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UNIVERSITA' DI BERGAMO

Concorso per l'ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca - XV ciclo

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:UNIVERSITA' DI BERGAMO
Località:Bergamo  (BG)
Codice atto:099E6772
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, norme in materia di borse di
studio e di dottorato di ricerca nelle universita';
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 89, ed in particolare l'art. 6, in
base al quale le universita' sono dotate di autonomia regolamentare;
Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, articoli 6 e 7, norme in
materia di borse di studio universitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
decisionali di controllo;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999;
Vista la delibera par. 7 del senato accademico nella seduta del 28
giugno 1999;
Vista la delibera par. 3/d del consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 giugno 1999;
Visto il proprio decreto rettorale n. 61792 del 28 luglio 1999
"Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca";
Vista la delibera par. 3/g del consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito il XV ciclo relativo ai dottorati di ricerca. Sono
indetti presso l'Universita' degli studi di Bergamo pubblici
concorsi, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, di seguito elencati. Per ciascun dottorato viene indicata la
durata, i posti messi a concorso e le borse di studio disponibili:
Dottorato di ricerca in teoria e analisi del testo:
durata: tre anni; posti: tre; borse di studio: tre, conferite su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Bologna, Universita'
degli studi di Torino, Universita' degli studi di Venezia.
Dottorato di ricerca in metodi computazionali per le decisioni e
previsioni economiche e finanziarie:
durata: tre anni; posti: tre; borse di studio: tre, conferite su
fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,
della legge 3 luglio 1998, n. 210;
sedi consorziate: Universita' degli studi di Brescia, Universita'
degli studi di Urbino, Universita' degli studi di Modena.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente
articolo coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso di titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini della ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia stato gia' dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente. Gli interessati devono redigere le domande secondo il
fac-simile allegato al presente bando, di cui fa parte integrante,
con tutti gli elementi in esso richiesti.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in due prove, una scritta
ed una orale, volte ad accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca scientifica. La prova orale comprende la verifica della
conoscenza di almeno una lingua straniera. L'esame di ammissione puo'
essere sostenuto anche in lingua straniera, su richiesta
dell'interessato e previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato al presente bando e corredata da tre etichette
adesive (cm 10 x 3,5 circa) con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, deve essere indirizzata al rettore
dell'Universita' degli studi di Bergamo e presentata direttamente o
spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, al seguente indirizzo:
Universita' degli studi di Bergamo - Ufficio rettorato - Via
Salvecchio, 19 - 24129 Bergamo.
La domanda di ammissione deve pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Per il rispetto del termine predetto fara' fede
la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il
numero telefonico). Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della
propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data e l'universita' presso cui e' stata
conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
o nel caso il titolo straniero non sia stato dichiarato
equipollente:
richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti
utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di
equipollenza in parola;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Bergamo nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi. Il diario della prova scritta, con l'indicazione
del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento inviata quindici giorni prima della data fissata per la
prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato
la prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice. Per sostenere le prove i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 6.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e
nominate in conformita' alla normativa vigente.

                               Art. 7.
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone
di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso al colloquio
il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione
non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato se il
candidato ottiene una votazione di almeno 42/60. Alla fine di ogni
seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma
l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del rettorato.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria
generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da
ciascun candidato nelle singole prove.

                               Art. 8.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.
I candidati ammessi, dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) una fotocopia del documento di identita' (in carta libera)
debitamente firmata;
b) autocertificazione di cittadinanza;
c) diploma - documento originale o fotocopia o dichiarazione
sostitutiva di documentazione - di scuola secondaria superiore
ovvero, per i comunitari e stranieri, fotocopia del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'universita';
d) certificato di laurea con la relativa votazione; per i candidati
laureati presso l'Universita' degli studi di Bergamo tale certificato
verra' incluso d'ufficio fra la documentazione presentata dal
candidato.
E' comunque consentita la presentazione di autocertificazione
sostitutiva del titolo accademico valendosi delle disposizioni di cui
all'art. 1 del regolamento di attuazione della legge n. 127/1997,
tenuto conto delle pene stabilite negli articoli 483, 495, 496 del
codice penale per le false attestazioni e per le mendaci
dichiarazioni;
e) dichiarazione (in carta libera) di una iscrizione ad una scuola
di specializzazione ovvero di perfezionamento o, nell'affermativa,
l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse
di studio di dottorato;
g) i cittadini comunitari e stranieri devono avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.

                              Art. 10.
Le borse di studio, di L. 20.450.000, sono assegnate previa
valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella
relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione
della situazione economica determinata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997.
Per i periodi di studio all'estero, concordati con il collegio dei
docenti, l'importo della borsa di studio e' aumentato del 50%.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.

                              Art. 11.
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca a seconda delle condizioni economiche, reddito e situazione
patrimoniale possedute nell'anno solare 1998 dal nucleo familiare
convenzionale dello studente, sono determinate secondo le seguenti
fasce di reddito:
reddito inferiore a L. 23.294.000 un componente; L. 38.824.000 due
componenti; L. 51.765.000 tre componenti; L. 63.154.000 quattro
componenti; L. 74.024.000 cinque componenti; L. 83.860.000 sei
componenti; L. 93.178.000 sette componenti.
Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per
l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 2.000.000; per redditi
superiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso e la
frequenza e' fissato in L. 3.000.000.
Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio
conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art.
4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

                              Art. 12.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di
reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.

                              Art. 13.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 14.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso e verifica dei
risultati conseguiti, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.

                              Art. 15.
Il titolo di dottore di ricerca si consegue con il superamento
dell'esame finale. Tale esame si svolge sulla base di un colloquio di
una apposita commissione con il candidato, avente per tema la sua
tesi.
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di
ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' degli studi
di Bergamo (http://www.unibg.it alla voce Didattica e servizi agli
studenti). Ulteriori informazioni e norme di dettaglio possono essere
richieste direttamente all'ufficio rettorato - Via Salvecchio, 19 -
24129 Bergamo, tel. 035-277203/205 - fax 035-243054 - e.mail: nicofo.
unibg.it
Bergamo, 30 luglio 1999
Il rettore: Ferri
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