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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.95 del 30/11/1999
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:099E9621
Sezione:Enti pubblici
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/12/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
di concerto con
IL COMANDANTE DEL CORPO
delle capitanerie di porto
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare e successive modificazioni;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli della Marina e successive modificazioni;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione
e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti
disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla imposta di bollo per le domande di concorsi e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme
in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,
concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il
riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei
concorsi e delle prove di esame per la nomina ad ufficiale in
servizio permanente effettivo dei ruoli speciali della Marina
militare, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per titoli
ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
effettivo dei ruoli speciali della Marina:
a) concorso a ventitre posti nel Corpo di stato maggiore, di cui
dodici riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
b) concorso a dodici posti nel Corpo del genio navale, di cui sei
riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
c) concorso a dieci posti nel Corpo delle armi navali, di cui
cinque riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
d) concorso a quattro posti nel Corpo sanitario della Marina, di
cui due riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli;
e) concorso a otto posti nel Corpo di commissariato della Marina,
di cui quattro riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
f) concorso a dodici posti nel Corpo delle capitanerie di porto, di
cui sei riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui sopra i posti riservati ai
sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli eventualmente non
ricoperti per mancanza di sottufficiali idonei verranno devoluti alle
altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 3, secondo
l'ordine della graduatoria di merito.
3. Il numero dei posti dei concorsi di cui al precedente comma 1
potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione delle
relative graduatorie di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli
speciali dei predetti Corpi.

                               Art. 2.
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
b) valutazione dei titoli;
c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
d) prova orale;
e) prova orale facoltativa di lingua straniera.

                               Art. 3.
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare:
a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali di complemento che
siano in congedo per aver gia' completato, senza demerito, la ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
ovvero siano vincolati a detta ferma alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e la completino senza demerito
entro il 31 agosto 2000. Tali ufficiali non devono aver riportato,
inoltre, un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado
superiore.
Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al
precedente art. 1, gli ufficiali di complemento in servizio di prima
nomina e quelli collocati in congedo al termine di detto servizio;
b) i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei marescialli della
Marina ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, appartenenti ad una delle categorie e delle specialita'
previste nell'allegato A, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che consentono la partecipazione ai rispettivi
concorsi;
c) per un solo Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale giudicato idoneo e non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina;
d) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali
dell'accademia navale che non abbiano completato il secondo o il
terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine
militare.
2. I candidati ai concorsi di cui al precedente art. 1, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande, devono:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il quarantesimo anno di eta', se appartenenti
alla categoria dei marescialli di cui al precedente comma 1, lettera
b), il trentaduesimo anno di eta', se appartenenti alle altre
categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e d).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per il ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore, del genio
navale, delle armi navali, di commissariato della Marina e delle
capitanerie di porto: diploma di istruzione secondaria di secondo
grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi
universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale,
integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi
universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e
successive modificazioni ed integrazioni;
2) per il ruolo speciale del Corpo sanitario della Marina: diploma
di laurea in odontoiatria.
Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
d) essere riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio
permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le
modalita' prescritte dal successivo art. 9;
e) godere dei diritti civili e politici;
f) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o di
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato.
3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della
condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa.

                               Art. 4.
Domande di partecipazione
Doveri dei comandi/enti di appartenenza
1. Le domande di partecipazione, redatte dai candidati in
conformita' all'allegato B, che costituisce parte integrante del
presente decreto, devono essere inviate al Ministero della difesa -
Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
2. Il personale in servizio puo', in alternativa all'invio della
domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (come indicato
al comma 1), presentare la stessa nel termine sopraindicato al
comando/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre in calce alla
domanda il visto e la data di presentazione della medesima e dovra'
provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo improrogabilmente
entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
3. Il candidato, consapevole delle conseguenze penali previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le ipotesi di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella
domanda:
a) grado, Corpo/categoria e specialita', cognome e nome, data e
luogo di nascita, codice fiscale;
b) residenza e recapito ai fini della corrispondenza relativa al
concorso (si suggerisce, per i militari in servizio, di indicare
anche un recapito con indirizzo civico).
Ogni variazione dei relativi dati deve essere segnalata nel modo
piu' celere (indirizzo telegrafico: PERSOMIL - PRIMO).
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
c) possesso della cittadinanza italiana;
d) comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio
carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. In caso
contrario dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed
ogni eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. Il
candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1 Divisione Reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX
Settembre, 123/A - 00187 Roma, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo;
f) l'eventuale posizione, se ufficiale, di vincolato alla ferma
biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
con indicazione della data di decorrenza della ferma;
g) titolo di studio conseguito con relativo voto;
h) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;
i) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 14;
l) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo
all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.
4. Il candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
5. Il candidato dovra', inoltre, allegare alla domanda il titolo di
studio prescritto per la partecipazione al concorso dal precedente
art. 3, comma 2, lett. c), ovvero una dichiarazione sostitutiva, ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.
6. Le domande non redatte in conformita' a quanto indicato dal
presente decreto o mancanti della documentazione richiesta non
saranno prese in considerazione.
7. Il personale in servizio, qualora intenda trasmettere la domanda
di partecipazione al concorso con raccomandata con ricevuta di
ritorno dovra' in ogni caso fare apporre sulla medesima il visto del
comando/ente di appartenenza.
8. Detto comando/ente, preso atto della partecipazione del
dipendente al concorso, dovra' compilare una dettagliata nota
informativa sul concorrente utilizzando una "Scheda valutativa" "Mod.
B" senza numero, compilata in ogni sua parte anche se non sono
trascorsi i termini minimi per la compilazione previsti per tale
scheda, senza qualifica finale e senza Mod. "D", redatta per
"Partecipazione al concorso ruoli speciali 2000".
Tale documento valutativo, compilato alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, dovra' pervenire, a cura
del predetto comando/ente, al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1 Divisione
reclutamento ufficiali - 2 Sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187
Roma, improrogabilmente entro il quindicesimo giorno successivo alla
data di cui sopra.
La mancata ricezione di detta documentazione nei termini
sopraindicati potra' determinare l'esclusione del candidato dal
concorso.

                               Art. 5.
T i t o l i
1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 8 del
presente decreto, i candidati potranno produrre a corredo della
domanda di partecipazione tutti quei documenti relativi a titoli (non
risultanti dalla documentazione matricolare, che verra' acquisita
d'ufficio) che ritengano utili per la predetta valutazione.
Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
2. I titoli di cui al precedente comma 1 possono essere prodotti
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni
indicate nel precedente art. 4, comma 5.

                               Art. 6.
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli, per
le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
b) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
c) la commissione per gli accertamenti sanitari;
d) la commissione per gli eventuali accertamenti sanitari.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio o
in ausiliaria da non oltre tre anni: presidente;
due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni
anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il
concorso: membri;
un docente o esperto per la prova facoltativa di lingua straniera,
che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai
candidati: membro aggiunto;
un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero un dipendente civile dell'amministrazione della difesa
appartenente all'area funzionale "C" posizione non inferiore a "C/2":
segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello:
presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello: membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti
periti selettori della Forza armata.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina: presidente;
due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario della Marina: membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario della Marina: presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario della Marina: membri.
Gli ufficiali del Corpo sanitario della Marina facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui al
precedente comma 4.

                               Art. 7.
Prove scritte
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 le prove
scritte consisteranno in:
a) prova scritta di cultura generale, della durata massima di sei
ore, consistente in una trattazione scritta su argomenti di carattere
generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado;
b) prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata
massima di sei ore, consistente in una trattazione scritta su
argomenti previsti dai programmi delle materie tecnico-professionali
riportati nell'allegato C.
2. Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di
Livorno - Viale Italia n. 72, secondo il seguente calendario:
a) per il concorso a ventitre posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore,
non prima delle ore 8 dei giorni 29 febbraio e 1 marzo 2000;
b) per il concorso a dodici posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo del genio navale,
non prima delle ore 8 dei giorni 2 e 3 marzo 2000;
c) per il concorso a dieci posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle armi navali,
non prima delle ore 8 dei giorni 2 e 3 marzo 2000;
d) per il concorso a quattro posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo sanitario della
Marina, non prima delle ore 8 dei giorni 7 e 8 marzo 2000;
e) per il concorso a otto posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di commissariato
della Marina, non prima delle ore 8 dei giorni 7 e 8 marzo 2000;
f) per il concorso a dodici posti di guardiamarina in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie
di porto, non prima delle ore 8 dei giorni 9 e 10 marzo 2000.
3. Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - del 18 febbraio 2000. Nella stessa Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 2000 tale pubblicazione potra' essere
rinviata ad una data successiva.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le
ore 7,30 dei giorni prescritti, muniti di copia della domanda di
partecipazione al concorso ovvero di ricevuta di spedizione della
medesima, nonche' di carta d'identita' o di altro documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato.
Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della
carta che sara' loro fornita sul posto.
I candidati assenti al momento dell'appello saranno considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le
ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza
maggiore.
Per ciascuna prova scritta la commissione esaminatrice formulera'
preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce e le chiudera' in
plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati
sara' invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da
svolgere.
Per la prova di cultura tecnico-professionale ciascuna traccia
dovra' contenere almeno tre domande per ogni materia d'esame.
Per quanto concerne le modalita' inerenti allo svolgimento delle
prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e
14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487.
5. Saranno giudicati idonei i candidati che in ciascuna delle prove
scritte abbiano riportato una votazione non inferiore a 21/30.
6. I candidati che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle
prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico - Palazzo
Esercito - via XX Settembre, 123/A - 00187 Roma - tel. 06/47355941.

                               Art. 8.
Valutazione dei titoli
1. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun
candidato fino ad un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione
matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo
punti quattro.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite
nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti informativi relativi all'ultimo triennio di servizio,
rapportando il voto corrispondente al giudizio al periodo di
valutazione e tenendo conto dei seguenti valori:
1) nella media, punti 0;
2) superiore alla media, punti 2;
3) eccellente, punti 4;
b) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti quattro:
1) diploma: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100, punti 0;
da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100, punti 0,50;
da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100, punti 1,00;
da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100, punti 1,35;
2) laurea breve: fino a 91/110, punti 1,50;
da 92/110 a 105/110, punti 2,00;
da 106/110 a 110/110, punti 2,50;
3) laurea: fino a 91/110, punti 3,00;
da 92/110 a 105/110, punti 3,50;
da 106/110 a 110/110, punti 4,00:
c) altri titoli e benemerenze: massimo punti due:
1) per brevetti e/o specializzazioni in corso di validita',
previsti dall'allegato A alla pubblicazione SMM 36, edizione 1972, e
dal Foglio d'Ordini della Marina militare n. 16 del 22 febbraio 1997,
sara' attribuito un punteggio di punti 0,50 per ciascun brevetto/
specializzazione, fino ad un massimo di punti 1,50;
(2) per benemerenze saranno attribuiti i seguenti punteggi:
medaglia d'oro al valore, punti 2,00;
medaglia d'argento al valore, punti 1,50;
medaglia di bronzo al valore, punti 1,00;
encomio solenne, punti 0,50;
encomio semplice, punti 0,25.
Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i due punti.

                               Art. 9.
Accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. I candidati che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici e attitudinali presso il
Centro unico di selezione della Marina militare di Ancona -
presumibilmente nel mese di maggio 2000 (durata presunta giorni 2).
A tal fine i candidati riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma.
Essi dovranno presentarsi alle ore 7,30 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato.
2. L'idoneita' psico-fisica dei candidati all'espletamento dei
compiti di ufficiale del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici
della Marina militare in servizio permanente sara' accertata dalla
commissione di cui al precedente art. 6, comma 4:
a) all'atto della presentazione i candidati dovranno produrre i
seguenti documenti:
1) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a tre mesi, attestante l'esito degli accertamenti
sierologici per la lue, in conformita' a quanto previsto dalla legge
25 luglio 1956, n. 837;
2) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria
pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;
3) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, non
anteriore a due mesi, attestante l'esito dell'accertamento per i
markers dell'epatite B e C;
4) eventuale referto di esame radiografico del torace in due
proiezioni, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a
tale accertamento strumentale presso organi sanitari militari o
strutture pubbliche entro i tre mesi precedenti la data della visita
medica;
b) sulla scorta dell'"Elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare" approvato con
decreto ministeriale 26 giugno 1999 e della circolare applicativa
della direzione generale della sanita' militare n. 1095/99/ML-13/50
in data 24 maggio 1999, detta commissione dovra', altresi', accertare
il possesso dei seguenti particolari requisiti:
1) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,65 o
superiore a m 1,95;
2) apparato visivo:
Corpo di stato maggiore: visus naturale non inferiore a 14/10
complessivi con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore; visus
corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,25
diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie
per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale
non dovra' comunque superare 1,25 diottrie per l'astigmatismo miopico
composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.
Senso cromatico normale accertato alle tavole di Ishihara;
Corpi tecnici (GN, AN, SAN, CM, CP): visus corretto non inferiore a
10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il
vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la
miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per
l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropicocomposto, le 2 diottrie
per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice per la
componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale accertato alle lane.
L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento.
Per i candidati del corpo delle capitanerie di porto che dovranno
conseguire l'idoneita' al comando di unita' navale valgono gli stessi
requisiti previsti per l'ufficiale di stato maggiore;
3) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con
esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Puo' essere
tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da
125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una
perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di
4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenza da
6000/8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista;
4) dentatura: la dentatura dovra' essere in buone condizioni; sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti,
purche' non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu'
di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno
essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno
essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa
funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere
opportunamente curati;
c) la commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici
e di laboratorio:
esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i
candidati non producano il relativo referto di cui risulta che tale
accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso
organi sanitari militari o strutture pubbliche;
cardiologico con E.C.G.;
oculistico;
otorinolaringoiatrico;
odontoiatrico;
neuropsichiatrico;
analisi delle urine con esame del sedimento;
analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia;
creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e
frazionata; G6PDH (metodo quantitativo);
d) la commissione provvedera' a definire per ciascun candidato,
secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive
vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali nonche' dei requisiti fisici suindicati;
e) saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti
sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario
minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio
AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato
osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare
inferiore LI 2; per l'apparato visivo e l'apparato uditivo valgono i
requisiti precedentemente indicati;
f) saranno giudicati "non idonei" i candidati risultati affetti da:
imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione
del coefficiente 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva
(fermi restando i requisiti prescritti dal presente decreto);
disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia -
disartria);
stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una
struttura sanitaria militare;
tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale ufficiale del ruolo speciale della
Marina militare in servizio permanente;
malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente
croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di
alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono
pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle
collaterali; gli esiti di intervento di cheratotomia radiale per la
correzione mono o bilaterale dei vizi diottrici (sono tollerati gli
esiti di fitocheratoablazione anche con presenza di lieve opacita'
corneale ovviamente non interferente con il visus richiesto); gli
strabismi manifesti anche alternanti;
g) la commissione medica, seduta stante, comunichera' al candidato
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi:
"Idoneo quale ufficiale del ruolo speciale della Marina militare in
servizio permanente", con indicazione del profilo sanitario;
"Non idoneo quale ufficiale del ruolo speciale della Marina
militare in servizio permanente", con indicazione della causa di non
idoneita'.
I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari venissero
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti candidati saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
candidati che non avessero recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati "non idonei" ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati;
h) il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo.
Pertanto i candidati giudicati "non idonei" saranno esclusi dal
concorso;
i) i candidati giudicati non idonei potranno tuttavia far pervenire
alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX settembre n.
123/A - 00187 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno
successivo a quello della visita medica, specifica istanza, corredata
di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica,
relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non
idoneita'. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione di
cui al precedente art. 6, comma 5, la quale, qualora necessario,
potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari
prima di emettere il giudizio definitivo;
j) non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista
documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati;
k) in caso di mancato accoglimento dell'istanza il giudizio di non
idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari si
intendera' confermato;
l) in caso di accoglimento dell'istanza i candidati riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare;
m) i concorrenti dichiarati inabili anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui alla precedente lettera i) o degli
ulteriori accertamenti sanitari disposti, ovvero che abbiano
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
3. L'idoneita' attitudinale sara' accertata dalla commissione di
cui al precedente art. 6, comma 3, attraverso lo svolgimento di una
serie di prove di personalita' integrate da un colloquio individuale,
allo scopo di valutare:
a) maturazione globale intesa come personalita' armonicamente
evoluta, caratterizzata da spiccato senso di responsabilita',
adeguata esperienza di vita, capacita' di integrazione all'ambiente;
b) stabilita' affettiva intesa come sintonia nelle reazioni
comportamentali, contraddistinta da stabilita' emozionale, fiducia in
se stesso ed efficace controllo emotivo-motorio, in relazione anche
alle particolari condizioni stressanti dell'attivita' e degli
ambienti in cui saranno chiamati ad operare;
c) facolta' intellettive intese come doti di intelligenza che
consentano una valida elaborazione dei processi mentali avuto
riguardo alla capacita' di ideazione e di valutazione alle capacita'
decisionali, di sintesi e di giudizio, nonche' alla maturita' di
pensiero;
d) comportamento sociale inteso come integrazione socioambientale
con riguardo al senso di responsabilita', alla capacita' di
adattamento alle norme e alla disciplina, alla socievolezza,
all'adattabilita' allo specifico ambiente di lavoro, alla capacita'
di affermazione nel gruppo per dignita' e iniziativa;
e) capacita' adattive intese come flessibilita' cognitiva, adeguata
capacita' di soluzione dei problemi, adeguata capacita' di gestione
dello stress, sufficiente motivazione quale insieme di fattori
indicativi dell'interesse del soggetto e della sua capacita' a
ricoprire determinati ruoli professionali ed a confrontarsi in modo
efficace con le norme e con le istanze sociali dell'ambiente militare
specifico.
Il giudizio espresso dalla commissione, adeguatamente motivato,
dovra' essere comunicato seduta stante, per iscritto, agli
interessati ed e' definitivo.
4. I verbali degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali
dovranno essere inviati, a mezzo corriere, al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1
Divisione reclutamento ufficiali - 2 Sezione - via XX Settembre,
123/A - 00187 Roma, entro il terzo giorno dalla conclusione degli
accertamenti di tutti i candidati.

                              Art. 10.
Prova orale
1. Per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, i
candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari e
psico-attitudinali saranno ammessi a sostenere una prova orale di
cultura generale e cultura tecnico-professionale, della durata minima
di venti minuti. Essa vertera' su argomenti previsti dai programmi
riportati nel gia' citato allegato C.
2. La prova orale si svolgera' presso l'Accademia navale di
Livorno, presumibilmente nel periodo giugno - luglio 2000. A tal fine
i candidati riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
3. I candidati che per qualunque causa non dovessero presentarsi
nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi
esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
ottenuto una votazione di almeno 21/30.
5. I candidati idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno
una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due
scelte fra inglese, francese, spagnolo o tedesco), della durata di 15
minuti, che sara' svolta con le seguenti modalita':
breve colloquio di carattere generale;
lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera'
contestualmente alla prova orale.
6. Ai concorrenti che supereranno detta prova con la votazione di
almeno 24/30 sara' assegnato dalla commissione esaminatrice in sede
di predisposizione della graduatoria generale di merito un punteggio,
in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte,
cosi' determinato:
da 24/30 a 26,999/30: il 10% della differenza tra il punteggio
conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato nella
graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato;
da 27/30 a 30/30: il 15% della differenza tra il punteggio
conseguito nelle prove obbligatorie dal primo classificato nella
graduatoria degli idonei e quello attribuito all'ultimo classificato.

                              Art. 11.
L i c e n z a
1. I concorrenti che siano militari in servizio fruiranno della
licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove concorsuali e degli accertamenti di cui al
precedente art. 2, nonche' al tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove.

                              Art. 12.
Titoli di preferenza
1. A parita' di merito, nella formazione delle graduatorie di cui
al successivo art. 13 si terra' conto dei titoli di preferenza di cui
all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente
decreto, sempreche' il candidato faccia pervenire entro il
quindicesimo giorno successivo alla data di superamento della prova
pratica, idonea dichiarazione, rilasciata ai sensi delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,
citato nelle premesse, al fine di consentire all'amministrazione di
esperire ricerche atte a verificare il possesso del titolo
preferenziale dichiarato.
2. La dichiarazione di cui sopra si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine perentorio indicato al precedente comma
e a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                              Art. 13.
Graduatorie
1. Le graduatorie degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al
precedente art. 1 saranno formate dalla commissione secondo l'ordine
dei punteggi conseguiti dai candidati ed ottenuto sommando:
a) la media dei punti riportati nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) il punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) il punteggio assegnato per ciascuna prova orale facoltativa di
lingua straniera, calcolato come indicato nel precedente art. 10,
comma 6.
2. Nel formare la graduatoria la commissione esaminatrice terra'
conto della riserva dei posti a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli.
3. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al
precedente art. 12.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti
dirigenziali/interdirigenziali.
5. I decreti di approvazione delle graduatorie verranno pubblicati
nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati
sul Foglio d'Ordini Marina.

                              Art. 14.
N o m i n a
1. Gli idonei che nelle graduatorie di cui al precedente art. 13
saranno compresi nel numero dei posti a concorso saranno dichiarati
vincitori e nominati, dopo che sara' stata all'uopo acquisita
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
eventualmente prescritta dalle norme finanziarie vigenti,
guardiamarina in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dei
rispettivi Corpi con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei
decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via
provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore della
Marina.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno
contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari
marittimi con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di
inizio del corso.
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello
conseguito nella graduatoria di fine corso.
5. Gli ufficiali che non supereranno il corso applicativo saranno
prosciolti dalla ferma di anni cinque e:
a) se provenienti dal ruolo marescialli, rientreranno nella
categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso in tale caso
sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, saranno ricollocati in congedo,
salvo che avessero obbligo di completare la ferma eventualmente
contratta;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali,
completeranno la ferma ovvero, qualora ne fossero stati prosciolti,
verranno ricollocati in congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo,
a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva.

                              Art. 15.
D o c u m e n t i
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 14, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto
dichiarato dal candidato risultato vincitore nella domanda di
partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente
prodotte.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
3. Il certificato generale del casellario giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.

                              Art. 16.
Esclusione dal concorso
1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso
qualsiasi candidato che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti
requisiti.

                              Art. 17.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso il Ministero della difesa - direzione generale per il
personale militare - I reparto - 1 Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
direttore generale della direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il direttore della 1 Divisione reclutamento ufficiali della direzione
generale medesima.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 1999
Il direttore generale: Tambuzzo
Il comandante del Corpo: Ferraro

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