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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

Concorso pubblico per l'ammissione ai corsi e alle Scuole di
dottorato di ricerca XXVII Ciclo.

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Fonte:Gazzetta ufficiale n.13 del 17/2/2012
Ente:UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA
Località:-
Codice atto:2E000833
Sezione:Università
Tipologia:Concorso
Numero di posti:-
Scadenza:8/3/2012

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IL RETTORE

Vista la Legge n. 442 del 12 marzo 1968 "Istituzione di una
Universita' Statale in Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968;
Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la Legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, art. 19, recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
Considerato che, nelle more dell'emanazione del Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta Legge n. 240/2010, si applicano
le disposizioni normative di seguito indicate:
Nota Ministeriale prot. n. 640 del 14 marzo 2011, relativa
all'indizione delle procedure selettive per i Corsi di Dottorato per
l'a.a. 2011/2012 secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione
della dimensione internazionale dei programmi di Dottorato per quanto
riguarda la struttura, la selezione degli studenti, la direzione
delle tesi e la valutazione dei risultati;
Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 art. 22, recante disposizioni
in materia di Assegni di Ricerca;
Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999 "Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca";
Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita "il numero
minimo di ammessi a ciascun Corso di Dottorato non puo' essere
inferiore a tre";
Art. 5 del D.M. n. 224/1999, il quale prevede che possano
accedere al Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita';
Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con Decreto del
Ministro;
Art. 4, Comma 5, della Legge n. 210/1998, il quale alla lettera
c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato, assicurando il
numero comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi e l'ammontare
delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa
del merito;
Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 3 ottobre
1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28
dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali";
Visto il decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004
"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999";
Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n. 1707 del 16
giugno 2008;
Visto il Regolamento delle Scuole di Dottorato dell'Universita'
della Calabria, approvato con D.R. n. 1708 del 16 giugno 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al
FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1784/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di Coesione e che
abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
Visto il Regolamento (CE) 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che
stabilisce modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul
Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al FESR;
Visto il Regolamento (CE) 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica
il Regolamento (CE) 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al FSE per
estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
Visto il Programma Operativo Regionale (POR) Calabria - FSE
2007/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2007) 6711 del 17 dicembre 2007 ed, in particolare, l'Obiettivo
Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed
innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV
- Capitale Umano" dell'Asse V "Transnazionalita' e
interregionalita'";
Vista la nota Prot. n. 147080 del 20 ottobre 2011 con la quale la
Regione Calabria trasmetteva agli Atenei calabresi un invito a
manifestare interesse a presentare iniziative progettuali di
cooperazione coerenti con l'Obiettivo Operativo N.4;
Visto il Progetto RISPEISE "Rapporti Internazionali e Scambio di
buone Pratiche in Edilizia Innovativa Sismicamente sicura ed
Ecosostenibile" presentato dal Dipartimento di Modellistica per
l'Ingegneria dell'Universita' della Calabria coerente con l'Obiettivo
Operativo N.4;
Vista la nota Prot. n. 0215291 del 20 dicembre 2011 con la quale
il Dirigente del Settore I del Dipartimento III, Programmazione
Nazionale e Comunitaria, confermava la volonta' a procedere al
finanziamento del progetto RISPEISE;
Vista la nota Prot. n. 8434 del 10 gennaio 2012 del Dirigente
Generale dell'Autorita' di Gestione del POR Calabria FSE 2007-2013;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore I Dipartimento III n.
10 del 18 gennaio 2012;
Vista la nota Prot. n. 120003022 del 1° febbraio 2012 del
Direttore del Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria relativa
alla richiesta di emissione di un bando per n. 2 posti con borsa e n.
2 senza borsa nell'ambito del suddetto progetto RISPEISE;
Viste le Linee Guida emanate della Regione Calabria riferite
all'Obiettivo Operativo M.2 dell'Asse IV - Intervento D.5 "Mobilita'
internazionale per giovani laureati e ricercatori", approvate con
D.D.R. n. 14401del 18 novembre 2011;
Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica
regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001;
Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007/2013
delle Regioni della Convergenza;
Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitivita'"
2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R & C),
CCI: 2007IT161PO006, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FdR) per l'attuazione
delle Politiche Comunitarie;
Visto che il PON R & C contempla un percorso attuativo degli
interventi programmati fondato prioritariamente sulla stipula di
appositi APQ al fine di rendere sinergici e complementari gli
interventi cofinanziati dallo stesso PON e dai POR delle Regioni
della Convergenza ed evitare ogni possibile sovrapposizione tra i due
livelli di programmazione;
Visto il Protocollo d'Intesa, siglato in data 25 giugno 2009, tra
il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca (MIUR)
ed i Presidenti delle Regioni della Convergenza, per l'attuazione del
PON R & C;
Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio 2009 tra il MIUR, il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e tre delle Regioni della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli ambiti/settori
prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in essi
richiamati;
Visto l'APQ sottoscritto in data 8 ottobre 2009 tra il MIUR, il
MISE e la Regione Siciliana, nonche' gli ambiti/settori prioritari,
le linee di intervento e gli strumenti operativi in esso richiamati;
Vista la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di
Stato alla ricerca nonche' le specifiche disposizioni contenute nelle
decisioni, circolari e/o negli orientamenti adottati a livello
comunitario e nazionale in materia;
Visto il d.lgs. del 27 luglio 1999 n. 297;
Visto il D.M. dell'8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.M. del 2 gennaio 2008 "Adeguamento delle disposizioni
del D.M. 8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti
di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla
Comunicazione 2006/C 323/01";
Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n.1/Ric del 18
gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca industriale
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I
"Sostegno ai mutamenti strutturali" - Obiettivo Operativo 4.1.1.1
"Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" -
Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale";
Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse e idonee
al finanziamento, approvata con decreto direttoriale MIUR prot. n.
293/Ric del 31 maggio 2011 e aggiornata l'ultima volta con decreto
direttoriale MIUR prot. n. 1062/Ric. del 29/11/2011;
Considerato che tra le domande progettuali ammesse e idonee al
finanziamento vi sono anche i progetti:
1) PON01_01936 "HABITAT - HArBour traffIc opTimizAtion sysTem",
finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot. n. 733/Ric del 14
ottobre 2011;
2) PON01_02140 "COMAS - COnservazione programmata, in situ, dei
Manufatti Archeologici Sommersi", finanziato dal MIUR con Decreto
Direttoriale Prot. n. 692/Ric del 14 ottobre 2011;
3) PON01_02818 "AMICUS - Studio della riduzione degli
inquinamenti e della salvaguardia in ambiente costiero in aree
selezionate della Calabria", finanziato dal MIUR con Decreto
Direttoriale Prot. n. 678/Ric del 14 ottobre 2011;
4) PON01_02061 "Progetto di un sistema energetico avanzato
completo, basato sulla coltura massiva di micro-alghe in
foto-bioreattori trasparenti per la produzione, in condizioni di
competitivita' ed eco-sostenibilita', di energia da fonte
rinnovabile", finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale n. 735/Ric
del 14/10/2011.
Vista la nota Prot. n. 120002910 del 31 gennaio 2012 del
Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa alla richiesta di
emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e n. 1 senza borsa
nell'ambito del suddetto progetto PON 01_01936;
Vista la nota Prot. n. 120003298 del 3 febbraio 2012 del
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra relativa alla
richiesta di emissione di un bando per n. 3 posti con borsa e n. 3
posti senza borsa nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02140 e n.
1 posto con borsa e n. 1 senza borsa nell'ambito del suddetto
progetto PON 01_02818;
Vista la nota Prot. n. 120003491 del 07 febbraio 2012 del
Direttore del Dipartimento di Meccanica relativa alla richiesta di
emissione di un bando per n. 1 posto con borsa e n. 1 senza borsa
nell'ambito del suddetto progetto PON 01_02061;
Visto il parere del Nucleo di Valutazione interna del 30 maggio
2011;
Vista la seduta del Senato Accademico del 15 luglio 2011, nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e delle Scuole di
Dottorato di Ricerca per il XXVII ciclo;
Viste le comunicazioni dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e
dei Direttori delle Scuole di Dottorato circa le modalita' di
svolgimento delle prove d'esame e altre informazioni utili;
Accertato che la copertura finanziaria per le borse sara'
assicurata su apposito capitolo del bilancio di esercizio finanziario
2012;
Ritenuto necessario provvedere in merito;

Decreta:


Art. 1


Istituzione


1. Sono indetti pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti
corsi e scuole di dottorato di ricerca:
Scuola Pitagora in Scienze Ingegneristiche - Corso in
Ingegneria Meccanica;
Scuola "Archimede" in Scienze, Tecnologie e Comunicazione;
Scuola di Scienza e Tecnica "Bernardino Telesio".
2. Per ciascun Dottorato, nell'Allegato A - Schede Analitiche
Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/2012,
parte integrante del presente bando, sono indicati il
coordinatore/direttore, l'area e il settore o i settori
scientifico-disciplinari di riferimento, i requisiti di ammissione,
le eventuali lauree specialistiche/magistrali richieste per
l'ammissione, le eventuali sedi consorziate, gli obiettivi
formativi/curriculari, gli eventuali indirizzi/aree, la durata, i
posti e le borse di studio messi a concorso, i temi/gli obiettivi
delle borse classificate per ambito/settore, le modalita' di
ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, eventuali titoli
da presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed
eventuali ulteriori requisiti richiesti.
3. Le borse di studio finanziate da enti esterni (italiani o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate ovvero rese
disponibili solo dopo la conclusione degli accordi in itinere, con
l'approvazione e la sottoscrizione, di norma, delle relative
convenzioni, pena la non assegnazione delle stesse e conseguente non
attivazione dei Corsi di Dottorato interessati, qualora non vengano
rispettati l'art. 4 comma 5 della Legge n. 210/1998 e l'art. 2 comma
2 del D.M. n. 224/1999.
Fermi restando i termini della data di scadenza previsti dal
successivo articolo 5, il numero delle borse di studio potra' essere
aumentato a seguito di ulteriori finanziamenti, ottenuti da Enti
Pubblici di Ricerca e da qualificate strutture produttive private,
che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del presente bando,
purche' la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine
di scadenza per la presentazione delle domande.
L'eventuale aumento delle borse di studio puo' determinare,
previa richiesta del Collegio dei Docenti, l'incremento dei posti
complessivamente messi a concorso, per un numero di posti pari
all'aumento del numero delle borse.
Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da fondi di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere assicurata la
copertura finanziaria per tutto il periodo della borsa e stipulata
apposita convenzione con il Dipartimento cui afferiscono i docenti
che mettono a disposizione i propri fondi.
4. Il presente bando e' cofinanziato:
dal Fondo Sociale Europeo attraverso il POR Calabria FSE
2007/2013, Asse V "Transnazionalita' e interregionalita'", Obiettivo
Operativo N.4 "Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di reti e
progetti di cooperazione, a carattere transnazionale e
interregionale, per l'acquisizione di nuove competenze ed esperienze,
anche attraverso lo scambio di buone pratiche, per migliorare ed
innovare le politiche e le azioni previste dal Programma nell'Asse IV
- Capitale Umano";
dal PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse I
"Sostegno ai mutamenti strutturali" - Obiettivo Operativo 4.1.1.1
"Aree scientifico-tecnologiche generatrici di processi di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori" -
Azione II "Interventi di sostegno della ricerca industriale".
5. Le borse cofinanziate dal FSE devono concludersi entro il 31
dicembre 2014 e, comunque, non oltre il termine massimo previsto per
l'ammissibilita' delle spese del POR Calabria FSE 2007/2013.

                               Art. 2 


Requisiti per l'accesso ai corsi


1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione alle Scuole e ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui al
precedente articolo 1, senza limiti di eta' e di cittadinanza, in
godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o
di provenienza, coloro che siano in possesso di:
a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del D.M. 509/99;
b) Laurea Magistrale in seguito all'ordinamento didattico di
cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
In ogni caso i candidati dovranno possedere per l'accesso al
Dottorato prescelto esclusivamente uno dei titoli di studio
esplicitati per ciascuna Scuola/Corso di Dottorato nell'Allegato A,
pena la non ammissibilita'.
Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali
siano in possesso della sola laurea triennale.
2. I cittadini stranieri, in possesso di titolo che non sia gia'
stato dichiarato equipollente alla laurea, dovranno, nella domanda di
partecipazione al concorso, fare espressa richiesta, al Collegio dei
Docenti, di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato
(unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al quale intendono
concorrere) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a
consentire tale dichiarazione, come meglio specificato nel successivo
articolo 6.
Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e
legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
3. Valgono le stesse disposizioni di cui al precedente comma 2
per i cittadini italiani in possesso di una laurea conseguita
all'estero, che non sia gia' stata dichiarata equipollente ad una
laurea italiana.
4. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al comma 1
entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova
concorsuale. In tal caso, l'ammissione verra' disposta "con riserva"
ed il candidato sara' tenuto a presentare, pena esclusione dal
concorso, autocertificazione del conseguito diploma di laurea,
direttamente al Presidente della Commissione Giudicatrice. Nel caso
in cui sia prevista una valutazione dei titoli per l'ammissione alle
prove successive, il candidato dovra' aver conseguito il diploma di
laurea prima della data prefissata per tale valutazione e sara'
tenuto a presentare, pena esclusione dal concorso, autocertificazione
del conseguito diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca.
5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di Dottore
di Ricerca possono partecipare agli esami di ammissione ad un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello posseduto, senza poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio.
6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo articolo 5.
7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla selezione, dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un progetto
di ricerca come meglio specificato nell'allegato A relativo a ciascun
Corso/Scuola di Dottorato.
8. I candidati, aspiranti alle borse di studio finanziate da FSE,
pena la non ammissibilita' all'attribuzione delle borse stesse,
dovranno impegnarsi a recarsi presso un ente di ricerca estero per un
periodo obbligatorio di 6 mesi (la dichiarazione e' inclusa nella
domanda di partecipazione al concorso).
9. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, i candidati, per poter beneficiare delle borse finanziate
dal FSE, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di
partecipazione e, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, dovranno, pena la non ammissibilita'
al beneficio delle borse FSE:
a) possedere lo stato di disoccupazione o di inoccupazione.
Tale condizione, come definita dall'art. 4 comma a) del d.lgs n. 181
del 21 aprile 2000, modificato con D.lgs. n. 297 del 19 dicembre 2002
in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve
essere mantenuta per tutta la durata dell'attivita' di ricerca, pena
la decadenza dal beneficio e restituzione di quanto percepito durante
il Corso di Dottorato;
b) essere residenti in Calabria;
c) avere meno di 36 anni compiuti.
I suddetti tre requisiti dovranno essere attestati in fase di
sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso, come
meglio specificato al successivo articolo 5 del presente bando.
Inoltre, i candidati, pena la non ammissibilita' al beneficio
delle borse FSE, dovranno:
impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche imposte dal
FSE e dalle Linee Guida dell'Intervento D.5 "Mobilita' internazionale
per giovani laureati e ricercatori" del POR Calabria FSE 2007/2013
(anche questa dichiarazione e' inclusa nella domanda di
partecipazione al concorso).
10. I candidati, pena la non ammissibilita' al beneficio della
borsa PON, dovranno:
impegnarsi a rispettare le condizioni specifiche imposte dal
PON (anche questa dichiarazione e' inclusa nella domanda di
partecipazione al concorso).
11. I candidati che non siano in possesso dei requisiti di cui al
precedente comma 9, possono concorrere esclusivamente
all'attribuzione di borse non cofinanziate dal FSE e ai posti senza
borsa.

                               Art. 3 


Titolari di assegni di ricerca


1. Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di cui al precedente articolo 1,
senza limiti di eta' e cittadinanza, coloro i quali, ai sensi
dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, siano titolari di contratto di
assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza
oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato di cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole, i posti
relativi sono da considerarsi in sovrannumero rispetto a quelli
indicati all'articolo 1.
2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo di godimento
dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa.

                               Art. 4 


Dipendente pubblico


1. Ai sensi della normativa vigente, il pubblico dipendente
ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato di Ricerca e' collocato a
domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle Scuole
e ai Corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di
rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del dipendente nei due anni immediatamente successivi,
e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del
secondo periodo.
Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni,
i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di
Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano iscritti a
Corsi o Scuole di Dottorato per almeno un anno accademico,
beneficiando di detto congedo.
2. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza (Legge 476/1984, Legge 448/2001, Legge 240/2010).

                               Art. 5 


Procedure di presentazione delle domande


1. Le domande di partecipazione al concorso, una per ogni Corso o
Scuola di Dottorato per il quale si intende concorrere, devono essere
redatte e inviate, pena esclusione dalla procedura concorsuale,
esclusivamente in versione cartacea (secondo il modello disponibile
sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro e non
oltre il giorno di scadenza del presente bando, debitamente firmate
in calce, con allegata fotocopia firmata di un valido documento di
identita', e corredate dalla documentazione richiesta:
al successivo comma 5 del presente articolo;
nell'Allegato A per ciascun Corso/Scuola di Dottorato;
all'articolo 6 del presente bando (per i candidati stranieri e
per i candidati in possesso di titolo accademico straniero).
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso,
debitamente sottoscritta e corredata da quanto sopra indicato, dovra'
avvenire secondo una delle seguenti modalita':
a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo Generale
dell'Universita' della Calabria, Via Pietro Bucci, Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di Rende (CS), nei giorni
feriali, dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9:00 alle ore 12:00 -
Sulla busta contenente la domanda di partecipazione dovra' essere
riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso di
Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente;
b) spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, indirizzata all'Universita' della Calabria, Via Pietro
Bucci - 87036 - Arcavacata di Rende (CS). Sulla busta dovra' essere
riportata la dicitura: "Domanda di partecipazione al Concorso di
Dottorato di Ricerca XXVII ciclo", con l'indicazione del mittente.
Per il rispetto del termine predetto fara' fede la data del
timbro dell'Ufficio postale accettante la raccomandata A/R. Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le domande che, per
qualsiasi causa di forza maggiore, dovessero pervenire oltre i 5
(cinque) giorni successivi naturali e consecutivi al termine di
scadenza del presente bando, anche se spedite in tempo utile.
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle
domande.
2. La data di scadenza e' fissata perentoriamente al 20°
(ventesimo) giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4ª Serie Speciale.
3. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni causate da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici
imputabili a terzi.
4. I candidati diversamente abili, anche ai sensi della Legge
104/92, come integrata dalla Legge 17/99, possono richiedere, in
relazione alla propria disabilita', gli ausili necessari ed eventuali
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione
previste.
A tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati
con la riservatezza prevista dal d.lgs. 196/03.
5. Alla domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati:
un originale e una copia del progetto di ricerca (come meglio
specificato nell'Allegato A), debitamente sottoscritto, sui temi di
ricerca indicati alla voce Borse di studio dell'Allegato A del
presente bando;
gli eventuali titoli oggetto di valutazione, specificati nello
stesso Allegato A, che potranno essere presentati in originale o in
semplice copia dichiarata conforme all'originale.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria finale di
ammissione, i candidati dovranno provvedere a proprie spese, al
ritiro dei titoli presentati; trascorsi sei mesi dalla data di
pubblicazione della suddetta graduatoria, i titoli non ritirati
saranno sottoposti a procedura di scarto;
la fotocopia della ricevuta del versamento del contributo di
€ 11,00, effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90 F 01030 80880
000000010106 - Codice BIC/SWIFT PASCITMMXXX - Banca Monte dei Paschi
di Siena Spa ovvero sul c/c postale 260893, intestati all'Universita'
della Calabria con la seguente causale: "Contributo per l'ammissione
alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato di Ricerca XXVII
ciclo". Tale contributo non potra' essere in nessun caso rimborsato;
la fotocopia firmata di un valido documento di identita'.
6. Non saranno ritenute valide ai fini della partecipazione al
concorso e, conseguentemente escluse d'ufficio, le domande di
partecipazione alla selezione:
a) spedite oltre il termine stabilito dal presente bando o,
ancorche' spedite nel predetto termine, pervenute a questo Ateneo
dopo 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del
bando;
b) prive della sottoscrizione del candidato;
c) prive della fotocopia firmata di un valido documento di
identita';
d) prive della denominazione del Corso o Scuola di Dottorato
per cui si intende partecipare;
e) mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato;
f) mancanti del curriculum vitae, se richiesto, ovvero,
ancorche' presente, privo della firma del dichiarante;
g) mancanti dei titoli ove richiesti per la valutazione
selettiva;
h) privi della fotocopia della ricevuta del versamento del
contributo di partecipazione al concorso
Il Decreto Rettorale di esclusione dal concorso sara' reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della
prima prova concorsuale.
7. I candidati ammessi alla selezione si intendono ammessi con
riserva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, fino
all'approvazione della graduatoria, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione, ai sensi del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del concorso,
il Rettore con proprio Decreto dispone la decadenza da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso.

                               Art. 6 


Candidati in possesso di titolo accademico straniero


I candidati in possesso di titolo accademico straniero dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea con
l'indicazione degli esami sostenuti e relativa votazione ed una o
piu' lettere di presentazione dell'Universita' presso la quale hanno
conseguito il titolo.
I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda un
certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto.
Se il titolo accademico e' gia' stato dichiarato equipollente
alla laurea italiana, i candidati dovranno indicare obbligatoriamente
l'Universita' italiana e gli estremi del Decreto Rettorale a mezzo
del quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. Qualora il
titolo non sia gia' stato riconosciuto, il Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ricerca per il quale il candidato presenta domanda,
deliberera' in merito ai titoli posseduti ai soli fini
dell'ammissione al Dottorato di Ricerca.
I documenti ufficiali allegati alla domanda (certificato di
laurea, esami sostenuti e votazione, certificato di cittadinanza)
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana, inglese o spagnolo.

                               Art. 7 


Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole


1. I nominativi degli ammessi a sostenere la prima prova
concorsuale saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web
dell'Ateneo al seguente indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. Non saranno attivate da
parte di questa Universita' altre forme di avviso.
2. L'esame di ammissione ai Corsi e alle Scuole, di norma,
consiste nella eventuale valutazione dei titoli, in una eventuale
prova scritta ed in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre,
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Per le modalita' di partecipazione al concorso di ammissione si
rinvia alle specifiche contenute nella Scheda Analitica per ciascuna
Scuola e Corso di Dottorato di Ricerca XXVII ciclo - A.A. 2011/12, di
cui all'Allegato A del presente bando.
3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, le
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
4. Le date per l'espletamento delle prove concorsuali, fissate
per ciascuna Scuola e Corso di Dottorato all'Allegato A del presente
bando, hanno valore di notifica a tutti gli effetti; pertanto, i
candidati ammessi, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell'ora indicati.
L'assenza del candidato sara' considerata come rinuncia al
concorso, quale ne sia la causa.
Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il
rispetto del calendario indicato, sara' cura dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato, avente domicilio in Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata A/R o telegramma,
eventuali variazioni; mentre i candidati, aventi domicilio
all'estero, saranno contattati esclusivamente tramite posta
elettronica.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso.
La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei
documenti prodotti dagli aspiranti allegati alla domanda di
partecipazione. Nel caso in cui il punteggio dei titoli non sia
esplicitato per i singoli Corsi o Scuole di Dottorato, sara' la
Commissione Giudicatrice a stabilire il punteggio per la valutazione
nel corso della seduta preliminare e provvedera' alla successiva
valutazione degli stessi prima dell'espletamento della prova scritta
o orale.
Nel caso in cui l'ammissione alla prova scritta sia subordinata
alla valutazione dei titoli, l'elenco degli ammessi sara' pubblicato
sul sito indicato per ciascun Corso o Scuola di Dottorato.
Le graduatorie finali per l'ammissione dei candidati, approvate
con Decreto Rettorale, saranno rese note esclusivamente mediante
affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso il quale
si sono svolte le prove e sul sito internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati. I candidati non riceveranno,
pertanto, alcuna comunicazione a domicilio.
Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per esigenze connesse all'organizzazione del lavoro ed, in
ossequio ai principi di tempestivita', efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa Amministrazione, ai
fini di eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali.
5. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita':
a) carta d'identita';
b) patente di guida;
c) passaporto;
d) qualunque altro valido documento d'identita' ai sensi del
D.P.R. n.445/2000.

                               Art. 8 


Commissioni Giudicatrici


1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi per gli esami di
ammissione sono nominate con Decreto Rettorale su proposta del
Collegio dei Docenti; le stesse sono incaricate della valutazione
comparativa dei candidati e sono composte di tre membri scelti tra i
professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area
scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di
due esperti esterni, anche linguistici, di chiara fama, italiani o
stranieri, scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private
universitarie e di ricerca.
2. Ogni Commissione, per la valutazione di ciascun candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova.
3. Sono ammessi alla prova successiva, in caso di valutazione
titoli selettiva, soltanto i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. Sono
ammessi alla prova orale i candidati che nella valutazione titoli
selettiva e/o prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore a 21/30.
4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta anche per
via telematica, con le opportune garanzie di certezza e sicurezza, ai
sensi della normativa vigente e del Regolamento di cui al D.R. n.
1707 del 16 giugno 2008. Si intende superata con il conseguimento di
una votazione non inferiore a 21/30. Sara' cura della Commissione
Giudicatrice contattare in tempo utile, attraverso la posta
elettronica, all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione
al concorso, i candidati non aventi domicilio in Italia per stabilire
le modalita' di esecuzione dell'eventuale prova orale per via
telematica.
5. Al termine di ogni seduta, la Commissione Giudicatrice per
l'accesso ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca rende
pubblici i risultati della prova orale, mediante affissione, nel
medesimo giorno della seduta, all'Albo della Facolta' o del
Dipartimento presso il quale si e' svolta la prova concorsuale.
6. Espletate le prove di concorso, la Commissione compila la
graduatoria generale di merito sommando per ciascun candidato il
punteggio delle singole prove, riportando, tra l'altro, l'indicazione
dei candidati idonei che hanno fatto domanda per le borse FSE,
esplicitando la tematica della borsa attribuita,e, per le altre borse
l'ambito di ricerca assegnato.
7. Qualora il dottorato preveda una suddivisione di posti e di
borse per indirizzi/aree di ricerca, la Commissione dovra' compilare
distinte graduatorie.
8. La Commissione Giudicatrice dovra' provvedere comunque e
sempre alla valutazione (senza necessariamente attribuire un
punteggio numerico, se non previsto) della coerenza del progetto di
ricerca con le tematiche inerenti gli obiettivi formativi del Corso o
Scuola di Dottorato. Tale valutazione dovra' essere effettuata o in
fase di valutazione titoli, ove prevista, o in fase preliminare e
dovra' essere comunicata all'Ufficio Dottorato di Ricerca, che
provvedera' a pubblicare gli eventuali candidati non ammissibili sul
sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati prima della prova
scritta o della prova orale.
9. Le borse sono assegnate direttamente dalla Commissione
Giudicatrice che riportera' le motivazioni e l'assegnazione nel
verbale.
Le borse finanziate dal FSE sono assegnate, secondo l'ordine di
punteggio nella graduatoria generale, ai migliori candidati che hanno
fatto domanda e che rispettano i relativi requisiti di ammissibilita'
di cui all'articolo 2 comma 9 del presente bando. Ciascuna borsa FSE
dovra' essere correlata ad una sola tematica di borsa.
Eventuali diverse assegnazioni dovranno essere debitamente
motivate dalla Commissione Giudicatrice.
Successivamente, le altre borse, sono assegnate ai candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito.
10. Le graduatorie finali saranno rese note esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il quale si sono svolte le prove e sul sito internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato.
11. Le Commissioni Giudicatrici sono tenute a trasmettere i
verbali del concorso al Rettore, che provvede con proprio Decreto
all'approvazione degli atti del concorso ovvero al rinvio degli
stessi per eventuali regolarizzazioni. L'Ateneo comunichera' alla
Regione Calabria l'esito finale delle selezioni, trasmettendo copia
della documentazione delle relative Commissioni Giudicatrici.

                               Art. 9 


Ammissione ai Corsi e alle Scuole


1. Il numero minimo di ammessi per ciascun Corso/Scuola di
Dottorato non puo' essere inferiore a tre, di cui due con
assegnazione di borsa, pena la mancata attivazione.
2. I candidati saranno ammessi ai Corsi e alle Scuole secondo
l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso per ogni Corso e Scuola di Dottorato, previo il
rispetto dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 2 del
presente bando.
In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte dei
candidati dichiarati vincitori, da comunicare all'Ufficio Dottorato
di Ricerca entro la data indicata nella e-mail di convocazione per
l'iscrizione, subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
A corsi iniziati non e' possibile d'ufficio, in caso di rinuncia
dei dottorandi regolarmente iscritti ai Corsi o Scuole, procedere a
surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio del Corso o Scuola, il
Collegio dei Docenti valuta l'opportunita' di coprire il posto
rimasto vacante con un altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria generale di merito.
3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole e di utile
collocazione in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato.
4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Diploma, ad un Corso di Laurea, ad un Corso di Formazione, o ad un
Master, ammessi al Dottorato di Ricerca hanno l'obbligo di sospendere
la frequenza dei predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata
del Corso di Dottorato.
5. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei
titoli e delle prove d'esame, due o piu' candidati ottengano pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito il candidato piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 - comma 7 - della Legge 127/97
come modificato dall'art. 2 della Legge 191/1998.

                               Art. 10 


Iscrizione


1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti a presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca per procedere
all'iscrizione rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, consegnando i
seguenti documenti:
a) Domanda di iscrizione al primo anno di corso (disponibile
sul sito internet www.unical.it/portale/ricerca/dottorati);
b) Attestazione del versamento della Tassa Regionale per il
Diritto allo Studio di euro 130,00 C/C n. 13790878 intestato a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata 87036
Rende (CS);
c) Attestazione del versamento della tassa di assicurazione
contro gli infortuni di euro 4,40 C/C n. 260893 intestato a
Universita' della Calabria Esattoria Tasse Universitarie C.da
Arcavacata 87036 Rende (CS);
d) Fotocopia del documento di identita' in corso di validita'
(in carta libera) debitamente firmata;
e) Fotocopia del codice fiscale;
f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).
2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono essere ritirati
presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca dell'Universita' della
Calabria, in caso contrario e' possibile compilare dei bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali.
3. I cittadini stranieri devono, inoltre, autocertificare i
seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
4. Ulteriore documentazione comprovante la situazione economica
del candidato potra' essere richiesta qualora si verifichino le
condizioni di cui al successivo comma 6 dell'articolo 12.
5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello stato stesso.
6. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti sara'
considerata rinuncia al posto (con o senza borsa), che verra'
assegnato al candidato che segue in graduatoria, secondo l'ordine
della stessa, previo rispetto dei requisiti di ammissione di cui
all'articolo 2 del presente bando. La comunicazione al candidato
successivo verra' inviata per posta elettronica; lo stesso dovra'
iscriversi, rispettando la data indicata nella e-mail di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione prevista
al precedente comma 1.
7. Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), il candidato decade automaticamente d'ufficio
dall'eventuale iscrizione.
L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati.

                               Art. 11 


Ammissione in sovrannumero


1. Possono essere ammessi al Dottorato di Ricerca, in
sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con
arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio
conferite sulla base del merito. In particolare, studenti stranieri
assegnatari di una borsa di studio per la frequenza di un Corso o
Scuola di Dottorato erogata dal Governo o da Enti pubblici nazionali
o internazionali, eccedenti il numero minimo di cui al precedente
articolo 9.
2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato.
3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente
articolo 8.
4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in sovrannumero coloro
che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle azioni del 7° Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di
una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di interesse del Dottorato. La
procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta
nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato.


                               Art. 12 


Borse di studio


1. Ai candidati dichiarati vincitori, ai sensi del comma 9
dell'articolo 8 del presente bando, e' conferita la borsa di studio,
fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I rimanenti
idonei ammessi su posti senza borsa possono accedere alla Scuola o
Corso di Dottorato, fino al numero di posti previsti.
2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito personale
complessivo annuo lordo non superiore a Euro 12.911,42 sara'
conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una
borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 13.638,47 al
lordo del contributo previdenziale INPS a gestione separata, a carico
del borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo.
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse
da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei
dottorandi.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del
corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo
deliberato dal Collegio dei Docenti.
La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile, a decorrere dal mese di novembre di ogni anno.
L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. In tal caso il
pagamento complessivo di quanto dovuto deve essere versato
all'interessato in anticipo rispetto alla data di inizio del periodo
di permanenza all'estero, previa consegna all'Ufficio Dottorato di
Ricerca della richiesta di maggiorazione, corredata da verbale del
Collegio dei Docenti per periodi di soggiorno all'estero superiori a
sei mesi o dall'autorizzazione del Coordinatore del Corso/Direttore
della Scuola per periodi inferiori o uguali a sei mesi e lettera
d'invito dell'ente ospitante.
Gli interessati, prima del rientro in sede, hanno l'obbligo di
richiedere all'ente estero presso cui e' avvenuto il soggiorno un
certificato originale indicante l'esatto periodo di permanenza. Detto
originale dovra' essere consegnato all'Ufficio Dottorato di Ricerca,
al rientro in sede, pena la restituzione di quanto percepito.
Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi (diciotto mesi per i corsi triennali).
3. Tutti i dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da
FSE devono recarsi presso un ente di ricerca estero per un periodo
obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione della stessa
e restituzione di quanto percepito durante l'intero Corso o Scuola di
Dottorato.
4. Tutti gli altri dottorandi, anche non titolari di borsa di
studio, potranno recarsi per periodi di formazione all'estero di
durata superiore a sei mesi solo previo parere favorevole del
Collegio dei Docenti fermo restando che per periodi di durata
inferiore al semestre e' necessario solo il consenso del
Coordinatore/Direttore.
5. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un Corso di
Dottorato anche per un solo anno o frazione di esso, non puo'
chiedere di fruirne una seconda volta.
6. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine definito
nella relativa graduatoria di merito, ai sensi del comma 9
dell'articolo 8 del presente bando. A parita' di merito prevale la
valutazione della situazione economica determinata ai sensi del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.
7. Il dottorando che non conclude il Corso o Scuola di dottorato
per ragioni di lavoro, decade dal dottorato ed e' tenuto a restituire
le somme percepite.
8. Le borse di studio sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4
della Legge 13 agosto 1984.
9. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal FSE
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate
nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal FSE nonche', nel vademecum dell'Area Ricerca
Scientifica e Rapporti Internazionali disponibile sul sito internet
www.unical.it/ricerca/dottorati, pena la restituzione di quanto gia'
percepito.
10. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziata dal PON
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni riportate
nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013.

                               Art. 13 


Contributi per la frequenza ai corsi


Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di studio, sono
esonerati dal pagamento delle tasse, con esclusione della Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa di Assicurazione
contro gli infortuni.

                               Art. 14 


Obblighi e diritti dei dottorandi


1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i Corsi o Scuole
di Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti.
2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso dell'intera durata
del Dottorato, di contemporanea iscrizione a: Corso di Diploma,
Laurea, Corso di Formazione, Master e Scuole di Specializzazione e,
pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di sospenderne la frequenza fin
dall'inizio e per tutta la durata del Corso di Dottorato.
3. La frequenza del Corso di Dottorato puo' essere sospesa nei
seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei Docenti:
a) maternita';
b) servizio civile;
c) grave e documentata malattia.
4. Su decisione motivata del Collegio dei Docenti, il Rettore
puo' disporre l'esclusione dal Dottorato di Ricerca o la ripetizione
dell'anno, nonche' la revoca della borsa di studio, nei seguenti
casi:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente al
conseguimento dei risultati previsti per l'anno di corso frequentato;
b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti;
c) assenze prolungate ingiustificate.
Nei casi suddetti la borsa di studio viene revocata ed e' fatto
obbligo al borsista della restituzione dei ratei percepiti.
5. I dottorandi titolari di borsa di studio finanziate da FSE
devono, altresi', recarsi presso un ente di ricerca estero per un
periodo obbligatorio di 6 mesi pena la decadenza dalla fruizione
della stessa e restituzione di quanto percepito durante l'intero
Corso/Scuola di Dottorato.
6. Alla fine di ciascun anno tutti gli iscritti ai Corsi e alle
Scuole di Dottorato dovranno presentare una particolareggiata
relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei
Docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione
dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al Corso o
Scuola, proporra' al Rettore il proseguimento del Dottorato di
Ricerca ovvero l'esclusione.
Inoltre, i titolari di borsa di studio cofinanziata dal FSE,
hanno l'obbligo di produrre una relazione semestrale sui contenuti e
sull'andamento del percorso formativo e di tenere un diario di bordo
secondo la modulistica fornita dall'Area Ricerca Scientifica e
Rapporti Internazionali, nonche' di predisporre, eventualmente, ogni
ulteriore documentazione ritenuta necessaria dagli Uffici Regionali
per le esigenze di monitoraggio e rendicontazione dell'intervento. La
relazione deve anche documentare la coerenza del percorso formativo
con lo specifico curriculum finanziato dal FSE.
7. Per le borse di studio cofinanziate dal POR Calabria FSE
2007/2013 o dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013 si richiama
l'obbligo, per i beneficiari delle stesse, di riportare esplicito
riferimento alla fonte del finanziamento su tutti i documenti e le
pubblicazioni, in particolare, se di natura tecnico scientifica.
8. Il dottorando che, per motivi di lavoro, abbandoni il Corso o
la Scuola, decade dal Dottorato e dal diritto alla fruizione della
borsa ed e' tenuto a restituire le somme percepite.
9. Il dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti,
puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica, fino ad un
massimo di 30 ore per anno accademico (per i titolari di borsa
finanziata dal FSE, sempre garantendo la sussistenza della condizione
di disoccupazione/inoccupazione di cui ai d.lgs. n. 181/2000 e n.
297/2002).
10. I dottorandi con borsa di studio possono rinunciare al
proseguimento della borsa di studio e chiedere al Collegio dei
Docenti di formulare un programma per proseguire la loro attivita'
formativa fino al conseguimento del titolo, anche in un tempo
superiore a quello stabilito per i corsi normali, comunque non
superiore alla durata fissata nel bando di concorso incrementata di
un anno, escluso l'anno di eventuale proroga per la redazione e
presentazione della tesi o per l'espletamento dell'esame finale per
il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. Per le borse di
studio FSE vale il periodo di attuazione riportato al comma 4 del
precedente articolo 1 del presente bando.

                               Art. 15 


Modalita' per il conseguimento del titolo


Il titolo di Dottore di Ricerca verra' conferito a conclusione
del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico, documentati da una dissertazione finale scritta e
accertati da una apposita Commissione.
La tesi di dottorato finale, cosi' come ogni pubblicazione o
prodotto di ricerca sviluppato nell'ambito del periodo di dottorato,
finanziato da una borsa FSE o dal PON dovra' contenere esplicito
riferimento alla fonte del finanziamento per come previsto dai
Regolamenti Comunitari e dalla normativa nazionale per gli interventi
cofinanziati dal FSE e dalle Linee guida regionali citate in premessa
o dal PON.

                               Art. 16 


Trattamento dati personali


Ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' della
Calabria, per le finalita' di gestione della selezione e saranno
trattati anche presso una banca dati automatizzata pure
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo e per fini
istituzionali.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta nel rispetto dei
principi di cui al d.lgs. n. 196/2003 espressione di tacito consenso
a che i dati personali dei candidati vengano pubblicati sul sito
internet dell'Universita' della Calabria.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla
posizione giuridico-economica del candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato
d.lgs. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li
riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

                               Art. 17 


Norme di rinvio


Per quanto non previsto nel presente bando vale la normativa
vigente in materia.
Il presente bando e' stato sottoposto e approvato dalla Regione
Calabria che ne ha verificato la conformita' del rispetto della
normativa del FSE e secondo quanto previsto dalle Linee Guida
regionali citate in premessa.
Il presente bando sara' inviato al Ministero dell'Istruzione,
Universita' e Ricerca e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale.
Il presente bando e' consultabile sui siti internet dell'Ateneo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi) e sul sito della
Regione Calabria http://www.regione.calabria.it/istruzione.
Rende, 7 febbraio 2012

Il rettore: Latorre

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