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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di seicentoquaranta
posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.3 del 11/1/2000
Ente:MINISTERO DELL'INTERNO
Località:Nazionale
Codice atto:000E0010
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:640
Scadenza:-
Tags:IN EVIDENZA

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
 
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione
della pubblica sicurezza;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, riguardante il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige e 26 luglio
1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 904, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
regolamento che stabilisce, tra l'altro, i requisiti psico-fisici ed
attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati per
l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 settembre 1992, n. 432, concernente l'elevazione a m. 1,61 del
limite minimo di statura delle candidate ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato;
Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444;
Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in
legge 20 novembre 1987, n. 472;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 1 febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni
relative alla Polizia di Stato;
Visti gli articoli 8 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, recante l'ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
che sostituisce il quinto comma dell'art. 124 del regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l'assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996,
n. 359;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, emanato in
attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia
di Stato;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276,
convertito nella legge 30 novembre 1990, n. 359, recante, tra
l'altro, disposizioni per lo snellimento delle procedure di
assunzione;
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1991, n. 402,
concernente il regolamento recante le norme sulla prova preliminare
per test nei concorsi pubblici per la nomina a vice ispettore della
Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1998, n. 45, concernente
il regolamento recante norme per l'espletamento del concorso pubblico
per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della
Polizia di Stato;
Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 98 del 28 aprile 1999, con il quale sono stabiliti i limiti di
eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia;
Visto il piano di programmazione per il reclutamento di personale
della Polizia di Stato per il triennio 1998-2000;
Ritenuto di bandire un concorso per il conferimento di
seicentoquaranta posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data
22 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 251 del 25 ottobre 1999,
con il quale viene autorizzato l'avvio delle procedure di
reclutamento di seicentoquaranta vice ispettori della Polizia di
Stato;
Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei
candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno
la prova preliminare e la prova scritta d'esame;
 
Decreta:
 
Art. 1.
E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di seicentoquaranta posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato.
I posti messi a concorso saranno ripartiti secondo il seguente
piano di distribuzione regionale:
Abruzzo n. 10 posti;
Basilicata n. 10 posti;
Calabria n. 60 posti;
Campania n. 90 posti;
Emilia-Romagna n. 10 posti;
Friuli-Venezia Giulia n. 10 posti;
Lazio n. 10 posti;
Liguria n. 10 posti;
Lombardia n. 110 posti;
Marche n. 10 posti;
Molise n. 10 posti;
Piemonte n. 60 posti;
Puglia n. 20 posti;
Sardegna n. 40 posti;
Sicilia n. 100 posti;
Toscana n. 40 posti;
Trentino-Alto Adige n. 15 posti;
Umbria n. 10 posti;
Valle d'Aosta n. 5 posti;
Veneto n. 10 posti.
Dei suddetti seicentoquaranta posti:
A) trentadue sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, ai diplomati in possesso del titolo di
studio richiesto, ospitati presso il centro studi della Polizia di
Stato di Fermo;
B) centosette sono riservati, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta',
agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato;
C) centosette sono riservati, subordinatamente al possesso
degli altri requisiti prescritti, ad eccezione del limite di eta',
agli appartenenti agli altri ruoli della Polizia di Stato con almeno
tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del presente
bando. E' possibile partecipare a tale riserva per non piu' di due
volte;
D) sette sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
E) tredici sono riservati, subordinatamente al possesso degli
altri requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato
senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art.
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.
I posti riservati che non venissero ricoperti saranno conferiti
agli altri candidati, secondo l'ordine di graduatoria.

                               Art. 2.
Per la partecipazione al concorso e' richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Non si
applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o
all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici
impieghi. Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite d'eta' e'
elevato a quaranta anni;
c) essere cittadino italiano;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di
cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
f) avere l'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al
servizio di polizia, cosi' come previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e successive modifiche e
integrazioni ed in particolare:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta
costituzione e la necessaria agilita' indispensabile per
l'espletamento dei servizi di polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correziori chirurgiche delle ametropie;
4) visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con
correzione, purche' non superiore alle tre diottrie complessive e in
particolare per la miopia, l'ipermetropia, l'astigmatismo semplice
(miopico od ipermetropico), tre diottrie in ciascun occhio, per
l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli
vizi;
5) funzione uditiva con soglia audiometrica media sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in
cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di
meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale
biauricolare entro il 20%);
6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la
funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici
denti frontali superiori ed inferiori; e' ammessa la presenza di non
piu' di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie
contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli
elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non
puo' essere superiore a sedici elementi;
g) essere in regola, per i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.

                               Art. 3.
Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle
Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, nonche' coloro che hanno riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la
sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato,
nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di
polizia dei candidati.
Per difetto dei prescritti requisiti, sara' disposta l'esclusione
dal concorso con decreto motivato; l'esclusione potra' avvenire in
qualunque momento.

                               Art. 4.
Ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente art. 3,
nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di
partecipazione al concorso saranno raccolti presso il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale del personale - Servizio concorsi, per le finalita' di
gestione del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del
candidato.
L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -
Direzione centrale del personale - Servizio concorsi - Piazza del
Viminale n. 7, Roma, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento e' il direttore della Divisione
1a del predetto servizio.

                               Art. 5.
Le domande di partecipazione al concorso, esenti da imposta di
bollo, da redigersi esclusivamente sugli appositi moduli MOD. 3/A
S.C. - P.S., reperibili presso le questure, dovranno essere
presentate alla questura della provincia in cui il candidato ha la
propria residenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che
decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta ufficiale.
Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile
anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
I candidati che si trovano all'estero possono inviare la domanda
alle rappresentanze diplomatiche o agli uffici consolari che ne
cureranno l'invio alla questura della provincia ove i medesimi
risiedono o sono iscritti nelle liste elettorali; le questure
provvederanno a tenere contatti diretti con le suddette
rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari per quanto necessario
all'eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
1) il cognome ed il nome (le candidate coniugate devono
indicare il cognome da nubile);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il
motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5) l'immunita' da condanne penali o eventualmente le condanne
penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
7) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e
tedesco, nella quale intendono eventualmente sostenere la prova di
esame facoltativa;
8) la posizione, per i soli candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione, ove occorra,
di non aver prestato servizio militare non armato o servizio
sostitutivo civile;
9) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
Ciascun candidato dovra', altresi', indicare, nella parte della
domanda relativa alle "annotazioni integrative", secondo l'ordine di
preferenza, cinque regioni, con esclusione di quelle in cui sono
ricomprese le province di nascita e di residenza, ove gradirebbe
essere assegnato al termine del prescritto corso di formazione
teorico-pratico di cui all'art. 18 del presente bando.
Le domande dovranno, altresi', contenere la precisa indicazione
del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative
al presente concorso e l'impegno di comunicare tempestivamente
mediante raccomandata postale le eventuali variazioni del recapito
stesso.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere
a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova
preliminare, indicata nel successivo art. 6, saranno comunicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - del 9 giugno 2000 e che tale comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' di essere a
conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro,
ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di
dichiarazioni mendaci.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui
all'art. 1, terzo comma, lettere A, B, C, D e E, dovranno farne
richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando,
nell'apposito spazio concernente le "annotazioni integrative", gli
estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.
I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui al
terzo comma lettera D, del precedente art. 1 dovranno, inoltre,
indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale intendono
sostenere le previste prove d'esame.
Le domande di partecipazione, a pena di nullita', dovranno essere
sottoscritte dai candidati, ma la firma non dovra' essere
autenticata.
L'amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna
responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte
del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' di eventuali
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

                               Art. 6.
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3,
sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di
identificazione, per sostenere la prova preliminare, il cui
superamento costituisce requisito essenziale per la successiva
partecipazione al concorso, nelle sedi, nei giorni e nelle ore
indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami" - del 9 giugno 2000.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
La prova preliminare consiste in una serie di domande a risposta
a scelta multipla, aventi ad oggetto elementi di diritto penale,
elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla
legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto
processuale penale, nozioni di diritto civile nelle parti concernenti
le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela
dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.
La prova preliminare si intendera' superata dai candidati che
abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

                               Art. 7.
I candidati che abbiano superato la prova preliminare di cui al
precedente articolo sono tenuti a sottoporsi agli accertamenti per
l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale, nella sede, nei giorni e
nell'ora che saranno loro preventivamente comunicati.
Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma a cura
di un'apposita commissione composta da appartenenti al ruolo dei
sanitari della Polizia di Stato, secondo le disposizioni contenute
nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il
candidato e' sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non
idoneita', l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto
motivato.

                               Art. 8.
I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica,
verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione,
all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello
svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un
colloquio.
La predetta commissione sara' costituita con apposito decreto ai
sensi del sopra richiamato art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.
Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in tale
accertamento e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato.

                               Art. 9.
I candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano
risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova scritta d'esame di cui
all'art. 10 del presente bando.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale "Concorsi ed esami" - del 9 giugno 2000 verra' data
comunicazione, oltre che delle sedi e del calendario di svolgimento
della prova preliminare, anche della successiva data di pubblicazione
del diario della prova scritta d'esame.
Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati.
Durante la prova preliminare e la prova scritta d'esame non e'
permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
Gli elaborati relativi alla prova scritta d'esame debbono essere
scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il
timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione
esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
Nel corso di entrambe le prove, e' vietato ai concorrenti di
portare seco carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi
genere, agende elettroniche, telefoni cellulari e ricetrasmettitori.
E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova
scritta di cui al successivo art. 10, consultare i codici, le leggi
ed i decreti, il tutto senza note ne' richiami dottrinali o
giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici che siano stati
preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o
dal Comitato di vigilanza.
Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui sopra e'
escluso dal concorso.

                              Art. 10.
Gli esami consistono in una prova scritta ed in un colloquio.
La prova scritta, per la quale i candidati avranno a disposizione
sei ore, consiste nella stesura di un elaborato sul seguente
programma:
elementi di diritto penale e/o diritto processuale penale, con
eventuali riferimenti di diritto costituzionale.
Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, ivi compresi gli elementi di diritto costituzionale, anche
su nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla
legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, e su nozioni
di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i
diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.
I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una
prova facoltativa in lingua straniera a scelta tra inglese, francese
o tedesco.

                              Art. 11.
La prova scritta si intende superata dai candidati che abbiano
riportato almeno sette decimi nella prova medesima.
L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato
nella prova scritta, sara' comunicata al candidato almeno venti
giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.
Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra'
ottenuto almeno la votazione di sei decimi.
Ai candidati che supereranno la prova facoltativa della lingua
straniera prescelta verra' attribuito un punteggio fino ad un massimo
di 0.50, che sara' aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera'
l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da
ciascuno riportato.
L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del
Ministero dell'interno.

                              Art. 12.
Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti per la prova preliminare, per l'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e per le
prove d'esame viene escluso dal concorso con decreto motivato.

                              Art. 13.
I candidati che abbiano superato le prove orali saranno invitati
a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio
concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal
giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, la
documentazione attestante i requisiti per la partecipazione alle
riserve e quella necessaria per dimostrare il possesso di eventuali
titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, e dalle altre disposizioni speciali di legge
vigenti in materia.
I candidati potranno presentare, in luogo della documentazione di
cui al primo comma e nel termine ivi stabilito, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', secondo le previsioni del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

                              Art. 14.
Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria
di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai
candidati; tale votazione e' data dalla somma del voto riportato
nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
La graduatoria del concorso e la nomina dei vincitori saranno
effettuate secondo le norme e con le riserve dei posti previste
dall'art. 1 del presente decreto, nonche' con quelle previste a
favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni e,
in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
integrazioni.
A parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli
preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

                              Art. 15.
La graduatoria del concorso e' approvata con apposito decreto
sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione
all'impiego.
A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella
graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione
centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine
perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in
servizio, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti
anzidetti, che sara' dettagliatamente specificata nell'invito stesso.
I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati
in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.

                              Art. 16.
I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine
stabilito dal precedente art. 13 non saranno valutati ai fini del
presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con
qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.
La mancata consegna della documentazione di rito entro il prime
mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 15, il mancato
completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della
stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito
implicano la decadenza dalla nomina in prova.

                              Art. 17.
I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione del
Ministero dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o
militare sono posti in aspettativa per la durata del corso, con il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1 aprile
1981, n. 121, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

                              Art. 18.
Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicata nel bollettino ufficiale
del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione
verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
I vincitori del concorso saranno nominati allievi vice ispettori
del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato ed avviati a
frequentare il corso di formazione teorico-pratico della durata di
mesi diciotto di cui all'art. 53 della legge 1 aprile 1981, n. 121,
al termine del quale saranno assegnati agli uffici della Polizia di
Stato, nel rispetto del piano di ripartizione regionale indicato al
precedente art. 1, in base all'ordine di graduatoria del concorso,
privilegiando, fin quando risulta possibile, le regioni indicate da
ciascun candidato nella domanda di partecipazione al concorso.
I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al
precedente art. 1, terzo comma, lettera D, verranno assegnati come
prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del
predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano
ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.
Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui
al precedente terzo comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
Roma, 23 novembre 1999
 
Il capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Masone

 

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