Mininterno.net - Bando di concorso MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Modifica d...
 
 
 

>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Modifica dell'articolo 7, dell'ordinanza ministeriale n. 2155 del 4
aprile 2012 di indizione esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della libera professione di Perito Industriale
sessione 2012. (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - n. 28 del 10 aprile 2012).

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 8/5/2012
Ente:MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Località:Nazionale
Codice atto:2E002392
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Rettifica
Numero di posti:-
Scadenza:-

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
 

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica
 

Vista l'O.M. n. 2155 del 4/04/2012 con la quale sono stati
indetti esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Industriale sessione 2012.
Constatata la presenza di un refuso di stampa nell'articolo 7,
comma 3, secondo capoverso, della sopracitata Ordinanza Ministeriale
n. 28 del 4 aprile 2012, tale da rendere necessaria la modifica a
tale articolo;
 


Decreta:
 

 

Articolo unico
 

 

Adempimenti dei collegi
 

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande, i collegi verificata la regolarita' delle istanze ricevute
ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di
competenza, comunicano, entro la data del 13 Giugno 2012, al
Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, o a
mezzo fax (n. 06/58493945) oppure tramite posta elettronica
elisabetta.varano@istruzione.it e al Consiglio Nazionale, il numero
dei candidati, in possesso dei requisiti, ai fini della
determinazione del numero delle commissioni da nominare. La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia
pervenuta alcuna domanda e viene effettuata.
2. Ciascun collegio provvedera', entro la data del 29 giugno
2012, all'invio a mezzo postale, (MIUR Direzione generale per gli
Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica - Ufficio V -
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma) degli elenchi, distinti per
specializzazione, con l'indicazione dei nominativi dei candidati in
possesso dei requisiti, in stretto ordine alfabetico e numerico,
specificando quelle di nuovo e precedente ordinamento nei casi di cui
al successivo art. 9, comma 3, per consentire al Ministero di
provvedere alla loro assegnazione nelle commissioni. I Collegi
provvedono a formare i detti elenchi previo puntuale controllo
(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle
domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel
registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per
ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di
nascita, nonche' il requisito di ammissione posseduto, di cui al
precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente (A o B o
C o D o E o F o G). Accanto al nominativo dei candidati con requisiti
di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione
deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di
maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere
posteriore al giorno precedente a quello di inizio delle prove
d'esame.
3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal
Presidente del collegio, questi deve apporre la seguente
attestazione:
«Il Presidente del Collegio provinciale attesta, ai sensi degli
articoli 5 e 6 del regolamento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione (decreto
ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445), relativamente ai candidati,
in numero di ......, di cui all'elenco nominativo che precede;
l'iscrizione (ove d'obbligo) al registro dei praticanti e
l'avvenuto compimento del periodo di pratica previsto dalla normativa
vigente in materia, o, comunque l'assolvimento (salva indicazione
contraria relativa a candidati con requisito in corso di maturazione,
per i quali si riserva di rendere successiva, analoga attestazione)
delle condizioni stabilite (art. 2, comma 3, legge n. 17/1990; art.
8, comma 3, ed art. 55, commi 1, 2 e 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001);
di aver verificato la regolarita' delle relative domande
ricevute e la loro utile produzione e di aver compiuto ogni opportuno
accertamento di competenza;
di aver compiuto puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni
sostitutive rese dai detti candidati nelle domande, controllo che ha
dato esito confermativo della loro piena veridicita'».
4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere
tempestivamente comunicata al Ministero per gli adempimenti di
competenza.
5. Entro la data del 12 ottobre 2012, i collegi provvedono alla
consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti tecnici
ai quali sono indirizzate, o ai dirigenti scolastici di quegli
istituti indicati dal Ministero in caso di diversa assegnazione
disposta a norma del precedente art. 3, trattenendo ai propri atti
una fotocopia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun
candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione,
devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di
cui sopra gia' trasmesso al Ministero. Detto elenco e' integrato con
apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni gia'
comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di
ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma
2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2). Nel caso in cui i candidati di un collegio siano stati
assegnati a piu' commissioni, con sede nello stesso istituto o in
istituti diversi, il medesimo collegio allega, per ciascuna
commissione, oltre al detto elenco generale, specifica distinta
recante indicazione dei candidati assegnati dal Ministero alla
singola commissione.
6. Successivamente, il collegio avra' cura di far pervenire,
entro e non oltre il settimo giorno dall'inizio delle prove d'esame,
soltanto alla commissione esaminatrice, la comunicazione della
compiuta o mancata acquisizione dei requisiti di ammissione per i
restanti candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2
(allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5,
comma 2).
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
 

Roma, 23 aprile 2012
 

Il direttore generale: Palumbo
 


 

Ti stai preparando per un concorso?

Scarica l'app ufficiale di Mininterno per Android e potrai:

 Esercitarti con oltre 1.000.000 di quiz per tutti i concorsi
 Avere tutte le banche dati ufficiali tempestivamente aggiornate
 Centinaia di materie e di batterie di quiz con cui studiare
 Conoscere tutti i nuovi bandi di concorso a cui puoi partecipare

Scaricala subito GRATIS!

 

Non hai uno smartphone Android? Esercitati online!