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MINISTERO DELLA SALUTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di nove posti
di dirigente sanitario farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 30/8/2019
Ente:MINISTERO DELLA SALUTE
Località:Nazionale
Codice atto:19E10153
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:9
Scadenza:29/9/2019
Tags:Dirigenti medici

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
IL DIRETTORE GENERALE
del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per
l'assistenza l'integrazione sociale ed i diritti delle persone
handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483 recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale
per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484 recante «Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998 che
definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste
dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello
dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1998 che
definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste
dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del
Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamenti in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante
«Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all'art. 4, comma 45,
il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la
copertura delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014
al fg. n. 866, con il quale, in attuazione dell'art. 23 quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state
rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero
della salute;
Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce
alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del
bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento
del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee
guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto in particolare l'art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l'accesso al ruolo della
dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante
pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa
di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale, e nell'ambito delle facolta' assunzionali vigenti per il
Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021;
Considerato che l'art. 1, comma 356, della citata legge 30
dicembre 2018, n. 145, autorizza il Ministero della salute ad
assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in
posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie
di complessive duecentodieci unita', di cui un numero non superiore a
centocinquantacinque unita', con procedure per titoli ed esami,
riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con
incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di
profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'art. 34-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio
presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell'assenteismo»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - Sezione
per i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della
salute inquadrati ai sensi dell'art. 18 comma 8, del decreto
legislativo n. 502 del 1992;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono
procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, all'avvio di procedure concorsuali nel
limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione
previste per il corrente triennio;
Vista la nota n. 16594 del 19 aprile 2019 con la quale il
Ministero della salute ha comunicato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, il fabbisogno di
cinquantacinque posizioni sanitarie dirigenziali non generali, di cui
sette dirigenti farmacisti;
Vista la nota n. 27066 del 15 luglio 2019, con la quale il
Ministero ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della Funzione pubblica, di volersi avvalere della
facolta' di cui all'art. 3, comma 4, della citata legge 19 giugno
2019, n. 56 che consente un ulteriore ampliamento delle posizioni di
dirigente sanitario, corrispondente a due dirigenti farmacisti;
Considerato che, in base all'attuale assetto organizzativo del
Ministero, le esigenze legate all'assolvimento dei compiti
istituzionali e agli obiettivi attesi comportano la necessita' di
reclutare dirigenti sanitari farmacisti (ex dirigenti delle
professionalita' sanitarie) con specializzazione in farmacia
ospedaliera;
Tenuto conto che per effetto del suddetto ampliamento delle
posizioni dirigenziali sanitarie risultano da coprire complessivi
nove posti di dirigente farmacista (ex dirigente delle
professionalita' sanitarie);
Rilevata la necessita' di gestire autonomamente la presente
procedura concorsuale per la specificita' delle figure professionali
da assumere, come comunicato al Ministro della funzione pubblica, in
deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e all'art. 3, comma 6 del la legge 19 giugno
2019, n. 56 , in materia di concorsi unici;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex
dirigente delle professionalita' sanitarie) - disciplina «Farmacia
ospedaliera», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli
uffici centrali del Ministero della salute. (Codice concorso 783).

                               Art. 2 

Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda nonche' al momento dell'eventuale
immissione in servizio:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione
europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001
sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro
familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti
requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneita' fisica all'impiego;
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva
militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni
informatiche piu' diffuse;
Requisiti specifici:
a) laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale
(LM-13) ovvero le corrispondenti lauree specialistiche e i
corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente al
decreto ministeriale n. 509/1999;
b) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera ovvero
in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei
decreti del Ministro della sanita' del 30 e 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all'esercizio della professione di farmacista
ed iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti. L'iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio;
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati
validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi
della vigente normativa in materia e il candidato deve risultare
abilitato ad esercitare in Italia la professione di farmacista.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere
indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente
bando determina l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione, nel corso dello svolgimento della
procedura concorsuale, potra' stabilire in qualsiasi momento
l'esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato
possesso dei requisiti di ammissione nonche' la mancata osservanza
delle disposizioni di cui al presente bando.

                               Art. 3 

Diritto di segreteria

Per la partecipazione al concorso e' richiesto il pagamento del
diritto di segreteria pari a euro 10,00 (dieci/00), quale contributo
per la copertura delle spese della procedura, che sara' versato sul
capitolo 3500 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero
della salute».
Il pagamento potra' essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (succursale 348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale del
versamento «Contributo concorso pubblico per 9 posti di dirigente
sanitario farmacista codice - concorso: 783».
Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria
deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

                               Art. 4 

Modalita' e termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al
concorso e' di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora cada in un giorno festivo, il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti e'
perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e'
priva di effetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo
schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere
inviata, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di
identita' del candidato, mediante posta elettronica certificata
(esclusivamente da una casella PEC personale del candidato)
all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it specificando nell'oggetto
«Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 9 posti di dirigente sanitario - farmacista. Codice concorso
783».
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato,
acquisita digitalmente e inviata in formato PDF, unitamente alla
documentazione allegata, anch'essa acquisita digitalmente in formato
PDF. La data e l'ora di presentazione della domanda saranno
comprovate dalla ricevuta di accettazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con
modalita' diverse da quelle previste dal presente articolo.
Il Ministero della salute declina ogni responsabilita' per
l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo
del servizio postale, nonche' per la dispersione di comunicazioni
dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali
disguidi postali o telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione.

                               Art. 5 

Contenuto della domanda

Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del
codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico, il
recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica
certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative
al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le
eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato
membro dell'Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea titolare di diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere
cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno per
soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero
dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l'idoneita' fisica all'impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere
procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi
delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di
un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso
contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate
nonche' eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non
menzione etc...);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro
impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
In caso contrario occorre indicare la causa di risoluzione del
rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per
i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti
di ammissione, con l'indicazione della data, della votazione, della
sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio
conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi del provvedimento
di riconoscimento);
n) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista e di essere iscritti al relativo albo
professionale (con indicazione della data e degli estremi
dell'iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a
parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i
titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente
bando e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
per le finalita' e con le modalita' previste dalla legislazione
vigente;
r) l'eventuale condizione di portatore di handicap con
indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi
necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo
comunque il requisito dell'idoneita' fisica all'impiego previsto
dall'art. 2 del presente bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di
ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi
degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione
delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi
sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione
esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame
di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno
eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul
proprio handicap ai sensi del precedente punto r), dovra' essere
inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata:
dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi
alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di
ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente
comunicate all'amministrazione con le predette modalita' e
documentate da certificazione medica, che sara' valutata dalla
competente Commissione esaminatrice, la cui decisione resta
insindacabile e inoppugnabile.
s) l'eventuale invalidita' uguale o superiore all'80% (in
presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge
n. 104/1992, il candidato non e' tenuto a sostenere la prova
preselettiva eventualmente prevista).
Almeno quindici giorni prima dell'eventuale prova preselettiva
il candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve
far pervenire idonea certificazione rilasciata da una struttura
pubblica sanitaria. In mancanza non sara' ammesso a sostenere le
successive prove scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo
potranno essere escluse ad insindacabile giudizio
dell'amministrazione.

                               Art. 6 

Documentazione da allegare alla domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate
dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato
europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la
dichiarazione di veridicita' delle informazioni contenute, resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, e relativo alle attivita' professionali e di
studio formalmente documentate acquisite nell'arco dell'intera
carriera, nonche' la partecipazione a convegni, congressi o seminari
che abbiano finalita' di formazione e di aggiornamento professionale.
Per ogni incarico o esperienza lavorativa deve essere specificata la
relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell'eventuale
termine finale;
b) elenco dei documenti e dei titoli valutabili ai sensi del
successivo art. 10, numerati progressivamente in relazione al
corrispondente titolo datato e firmato;
c) eventuale idonea certificazione, ovvero secondo le norme in
materia, apposita dichiarazione sostitutiva qualora si e' dichiarato
di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi del
citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994;
d) copia di un valido documento di identita' a pena di
esclusione.
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, cosi' come modificato dall'art. 15 della
legge n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi
i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di
notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica
della firma unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento
di identita' personale in corso di validita':
a) «dichiarazione sostitutiva di certificazione»: nei casi
tassativamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione
all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di
specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'»: per
tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco
di cui al citato art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 (ad esempio: attivita' di servizio; incarichi
libero-professionali; attivita' di docenza, frequenza di corsi di
formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari;
conformita' all'originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo
stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegata alla
domanda, resa con le modalita' di cui ai precedenti articoli, deve
contenere; l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il
servizio e' stato prestato; la qualifica; la tipologia del rapporto
di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa,
incarico libero-professionale, borsa di studio ecc.); la tipologia
dell'orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time con la relativa
percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonche' le eventuali
interruzioni, nonche' quant'altro necessario per valutare il servizio
stesso.
Le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda per intero,
in copia autenticata dal candidato, ai sensi degli articoli 19 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, acquisite
digitalmente in formato PDF ed inviate unitamente alla domanda
all'indirizzo di posta elettronica certificata
dgpob@postacert.sanita.it
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di conformita'
all'originale formulate in modo generico e che non contengano la
specifica descrizione di ciascun documento allegato; pertanto i
relativi titoli non saranno valutati.
L'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000. In caso di difformita' tra quanto dichiarato
e quanto accertato dall'amministrazione:
l'amministrazione procedera' alla segnalazione all'Autorita'
giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste ai
sensi dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l'amministrazione
applichera' l'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;
l'interessato decadra' comunque, ai sensi dell'art. 75 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 7 

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, nominata con successivo
provvedimento del direttore generale della Direzione generale del
Personale, dell'organizzazione e del bilancio, in coerenza con l'art.
37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre
1997 sara' composta:
dal direttore generale di una delle Direzioni generali del
Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti
dirigenziali da ricoprire, in qualita' di Presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del
concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall'art.
6, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
483/1997, ed uno designato dalla regione tra il personale di cui
sopra, in qualita' di componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualita' di segretario.

                               Art. 8 

Prova preselettiva e calendario delle prove

In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si
riserva la facolta' di sottoporre i candidati ad una prova
preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla
nelle materie oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al
fine di determinare l'ammissione dei candidati alla prova scritta.
Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra'
avvalersi anche di enti esterni specializzati, nel rispetto della
normativa riguardante il trattamento dei dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni
concernenti le modalita' di svolgimento della prova saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale
www.salute.gov.it sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della
data stabilita per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno, per
qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno
considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i
candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
cento posti, nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex
aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrera'
alla formazione del voto finale di merito. L'esito della prova
preselettiva sara' pubblicato sul sito internet istituzionale
www.salute.gov.it sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di
handicap affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% non e'
tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i
candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui
si svolgera' la prova scritta con apposito avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 e sul sito internet
istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi» almeno quindici
giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova
scritta senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e
nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identita' in corso di
validita'.
L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art.
9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sara' data
comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della
prova stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui
dovranno presentarsi per sostenerla, nonche' del voto riportato nella
prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne
sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L'ammissione alla prova orale e' subordinata al raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art.
9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data
comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui
dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione
sara' riportata la votazione conseguita nella prova pratica, nonche'
il punteggio attribuito ai titoli presentati ai sensi del successivo
art. 10.

                               Art. 9 

Prove d'esame

La commissione esaminatrice sottoporra' gli aspiranti alle
seguenti prove d'esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (farmacia ospedaliera) inerente alle competenze del
Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento
seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a
concorso (farmacia ospedaliera), sui compiti connessi alla funzione
da conferire, nonche' sulle competenze e l'organizzazione del
Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sara' accertata la conoscenza delle
apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse e la
conoscenza della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica e' subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il
punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.

                               Art. 10 

Valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 dispone,
complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
La commissione effettuera' la valutazione dei titoli secondo i
criteri di valutazione fissati dagli articoli 11 e 35 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e
valorizzando l'esperienza svolta dai candidati in materia di tutela
della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.

                               Art. 11 

Graduatoria e titoli di preferenza

La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali,
predisporra' la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, in caso di parita' di punteggio, dei titoli di
preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' dichiarati nella domanda di
partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della stessa.
La graduatoria finale sara' approvata con decreto del direttore
generale della Direzione generale del Personale, dell'organizzazione
e del bilancio, che procedera', previo riconoscimento di regolarita'
degli atti, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a
concorso.
La validita' e i termini per l'utilizzazione della graduatoria
saranno determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito
internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di
pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali
impugnative.

                               Art. 12 

Adempimenti dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno
invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive
necessari per la successiva stipula del contratto individuale di
lavoro entro il termine che sara' ivi indicato, comunque non
inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovra' dichiarare, sotto la propria
responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente
al diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova.
In caso contrario, dovra' essere espressamente presentata
dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della
salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresi' di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il
Ministero comunichera' di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procedera'
alla stipulazione del contratto, nel quale sara' indicata la data di
inizio del rapporto di lavoro, con l'inquadramento dei vincitori nel
profilo professionale di dirigente sanitario farmacista - ex
dirigente delle professionalita' sanitarie del ruolo dei dirigenti
sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data
di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle
esigenze dell'amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici
centrali del Ministero della salute ove dovranno permanere per un
periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, e' implicita
l'accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di
quelle previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dirigente dell'Area I, citati in premessa. In particolare,
l'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l'amministrazione si riserva la
facolta' di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato
ai vincitori, in materia tra l'altro di: disciplina generale
dell'azione amministrativa, responsabilita' dei pubblici dipendenti,
contabilita' pubblica, normativa anticorruzione, nonche' sugli
ulteriori argomenti ritenuti di interesse per i compiti che i
vincitori dovranno svolgere.
Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza
alcun obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura
concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonche' l'aver
ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o
viziati da invalidita' non sanabile.

                               Art. 13 

Informativa dati personali

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione
al concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della
salute e possono essere trattati ai soli fini dell'espletamento del
concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel
rispetto della normativa in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro
mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare
l'esclusione dal concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE n. 2016/679 i diritti previsti dagli articoli
15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la
rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione
al trattamento, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita'
garante per la protezione dei medesimi dati personali.

                               Art. 14 

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva
la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

                               Art. 15 

Disposizioni transitorie e finali

Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei
candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni del presente bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facolta'
di annullare, sospendere, modificare e revocare la procedura
concorsuale.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere
concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

                               Art. 16 

Forme di pubblicita'

Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul
sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it sezione
«Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono,
si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 ed
alle altre norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando e' proponibile in via amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
Roma, 31 luglio 2019

Il direttore generale: Celotto

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