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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sessione degli esami di Stato per l'abilitazione della libera
professione di perito agrario

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.15 del 24/2/2004
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:04E00696
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:25/3/2004

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
 
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957 di approvazione
del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni;
Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, di
approvazione del regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito
agrario, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1, comma 1);
Viste la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n. 319, recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e
successive modificazioni recante l'individuazione degli atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
 
Ordina:
 
Art. 1.
1. E' indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
perito agrario.

                               Art. 2.
 
Requisiti di ammissione
 
1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del
diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario
conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o
legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello
di inizio delle prove d'esame, abbiano:
a) completato un periodo biennale di pratica presso un perito
agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio (art. 10,
comma 2, legge n. 54/1991);
b) completato un periodo triennale di attivita' tecnico
agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale
(art. 10, comma 2, legge n. 54/1991);
c) frequentato, con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, della durata di quattro semestri,
comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attivita' libero professionali previste dall'albo (art. 55, comma 3,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). I collegi
provinciali dei periti agrari accertano la sussistenza della detta
coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli
interessati.
2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati in
possesso, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle
prove d'esame, di uno dei seguenti titoli:
d) diplomi universitari triennali, di cui alla tabella C)
allegata (art. 8, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 328/2001 e relativa tabella A);
e) lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, di cui alla
tabella D allegata (art. 55, commi 1 e 2, decreto del Presidente
della Repubblica n. 328/2001).
3. Il periodo di tirocinio puo' essere stato svolto in tutto o in
parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in
convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', gli
istituti di istruzione secondaria o gli enti che svolgono attivita'
di formazione professionale o tecnica superiore (art. 6, comma 1,
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001). ^

                               Art. 3.
 
Sedi di esame
 
1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici agrari statali
elencati nella tabella A allegata alla presente ordinanza. Gli esami
si svolgono in sede regionale o interregionale; per Valle d'Aosta e
Liguria, regioni prive di istituti tecnici agrari statali, la sede
d'esame e' quella del Piemonte.
2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti
risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti
indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite
commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu'
commissioni operanti nella medesima localita'.
3. Qualora gli istituti individuati quali sedi d'esame dovessero
risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per
ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle
domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto,
possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche
presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati
nella detta tabella.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti paragrafi 2
e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il
tramite dei collegi provinciali presso i quali, secondo quanto
disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande. ^

                               Art. 4.
 
Domande di ammissione - Modalita' di presentazione Termine -
Esclusioni
 
1. I candidati devono, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale, presentare, come indicato al comma
successivo, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti
di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo
art. 5, soltanto all'istituto, indicato nella predetta tabella A,
ubicato nella regione sede del collegio competente alla verifica del
possesso del requisito di ammissione (art. 10, comma 2, legge
n. 54/1991).
2. Le domande, indirizzate al preside dell'istituto tecnico sede
d'esame ed inviate al detto collegio, si considerano prodotte in
tempo utile purche' spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine sopra indicato. In via alternativa, le
domande possono essere presentate a mano, entro il medesimo termine,
direttamente al collegio competente.
3. Nella prima ipotesi fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante; nella seconda fa fede l'apposita ricevuta che viene
rilasciata agli interessati dai collegi, redatta su carta intestata,
recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la
data di presentazione ed il numero di protocollo.
4. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito o
presentato la domanda con i documenti oltre il termine di scadenza
stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino
sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2.
5. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

                               Art. 5.
 
Domande di ammissione - Contenuto
 
1. Nella domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta,
redatta su carta legale e corredata della documentazione indicata nel
successivo art. 6, i candidati, consapevoli della responsabilita'
penale per dichiarazioni mendaci (art. 76 decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000) e del fatto che la non veridicita' del
contenuto della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (art. 75 citato decreto del Presidente della
Repubblica), devono dichiarare (articoli 46 e 47 citato decreto del
Presidente della Repubblica):
il cognome ed il nome;
il luogo e la data di nascita;
la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che
vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;
di aver conseguito il diploma di istruzione secondaria
superiore di perito agrario, con precisa indicazione: dell'istituto
sede d'esame; dell'anno scolastico di conseguimento; del voto
riportato; dell'istituto che ha rilasciato il diploma se diverso da
quello sede d'esame; della data del diploma; del numero ed anno di
stampa, se esistenti, dello stesso (apposti in calce a destra); della
data di consegna e del numero del registro dei diplomi (apposti sul
retro). Nel caso in cui il diploma non sia stato ancora rilasciato
ovvero non sia, comunque, in possesso dell'interessato, precisare
tali circostanze ed indicare l'istituto che ha rilasciato il relativo
certificato, se posseduto, con gli estremi dello stesso (data e
numero di protocollo). La dichiarazione in argomento non e' richiesta
a coloro che sono in possesso di uno dei due requisiti di cui al
precedente art. 2, comma 2;
di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione
del collegio provinciale;
di essere in possesso di uno dei requisiti di ammissione
prescritti, da riportare in modo specifico come indicato al
precedente art. 2, ovvero di maturarlo, salvo imprevisti, alla data
del giorno precedente a quello di inizio delle prove d'esame. In
relazione ai requisiti di cui al precedente art. 2, lettere c), d) ed
e) (corsi IFTS, diplomi universitari e lauree) e comma 3, occorre
dichiarare, con fedele e completa trascrizione, il contenuto del
diploma o della certificazione posseduta;
di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di
esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di
ammissione ad una diversa sede di esame.
2. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda, in relazione al proprio
stato, quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (ausilii
e tempi aggiuntivi). I medesimi attestano nella domanda, con
dichiarazione ex art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle
condizioni personali richieste.

                               Art. 6.
 
Domande di ammissione - Documentazione
 
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati,
pena l'esclusione dalla sessione d'esame in caso di omesso versamento
della tassa e del contributo, i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato,
relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali
ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 dicembre 1990) e del contributo di 1,55 euro dovuto
all'istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956,
n. 1378, e successive modificazioni;
fotocopia non autenticata di un documento di identita'
(art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della
domanda.

                               Art. 7.
 
Adempimenti dei collegi
 
1. Subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificano la regolarita' delle domande ricevute
ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione, entro il
24 aprile 2004, a mezzo fax (n. 06/58492397), il numero dei candidati
ammessi a sostenere gli esami ai fini della determinazione del numero
delle commissioni da nominare. Detta comunicazione deve essere
inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda e
viene effettuata, a cura dei medesimi collegi, anche al collegio
nazionale.
2. Alla suddetta comunicazione ciascun collegio fa seguito, entro
il 13 maggio 2004, con l'inoltro, a mezzo postale, di un unico elenco
nominativo, in stretto ordine alfabetico, dei candidati ammessi a
sostenere gli esami per consentire al Ministero di provvedere alla
loro assegnazione alle commissioni. I collegi provvedono a formare i
detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in
particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al
possesso di uno dei requisiti, asseverato con certificazione
contributiva, di cui al precedente art. 2. Nel predetto elenco
vengono indicati, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il
luogo e la data di nascita, nonche' il requisito di ammissione
posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera
corrispondente (a) o b) o c) o d) o e)). Accanto al nominativo dei
candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora
in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura
«Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di
acquisizione che non puo' essere posteriore al giorno precedente a
quello di inizio delle prove d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il presidente del collegio provinciale attesta, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione (decreto ministeriale 16 marzo
1993, n. 168), relativamente ai candidati, in numero di ......, di
cui all'elenco nominativo che precede:
l'iscrizione al registro dei praticanti e l'avvenuto
compimento del biennio di pratica o, comunque, l'assolvimento (salva
indicazione contraria relativa a candidati con requisito in corso di
maturazione, per i quali si riserva di rendere successiva, analoga
attestazione) delle condizioni stabilite (art. 10, comma 2, legge
n. 54/1991; art. 8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001), asseverato con
certificazione contributiva;
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro il 30 settembre 2004, i collegi provvedono alla consegna
delle domande ai presidi degli istituti tecnici ai quali sono
indirizzate, o ai presidi di quegli istituti indicati dal Ministero
in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente
art. 3, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di
partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate
della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro
originale del medesimo elenco di cui sopra gia' trasmesso al
Ministero. Detto elenco e' integrato con apposita nota recante
indicazione:
di eventuali altre variazioni gia' comunicate al Ministero;
dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
alla commissione esaminatrice la comunicazione della compiuta o
mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i restanti
candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2.

                               Art. 8.
 
Calendario degli esami
 
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e
si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
12 ottobre 2004, ore 8,30: insediamento delle commissioni
esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal
regolamento ed esplicati, con apposite istruzioni ministeriali, alle
commissioni medesime;
13 ottobre 2004, ore 8,30: prosecuzione della riunione
preliminare;
14 ottobre 2004, ore 8,30: svolgimento della prima prova
scritta;
15 ottobre 2004, ore 8,30: svolgimento della seconda prova
scritta e/o scritto-grafica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le
prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono
notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione
degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede
degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi, ai
quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali
comunicazioni individuali.

                               Art. 9.
 
Prove di esame
 
1. I candidati debbono presentarsi, senza altro avviso, alle
rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati, per lo
svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di
valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami consistono in due prove scritte e/o scritto-grafiche
ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto
delle prove d'esame sono indicati nella tabella B allegata.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove
scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce al tema.
4. Durante le prove e' consentita soltanto la consultazione di
manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e
non stampanti.
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle
prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa
sessione di esami.

                              Art. 10.
 
R i n v i o
 
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano
le disposizioni contenute nel regolamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2004
Il direttore generale: Criscuoli

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