corredata dalla
fotocopia di un valido documento di riconoscimento).
3) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei titoli
presentati in allegato alla domanda.
Per la procedura concorsuale non riservata, agli atti ed ai
documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, da un traduttore ufficiale o con dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta'.
Per la procedura riservata, dovra' essere tradotto e legalizzato
dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane il
solo titolo di studio richiesto per l'ammissione, mentre gli
ulteriori documenti e titoli di cui al sopraindicato punto 2)
potranno essere prodotti in lingua inglese, francese o spagnola e
autocertificati secondo la legge italiana. I vincitori, ai fini
dell'immatricolazione, dovranno legalizzare l'anzidetta
documentazione.
I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni presentate decorsi quattro mesi dalla data di
pubblicazione della graduatoria di merito. La restituzione sara'
effettuata a spese del candidato, oppure direttamente
dall'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi sei mesi
dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito,
l'universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della
restituzione della documentazione.

                               Art. 5 

Procedure concorsuali

La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
ai posti riservati puo' prevedere la sola valutazione del curriculum
o anche una prova scritta e/o un colloquio, secondo quanto indicato
nell'allegato A del presente bando.
I candidati stranieri hanno la facolta' di sostenere l'eventuale
prova nella lingua comunitaria secondo le indicazioni di cui
all'allegato A.
La procedura concorsuale per i candidati che concorrono ai posti
non riservati e' basata sulla valutazione del curriculum, su una
prova scritta e su un colloquio.
Per entrambe le procedure del curriculum e' valutabile:
a) la pertinenza del titolo di laurea con i settori scientifici
disciplinati del corso di dottorato;
b) il voto di laurea;
c) la tesi di laurea;
d) le abilita' linguistiche ed altre competenze di interesse
del dottorato purche' opportunamente documentate;
e) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero;
f) i premi e le borse di studio;
g) i titoli post-lauream;
h) altri documenti utili ad una compiuta valutazione.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera secondo le indicazioni di cui all'allegato A.
Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.
Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai settori scientifico-disciplinari di interesse del corso di
dottorato di ricerca; in particolare, la prova scritta oggetto
dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a sorte
tra tre temi proposti dalla commissione giudicatrice.
Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo i
calendari stabiliti nell'allegato A.
La pubblicazione del presente bando e dei dati contenuti nel
relativo allegato A ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Pertanto, i concorrenti ai quali non sia stata comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora stabilita,
indicata per ciascun corso di dottorato di ricerca, muniti di un
valido documento di riconoscimento.
L'assenza del candidato nel giorno, luogo ed orario di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come rinuncia alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa.
Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
verranno affissi gli esiti della prova scritta, si procedera' a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova.
Lo svolgimento del colloquio e' pubblico.
I candidati sono ammessi, con riserva dell'accertamento dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca.
L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti.
Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno esibire uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) passaporto;
c) patente di guida;
d) patente nautica;
e) libretto di pensione;
f) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
g) porto d'armi;
h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da una
amministrazione dello Stato.

                               Art. 6 

Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca, nominate con decreto rettorale ai sensi
dell'art. 13 del regolamento di Ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca citato nelle premesse, saranno affisse all'albo
di ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo art. 7
del presente bando, e saranno consultabili sul sito web dell'ateneo:
www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in didattica - Dottorati
di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca.
Le commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al
fine di assicurare una idonea e trasparente valutazione comparativa
dei candidati, secondo i principi previsti in tema di modalita' di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi.
Le commissioni, per la valutazione del candidato su posti
riservati, dispongono di punti 120 suddivisi come di seguito
indicati, a secondo delle modalita' di espletamento della procedura
concorsuale prevista dall'allegato A:
solo valutazione curriculum: punteggio max 120 - punteggio
minimo 72;
valutazione curriculum e colloquio:
curriculum: punteggio max 60 - punteggio minimo 30;
colloquio: punteggio max 70 - punteggio minimo 49;
valutazione curriculum, prova scritta e colloquio:
curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12;
prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35
colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35
Per la procedura non riservata i 120 punti a dispozione delle
commissioni sono cosi' suddivisi:
curriculum: punteggio max 20 - punteggio minimo 12;
prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35;
colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35.
Le prove si intendono superate con un punteggio almeno pari al
minimo sopraindicato.
Alla fine della prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal
presidente e dal segretario della commissione giudicatrice, e'
affisso nel luogo e secondo il calendario indicato nell' allegato A
del presente bando.
Espletate le prove concorsuali, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

                               Art. 7 

Approvazione della graduatoria

Con decreto rettorale si procedera' ad approvare, per ciascun
concorso, la graduatoria generale di merito formulata secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato.
In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane.
Per i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due
graduatorie di merito: una per i posti non riservati ed una per
quelli riservati.
I posti e le borse riservate, qualora non utilizzati, sono,
rispettivamente attribuiti ed assegnate a candidati utilmente
collocati nella graduatoria non riservata e viceversa.
Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 25°
ciclo - saranno affisse il 12 gennaio 2010 all'albo di ateneo ubicato
presso:
a) sede rettorato di Napoli - via S. Maria di Costantinopoli n.
16;
b) sede rettorato di Caserta - viale Beneduce n. 10;
c) Palazzo Bideri - piazza Luigi Miraglia - Napoli;
d) Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Luigi Miraglia -
palazzo Bideri - Napoli.
Tale affissione avra' valore di notifica ufficiale agli
interessati.
Le suindicate graduatorie saranno consultabili sul sito web della
Seconda Universita' degli studi di Napoli: www.unina2.it - Avvisi
didattica e ricerca e in didattica - Dottorati di ricerca - Avvisi
dottorati di ricerca.

                               Art. 8 

Ammissione ai corsi e relativa documentazione

Dal 12 gennaio 2010 al 19 gennaio 2010 i candidati utilmente
collocati in graduatoria dovranno presentarsi - a pena di decadenza,
presso l'Ufficio dottorato di ricerca della Seconda Universita' degli
studi di Napoli, sito in Caserta, viale Lincoln n. 5, palazzina B -
81100 Caserta, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9, 00
alle 12,00 e nei giorni di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,00
alle ore 15,30, per formalizzare la richiesta di iscrizione.
Detta richiesta da redigere in carta semplice mediante
compilazione di apposito modello reperibile sul sito Web dell'ateneo-
www.unina2.it: alla pagina Didattica - Dottorati di ricerca -
Adempimenti per i dottorandi - contiene oltre ai propri dati
anagrafici:
1) la richiesta di opzione a favore di un solo corso di
dottorato di ricerca, per i candidati utilmente collocati in piu'
graduatorie, a pena di decadenza; a tal riguardo l'ateneo provvedera'
a notificare, per le vie brevi, l'eventuale scorrimento della
graduatoria di merito;
2) le dichiarazioni sostitutive di certificazione - rese ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 - attestante: a) la cittadinanza; b) il
conseguimento del diploma di laurea con relativa votazione finale; c)
il reddito personale complessivo annuo lordo (per i soli dottorandi
classificatisi su posti con borsa di studio, ai fini dell'erogazione
della stessa);
3) le dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - in ordine ai seguenti punti:
a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri atenei;
b) di non essere iscritto ad altri corsi di studio
universitario (diploma universitario, laurea - breve o specialistica
- specializzazioni, master, dottorato di ricerca) o, nel caso
affermativo, l'impegno a regolarizzare la propria posizione e a
produrre la relativa documentazione;
c) di aver goduto/di non aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione di
quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei borsisti;
d) di non godere, in concomitanza con la borsa di dottorato
di ricerca, di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,
(per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio);
e) di essere a conoscenza che, ai sensi della normativa
vigente, non puo' essere pubblico dipendente e, pertanto, in caso
affermativo, l'impegno a richiedere il collocamento in aspettativa
per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata del corso,
con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza
borsa o nel caso di rinuncia alla borsa, con conservazione del
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro;
f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del
decreto ministeriale n. 224/99, e di quanto previsto dall'art. 16 -
commi 8 e 9 - del regolamento di ateneo recante norme in materia di
dottorato di ricerca citato nelle premesse, il corso di dottorato di
ricerca puo' essere sospeso per un periodo di tempo non superiore ad
un anno, con obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi
ivi previste, e che la sospensione superiore a trenta giorni comporta
la cessazione dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso
periodo.
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
a) per tutti i dottorandi:
una fotocopia della carta d'identita', in carta semplice,
debitamente firmata;
una fotocopia del codice fiscale;
b) per i dottorandi stranieri:
una fotocopia del permesso di soggiorno oppure della ricevuta
della presentazione della domanda;
c) per i dottorandi, italiani e stranieri, con borsa di studio:
iscrizione alla «Gestione separata» dell'I.N.P.S.;
ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 6;
d) per i dottorandi, italiani e stranieri, senza borsa di
studio:
ricevuta del versamento di cui al successivo art. 11,
rispettivamente punto 1) per i dottorandi italiani o punto 2) per i
dottorandi stranieri;
e) per i dottorandi portatori di handicap:
istanza, corredata dalla relativa documentazione attestante
il grado di invalidita', secondo il modello reperibile sul sito Web
dell'ateneo- www.unina2.it: alla pagina didattica - dottorati di
ricerca - adempimenti per i dottorandi;
ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 5,
punto 3) o comma 6.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso di eventuali rinunce
degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria, entro e non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi.
Nell'ipotesi di variazione della data di affissione all'Albo di
ateneo delle graduatorie generali di merito, si provvedera' a
notificare le variazioni stesse mediante affissione all'Albo di
Ateneo, nello stesso giorno fissato per detto adempimento.

                               Art. 9 

Ammissioni in sovrannumero

I cittadini extracomunitari che abbiano superato le prove
concorsuali ma che non siano risultati vincitori, sono ammessi al
dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel limite della
meta' del totale dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
I titolari di assegni di ricerca e i dipendenti pubblici che
siano risultati idonei alle prove di ammissione possono essere
ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei limiti del
numero massimo delle unita' di dottorandi che la struttura e' in
grado di formare.
La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso.
Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e
per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione del
parere favorevole del collegio dei docenti del dottorato circa la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.

                               Art. 10 

Borse di studio

Le borse di studio di cui all'art. 1 saranno conferite secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso di dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli studenti di questo
ateneo.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
L'importo annuo della borsa di studio, per l'anno accademico
2009/2010, e' pari a € 13.638,47. Detto importo e' comprensivo dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni
ed integrazioni ed e' assoggettato, in materia fiscale, alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/84 e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'erogazione della borsa di studio viene effettuata in rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e di
ricerca rese. Ai fini della fruizione della borsa il limite
reddituale personale complessivo annuo lordo e' fissato in €
12.911,42. Detto limite va riferito all'anno solare di maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di tale reddito
concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di
leva.
Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si trovi in uno dei
casi di incompatibilita' previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato di ricerca anche per un solo anno, non puo' chiedere di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
borsisti.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso di dottorato.

                               Art. 11 

Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la fruizione
della borsa di studio, sono tenuti al pagamento annuale di un
contributo da versare per tutti gli anni di corso.
Il contributo per l'accesso e la frequenza del dottorando
straniero senza la fruizione della borsa di studio, non puo' superare
la meta' della somma prevista per il dottorando italiano.
I concorrenti risultati beneficiari della borsa di studio, a
prescindere dalla natura del finanziamento della stessa, sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza.
Sono altresi' esonerati dal versamento dal predetto contributo i
portatori di handicap con percentuale di invalidita' pari o superiore
al 66%. Sono ammessi invece a godere dell'esonero parziale, per un
importo pari a € 100,00, i portatori di handicap con percentuale di
invalidita' tra il 33% ed il 65%.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di ricerca - 25° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2009/2010:
1) per i dottorandi italiani in € 710,00 - di cui € 14,62 quale
bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e € 633,38 quale
contributo per l'accesso e la frequenza
2) per i dottorandi stranieri in € 355,00 - di cui € 14,62
quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e € 278,38
quale contributo per l'accesso e la frequenza;
3) per i dottorandi portatori di handicap con percentuale di
invalidita' compresa tra il 33% ed il 65% in € 610,00 - di cui €
14,62 quale bollo virtuale, € 62,00 quale contributo regionale e €
533,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza.0000
I dottorandi portatori di handicap con percentuale di invalidita'
pari o superiore al 66% e i dottorandi con borsa di studio, sono
tenuti al pagamento del bollo virtuale pari a €14,62 e del contributo
regionale pari a € 62,00.
I dottorandi ammessi su posti con borsa di studio ma che
rinunciano alla fruizione della borsa annualmente o per tutta la
durata legale del corso di dottorato di ricerca, sono tenuti, con
riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa, al
pagamento del contributo per l'accesso e la frequenza nella misura
determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'ateneo.
I suindicati importi devono essere versati utilizzando i modelli
PTA, disponibili sul sito web dell'ateneo: www.unina2.it - pagina
Didattica - Dottorati di ricerca - adempimenti per i dottorandi.

                               Art. 12 

Obblighi e diritti dei dottorandi

I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare con assiduita' le
attivita' per loro previste dal collegio dei docenti, di presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal collegio richiesto e
di ottemperare a quanto dal collegio legittimamente deliberato, e di
redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con contributi
originali.
I dottorandi con borsa di studio devono acquisire ogni anno
almeno sessanta crediti, distribuiti in base al programma concordato
con il tutor e col collegio dei docenti.
L'attivita' dei dottorandi senza borsa e' disciplinata dal
collegio dei docenti, anche in deroga a quanto stabilito per i
dottorandi borsisti.
I dottorandi con borsa di studio, possono rinunziare al
proseguimento del godimento della borsa di studio e proseguire la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16 del
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca, citato
nelle premesse.
Alla fine di ciascun anno di corso il collegio dei docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche
svolte da ciascun dottorando, delibera l'ammissione all'anno
successivo o propone al rettore l'esclusione dal proseguimento del
corso.
I dottorandi hanno il diritto di chiedere la sospensione del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno, con obbligo
di recupero del tempo perduto. La sospensione superiore a trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di studio,
per lo stesso periodo. Il collegio dei docenti, al termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce se i dottorandi, che hanno
usufruito di sospensione durante il corso degli studi, abbiano
recuperato il periodo di assenza o debbano obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale.
La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, nei corsi di Laurea o di
Diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa volontariamente, senza
oneri per il bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle
Universita' Italiane. Le attivita' didattiche assegnate a ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro svolgimento e' attestato dal componente del
collegio dei docenti a cui e' affidata la supervisione e puo'
costituire crediti.
Agli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che afferiscono
alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art.
1, comma 25 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Tale attivita'
assistenziale deve essere approvata dal collegio dei docenti e dal
tutor, previo nulla osta della giunta del dipartimento assistenziale
o del primario del servizio, in mancanza di Dipartimento
assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per il bilancio della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita' italiane.

                               Art. 13 

Conseguimento del dottorato di ricerca

Il dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del corso
di dottorato di ricerca, dal rettore e si consegue all'atto del
superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola
volta.

                               Art. 14 

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Seconda Universita' degli studi di Napoli garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,
con particolare riferimento alla riservatezza all'identita' personale
e al diritto alla protezione dei dati stessi. In particolare, tutti i
dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto
delle modalita' di cui all'art. 11 e 13 del citato decreto
legislativo, esclusivamente per le finalita' connesse e strumentali
al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto
con l'ateneo.
Il trattamento dei predetti dati avverra' mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, e con logiche strettamente
correlate alle anzidette finalita' e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I candidati hanno diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonche' di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.

                               Art. 15 

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
regolamento di ateneo recante norme in materia di dottorato di
ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito web dell'ateneo:
www.unina2.it - pagina Didattica - Dottorati di ricerca.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Caserta, 9 ottobre 2009
Il rettore: Rossi

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