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UNIVERSITA' DI PERUGIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca per l'anno accademico 2002/2003.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.100 del 20/12/2002
Ente:UNIVERSITA' DI PERUGIA
Località:Perugia  (PG)
Codice atto:02E09977
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:20/1/2003

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,
"Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca";
Visto il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca
dell'Universita', emanato con decreto rettorale 28 settembre 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Vista la deliberazione adottata dal senato accademico in data
6 maggio 2002;
Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione
nella seduta del 21 maggio 2002;
Visti i verbali delle commissioni di area;
Viste le comunicazioni pervenute per il finanziamento di
ulteriori borse di studio per i dottorati di ricerca, anno accademico
2002/2003 da parte di enti pubblici e privati:
n. 1 per il dottorato di ricerca in salubrita' degli alimenti
da parte dell'Universita' degli studi di Trieste;
n. 2 per il dottorato di ricerca in salubrita' degli alimenti
da parte dell'Universita' degli studi di Cagliari;
n. 1 per il dottorato di ricerca in diritto
ecclesiastico-diritto canonico da parte dell'Universita' degli studi
di Teramo;
n. 1 per il dottorato di ricerca in diritto
ecclesiastico-diritto canonico da parte della LUMSA di Roma;
n. 1 per il dottorato di ricerca in diritto pubblico da parte
delle Universita' degli studi di Ancona, L.U.I.S.S. - Roma, Perugia;
Visto che per il dottorato in disciplina liberta' della
concorrenza, XVII ciclo, non e' stato emesso il relativo bando di
concorso, la borsa di studio attribuita a quel ciclo e non utilizzata
viene a sommarsi con l'altra borsa attribuita per il XVIII ciclo
dello stesso corso;
Visto il precedente bando di concorso con cui sono stati
istituiti i corsi di dottorato XVIII ciclo, pubblicato su Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 10 settembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' indetto, presso l'Universita' degli studi di Perugia, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca per l'anno accademico 2002/2003, di cui all'elenco che
segue, completo dell'indicazione delle sedi consorziate, la durata,
il coordinatore, i curricula del corso, i posti disponibili e le
borse di studio messi a concorso.
Nome dottorato: disciplina liberta' della concorrenza;
Durata: 3;
Borse disponibili: 2;
Posti disponibili: 4;
Universita' consorziate: Roma L.U.I.S.S., Milano "Bocconi",
Macerata;
Coordinatore: Prof. Antonino Palazzo;
Curricula: disciplina della concorrenza;
Nome dottorato: diritto ecclesiastico - diritto canonico;
Durata: 3;
Borse disponibili: 3;
Posti disponibili: 6;
Universita' consorziate: Roma L.U.M.S.A., Firenze, Pisa, Teramo;
Coordinatore: prof.ssa Anna Talamanca;
Curricula: diritto ecclesiastico - diritto canonico;
Nome dottorato: diritto pubblico;
Durata: 3;
Borse disponibili: 2;
Posti disponibili: 4;
Universita' consorziate: Roma L.U.I.S.S.;
Coordinatore: prof. Francesco Cerrone;
Curricula: diritto costituzionale, istituzioni di diritto
pubblico, diritto amministrativo, diritto pubblico comparato;
Nome dottorato: salubrita' degli alimenti;
Durata: 3;
Borse disponibili: 4;
Posti disponibili: 8;
Universita' consorziate: Cagliari, Chieti (Pescara), Ferrara,
Reggio Calabria, Trieste;
Coordinatore: prof. Pietro Damiani;
Curricula: aspetti chimico-analitici-bromatologici; aspetti
relativi alla presenza di additivi volontari e involontari; aspetti
fisiologico-nutrizionali; aspetti igienici degli alimenti; aspetti
merceologici; studio del comportamento dei pesticidi nelle filiere
agroalimentari.
I corsi di dottorato di ricerca internazionali sono istituiti in
attuazione della collaborazione con le universita' consorziate
straniere per il conseguimento congiunto del titolo di dottore di
ricerca.

                               Art. 2.
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo
coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli:
diploma di laurea conseguito presso universita' italiane
secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 509/1999;
diploma di laurea specialistica conseguito presso universita'
italiane;
titolo accademico conseguito presso Universita' straniere
riconosciuto equipollente.
Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro che
conseguiranno il titolo richiesto entro il 31 dicembre 2002. In tal
caso, l'ammissione al concorso verra' disposta con riserva ed il
candidato sara' tenuto a presentare entro il 31 gennaio 2003, il
relativo certificato di laurea o autocertificazione mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la decadenza dal concorso.
Per coloro che possiedono un titolo di studio che non sia gia'
stato riconosciuto equipollente, sara' il Senato accademico sentito
il parere del collegio docenti del dottorato di ricerca, per il quale
il candidato presenta domanda, a deliberare sull'equipollenza, ai
soli fini dell'ammissione al corso. In questo caso i candidati devono
allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al
Senato accademico la dichiarazione di equipollenza in parola,
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del
Paese dove e' stato conseguito il titolo (ambasciate o consolati
italiani); devono inoltre allegare una "dichiarazione di valore",
rilasciata dalle stesse rappresentanze italiane, nella quale si
attesti che il titolo di studio conseguito e' titolo accademico
(diploma di laurea).
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati
mod. A e A1, che fanno parte integrante del presente bando, con tutti
gli elementi in essi richiesti.

                               Art. 3.
La domanda di ammissione indirizzata al Rettore dell'Universita'
di Perugia e redatta secondo l'allegato mod. A, dovra' pervenire
tramite il servizio postale all'Universita' degli studi di Perugia -
Ufficio ricerca - Dottorato di ricerca, piazza Universita', 1 - 06123
Perugia oppure presentata direttamente all'ufficio archivio e
protocollo dell'Ateneo, nei giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore
9, alle ore 13, e nei giorni di martedi' e giovedi' anche di
pomeriggio, dalle ore 15, alle 17, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Non verranno prese in considerazione le istanze che perverranno
oltre tale termine, ancorche' spedite a mezzo posta entro il termine
dei trenta giorni prima indicato. Pertanto fara' fede solo il timbro
di arrivo del protocollo dell'Ateneo.
L'omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della
domanda e' motivo di tassativa esclusione dal concorso.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare con chiarezza e
precisione (a macchina o in stampatello) sotto la propria
responsabilita':
a) le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la
residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso,
specificando il codice di avviamento postale, un numero telefonico e
un indirizzo di posta elettronica, impegnandosi a comunicare
tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini
comunitari e stranieri, si richiede l'indicazione di un recapito
italiano o della propria ambasciata in Italia, eletta quale proprio
domicilio;
b) l'esatta denominazione del corso di dottorato per il quale
presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
c) la propria cittadinanza;
d) la laurea posseduta, la data, l'universita' presso cui e'
stata conseguita e la relativa votazione ovvero il titolo
equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la
data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata
l'equipollenza;
f) di indicare le lingue straniere conosciute;
g) i portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a richiedere l'ausilio necessario
e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle
prove.
L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante,
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione stessa.
Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:
le pubblicazioni e gli eventuali altri titoli, in originale o
in copia dichiarata conforme all'originale dal candidato mediante
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
conformemente all'allegato mod. B; per i lavori stampati in Italia
devono essere adempiuti gli obblighi previsti dal Decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
certificato di laurea in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso del
diploma di laurea con la votazione finale e le votazioni riportate
nei singoli esami di profitto; per i candidati laureati presso
l'Universita' di Perugia tale certificato verra' incluso d'ufficio
tra la documentazione presentata dal candidato;
eventuali altri titoli in carta libera o autocertificazione
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente
all'allegato mod. C ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1998, n. 445;
elenco in carta semplice delle pubblicazioni e dei titoli
presentati in allegato alla domanda;
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
I titoli dovranno essere prodotti, come sopra descritto,
unitamente alla domanda oppure dovranno essere presentati presso
questa Amministrazione o spediti con una nota di accompagnamento di
ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle
domande, a pena di esclusione.

                               Art. 4.
Gli esami di ammissione al corso consistono in due prove, una
scritta e una orale, intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica, nel
settore scientifico o nei settori scientifici disciplinari di
riferimento del dottorato. La prova orale comprende anche la verifica
della conoscenza di una o piu' lingue straniere mediante apposito
colloquio.
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Perugia, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui
ai commi successivi.
Il diario delle rispettive prove di esame, con l'indicazione del
giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara'
comunicato agli interessati tramite raccomandata inviata almeno
quindici giorni prima della data fissata per la prima prova.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
a) tessera postale;
b) porto d'armi;
c) passaporto;
d) carta d'identita';
e) patente di guida.

                               Art. 5.
Le commissioni per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa
vigente nell'Universita' di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica
della nomina devono espletare tutte le prove concorsuali previste dal
bando di concorso. Al dirigente preposto dovranno essere comunicate,
almeno venticinque giorni prima della prova scritta, date, orario e
luogo della prova scritta e della prova orale, onde permettere la
convocazione dei candidati con almeno quindici giorni di anticipo.

                               Art. 6.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale. La valutazione dei titoli, previa indicazione dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 25/40. La prova orale si intende superata con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano. Tale possibilita' dovra' essere
subordinata a un'espressa e motivata determinazione assunta dalla
commissione giudicatrice e comunicata ai candidati prima dell'inizio
delle prove di concorso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale la
commissione rende pubblici i risultati.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria
generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
Gli atti dei concorsi sono pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge 241/1990. Il rettore puo'
rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

                               Art. 7.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Il Collegio dei docenti, valutata la compatibilita' delle
strutture di ricerca, puo' ammettere in soprannumero che non superi
il 100% dei posti:
a) candidati idonei nella graduatoria generale di merito che
fruiscano di assegni di ricerca ai sensi della legge n. 449/1997 -
art. 51;
b) candidati stranieri, idonei nella graduatoria generale di
merito, che risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero degli affari esteri;
c) candidati appartenenti a Paesi con i quali esista specifico
accordo intergovernativo seguito da apposita convenzione con l'Ateneo
(senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' di Perugia). La
convenzione determina le modalita' di iscrizione al dottorato e la
possibilita' che un anno del dottorato stesso possa essere compiuto
presso universita' del Paese con il quale e' stata stipulata la
specifica convenzione; nel caso in cui la convenzione intervenga con
un Paese della UE, il titolo cosi' conseguito e' denominato
"Dottorato europeo", se la convenzione lo prevede.

                               Art. 8.
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio di giorni quindici a decorrere dal giorno successivo a
quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, i
seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore
ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito
la loro ammissione all'universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane all'estero
secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti
stranieri a corsi di laurea nelle universita' italiane;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa
votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di
specializzazione, corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la
frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di
studio di dottorato;
i cittadini comunitari devono essere in possesso, fatta
eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di
validita';
c) una marca da bollo vigente.

                               Art. 9.
Le borse di studio il cui numero e' indicato per ciascun corso di
dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate, previa valutazione
comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive
graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici, per
un importo pari a quello determinato ai sensi dell'art. 1 comma 1,
lett. a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive
modificazioni.
A parita' di merito, per tutti coloro utilmente collocati in
graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni.
Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel
corso dell'anno alla borsa di studio questa verra' assegnata al primo
dottorando in graduatoria non borsista. La rinuncia alla borsa di
studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a
frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il
passaggio all'anno successivo.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura del 50 per cento
subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura
finanziaria. Tali periodi non possono complessivamente superare la
meta' della durata del corso, salvo i corsi soggetti a diversa
disciplina legale o convenzionale.
Per periodi di formazione di durata superiore a sei mesi e'
necessario il parere favorevole del collegio docenti, per periodi di
durata inferiore il consenso del coordinatore.

                              Art. 10.
L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa frequenza e' di euro 516,72 graduato secondo fasce di
condizione economica, definite in analogia con tasse e contributi per
gli studenti universitari, come di seguito indicato:
 
=====================================================================
Classi di reddito equivalente| Tassa + contributo
=====================================================================
(IN EURO) | (IN EURO)
---------------------------------------------------------------------
0 - 7746,85 | 102,26 (quota fissa)
---------------------------------------------------------------------
| 102,26 + 3.0% sul reddito sup. a
7746,85 - 15493,71 | 7746,85
---------------------------------------------------------------------
| 253,32 + 1.4% sul reddito sup. a
15493,71 - 30987,41 | 15493,71
---------------------------------------------------------------------
| 394,31 + 0.9% sul reddito sup. a
30987,41 - 46481,12 | 30987,41
---------------------------------------------------------------------
| 484,18 + 0.3% sul reddito sup. a
46481,12 - 61974,83 | 46481,12
---------------------------------------------------------------------
maggiore di 61974,83 | 516,72 (quota fissa)
 
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al
precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del
contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la
documentazione relativa al reddito sui modelli inviati
dall'Amministrazione universitaria.
I disabili non titolari di borsa di studio con invalidita'
compresa tra il 66% ed il 100% sono esonerati totalmente dai
contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi per tutta la durata
del corso.

                              Art. 11.
I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduita' l'attivita' di
ricerca relativa al piano approvato dal collegio docenti ed a
presentare al collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione
sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del corso una
tesi di ricerca con contributi originali.
Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita'
didattica sussidiaria o integrativa, previo parere favorevole del
Collegio docenti; tale attivita' non deve in ogni caso compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca, e' facoltativa, senza oneri
per il bilancio dell'Ateneo e non da' luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli delle universita'.
A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del corso di
dottorato. Il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze
nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle
modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca
della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti
relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento stesso,
qualora l'interessato non abbia ottenuto l'ammissione all'anno
successivo.
Il servizio militare, la maternita' e le assenze per grave e
documentata malattia possono comportare la sospensione dal corso,
previa autorizzazione del collegio dei docenti. In caso di
sospensione di durata superiore a trenta giorni, verra' sospesa
l'erogazione della borsa di studio.
E' vietata la contemporanea iscrizione ad un altro corso di
dottorato, ad una scuola di specializzazione o ad un corso di laurea.
E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio,
tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di
ricerca dei dottorandi.
Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di
dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.

                              Art. 12.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si
consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
Nelle more della consegna del diploma originale e' rilasciata la
relativa certificazione.
L'Universita', successivamente al rilascio del titolo, cura il
deposito della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e
Firenze.

                              Art. 13.
I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro sei mesi
dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita' degli studi di
Perugia: trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.

                              Art. 14.
Ai sensi dell'art. 10, 1o comma della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Perugia, 9 dicembre 2002
Il rettore: Bistoni

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