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UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA

Selezione pubblica unica, per esami, per la copertura di quattro
posti della sesta qualifica funzionale dell'area funzionale delle
strutture di elaborazione dati, profilo di assistente di elaborazione
dati.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.71 del 12/9/2000
Ente:UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
Località:Modena  (MO)
Codice atto:000E8402
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:4
Scadenza:12/10/2000

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

              IL RETTORE ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche
funzionali e dei profili professionali del personale non docente
delle Universita';
Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 ed in particolare l'art. 3
- primo comma
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche";
Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186 - conversione in legge del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 - ed in particolare gli articoli 1
e 3
Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236 - conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in
particolare l'art. 2 - comma 3;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1,
commi 4 e 31;
Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - Supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale
n. 132 del 7 giugno 1996, con il quale e' stata autorizzata la
sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto del personale delle "Universita'" con efficacia dal
22 maggio 1996
Visto il Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
supplemento ordinario n. 230 del 1o ottobre 1996, con il quale e'
stata autorizzata la sottoscrizione del testo del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle
"Universita'" per il biennio economico 1996/1997;
Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608 - conversione in legge,
con modificazioni del decreto - legge 1o ottobre 1996, n. 510,
recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili
di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'ari.
39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'ari.
29, comma 12;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art.
19;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare
l'art. 20;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 23 luglio 1997, in merito alla pubblicita' sulla
composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure
concorsuali attivate da questa amministrazione;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo
ateneo del 29 aprile 1998, con la quale si e' provveduto alla
revisione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo
Ateneo del 23 dicembre 1999;
Vista la delibera del consiglio provvisorio di gestione della
sede di Reggio Emilia di questo Ateneo del 21 febbraio 2000;
Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il 50% dei posti vacanti
e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla
data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi
riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente
inferiore della stessa area funzionale, in possesso di un'anzianita'
di servizio, maturata in tale qualifica, di almeno tre anni se
partecipa a concorsi per posti di sesta qualifica;
Considerato che ai sensi della legge n. 68/1999, i posti messi a
concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai
beneficiari della legge stessa;
Accertata la vacanza dei posti da coprire;
 
Decretano:
 

Art. 1.
 

Numero dei posti
 
E' indetta una procedura selettiva pubblica unica, per esami, per
la copertura di quattro posti della sesta qualifica funzionale
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati profilo di
assistente di elaborazione dati, presso questa Universita'.
Per uno dei predetti posti di assistente di elaborazione dati e'
prevista la riserva in favore dei beneficiari della legge n. 68/1999;
nel caso in cui il posto riservato di cui sopra non venga ricoperto
da un candidato riservatario, lo stesso deve intendersi pubblico.
Per uno dei predetti posti di assistente di elaborazione dati e'
prevista la riserva stabilita dall'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 567/1987; nel caso in cui il posto riservato di
cui sopra non venga ricoperto da un candidato interno riservatario,
lo stesso deve considerarsi riservato ai candidati beneficiari della
legge n. 68/1989, di cui al precedente periodo.
Nell'ipotesi in cui i posti riservati ai sensi della legge
n. 68/1999 e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987, risultino deserti, gli stessi verranno ricoperti con la
graduatoria dei candidati pubblici.
Potra' usufruire della riserva di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, il personale appartenente
alla quinta qualifica dell'area funzionale delle strutture di
elaborazione dati (operatore di elaborazione dati), in servizio
presso le Universita' e gli istituti di istruzione universitaria, in
possesso di un'anzianita' di servizio, maturata in tale qualifica, di
almeno tre anni.
L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I candidati vincitori o utilmente collocati nella graduatoria
finale della presente selezione, verranno destinati a prestare
servizio presso le sedi di Modena e Reggio Emilia di questa
Universita'.

                               Art. 2.
 
Requisiti generali di ammissione
 
Per l'ammissione alla procedura selettiva e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) Titolo di studio: maturita' classica, scientifica,
magistrale, tecnica o professionale, oppure diploma di istruzione
secondaria di 1o grado, piu' diploma di corso professionale specifico
rilasciato da enti pubblici o da aziende specializzate di settore o
attestato di attivita' lavorativa specifica prestata per almeno due
anni presso enti pubblici o aziende specializzate di settore, con
esclusione del periodo di apprendistato.
I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione
europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge n. 312/1980, si
prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della quinta qualifica funzionale in servizio da almeno
cinque anni senza demerito.
Ai candidati che concorrono per il posto riservato ai sensi
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987
e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere inquadrato nella quinta qualifica funzionale, area
delle strutture di elaborazione dati, profilo di operatore di
elaborazione dati;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo
per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva, di un'anzianita' di servizio di almeno tre anni nella
quinta qualifica funzionale dell'area delle strutture di elaborazione
dati;
c) essere muniti del seguente titolo di studio:
diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge
27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei
artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge
11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o
attestato rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 art. 14,
inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, piu'
diploma di istruzione secondaria di primo grado.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra
comportera' l'esclusione dalla procedura selettiva e, comunque,
dall'accesso alla qualifica.
2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della
procedura selettiva, in base alla normativa vigente.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale
obbligo.
Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero
siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di procedura selettiva per
la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.
 
Domanda e termine
 
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questa
Universita' - via Universita', 4 - 41100 Modena, con esclusione di
qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta
che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando.
La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al
presente bando di procedura selettiva (allegato n. 1), riportando
tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione
di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita', a pena di esclusione dalla procedura selettiva
stessa:
a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine:
il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge);
b) la data ed il luogo di nascita
c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso, in caso contrario indicare le condanne
riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., e anche se nulla
risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
f) il possesso e sua specificazione del titolo di studio
indicato al punto 1, comma 1, del precedente art. 2. I candidati che
partecipano a norma dell'art. 84, terzo comma, della legge
n. 312/1980 debbono dichiarare, in mancanza del prescritto titolo di
studio, di appartenere alla quinta qualifica funzionale e di essere
in servizio presso le universita' e le istituzioni universitarie da
almeno cinque anni, senza demerito;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento
postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico delle disposizioni concementi lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3;
m) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente
rapporto d'impiego;
n) il codice fiscale posseduto;
o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
p) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie beneficiarie
della legge n. 68/1999 e l'iscrizione nell'elenco del competente
ufficio del lavoro;
q) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
I candidati interni provenienti dalla qualifica inferiore, con
tre anni di anzianita' nella stessa, che intendono avvalersi della
riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 567/1987, devono farne esplicita richiesta nella
domanda di ammissione; a tal fine devono dichiarare il servizio
prestato per almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore
a quella per cui si concorre e di essere muniti del titolo di studio
come indicato al punto 1, lettera c) del precedente art. 2.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del
5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le
prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.

                               Art. 4.
 
Titoli
 
I soli candidati che si avvalgono della riserva di cui
all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987,
devono allegare alla domanda i titoli, anche in fotocopia, che
intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli
stessi.
Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 20 maggio 1983, come modificato dal decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche' le anzianita' di
servizio prestate presso le Universita' e le pubbliche
amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (allegato n. 3).
I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla
commissione giudicatrice.
I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la
presentazione delle domande.
E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998, di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema
esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere
corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la
valutazione.
Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili al
fine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi'
allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403).
Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati,
sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima
dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 5.
 
Commissione giudicatrice
 
La commissione giudicatrice sara' nominata e composta nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Al fine di garantire un'immediata pubblicita' in merito alla
composizione della commissione giudicatrice, il decreto di nomina
della stessa verra' affisso, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, all'Albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia
sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena.

                               Art. 6.
 
Prove di esame
 
Gli esami consisteranno in due prove scritte di cui una pratica o
a contenuto teorico-pratico e in una prova orale, comprendente
l'accertamento della conoscenza della lingua straniera come
specificato nel programma d'esame allegato al presente bando
(allegato n. 2).
Al fine di consentire ai soggetti beneficiari della legge
n. 68/1999 di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli
altri candidati, l'amministrazione garantira' speciali modalita' di
svolgimento delle prove di esame.
La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le
prove d'esame verra' data ai candidati almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle stesse, con raccomandata con avviso di
ricevimento o telegramma.
Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a
sostenere le prove dovranno essere muniti di un documento di
riconoscimento valido.
Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se'
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo, ad eccezione dei codici (purche' non commentati) e del
vocabolario della lingua italiana, ne' potranno portare borse o
simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, ne' telefoni
cellulari o apparecchi radiotrasmittenti, che dovranno in ogni caso
essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di
vigilanza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle prove,
senza peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai
singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.
La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non
avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

                               Art. 7.
 
Riserva dei posti e preferenze a parita' di merito
 
I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire al rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia - via
Universita' n. 4 - 41100 Modena, entro il termine perentorio di
quindici giorni decorrenti' dal giorno successivo a quello in cui
hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice
attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura selettiva.
E' tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in luogo dei sopraelencati documenti una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema
esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere
corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere.
Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

                               Art. 8.
 
Formazione della graduatoria
 
La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della
votazione conseguita nella prova orale.
Per i candidati che partecipano ai sensi dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 567/1987, la votazione complessiva
e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli
e del voto complessivo riportato nelle prove d'esame cosi' come
indicato nel precedente comma.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi a procedura selettiva, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, formata secondo i criteri sopra specificati,
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
procedura selettiva, e' approvata con decreto del rettore e del
direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente
efficace.
La graduatoria dei vincitori sara' resa pubblica mediante
affissione all'Albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio
Emilia - sede di Modena - via Universita' n. 4 - Modena, per un
periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della
predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per
l'eventuale copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.

                               Art. 9.
 
Assunzione in servizio
 
I vincitori saranno invitati, ai sensi di quanto disposto dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ad
autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
1) l'atto di nascita;
2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il
vincitore dovra' autocertificare le condanne riportate, la data di
sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, (anche se e'
stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione ecc., e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi.)
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono
autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali nello
stato in cui sono cittadini ed in quello italiano.
5) il possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, punto
1 del presente bando;
6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
7) il proprio stato di famiglia;
8) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria inerente allo stesso;
9) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile.
Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai
vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da
parte dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, a idonei controlli,
anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
I vincitori saranno altresi' tenuti a produrre, entro il termine
di trenta giorni dall'invito dell'amministrazione, i seguenti
documenti:
1) certificato medico rilasciato dall'Azienda sanitaria locale
o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario
attestante l'idoneita' fisica e psichica allo svolgimento
dell'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se
l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego suddetto. Nel
certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito
l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
2) fotografia recente formato tessera;
3) dichiarazione in data recente attestante se il candidato
ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di
enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi
di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione.
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(art 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio1957 n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera e anche
se negativa.
Il certificato medico di cui al precedente punto 1) dovra' essere
conforme alle leggi per quanto attiene alla legalizzazione ed essere
di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al personale statale di ruolo devono presentare, altresi', nel
termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare.
I vincitori della procedura selettiva, che risulteranno in
possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre
1981, nella sesta qualifica funzionale, profilo di assistente di
elaborazione dati - area funzionale delle strutture di elaborazione
dati, con il trattamento economico corrispondente alla normativa
vigente.
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo
assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria,
sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina.
L'amministrazione si riserva la facolta' di individuare
autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove i candidati
vincitori della procedura selettiva presteranno la propria attivita'
lavorativa.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
I vincitori che non assumeranno servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, decadranno
dalla nomina.
Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo,
con ritardo sul termine loro prefissato, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati
esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di assunzione.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
bando e' il dott. Giuseppe Bisceglie, ufficio selezione ed assunzione
del personale - Universita' di Modena e Reggio Emilia - via
Universita' n. 4 - Modena, telefono 059/2056503, fax 059/2056507.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modena, 29 agosto 2000
Il rettore
Il direttore amministrativo

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