Mininterno.net - Bando di concorso UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO Concorso pubblico, per titoli ed e...
 
 
 

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Bandi di concorso --> Lista bandi --> Dettaglio atto

UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno
orario a tempo pieno, di quattro posti di categoria B, posizione
economica B3, area dei servizi generali e tecnici, di cui un posto
riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (codice concorso 09/2008), e di un posto di
categoria B, posizione economica B3, area amministrativa (codice
concorso 10/2008). (Decreto n. 860)

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.62 del 8/8/2008
Ente:UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
Località:Benevento  (BN)
Codice atto:08E07037
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/9/2008
Tags:Amministrativi

Testo piccolo - Testo medio - Testo grande

                     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi del Sannio,
approvato con decreto direttoriale del 4 luglio 2001, n. 615, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie
speciale, del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 47;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
Vista la Legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 7 febbraio 1990, n. 19;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
Visto il «Contratto collettivo nazionale di Lavoro relativo al
biennio economico 2000-2001 del personale del comparto
universitario», stipulato il 13 maggio 2003;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005;
Visto il «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
biennio economico 2004-2005 del personale del comparto
universitario», stipulato il 28 marzo 2006;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di
amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 2001, ha approvato
l'Organizzazione dell'amministrazione centrale, con il relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
Vista l'ipotesi di riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9
dicembre 2004;
Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
Studi del Sannio a tempo determinato e a tempo indeterminato»,
emanato con decreto rettorale del 31 ottobre 2001, n. 966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
Visto l'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge finanziaria per l'anno 2008);
Visto l'art. 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge finanziaria per l'anno 2008) il quale stabilisce, in
particolare, che:
fatte, comunque, salve «... le intese stipulate, ai sensi dei
commi 558 e 560 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima della data di entrata in vigore della presente Legge, entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali,
nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli
anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di
maturazione dei presenti requisiti:
a) in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge, e che alla stessa data abbia gia' espletato attivita'
lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa
amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi
529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...»;
Visto l'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il quale, a sua volta, dispone che «... fermo restando quanto
previsto dall'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo
indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una
riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a
concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato
presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonche' il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu' di contratti di collaborazione coordinata a continuativa
stipulati anteriormente a tale data ...»;
Vista la circolare del 18 aprile 2008, n. 5, con la quale la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni,
servizio programmazione, assunzioni e reclutamento, ha definito le
«Linee di indirizzo in merito alla interpretazione ed alla
applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)», sottolineando, in
particolare che «... la disposizione che si trova nell'art. 3, comma
106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prospetta alle
amministrazioni, nel rispetto del principio costituzionale della
«concorsualita», bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a
tempo indeterminato che danno rilevanza alla esperienza lavorativa
maturata presso le amministrazioni pubbliche, differenziandola in
ragione della tipologia del rapporto posto in essere ...»:
a) prevedendo «... per i titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato, con qualifica non dirigenziale, che raggiungono il
triennio secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 529, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di cui all'art. 3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i predetti bandi
possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti
messi a concorso ...»;
b) introducendo «... una valutazione per titoli per riconoscere,
in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi nel
quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data ...»;
Visto il «Programma di fabbisogno del personale tecnico ed
amministrativo per il triennio 2007-2009», predisposto in conformita'
alle linee generali di indirizzo della «Programmazione delle
Universita' per il triennio 2007-2009», definite con decreto
ministeriale del 3 luglio 2007, n. 362, in attuazione dell'art.
1-ter, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto
dei parametri e dei criteri (denominati «Indicatori») per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati della attuazione della
predetta programmazione, fissati dal decreto ministeriale del 18
ottobre 2007, n. 506;
Considerato che il predetto programma in relazione ai piani di
stabilizzazione dei «lavoratori precari» previsti dall'art. 3, comma
94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recepisce, peraltro, le
direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione Pubblica, ufficio per il personale delle
Pubbliche amministrazioni e reclutamento, con la circolare del 18
aprile 2008, n. 5;
Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57,
comma 6, del «Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del Comparto delle universita», stipulato il 9 agosto 2000,
come modificato ed integrato dall'articolo 13 del «Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo
2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del personale del
Comparto delle Universita», stipulato il 27 gennaio 2005, il
«Programma di fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo per
il triennio 2007-2009» e' stato oggetto di consultazione con i
componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria ed i
Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di
Comparto nella riunione del 12 maggio 2008;
Considerato che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal Rettore al Senato accademico nella
seduta del 13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, direzione generale per
l'Universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo Ateneo ha provveduto, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, lettera a), del decreto interministeriale 30 aprile
2008, ad adottare, entro il 30 giugno 2008, il «Programma di
fabbisogno del personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009» utilizzando «per la valutazione ex ante e il relativo
monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali» la
apposita procedura informatizzata «PROPER»;
Accertato che la spesa per le assunzioni di personale tecnico ed
amministrativo previste dal predetto Programma per l'anno 2008,
rientra nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
Considerato che, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico
ed amministrativo, per il triennio 2007-2009», tra l'altro, prevede,
per l'anno 2008, anche l'assunzione di quattro unita' di Categoria B,
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici, e di una
unita' di Categoria B, posizione economica B3, area amministrativa;
Vista la nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo
0007256/CM3011, con la quale questo Ateneo, in relazione agli
obblighi previsti dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, ha comunicato al Ministero della difesa, la
propria intenzione di non applicare, nella fattispecie, in
considerazione della specialita' e straordinarieta' della procedura
concorsuale prevista dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore
dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata congedati senza
demerito;
Ritenuto altresi', sempre in considerazione della specialita' e
straordinarieta' della predetta procedura concorsuale, che, nella
fattispecie in esame, non si debba attivare neanche la procedura di
mobilita' prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dall'art. 5 della legge 31 marzo 2005,
n. 43, riservata al personale delle amministrazioni pubbliche
collocato in disponibilita' ed iscritto in appositi elenchi;
Attesa pertanto, la necessita' di avviare una procedura
concorsuale per la copertura dei posti innanzi specificati, ai sensi
dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
Verificata la disponibilita' finanziaria;
Decreta:
Art. 1.
Numero dei posti
E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, dei seguenti posti:
quattro posti di Categoria B, posizione economica B3, area dei
servizi generali e tecnici, di cui un posto riservato ai sensi
dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Codice
concorso 09/2008), per addetti alla sorveglianza ed alla custodia
delle portinerie e/o locali e dei complessi edilizi, al controllo
dell'accesso e movimento del pubblico, alle attivita' di prima
informazione degli utenti, all'accettazione e allo smistamento della
corrispondenza, alla apertura e alla chiusura degli ingressi e, in
generale, a compiti esecutivi, che possono essere svolti anche
attraverso l'utilizzo di personale computer;
un posto di Categoria B, posizione economica B3, area
amministrativa (Codice concorso 10/2008), per addetti alla
compilazione, nell'ambito di istruzioni dettagliate, di atti
amministrativi e contabili, alla tenuta degli archivi, alla cura,
senza autonomia decisionale, delle relazioni con l'utenza interna ed
esterna.
Coloro che intendono avvalersi della «riserva» devono farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
E' possibile presentare domanda di partecipazione ad entrambi i
concorsi.
E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.

                               Art. 2.
Requisiti generali di ammissione
Per l'ammissione ai concorsi, si richiede il possesso dei seguenti
requisiti:
a) la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea;
b) l'eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) il non aver riportato condanne penali e il non avere
procedimenti penali in corso;
e) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego;
f) l'assolvimento degli obblighi di leva militare, per i nati
fino al 1985;
g) il non essere stato destituito o dispensato da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile;
h) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo
grado.
Inoltre, coloro che intendono avvalersi della riserva prevista ai
sensi dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
devono aver maturato almeno tre anni di esperienza di lavoro
subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in
virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono:
a) possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della
Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello stato di
appartenenza o di provenienza;
c) avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato dall'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 30
ottobre 1996, n. 693, l'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti di ammissione puo' essere disposta in ogni momento con
provvedimento motivato del direttore amministrativo.

                               Art. 3.
Termine di presentazione delle domande
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice,
devono pervenire, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
riportando sulla busta, rispettivamente, la dicitura «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo
pieno, di quattro posti di Categoria B, posizione economica B3, area
dei servizi generali e tecnici, di cui un posto riservato ai sensi
dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (codice
concorso 09/2008)», o «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di un posto di Categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa (codice concorso
10/2008)», entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

                               Art. 4.
Dichiarazioni da formulare nella domanda
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
responsabilita' e a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 46,
47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, potendo utilizzare, a tal fine, i fac-simili all'uopo
predisposti (Allegato 2 e Allegato 3):
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale e la residenza, con le indicazioni relative alla citta', alla
provincia, al codice di avviamento postale, alla via/piazza e al
numero civico;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero della
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal
precedente art. 2, primo comma, lettera h), con l'indicazione
dell'anno scolastico in cui e' stato conseguito e dell'istituto che
lo ha rilasciato;
e) di avvalersi della riserva prevista ai sensi dell'art. 3,
comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avendo maturato
almeno tre anni di esperienza di lavoro subordinato presso pubbliche
amministrazioni in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data del 28 settembre 2007, con le indicazioni delle date di inizio e
fine di ciascun servizio prestato e degli enti presso i quali e'
stata svolta la propria attivita' (la dichiarazione deve essere resa,
anche se negativa);
f) gli eventuali titoli posseduti, valutabili ai sensi dell'art.
6 del presente bando;
g) di essere in possesso dell'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stato
concesso il condono, l'indulto il perdono giudiziale o l'amnistia) e
gli eventuali procedimenti penali pendenti (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
j) il servizio prestato presso Pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (la
dichiarazione deve essere resa, anche se negativa);
k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego
presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' insanabile ovvero di non essere stato licenziato per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo (la dichiarazione deve
essere resa, anche se negativa);
l) il possesso, secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente
bando, di eventuali titoli di preferenza e/o di precedenza.
La mancata dichiarazione di cui alla lettera l) non costituisce
motivo di esclusione dai concorsi, ma preclude la possibilita' che i
predetti titoli, anche se posseduti, possano essere prodotti o presi
in considerazione, in caso di superamento della prova orale.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono inoltre
dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
come specificati nel precedente art. 2.
I candidati con cittadinanza non italiana sono tenuti a presentare
la domanda in lingua italiana, con le predette modalita' ed entro il
termine stabilito nel precedente art. 3.
Il candidato e', altresi', tenuto a indicare il recapito presso il
quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative
al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente.
Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.
Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, non e' piu' richiesta l'autentica della
firma in calce alla domanda.
La mancanza della firma, invece, costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del
recapito da parte del candidato, nonche' da disguidi postali o
telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza
maggiore.
Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena di
esclusione, copia della ricevuta del versamento di euro 7,75, da
effettuare sul conto corrente postale n. 13759824 intestato
all'Universita' degli studi del Sannio, quale contributo forfettario
per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del
concorso, riportando nella causale del versamento la dicitura
«Partecipazione al concorso pubblico, quattro posti di Categoria B,
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici (codice
09/2008)» o «Partecipazione al concorso pubblico, un posto di
Categoria B, posizione economica B3, area amministrativa (codice
10/2008)».

                               Art. 5.
Commissione giudicatrice
Le Commissioni giudicatrici saranno costituite nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 35 comma 3, lettera e) del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 14 del «Regolamento di
ateneo per la disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico
ed amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

                               Art. 6.
Presentazione e valutazione dei titoli culturali e di servizio
Ai fini della valutazione dei titoli culturali e di servizio la
Commissione giudicatrice di ciascuna procedura concorsuale ha a
disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la Commissione giudicatrice, conformemente a
quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo
l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla
correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
1) fino ad un massimo di 2,50 punti per il possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, con riguardo al punteggio
riportato, secondo la articolazione contenuta nel prospetto all'uopo
predisposto (Allegato n. 1);
2) fino ad un massimo di 12,50 punti per il servizio di ruolo
prestato presso la Universita' degli studi del Sannio con rapporto di
lavoro a tempo determinato di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la seguente articolazione:
a) attribuzione di 2 punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno,
in caso di servizio di ruolo prestato nella Categoria C;
b) maggiorazione del punteggio attribuito ai sensi della lettera
a) di ulteriori 0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno, in caso di
servizio di ruolo prestato nella Categoria D;
3) fino ad un massimo di 6 punti per il servizio prestato presso
la Universita' degli studi del Sannio con contratto di collaborazione
coordinata o continuativa di durata almeno pari o superiore ad un
anno, con la attribuzione di due punti per ogni anno ovvero per ogni
frazione di anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
4) fino ad un massimo di 3 punti per esperienze lavorative
maturate nella Universita' degli studi del Sannio con contratti di
lavoro autonomo di durata almeno pari o superiore ad un anno, con la
attribuzione di un punto per ogni anno ovvero per ogni frazione di
anno pari o superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
5) fino ad un massimo di 2 punti per esperienze lavorative, di
ruolo e non di ruolo, maturate in altre pubbliche amministrazioni, di
durata almeno pari o superiore ad un anno, con la attribuzione di
0,50 punti per ogni anno ovvero per ogni frazione di anno pari o
superiore ai sei mesi, oltre il primo anno;
6) fino ad un massimo di 2 punti per il superamento di altri
concorsi per la medesima categoria per la quale si concorre o per una
categoria superiore, con la seguente articolazione:
a) attribuzione di 1 punto per il superamento di un concorso
indetto per l'accesso alla medesima categoria per la quale si
concorre;
b) attribuzione di 2 punti per il superamento di un concorso
indetto per l'accesso ad una categoria superiore rispetto a quella
per la quale si concorre;
7) fino ad un massimo di 2 punti per titoli di studio superiori
rispetto a quello previsto dal punto 1 del presente articolo, con
riguardo al punteggio riportato, secondo la articolazione contenuta
nel prospetto all'uopo predisposto (Allegato n. 1).
La Commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
La documentazione relativa ai titoli dovra' dimostrare il possesso
da parte del candidato dei predetti titoli culturali e di servizio e
dovra' essere prodotta, al momento della presentazione della domanda,
secondo una delle seguenti modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato
decreto del Presidente della Repubblica, e/o di atto di notorieta',
ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, prodotta, in quest'ultimo
caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento
di identita'.
La produzione dei titoli con una modalita' diversa da quelle
innanzi specificate comporta la non valutabilita' dei titoli
medesimi.

                               Art. 7.
Prove d'esame
Relativamente al «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di quattro posti di categoria B,
posizione economica B3, area dei servizi generali e tecnici», le
prove di esame consisteranno in:
a) una prova scritta, consistente in test a risposta multipla,
che vertera' sulle seguenti materie:
elementi di diritto amministrativo;
elementi di informatica;
b) una prova orale, che vertera' sulle materie oggetto della
prova scritta, nonche' su elementi di legislazione universitaria e
sara' diretta ad accertare la conoscenza di elementi della lingua
inglese.
Relativamente al «concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di impegno orario a tempo pieno, di un posto di categoria B,
posizione economica B3, area amministrativa», le prove di esame
consisteranno in:
a) una prova scritta, consistente in test a risposta multipla che
vertera' sulle seguenti materie:
elementi di contabilita' di Stato;
elementi di informatica;
b) una prova orale, che vertera' sulle materie oggetto della
prova scritta, nonche' su elementi di legislazione universitaria e
sara' diretta ad accertare la conoscenza di elementi della lingua
inglese.
La durata della prova scritta sara' determinata dalla Commissione.
I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua
italiana.
I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno
consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale - del giorno 23 settembre 2008, verra' data comunicazione
della sede, del giorno e dell'ora in cui avra' luogo la prova scritta
di ciascuna procedura concorsuale ovvero verra' dato avviso di un
eventuale rinvio delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa
comunicazione circa le modalita' di notifica delle prove stesse
rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana hanno valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.
Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, dalle procedure di selezione, dovranno presentarsi,
senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale verra' data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il suo
espletamento.
La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato dal candidato nella prova scritta e del punteggio che gli
e' stato attribuito in sede di valutazione dei titoli.
La prova orale, che si svolgera' nel rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, quarto e quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende
superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30
o equivalente.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del
candidato;
b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e'
pubblico dipendente;
c) carta d'identita' o patente o tessera postale o porto d'armi o
passaporto.
La mancata presentazione alle prove d'esame sara' considerata come
rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.

                               Art. 8.
Titoli di preferenza e di precedenza
Hanno diritto alla preferenza, a parita' di merito, in ordine
decrescente, coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli di mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi e i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche.
Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
I candidati che superano la prova orale dovranno far pervenire i
documenti attestanti i titoli di precedenza e/o preferenza, di
propria iniziativa, al direttore amministrativo dell'Universita'
degli Studi del Sannio - Divisione II - Ufficio del personale
tecnico-amministrativo, piazza Guerrazzi n. 1 - 82100 Benevento,
entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, pena la
mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei
predetti titoli di precedenza e/o preferenza, come indicati nella
domanda di ammissione al concorso e gia' posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della medesima
domanda, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti
modalita':
in originale;
in copia autenticata;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta',
ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed
integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in
calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva
di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ai sensi
dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica)
prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non
autenticata del proprio documento d'identita'.

                               Art. 9.
Graduatoria di merito
Espletate le prove del concorso, le Commissioni giudicatrici delle
procedure concorsuali redigono le relative graduatorie di merito
secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da
ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio.
I posti riservati sono attribuiti, nel limite dei posti
disponibili, a coloro che avranno dichiarato di avvalersi della
riserva e che avranno superato le prove concorsuali, secondo l'ordine
previsto dalle graduatorie di merito.
I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono
attribuiti secondo l'ordine previsto dalle predette graduatorie ai
candidati che hanno comunque superato le prove concorsuali.
Con provvedimento del direttore amministrativo vengono approvati
gli atti dei concorsi, nonche' le graduatorie finali e si procede
alla dichiarazione dei vincitori degli stessi.
Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
Le graduatorie finali saranno rese pubbliche mediante affissione
all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la
sede del rettorato, e trasmissione di apposito avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - e saranno
visionabili sul sito Internet di ateneo.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso di ciascuna graduatoria
sulla predetta Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per eventuali
impugnative.
Salva diversa disposizione legislativa, le graduatorie restano
efficaci per un termine di trentasei mesi dalla data della predetta
pubblicazione per l'eventuale copertura di posti che dovessero
risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.

                              Art. 10.
Presentazione dei documenti di rito
I vincitori dei concorsi sono invitati a presentare, entro il
termine di trenta giorni, dalla comunicazione di assunzione in
servizio un certificato medico, cosi' come previsto dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dall'Azienda sanitaria
locale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario e
attestante l'idoneita' fisica e psichica al servizio continuativo ed
incondizionato all'impiego, l'assenza di imperfezioni che possano
comunque influire sul rendimento del servizio e di malattie che
possano mettere in pericolo la salute pubblica.
Qualora i vincitori siano affetti da patologie o menomazioni, il
certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non ne riducono l'attitudine lavorativa.
Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445, i vincitori del concorso, ivi compresi
quelli che si sono avvalsi della riserva prevista ai sensi dell'art.
3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno
attestare, nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
a) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in
caso contrario, tale dichiarazione deve essere sostituita con quella
di opzione per il nuovo impiego);
b) di non essere stati destituiti, dispensati da precedente
impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere
stati dichiarati decaduti da un impiego statale;
c) di possedere tutti i requisiti richiesti dal bando di
concorso.
Inoltre, i vincitori di concorso che si saranno avvalsi della
riserva dovranno attestare, nei modi e nelle forme della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', i servizi prestati
presso pubbliche amministrazioni in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007.
L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71
del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
I documenti rilasciati al cittadino straniero dalle Autorita'
competenti dello Stato di appartenenza debbono essere legalizzati
dalle Autorita' consolari italiane.
Agli atti e ai documenti in lingua straniera dovra' essere
allegata una traduzione in lingua italiana la cui conformita' al
testo originale deve essere certificata dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva
la possibilita' di prorogarlo su richiesta dell'interessato nel caso
di comprovato impedimento, l'amministrazione non dara' luogo alla
stipulazione del contratto ovvero provvedera', per i rapporti
eventualmente gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei
medesimi.
Per i portatori di handicap si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

                              Art. 11.
Contratto individuale di lavoro e periodo di prova
Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno, i
vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i
requisiti prescritti, verranno inquadrati rispettivamente nella
Categoria B, posizione economica B3, area amministrativa, e nella
categoria B, posizione economica B3, area dei servizi generali e
tecnici, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata
assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e
giustificati motivi di impedimento.
In tal caso l'Amministrazione, valutati i predetti motivi, si
riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi, ad esclusione del
caso in cui il vincitore del concorso sia gia' dipendente di questo
Ateneo con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di
almeno due anni. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto
esclusivamente del servizio effettivamente prestato.
Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso.
Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal
momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso,
la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo
servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli
emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti,
l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.

                              Art. 12.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,
l'Universita' si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e ad utilizzarle esclusivamente
per le finalita' connesse al concorso, alla stipula del contratto ed
alla gestione del rapporto di lavoro.

                              Art. 13.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti in materia concorsuale, nonche'
le disposizioni contenute nel «Regolamento di Ateneo per la
disciplina dell'accesso al ruolo del personale tecnico ed
amministrativo dell'Universita' degli studi del Sannio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato».

                              Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il
responsabile del procedimento e' il dott. Gaetano Telesio, dirigente
della divisione risorse umane organizzazioni, affari generali ed
attivita' negoziali.
Benevento, 25 luglio 2008
Il direttore amministrativo: Rivellini

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