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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 24
(ventiquattro) sottotenenti in servizio permanente nel ruolo
speciale delle armi dell'Arma aeronautica, di 12 (dodici)
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo
del genio aeronautico e di 6 (sei) sottotenenti in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.35 del 8/5/2012
Ente:MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE - I REPARTO
Località:Nazionale
Codice atto:2E002384
Sezione:Amministrazioni centrali
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:7/6/2012

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

 
 

IL DIRETTORE GENERALE
della direzione generale per il personale militare
 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e
specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di
complemento e del personale appartenente al ruolo marescialli ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica militare;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, concernente le funzioni di Dirigenti di uffici dirigenziali
generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della
Direzione generale della sanita' militare, e successive modifiche e
integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge
di stabilita' 2012);
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«codice dell'ordinamento militare», come modificato e integrato dal
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, in particolare, il
titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del
personale militare, e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei
decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle
istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del
Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli
Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata
dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Considerato che non si ritiene opportuno procedere a scorrimento
delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in
relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative
dell'amministrazione difesa, il reclutamento del personale militare
esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di
idoneita' psicofisica e attitudinale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, il titolo II del libro
IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che
determinano l'inidoneita' al servizio militare, nonche' il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ravvisata la necessita' di indire per l'anno 2012 concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi 42 (quarantadue)
sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali
dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 -registrato alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356-
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare,
 


Decreta:
 

 

Art. 1
 

 

Posti a concorso
 

 

1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di 24 (ventiquattro)
sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi
dell'Arma aeronautica, con riserva di 2 (due) posti a favore del
coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio e con riserva di 12 (dodici) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
b) concorso per il reclutamento di 12 (dodici) sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di 6 (sei) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti categorie:
- costruzioni aeronautiche: 3 posti, con riserva di 1 (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti
in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
- elettronica: 3 posti, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea
collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio e con riserva di 2 (due) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli;
- infrastrutture ed impianti: 3 posti, di cui 2 (due) posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
- motorizzazione: 3 posti, di cui 2 (due) posti a favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
c) concorso per il reclutamento di 6 (sei) sottotenenti in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con
riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di
concorrenti di cui al successivo articolo 2, secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i
vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in
ferma prefissata di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera b)
e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande ed iscritti in ruolo -al superamento del corso
applicativo di cui al successivo articolo 13 - dopo l'ultimo dei pari
grado dello stesso ruolo.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di
revocare il presente bando di concorso, modificare il numero dei
posti, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle
attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In
tal caso l'Amministrazione della difesa provvede a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.
5. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la
facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.it), definendone le
modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti, per tutti gli interessati.

                               Art. 2 
 

 

Requisiti di partecipazione
 

 

1. Ai concorsi, di cui al precedente articolo 1, possono
partecipare -fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2,
lettera c) per i titoli di studio- concorrenti di entrambi i sessi
appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per l'Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli
ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo che
hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo
1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali,
non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento
al grado superiore;
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato
nel successivo articolo 3, abbiano completato un anno di servizio in
tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, gli ufficiali inferiori di complemento facenti
parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati per
esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in
attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di
complemento che siano stati richiamati, a mente dell'articolo 1255
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) i sottufficiali del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica
militare appartenenti alla categoria e alla specialita' che
consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate
nell'allegato A (che costituisce parte integrante del presente
decreto).
Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero
aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato
ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto
legislativo.
Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un
anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza,
riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver
riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno;
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei
sergenti dell'Aeronautica che, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
f) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il
secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la
nomina a tenente in servizio permanente dei ruoli normali
corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi
di cui al precedente articolo 1, comma 1, che, se in servizio, non
hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado
superiore nell'ultimo anno.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo articolo 3, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato il giorno di compimento del:
(1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c);
(2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
(3) 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
(1) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma
aeronautica, ovvero a quello per la nomina a sottotenente in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale
previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed
integrazioni;
(2) se partecipanti al concorso per la nomina a sottotenente
in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico:
(a) se appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere b), c) ed e) del presente articolo:
- per «costruzioni aeronautiche»: diploma di perito
industriale, indirizzo: specializzato per costruzioni aeronautiche,
per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di
precisione; ovvero diploma di maturita' professionale ad esso
equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1970, n. 253;
- per «elettronica»: diploma di perito industriale,
indirizzo: specializzato per elettronica industriale, per energia
nucleare, per telecomunicazioni; ovvero diploma di maturita'
professionale ad esso equipollente, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253;
- per «infrastrutture ed impianti»: diploma di perito
industriale, indirizzo: specializzato per edilizia o termotecnica;
diploma di geometra; ovvero diploma di maturita' professionale ad
essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1970, n. 253;
- per «motorizzazione»: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi universitari, ovvero titolo di studio di durata quadriennale,
integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi
universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e
successive modificazioni e integrazioni;
(b) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al
precedente comma 1, lettere a), d), f) e g) del presente articolo:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero
un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso
annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo
1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e
integrazioni.
Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto in Italia, rilasciata da un Ufficio scolastico regionale
nell'ambito provinciale di loro scelta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita
militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita'
psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non
colposi;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1
dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale
intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei
ruoli speciali dell'Aeronautica, da accertarsi con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di
approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo
articolo 12;
b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 del requisito della
condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa;
c) per il personale appartenente alla categoria dei
marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma
1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero
avere almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b) del
predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina
ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso
applicativo.

                               Art. 3 
 

 

Domande di partecipazione
 

 

1. Coloro che intendono partecipare ad uno dei concorsi di cui
all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, dovranno:
a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato B che costituisce
parte integrante del presente decreto;
b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre
necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).
La mancata sottoscrizione della domanda determinera' la nullita'
della stessa;
c) spedire la domanda, a pena di irricevibilita',
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto -1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante. Se il trentesimo giorno e' festivo,
il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non
festivo, secondo quanto disposto dall'articolo 155 del codice di
procedura civile.
I concorrenti avranno cura di conservare copia della domanda
nonche' la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno
essere esibite, a richiesta, all'atto della presentazione alla prima
prova scritta, come indicato nel successivo articolo 6, comma 2.
Detti concorrenti, dovranno, inoltre, presentare copia della
suddetta domanda di partecipazione, se in servizio, al Comando del
reparto/ente di appartenenza ovvero, se in congedo, al Centro
documentale dell'Esercito (ex distretto militare) o ai Dipartimenti
militari marittimi/ Capitanerie di porto ovvero al Reparto personale
della 1ª Regione aerea/Reparto personale del Comando scuole
dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea o al Comando Aeronautica
militare di Roma, di ascrizione in relazione alla loro residenza.
2. I concorrenti residenti all'estero, o che si trovano
all'estero per motivi di servizio, potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite dell'Autorita'
diplomatica o consolare che, dopo aver attestato sulla stessa la data
di presentazione, ne curera' l'immediato inoltro all'indirizzo
sopraindicato.
Il personale impiegato all'estero in missioni internazionali o
in attivita' addestrative ed impossibilitato, per l'intero periodo
sopra indicato, a spedire la domanda secondo le modalita' di cui al
precedente comma, puo' presentare la stessa nel termine sopraindicato
al Comando del reparto/ente di appartenenza. Questo dovra' apporre
sulla domanda il visto e la data di presentazione della medesima e
dovra' provvedere a trasmetterla al suindicato indirizzo
improrogabilmente entro il terzo giorno dalla data di presentazione.
In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di
assunzione a protocollo della domanda da parte del Comando ricevente.
Il personale di cui al presente comma avra' comunque anche esso
cura di conservare copia della domanda, recante in calce il visto e
la data di presentazione dell'Autorita' competente, che dovra' essere
esibita all'atto della presentazione alla prima prova scritta, come
indicato nel successivo articolo 6, comma 2.
3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze che, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da
dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:
a) il concorso al quale intende partecipare;
b) i propri dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di
nascita) e il codice fiscale;
c) se in servizio, la propria posizione militare (Forza armata,
grado, Arma/Corpo/categoria/specialita'/corso di appartenenza), con
indicazione della data di decorrenza della ferma eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze di completamento dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e l'esigenza per la
quale sono stati richiamati;
d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte
le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di
avviamento postale, il recapito telefonico (telefonia fissa e mobile)
ed un indirizzo di posta elettronica (ove posseduto).
Il concorrente dovra', altresi', segnalare tempestivamente, a
mezzo fax (06/517052774) o messaggio di posta elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it) al Ministero della difesa - Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione
reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143
Roma Laurentino, ogni variazione che venga a verificarsi durante
l'espletamento del concorso.
Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilita' per
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
e) il possesso della cittadinanza italiana e lo stato civile;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
g) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
per delitti non colposi ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, a pena condizionalmente sospesa o con decreto
penale di condanna, e di non avere in corso procedimenti penali per
delitti non colposi e/o amministrativi per l'applicazione di misure
di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico
precedenti penali per delitti non colposi iscrivibili nel casellario
giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare in apposita dichiarazione da
allegare alla domanda le condanne e i procedimenti a carico ed ogni
eventuale precedente penale per delitto non colposo, precisando la
data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale
per aver acquisito la qualifica di imputato.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -
casella postale 15317 - 00143 Roma Laurentino, qualsiasi variazione
della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra fino alla nomina ad ufficiale in servizio
permanente. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovra'
tener conto che la Direzione generale, al fine di controllare la
veridicita' delle dichiarazioni rese, acquisira' d'ufficio il
certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 39 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.
313;
h) il titolo di studio posseduto, il relativo voto e
l'istituto, comprensivo di indirizzo, ove e' stato conseguito;
i) il reparto o ente di appartenenza (se in congedo il Centro
documentale dell'Esercito, il Dipartimento militare
marittimo/Capitanerie di porto, al Reparto personale della 1ª Regione
aerea/Reparto personale del Comando scuole dell'Aeronautica
militare/3ª Regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma,
di ascrizione);
l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa;
m) l'eventuale possesso di titoli di merito ritenuti utili ai
fini della valutazione di cui al successivo articolo 7;
n) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza
previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. Il concorrente dovra' fornire tutte le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;
o) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici
eventualmente previsti per l'Arma, il Corpo e la categoria di
appartenenza;
p) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di
contrarre la ferma di cui al successivo articolo 13;
q) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di
procedimento disciplinare, ovvero prosciolto d'autorita' o d'ufficio
per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da
accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle
Forze di polizia o Corpo armato dello Stato;
r) di non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi
dell'articolo 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile
di rinuncia a tale status presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in
cui sono stati collocati in congedo, secondo l'articolo 636, comma 3
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va
resa anche se negativa;
s) la lingua straniera (non piu' di due a scelta tra la
francese, la spagnola, e la tedesca essendo quella inglese
obbligatoria per tutti) nella quale desidera sostenere la prova orale
facoltativa;
t) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati
contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
v) se alla stessa allega, elencandoli in caso affermativo,
documenti o dichiarazioni sostitutive;
z) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie di cui
all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(coniuge e figli superstiti ovvero parenti in linea collaterale di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di
servizio).
Ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445 i concorrenti dovranno
allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di
riconoscimento in corso di validita'.
4. Il concorrente, se lo desidera, potra' allegare alla domanda
la documentazione dei titoli di studio, di merito e/o di preferenza
di cui al precedente comma 3, lettere h), l), m) ed n), anche sotto
forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Detti titoli dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.
Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi
espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale
per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle
domande che, sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare
formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello di domanda di cui al gia' citato allegato B al presente
decreto.
5. I comandi ed enti, di cui al precedente comma 1 lettera c) del
presente articolo, dovranno provvedere a:
a) prendere atto della domanda di partecipazione al concorso
del dipendente;
b) per i concorrenti della Marina:
1) compilare, se in servizio, apposito documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per
«partecipazione al concorso ruoli speciali dell'Aeronautica - anno
2012» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la firma per
presa visione);
2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al
termine di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento
caratteristico al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - V Reparto - 12ª Divisione documentazione Marina
- viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma Laurentino, tenendo
informata la 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione;
c) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica e
dell'Arma dei carabinieri:
1) compilare, se in servizio, apposito documento
caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per
«partecipazione al concorso ruoli speciali dell'Aeronautica - anno
2012» (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la firma per
presa visione);
2) trasmettere, sia per i concorrenti in servizio che per
quelli in congedo, entro il ventesimo giorno successivo al termine di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi, al Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali
- 2ª Sezione viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino,
copia integrale del libretto personale e dello stato di servizio.

                               Art. 4 
 

 

Svolgimento dei concorsi
 

 

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura
tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) prove di efficienza fisica;
e) accertamenti attitudinali;
f) prova orale;
g) prova orale facoltativa di lingua straniera.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire
la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto
di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da
un'amministrazione dello Stato.
2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del
concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale di cui al
successivo articolo 12, comma 5 (presumibilmente entro la fine di
ottobre 2012) tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile
per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato,
ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica- dovranno essere
risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o
perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del
presente articolo.

                               Art. 5 
 

 

Commissioni
 

 

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le
prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la
formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i concorsi;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti attitudinali, unica per tutti i concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1,
lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale generale dell'Aeronautica militare in servizio,
presidente;
b) due o piu' ufficiali superiori dell'Aeronautica militare in
servizio, membri;
c) un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare in
servizio, che potra' essere diverso in funzione delle categorie in
base alle quali sono ripartiti i posti (solo nel concorso per il
Corpo del genio aeronautico), membro aggiunto;
d) un docente o esperto, membro aggiunto per la prova orale
obbligatoria di lingua inglese;
e) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
f) un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non
inferiore a tenente ovvero un dipendente civile del Ministero della
difesa appartenente alla terza aerea funzionale, segretario senza
diritto di voto.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico, di grado non
inferiore a colonnello, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non
inferiore a brigadier generale, presidente;
b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico,
membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti
esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di
detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto
parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al
precedente comma 3.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica e per gli
accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d)
sara' composta da:
- un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente
colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
- due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, membri.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed
esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per
l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.

                               Art. 6 
 

 

Prove scritte
 

 

1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente
articolo 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima
di 6 ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale
e/o attinente alle discipline storiche, sociali e
politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il
conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della
durata massima di 6 ore, consistente in un tema su argomenti previsti
dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte
integrante del presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di
selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto «Alfredo
Barbieri», ingresso da via tenente colonnello M. Di Trani, con inizio
non prima delle 08.30, secondo il seguente calendario:
a) concorso per 24 (ventiquattro) posti di sottotenente in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi dell'Arma
aeronautica: 18 e 19 giugno 2012;
b) concorso per 12 (dodici) posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico: 13 e
14 giugno 2012.
c) concorso per 5 (cinque) posti di sottotenente in servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico:
11 e 12 giugno 2012.
Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento
delle prove scritte saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
serie speciale del 25 maggio 2012. Nella stessa Gazzetta Ufficiale
del 25 maggio 2012 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una
data successiva.
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di carta di
identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' di
copia della domanda di partecipazione al concorso e della ricevuta
della raccomandata con cui la medesima e' stata spedita.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova
sara' loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle
prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30.
Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova a mezzo
raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio di
posta elettronica.
4. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non
riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma
potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire
dal 90° giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito n. 180/186
- 00143 Roma Laurentino - tel. 06/517051012, ovvero potranno
consultare i siti «www.difesa.it/concorsi» o
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 7 
 

 

Valutazione dei titoli di merito
 

 

1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera a) procederanno a valutare i titoli di merito dei
soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove
scritte, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano
stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente articolo 3
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I
titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima
domanda -o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata- non
siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno
oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli avverra' prima
della correzione delle prove scritte e il relativo esito sara' reso
noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale.
2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate
circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel
successivo comma 3, lettera b), c), d) ed e) del presente articolo,
ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione
esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo
della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione
probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai
sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la
documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel comma 5 dell'articolo 3.
3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari
a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla
documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita
d'ufficio): massimo punti 3,5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate
nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da
eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di
servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a
corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente
la partecipazione al concorso non devono essere oggetto di
valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica
finale (o al corrispondente giudizio finale) sara':
1) nella media: punti 0;
2) superiore alla media: 2/30;
3) eccellente: 3,5/30.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi
parziali -ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento
valutativo come sopra indicato- per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da
considerare (massimo tre anni).
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere assimilata rispettivamente al documento successivo o
antecedente;
b) servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma
prefissata: massimo punti 1/30;
c) partecipazione a operazioni fuori area: massimo punti
0,5/30, calcolando un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: massimo 3/30, cosi'
ripartiti:
1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30;
2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno
quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): massimo punti 2/30;
3) master universitario di I livello: punti 0,5/30;
4) master universitario di II livello: punti 1/30;
e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti:
1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano o di
aliante;
2) 0,25/30 punti per il corso di cultura aeronautica e
meterologia aeronautica, rilasciato dall'Associazione arma
aeronautica di Brindisi in collaborazione con l'Istituto tecnico
statale nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre 2009, o
rilasciato dal Centro di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010;
3) 0,5/30 punti per il diploma conseguito presso l'Opera
nazionale per i figli degli aviatori o Scuole militari;
4) 0,5/30 punti per il brevetto di subacqueo militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a);
5) 0,25/30 punti per il brevetto di subacqueo rilasciato da
strutture riconosciute dalla federazione Confederation mondiale des
activites subacquatiques, esclusivamente per il concorso di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a);
6) 0,5/30 punti per il brevetto di paracadutista militare,
esclusivamente per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a);
7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista rilasciato
da strutture riconosciute dall'Associazione nazionale paracadutisti
d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a).

                               Art. 8 
 

 

Accertamenti psico-fisici
 

 

1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l'Istituto medico
legale dell'Aeronautica militare di Roma, ubicato in via Piero
Gobetti n. 2, mentre quelli attitudinali si svolgeranno presso il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare, ubicato nell'aeroporto
militare di Guidonia (Roma), ingresso da Viale Roma n. 26 (piazzale
Ten. Maurizio Simone), presumibilmente in settembre 2012 (durata
presunta giorni 4). A tal fine i concorrenti saranno convocati a
mezzo lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con
messaggio di posta elettronica.
Essi dovranno presentarsi alle 07.00 del giorno indicato nella
predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Istituto
medico legale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale
o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da
quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse
indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale dell'analisi completa delle urine con
esame del sedimento;
c) referto originale dell'analisi del sangue concernente:
- emocromo completo;
- VES;
- glicemia;
- creatininemia;
- trigliceridemia;
- colesterolemia;
- transaminasemia (GOT e GPT);
- bilirubinemia totale e frazionata;
- gamma GT;
- markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV;
d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che
attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche,
gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei
mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
f) per i concorrenti di sesso femminile:
- ecografia pelvica, con relativo referto;
- referto originale di test di gravidanza - mediante analisi
su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
lavorativi precedenti la visita;
g) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera, in corso di validita' (il documento dovra'
avere validita' annuale con scadenza fino al 31 ottobre 2012),
rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private
accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico
specializzato in medicina dello sport;
h) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro
trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da
strutture sanitarie pubbliche.
3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai
candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie
pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio
sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta
anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di
uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame
radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e
quindi dal concorso.
4. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1,
lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del
presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita';
b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di accertato
stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli
accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi
dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il
quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei
confronti dei candidati il cui stato di gravidanza, e' stato
accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la
Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova
convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione delle graduatorie di cui al successivo articolo 12. Se in
occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera c) ne dara' notizia alla citata Direzione generale
che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso
per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per
cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti
accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica;
6) visita ortopedica;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine,
cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
9) controllo dell'abuso sistematico di alcool mediante
ricerca della CDT;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la
loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test
psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta
utile per conseguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del
concorrente.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il
concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per
l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la
dichiarazione di cui all'allegato E.
5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla
Direzione generale della sanita' militare, la commissione di cui al
precedente articolo 5 comma 1, lettera b) dovra' accertare il
possesso dei seguenti specifici requisiti:
a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso
maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e
l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per
l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice e per la componente
cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per
l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso
cromatico normale.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo
dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata
con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da
6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle
predette direttive tecniche della Direzione generale della sanita'
militare.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri
stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo
sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno
giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato
respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2;
apparato visivo VS 2 e apparato uditivo AU 2;
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare, ai sensi all'articolo 582 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della
direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore generale della
sanita' militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti
dal presente decreto);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di
sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari
per la frequenza del corso;
5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o
quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni
corneali;
6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e
prontamente intellegibile;
7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del
corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio
permanente del ruolo speciale dell'Aeronautica.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica», con indicazione della causa di
inidoneita'.
I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono
riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente
insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da
lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita,
la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante
agli interessati.
7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno
tuttavia far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento
ufficiali - 2ª Sezione - casella postale 15317 - 00143 Roma
Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a
quello della visita medica, anticipandola via fax al numero
06/517052774, specifica istanza, corredata di idonea documentazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause
che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della
prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori
sopraindicati. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione
di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) la quale, solo
se lo ritiene necessario, potra' sottoporre gli interessati ad
ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio
definitivo.
8. In caso di mancato accoglimento dell'istanza i concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
9. In caso di accoglimento dell'istanza i concorrenti riceveranno
formale comunicazione da parte della Direzione generale per il
personale militare.
10. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti, ovvero che hanno rinunciato ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso.

                               Art. 9 
 

 

Prove di efficienza fisica
 

 

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente articolo 8, i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso
il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma)
e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Guidonia.
Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione della
prova, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore
della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza
armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpette ginniche.
3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente
decreto. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di
svolgimento delle prove e le disposizioni sui comportamenti da
tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi
durante l'effettuazione della stessa.
Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' aver conseguito il risultato indicato nel citato
allegato F. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita'
alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati
per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera d) sono definitivi. Pertanto, i
concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza
ulteriori comunicazioni.
4. Al termine delle prove di efficienza fisica, la commissione di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) redigera' il relativo
verbale.

                               Art. 10 
 

 

Accertamenti attitudinali
 

 

1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al
precedente articolo 9 i concorrenti giudicati idonei saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5,
comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali, consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di
performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo
inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale
valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle
apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati
partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare», emanate dal
Comando generale delle scuole dell'Aeronautica militare e vigente
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle
seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche
caratteristiche attitudinali:
- aspetti formali:
a) «espressione orale»: fluida e ben articolata, esente da
rilevanti difetti di pronuncia e marcate inflessioni dialettali;
b) «espressione scritta»: articolata, ordinata, priva di
errori ortografici e grammaticali;
c) «cura della persona»: ordinata e curata;
d) «atteggiamento»: equilibrato, partecipativo, rispettoso e
composto;
- aspetti cognitivi: rapido ed efficace nell'analisi e nella
sintesi; ponderato nell'espressione di valutazioni. Indipendente nel
maturare i propri convincimenti;
- aspetti caratteriali:
a) «efficienza»: concreto e coerente nel pianificare,
determinato e concludente nel portare a termine le attivita'
intraprese;
b) «motivazione»: realistica, concreta, genuina;
c) «emotivita'»: equilibrata; adeguata capacita' di
autocontrollo;
d) «capacita' relazionali»: socievole, disciplinato, dotato
di spirito di iniziativa e delle qualita' necessarie ad assumere la
guida di un gruppo di lavoro;
e) predisposizione allo studio ed all'aggiornamento
professionale.
2. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali dell'Aeronautica» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno
esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici, delle prove di
efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e dovranno essere
inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, al Ministero
della difesa - Direzione generale per il personale militare - I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - viale
dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.

                               Art. 11 
 

 

Prova orale
 

 

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente articolo 1, sugli argomenti previsti
dai programmi riportati nell'allegato C al presente decreto. A tal
fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo
lettera raccomandata o telegramma e, qualora possibile, con messaggio
di posta elettronica, con indicazione della sede e data di
svolgimento della suddetta prova che verra' effettuata
presumibilmente nel periodo settembre/ottobre 2012.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 12.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue
tra la francese, la spagnola e la tedesca), della durata di 15 minuti
per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un
punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) fino a 20/30: 0 punti;
b) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
c) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
d) da 27/30 a 30/30: 2 punti.

                               Art. 12 
 

 

Graduatorie di merito
 

 

1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente articolo 1 sara' formata secondo
l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova
orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1 del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente articolo 1, comma 2.
3. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle
suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per
insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito, all'uopo formata dalla
commissione.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a
parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane
d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della
legge n. 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge
n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori -sempreche' non siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente articolo 1,
comma 5- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel giornale
ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sara'
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito
«www.persomil.difesa.it».

                               Art. 13 
 

 

Nomina
 

 

1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati (ad eccezione degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata ed a
quelli delle forze di completamento, di cui al precedente articolo 2,
comma 1, lettere b) e c)) sottotenente in servizio permanente del
ruolo speciale per il quale hanno concorso con anzianita' assoluta
nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente
esecutivi.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle
forze di completamento e quelli appartenenti alla categoria degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali in
servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle
domande.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 2 del presente decreto.
3. I vincitori -sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi
impeditivi di cui al precedente articolo 1, comma 4- saranno invitati
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della
durata e con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore
dell'Aeronautica.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
- produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni
effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del
glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato - entro trenta giorni
dalla data di ammissione al corso - da strutture sanitarie pubbliche;
- contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta
ferma comportera' la revoca della nomina;
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la
decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non
ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente articolo 12, entro 1/12
della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei,
secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in
servizio permanente del ruolo speciale per il quale e' stato
dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non
possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato
d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo
l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze di
completamento e alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso
corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo
frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita'
assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a
compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso
sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di
servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in
congedo.
8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potra' essere chiesto
di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica
del possesso dei requisiti.

                               Art. 14 
 

 

Accertamento dei requisiti
 

 

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale
militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma
1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

                               Art. 15 
 

 

Esclusioni
 

 

1. La Direzione generale per il personale militare puo', con
provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso i
concorrenti che non fossero ritenuti in possesso dei prescritti
requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a
sottotenente in servizio permanente, se il difetto dei requisiti
verra' accertato dopo la nomina.

                               Art. 16 
 

 

Spese di viaggio. Licenza
 

 

1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente articolo 4 del presente
bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le
varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza
presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,
anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di
servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno
essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal
precedente articolo 4 del presente bando, nonche' quelli necessari
per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza
straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in
corso.

                               Art. 17 
 

 

Trattamento dei dati personali
 

 

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso
una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore generale della Direzione generale per il personale
militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del
trattamento dei dati ognuno per la parte di propria competenza:
a) il dirigente pro-tempore della 1ª Divisione della
Direzione generale per il personale militare;
b) i responsabili dei comandi/enti di cui al precedente
articolo 3, comma 5;
c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente
articolo 5.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della
normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 

Roma, 18 aprile 2012
 

Gen. C.A. Francesco Tarricone

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