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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la
sessione 2025. (Ordinanza n. 109 del 4 giugno 2025).

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Fonte:Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.46 del 13/6/2025
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Località:Nazionale
Codice atto:25E03645
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:13/7/2025

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione
dell'Albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto
2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in
particolare il Titolo III;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art.
17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1,
comma 52;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7, della
legge l0 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024 n. 62, recante
concernente «Definizione della condizione di disabilita', della
valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione
multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di
vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare,
l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di
disabilita';
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge
5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione
del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e
della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a
norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in
particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici
di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 133, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'Allegato D
contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti
professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1,
comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo
1997, n. 176, «regolamento recante norme per lo svolgimento degli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di agrotecnico», d'ora in avanti denominato
«regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto
ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di
laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali
concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi
dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30
dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase
transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore
della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di
concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n.
247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di
organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le
istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse
logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle
modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e
i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa;
ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti
formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto
livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del
tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche'
ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il
conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalita' per rendere
trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali
di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati
acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi
formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini
dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e
accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e d)
della legge 15 luglio 2022, n. 99.» ed, in particolare, l'art. 6,
comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2024, n. 185;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17
gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante
«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del
merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove e'
disposto che all'ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione
tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono
affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito
industriale;
Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Province di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del
capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
e del capo dipartimento per le risorse, l'organizzazione e
l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del
nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli uffici
dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle
competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto
ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni
sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base
alla rimodulazione delle competenze (ratione materiae) derivante
dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto
specificato nella tabella allegata;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio
legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito
agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso
dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre
2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo
studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli
di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020;

Ordina:


Art. 1


Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione
di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025


1. E' indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei
conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si
applicano le seguenti definizioni:
a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma
di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito
agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti
professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso
Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti
oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi»,
indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o
diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al
possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere
A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella
Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi
diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale,
dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed
equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai
sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma
riportato nella Tabella B della presente Ordinanza e' unica per tutti
i candidati di cui al precedente comma.

                               Art. 2 


Requisiti di ammissione


1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati agrotecnici in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, conseguito presso istituti professionali di Stato per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del
diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto,
ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La
durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla
presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo
necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti
di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto
2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere
B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio
si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato
il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento,
abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con
effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto,
svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o
con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o
tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di
pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un
dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i
soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di
cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15
agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui
al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera
completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo
nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il
15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto
mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n.
340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26
della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e
formazione tecnica superiore di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio
2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con
le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo
cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici
e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma
1 del presente articolo, di uno dei due seguenti titoli:
del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori -
I.T.S. -, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il percorso formativo
frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le
attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui
si ha titolo ad accedere;
oppure del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici
superiori - ITS Academy - di cui all'art. 5, comma 2, della legge n.
99 del 15 luglio 2022, purche' il percorso formativo frequentato sia
coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 8,
comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonche' comprensivo
del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero
professionali previste dall'Albo cui si ha titolo ad accedere.
Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in
base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati
giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati
Agrotecnici Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata
alla presente Ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate
nella Tabella C, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E allegata alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che
al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il
collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad
inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di
compiuta pratica.

                               Art. 3 


Sedi di esame


1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla
Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la
formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del
merito tra gli istituti professionali ad indirizzo: «Agricoltura,
sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e
gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo n.
61/2017), indicati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza,
i quali hanno comunicato la disponibilita' ad accogliere i candidati
per l'espletamento delle prove d'esame.
Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali
degli Istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le
commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o
interregionale.
2. Nel caso in cui in qualche istituto scolastico i candidati
iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore
ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere
costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o
piu' commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare
inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della
rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute
ecceda le possibilita' recettive dell'istituto, possono essere
costituite commissioni anche presso istituti della stessa o di altra
provincia/regione, non menzionati nella detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3
viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite
del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal
successivo art. 5, sono presentate le domande.

                               Art. 4 


Calendario degli esami


1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
18 novembre 2025, ore 8,30: insediamento delle Commissioni
esaminatrici - riunione preliminare;
19 novembre 2025, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
20 novembre 2025, ore 8,30: svolgimento prima prova scritta o
scrittografica;
21 novembre 2025, ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta o
scrittografica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la
prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono
notificati entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti
collegi/ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di
effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali art. 11,
comma 5, regolamento).

                               Art. 5 


Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni


1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente
ai documenti di rito di cui ai successivi articoli 6 e 7,
all'istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella regione sede
del collegio/ordine territoriale competente ad attestare il possesso
del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto
indicato nella Tabella A, devono, pero', essere inviate al Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale
provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente
ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente
comma 2 secondo una delle seguenti modalita':
a. tramite la procedura informatica (domanda on-line), resa
disponibile nel sito del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati https://www.agrotecnici.it a partire dal giorno
di pubblicazione della presente ordinanza (fa fede la data e l'orario
di chiusura della creazione della domanda);
b. tramite posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo
abilitazioneagrotecnici@pecagrotecnici.it (fa fede la stampa che
documenta l'inoltro della PEC);
c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici
laureati - ufficio di presidenza - poste succursale n. 7 - via Thomas
Alva Edison 12 - 47122 Forli' (fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante, cui compete la spedizione).
3. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano
spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui
all'art. 7 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la
causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti
dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni
esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei
requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei
candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni
esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento
della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

                               Art. 6 


Domanda di ammissione alla sessione d'esami


1. La domanda di ammissione agli esami, sulla quale va apposta
marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il modulo
editabile relativo al titolo di studio del candidato, disponibile
sulla home page del sito istituzionale del collegio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it). A
corredo della anzidetta domanda occorre allegare la documentazione
indicata nel successivo art. 7. La presentazione di altra domanda,
per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento
dagli esami.
2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20
della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro
necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed
eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente
struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi
attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39
della legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali
richieste».
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di
apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita
richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente
documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla
commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente
struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi
aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame.
L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione
d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono
esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE
2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello
stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li
riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti
in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo',
altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita'
garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77
del regolamento UE 2016/679.

                               Art. 7 


Domanda di ammissione - Documentazione


1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del codice
tributo 729T, del codice ufficio dell'agenzia (in relazione alla
residenza anagrafica del candidato), puo' avvenire tramite il Modello
F23 oppure con versamento sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle
entrate - Centro operativo di Pescara (con causale «Esame di Stato
abilitante alla professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato -
Cognome e nome) ovvero tramite pagamento PAGO PA, accedendo al
servizio offerto dal Collegio nazionale nella domanda on-line;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata - o comunque
prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 5 della presente
ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro
dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c
- postale o bancario - dell'istituto scolastico al quale e'
indirizzata la domanda; qualora l'istituto che ha ricevuto il
contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il
dirigente scolastico provvedera' a versare il contributo stesso
all'Istituto ove il candidato effettuera' gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi
titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento
degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.

                               Art. 8 


Adempimenti del collegio nazionale


1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande
ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi locali,
ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non
oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per
l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica
superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tramite posta
elettronica all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine
della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e
numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa
indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il
Collegio nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale
controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle
attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del
regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei
requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di
ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve
essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione»
con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva
al giorno antecedente la prima prova d'esame.
4. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal
Presidente del collegio, il quale deve altresi' apporre
l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande
ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.
Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente
comunicata all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it per gli
adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 il collegio nazionale
provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli
istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia
diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di
partecipazione, il collegio medesimo provvede alla consegna delle
domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con
apposito provvedimento della Direzione generale per l'istruzione
tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del
Ministero dell'istruzione e del merito, siano state assegnate le
commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale dell'elenco di cui sopra, gia' trasmesso al Ministero
medesimo, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di
eventuali altre variazioni gia' comunicate al ministero.

                               Art. 9 


Prove di esame


1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso
ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute
dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza),
alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e
consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli
argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono
indicati nell'allegata Tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna
delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia
della prova (art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione
di esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi
sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e
definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di
sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla
Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un prolungamento del previsto calendario di
esami (art. 11, comma 8 e 9 regolamento).

                               Art. 10 


Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento


1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della
presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attivita'
tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e
privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio
della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui
circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento
dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a
quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e
specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida
documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

                               Art. 11 


Rinvio


1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.

                               Art. 12 


Delega


1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti,
attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e'
conferita delega al direttore generale per l'Istruzione tecnica e
professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero
dell'istruzione e del merito.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 4 giugno 2025

Il Ministro: Valditara

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