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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di
Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura
amministrativa.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.86 del 10/11/2017
Ente:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Località:Roma  (RM)
Codice atto:17E08459
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:9/1/2018

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 

LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive
modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del
1957;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di Tribunale
amministrativo regionale,come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art.
20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi
pubblici delle persone con disabilita';
Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art.
14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio
dei magistrati ordinari;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011,
n. 111 e, in particolare, l'art. 37, comma 11-bis, recante
disposizioni in materia di ripartizione in quote delle risorse
destinate all'assunzione di personale di magistratura amministrativa;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei
bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle
disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di
gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle
magistrature del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto
personale;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 26 settembre 2014 e 20 maggio 2016, concernenti il riparto delle
risorse derivanti dal versamento del contributo unificato per i
ricorsi spettanti alla giustizia amministrativa, di cui all'art. 37,
comma 11-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in
data 3 febbraio 2016 e registrato alla Corte dei conti il 4 marzo
2016, concernente l'autorizzazione a bandire procedure di
reclutamento, nonche' l'autorizzazione ad assumere a tempo
indeterminato ai sensi dell'art. 3, commi primo e terzo, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n.
114, in favore della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973;
Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del
27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di
valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per
referendario di Tribunale amministrativo regionale;
Vista la delibera n. 30 del Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa, adottata nelle sedute del 13 gennaio e del
12 aprile 2017, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di cinquanta referendari di Tribunale amministrativo
regionale;
Ritenuta, quindi, la necessita' di bandire un concorso, per
titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta referendari di
Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nella citata delibera n. 30;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12
dicembre 2016, con il quale l'on. avv. Maria Elena Boschi e' stata
nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 16 dicembre 2016, con il quale alla predetta Sottosegretaria e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con
riferimento alle funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con esclusione di quelli che
richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e
di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della stessa
legge n. 400 del 1988;

Decreta:


Art. 1


1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami,
a cinquanta posti di referendario di Tribunale amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a
concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per
esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una
valutazione positiva di idoneita';
2) i magistrati contabili e della giustizia militare di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1);
3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla
seconda classe di stipendio;
4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie;
5) il personale docente di ruolo delle universita' nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno
cinque anni di servizio;
6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza
conseguita al termine di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque
anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette
qualifiche;
7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato.
3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal
candidato.

                               Art. 2 


1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta
esclusivamente utilizzando il modulo di cui all'allegato A del
presente decreto e corredata dei relativi allegati, deve essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente per via telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o con
firma autografa accompagnata da copia del documento di identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (domanda sottoscritta
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero
domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a
copia scannerizzata di un documento di identita'), deve essere
trasmessa, a mezzo di propria casella di posta elettronica
certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) della Presidenza del Consiglio dei ministri:
concorsotar@pec.governo.it
3. La casella di posta elettronica certificata della Presidenza
del Consiglio dei ministri non e' abilitata alla ricezione di posta
elettronica ordinaria, per cui i candidati devono trasmettere la
domanda di partecipazione ed i relativi allegati utilizzando
esclusivamente un indirizzo personale di posta elettronica
certificata.
4. In allegato alla domanda di partecipazione il candidato deve
trasmettere:
le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in
numero non superiore a dieci;
i documenti di cui all'art. 5 del presente bando.
5. La documentazione complessivamente inviata per via telematica
non deve superare i 10 megabyte.
6. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
7. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
8. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
9. Il modulo di domanda e gli altri allegati richiamati nel
presente decreto sono resi disponibili online per il download in
apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15.

                               Art. 3 


1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto
appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse
liste;
6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi
dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso e
la relativa decorrenza giuridica;
9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede
l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di
cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando;
10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e'
stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di
idoneita'. Per tali candidati, l'ammissione al concorso non e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di
idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle
prove orali e prima del relativo espletamento.
3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve
specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 4 


1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di
lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

                               Art. 5 


1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, terzo comma, del
presente bando, alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi
compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata;
2) il certificato rilasciato dalla competente universita'
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine
di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
3) copia dello stato matricolare rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4) tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a
precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di
Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco;
5) una scheda riassuntiva dei dati del candidato e dei titoli
dichiarati. A tal fine i candidati devono compilare un apposito
modello allegato B, in formato Microsoft Excel o Open Office, reso
disponibile online per il download nell'apposita sezione dei siti
Internet indicati nel successivo art. 15. Il modello deve essere
compilato esclusivamente nei campi indicati e salvato in modalita'
nativa (rispettivamente in formato .xls, .xlsx, .ods). Il file cosi'
generato deve essere allegato alla medesima e-mail di posta
elettronica certificata contenente la domanda di partecipazione al
concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in
merito ad erronee interpretazioni dei dati estratti dalla scheda
riassuntiva laddove il candidato dovesse, in qualsiasi modo, alterare
la struttura e/o le funzioni di controllo del modulo appositamente
predisposto.
2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui
all'allegato C, che forma parte integrante del presente bando.

                               Art. 6 


1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria
indicata nell'art. 1, secondo comma, n. 8), del presente bando.
2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato
del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, sentito il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

                               Art. 7 


1. La Commissione esaminatrice verra' nominata con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e
sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o
qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato, da
un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due
professori universitari ordinari di materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento.
3. Per le prove facoltative di lingua straniera la Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle
lingue che saranno oggetto di esame.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del
ruolo del personale di segreteria in servizio presso la giustizia
amministrativa.

                               Art. 8 


1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.
2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato.
3. Prima della correzione delle prove scritte, la Commissione
esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui
all'allegato C al presente bando, all'esame dei titoli di merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti.
4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono effettuate dalla
Commissione con l'intervento di almeno due componenti della
Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla Commissione al termine dell'ultimo giorno delle
prove scritte.

                               Art. 9 


1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova
orale.
2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).
3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.
5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una
delle prove scritte preclude alla Commissione la valutazione delle
altre.
6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato
nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di
quello in cui devono sostenere la prova orale.
7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto
processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.
8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di
quaranta cinquantesimi.
9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.
10. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla
somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

                               Art. 10 


1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 6 aprile 2018.
2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d'identita'
personale.

                               Art. 11 


1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che
intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono
presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento
dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro.
2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della
Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta elettronica
certificata all'indirizzo di cui all'art. 2, entro il termine di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena
di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) di avere la cittadinanza italiana;
2) di avere il godimento dei diritti politici;
3) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza;
4) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente;
5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali.
3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, secondo
comma, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le
seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai
sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445:
a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la
categoria di cui all'art. 1, secondo comma, numero 7), del presente
decreto);
b) estratto dell'atto di nascita.
4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1,
secondo comma, numero 8), del presente decreto devono altresi'
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di
consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un
intero mandato.

                               Art. 12 


1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

                               Art. 13 


1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti.
3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i
nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e'
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo
delegato, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione
alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati
amministrativi regionali.

                               Art. 14 


1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti
dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura
concorsuale.
2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente
ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del
candidato. Gli interessati possono far valere i diritti loro
spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei dati
personali.
3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per
quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e nel
segretario della Commissione esaminatrice.

                               Art. 15 


1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate
nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito
istituzionale della Giustizia amministrativa, all'indirizzo:
http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/ Sezione «Bandi di
concorso -> Personale di Magistratura».
2. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno
pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Servizio per il personale delle magistrature - al seguente link del
proprio sito internet:
http://presidenza.governo.it/usri/magistrature/

                               Art. 16 


1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo
per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2017

La Sottosegretaria di Stato: Boschi

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