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UNIVERSITA' DI TERAMO

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo - seconda fascia - presso la
facolta' di giurisprudenza.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.73 del 14/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI TERAMO
Località:Teramo  (TE)
Codice atto:099E7112
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:1
Scadenza:14/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 60 del 20 febbraio 1982, prot. n.
1100;
Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito con
modificazioni nella legge 22 aprile 1987, n. 158;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 1994, n. 174;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, nonche' il
decreto ministeriale 23 giugno 1997 e il decreto ministeriale 26
febbraio 1999, relativi all'individuazione e alle rideterminazioni
dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari,
ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186;
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1997, n.
386;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre
1998;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
Visti i verbali relativi alle sedute del 2 giugno 1999 e dell'8
luglio 1999, nella quali il consiglio della facolta' di
giurisprudenza ha deliberato la proposta di assegnare un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia al sottoindicato
settore scientificodisciplinare;
Visto il verbale relativo alla seduta del 20 luglio 1999, nella
quale il senato accademico ha deliberato la utilizzazione proposta
dal suindicato consiglio di facolta';
Visto il verbale relativo alla seduta del 22 luglio 1999, nella
quale il consiglio di amministrazione ha approvato la copertura
mediante procedura di valutazione comparativa del predetto posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia;
Considerato che viene rispettato il limite previsto dall'art. 51,
comma 4, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta una procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo - seconda
fascia - presso la facolta' di giurisprudenza di questo Ateneo per le
seguenti discipline del sottoindicato settore
scientifico-disciplinari:
N14X - Diritto internazionale:
Diritto degli scambi internazionali
Diritto del commercio internazionale
Diritto delle comunicazioni internazionali
Diritto delle comunita' europee
Diritto diplomatico e consolare
Diritto internazionale
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale dell'economia (settore N14X)
Diritto internazionale della navigazione (settore N14X)
Diritto internazionale privato
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto processuale comunitario (settore N14X)
Organizzazione internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani
Totale discipline: 14.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione
La partecipazione alle procedure di valutazione comparativa e'
libera, senza alcuna limitazione in relazione alla cittadinanza ed al
titolo di studio posseduti dal candidato.
Non possono partecipare alla procedura di valutazione comparativa
coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici, coloro che siano stati dispensati o destituiti o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro
nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica
amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari.
Non possono, inoltre, partecipare i professori ordinari,
straordinari ed associati inquadrati nel settore
scientifico-disciplinare per il quale si concorre e coloro che
abbiano gia' presentato nell'arco di un anno, decorrente dalla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
ammissione alla prima valutazione comparativa prescelta, cinque
domande di partecipazione a valutazioni comparative presso questa od
altre sedi universitarie.
I suddetti requisiti debbono essere tutti posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
ammissione alla procedura di valutazione comparativa.
Per difetto anche di uno solo dei requisiti puo' essere disposta,
in qualsiasi momento procedurale, l'esclusione dalla procedura con
decreto motivato del rettore; l'eventuale ammissione si dovra'
pertanto ritenere in ogni caso effettuata con riserva.

                               Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Per partecipare alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 del
presente bando, l'aspirante candidato compila il modulo della
domanda, fornito anche per via telematica (http: //www.unite.it/
concorsi.html
) e conforme allo schema di cui all'allegato A. La
domanda, debitamente firmata, dovra' essere presentata o fatta
pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento
all'Universita' degli studi di Teramo - Ufficio concorsi e dottorati
di ricerca - Viale F. Crucioli, 120 - 64100 Teramo, entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali
disguidi postali.
Nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa, l'aspirante candidato deve indicare chiaramente la
facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale concorre.
Nella domanda l'interessato deve dichiarare sotto la propria
responsabilita':
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) il codice di identificazione personale (codice fiscale);
d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico,
della citta', della provincia, del codice di avviamento postale, del
recapito telefonico;
e) la cittadinanza posseduta;
f) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi
pendenti, ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli
eventuali carichi pendenti;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva;
i) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
l) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso
pubbliche amministrazioni e di non essere stato dichiarato decaduto
da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche' di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per
motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto
legislativo n. 29/1993;
m) di non essere professore ordinario o straordinario inquadrato
nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale si
concorre;
n) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta";
o) l'indirizzo dove si desidera che vengano inviate le eventuali
comunicazioni relative alla procedura di valutazione comparativa
oggetto della domanda e l'impegno a far conoscere le eventuali
successive variazioni;
p) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale
dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri).
La dichiarazione di cui al punto l) deve essere resa, pena
l'esclusione dalla valutazione comparativa, anche in caso di
dichiarazione negativa per il precedente punto i).
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le
finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali
procedimenti di assunzione.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L'interessato deve allegare alla domanda, in carta semplice:
1) fotocopia di un documento di riconoscimento;
2) curriculum in duplice copia della propria attivita' didattica e
scientifica;
3) documenti che si ritengano utili ai fini della procedura di
valutazione comparativa. I documenti possono essere prodotti anche in
copia dichiarata conforme all'originale mediante una dichiarazione
sottoscritta dal candidato ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, compilando l'allegato B;
4) elenco in duplice copia dei documenti;
5) elenco delle pubblicazioni inviate con plico separato.
Il curriculum e gli elenchi di cui sopra debbono essere debitamente
firmati dal candidato in ogni loro pagina.
Agli atti e documenti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 4.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o in copia
conforme all'originale. Tale conformita' potra' essere dichiarata dal
candidato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, compilando l'allegato C. Per i lavori stampati
all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i
lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi
previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31
agosto 1945, n. 660.
Le pubblicazioni, unitamente ad un elenco delle stesse, firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnate a mano, entro il termine perentorio previsto per la
presentazione della domanda, all'indirizzo indicato nell'art. 3 del
presente bando.
Non saranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice
le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il termine indicato al
comma precedente. Per le pubblicazioni inviate fara' fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
Sul plico contenente le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario - fascia degli associati" e devono
essere indicati chiaramente la facolta' ed il settore
scientifico-disciplinare per il quale si concorre, nonche' il
cognome, il nome e l'indirizzo del candidato.
Non e' consentito ai candidati far riferimento a titoli e
pubblicazioni gia' prodotti in altre procedure di valutazione
comparativa.

                               Art. 5.
Valutazione titoli e prove d'esame
La determinazione dei criteri generali per la valutazione dei
titoli sara' effettuata dalla commissione giudicatrice o, prima dello
svolgimento delle prove d'esame. Il responsabile del procedimento, di
cui all'art. 10 del presente bando, ne assicura la pubblicita' presso
la sede del rettorato e della facolta' che ha richiesto il bando,
mediante affissione nei relativi albi, almeno sette giorni prima
della prosecuzione dei lavori della commissione.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le
pubblicazioni scientifiche, la commissione tiene in considerazione i
seguenti criteri:
a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato
nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
Per i fini anzidetti, la commissione potra' anche fare ricorso, ove
possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico
internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca,
italiani e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica
competenza;
f) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
g) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Al termine delle valutazioni dei titoli e delle pubblicazioni
scientifiche, e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove di
esame:
1) una prova didattica, tema da assegnarsi con ventiquattro ore di
anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i
cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formera' oggetto della lezione;
2) una discussione sui titoli scientifici esibiti.
Le prove si svolgeranno presso la sede dell'Universita'.
Il diario della prova, con l'indicazione del giorno, del mese e
dell'ora in cui le medesime avranno luogo, sara' notificato agli
interessati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno
venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa.

                               Art. 6.
Commissione esaminatrice
La commissione giudicatrice, nominata con decreto rettorale, e'
composta da cinque membri, di cui uno designato dal consiglio di
facolta' e gli altri, due professori ordinari e due professori
associati, individuati mediante procedura elettiva tra i docenti
delle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare
ovvero, qualora ricorrano le condizioni indicate nel comma 6
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, a settori affini indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
L'elettorato attivo e passivo e lo svolgimento delle elezioni sono
regolati dall'art. 3, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente della commissione giudicatrice.
La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un
obbligo inderogabile per i componenti, fatti salvi giustificati e
documentati motivi.
La commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data
di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo'
prorogare, in presenza di comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione, il termine per la conclusione della
procedura, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi. Qualora
i lavori non siano conclusi entro il termine prorogato, il rettore,
con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione
dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo e stabilisce
un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                               Art. 7.
Accertamento della regolarita' degli atti
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e
collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei per ciascun posto bandito.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.
Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il rettore, entro il
predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche,
puo' proporre, con delibera motivata, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata, in relazione alle
proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche. Alle suddette
deliberazioni e' assicurata idonea pubblicita' anche per via
telematica.
Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
della procedura di valutazione comparativa, nonche' i nominativi dei
candidati idonei.
La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e
collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.

                               Art. 8.
N o m i n a
Con decreto rettorale, il candidato proposto dalla facolta'
consegue la nomina a professore universitario di seconda fascia, con
diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.
Dopo tre anni dall'immissiione in ruolo, il professore associato
sara' sottoposto ad un giudizio di conferma da parte di una
commissione nazionale, nominata ai sensi della normativa vigente, che
valutera' l'attivita' scientifica e didattica integrativa svolta
dall'interessato nel triennio, anche sulla base di una motivata
relazione del consiglio di facolta'.
A seguito del giudizio favorevole, il professore associato sara'
confermato nel ruolo dei professori universitari, con diritto al
trattamento economico previsto dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l'attivita' del professore associato sia valutata
sfavorevolmente, il medesimo sara' sottoposto a nuovo giudizio dopo
un ulteriore biennio, al termine del quale, qualora il giudizio
dovesse risultare ancora sfavorevole, l'interessato cessera' di
appartenere al ruolo.

                               Art. 9.
Restituzione documenti e pubblicazioni
I candidati non nominati dovranno provvedere a loro spese al ritiro
delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso questo Ateneo,
comunque non oltre i sei mesi dalla conclusione della procedura di
valutazione comparativa. Trascorso tale termine, questa Universita'
disporra' del materiale di cui trattasi secondo le proprie
necessita', senza alcuna responsabilita' verso i candidati stessi.

                              Art. 10.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando e' la dott.ssa Anna Pina
Cipulli - Ufficio concorsi e dottorati di ricerca - Viale F.
Crucioli, 120 - Teramo - Telefono 0861/266253.
Teramo, 26 agosto 1999
Il rettore: Russi
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