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UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
(XV ciclo), settore 07 - Lettere - Lingue - Magistero

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.69 del 31/8/1999
Ente:UNIVERSITA' PER STRANIERI DI SIENA
Località:Siena  (SI)
Codice atto:099E6922
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:30/9/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Viste le leggi sull'istruzione superiore;
Vista la legge del 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.
4, recante norme per la disciplina dei dottorati di ricerca;
Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato in
data 30 aprile 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di dipartimento adottata nella
seduta del 7 giugno 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione adottata
nella seduta del 22 giugno 1999;
Vista la deliberazione del consiglio accademico adottata nella
seduta del 22 giugno 1999;
Visto il regolamento adottato da questa Universita' ai sensi
dell'art. 4, comma 2, legge n. 210/1998;
Verificata la coerenza del corso con la programmazione formativa,
la disponibilita' di risorse umane e finanziarie necessarie
all'attivazione;
Preso atto della valutazione positiva del nucleo di valutazione
interna, della sussistenza dei requisiti di idoneita', di cui al
comma 3, art. 2, del regolamento in materia di dottorato di ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Presso l'Universita' per stranieri di Siena sono istituiti per il
XV ciclo i seguenti dottorati di ricerca:
Linguistica e didattica della lingua italiana a stranieri
Durata del corso: 3 anni.
Numero complessivo di laureati da ammettere: 4.
Numero borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997). I titolari di borse di
studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e
la frequenza dei corsi.
Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per legge.
Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: L. 1.500.000
(l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997).
Lingua, letteratura e cultura italiana
(in prospettiva intertestuale)
Sede consorziata: Universita' degli studi di Roma "La Sapienza".
Durata del corso: 3 anni.
Numero borse di studio da assegnare: 2 (previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997). I titolari di borse di
studio sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e
la frequenza dei corsi.
Importo delle borse di studio: pari a quello determinato per legge.
Contributo annuo per l'accesso e la frequenza: L. 1.500.000
(l'importo puo' essere ridotto secondo i criteri e i parametri di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997).

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca, di cui al precedente articolo,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali siano in
possesso di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso
universita' straniere.
I cittadini comunitari e stranieri in possesso del titolo che non
sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno -
unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono
concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione
al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
Per i cittadini italiani in possesso di un titolo accademico
straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una
laurea italiana, valgono le stesse disposizioni di cui al comma
precedente.

                               Art. 3.
L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta
(unica) e in un colloquio. Il candidato dovra' inoltre dimostrare la
buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Le prove di esame sono destinate ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica.

                               Art. 4.
La domanda di ammissione, con indicato il domicilio eletto agli
effetti del concorso, indirizzata al rettore dell'Universita' per
stranieri di Siena e redatta secondo lo schema allegato al presente
bando, va spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di
ricevimento all'Universita' per stranieri di Siena - Via Pantaneto,
45 - 53100 Siena.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' il 30
settembre 1999.
Per il rispetto del termine suddetto, fara' fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante la raccomandata.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le generalita'; il luogo e la data di nascita; la residenza ed
il recapito eletto agli effetti del concorso (specificando sempre il
codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico).
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e
stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della relativa
ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza;
d) la laurea posseduta o che si conseguira', nonche' la data e
l'universita' presso la quale e' stata o si presume verra'
conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una
universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il
quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa;
e) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
f) le lingue straniere conosciute;
g) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della residenza o del recapito.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in
caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 5.
Il diario della prova scritta, con l'indicazione del giorno, del
mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli
interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento
inviataquindici giorni prima della data fissata per la prova. La
convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera
raccomandata che verra' inviata a coloro che avranno superato la
prova scritta venti giorni prima della data fissata per la prova,
ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della
commissione esaminatrice.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di
riconoscimento.

                               Art. 6.
Ogni commissione, incaricata della valutazione comparativa dei
candidati nominata con decreto rettorale, dispone di sessanta punti
per ognuna delle due prove.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si
intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno
40/60.
Espletate le prove di concorso, la commissione compila la
graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il
candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire
all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di
giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui
avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:
a) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
b) diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per gli
stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione
all'universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti
rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per
l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle
universita' italiane (sostituibile da autocertificazione nei casi
previsti dalla legge);
c) autocertificazione attestante:
1) la cittadinanza;
2) il possesso del diploma di laurea con la relativa votazione e
l'indicazione dell'universita' presso la quale e' stata conseguita;
3) l'eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero
di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne la frequenza;
d) i dottorandi, che fruiranno della borsa di studio di cui al
presente bando, dovranno inoltre dichiarare di non aver usufruito in
precedenza di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di
dottorato di ricerca;
e) i cittadini degli Stati membri della C.E.E. devono possedere i
seguenti requisiti:
1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

                               Art. 8.
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e'
collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di
congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

                               Art. 9.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e
di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.

                              Art. 10.
Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.

                              Art. 11.
Il titolo di dottore di ricerca verra' conferito a conclusione del
corso a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita commissione.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all'Universita' per stranieri di Siena.
Siena, 23 agosto 1999
Il rettore: Trifone
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