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UNIVERSITA' DI BERGAMO

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti
di professore universitario di ruolo di seconda fascia

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.75 del 21/9/1999
Ente:UNIVERSITA' DI BERGAMO
Località:Bergamo  (BG)
Codice atto:099E7426
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:2
Scadenza:21/10/1999

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                             IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la
relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione
organizzativa e didattica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme
sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la realizzazione
della parita' uomo-donna sul lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
21 giugno 1995, n. 236, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 1997, concernente la
rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e successive
modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, primo comma della legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modifiche, che trasferisce alle universita' le competenze
ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la
nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e
reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle predette
procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e
dei ricercatori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
amministrativa;
Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professori universitari di ruolo di seconda
fascia deliberate dai consigli di facolta' di economia e ingegneria;
Vista la deliberazione del senato accademico paragrafo 4 del 29
luglio 1999;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione paragrafo
7/a) del 29 luglio 1999 che ha autorizzato la messa a concorso dei
due posti per professore universitario di ruolo di seconda fascia per
le facolta' di economia e ingegneria;
Considerato che i posti richiesti a concorso dalle facolta' trovano
disponibilita' nei rispettivi organici e godono della relativa
copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui
all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Decreta:
Art. 1.
Tipologia concorsuale
Sono indette le procedure di valutazione comparativa per la
copertura di due posti di professore universitario di ruolo di
seconda fascia presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti
settori scientifico-disciplinari:
Facolta' di economia
N10X Diritto amministrativo - 1 posto.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nel
settore scientifico-disciplinare affine N09X.
I candidati possono presentare un numero massimo di dieci
pubblicazioni scientifiche. Nel caso di invio di un numero di
pubblicazioni superiore, la commissione provvedera' a valutare le
stesse in ordine cronologico di stampa, partendo dalle piu' recenti e
fino al numero consentito.
All'idoneo chiamato dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
l'impegno scientifico richiesto e' quella dell'area del diritto
amministrativo;
l'impegno didattico richiesto e' quello dell'area del diritto
amministrativo.
Per la partecipazione al concorso e' richiesta la conoscenza della
lingua francese.
Facolta' di ingegneria
P01A Economia Politica - 1 posto:
analisi economica;
dinamica economica;
economia politica (settore P01A);
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia;
storia dell'economia politica.
Non possono partecipare alla valutazione comparativa i professori
universitari di ruolo di prima e seconda fascia inquadrati nello
stesso settore scientifico-disciplinare e in nessuno dei settori
scientifico-disciplinari affini.
I candidati possono presentare un numero massimo di 15
pubblicazioni scientifiche. Nel caso di invio di un numero di
pubblicazioni superiore, la commissione provvedera' a valutare le
stesse in ordine cronologico di stampa, partendo dalle piu' recenti e
fino al numero consentito.
All'idoneo chiamata dal consiglio di facolta' sara' richiesta la
seguente tipologia di impegno scientifico e didattico:
l'impegno scientifico richiesto e' nell'ambito della microeconomia,
con particolare riferimento alla teoria della produzione,
dell'impresa e delle forme di mercato nonche' alla teoria
dell'organizzazione;
l'impegno didattico richiesto e' nell'ambito dei corsi a contenuto
microeconomico ed eventualmente, per esigenze temporanee, di economia
dell'impresa ed economia industriale.
Per la partecipazione al concorso e' richiesta la conoscenza della
lingua inglese.

                               Art. 2.
Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alle valutazioni comparative di cui all'art. 1 e'
libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo
di studio posseduto dai candidati.
Non possono partecipare alle valutazioni comparative:
1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
4) i professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia
inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al
posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini
indicati all'art. 1.
Ogni candidato, a pena di esclusione, puo' partecipare
complessivamente ad un numero di valutazioni comparative non
superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco di
un anno, decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta.
I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.

                               Art. 3.
Domande di ammissione dei candidati italiani
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda (mod. allegato A al presente decreto)
fornito anche per via telematica (http://www.unibg.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) domanda che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: lunedi' e mercoledi' dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e il martedi', giovedi' e
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12), unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a questa
Universita' ufficio reclutamento personale docente, amministrativo e
tecnico via Sant'Alessandro, 47 - 24122 Bergamo, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale). Le coniugate debbono indicare nell'ordine
il cognome da nubile il nome ed il cognome acquisito con il
matrimonio.
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il
comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle medesime;
4) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari;
5) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
6) di non essere professore di ruolo di prima o seconda fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4, dell'art. 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
inoltre allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia autenticata
ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
403.
I candidati possono altresi dimostrare il possesso dei titoli sopra
indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni
amministrative consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.

                               Art. 4.
Domande di ammissione dei candidati stranieri
Per partecipare alla valutazione comparativa, ogni candidato
compila il modulo della domanda (mod. allegato B al presente decreto)
fornito anche per via telematica (http://www.unibg.it) indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice
fiscale) domanda che, debitamente firmata, potra' consegnare a mano
(nei seguenti giorni ed orari: lunedi' e mercoledi' dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 14,30 alle ore 16 e il martedi', giovedi' e
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12), unitamente alla fotocopia del
codice fiscale, o spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, a questa
Universita' ufficio reclutamento personale docente, amministrativo e
tecnico via Sant'Alessandro, 47 - 24122 Bergamo, entro il termine
perentorio, a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale. A tal fine fara' fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
La domanda del candidato deve contenere, a pena di esclusione dalla
valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in
modo univoco la facolta' ed il settore scientifico-disciplinare per
il quale il candidato intende essere ammesso.
I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa
per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte
domande ed eventuali allegati per ogni settore.
Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio
cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione
personale (codice fiscale).
Tutti i candidati devono inoltre dichiarare sotto la propria
responsabilita':
1) la cittadinanza posseduta;
2) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne
riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli
eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
3) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
4) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
6) di non essere professore di ruolo di prima o seconda fascia
inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale
presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini indicati
all'art. 1;
7) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390,
di seguito riportato: "Ogni candidato, a pena di esclusione, puo'
partecipare complessivamente ad un numero di valutazioni comparative
non superiore a cinque presso le varie sedi universitarie, nell'arco
di un anno decorrente dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione alla prima valutazione
comparativa prescelta. Il candidato e' escluso dalla procedura,
successiva alla quinta, per la quale abbia presentato domanda di
partecipazione entro l'anno solare di riferimento".
La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 3), 6) e 7)
comportera' l'esclusione dalla valutazione comparativa.
Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato
elegge ai fini del concorso.
Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente
comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella
domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al
concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa
ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Gli aspiranti che siano in possesso di eventuali titoli devono
allegare alla domanda:
1) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica
e didattica;
2) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e
relativo elenco in duplice copia;
3) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che
saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 5;
4) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti allegati alla
domanda.
I titoli debbono essere prodotti in carta semplice.
I cittadini dell'Unione europea possono:
a) dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la
forma di semplificazione delle certificazioni amministrative
consentite dalla legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998 compilando l'allegato C;
oppure
b) produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e
qualita' personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani.
L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989
possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero
in copia dichiarata conforme all'originale.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni
presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno
nel termine stabilito dal bando.
Al presente decreto e' allegato (prospetto B) lo schema di domanda
che va presentata in lingua italiana cui gli interessati possono
utilmente uniformarsi.

                               Art. 5.
Pubblicazioni
Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della
valutazione comparativa, con un elenco delle stesse firmato ed
identico a quello allegato alla domanda di partecipazione, vanno
inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano alla
sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 serie speciale
"Concorsi ed esami".
Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o
consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni
giudicatrici.
E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per
posti di professore universitario di seconda fascia" e devono essere
indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore
scientifico-disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato
intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del
candidato.
Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia
conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che le copie delle
pubblicazioni sono conformi all'originale.
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo
di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere
adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660:
"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia
suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della
provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla
locale procura della Repubblica".
L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea
documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito,
oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria
responsabilita', ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e
tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere
presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato
nella lingua originale.
Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione
comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le
commissioni giudicatrici, tanti plichi di pubblicazioni, con annesso
elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui
partecipa.

                               Art. 6.
Esclusione dalla valutazione comparativa
I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.
L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto
motivato del rettore.

                               Art. 7.
Costituzione delle commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita'
indicate negli articoli 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390.
Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di
decesso o di indisponibilita' degli stessi per cause sopravvenute,
ovvero nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, nelle
commissioni giudicatrici subentra il docente non eletto che abbia
riportato maggior numero di voti.
Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.

                               Art. 8.
Ricusazione
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine
previsto dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236,
per la presentazione al rettore da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.

                               Art. 9.
Adempimenti delle commissioni giudicatrici e prove d'esame
Le commissioni giudicatrici, convocate in prima riunione dal membro
designato dalla facolta', per procedere alla valutazione comparativa
dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano,
senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15,
il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e
delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum,
i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun
candidato.
Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e
le pubblicazioni scientifiche dei candidati, prendono in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione;
c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica;
e) continuita' temporale della produzione scientifica anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti
in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente
nelle valutazioni comparative:
a) l'attivita' didattica svolta;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca italiani
e stranieri;
c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca;
e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di
ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche,
i candidati sostengono una discussione sui titoli scientifici e una
prova didattica (nell'ambito della disciplina del settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando e dal candidato stesso
indicata) su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tale fine
ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla
commissione, scegliendo immediatamente quello che formera' oggetto
della lezione.
Le prove orali e didattiche sono pubbliche.
Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui
le medesime avranno luogo e' notificato agli interessati tramite
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni
prima dello svolgimento delle prove stesse.
Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti
esclusivamente di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un
notaio;
b) libretto ferroviario personale;
c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identita'.
Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo
l'espletamento della prova didattica.
Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle
singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla
relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione
comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei
componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di
tre idonei, per ciascun posto bandito.
Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del
procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con
l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi
individuali e collegiali e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e resa pubblica anche per via telematica.
Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di
valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione
del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una
sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la
conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi
segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori
non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento
motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui
siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un
nuovo termine per la conclusione dei lavori.

                              Art. 10.
Accertamento della regolarita' degli atti
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati e li trasmette ai competenti organi accademici per i
successivi adempimenti. Con successivo decreto il rettore nomina i
vincitori a decorrere dal 1 novembre. Nel caso in cui riscontri vizi
di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con
provvedimento motivato gli atti alla commissione per la
regolarizzazione, stabilendone il termine.
Il consiglio di facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta
giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli
atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico scientifiche,
puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati
dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi
diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi
di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattico
scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione
giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e'
assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e'
disposta con decreto rettorale a decorrere dal 1 novembre.
I candidati risultati idonei i quali non siano stati chiamati entro
il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in
ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di
accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte di altre Universita' che non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che
rinunciano alla nomina presso l'Universita' degli studi di Bergamo
perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

                              Art. 11.
Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni
I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite
gli uffici dell'Universita', a spese dei destinatari, le
pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.

                              Art. 12.
Documenti di rito per la nomina dei vincitori
I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione
comparativa riceveranno comunicazione diretta dal rettore.
Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione i
vincitori, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunita'
europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far
pervenire la seguente documentazione:
1) certificato medico da cui risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego;
2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
a) data e luogo di nascita;
b) cittadinanza;
c) godimento dei diritti politici;
d) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
e) l'inesistenza di condanne penali che impediscano l'instaurazione
di un rapporto di pubblico impiego;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8
della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'amministrazione
dello Stato e' dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle
lettere b), c), d) ed e) e deve invece dichiarare che trovasi in
attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione goduta.
Il cittadino extracomunitario, vincitore della procedura di
valutazione comparativa, deve presentare nel termine di trenta giorni
sopracitato, pena la decadenza al diritto alla nomina i seguenti
documenti:
1) certificato di nascita;
2) certificato equipollente al certificato generale del casellario
giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui
il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se
risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare anche la mancanza di condanne penali e di carichi
pendenti a suo carico;
3) certificato medico dal quale risulti che il candidato e'
fisicamente idoneo all'impiego;
4) certificato attestante la cittadinanza;
5) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) devono essere di data non
anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito del
concorso.
Il certificato relativo al punto 5) deve riportare l'indicazione
del possesso del requisito alla data di scadenza del bando.
I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di
cui il vincitore e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi, essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le
disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente ai
casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.

                              Art. 13.
Nomina dei vincitori
La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale
e decorre dal 1 novembre successivo.
Ad essi spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni
di legge in vigore.
Dopo tre anni dall'immissione in ruolo l'interessato sara'
sottoposto ad un giudizio da parte di una commissione nazionale,
composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno
associato confermato.
La commissione valutera' l'attivita' scientifica e didattica svolta
dal professore di seconda fascia nel triennio anche sulla base di una
motivata relazione del consiglio di facolta'.
Se il giudizio sara' favorevole, il docente sara' confermato nel
ruolo dei professori associati ordinario con diritto al relativo
trattamento economico.
Se l'attivita' sara' valutata sfavorevolmente, l'interessato potra'
essere mantenuto in servizio per un altro biennio al termine del
quale sara' sottoposto ad un nuovo giudizio. Ove non sia concessa la
proroga ovvero qualora anche tale giudizio sia sfavorevole, il
docente e' dispensato dal servizio.

                              Art. 14.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio reclutamento
personale docente, amministrativo e tecnico dell'Universita' degli
studi di Bergamo e trattati per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 15.
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del
presente bando e' la dott.ssa Natalia Cuminetti funzionario
amministrativo presso l'ufficio reclutamento personale docente,
amministrativo e tecnico sito in via S. Alessandro, 47 - 24122
Bergamo.

                              Art. 16.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la
legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modifiche, il decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, la vigente
normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi
nella pubblica amministrazione.
Bergamo, 8 settembre 1999
Il rettore
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