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UNIVERSITA' DI BRESCIA

Concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato
di ricerca del XXIV ciclo - anno accademico 2008/2009

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2008
Ente:UNIVERSITA' DI BRESCIA
Località:Brescia  (BS)
Codice atto:08E07259
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/9/2008

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, emanato
con decreto rettorale del 16 ottobre 1997 n. 688, e successivamente
modificato con decreto rettorale del 9 maggio 2002 n. 648;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, concernente «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo
ed in particolare l'art. 4 comma 2, che prescrive: «le Universita',
con proprio Regolamento disciplinano l'istituzione dei corsi di
dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli
obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento
e l'importo delle borse di studio, nonche' le convenzioni con
soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali ed ai
requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del
Ministro»;
Visto il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca adottato
con decreto del M.U.R.S.T. del 30 aprile 1999 n. 224, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 1999
n. 162;
Visto il Regolamento in materia di Dottorati di ricerca
dell'Universita' degli studi di Brescia emanato con decreto rettorale
del 20 settembre 1999 e successivamente modificato con delibera del
S.A. n. 253/4676 del 25 giugno 2008;
Viste le proposte di istituzione dei corsi di dottorato, formulate
dai coordinatori dei corsi e dai rispettivi Collegi dei docenti;
Viste le delibere di approvazione dei Consigli di dipartimento;
Visto il parere del Consiglio della ricerca espresso nella seduta
del 19 giugno 2008;
Vista la delibera del Senato accademico del 25 giugno 2008
relativa all'approvazione delle proposte dei Dottorati di ricerca,
per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 26 giugno
2008 relativa all'approvazione delle proposte dei Dottorati di
ricerca, per l'anno accademico 2008/2009 - ciclo XXIV;
Visto il parere tecnico positivo del Nucleo di valutazione di
Ateneo espresso nella seduta del 10 giugno 2008;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione
E' istituito per l'anno accademico 2008/2009, il XXIV ciclo dei
corsi di Dottorato di ricerca. Sono indetti presso l'Universita'
degli studi di Brescia pubblici concorsi, per esami, per l'ammissione
ai corsi di Dottorato di ricerca, di seguito elencati. Per ciascun
dottorato e' indicata la sede, la durata, i posti messi a concorso,
le borse di studio disponibili, le sedi consorziate ed i settori
scientifico-disciplinari di riferimento.
Il numero delle borse di studio potra' aumentare a seguito di
finanziamenti di soggetti pubblici e privati, purche' la relativa
convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la
presentazione delle domande. L'eventuale aumento del numero delle
borse sara' reso noto anche utilizzando i consueti supporti
informatici. L'incremento dei posti globalmente messi a concorso non
potra' comunque superare il doppio delle borse messe a concorso.
 
----> Vedere elenco da pag. 17 a pag. 24 <----

                               Art. 2.
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza
limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento, oppure
che siano in possesso della laurea specialistica conseguita ai sensi
del nuovo ordinamento - decreto ministeriale 509/99 succ. modificato
dal decreto ministeriale 270/2004 - ovvero di analogo titolo
accademico conseguito presso Universita' straniere e preventivamente
riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di
accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
Alla domanda di partecipazione del concorso deve essere allegato
un curriculum vitae aggiornato del candidato.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini
stranieri in possesso di titolo accademico straniero che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno nella domanda di
partecipazione al concorso espressamente richiedere al Collegio dei
docenti la dichiarazione di equipollenza, unicamente ai fini
dell'ammissione al corso di dottorato al quale intendono concorrere,
e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale
dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti
e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane.
Possono partecipare agli esami di ammissione dei corsi di
dottorato anche gli studenti che conseguiranno il diploma di laurea
specialistica entro la sessione del 31 dicembre 2008.

                               Art. 3.
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, indirizzata al Magnifico rettore
dell'Universita' degli studi di Brescia, redatta in carta libera,
secondo lo schema allegato al presente bando, dovra' pervenire
all'Ufficio protocollo, via Gramsci, 17 - 25121 Brescia entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con una delle
seguenti modalita':
consegna personale all'Ufficio protocollo nel seguente orario:
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9.00 alle ore 12.30; il martedi' e
giovedi', inoltre, dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
spedizione con raccomandata a.r. tramite servizio postale o
agenzia autorizzata, sulla busta contenente la domanda, dovra' essere
apposta la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso
di Dottorato di ricerca XXIV ciclo, anno accademico 2008/2009».
Non si terra' conto delle domande spedite oltre il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare con chiarezza e
precisione sotto la propria responsabilita':
le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la
residenza ed il domicilio eletto agli effetti del concorso.
Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari non
italiani ed extra-comunitari, un recapito italiano o l'indicazione
della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
l'esatta denominazione del dottorato per il quale presenta la
domanda;
la propria cittadinanza;
la laurea posseduta, con la data e l'Universita' presso cui e'
stata conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una
Universita' straniera. Se il titolo straniero e' gia' stato
dichiarato equipollente il candidato dovra' indicare gli estremi del
provvedimento di equipollenza;
di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti,
la o le lingue straniere conosciute per l'espletamento della
prova orale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito;
l'eventuale titolarita' di assegno di ricerca o contratto di
ricerca e nell'affermativa, dichiarazione di voler concorrere su
posti in soprannumero;
l'iscrizione alle liste elettorali;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso;
la posizione rispetto agli obblighi militari di leva.
I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea dovranno allegare alla domanda i
documenti indicati all'art. 2 comma 2 e 3.
Alla domanda il candidato dovra' allegare un curriculum vitae
aggiornato.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte
indicazioni della residenza e del domicilio da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'Amministrazione stessa.

                               Art. 4.
Esame di ammissione
L'esame di ammissione ai corsi di dottorato consiste in due prove,
che potranno essere una scritta e una orale, o la presentazione di un
progetto ed una prova orale, volte ad accertare l'attitudine del
candidato alla ricerca scientifica. E' compresa nella prova orale la
verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal
candidato, nella domanda di partecipazione.
Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
all'art. 1 del presente bando, hanno valore di notifica a tutti gli
effetti, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun
preavviso, presso la sede, nel giorno e nell'ora indicati. L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso, quale ne
sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura di questa
Amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato mediante
notifica personale a mezzo raccomandata a.r., eventuali variazioni.
Il diario delle prove con l'indicazione dei giorni, del mese e
dell'ora in cui le medesime avranno luogo sara' comunicato per i
corsi di dottorato per i quali non e' stato fissato nel presente
bando.
Si comunica inoltre che sono tenuti a presentarsi, senza
preavviso, alla prova orale coloro che nella prova scritta hanno
ottenuto un punteggio non inferiore a 40/60.
L'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti
riportati nella prova stessa sara' affisso all'albo della Facolta' o
Dipartimento presso cui si e' svolta la prova. Sara' cura della
Commissione giudicatrice comunicare ai candidati quando la correzione
degli elaborati sara' effettuata e pertanto quando sara' affissa la
graduatoria.
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
tessera postale; porto d'armi; passaporto; carta d'identita';
patente di guida.

                               Art. 5.
Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso
di Dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, su proposta del
Collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private
di ricerca.
In relazione alle qualita' accertate, la Commissione giudicatrice
attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.
La prova scritta ed il colloquio si intendono superati solo se il
candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco sottoscritto dal
presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nel
medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso
cui si e' svolta la prova.
Al termine della prova d'esame la Commissione compila un verbale
contenente la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi
ottenuti dai candidati nelle singole prove, e lo trasmette al
Magnifico rettore per gli adempimenti conseguenti di competenza.

                               Art. 6.
Ammissione ai corsi
I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di
graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a
concorso per il dottorato di ricerca. In corrispondenza di eventuali
rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso,
subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della
graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 7.
Ammissione ai corsi di titolari di assegno di ricerca, titolari di
contratti di ricerca e cittadini extracomunitari
I titolari di assegni di ricerca e i titolari di contratto di
ricerca che abbiano superato le prove di ammissione al corso di
dottorato, possono essere ammessi secondo l'ordine di graduatoria ai
corsi di dottorato anche in sovrannumero rispetto ai posti banditi,
purche' entro il limite degli ammissibili ed a condizione che il
dottorato a cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare di riferimento, e l'assegno o il contratto
di ricerca abbiano scadenza non anteriore al termine del corso di
dottorato.
A tal fine gli interessati devono dichiarare la loro situazione
gia' nella domanda di partecipazione al concorso e successivamente
dimostrare la titolarita' del contratto di ricerca o dell'assegno di
ricerca.
I cittadini extracomunitari possono essere ammessi a sostenere le
prove concorsuali in lingua inglese.
Il candidato gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca
puo' essere ammesso a frequentare previo superamento delle prove di
selezione, un secondo corso di dottorato non coperto da borsa di
studio. Nel caso di parita' di merito, prevarra' il candidato che
concorre per la prima volta.

                               Art. 8.
Iscrizione
I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire all'Ufficio dottorati di ricerca dell'Universita' degli
studi di Brescia, vicolo dell'Anguilla, 8 - 25122 Brescia entro il
termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a
quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata
documentazione in carta libera:
a) domanda di iscrizione al primo anno dei corsi del dottorato;
b) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione del diploma di scuola secondaria superiore
posseduto, ovvero per i cittadini non italiani, del diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita';
c) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di cittadinanza;
d) dichiarazione in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di certificazione di laurea specialistica;
f) dichiarazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sostitutiva
di notorieta', nella quale dovra' risultare:
di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad
altro corso di diploma di laurea, di laurea specialistica e di
dottorato, per tutta la durata del corso suindicato;
di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione
ovvero di perfezionamento e, nell'affermativa, l'impegno scritto a
sospenderne o interromperne la frequenza;
di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di studio per un corso di dottorato;
di impegnarsi a richiedere al Collegio docenti del proprio corso
di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento di attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato.
Si ricorda che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fin dall'inizio e per
tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio, ove ne
ricorrano le condizioni di merito. Il periodo di congedo
straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del
trattamento di quiescenza e di previdenza.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa
conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti (art. 52 comma 57
della legge n. 448 del 28 dicembre 2001);
f) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
g) per i soli vincitori di borsa di studio, inoltre, sara'
necessario presentare una dichiarazione, in carta semplice, resa ai
sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000, sostitutiva di notorieta', nella quale dovra' risultare:
l'impegno a non cumulare la borsa stessa con altra borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando;
il numero del conto corrente, con il codice CAB, ABI e CIN, per
l'accreditamento della borsa;
h) copia apertura posizione I.N.P.S. a gestione separata.
L'Universita' si riserva la facolta' di deliberare l'inizio dei
corsi con decorrenza dal 1 gennaio 2009.

                               Art. 9.
Borse di studio
L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 13.638,47,
assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione
separata che, per l'anno 2009 e' pari al 25,72% di cui 1/3 a carico
del percettore della borsa, salvo diversa determinazione legislativa.
Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine definito
nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni
giudicatrici, fino alla concorrenza del numero di borse messe a
concorso per il rispettivo corso di dottorato.
In caso di parita' di merito, prevale la valutazione della
situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.132 del 3 giugno 1997.
La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera
durata del corso.
La cadenza di pagamento della borsa di studio e' bimestrale.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale
periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.

                              Art. 10.
Contributo per l'accesso e la frequenza
Tutti i dottorandi sono tenuti al versamento di euro 14,62 per il
bollo relativo alla istanza di iscrizione.
Tutti i dottorandi con borsa o senza borsa sono tenuti al
versamento di euro 100 a titolo di tassa regionale per il diritto
allo studio.
Per i dottorandi non titolari di borsa di studio l'ammontare annuo
della tassa di iscrizione per l'accesso ai corsi e per la relativa
frequenza e' pari a euro 282,00 ed e' comprensiva della tassa
regionale per il diritto allo studio. La tassa di iscrizione non e'
soggetta ad alcuna riduzione, e' da versare al momento
dell'iscrizione.
Sono esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione (ad eccezione
della tassa regionale per il diritto allo studio) tutti i dottorandi
che risultano:
1. beneficiari di borsa di studio concessa dalla Regione o ne
risultano assegnatari;
2. beneficiari di prestito d'onore;
3. portatori di handicap con invalidita' pari o superiore al 66%.
Sono esonerati temporaneamente dal pagamento della tassa di
iscrizione coloro che presentano domanda di borsa di studio presso il
CEDISU. In questo caso all'atto dell'iscrizione e' dovuta la sola
tassa regionale per il diritto allo studio.
Alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, coloro che non
risultano beneficiari di borsa sono tenuti a versare la tassa di
iscrizione.
I dottorandi titolari di borse di studio conferite
dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati
preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei
corsi, sono comunque obbligati a pagare la tassa regionale per il
diritto allo studio.
Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive
dei contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, non coperti
dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma
3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti
dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei
all'Amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente
alla scadenza prevista dal presente bando, per la proposizione delle
domande.

                              Art. 11.
Obblighi dei dottorandi
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato,
di svolgere con assiduita' le attivita' relative al piano di ricerca
approvato nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, e di
presentare al Collegio dei docenti, al termine di ogni anno, una
relazione sulle attivita' e le ricerche svolte, nonche' alla fine del
corso, la tesi di dottorato con contributi originali.
E' prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca, con decisione
motivata del Rettore su proposta del Collegio dei docenti, in caso
di:
a) giudizio negativo del Collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonche'
assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti;
c) assenze ingiustificate e prolungate.
E' prevista la sospensione dal corso per maternita'; in caso di
assenze per grave e documentata malattia e per obblighi di leva la
sospensione dal corso e' previa autorizzazione del Collegio dei
docenti. Tali periodi di sospensione possono essere anche
parzialmente recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei
docenti.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 4 della legge n. 210/98 ai
dottorandi puo' essere affidata, previa autorizzazione del Collegio
docenti, una limitata attivita' di supporto didattico a carattere
seminariale.

                              Art. 12.
Conseguimento del titolo
Il titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del
ciclo di dottorato, all'atto del superamento dell'esame finale, che
e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi
di dottorato) che dia conto di una ricerca originale dalla quale
emergano risultati di rilevanza scientifica adeguata. Tale esame puo'
essere ripetuto una sola volta.
Al termine del corso i dottorandi devono redigere una tesi finale
in lingua italiana, ovvero in lingua comunitaria previa
autorizzazione del Collegio dei docenti; in tal caso il dottorando
dovra' comunque presentare una sintesi della tesi in lingua italiana.
Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli
iscritti al dottorato che hanno completato la tesi di dottorato,
dovranno inoltrare entro il 31/10 di ogni anno apposita domanda al
Rettore e, per conoscenza, al Collegio dei docenti.
Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della
tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei
docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altra sede o ad un'eventuale sessione aggiuntiva. Tale eventuale
sessione aggiuntiva viene stabilita dal Collegio dei docenti, in
considerazione del numero di richieste pervenute e dell'eventuale
presenza di Dottorandi fruitori di sospensioni e/o prolungamenti di
borse precedentemente deliberati.
Il Rettore, previa acquisizione dei risultati dell'esame finale,
rilascia il titolo all'interessato e ne certifica il conseguimento.
Successivamente al rilascio del titolo, copia della tesi finale sara'
depositata presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

                              Art. 13.
Norme di riferimento
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fara'
riferimento alla legge n. 210 del 3 luglio 1998, al decreto MURST 30
aprile 1999 n. 224, al Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca
dell'Universita' degli studi di Brescia, ai Regolamenti dei singoli
corsi di dottorato ed ai principi generali nell'Ordinamento giuridico
vigente in tema di Dottorato di ricerca.

                              Art. 14.
Informazione
I dati forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003 per le finalita' e con le modalita' previste nel presente
bando di concorso e per il successivo rapporto di iscrizione al corso
di dottorato.
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente
bando di concorso, possono essere richieste presso l'Ufficio
Dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Brescia, vicolo
dell'Anguilla, 8:
David Claudia: telefono 030/2988244, e-mail David@amm.unibs.it;
dott.ssa Rollo Linda: telefono 030/2988243, e-mail
Rollo@amm.unibs.it;
responsabile del procedimento e' il dott. Luigi Micello tel.
030/2988246 - e-mail: Micello@amm.unibs.it. - fax: 0302988291.
Brescia, 22 luglio 2008
Il rettore: Preti

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