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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Selezione del personale docente da inviare a prestare servizio
all'estero.
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| Fonte: | Gazzetta ufficiale "Concorsi ed Esami" n.58 del 31/7/2026 |
| Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE |
| Località: | Nazionale |
| Codice atto: | 26E04262 |
| Sezione: | Amministrazioni centrali |
| Tipologia: | Concorso |
| Numero di posti: | - |
| Scadenza: | 30/8/2026 |
Testo piccolo - Testo medio - Testo grande
LA VICE DIRETTRICE GENERALE
per i servizi ai cittadini all'estero e le politiche migratorie
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente
disposizioni legislative speciali riguardanti l'ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, Regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con
documento ref.: 2011-04-D-14-en-6;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del decreto ministeriale - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e il decreto
ministeriale del Ministero dell'istruzione e del merito 22 dicembre
2023, n. 255, recante «Revisione e aggiornamento della tipologia
delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente
della scuola secondaria di primo e di secondo grado, in attuazione
dell'art. 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante
«Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come
armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e
integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
in materia di processo civile», ed in particolare l'art. 32 e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
2012)», e in particolare l'art. 15;
Visto il decreto ministeriale del Ministro degli affari esteri 23
giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione
dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1,
lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, «Attuazione
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante
«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle
persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante
disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano
violazioni delle disposizioni normative nazionali», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale MIUR-MAECI 2 ottobre 2018, n.
634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei
dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo
della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto interministeriale MIUR-MPA del 9 luglio 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233 e
relativa tabella allegata, recante le equiparazioni tra lauree di
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170, relativa
all'accreditamento degli enti di formazione;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione e del merito 30
dicembre 2023 n. 258 concernente i requisiti di accreditamento degli
enti che erogano la formazione in attuazione dell'art. 16-ter, comma
8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
Visti il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del
10 marzo 2022 n. 62, riguardante i requisiti per il riconoscimento
della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico -
comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonche' il
decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10 marzo 2022
n. 62, il decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione e del
merito del 18 ottobre 2023 n. 200 e il decr. dip. del Ministero
dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024, n. 2813;
Rilevato che alcune vigenti graduatorie del personale docente,
relative alle selezioni del personale da destinare all'estero,
risultano esaurite o in via di esaurimento;
Attesa pertanto la necessita' di indire la procedura di selezione
per la formazione delle predette graduatorie esaurite o in via di
esaurimento, dalle quali si attingera' prioritariamente per le
nomine, al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di
personale docente previsti dal contingente ex art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
Nelle more di adozione, per l'anno scolastico 2026/27, del
decreto interministeriale MAECI-MIM-MEF di decretamento del
contingente ex art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 64 e correlato controllo preventivo di regolarita' contabile
della Corte dei conti, di cui all'art. 6, del decreto legislativo n.
123 del 30 giugno 2011 e all'art. 33, comma 4, del decreto-legge n.
91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
116 dell'11 agosto 2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre
2025, n. 160, recante «Regolamento concernente modifiche al
regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di cui al decreto ministeriale del
Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2026 di nomina
della Ministra Plenipotenziaria Samuela Isopi a vice direttrice
generale della Direzione generale per i servizi ai cittadini
all'estero e le politiche migratorie;
Esperite le relazioni sindacali;
Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente procedura si applicano le seguenti
definizioni:
a) CFU: crediti formativi universitari e CFA: crediti formativi
accademici;
b) Codice funzione: assegnato dal MAECI, corrisponde alla
classe di concorso (docenti scuola secondaria), o al posto (docenti
scuola infanzia e primaria) di attuale appartenenza (allegato n. 1);
c) Colloquio: prova orale obbligatoria comprensiva
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo;
d) Commissione: Commissione giudicatrice di cui all'art. 13 del
presente bando;
e) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
64;
f) D.I.: decreto interministeriale;
g) DGIT: Direzione generale per i servizi ai cittadini
all'estero e le politiche migratorie;
h) D.P.R. decreto del Presidente della Repubblica;
i) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
j) MI: Ministero dell'istruzione;
k) MIM: Ministero dell'istruzione e del merito;
l) MIUR: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
m) QCER: Quadro comune europeo di riferimento;
n) SCI: Scuole ed iniziative di cui all'art. 10 del decreto
legislativo;
o) SEU: scuole europee;
p) SPID: Sistema pubblico d'identita' digitale;
q) USR: Ufficio scolastico regionale, articolazione
territoriale del Ministero dell'istruzione e del merito;
r) SPSE: portale Selezione personale scolastico estero.
Art. 2
Posti da coprire
1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero del
personale docente, a partire dall'anno scolastico 2026/2027, e'
indetta la presente procedura di selezione per le tipologie di
istituzioni, per i codici funzione e per le aree linguistiche di cui
all'allegato n. 1, che e' parte integrante del presente bando.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del
MAECI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze
sopravvenute.
Art. 3
Criteri generali e requisiti
di ammissione alla selezione
1. Alla selezione e' ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato che,
alla data di scadenza del presente avviso pubblico di selezione,
abbia maturato, dopo la nomina in ruolo e il superamento dell'anno di
formazione e prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre
anni scolastici in territorio metropolitano:
nel ruolo di attuale titolarita' e nella classe di concorso di
attuale titolarita' per i docenti di scuola secondaria;
nel ruolo di attuale titolarita' e nel posto di attuale
titolarita' per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria.
Non si valuta l'anno scolastico in corso al momento della
pubblicazione del presente avviso. I codici funzione sono indicati
nell'allegato n. 1.
2. Hanno titolo a partecipare alla selezione per l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui all'art. 10 del decreto legislativo di livello primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a) nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b) abbiano svolto un mandato di servizio all'estero novennale o
comunque abbiano o stiano svolgendo un mandato all'estero superiore a
sei anni;
c) non possano assicurare una permanenza all'estero per sei
anni scolastici consecutivi a decorrere dall'anno scolastico
2026/2027. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei
candidati per la destinazione all'estero, saranno progressivamente
depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno
assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni
scolastici consecutivi.
Art. 4
Requisiti culturali e professionali del personale docente
di cui agli articoli 3 e 5 del D.I. 634/2018
1. I requisiti culturali richiesti al personale docente da
destinare all'estero sono:
A1) avere una certificazione della conoscenza della lingua
straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree
linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 3, del presente avviso
pubblico di selezione, rilasciata da uno degli Enti certificatori di
cui al decreto ministeriale del Ministero dell'istruzione del 10
marzo 2022 n. 62, il decreto ministeriale del Ministero
dell'istruzione e del merito del 18 ottobre 2023 n. 200 e il decr.
dip. del Ministero dell'istruzione e del merito del 21 novembre 2024,
n. 2813. Le suddette certificazioni devono esplicitare i punteggi
ottenuti nei quattro tipi di competenze e/o abilita' linguistiche
QCER: lettura/simile, ascolto/simile, conversazione/simile e
scrittura/simile;
A2) ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale MI del 10
marzo 2022, n. 62 «Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, e' valutato
corrispondente con il livello C1 del QCER il possesso di laurea di
vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali
oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle
relative lingue straniere per cui si partecipa alla presente
selezione. La corrispondenza al livello C1 di dette lauree non puo'
essere valutabile come certificazione ai fini di concorsi e
graduatorie del personale docente nel caso in cui il titolo di
accesso alle procedure concorsuali sia la medesima laurea»;
B) aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della
durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti
accreditati dal MIUR ai sensi della direttiva del Ministero
dell'istruzione e del merito 30 dicembre 2023, n. 258, concernente i
requisiti di accreditamento degli enti che erogano la formazione in
attuazione dell'art. 16-ter, comma 8, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, su tematiche afferenti all'intercultura o
all'internazionalizzazione.
Ai requisiti suddetti si aggiungono, per i soli candidati
interessati, i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e
successive modificazioni ed integrazioni. Alla domanda di
partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, deve
essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui
all'allegato n. 3, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di possesso
dei i requisiti di cui all'art. 5 del D.I. 634/2018 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. I requisiti professionali richiesti al personale docente da
inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver
prestato, dopo il periodo di formazione iniziale e prova, almeno tre
anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza:
classe di concorso per i docenti di scuola secondaria e posto
per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al
personale in servizio presso le Scuole europee, per quanto
compatibili con le specifiche disposizioni relative a tali Scuole.
Art. 5
Domanda di partecipazione: termine
e modalita' di presentazione
1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente
attraverso il portale SPSE selezioni del MAECI reperibile al seguente
link https://personalescuole.esteri.it autenticandosi attraverso le
credenziali SPID o CIE. La domanda deve essere inviata a partire
dalle ore 9,00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso pubblico di selezione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente pubblicato sul sito internet istituzionale del
MAECI-Sezione SFIM e inderogabilmente entro le ore 23,59 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» di cui sopra. Qualora il termine di scadenza per l'invio
on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Costituira' codice identificativo univoco della domanda un codice
numerico assegnato dal sistema a ciascun candidato in seguito
all'invio della domanda, e sara' indicato nel file pdf della domanda
inviata. Detto codice costituira' il riferimento per tutte le
comunicazioni riguardanti la procedura di selezione.
2. Il personale docente puo' presentare domanda per una o piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra quelle sotto riportate e
contrassegnate dalle relative tipologie/sigle indicate nell'allegato
n. 1:
SCI - Scuole, iniziative scolastiche.
scuole statali all'estero;
scuole paritarie all'estero;
altre scuole italiane all'estero;
sezioni italiane inserite nelle scuole
straniere/internazionali;
scuole straniere in cui e' presente l'insegnamento
dell'italiano;
iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo.
SEU - Scuole europee.
Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui
alla legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle
Scuole europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna.
Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve inoltrare un'unica domanda, comprensiva delle tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU.
3. Al personale docente e' consentito partecipare per una o piu'
lingue straniere relative ai singoli codici funzione e aree
linguistiche bandite di cui all'allegato n. 1. Le aree linguistiche
per le quali ci si puo' candidare sono le seguenti: francese,
inglese, spagnolo e tedesco. Va presentata una domanda per ogni area
linguistica a cui si intenda partecipare.
4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione dalla
presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'amministrazione
puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti.
5. I certificati relativi alla formazione sui percorsi di
intercultura o internazionalizzazione, rilasciati da enti
accreditati, e i certificati di lingua/dichiarazione sostitutiva di
certificazione, di cui all'allegato n. 4, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445, di possesso di laurea quadriennale della lingua straniera per
cui si concorre, devono essere allegati alla domanda, pena
l'esclusione dalla procedura selettiva; dovra', altresi', essere
allegato il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli
conseguiti all'estero o, se in attesa di riconoscimento, copia
dell'istanza di riconoscimento. I titoli autocertificati rilasciati
da istituzioni pubbliche italiane saranno accertati
dall'amministrazione. I dati riportati dal candidato nella domanda
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le
disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente
della Repubblica, che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verita'.
6. Il candidato e' tenuto ad indicare, pena l'esclusione dalla
presente procedura selettiva, un numero telefonico, nonche' un
recapito di pec intestata allo stesso (requisito necessario per le
future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni
relative alla selezione. Eventuali variazioni di residenza o di pec
intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della
domanda, dovranno essere comunicate esclusivamente con pec al
seguente indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it Il candidato deve
ripresentare la domanda ex novo qualora incorrano variazioni entro i
termini di scadenza del presente avviso pubblico di selezione; tale
domanda annullera' e sostituira' la precedente.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento
delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o
incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa l'indirizzo di
pec oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso
di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
7. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve
prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali
forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per
le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
8. Il candidato con disabilita' o con disturbo specifico
dell'apprendimento indica nella domanda (nella sezione «note») la
propria condizione e specifica l'ausilio e/o strumento compensativo
eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se
necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato
medico attestante la necessita' di ausili e/o strumenti compensativi
e/o tempi aggiuntivi. Qualora il candidato si trovi in uno stato di
inabilita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o
tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei
termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta via
pec, entro due giorni dalla data prevista per lo svolgimento del
colloquio, corredata di certificato medico attestante la necessita'
di ausili e/o strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi
all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
9. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione
presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei
controlli, anche a campione, sul contenuto della domanda di
partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere. Le dichiarazioni false e/o mendaci sono perseguite a norma
di legge.
10. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione previa verifica
dei requisiti di partecipazione e con riserva di accertamento dei
requisiti richiesti dal presente avviso pubblico di selezione. In
esito alla verifica dei requisiti di accesso viene pubblicato, con
decreto del vice direttore generale della DGIT, l'elenco dei
candidati ammessi e non ammessi alla procedura selettiva, con valore
di notifica a tutti gli effetti. Eventuali reclami agli esiti della
verifica dei requisiti di partecipazione possono essere presentati
entro e non oltre cinque giorni dalla pubblicazione del suddetto
decreto. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei
candidati per difetto dei requisiti richiesti che devono essere
posseduti all'atto della scadenza del presente avviso e nelle more
dello svolgimento della procedura, nonche' per tutto il tempo della
validita' delle graduatorie di merito. L'esclusione e' disposta con
decreto del direttore generale della DGIT del MAECI, notificato
all'interessato per pec.
11. E' attiva la seguente casella di posta elettronica dedicata
esclusivamente a richieste inerente la presente selezione:
dgit05.selezione@esteri.it
Art. 6
Selezione
La procedura si articola in una selezione per titoli, cui si
potra' accedere previo superamento di un colloquio, comprensivo
dell'accertamento linguistico, che si svolgera' in presenza presso la
sede del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale a Roma.
Art. 7
Colloquio
1. Il Colloquio e' volto ad accertare:
A. Conoscenza del Sistema della formazione italiana nel Mondo,
ivi incluso il Sistema della Scuole europee, unitamente alle
conoscenze della normativa sul servizio all'estero del personale
della scuola. [max 20 punti];
B. Competenze linguistico-comunicative nella/e lingua/e
indicata/e nella domanda. [max 20 punti];
C. Idoneita' relazionale, conoscenze e competenze professionali
trasversali, non cognitive ed interculturali, unitamente alla
conoscenza degli strumenti della promozione culturale. [max 20 punti]
Prima di iniziare i colloqui saranno resi pubblici dalla
Commissione di cui all'art. 13 i criteri di valutazione e i relativi
punteggi.
2. A discrezione della Commissione ed eventuali
sottocommissione/i, il colloquio, potra' svolgersi, al fine
dell'accertamento delle conoscenze e competenze di cui al comma
precedente, anche per sessioni successive da svolgersi in un unico
giorno. Al colloquio la Commissione attribuisce un punteggio massimo
di 60/60 punti per ciascuna delle aree linguistiche indicate dal
candidato nella domanda di partecipazione. Superera' il colloquio il
candidato che avra' raggiunto al contempo il punteggio minimo di
36/60. Coloro i quali non raggiungeranno detto punteggio minimo non
avranno titolo ad accedere alla fase di cui all'art. 8 e
all'inserimento nella graduatoria di merito. I candidati che
partecipano per piu' aree linguistiche sosterranno un unico colloquio
e avranno assegnato un punteggio per ogni area linguistica di
partecipazione.
3. L'Amministrazione pubblichera' sul sito istituzionale del
MAECI, con valore di notifica a tutti gli effetti, un avviso relativo
al calendario dei colloqui, e dell'orario di inizio degli stessi. Il
candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di
riconoscimento. I candidati saranno convocati giornalmente in un
unico turno e devono risultare presenti all'appello che si svolgera'
all'orario indicato nel suddetto avviso relativo al calendario dei
colloqui, pena la non ammissione allo svolgimento del colloquio.
4. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di
accertamento, anche a campione, sulla veridicita' della
documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni
sostitutive rese dai partecipanti.
5. La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato,
grave e documentato motivo, o la mancata presenza presso il luogo e
l'orario indicato, costituisce causa di esclusione dalla procedura
regolamentata dal presente avviso pubblico di selezione. L'eventuale
assenza al colloquio per gravi e documentati motivi deve essere
comunicata tempestivamente e comunque al massimo entro l'orario
dell'appello della data del colloquio via pec all'indirizzo
dgit05.selezione@cert.esteri.it, producendo idonea giustificazione -
certificato INPS in caso di malattia, certificato di morte in caso di
lutto e simili - e una richiesta di ricalendarizzazione, a pena di
esclusione, dalla procedura. Nel caso di accoglimento da parte della
Commissione della richiesta, si procedera' alla ricalendarizzazione
del colloquio il primo giorno utile e comunque non oltre la data
dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
Art. 8
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, di cui ai commi seguenti, e' svolta
dalla Commissione di cui all'art. 13 soltanto per i candidati che
hanno superato il colloquio di cui all'art. 7.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di
servizio previsti dall'allegato n. 2 al presente avviso pubblico di
selezione, che ne e' parte integrante, e laddove previsto, ne deve
essere prodotta certificazione o, riconoscimento, entro la scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di
partecipazione, caricandola nel portale SPSE nella sezione dedicata
«Documenti,» facendone menzione nella sezione «Note» della suddetta
domanda di partecipazione. Per i titoli professionali e di servizio
non e' valutabile l'anno scolastico in corso.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, la Commissione di cui all'art. 13 valuta
esclusivamente i titoli culturali, professionali e di servizio
dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione. Il
punteggio finale dei candidati si valuta in quarantesimi secondo le
modalita' indicate nell'allegato n. 2.
Art. 9
Graduatorie di merito
1. Il punteggio si valuta in centesimi e si ottiene dalla somma
aritmetica del punteggio conseguito e per il colloquio di cui
all'art. 7 e per la valutazione dei titoli di cui all'art. 8. A
parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui
all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora, una volta applicate le preferenze di cui all'art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si
verifichino comunque casi di parita', anche anagrafica, si procedera'
a sorteggio.
Al termine delle operazioni di valutazione dei titoli di cui
all'art. 8 la Commissione formulera' le graduatorie provvisorie di
merito sulla base del punteggio dei titoli e di quello del colloquio.
2. Le graduatorie provvisorie, formate dalla Commissione, sono
approvate con decreto del direttore generale della DGIT e sono
pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di notifica a
tutti gli effetti.
3. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre
cinque giorni dalla pubblicazione di dette graduatorie, inoltrandoli
via pec all'indirizzo dgit05.selezione@cert.esteri.it
L'Amministrazione, esaminati i reclami, apporta le eventuali dovute
rettifiche, anche d'ufficio. Non e' prevista comunicazione
individuale dell'esito dell'esame degli eventuali reclami.
4. Decorsi i cinque giorni di cui al precedente comma e in esito
all'esame di eventuali reclami, verranno approvate le graduatorie
definitive con decreto ministeriale del direttore generale della DGIT
e verranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI con valore di
notifica a tutti gli effetti.
5. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di
nove anni scolastici. In caso di esaurimento o mancanza delle stesse
o di graduatorie in via di esaurimento, le procedure di selezione
possono essere indette prima della scadenza.
Art. 10
Destinazione all'estero
1. Operati gli opportuni controlli sulle posizioni dei singoli
candidati e previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base
delle graduatorie di cui all'art. 9 del presente avviso pubblico di
selezione, destina i candidati inseriti nella graduatoria di merito
sui posti disponibili, relativi alle aree linguistiche anche miste e
sui posti di cui all'art. 10 del decreto legislativo.
2. Le graduatorie di cui al precedente articolo saranno
utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie previgenti al
momento dell'individuazione dei potenziali destinatari, rispetto alle
graduatorie di cui al precedente articolo. Pertanto, le suddette
previgenti graduatorie, anche in via di esaurimento, avranno la
precedenza sulle graduatorie formate in esito al presente avviso
pubblico di selezione.
Art. 11
Presentazione dei documenti di rito
1. I candidati assegnatari di sede, pena decadenza/depennamento
dalla graduatoria e dalla eventuale destinazione all'estero, sono
tenuti a presentare, nei tempi assegnati, i documenti di rito
richiesti dall'amministrazione per la destinazione all'estero. Ai
sensi dell'art. 15 della legge del 12 novembre 2011, n. 183, i
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di
presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12
Depennamento dalle graduatorie
1. Il personale che rinuncia espressamente, anche dopo
l'assegnazione, o non fornisce riscontro nei tempi assegnati e nei
modi indicati all'atto del preavviso di nomina alla destinazione
assegnata o che, dopo la destinazione, non assume servizio, nonche'
quello che si trova nelle condizioni previste dall'art. 5, comma 10,
e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 9 del
presente avviso pubblico di selezione.
2. Nel caso di rinuncia espressa o tacita o nel caso di decadenza
dalla nomina di candidati assegnatari di sede, il MAECI procede,
senza ulteriori comunicazioni e mediante scorrimento delle suddette
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati, con le
modalita' e secondo le procedure del presente avviso pubblico di
selezione.
Art. 13
Composizione e compiti delle Commissioni di valutazione. Condizioni
ostative all'incarico di presidente e componente di Commissione di
valutazione
1. Con decreto del direttore generale della DGIT del MAECI sara'
costituita la Commissione di valutazione, articolata in eventuali
sottocommissioni, che saranno presiedute da un funzionario
diplomatico/dirigente amministrativo/dirigente scolastico, in
servizio al MAECI anche all'estero, e formata da due componenti
individuati tra funzionari/docenti/DSGA, in servizio al MAECI anche
all'estero, esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui
all'art. 7 comma 1. Della commissione e sottocommissione/i fa/fanno
parte anche un segretario, individuato tra il personale in servizio
presso il MAECI anche all'estero. La/le commissione/i e
sottocommissione/i potra'/potranno essere integrata/e con membri
aggiuntivi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei
candidati, anch'essi individuati tra personale in servizio al MAECI
anche all'estero.
2. In base al numero delle domande pervenute, la Commissione
iniziale potra' essere integrata individuando delle sottocommissioni
composte da un Presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti
ed un segretario, cosi' come indicato nel precedente comma 1. Il
Presidente della Commissione iniziale coordina i lavori delle
sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai
membri della Commissione ed eventuale/i sottocommissione/i non
spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi
spese comunque denominati. I membri della Commissione ed eventuale/i
sottocommissione/i potranno partecipare ai lavori anche in modalita'
on-line e/o mista. La Commissione ha il compito specifico di
assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le
graduatorie di cui al presente avviso pubblico di selezione.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e
componente di Commissione:
a. avere riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
b. avere in corso procedimenti disciplinari;
c. essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto
la riabilitazione;
d. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego
comunque determinata;
e. se in quiescenza, essere stati collocati a riposo da piu' di
tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di
selezione, non aver superato il settantesimo anno d'eta' alla
medesima data e aver posseduto, durante il servizio attivo, la
qualifica richiesta.
Inoltre, i presidenti e i componenti di Commissione:
a. non possono essere componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
b. non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di
un candidato;
c. non devono incorrere in situazioni anche solo potenziali di
conflitto di interessi (art. 51 c.p.c.) e in situazioni anche solo
potenziali di sussistenza di cause di inconferibilita' e
incompatibilita', con particolare riguardo all'art. 6-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35, comma 3, e 35-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' agli articoli 6 e 7
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Infine, i presidenti e i componenti di Commissione sono tenuti ad
assumere una condotta conforme alle prescrizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, per come
integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023,
n. 81, unitamente al decreto ministeriale MAECI 18 settembre 2014, n.
166/1759 «Codice di comportamento del MAECI».
Art. 14
Informativa sul trattamento
dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati ai fini
della partecipazione al presente avviso sara' improntato ai principi
di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si
forniscono le seguenti informazioni, ai sensi dell'art. 13 del
regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679:
1. Il titolare del trattamento e' il MAECI che opera, nel caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V-Sistema della formazione
italiana nel mondo della Direzione generale per i servizi ai
cittadini all'estero e le politiche migratorie (indirizzo postale:
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale,
piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 0039 06/3691;
peo: dgit-05@esteri.it; Pec: dgit05@cert.esteri.it).
2. Per quesiti o reclami e' possibile contattare l'RPD
(Responsabile della protezione dei dati) del MAECI (indirizzo
postale: Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono:
0039 06/36911; peo: rpd@esteri.it; Pec: rpd@cert.esteri.it).
3. Il trattamento dei dati personali, che l'interessato accetta
presentando la sua candidatura alla selezione di cui al presente
avviso, ha come uniche finalita' l'espletamento della procedura di
selezione. L'eventuale rifiuto al predetto trattamento comporta
l'automatica esclusione dalla selezione.
4. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale.
5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle
autorita' competenti per una verifica della loro veridicita', nonche'
agli aventi diritto ai sensi della normativa sull'accesso
documentale. I nominativi dei candidati risultati idonei saranno
pubblicizzati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
6. I dati personali dei candidati risultati non idonei saranno
cancellati allo scadere del termine per la presentazione di eventuali
ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali dei
candidati risultati idonei saranno cancellati all'emanazione della
successiva selezione. I dati personali dei candidati collocati fuori
ruolo ai sensi della selezione di cui al presente avviso saranno
conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica.
7. L'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali
e la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatta salva l'eventuale
esclusione dalla procedura di selezione e/o di collocamento fuori
ruolo, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali dati,
nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'Ufficio V della DGIT, informando per conoscenza l'RPD
del MAECI.
8. Se ritiene che i propri diritti in materia di privatezza siano
stati violati, l'interessato puo' presentare reclamo all'RPD del
MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, puo' rivolgersi
al Garante per la Protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11
- 00187 Roma, tel. 0039-06696771 [centralino]; peo: garante@gpdp.it;
pec: protocollo@pec.gpdp.it).
Art. 15
Pubblicazione
Il presente avviso pubblico di selezione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente sul sito istituzionale
del MAECI-Sezione SFIM.
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Art. 16
Disposizioni finali
Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura sono
ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.
Roma, 22 luglio 2026
La vice direttrice generale: Isopi
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