Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELLA DIFESA Bando d'arruolamento per l'anno 2007 di 16.000 ...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando d'arruolamento per l'anno 2007 di 16.000 volontari in ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.67 del 5/9/2006
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA
Località:Nazionale
Codice atto:06E05985
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:22/6/2007

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

           IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare
 

Articolo 1
 

Posti disponibili per l'arruolamento
 
1. Per l'anno 2007 e' indetto un bando di arruolamento per
complessivi 16.000 volontari in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano, ripartito nei seguenti quattro blocchi di
reclutamento, presso i Reparti ubicati nelle aree geografiche
elencate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente bando:
1° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di marzo 2007,
posti n. 4.000.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 6
settembre 2006 al 30 novembre 2006 dai candidati nati nel periodo dal
30 novembre 1981 al 30 novembre 1988, estremi compresi;
2° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2007,
posti n. 4.000.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal
4 dicembre 2006 all'8 febbraio 2007 dai candidati nati nel periodo
dall'8 febbraio 1982 all'8 febbraio 1989, estremi compresi;
3° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di settembre
2007, posti n. 4.000.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12
febbraio 2007 al 19 aprile 2007 dai candidati nati nel periodo dal
19 aprile 1982 al 19 aprile 1989, estremi compresi;
4° BLOCCO, con prevista incorporazione nel mese di dicembre
2007, posti n. 4.000.
La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 23 aprile
2007 al 22 giugno 2007 dai candidati nati nel periodo dal 22 giugno
1982 al 22 giugno 1989, estremi compresi.
2. Le domande, indicanti la preferenza all'arruolamento per uno
specifico blocco inviate a mezzo posta entro i termini previsti e
pervenute dieci giorni oltre il termine stabilito per ciascun blocco,
saranno ritenute valide per l'arruolamento al blocco successivo. Si
fa eccezione per il 4° blocco per il quale le domande inviate a mezzo
posta entro i termini previsti e pervenute venti giorni oltre il
prescritto termine di presentazione, saranno rigettate.
3. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse
all'arruolamento stesso, nonche' di modificare il numero dei
volontari di previsto arruolamento in ragione di esigenze attualmente
ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della Difesa
provvede a dare formale comunicazione agli interessati mediante
annuncio da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data di
inizio di presentazione delle domande per ciascun blocco.
5. Le disposizioni del presente bando, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite a concorrenti di entrambi i
sessi.

                             Articolo 2
 

Requisiti per l'arruolamento
 
1. Per ciascun blocco possono partecipare all'arruolamento in
qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito
italiano coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana;
b. eta' compresa tra il 18° anno e il compimento del 25° anno;
c. statura minima di metri 1,65 per i candidati di sesso
maschile, di metri 1,61 per i candidati di sesso femminile;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. diploma di istruzione secondaria di primo grado o titolo
equipollente (diploma di licenza di scuola media inferiore).
L'ammissione all'arruolamento dei candidati che abbiano conseguito un
titolo d'istruzione all'estero e' subordinata alla presentazione
della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditorato
agli studi a loro scelta, che dovra' essere prodotto all'atto della
presentazione della domanda;
f. assenza di sentenze penali di condanna per delitti non
colposi (anche ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.) ovvero di
procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti
disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da
precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda,
nonche' per inidoneita' psico-fisica;
g. idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, di
cui al successivo articolo 8 del presente bando di arruolamento,
comprensiva dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 1°
settembre 2004, il cui possesso deve essere attestato da apposito
certificato medico in corso di validita' alla data di presentazione
della domanda;
h. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
i. morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
j. non essere stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non avere assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza (articolo 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230);
k. non essere in servizio ovvero trattenuto quale volontario in
ferma prefissata di un anno nelle Forze Armate (articolo 5, comma 3,
lettera c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197).
2. Tutti i requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande di
partecipazione all'arruolamento e mantenuti fino alla data di
effettiva incorporazione fatta eccezione per quello dell'eta', pena
l'esclusione dall'arruolamento stesso.

                             Articolo 3
 

Compilazione e presentazione delle domande
 
1. La domanda di partecipazione all'arruolamento, che deve
pervenire entro i termini previsti per ogni blocco e indicati al
precedente articolo 1, deve essere:
a. redatta in carta semplice sull'apposito modello riportato in
allegato 2, che fa parte integrante del presente bando, compilata in
ogni sua parte osservando le istruzioni riportate in calce al modello
stesso. Al modello di domanda, firmata in originale in forma
autografa per esteso dall'interessato, deve essere allegata:
- copia fotostatica, leggibile, di un documento di riconoscimento in
corso di validita', con fotografia visibile;
- originale o copia autenticata del certificato medico, ai sensi
dell'articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale 1° settembre 2004,
attestante «l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica» previsto
dalla lettera g. del precedente articolo 2. L'inidoneita' ovvero la
mancata presentazione del citato certificato medico comporta
l'esclusione del candidato dall'arruolamento.
Non saranno prese in considerazione le domande non firmate e
presentate con modelli non conformi al citato allegato 2;
b. indirizzata ad uno degli Enti indicati nell'allegato 3 che
fa parte integrante del presente bando, e:
- presentata agli stessi Enti che provvedono a rilasciare ricevuta
dell'avvenuta ricezione delle istanze;
- ovvero spedita ai citati Enti a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, entro i termini di scadenza di presentazione fissati per
ciascun blocco, indicati all'articolo 1, punto 1. del presente bando.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico non
possono presentare la domanda di arruolamento i volontari in ferma
prefissata di un anno che risultino essere in servizio alla data di
scadenza dei termini previsti per ciascun blocco.
3. I candidati all'arruolamento possono esprimere, qualora lo
desiderino, l'ordine di preferenza per l'eventuale incorporazione in
un'altra Forza Armata, nel caso in cui risultino eccedenti rispetto
agli arruolamenti previsti per l'Esercito italiano.
4. Il candidato deve dichiarare nella domanda, sotto forma di
autocertificazione, consapevole delle conseguenze penali e civili
che, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 possono derivare da dichiarazioni
mendaci, quanto segue:
- il cognome, il nome e il sesso;
- la data e luogo di nascita;
- il codice fiscale;
- la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- il possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo
grado (scuole medie) ed il giudizio conseguito al termine di detto
ciclo di studi, valido ai fini della formazione della graduatoria di
cui al successivo articolo 7;
- l'eventuale possesso dei titoli di merito, preferenza o
precedenza di cui al successivo articolo 7 del presente bando
d'arruolamento;
- l'assenza a suo carico di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, nonche'
per inidoneita' psico-fisica;
- non sia stato ammesso al servizio civile in qualita' di
obiettore di coscienza, fatto salvo il caso di successiva rinuncia,
ovvero non aver assolto gli obblighi di leva quale obiettore di
coscienza;
- non essere in servizio, ovvero raffermato/trattenuto, quale
volontario in ferma prefissata di un anno;
- aver eventualmente svolto per almeno 10 mesi il servizio
militare, a qualunque titolo, senza demerito nell'Esercito;
- eventuali altre domande di partecipazione presentate per
l'arruolamento in qualita' di volontario in ferma prefissata di un
anno nell'Esercito per l'anno 2007, riferite a blocchi precedenti;
- il possesso di eventuali giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in
una precedente selezione fisio-psico-attitudinale prevista dal
precedente arruolamento VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso
ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano;
inoltre, dovra' sottoscrivere:
- eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative;
- l'eventuale svolgimento del servizio militare in qualita' di
ausiliario nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altra
Forza Armata, indicando la Forza Armata prescelta in ordine di
preferenza;
- il gradimento per l'espletamento del servizio presso Reparti
ubicati nelle Regioni geografiche elencate nell'allegato 1 del
presente bando; tale gradimento non e' vincolante, in quanto il
candidato sottoscrive, contemporaneamente, la disponibilita' ad
essere impiegato su tutto il territorio nazionale/estero;
- di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento,
qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico,
assegnata in relazione alle esigenze logistiche e operative della
Forza Armata e di essere disposto ad essere impiegato su tutto il
territorio nazionale/estero;
- la disponibilita' a conseguire il brevetto di paracadutista
militare. In tal caso gli arruolandi saranno destinati per
l'espletamento del servizio, a prescindere dall'area geografica
prescelta, a unita' paracadutisti sulla base delle esigenze della
Forza Armata;
- il gradimento a prestare servizio nelle truppe alpine;
- di aver preso conoscenza del bando di arruolamento e di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito.
5. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
l'Amministrazione procedera' ai controlli, anche a campione, sul
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati.
6. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicita'
della dichiarazione rilasciata, ai sensi degli articolo 75 e 76 del
citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il dichiarante decadra' dai
benefici conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, sara' denunciato all'Autorita'
giudiziaria e, qualora incorporato, decadra' immediatamente dalla
ferma. Il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto.
7. Le domande di arruolamento dei candidati risultati idonei non
vincitori per un blocco sono «trasportate» al blocco non
immediatamente successivo al fine di consentire le eventuali
operazioni di recupero dei posti previsti dal successivo articolo 10,
punto 1 (es: le domande presentate per il 1° blocco saranno
trasportate al 3° blocco e quelle presentate per il 2° blocco saranno
trasportate al 4° blocco).
8. Le domande non saranno trasportate in caso di intervenuta
esclusione dall'arruolamento o per avvenuta incorporazione dei
candidati.
9. Inoltre, non saranno trasportate le domande dei candidati
giudicati non idonei agli accertamenti fisio-psico-attitudinali
previsti dall'articolo 8 del presente bando. In questo caso e'
ammessa la possibilita' di presentare una nuova domanda di
partecipazione per un blocco successivo.
10. Il candidato nella domanda di arruolamento deve anche
indicare il recapito presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni con il relativo codice di avviamento postale, se
diverso da quello di residenza e, ove possibile, il numero
telefonico; ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi
durante l'espletamento delle procedure di arruolamento deve essere
segnalata, con dichiarazione specifica, direttamente e nel modo piu'
celere all'Ente presso il quale e' stata presentata la domanda di
ammissione all'arruolamento.
11. L'Amministrazione della Difesa non assume responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                             Articolo 4
 

Fasi dell'arruolamento
 
1. Per ogni blocco l'arruolamento si svolge secondo le seguenti
fasi:
a. presentazione delle domande agli Enti di cui all'allegato 3
del presente bando, secondo le modalita' di cui al precedente
articolo 3, punto 1;
b. acquisizione delle domande da parte degli Enti di cui
all'allegato 3 del presente bando;
c. verifica da parte dei medesimi Enti dei requisiti di cui al
precedente articolo 2, punto 1, fatta eccezione per le lettere c., g.
(per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti dal
successivo articolo 8, punto 2), nonche' per la lettera h.;
d. esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti
previsti;
e. accertamento, da parte degli Enti di cui all'allegato 3 del
presente bando, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, del
contenuto delle autocertificazioni rese dai candidati nella domanda
di arruolamento (fatta eccezione per i requisiti/titoli documentati
contestualmente alla presentazione della domanda);
f. valutazione, da parte della commissione di cui
all'articolo 6 del bando, dei titoli di merito di cui al successivo
articolo 7 e formazione della graduatoria;
g. convocazione dei candidati compresi nella graduatoria di cui
alla precedente lettera f. presso i Centri di selezione per
l'accertamento dei requisiti d'idoneita' fisio-psico-attitudinale
previsti dal precedente articolo 2, lettere c., g. ed h., indicate
nel successivo articolo 8, punto 2;
h. formalizzazione da parte della commissione di cui
all'articolo 6 del bando, della graduatoria di cui alla precedente
lettera f. dei candidati risultati idonei e/o in attesa dell'esito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali (articolo 9, punto 1);
i. approvazione della graduatoria di cui alla precedente
lettera h. (articolo 9, punto 3);
j. assegnazione ai vari Reparti dell'E.I. e incorporamento dei
candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla
precedente lettera h. (articolo 13, punto 1);
k. decretazione dei candidati incorporati ammessi alla ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano (articolo 13, punto 8);
l. ulteriore accertamento dei rimanenti requisiti ed eventuale
decadenza dalla ferma contratta degli arruolati non in possesso degli
stessi (articolo 12, punto 2).

                             Articolo 5
 

Deleghe - esclusioni - riesami
 
1. Gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando sono
delegati dalla Direzione Generale per il personale militare allo
svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti
previsti dal precedente articolo 2, fatta eccezione per le lettere c.
e g. (per la lettera g., limitatamente ai soli accertamenti previsti
dal successivo articolo 8, punto 2), nonche' per le lettere h., i.,
ed f. limitatamente alle sentenze penali di condanna e ad effettuare
le dovute esclusioni dall'arruolamento.
2. Gli Enti di cui all'allegato 3 sono delegati, altresi', ad
escludere i candidati che, gia' esclusi da precedenti blocchi del
presente bando di arruolamento dalla Direzione Generale per il
personale militare per mancanza di requisiti, ripresentino domanda
per blocchi successivi dello stesso bando.
3. I citati Enti accerteranno, altresi', il possesso
dell'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, mediante la
verifica del relativo originale o copia autenticata del certificato
medico, escludendo dall'arruolamento i candidati non in possesso del
richiesto requisito o che non abbiano presentato il previsto
certificato o che lo abbiano presentato in copia non autenticata.
4. Di ogni determinazione adottata dai succitati Enti, anche
inerente al «trasporto» delle domande di arruolamento previsto dal
precedente articolo 3, punto 7, il candidato dovra' esserne portato a
conoscenza direttamente da parte dallo stesso Ente che ha adottato il
provvedimento.
5. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento da parte degli Enti di
cui al precedente punto 1, puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al
TAR Lazio, o, straordinario, al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Oltre ai predetti ricorsi, e' data facolta' all'interessato di
avanzare, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di
esclusione, motivata e documentata istanza, inviata a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Generale per il
personale militare - I Reparto - 3ª Divisione Reclutamento V.F.P. 1 -
2ª Sezione, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 ROMA EUR, chiedendo il
riesame del provvedimento di esclusione dall'arruolamento.
6. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 5, valutate le motivazioni addotte e gli elementi
forniti dal ricorrente, riammette alle selezioni dell'arruolamento
con il primo blocco utile i candidati che risultino essere in
possesso dei requisiti previsti, ovvero conferma l'esclusione
operata, fornendone notizia all'Ente che ha proceduto all'esclusione
e all'interessato.

                             Articolo 6
 

Commissione valutatrice
 
Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando
consegnano le domande dei candidati all'arruolamento in possesso dei
requisiti accertati, corredate della eventuale documentazione, alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione V.F.P. 1 - 2ª Sezione, la quale, effettuati gli
accertamenti di competenza, provvedera' al successivo inoltro alla
commissione valutatrice nominata dalla stessa Direzione Generale e
cosi' composta:
a. un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, designato
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di Presidente;
b. quattro o piu' membri, dei quali:
1. due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, designati dallo
Stato Maggiore dell'Esercito;
2. due o piu' Ufficiali di grado non inferiore a Tenente, o grado
corrispondente, ovvero impiegati civili appartenenti all'area
professionale «C», designati dalla Direzione Generale per il
personale militare;
c. un Sottufficiale di grado non inferiore a Maresciallo ovvero
impiegato civile appartenente all'area professionale «B», designato
dallo Stato Maggiore dell'Esercito, con funzioni di segretario senza
diritto di voto.

                             Articolo 7
 

Valutazione dei titoli di merito
 
1. Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 7, commi 1 e 2 e
dall'articolo 8 del D.M. 1° settembre 2004, la commissione di cui al
precedente articolo 6, per ogni blocco, redige la graduatoria di
merito dei candidati, provvedendo a sommare direttamente il punteggio
dei seguenti titoli:
a. giudizio riportato nel diploma d'istruzione secondaria di
primo grado - articolo 7 del D.M. 1° settembre 2004 (3ª media):
- ottimo |punti |4,0;
- distinto |punti |3,0;
- buono |punti |2,0;
- sufficiente |punti |1,0;
b. titoli di merito previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera
b)., del D.M. 1° settembre 2004:
- brevetto/abilitazione al lancio con paracadute |punti |2,0;
- patente di guida militare (in possesso) e/o civile |punti |1,0;
- porto d'armi |punti |0,5;
c. titoli di merito previsti dal presente bando di arruolamento
(articolo 8, comma 1, del D.M. 1° settembre 2004):
- diploma di laurea specialistica |punti|7,0 (1);
---------------------------------------------------------------------
- diploma di laurea triennale |punti|6,0 (1);
---------------------------------------------------------------------
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado | |
(quinquennale) |punti|5,0 (1);
---------------------------------------------------------------------
- diploma di istruzione secondaria/qualifica | |
(triennale) |punti|3,0 (1);
---------------------------------------------------------------------
- maestro di sci |punti|4,0; (1)
---------------------------------------------------------------------
- guida alpina |punti|4,0 (2);
---------------------------------------------------------------------
- aspirante Guida alpina |punti|2,5 (2);
---------------------------------------------------------------------
- istruttore o Aiuto istruttore CAI |punti|2,0; (2)
---------------------------------------------------------------------
- brevetto di assistente bagnanti o di bagnino di | |
salvataggio o di nuoto per salvamento |punti|1,5 (3);
---------------------------------------------------------------------
- patente nautica |punti|1,0; (3)
---------------------------------------------------------------------
- patente di equitazione rilasciata dalla F.I.S.E. |punti|1,0; (2)
---------------------------------------------------------------------
- aver svolto per almeno 10 mesi il servizio militare,| |
a qualunque titolo nell'E.I. senza demerito |punti|1,0; (3)
---------------------------------------------------------------------
- corsi di abilitazione Basic Life Support (BLS) |punti|0,5 (3).
Nota: (1) Titoli non cumulabili tra loro; (2) Titoli non
cumulabili tra loro; (3) Titoli non cumulabili tra loro.
2. A parita' di punteggio la precedenza e' data ai candidati in
possesso dei titoli preferenziali, di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modificazioni.
3. In caso di ulteriore parita' e' data preferenza al candidato
piu' giovane d'eta', ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge
15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2 della legge
16 giugno 1998, n. 191.
4. I candidati risultati idonei non vincitori per un blocco, per
i quali e' stata operata la procedura del «trasporto» delle domande
ai sensi dell'articolo 3, punto 7 del bando, non esclusi a qualsiasi
titolo dalla procedura di arruolamento, sono inseriti nella
graduatoria di merito del blocco in valutazione con il punteggio gia'
conseguito nella graduatoria di merito del blocco di provenienza.
5. E' data facolta' esclusivamente ai candidati di cui al
precedente punto 4. di integrare eventuali titoli di merito in
possesso mediante una autocertificazione relativa al titolo posseduto
(come da modello in allegato 4 del presente bando), eventualmente
allegando la copia del documento che lo attesta.
L'autocertificazione dovra' pervenire, entro e non oltre dieci
giorni oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande
stabilito per ciascun blocco, allo stesso Ente di cui all'allegato 3
del presente bando presso cui e' stata presentata la domanda di
arruolamento, con le modalita' indicate nel precedente articolo 3,
punto 1., lettera b) del bando.
6. Per ogni blocco la commissione valutatrice invia la
graduatoria di merito di cui al precedente punto 1., con la
documentazione probante, alla Direzione Generale per il personale
militare per gli adempimenti di competenza.

                             Articolo 8
 

Accertamenti fisio-psico-attitudinali
 
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando sono delegati dalla Direzione Generale per il personale
militare a procedere alla convocazione presso i Centri di selezione,
elencati nell'allegato 5 del presente bando, dei candidati da
sottoporre all'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e
sanitari di cui al successivo punto 2, nelle entita' tratte dalla
graduatoria di merito di cui al precedente articolo 7, punto 6:
- 1° BLOCCO: n. 8.000;
- 2° BLOCCO: n. 8.000;
- 3° BLOCCO: n. 8.000;
- 4° BLOCCO: n. 8.000.
2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali di cui al precedente
punto 1. consistono nella verifica dei seguenti requisiti:
a. idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano;
b. esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico.
3. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita/rinuncia degli arruolandi di cui
al precedente punto 1. convocati per gli accertamenti di cui al
precedente punto 2., su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito,
la Direzione Generale per il personale militare autorizza l'invio di
un'ulteriore numero di arruolandi presso i Centri di selezione per
l'accertamento dell'idoneita' tratti dalla graduatoria di cui al
precedente articolo 7, punto 6., fino al raggiungimento dei posti
disponibili all'arruolamento.
4. La convocazione di cui al precedente punto 1., e' inviata
all'interessato dagli enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai predetti Centri di selezione.
5. L'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali e'
effettuato da apposite commissioni nominate dalla Direzione Generale
per il personale militare, su segnalazione dello Stato Maggiore
dell'Esercito o Ente da questo delegato, insediate presso i Centri di
Selezione di cui all'allegato 5 del presente bando e composte da:
a. Presidente: un Ufficiale di grado non inferiore a
Colonnello;
b. due membri, di cui:
un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente;
un Ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non
inferiore a Tenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla
professione appartenente all'Amministrazione Difesa o convenzionato,
ovvero un Ufficiale perito selettore attitudinale;
c. Segretario: un Sottufficiale senza diritto di voto.
I criteri e le modalita' di svolgimento degli accertamenti in
parola sono indicati nell'allegato 6, che fa parte integrante del
presente bando.
6. Il giudizio di non idoneita' ovvero la mancata presentazione
all'accertamento dei requisiti fisio-psico-attitudinali, comporta
l'esclusione dall'arruolamento. L'esito dei citati accertamenti e'
comunicato agli interessati con determinazione del Presidente delle
commissioni di cui al precedente punto 5, formalmente delegate dalla
Direzione Generale del personale militare alle predette incombenze.
7. Il candidato nei confronti del quale sia stato adottato il
provvedimento di esclusione dall'arruolamento per mancanza dei
requisiti fisio-psico-attitudinali da parte della commissione di cui
al precedente punto 5., puo' avanzare ricorso giurisdizionale, al TAR
Lazio, o, straordinario, al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del
provvedimento di esclusione.
Per le sole esclusioni agli accertamenti psico-fisici disposte
dalla commissione di cui al precedente punto 5., inoltre, e' data
facolta' all'interessato di avanzare, entro 30 giorni dalla data di
notifica del provvedimento di esclusione, motivata e documentata
istanza, inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione - Viale dell'Esercito n.
186 -00143 ROMA EUR, chiedendo il riesame del provvedimento di
esclusione dall'arruolamento, unendo la certificazione sanitaria
attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in
occasione degli accertamenti dei requisiti in questione.
Non sono ammesse domande di riesame relative a provvedimenti di
esclusione adottati per inidoneita' attitudinale e per l'uso di
alcool e sostanze stupefacenti.
8. La predetta Direzione Generale, in sede di riesame di cui al
precedente punto 7., valutate le motivazioni addotte e preso atto
delle certificazioni prodotte, qualora sussistano le condizioni,
convoca il ricorrente presso una delle Commissioni Mediche di seconda
istanza al fine di sottoporre l'interessato all'accertamento dei
requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima
indagine e' definitivo e nel caso di confermata inidoneita' comporta
l'esclusione dall'arruolamento. In caso di idoneita' la Direzione
Generale per il personale militare dispone il completamento degli
accertamenti dei requisiti fisio-psico-attitudinali presso uno dei
Centri di selezione di cui all'allegato 5 del bando. I candidati,
qualora riconosciuti idonei, se collocati utilmente nella graduatoria
nel blocco di provenienza, saranno incorporati con il primo blocco
utile, assumendo la decorrenza giuridica di tale blocco.
9. I candidati devono presentarsi agli accertamenti
fisio-psico-attitudinali muniti di un documento di identificazione
provvisto di fotografia in corso di validita', rilasciato da
Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni di selezione, di vitto e alloggio, qualora disponibile, a
carico dell'Amministrazione. I candidati che non si presentano nei
tempi stabiliti dalla lettera di convocazione sono considerati
rinunciatari.
10. I candidati che alla data di convocazione agli accertamenti
sanitari, siano stati gia' giudicati idonei da non piu' di un anno ad
una precedente selezione fisio-psico-attitudinale prevista anche da
un precedente arruolamento VFP 1, ovvero da altro concorso per
l'accesso ad una delle carriere iniziali dell'Esercito italiano,
dovranno essere sottoposti ai seguenti accertamenti:
- verifica dell'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti
(quest'ultimo mediante drug test);
- test di valutazione psichiatrica con eventuale visita
psichiatrica (se richiesta dallo psicologo);
- visita medica generale conclusiva.
All'atto della visita medica generale dovranno comunque essere
prodotti i referti degli esami ematochimici previsti per tutti i
candidati, fatta eccezione per coloro che siano stati sottoposti
all'iter selettivo entro i tre mesi dalla data della nuova visita.

                             Articolo 9
 

Approvazione e validita' delle graduatorie
 
1. Per ogni blocco la commissione di cui all'articolo 6 del
presente bando, ricevuti i risultati degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali, provvede a compilare la graduatoria
definitiva comprendente i candidati giudicati idonei e/o in attesa
dell'esito dei predetti accertamenti, tratta dalla graduatoria di cui
al precedente articolo 7, punto 6.
2. La medesima commissione invia la graduatoria di cui al
precedente punto 1., con la documentazione probante, alla Direzione
Generale per il personale militare.
3. Per ogni blocco la graduatoria di cui al precedente punto 1.
e' approvata dalla Direzione Generale per il personale militare con
determinazione dirigenziale.
4. Agli effetti del successivo articolo 10, le graduatorie di cui
al precedente punto 3. sono valide 12 mesi esclusivamente per i
blocchi del presente bando, fermo restando la previsione
dell'articolo 11.

                             Articolo 10
 

Procedure per il recupero dei posti non coperti
 
1. In caso di mancata copertura dei posti di cui all'articolo 1,
punto 1., del presente bando al termine delle operazioni di
incorporazione riferite ad ogni blocco, ad esaurimento degli
arruolandi compresi nella relativa graduatoria di cui al precedente
articolo 9, punto 1., su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, la Direzione Generale per il personale militare
autorizza l'incorporamento dei candidati idonei utilmente collocati
nella graduatoria del blocco immediatamente precedente in corso di
validita' ai sensi del precedente articolo 9, punto 4.
2. Ultimata la procedura di cui al precedente punto 1., qualora
risultino ancora posti non coperti, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito, previa autorizzazione della Direzione Generale per il
personale militare, il numero degli stessi posti e' portato in
incremento alle incorporazioni dei blocchi successivi non oltre,
comunque, il raggiungimento dei posti complessivi previsti
dall'articolo 1, punto 1, del presente bando.
3. Qualora non sia possibile perseguire il recupero dei posti
rimasti vacanti secondo le procedure previste dal precedente punto 1.
per esaurimento dei candidati da trarre nelle relative graduatorie,
al fine di garantire le esigenze quantitative e qualitative del
personale volontario e non pregiudicare i compiti istituzionali di
F.A., in luogo del ripianamento dei posti di cui al precedente punto
2, l'Amministrazione della Difesa puo' destinare il numero dei posti
non coperti per incrementare, in alternativa, il numero delle
rafferme dei V.F.P. 1 gia' in servizio, da realizzarsi ai sensi
dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226 e disciplinate dal
decreto del Ministro della Difesa 8 luglio 2005, ovvero il numero dei
prolungamenti della ferma/rafferma dei V.F.P. 1 gia' in servizio,
previste dell'articolo 11, comma 3 della citata legge 23 agosto 2004,
n. 226.

                             Articolo 11
 

Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni di
ciascun blocco
 
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, del presente
bando, a copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, punto
1, eventualmente rimasti ulteriormente vacanti, riferiti ad
incorporazioni per ciascun blocco, su richiesta dello Stato Maggiore
dell'Esercito la Direzione Generale per il personale militare
attinge, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle
graduatorie relative ad arruolamenti di volontari in ferma prefissata
di un anno nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare dei
candidati non utilmente collocati nelle predette graduatorie,
riferite a blocchi precedenti a partire da quello la cui graduatoria
sia ancora in corso di validita' ai sensi dei rispettivi bandi di
arruolamento che abbiano manifestato l'opzione di arruolamento presso
altre Forze Armate.

                             Articolo 12
 

Motivi di esclusione
 
1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, altresi',
l'esclusione dall'arruolamento le domande:
a. non redatte sul modello riportato in allegato 2 al presente
bando;
b. non compilate nei campi obbligatori evidenziati nello stesso
modello di domanda;
c. compilate da candidati che alla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda, non abbiano compiuto il 18° anno e
abbiamo superato il compimento del 25° anno di eta';
d. presentate da volontari in ferma prefissata di un anno in
servizio alla data di scadenza dei termini di presentazione delle
domande per ciascun blocco;
e. non spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
nei modi previsti dal presente bando (articoli 1 e 3);
f. non firmate dal candidato in maniera autografa e leggibile e
non firmata in originale;
g. redatte e firmate a matita o con penne ad inchiostro
simpatico;
h. prive dei previsti documenti indicati ai punti 1. e 2. nella
voce «ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA» citati nel modello della domanda
(allegato 2 del bando);
i. che presentino correzioni e/o abrasioni.
2. I candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi,
risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti
dal presente bando, ovvero per i motivi indicati al precedente punto
1 saranno, con provvedimento motivato emanato dalla Direzione
Generale per il personale militare, esclusi dall'arruolamento, anche
se incorporati. Il servizio prestato sara' considerato servizio di
fatto.
3. Qualora l'esclusione di cui al precedente punto 1 derivi da
dichiarazioni non veritiere, l'interessato sara' segnalato
all'Autorita' giudiziaria per le azioni di competenza ai sensi
dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I candidati esclusi da precedenti bandi di arruolamento
V.F.P. 1, qualora in possesso dei requisiti, possono ripresentare
domanda per il presente bando.

                             Articolo 13
 

Ammissione alla ferma prefissata di un anno
 
1. Per ogni blocco gli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando sono autorizzati dalla Direzione Generale per il personale
militare a procedere alla convocazione dei volontari da ammettere
alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito italiano, traendo,
fino alla copertura dei posti previsti dal medesimo blocco, dalla
graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 3.
2. La convocazione di cui al precedente punto 1, e' inviata
all'interessato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente bando a
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e contiene la data e l'ora
di presentazione ai reparti della Forza Armata, nonche' i termini
della presentazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento
dei requisiti previsti dal presente bando, di cui al successivo punto
7.
3. Nell'ambito delle attivita' di incorporazione gli arruolandi
saranno sottoposti ad una visita medica volta ad accertare il
mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti dal presente bando.
4. Per ogni blocco l'ammissione alla ferma prefissata di un anno
decorrera' per gli effetti giuridici dalla data di previsto
incorporamento per il blocco ed amministrativi dalla data di
effettiva presentazione presso i Reparti. In caso di piu' date di
incorporamento riferite ad ogni blocco gli effetti giuridici
decorreranno dalla prima delle date di incorporamento previste.
5. L'incorporamento dei candidati utilmente collocati in
graduatoria di cui al precedente articolo 9, punto 3, avverra' nei
tempi e nei modi stabiliti dallo Stato Maggiore dell'Esercito. Entro
10 giorni dall'avvenuto incorporamento gli Enti/Reparti che hanno
provveduto all'incorporazione dei V.F.P. 1 dovranno inviare la copia
dei verbali d'incorporamento, con l'indicazione delle date della
decorrenza giuridica ed amministrativa dei singoli candidati alla
Direzione Generale per il personale militare - I Reparto - 3ª
Divisione Reclutamento V.F.P. 1 - 2ª Sezione, per il seguito di
competenza.
6. I candidati tratti dalla graduatoria di cui all'articolo 9,
punto 3 che non si presenteranno presso i Reparti nel termine fissato
nella comunicazione di convocazione, di cui al precedente punto 2,
saranno considerati rinunciatari ed i relativi posti saranno
ripianati traendo dalla medesima graduatoria, ovvero dalle
graduatorie di cui al precedente articolo 10.
7. I candidati vincitori devono presentare, entro il termine che
sara' loro comunicato dagli Enti di cui all'allegato 3 del presente
bando nella lettera di convocazione di cui al precedente punto 2.,
pena la decadenza dall'arruolamento quale volontario in ferma
prefissata di un anno nell'Esercito italiano, l'autocertificazione
che attesti il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione all'arruolamento stesso utilizzando il modello in
allegato 7 al presente bando, che sara' acquisita nel carteggio della
documentazione personale dell'interessato a cura del Reparto di
appartenenza.
8. La Direzione Generale per il personale militare determina, con
decreto dirigenziale, l'ammissione alla ferma volontaria di un anno
nell'Esercito italiano degli incorporati, con riserva
dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di
partecipazione all'arruolamento di cui al precedente articolo 2.
9. Ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 304, i candidati
incorporati, che provengono dalla posizione del congedo, incorrono
nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla
data di incorporamento.

                             Articolo 14
 

Stato giuridico
 
Ai volontari in ferma prefissata di un anno si applicano le
disposizioni in materia di stato giuridico previste dal decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197 «Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215» e
successive modificazioni, recanti disciplina della trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a norma
dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

                             Articolo 15
 

Incentivi per il reclutamento del personale volontario nelle Regioni
tipiche di reclutamento alpino
 
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, i candidati volontari in ferma prefissata di un anno
residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche
di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, qualora utilmente
collocati in graduatoria, ai Reparti Alpini, fino al completamento
dell'organico.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 2004,
n. 226, a decorrere al 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma
prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei
Reparti Alpini e' attribuito, in aggiunta al previsto trattamento
economico, un assegno mensile di cinquanta euro.

                             Articolo 16
 

Dimissioni e proscioglimento dalla ferma
 
Il proscioglimento dei volontari in ferma prefissata di un anno
puo' avvenire secondo la normativa vigente.

                             Articolo 17
 

Rafferma
 
Ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 agosto 2004, n. 226, e
secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della Difesa 8
luglio 2005, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel
rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari di truppa
dell'Esercito, i volontari in ferma prefissata di un anno possono
essere ammessi, a domanda, ad un successivo periodo di rafferma della
durata di un anno.

                             Articolo 18
 

Prolungamento della ferma
 
Il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno
che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati
al successivo articolo 19, punto 3., puo' essere prolungato, su
proposta dell'Amministrazione della Difesa e previa accettazione
dell'interessato, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma
per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter
concorsuale secondo quanto stabilito dall'articolo 11, comma 3, della
legge 23 agosto 2004, n. 226.

                             Articolo 19
 

Possibilita' e sviluppo di carriera
 
1. I volontari in ferma prefissata di un anno nell'Esercito
italiano possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado
di Caporale non prima del compimento del terzo mese
dall'incorporazione.
2. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova
valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese
dall'incorporazione.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 23 agosto
2004, n. 226, i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, possono partecipare
all'arruolamento dei volontari in ferma quadriennale.
4. I requisiti e le modalita' per la partecipazione agli
arruolamenti di cui al precedente punto saranno stabiliti nei
relativi bandi di arruolamento.

                             Articolo 20
 

Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad
ordinamento militare e civile e del Corpo Militare della Croce Rossa
 
1. Ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226 i
posti messi annualmente a concorso nelle carriere iniziali delle
Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e nel Corpo
Militare della Croce Rossa e' riservato ai volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale ovvero in ferma
quadriennale, di cui, rispettivamente, agli articoli 13, 17, 18 e 19
del presente bando di arruolamento.
2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati di cui
al precedente punto 1, saranno determinati da ciascuna delle
Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro della Difesa.

                             Articolo 21
 

Disposizioni amministrative
 
1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e
per le sedi ove avranno luogo gli accertamenti dei requisiti
fisio-psico-attitudinali e sanitari sono a carico dei candidati.
2. Durante le operazioni di selezione presso i Centri di
Selezione di cui all'allegato 5 i candidati potranno usufruire
qualora disponibili, di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione.

                             Articolo 22
 

Benefici
 
1. Al termine della ferma contratta, nel caso di collocazione in
congedo, compete la costituzione, a cura e spese
dell'Amministrazione, della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
(assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti).
2. I brevetti e le specializzazioni acquisite durante il servizio
militare in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno
nell'Esercito italiano costituiscono titolo valutabile sia agli
effetti dell'iscrizione nelle liste di collocamento sia ai fini
dell'eventuale emigrazione all'estero.
3. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le
caratterizzazioni acquisite affini a quelle proprie della carriera
per cui e' fatta domanda, nonche' le specializzazioni acquisite sono
considerate utili secondo le disposizioni da ciascuna delle
Amministrazioni interessate ai fini della formazione delle
graduatorie per il reclutamento delle carriere iniziali delle Forze
di Polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo Militare
della Croce Rossa.

                             Articolo 23
 

Trattamento dei dati personali
 
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
discendente decreto del Ministro della Difesa 13 aprile 2006, n. 203,
i dati personali saranno raccolti per le finalita' di gestione
dell'arruolamento e degli arruolandi e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
arruolamento, per le finalita' inerenti all'arruolamento medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini
dell'accertamento dei requisiti di partecipazione all'arruolamento e
per la valutazione dei titoli di merito. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento dell'arruolamento o alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito positivo dell'arruolamento stesso, ai soggetti di
carattere previdenziale.
3. L'interessato gode del diritto d'accesso ai dati che lo
riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' del diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'ufficiale o funzionario che sara' nominato responsabile del
trattamento. Il titolare del trattamento e' il Direttore Generale
della Direzione Generale per il Personale Militare che nomina, ognuno
per la parte di propria competenza, responsabile del trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003:
a. i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 3,
punto 1, lettera b;
b. il Presidente della commissione valutatrice di cui al
precedente articolo 6;
c. i Presidenti delle commissioni presso i Centri di selezione
di cui al precedente articolo 8, punto 5;
d. il Direttore della 3ª Divisione - Reclutamento volontari in
ferma prefissata di un anno della Direzione Generale per il personale
militare;
Roma, 11 agosto 2006
Il Direttore Generale
Ammiraglio di Squadra Mario Lucidi
 
AVVERTENZE:
PER QUALUNQUE NOTIZIA RELATIVA ALLA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA ED IN
GENERALE AL PRESENTE BANDO D'ARRUOLAMENTO RIVOLGERSI AL PIU' VICINO
COMANDO DISTRETTUALE DELL'ESERCITO ITALIANO (VEDI ELENCO IN ALLEGATO
3).
 
Informazioni potranno anche essere assunte contattando l'Ufficio
relazioni con il pubblico della Direzione Generale per il personale
militare:
 
-
via e-mail: urp@persomil.difesa.it
ovvero, al numero telefonico 06.47355941 (soggetto a cambiamento
entro la fine dell'anno 2006), secondo i seguenti orari:
- dal lunedi' al giovedi' dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle
16,30;
- venerdi' dalle 8,30 alle 13.
Si potra', inoltre, consultare:
- sito internet della Difesa:
a) www.persomil.difesa.it, ove, peraltro, si potranno consultare le
graduatorie;
b) www.esercito.difesa.it>

Clicca qui per leggere gli ALLEGATI


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!